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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/12/2024, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 186/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 26.01.2024 al n. RG 186/2024, avverso la sentenza n. 9/2024, emessa dal Tribunale di Lucca in data 05.01.2024 e pubblicata in data 08.01.2024, nel procedimento rubricato al RG n. 1119/2023,
promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Tiziana di Modica, presso il cui studio, sito in Augusta, Via G. Lavaggi 127, risulta elettivamente domiciliata;
- appellante -
contro
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
press ucca, Via Borgo Giannotti n. 199/N, risulta elettivamente domiciliato;
- appellato - nonché contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._3 Alessandra Lucentini, presso il cui studio, sito in Lucca, viale Giosuè Carducci n.139, risulta elettivamente domiciliato;
-appellato -
avente ad oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “PIACCIA ALL'ILL.MA Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni istanza eccezione di parte avversa: – In via pregiudiziale e cautelare, sussistendone i presupposti e per i gravi motivi dedotti ex art 283 cpc, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n.9/24 rg 1119/243 Tribunale di Lucca per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- Nel merito dichiarare nulla ed inefficace la sentenza impugnata n.9/24 rg 1119/243 Tribunale di Lucca, nonché la nullità di tutti i provvedimenti del procedimento sub 1 rg 1119/23, per i motivi di cui in narrativa riformandola nella parte in cui viene imposta alla una condanna alle spese di lite, nella parte Pt_1 in cui non viene previsto alcuna decisone in merito all'intervento di CP_2
e nelle parte in cui viene recepito l'accordo di mediazione in quanto viene imposto ordine illegittimo ed illogico scevro da qualsiasi argomentazione logica e perché contradditorio e incoerente con i dettami processuali e sostanziali, contra legem e così come spiegato nella narrativa che precede;
- Riformare la sentenza dichiarando la nullità della condanna alle spese di lite ai danni della ( Pt_1 punto 1 del presente atto) per come spiegato in quanto non sussiste la soccombenza e non vi è il riferimento alla normativa di diritto per cui la condanna è sproporzionata nel quantum - Dichiarare nulla ed inefficace e inesistente la sentenza impugnata attesa la mancata declaratoria in ordine al e, in CP_2 subordine, riformare la sentenza stabilendo che l'intervento del è CP_2 inammissibile al sub 1 in quanto tardivo e nel processo principale in quanto la sua posizione è irrilevante con condanna di spese e compensi a difensore a favore della - In subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto delle superiori Pt_1 conclusioni modificare e/o revocare la sentenza impugnata nella parte in cui recepisce l'accordo di mediazione ed in specie in tutte quelle clausole che limitano i diritti indisponibili della particolarmente si chiede che siano escluse le Pt_1 clausole sull'obbligatorietà della appellante di non trasferire la sua residenza fuori dai confini provinciali, determinare l'aumento dell'assegno di mantenimento per il minore ad €500,00, assegnare l'intero importo Persona_1 dell'assegno unico previsto da Inps alla rideterminare il diritto di visita Pt_1 disponendo che il padre lo possa vedere due volte settimana e a week end alternati e eliminare la clausola in cui è previsto il diritto di recupero per causa delle eventuali malattie del minore;
imporre al di fornire la P_ documentazione necessaria alla ogni anno a gennaio ai fini Isee;
imporre Pt_1 al di adempiere a tutte le spese straordinarie per il figlio minore attesa la P_ impossibilità per la di produrre reddito”. Pt_1
Per l'appellato : “Che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia: - in via P_ pregiudiziale, respingere la richiesta di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 9/2024 emessa dal Tribunale di Lucca in data 5/01/2024, pubblicata il successivo 8/01/2024 all'interno del procedimento rubricato al numero di ruolo RG n. 1119/2023 per carenza dei requisiti previsti dall'art. 283 c.p.c. - In via preliminare, respingere il proposto appello perché inammissibile per i motivi indicati in narrativa. - Nel merito, respingere l'appello perché infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 9/2024 emessa il 5/01/2024 nel procedimento R.G. 1119/23 Civile – sez. Famiglia dal Tribunale di Lucca, in composizione collegiale (Presidente relatore- estensore Dott. Michele Fornaciari), pubblicata in data 8/01/2024, per i motivi indicati in narrativa. - Nella denegata ipotesi in cui la Corte intenda riformare la
2 sentenza oggi impugnata, disporre: - l'affidamento esclusivo del minore
[...]
(nato a [...] il [...]) in capo al padre Sig. Persona_1 P_
, con residenza e collocazione presso il padre e conseguente
[...] regolamentazione delle visite presso la madre, anche alla luce dei rapporti che il minore deve continuare ad avere con la sorella , secondo lo schema che di R_2 seguito si trascrive. Prima settimana: Il padre preleverà il bambino all'uscita dell'asilo il mercoledì, o in alternativa preleverà il bambino dall'abitazione materna alle ore 10:00, e lo terrà presso di sé fino al sabato mattina quando riaccompagnerà presso la madre alle ore 9. Seconda settimana: Il padre R_1 preleverà il bambino all'uscita dell'asilo il lunedì, o in alternativa preleverà il bambino dall'abitazione materna alle ore 10:00, e lo terrà presso di sé fino al giovedì mattina quando riaccompagnerà all'asilo o presso la madre alle ore R_1
9. Inoltre, il padre terrà presso di sé il minore per l'intero fine settimana, prelevando il bambino dall'abitazione materna il sabato mattina alle ore 10:00, e lo terrà presso di sé fino al lunedì mattina quando riaccompagnerà all'asilo R_1
o presso la madre alle ore 9. - In caso di malattia del minore, il diritto di visita del genitore che non ha il figlio presso di sé sarà articolato nel seguente modo: nell'ipotesi in cui il pediatra di riferimento certifichi che non possa essere R_1 fatto uscire di casa, il genitore che ha presso di sé il figlio dovrà far vedere il bambino all'altro genitore nella propria abitazione. - Per le visite mediche, vaccinazioni e quant'altro necessario per la salute del minore, i genitori provvederanno ad una programmazione coordinata dei suddetti impegni, salvo urgenze. - Per quanto riguarda le vacanze, i genitori potranno tenere con sé il figlio per un periodo di 15 giorni anche consecutivi, o suddivisi in due sottoperiodi. Tali date dovranno essere previamente comunicate all'altro genitore entro il 31 maggio per le vacanze estive ed entro il 31 ottobre per le vacanze invernali. - Il periodo delle vacanze scolastiche natalizie sarà suddiviso tra i due genitori i quali si alterneranno di anno in anno in modo da festeggiare, secondo un regime paritetico le festività principali con la figlia (24 Dic, 25 Dic, 26 Dic. 31 Dic. Capodanno Epifania). - Le vacanze pasquali saranno festeggiate in modo che trascorra R_1 la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo un anno con il padre e l'anno dopo con la madre e così via di anno in anno. - Il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 Parte_1 potranno inserire futuri nuovi partners gradualmente solo se si tratta di una relazione stabile e moralmente idonea compatibilmente con l'età del minore. In caso di disaccordo, dovranno rivolgersi al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Lucca. - La Sig.ra quando il bambino è presso di lei non potrà Parte_1 ospitare e a far dominare presso la propria abitazione persone estranee ad eccezione dei familiari stretti e del Sig. padre della minore . - CP_2 R_2
In relazione al contributo al mantenimento ordinario di Persona_1 disporre il mantenimento diretto dello stesso stanti i tempi di permanenza equivalenti, nonché le paritetiche condizioni economiche delle parti. In subordine, disporre un contributo a carico del padre in favore del figlio da erogare alla madre per non oltre € 200,00 mensili finché la medesima non reperirà un impiego lavorativo. - Le spese straordinarie dovranno invece sostenute dai genitori nella misura del 50% secondo quelle previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lucca”.
3 Per l'appellato “l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, accertata CP_2
l'estraneità di al giudizio di regolamentazione della responsabilità CP_2 genitoriale verso il figlio minore , svoltosi dinanzi al Controparte_3 Persona_1 Tribunale di Lucca N.RG.1119/2023, definito con sentenza del Tribunale di Lucca 8 gennaio 2024 n.9, voglia dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione svolta nei suoi confronti da disponendo consequenzialmente Parte_1
l'estromissione dal presente giudizio di con condanna di CP_2 Parte_1 alle spese di lite”.
[...]
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 473 bis 51 c.p.c., e , in data 14/03/2023, Parte_1 Controparte_1 adivano il Tribunale di Lucca affinché recepisse le condizioni di affidamento del figlio minore (nato il [...]), concordate dalle parti in sede di R_1 mediazione familiare.
Nelle more tra il deposito del ricorso congiunto e la fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., il depositava ricorso ex art. 473 bis 15 P_
c.p.c., chiedendo che alla fosse inibito il trasferimento del figlio in Sicilia. Pt_1
Veniva pertanto aperto il sub procedimento cautelare R.G. n. 1119-1/2023.
Con provvedimento del 21.07.2023, il Presidente del Tribunale di Lucca dava atto che, a seguito del ricorso urgente del , il procedimento non poteva P_ più considerarsi a domanda congiunta, bensì come procedimento contenzioso, così riassegnava la causa al Collegio.
Nella medesima data, il Presidente del Collegio assegnatario accoglieva la richiesta inaudita altera parte del , inibendo il trasferimento di P_ R_1 fuori dal comune di Viareggio.
ex compagno della dalla relazione con la quale era nata, CP_2 Pt_1 R_ in data 2 novembre 2018, , si costituiva in data 03.08.2023 nel giudizio principale e in data 05.09.2023 nel cautelare, chiedendo che Tribunale di Lucca ordinasse a di non trasferire, dall'attuale, la residenza effettiva Parte_1 R_ della figlia .
Radicato il contraddittorio nel sub procedimento e preso atto dell'intervento del in data 12.10.2023 veniva confermato il decreto presidenziale sopra CP_2 citato.
Nel processo principale, dopo plurimi rinvii, all'udienza del 05.01.2024, veniva revocato il decreto presidenziale che aveva disposto la trasformazione da
4 processo su ricorso congiunto in processo contenzioso e, in data 08.01.2024, veniva emessa la sentenza n. 9/2024 con la quale il Giudice, aderendo alla tesi secondo cui il sopravvenuto dissenso di una delle parti non inficiava la validità degli accordi raggiunti e del ricorso congiunto, recepiva l'accordo sottoscritto dalle parti in sede di mediazione e condannava la a rifondere le spese di Pt_1 lite, liquidate in € 5.000,00.
II. appellava tale sentenza dinanzi alla Corte d'Appello Parte_1 di Firenze, chiedendo, in via preliminare, la sospensione del provvedimento nella parte in cui la condannava a rifondere le spese di lite.
Nel merito, l'appellante censurava la sentenza sulla base dei seguenti motivi.
1) Deduceva che erroneamente il Tribunale aveva recepito l'accordo raggiunto dalle parti in sede di mediazione, nonostante il venir meno del loro consenso;
affermava che, a causa della revoca del provvedimento di trasformazione del giudizio da congiunto a contenzioso, ciò che era stato disposto successivamente alla modifica del procedimento era nullo.
L'appellante censurava la parte della sentenza nella quale il giudice, sul presupposto della disponibilità dei diritti sottesi all'accordo, riteneva l'accordo medesimo suscettibile di essere recepito. Affermava, in realtà, il trasferimento di residenza e l'affidamento del minore toccavano interessi indisponibili;
di fronte a tali problematiche, il giudice avrebbe, dunque, dovuto convocare le parti e proporre una rimodulazione dell'accordo, soprattutto alla luce del fatto che entrambi i genitori avevano dichiarato di non voler perseguire le scelte di quell'accordo in quanto ritenevano che l'interesse del figlio non fosse più tutelato.
Rilevava che l'accordo di mediazione non poteva comunque essere considerato vincolante in quanto erano state aggiunte clausole limitative della propria sfera privata;
in particolare l'accordo, prevedendo il diritto del padre di vedere il figlio ogni fine settimana, con diritto di recupero in caso di malattia di R_1 impediva alla di avere una vita regolare a fronte delle continue richieste Pt_1 del di vedere il figlio. P_
2) Sottolineava che il diritto di visita era stato previsto ogni weekend poiché il padre, durante la settimana, viveva per motivi di studio tra Carrara, Viareggio e
Parma; tuttavia, nelle more del processo contenzioso egli si era laureto ed aveva iniziato a lavorare per cui i suoi orari erano modificabili. Tali aspetti dovevano essere considerati dal Giudice di prime cure il quale, invece, non aveva verificato
5 la sopravvenuta necessità di aggiungere e modificare le condizioni contenute nell'accordo, così violando anche il principio del rebus sic stantibus.
3) L'appellante censurava altresì la parte della sentenza che reputava irrilevante la mancanza di sottoscrizione nel ricorso. Sottolineava al riguardo che l'art. 473bis c.p.c., comma 51, richiede che il ricorso sia “sottoscritto anche dalle parti
e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis 12, primo comma, numeri 1), 2),
3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici”. La mancanza di sottoscrizione delle parti rendeva quindi il ricorso invalido;
ciò comportava l'impossibilità di trasformare il rito da contenzioso in congiunto, nonché di recepire e omologare la scrittura privata, con la conseguente illegittimità della sentenza impugnata.
4) Lamentava la che la sentenza non aveva statuito alcunché in ordine Pt_1 all'ammissibilità dell'intervento del nel procedimento principale e CP_2 cautelare, ed alla condanna di quest'ultimo alle spese. Domandava, pertanto, la declaratoria di nullità della sentenza per avere totalmente omesso di indicare una delle parti costituite o intervenute (cfr. Cass. Civ. sent. n. 22055/18).
III. In data 16 aprile 2024 si costituiva in giudizio , Controparte_1 contestando i motivi di appello.
1) Deduceva che, contrariamente a quanto rilevato dalla non vi era Pt_1 stata alcuna revoca di consenso da parte sua, non avendo egli mai messo in discussione gli accordi raggiunti in sede di mediazione. Il ricorso ex art. 473 bis n. 15 c.p.c. era stato presentato perché la madre, disattendendo gli accordi sottoscritti, intendeva trasferire il bambino in Sicilia.
Sottolineava che, sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per l'ipotesi del divorzio congiunto - nel vigore della normativa precedente all'introduzione del rito unico previsto per i procedimenti instaurati su accordo delle parti – risultava irrilevante la successiva revoca del consenso.
In particolare per le condizioni relative ai diritti disponibili, di carattere patrimoniale, non era sufficiente un mero ripensamento, essendo l'atto sottoscritto da entrambe le parti;
quanto ai diritti indisponibili, la revoca del consenso era irrilevante perché su tali domande doveva essere il Tribunale a valutare la corrispondenza degli accordi all'interesse superiore del minore.
Il Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto l'accordo raggiunto dalle parti sospensivamente condizionato alla verifica dell'adeguatezza agli interessi
6 del figlio;
dovendo trovare applicazione l'art 1372 c.c. e avendo l'omologazione una mera funzione di condicio iuris per quanto concerne la produzione degli effetti dell'accordo raggiunto, non era ammissibile la revoca unilaterale.
2) A proposito di quanto lamentato dalla in merito all'omessa Pt_1 considerazione della intervenuta modifica delle condizioni economiche delle parti precisava che egli, al momento della presentazione del ricorso era uno studente universitario iscritto alla Facoltà di Psicologia presso l'Università di
Parma e stava redigendo la propria tesi di laurea (si era laureato il 28 marzo
2024 dopo l'emissione della sentenza e dopo l'instaurazione del giudizio d'appello); egli era mantenuto dal padre il quale mensilmente corrispondeva €
1.000,00 per il suo mantenimento. Sottolineava che con tale somma doveva provvedere al pagamento del canone di locazione e delle utenze dell'abitazione di Parma, delle spese per i viaggi di trasferta a Viareggio, delle spese domestiche per l'abitazione della madre e del mantenimento del figlio Rappresentava R_1 di svolgere da sempre lavori stagionali, tanto che nell'accordo di mediazione era stata prevista una ulteriore elargizione mensile in favore del figlio nel caso R_1 in cui il padre avesse reperito un impiego stagionale.
Sottolineava che la aveva invece usufruito del reddito di cittadinanza Pt_1 fino al mese di marzo 2023, per un importo pari a € 880,00 mensili, oltre ad €
20,00 a titolo di assegno unico;
fino ad aprile 2023 la stessa aveva avuto un reddito complessivo pari ad € 1.450,00, dato dalla somma degli introiti assistenziali (€ 900,00 mensili) con le somme percepite a titolo di mantenimento dei figli minori ( € 350,00 mensili) e (€ Persona_3 Persona_1
350,00 mensili) .
3) Deduceva ancora l'appellante che in nessun modo risultava inficiata la scrittura inglobata nel ricorso siglato solo dai difensori delle parti, posto che il contenuto dell'accordo era stato trasfuso all'interno del ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c.. La norma non prevede, infatti, alcuna decadenza per la mancanza di sottoscrizione delle parti;
al contrario, come sostenuto in dottrina, l'inciso “sottoscritto anche dalle parti personalmente”, unitamente al richiamo alla procura, fa ritenere che sia sempre necessario l'intervento di almeno un difensore e che dunque le parti non possano chiedere, senza l'assistenza di un avvocato, la separazione personale, il divorzio, lo scioglimento dell'unione civile né la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. Il contenuto dell'accordo di mediazione era peraltro stato ritrascritto nella sua
7 integrità e costituiva la parte centrale della narrativa del ricorso congiunto. Nelle conclusioni gli schemi della regolamentazione delle visite di erano quelli R_1 dell'accordo; l'unica discrepanza riguardava la possibilità per il di poter P_ effettuare videochiamate al figlio, quando, per motivi di studio, doveva trattenersi a Parma per alcuni giorni della settimana per non far pesare a R_1 il distacco dalla sua figura e per il piacere di avere un piccolo contatto quotidiano con il bambino. La clausola n. 10 del ricorso con la quale veniva statuito che “la sig.ra si obbliga e si impegna nei confronti del sig. Parte_1 P_
, quando il bambino è presso di lei, a non ospitare e a non
[...] Persona_1 far dormire presso la propria abitazione persone estranee, ad eccezione dei suoi familiari stretti (indicati nel padre e sorella) della nonna paterna e del papà di
” rappresentava una condizione negoziata tra le parti, per il tramite dei R_2 rispettivi legali, che la conosceva e alla quale aveva prestato il proprio Pt_1 consenso. Tale clausola non voleva limitare la libertà personale della madre ma era volta a evitare che quando la aveva con sé il bambino ospitasse Pt_1 estranei e permettesse loro di trattenersi a dormire.
4) Quanto alla posizione di il deduceva che, nel giudizio CP_2 P_ di primo grado, egli era intervenuto soltanto nel procedimento cautelare ove si trattava anche del suo interesse di padre a non vedere spostata la residenza della propria figlia in un'altra regione;
dunque, il giudice di primo grado correttamente nulla aveva statuito in ordine all'intervento del CP_2
IV. In data 22 maggio 2024 si costituiva in giudizio CP_2 contestando in fatto e diritto le doglianze della relative al suo intervento Pt_1 in primo grado. Affermava che la cancelleria del Tribunale di Lucca aveva erroneamente scaricato il suo atto di intervento nel procedimento principale di regolamentazione della responsabilità genitoriale , anziché in Controparte_3 quello cautelare. Tale errore non aveva impedito il regolare svolgersi del procedimento cautelare nel rispetto del contraddittorio delle parti. Affermava che il procedimento si era infatti concluso con provvedimento del 12 ottobre
2023 con cui il Tribunale di Lucca, esaminate le domande del e del P_
aveva vietato il trasferimento in Sicilia del solo Precisava di CP_2 R_1 non essere mai volontariamente intervenuto nel procedimento principale di regolamentazione della responsabilità genitoriale , ivi Controparte_3 controvertendosi della regolamentazione della responsabilità genitoriale di e verso il figlio Sosteneva che il Tribunale di Lucca aveva Pt_1 P_ R_1 correttamente deciso: da un lato, in sede cautelare, aveva disposto il divieto di
8 R_ trasferimento del solo e non anche di , pur avendo Persona_1 espressamente considerato la posizione di quest'ultima, ritenendo implicitamente ammissibile l'intervento del Dall'altro lato, nel CP_2 procedimento principale aveva correttamente emesso la sentenza nei confronti delle parti , non potendo assumere alcun valore, ai fini di una Controparte_3 partecipazione al giudizio del l'erroneo inserimento telematico CP_2 all'interno di quel procedimento dell'intervento.
Sulla scorta di ciò, deduceva l'inammissibilità dell'impugnazione CP_2 svolta nei suoi confronti e chiedeva di essere estromesso dal giudizio con condanna alle spese di lite della Pt_1
V. Nelle more del giudizio depositava ricorso ex art. 473 Controparte_1 bis n. 15 c.p.c., segnalando l'imminente sfratto della dall'abitazione in Pt_1
Torre del Lago chiedendo che il minore venisse collocato temporaneamente presso di sé. La segnalando episodi da cui emergeva l'inidoneità Pt_1 dell'accordo di mediazione che avevano determinato intervento delle forze dell'ordine, chiedeva in via d'urgenza che venisse sospeso il pernotto di R_1 presso il padre.
All'udienza del 21 giugno 2024, la Corte, decidendo in via temporanea ed urgente, all'esito dell'audizione delle parti e dei Servizi Sociali, a modifica delle condizioni statuite con il provvedimento impugnato, disponeva che: “1) Il padre permarrà con il figlio un fine settimana alternato dal sabato all'uscita della scuola,
o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico, sino alle ore 19:00 della domenica con inizio dal 22 giugno p.v.; 2) Il padre permarrà con il figlio nelle settimane in cui è previsto il fine settimana presso di lui il martedì dall'uscita della scuola o dalle
10:00 c.s. sino alle 19:00. Le settimane in cui non è previsto il fine settimana presso il padre, il martedì e il giovedì ai medesimi orari di cui sopra. Il bambino verrà preso e riportato dal padre o dalla di lui madre;
3) Quanto al periodo estivo, il bambino permarrà con il padre una settimana a luglio ed una settimana ad agosto da concordarsi tra le parti. In assenza di accordo, la prima settimana di luglio, a fare data da lunedì 1 luglio fino a domenica 7 luglio alle ore 19:00 e la prima settimana di agosto, a fare data dal giovedì 1 agosto mattina a giovedì 8 agosto mattina;
4) La madre tratterrà con sè il figlio due settimane anche consecutive nel mese di agosto con autorizzazione a recarsi con il figlio dovunque in Italia e in Inghilterra;
5) Per il resto delle ferie scolastiche permarrà il calendario sopra specificato;
6) Autorizza la madre a risiedere con il figlio a Pisa a dovunque nel raggio di 30 Km da Viareggio;
7) Manda i Servizi sociali al controllo e al
9 monitoraggio dell'andamento dei rapporti tra le parti dirimendo ove necessario eventuali conflitti e predisponendo una educativa nei tempi e nei modi dallo stesso ritenuti necessari”.
VI. In data 16 settembre 2024, presentava un ulteriore Controparte_1 ricorso ex art. 473bis n. 15 c.p.c., ribadendo l'imminenza dello sfratto e l'assenza di indicazioni da parte della circa l'individuazione di una Pt_1 nuova soluzione abitativa, così reiterando la richiesta di collocazione prevalente del minore presso di sé almeno fino a quando la madre non avesse reperito un'abitazione adeguata ai bisogni del minore.
La con memoria del 17 ottobre 2024, chiedeva il rigetto del ricorso, Pt_1 rilevando che: abitava a Carrara dal 29 settembre 2024; il lavoro presso Generali
Ass.ni spa si era concluso ma nelle more aveva trovato un'altra occupazione presso la Closer;
né il né il avevano dato assenso al P_ CP_2 trasferimento della residenza dei bambini a Carrara e ciò rendeva tutto complicato a livello organizzativo poiché era costretta a portarli a scuola a Torre del Lago per poi spostarsi a Lucca o a Pisa per lavorare.
Parte appellante prendeva altresì posizione sulla relazione aggiornata dei servizi sociali di Viareggio, depositata il 03 ottobre 2024.
In tale relazione si dava atto che il servizio di educativa si era svolto regolarmente con il ma non con la che la a differenza P_ Pt_1 Pt_1 del , aveva mostrato scarsa collaborazione e assenza di disponibilità nei P_ confronti degli operatori;
che gli operatori erano venuti a sapere con difficoltà del reperimento di una nuova abitazione dalla che, pertanto, erano Pt_1 preoccupati per i minori i quali non avevano ancora una sistemazione stabile che permettesse loro di vivere serenamente. L'appellante contestava quanto riferito dai servizi sociali e chiedeva, stante il suo trasferimento, che venisse attivato il monitoraggio presso gli assistenti sociali di Carrara distinguendo le relazioni con i due padri e i due minori.
VII. In occasione dell'udienza del 18 ottobre 2024, venivano sentiti i servizi sociali, i quali relazionavano sull'andamento del monitoraggio del nucleo familiare, le parti discutevano oralmente la causa e la Corte la tratteneva in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
I. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
10 L'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice;
non occorre, tuttavia, l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale del provvedimento reclamato (cfr. Cassazione civile sez. VI Civile - 1, 29/01/2020 n.
1935; Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n. 13293; Cassazione civile sez. VI,
30/05/2018, n. 13535).
Nel caso di specie parte appellante ha sufficientemente indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata sentenza e le asserite violazioni di legge che ha esplicitato ed argomentato nei motivi di impugnazione.
II. Nel merito l'appello è parzialmente fondato.
II.a. Questa Corte ritiene che il Giudice di prime cure abbia erroneamente revocato il provvedimento che aveva statuito il passaggio del procedimento da congiunto a contenzioso.
Il ricorso ex art. 473 bis 15 c.p.c. presentato dal non poteva che essere P_ interpretato come superamento dell'iniziale accordo delle parti;
l'istanza cautelare, infatti, si fondava sulla scelta della di trasferirsi con il figlio Pt_1 in Sicilia;
ciò in aperto contrasto con il piano genitoriale concordato che R_1 prevedeva l'impegno della madre a non modificare la propria residenza o domicilio fuori dai confini provinciali, per un periodo di almeno sei anni.
Deve altresì considerarsi che i provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15
c.p.c., adottabili inaudita altera parte in caso di pregiudizio imminente e irreparabile, anticipano per loro natura una successiva regolamentazione dei rapporti nell'ambito del giudizio di merito di cui all'art. 473- bis.21 e ss. c.c..
Appariva pertanto corretto l'inquadramento giuridico operato contestualmente al deposito del ricorso ex art 473.bis 15 c.p. che, per sua natura, prelude al confronto di contrapposti interessi delle parti, da attuarsi nel contraddittorio dell'udienza, per trovare definitiva regolamentazione nel provvedimento emesso a definizione del giudizio di merito.
L'aver recepito l'accordo delle parti nonostante il sopravvenuto dissenso delle stesse, non appare condivisibile neppure sotto il profilo della tutela della libertà di determinazione. Nel procedimento uniforme introdotto dall'art. 473 bis.51
c.p.c. in materia di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la comparizione delle parti è volta a garantire la genuinità e
11 consapevolezza del consenso manifestato. Secondo l'orientamento già espresso da questa Corte la ratio di tale previsione normativa è da ravvisarsi nella tutela del diritto al ripensamento, laddove si sia in presenza di diritti indisponibili o comunque di situazioni personali connotate da possibili posizioni di svantaggio. “Il ricorso sottoscritto non è pertanto autosufficiente e necessita della reiterazione del consenso in udienza; “trattasi di fattispecie negoziale strutturata come a formazione progressiva della quale la comparizione e la prestazione del consenso davanti al Giudice costituiscono elemento necessario”.
(cfr. Corte d'Appello di Firenze, sez. 1, sent. n. 1893/2024 pubbl. il 12/11/2024;
Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 24/07/2018, n. 19540).
Deve quindi ritenersi che in sentenza il Tribunale ha recepito e fatto proprio il contenuto dell'accordo, non semplicemente “omologandolo “: ai fini della ricezione dell'accordo è, dunque, necessario valutare l'effettivo permanere di un consapevole consenso delle parti in ordine ai diritti disponibili che confluiscono nella complessiva regolamentazione dei rapporti familiari sottoposta alla valutazione del giudice.
In conclusione, nel caso di specie, le divergenze insorte fra le parti in ordine a punti essenziali dell'accordo, le doglianze espresse da entrambe ed il mutamento delle circostanze verificatesi nel corso del giudizio, impongono una rivisitazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di rispetto R_1 all'originaria intesa raggiunta in sede di mediazione e fatta propria dal
Tribunale.
Fermo il regime di affidamento condiviso del minore ai genitori, mai messo in discussione dalle parti, ai fini della regolamentazione delle condizioni di affido del minore, occorre considerare che la a seguito del rilascio Pt_1 dell'immobile di Torre del Lago (LU), ha reperito una nuova abitazione a
Carrara, in via Cafaggio, n. 9 (cfr. contratto di locazione allegato dall'appellante alla memoria del 7 ottobre 2024). Il collocamento prevalente di presso la R_1 madre, necessario in considerazione dalla tenera età del bimbo, impone di spostare la sua residenza a Carrara.
L'appellante ha affermato essere stata assunta dalla società cooperativa
“Closer”, con un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato che prevede lo svolgimento di attività di portineria/reception presso cantieri vari ubicati nel comune di Viareggio, con possibilità di trasferimenti anche in altre sedi, (cfr. contratto di lavoro allegato dall'appellante alla memoria del 7 ottobre
2024); all'udienza tenutasi in data 18 ottobre 2024, la ha altresì Pt_1
12 dichiarato di svolgere ulteriori attività lavorative a chiamata tra Lucca, Viareggio
e Pisa. E' dunque necessario autorizzare la ad iscrivere il bambino Pt_1 all'asilo di Carrara, stante l'impossibilità, per la medesima, di portare e riprendere il figlio dall'asilo di Torre del Lago.
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, occorre considerare che ha compiuto due anni e, secondo l'accordo originario, dal giugno del R_1 corrente anno i pernotti avrebbero dovuto essere introdotti gradualmente. Il padre risulta inoltre avere una buona relazione con il figlio il quale, secondo quanto emerge dalle relazione dei servizi sociali, vi trascorre volentieri il proprio tempo (cfr. ultima relazione dei servizi sociali). Sussistono pertanto i presupposti per incrementare ulteriormente i pernotti presso il padre rispetto ai provvedimenti provvisori adottati da questa Corte in data 21 giugno 2024.
In tale ottica i tempi di permanenza dovranno essere regolamentati come segue:
- il padre terrà il figlio a settimane alterne, dal giovedì all'uscita della scuola (o alle ore 10:00 in periodo non scolastico), sino alle ore 19:00 della domenica. Il bambino verrà preso e riportato dal padre o dalla nonna paterna;
- nelle settimane in cui non è prevista la permanenza del fine settimana presso il padre, starà con il padre dal mercoledì all'uscita della scuola ( o alle R_1 ore 10:00 in periodo non scolastico) sino al venerdì mattina quando lo porterà
a scuola ( oppure sino alle ore 10:00 in periodo non scolastico). Il bambino verrà preso e riportato dal padre o dalla nonna paterna;
il venerdì all'uscita dall'asilo lo riprenderà, invece, la Pt_1
- quanto al periodo estivo, il bambino trascorrerà nel mese di luglio dieci giorni con il padre e venti giorni con la madre e, nel mese di agosto trascorrerà dieci giorni con il padre e venti giorni con la madre;
i periodi dovranno, nello specifico, essere concordati tra le parti entro metà giugno. In assenza di accordo, trascorrerà con il padre i primi dieci giorni di luglio e i primi R_1 dieci giorni di agosto.
Stante l'evidente conflittualità tra le parti e le difficoltà riscontrate nella gestione del bambino, dovrà continuare il monitoraggio del nucleo familiare, con l'attivazione del servizio di educativa, affidando l'incarico ai Servizi sociali di
Carrara, quale ente territorialmente competente a seguito del trasferimento della Pt_1
Quanto al mantenimento di rilevato che le parti in sede di mediazione R_1 avevano ritenuto adeguato l'importo di 200 euro e che, rispetto a tal momento, le condizioni economiche delle parti non sembrano essere variate in modo
13 sostanziale, il dovrà versare un assegno mensile per il contributo P_ ordinario del figlio pari ad euro 200,00, da versare sul conto della madre entro il 10 di ogni mese, con bonifico bancario. Il padre verserà inoltre, il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Lucca, e l'integrale costo dell'asilo di In considerazione del collocamento prevalente del R_1 minore presso la madre, l'assegno unico spetterà integralmente a quest'ultima.
II.b. Quanto, infine, all'ammissibilità dell'intervento di si CP_2 osserva che quest'ultimo, in data 03 agosto 2023, depositava un atto qualificato come intervento adesivo autonomo ex art. 105, comma 1, c.p.c., così concludendo:
“dichiarata l'ammissibilità dell'intervento, stante l'identità dell'oggetto, il Tribunale di
Lucca voglia ordinare a di non trasferire, dall'attuale, la residenza Parte_1 effettiva della figlia Vinte le spese di lite”. L'atto di intervento, per come Persona_3 formulato, non consente di limitarne l'efficacia alla sola fase cautelare.
Avuto riguardo alle conclusioni formulate dal con riferimento alla figlia CP_2 R_
, parte estranea al procedimento di interesse, l'intervento nel procedimento per cui è causa non risultava ammissibile. Nonostante ciò la richiesta di estromissione dal presente processo del non può essere accolta, avendo l'appellante CP_2 correttamente notificato l'atto di appello al in quanto parte del giudizio di CP_2 primo grado.
III. Le spese di lite di entrambe i gradi di giudizio, considerato il complessivo esito della causa e considerato che l'intervento del non ha determinato CP_2 aggravio nella difesa della e del , devono essere integralmente Pt_1 P_ compensate tra tutte le parti.
-
PER QUESTI MOTIVI
–
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 P_
e di avverso la sentenza n. 9/2024, emessa dal Tribunale
[...] CP_2 di Lucca in data 05.01.2024 e pubblicata in data 08.01.2024, nel procedimento rubricato al RG n. 1119/2023, così provvede:
- conferma l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con R_1 collocazione prevalente presso la madre;
- autorizza la a risiedere con il figlio a Carrara e ad ivi trasferire la Pt_1 residenza di R_1
- autorizza l'iscrizione all'asilo di a Carrara;
R_1
- stabilisce, ai fini della frequentazione padre-figlio, il seguente calendario:
14 1. il padre terrà presso di sé il figlio a settimane alternate dal giovedì all'uscita della scuola ( o alle ore 10:00 in periodo non scolastico), sino alle ore 19:00 della domenica. Il bambino verrà preso e riportato dal padre o dalla nonna paterna;
2. le settimane in cui non è previsto il fine settimana presso il padre, R_1 starà presso il padre dal mercoledì all'uscita della scuola ( o alle ore
10:00 in periodo non scolastico), sino al venerdì mattina quando lo porterà a scuola, oppure sino alle ore 10:00 in periodo non scolastico. Il bambino verrà preso e riportato dal padre o dalla nonna paterna;
il venerdì all'uscita dall'asilo lo riprenderà, invece, la Pt_1
3. durante il periodo estivo, il bambino trascorrerà, nel mese di luglio, dieci giorni con il padre e venti giorni con la madre e, nel mese di agosto, trascorrerà dieci giorni con il padre e venti giorni con la madre;
i periodi dovranno, nello specifico, essere concordati tra le parti entro metà giugno. In assenza di accordo, trascorrerà con il padre i primi dieci R_1 giorni di luglio e i primi dieci giorni di agosto.
- dispone che il versi alla a titolo di mantenimento del figlio P_ Pt_1
un assegno pari a 200,00 euro mensili ,rivalutabili secondo i parametri R_1
ISTAT, da versare sul conto della madre entro il giorno 10 di ogni mese;
- dispone che il versi il 50% delle spese straordinarie;
P_
- dispone che il provveda al pagamento integrale dei costi dell'asilo cui P_ verrà iscritto R_1
- dispone che l'assegno unico sia di totale spettanza della madre;
- manda ai Servizi Sociali di Carrara per il monitoraggio dell'andamento dei rapporti tra le parti con predisposizione di una educativa nei tempi e nei modi ritenuti necessari;
- dichiara l'inammissibilità dell'atto di intervento svolto nel giudizio di primo grado da CP_2
- rigetta la domanda di estromissione dal presente giudizio di CP_2
- compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti in causa.
Firenze, 5.12.2024
IL CONSIGLIERE Est. La PRESIDENTE
Dott.ssa Laura D'Amelio Dott.ssa Isabella Mariani
15 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 26.01.2024 al n. RG 186/2024, avverso la sentenza n. 9/2024, emessa dal Tribunale di Lucca in data 05.01.2024 e pubblicata in data 08.01.2024, nel procedimento rubricato al RG n. 1119/2023,
promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Tiziana di Modica, presso il cui studio, sito in Augusta, Via G. Lavaggi 127, risulta elettivamente domiciliata;
- appellante -
contro
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
press ucca, Via Borgo Giannotti n. 199/N, risulta elettivamente domiciliato;
- appellato - nonché contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._3 Alessandra Lucentini, presso il cui studio, sito in Lucca, viale Giosuè Carducci n.139, risulta elettivamente domiciliato;
-appellato -
avente ad oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “PIACCIA ALL'ILL.MA Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni istanza eccezione di parte avversa: – In via pregiudiziale e cautelare, sussistendone i presupposti e per i gravi motivi dedotti ex art 283 cpc, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n.9/24 rg 1119/243 Tribunale di Lucca per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- Nel merito dichiarare nulla ed inefficace la sentenza impugnata n.9/24 rg 1119/243 Tribunale di Lucca, nonché la nullità di tutti i provvedimenti del procedimento sub 1 rg 1119/23, per i motivi di cui in narrativa riformandola nella parte in cui viene imposta alla una condanna alle spese di lite, nella parte Pt_1 in cui non viene previsto alcuna decisone in merito all'intervento di CP_2
e nelle parte in cui viene recepito l'accordo di mediazione in quanto viene imposto ordine illegittimo ed illogico scevro da qualsiasi argomentazione logica e perché contradditorio e incoerente con i dettami processuali e sostanziali, contra legem e così come spiegato nella narrativa che precede;
- Riformare la sentenza dichiarando la nullità della condanna alle spese di lite ai danni della ( Pt_1 punto 1 del presente atto) per come spiegato in quanto non sussiste la soccombenza e non vi è il riferimento alla normativa di diritto per cui la condanna è sproporzionata nel quantum - Dichiarare nulla ed inefficace e inesistente la sentenza impugnata attesa la mancata declaratoria in ordine al e, in CP_2 subordine, riformare la sentenza stabilendo che l'intervento del è CP_2 inammissibile al sub 1 in quanto tardivo e nel processo principale in quanto la sua posizione è irrilevante con condanna di spese e compensi a difensore a favore della - In subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto delle superiori Pt_1 conclusioni modificare e/o revocare la sentenza impugnata nella parte in cui recepisce l'accordo di mediazione ed in specie in tutte quelle clausole che limitano i diritti indisponibili della particolarmente si chiede che siano escluse le Pt_1 clausole sull'obbligatorietà della appellante di non trasferire la sua residenza fuori dai confini provinciali, determinare l'aumento dell'assegno di mantenimento per il minore ad €500,00, assegnare l'intero importo Persona_1 dell'assegno unico previsto da Inps alla rideterminare il diritto di visita Pt_1 disponendo che il padre lo possa vedere due volte settimana e a week end alternati e eliminare la clausola in cui è previsto il diritto di recupero per causa delle eventuali malattie del minore;
imporre al di fornire la P_ documentazione necessaria alla ogni anno a gennaio ai fini Isee;
imporre Pt_1 al di adempiere a tutte le spese straordinarie per il figlio minore attesa la P_ impossibilità per la di produrre reddito”. Pt_1
Per l'appellato : “Che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia: - in via P_ pregiudiziale, respingere la richiesta di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 9/2024 emessa dal Tribunale di Lucca in data 5/01/2024, pubblicata il successivo 8/01/2024 all'interno del procedimento rubricato al numero di ruolo RG n. 1119/2023 per carenza dei requisiti previsti dall'art. 283 c.p.c. - In via preliminare, respingere il proposto appello perché inammissibile per i motivi indicati in narrativa. - Nel merito, respingere l'appello perché infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 9/2024 emessa il 5/01/2024 nel procedimento R.G. 1119/23 Civile – sez. Famiglia dal Tribunale di Lucca, in composizione collegiale (Presidente relatore- estensore Dott. Michele Fornaciari), pubblicata in data 8/01/2024, per i motivi indicati in narrativa. - Nella denegata ipotesi in cui la Corte intenda riformare la
2 sentenza oggi impugnata, disporre: - l'affidamento esclusivo del minore
[...]
(nato a [...] il [...]) in capo al padre Sig. Persona_1 P_
, con residenza e collocazione presso il padre e conseguente
[...] regolamentazione delle visite presso la madre, anche alla luce dei rapporti che il minore deve continuare ad avere con la sorella , secondo lo schema che di R_2 seguito si trascrive. Prima settimana: Il padre preleverà il bambino all'uscita dell'asilo il mercoledì, o in alternativa preleverà il bambino dall'abitazione materna alle ore 10:00, e lo terrà presso di sé fino al sabato mattina quando riaccompagnerà presso la madre alle ore 9. Seconda settimana: Il padre R_1 preleverà il bambino all'uscita dell'asilo il lunedì, o in alternativa preleverà il bambino dall'abitazione materna alle ore 10:00, e lo terrà presso di sé fino al giovedì mattina quando riaccompagnerà all'asilo o presso la madre alle ore R_1
9. Inoltre, il padre terrà presso di sé il minore per l'intero fine settimana, prelevando il bambino dall'abitazione materna il sabato mattina alle ore 10:00, e lo terrà presso di sé fino al lunedì mattina quando riaccompagnerà all'asilo R_1
o presso la madre alle ore 9. - In caso di malattia del minore, il diritto di visita del genitore che non ha il figlio presso di sé sarà articolato nel seguente modo: nell'ipotesi in cui il pediatra di riferimento certifichi che non possa essere R_1 fatto uscire di casa, il genitore che ha presso di sé il figlio dovrà far vedere il bambino all'altro genitore nella propria abitazione. - Per le visite mediche, vaccinazioni e quant'altro necessario per la salute del minore, i genitori provvederanno ad una programmazione coordinata dei suddetti impegni, salvo urgenze. - Per quanto riguarda le vacanze, i genitori potranno tenere con sé il figlio per un periodo di 15 giorni anche consecutivi, o suddivisi in due sottoperiodi. Tali date dovranno essere previamente comunicate all'altro genitore entro il 31 maggio per le vacanze estive ed entro il 31 ottobre per le vacanze invernali. - Il periodo delle vacanze scolastiche natalizie sarà suddiviso tra i due genitori i quali si alterneranno di anno in anno in modo da festeggiare, secondo un regime paritetico le festività principali con la figlia (24 Dic, 25 Dic, 26 Dic. 31 Dic. Capodanno Epifania). - Le vacanze pasquali saranno festeggiate in modo che trascorra R_1 la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo un anno con il padre e l'anno dopo con la madre e così via di anno in anno. - Il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 Parte_1 potranno inserire futuri nuovi partners gradualmente solo se si tratta di una relazione stabile e moralmente idonea compatibilmente con l'età del minore. In caso di disaccordo, dovranno rivolgersi al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Lucca. - La Sig.ra quando il bambino è presso di lei non potrà Parte_1 ospitare e a far dominare presso la propria abitazione persone estranee ad eccezione dei familiari stretti e del Sig. padre della minore . - CP_2 R_2
In relazione al contributo al mantenimento ordinario di Persona_1 disporre il mantenimento diretto dello stesso stanti i tempi di permanenza equivalenti, nonché le paritetiche condizioni economiche delle parti. In subordine, disporre un contributo a carico del padre in favore del figlio da erogare alla madre per non oltre € 200,00 mensili finché la medesima non reperirà un impiego lavorativo. - Le spese straordinarie dovranno invece sostenute dai genitori nella misura del 50% secondo quelle previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lucca”.
3 Per l'appellato “l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, accertata CP_2
l'estraneità di al giudizio di regolamentazione della responsabilità CP_2 genitoriale verso il figlio minore , svoltosi dinanzi al Controparte_3 Persona_1 Tribunale di Lucca N.RG.1119/2023, definito con sentenza del Tribunale di Lucca 8 gennaio 2024 n.9, voglia dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione svolta nei suoi confronti da disponendo consequenzialmente Parte_1
l'estromissione dal presente giudizio di con condanna di CP_2 Parte_1 alle spese di lite”.
[...]
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 473 bis 51 c.p.c., e , in data 14/03/2023, Parte_1 Controparte_1 adivano il Tribunale di Lucca affinché recepisse le condizioni di affidamento del figlio minore (nato il [...]), concordate dalle parti in sede di R_1 mediazione familiare.
Nelle more tra il deposito del ricorso congiunto e la fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., il depositava ricorso ex art. 473 bis 15 P_
c.p.c., chiedendo che alla fosse inibito il trasferimento del figlio in Sicilia. Pt_1
Veniva pertanto aperto il sub procedimento cautelare R.G. n. 1119-1/2023.
Con provvedimento del 21.07.2023, il Presidente del Tribunale di Lucca dava atto che, a seguito del ricorso urgente del , il procedimento non poteva P_ più considerarsi a domanda congiunta, bensì come procedimento contenzioso, così riassegnava la causa al Collegio.
Nella medesima data, il Presidente del Collegio assegnatario accoglieva la richiesta inaudita altera parte del , inibendo il trasferimento di P_ R_1 fuori dal comune di Viareggio.
ex compagno della dalla relazione con la quale era nata, CP_2 Pt_1 R_ in data 2 novembre 2018, , si costituiva in data 03.08.2023 nel giudizio principale e in data 05.09.2023 nel cautelare, chiedendo che Tribunale di Lucca ordinasse a di non trasferire, dall'attuale, la residenza effettiva Parte_1 R_ della figlia .
Radicato il contraddittorio nel sub procedimento e preso atto dell'intervento del in data 12.10.2023 veniva confermato il decreto presidenziale sopra CP_2 citato.
Nel processo principale, dopo plurimi rinvii, all'udienza del 05.01.2024, veniva revocato il decreto presidenziale che aveva disposto la trasformazione da
4 processo su ricorso congiunto in processo contenzioso e, in data 08.01.2024, veniva emessa la sentenza n. 9/2024 con la quale il Giudice, aderendo alla tesi secondo cui il sopravvenuto dissenso di una delle parti non inficiava la validità degli accordi raggiunti e del ricorso congiunto, recepiva l'accordo sottoscritto dalle parti in sede di mediazione e condannava la a rifondere le spese di Pt_1 lite, liquidate in € 5.000,00.
II. appellava tale sentenza dinanzi alla Corte d'Appello Parte_1 di Firenze, chiedendo, in via preliminare, la sospensione del provvedimento nella parte in cui la condannava a rifondere le spese di lite.
Nel merito, l'appellante censurava la sentenza sulla base dei seguenti motivi.
1) Deduceva che erroneamente il Tribunale aveva recepito l'accordo raggiunto dalle parti in sede di mediazione, nonostante il venir meno del loro consenso;
affermava che, a causa della revoca del provvedimento di trasformazione del giudizio da congiunto a contenzioso, ciò che era stato disposto successivamente alla modifica del procedimento era nullo.
L'appellante censurava la parte della sentenza nella quale il giudice, sul presupposto della disponibilità dei diritti sottesi all'accordo, riteneva l'accordo medesimo suscettibile di essere recepito. Affermava, in realtà, il trasferimento di residenza e l'affidamento del minore toccavano interessi indisponibili;
di fronte a tali problematiche, il giudice avrebbe, dunque, dovuto convocare le parti e proporre una rimodulazione dell'accordo, soprattutto alla luce del fatto che entrambi i genitori avevano dichiarato di non voler perseguire le scelte di quell'accordo in quanto ritenevano che l'interesse del figlio non fosse più tutelato.
Rilevava che l'accordo di mediazione non poteva comunque essere considerato vincolante in quanto erano state aggiunte clausole limitative della propria sfera privata;
in particolare l'accordo, prevedendo il diritto del padre di vedere il figlio ogni fine settimana, con diritto di recupero in caso di malattia di R_1 impediva alla di avere una vita regolare a fronte delle continue richieste Pt_1 del di vedere il figlio. P_
2) Sottolineava che il diritto di visita era stato previsto ogni weekend poiché il padre, durante la settimana, viveva per motivi di studio tra Carrara, Viareggio e
Parma; tuttavia, nelle more del processo contenzioso egli si era laureto ed aveva iniziato a lavorare per cui i suoi orari erano modificabili. Tali aspetti dovevano essere considerati dal Giudice di prime cure il quale, invece, non aveva verificato
5 la sopravvenuta necessità di aggiungere e modificare le condizioni contenute nell'accordo, così violando anche il principio del rebus sic stantibus.
3) L'appellante censurava altresì la parte della sentenza che reputava irrilevante la mancanza di sottoscrizione nel ricorso. Sottolineava al riguardo che l'art. 473bis c.p.c., comma 51, richiede che il ricorso sia “sottoscritto anche dalle parti
e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis 12, primo comma, numeri 1), 2),
3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici”. La mancanza di sottoscrizione delle parti rendeva quindi il ricorso invalido;
ciò comportava l'impossibilità di trasformare il rito da contenzioso in congiunto, nonché di recepire e omologare la scrittura privata, con la conseguente illegittimità della sentenza impugnata.
4) Lamentava la che la sentenza non aveva statuito alcunché in ordine Pt_1 all'ammissibilità dell'intervento del nel procedimento principale e CP_2 cautelare, ed alla condanna di quest'ultimo alle spese. Domandava, pertanto, la declaratoria di nullità della sentenza per avere totalmente omesso di indicare una delle parti costituite o intervenute (cfr. Cass. Civ. sent. n. 22055/18).
III. In data 16 aprile 2024 si costituiva in giudizio , Controparte_1 contestando i motivi di appello.
1) Deduceva che, contrariamente a quanto rilevato dalla non vi era Pt_1 stata alcuna revoca di consenso da parte sua, non avendo egli mai messo in discussione gli accordi raggiunti in sede di mediazione. Il ricorso ex art. 473 bis n. 15 c.p.c. era stato presentato perché la madre, disattendendo gli accordi sottoscritti, intendeva trasferire il bambino in Sicilia.
Sottolineava che, sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per l'ipotesi del divorzio congiunto - nel vigore della normativa precedente all'introduzione del rito unico previsto per i procedimenti instaurati su accordo delle parti – risultava irrilevante la successiva revoca del consenso.
In particolare per le condizioni relative ai diritti disponibili, di carattere patrimoniale, non era sufficiente un mero ripensamento, essendo l'atto sottoscritto da entrambe le parti;
quanto ai diritti indisponibili, la revoca del consenso era irrilevante perché su tali domande doveva essere il Tribunale a valutare la corrispondenza degli accordi all'interesse superiore del minore.
Il Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto l'accordo raggiunto dalle parti sospensivamente condizionato alla verifica dell'adeguatezza agli interessi
6 del figlio;
dovendo trovare applicazione l'art 1372 c.c. e avendo l'omologazione una mera funzione di condicio iuris per quanto concerne la produzione degli effetti dell'accordo raggiunto, non era ammissibile la revoca unilaterale.
2) A proposito di quanto lamentato dalla in merito all'omessa Pt_1 considerazione della intervenuta modifica delle condizioni economiche delle parti precisava che egli, al momento della presentazione del ricorso era uno studente universitario iscritto alla Facoltà di Psicologia presso l'Università di
Parma e stava redigendo la propria tesi di laurea (si era laureato il 28 marzo
2024 dopo l'emissione della sentenza e dopo l'instaurazione del giudizio d'appello); egli era mantenuto dal padre il quale mensilmente corrispondeva €
1.000,00 per il suo mantenimento. Sottolineava che con tale somma doveva provvedere al pagamento del canone di locazione e delle utenze dell'abitazione di Parma, delle spese per i viaggi di trasferta a Viareggio, delle spese domestiche per l'abitazione della madre e del mantenimento del figlio Rappresentava R_1 di svolgere da sempre lavori stagionali, tanto che nell'accordo di mediazione era stata prevista una ulteriore elargizione mensile in favore del figlio nel caso R_1 in cui il padre avesse reperito un impiego stagionale.
Sottolineava che la aveva invece usufruito del reddito di cittadinanza Pt_1 fino al mese di marzo 2023, per un importo pari a € 880,00 mensili, oltre ad €
20,00 a titolo di assegno unico;
fino ad aprile 2023 la stessa aveva avuto un reddito complessivo pari ad € 1.450,00, dato dalla somma degli introiti assistenziali (€ 900,00 mensili) con le somme percepite a titolo di mantenimento dei figli minori ( € 350,00 mensili) e (€ Persona_3 Persona_1
350,00 mensili) .
3) Deduceva ancora l'appellante che in nessun modo risultava inficiata la scrittura inglobata nel ricorso siglato solo dai difensori delle parti, posto che il contenuto dell'accordo era stato trasfuso all'interno del ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c.. La norma non prevede, infatti, alcuna decadenza per la mancanza di sottoscrizione delle parti;
al contrario, come sostenuto in dottrina, l'inciso “sottoscritto anche dalle parti personalmente”, unitamente al richiamo alla procura, fa ritenere che sia sempre necessario l'intervento di almeno un difensore e che dunque le parti non possano chiedere, senza l'assistenza di un avvocato, la separazione personale, il divorzio, lo scioglimento dell'unione civile né la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. Il contenuto dell'accordo di mediazione era peraltro stato ritrascritto nella sua
7 integrità e costituiva la parte centrale della narrativa del ricorso congiunto. Nelle conclusioni gli schemi della regolamentazione delle visite di erano quelli R_1 dell'accordo; l'unica discrepanza riguardava la possibilità per il di poter P_ effettuare videochiamate al figlio, quando, per motivi di studio, doveva trattenersi a Parma per alcuni giorni della settimana per non far pesare a R_1 il distacco dalla sua figura e per il piacere di avere un piccolo contatto quotidiano con il bambino. La clausola n. 10 del ricorso con la quale veniva statuito che “la sig.ra si obbliga e si impegna nei confronti del sig. Parte_1 P_
, quando il bambino è presso di lei, a non ospitare e a non
[...] Persona_1 far dormire presso la propria abitazione persone estranee, ad eccezione dei suoi familiari stretti (indicati nel padre e sorella) della nonna paterna e del papà di
” rappresentava una condizione negoziata tra le parti, per il tramite dei R_2 rispettivi legali, che la conosceva e alla quale aveva prestato il proprio Pt_1 consenso. Tale clausola non voleva limitare la libertà personale della madre ma era volta a evitare che quando la aveva con sé il bambino ospitasse Pt_1 estranei e permettesse loro di trattenersi a dormire.
4) Quanto alla posizione di il deduceva che, nel giudizio CP_2 P_ di primo grado, egli era intervenuto soltanto nel procedimento cautelare ove si trattava anche del suo interesse di padre a non vedere spostata la residenza della propria figlia in un'altra regione;
dunque, il giudice di primo grado correttamente nulla aveva statuito in ordine all'intervento del CP_2
IV. In data 22 maggio 2024 si costituiva in giudizio CP_2 contestando in fatto e diritto le doglianze della relative al suo intervento Pt_1 in primo grado. Affermava che la cancelleria del Tribunale di Lucca aveva erroneamente scaricato il suo atto di intervento nel procedimento principale di regolamentazione della responsabilità genitoriale , anziché in Controparte_3 quello cautelare. Tale errore non aveva impedito il regolare svolgersi del procedimento cautelare nel rispetto del contraddittorio delle parti. Affermava che il procedimento si era infatti concluso con provvedimento del 12 ottobre
2023 con cui il Tribunale di Lucca, esaminate le domande del e del P_
aveva vietato il trasferimento in Sicilia del solo Precisava di CP_2 R_1 non essere mai volontariamente intervenuto nel procedimento principale di regolamentazione della responsabilità genitoriale , ivi Controparte_3 controvertendosi della regolamentazione della responsabilità genitoriale di e verso il figlio Sosteneva che il Tribunale di Lucca aveva Pt_1 P_ R_1 correttamente deciso: da un lato, in sede cautelare, aveva disposto il divieto di
8 R_ trasferimento del solo e non anche di , pur avendo Persona_1 espressamente considerato la posizione di quest'ultima, ritenendo implicitamente ammissibile l'intervento del Dall'altro lato, nel CP_2 procedimento principale aveva correttamente emesso la sentenza nei confronti delle parti , non potendo assumere alcun valore, ai fini di una Controparte_3 partecipazione al giudizio del l'erroneo inserimento telematico CP_2 all'interno di quel procedimento dell'intervento.
Sulla scorta di ciò, deduceva l'inammissibilità dell'impugnazione CP_2 svolta nei suoi confronti e chiedeva di essere estromesso dal giudizio con condanna alle spese di lite della Pt_1
V. Nelle more del giudizio depositava ricorso ex art. 473 Controparte_1 bis n. 15 c.p.c., segnalando l'imminente sfratto della dall'abitazione in Pt_1
Torre del Lago chiedendo che il minore venisse collocato temporaneamente presso di sé. La segnalando episodi da cui emergeva l'inidoneità Pt_1 dell'accordo di mediazione che avevano determinato intervento delle forze dell'ordine, chiedeva in via d'urgenza che venisse sospeso il pernotto di R_1 presso il padre.
All'udienza del 21 giugno 2024, la Corte, decidendo in via temporanea ed urgente, all'esito dell'audizione delle parti e dei Servizi Sociali, a modifica delle condizioni statuite con il provvedimento impugnato, disponeva che: “1) Il padre permarrà con il figlio un fine settimana alternato dal sabato all'uscita della scuola,
o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico, sino alle ore 19:00 della domenica con inizio dal 22 giugno p.v.; 2) Il padre permarrà con il figlio nelle settimane in cui è previsto il fine settimana presso di lui il martedì dall'uscita della scuola o dalle
10:00 c.s. sino alle 19:00. Le settimane in cui non è previsto il fine settimana presso il padre, il martedì e il giovedì ai medesimi orari di cui sopra. Il bambino verrà preso e riportato dal padre o dalla di lui madre;
3) Quanto al periodo estivo, il bambino permarrà con il padre una settimana a luglio ed una settimana ad agosto da concordarsi tra le parti. In assenza di accordo, la prima settimana di luglio, a fare data da lunedì 1 luglio fino a domenica 7 luglio alle ore 19:00 e la prima settimana di agosto, a fare data dal giovedì 1 agosto mattina a giovedì 8 agosto mattina;
4) La madre tratterrà con sè il figlio due settimane anche consecutive nel mese di agosto con autorizzazione a recarsi con il figlio dovunque in Italia e in Inghilterra;
5) Per il resto delle ferie scolastiche permarrà il calendario sopra specificato;
6) Autorizza la madre a risiedere con il figlio a Pisa a dovunque nel raggio di 30 Km da Viareggio;
7) Manda i Servizi sociali al controllo e al
9 monitoraggio dell'andamento dei rapporti tra le parti dirimendo ove necessario eventuali conflitti e predisponendo una educativa nei tempi e nei modi dallo stesso ritenuti necessari”.
VI. In data 16 settembre 2024, presentava un ulteriore Controparte_1 ricorso ex art. 473bis n. 15 c.p.c., ribadendo l'imminenza dello sfratto e l'assenza di indicazioni da parte della circa l'individuazione di una Pt_1 nuova soluzione abitativa, così reiterando la richiesta di collocazione prevalente del minore presso di sé almeno fino a quando la madre non avesse reperito un'abitazione adeguata ai bisogni del minore.
La con memoria del 17 ottobre 2024, chiedeva il rigetto del ricorso, Pt_1 rilevando che: abitava a Carrara dal 29 settembre 2024; il lavoro presso Generali
Ass.ni spa si era concluso ma nelle more aveva trovato un'altra occupazione presso la Closer;
né il né il avevano dato assenso al P_ CP_2 trasferimento della residenza dei bambini a Carrara e ciò rendeva tutto complicato a livello organizzativo poiché era costretta a portarli a scuola a Torre del Lago per poi spostarsi a Lucca o a Pisa per lavorare.
Parte appellante prendeva altresì posizione sulla relazione aggiornata dei servizi sociali di Viareggio, depositata il 03 ottobre 2024.
In tale relazione si dava atto che il servizio di educativa si era svolto regolarmente con il ma non con la che la a differenza P_ Pt_1 Pt_1 del , aveva mostrato scarsa collaborazione e assenza di disponibilità nei P_ confronti degli operatori;
che gli operatori erano venuti a sapere con difficoltà del reperimento di una nuova abitazione dalla che, pertanto, erano Pt_1 preoccupati per i minori i quali non avevano ancora una sistemazione stabile che permettesse loro di vivere serenamente. L'appellante contestava quanto riferito dai servizi sociali e chiedeva, stante il suo trasferimento, che venisse attivato il monitoraggio presso gli assistenti sociali di Carrara distinguendo le relazioni con i due padri e i due minori.
VII. In occasione dell'udienza del 18 ottobre 2024, venivano sentiti i servizi sociali, i quali relazionavano sull'andamento del monitoraggio del nucleo familiare, le parti discutevano oralmente la causa e la Corte la tratteneva in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
I. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
10 L'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice;
non occorre, tuttavia, l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale del provvedimento reclamato (cfr. Cassazione civile sez. VI Civile - 1, 29/01/2020 n.
1935; Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n. 13293; Cassazione civile sez. VI,
30/05/2018, n. 13535).
Nel caso di specie parte appellante ha sufficientemente indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata sentenza e le asserite violazioni di legge che ha esplicitato ed argomentato nei motivi di impugnazione.
II. Nel merito l'appello è parzialmente fondato.
II.a. Questa Corte ritiene che il Giudice di prime cure abbia erroneamente revocato il provvedimento che aveva statuito il passaggio del procedimento da congiunto a contenzioso.
Il ricorso ex art. 473 bis 15 c.p.c. presentato dal non poteva che essere P_ interpretato come superamento dell'iniziale accordo delle parti;
l'istanza cautelare, infatti, si fondava sulla scelta della di trasferirsi con il figlio Pt_1 in Sicilia;
ciò in aperto contrasto con il piano genitoriale concordato che R_1 prevedeva l'impegno della madre a non modificare la propria residenza o domicilio fuori dai confini provinciali, per un periodo di almeno sei anni.
Deve altresì considerarsi che i provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15
c.p.c., adottabili inaudita altera parte in caso di pregiudizio imminente e irreparabile, anticipano per loro natura una successiva regolamentazione dei rapporti nell'ambito del giudizio di merito di cui all'art. 473- bis.21 e ss. c.c..
Appariva pertanto corretto l'inquadramento giuridico operato contestualmente al deposito del ricorso ex art 473.bis 15 c.p. che, per sua natura, prelude al confronto di contrapposti interessi delle parti, da attuarsi nel contraddittorio dell'udienza, per trovare definitiva regolamentazione nel provvedimento emesso a definizione del giudizio di merito.
L'aver recepito l'accordo delle parti nonostante il sopravvenuto dissenso delle stesse, non appare condivisibile neppure sotto il profilo della tutela della libertà di determinazione. Nel procedimento uniforme introdotto dall'art. 473 bis.51
c.p.c. in materia di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la comparizione delle parti è volta a garantire la genuinità e
11 consapevolezza del consenso manifestato. Secondo l'orientamento già espresso da questa Corte la ratio di tale previsione normativa è da ravvisarsi nella tutela del diritto al ripensamento, laddove si sia in presenza di diritti indisponibili o comunque di situazioni personali connotate da possibili posizioni di svantaggio. “Il ricorso sottoscritto non è pertanto autosufficiente e necessita della reiterazione del consenso in udienza; “trattasi di fattispecie negoziale strutturata come a formazione progressiva della quale la comparizione e la prestazione del consenso davanti al Giudice costituiscono elemento necessario”.
(cfr. Corte d'Appello di Firenze, sez. 1, sent. n. 1893/2024 pubbl. il 12/11/2024;
Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 24/07/2018, n. 19540).
Deve quindi ritenersi che in sentenza il Tribunale ha recepito e fatto proprio il contenuto dell'accordo, non semplicemente “omologandolo “: ai fini della ricezione dell'accordo è, dunque, necessario valutare l'effettivo permanere di un consapevole consenso delle parti in ordine ai diritti disponibili che confluiscono nella complessiva regolamentazione dei rapporti familiari sottoposta alla valutazione del giudice.
In conclusione, nel caso di specie, le divergenze insorte fra le parti in ordine a punti essenziali dell'accordo, le doglianze espresse da entrambe ed il mutamento delle circostanze verificatesi nel corso del giudizio, impongono una rivisitazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di rispetto R_1 all'originaria intesa raggiunta in sede di mediazione e fatta propria dal
Tribunale.
Fermo il regime di affidamento condiviso del minore ai genitori, mai messo in discussione dalle parti, ai fini della regolamentazione delle condizioni di affido del minore, occorre considerare che la a seguito del rilascio Pt_1 dell'immobile di Torre del Lago (LU), ha reperito una nuova abitazione a
Carrara, in via Cafaggio, n. 9 (cfr. contratto di locazione allegato dall'appellante alla memoria del 7 ottobre 2024). Il collocamento prevalente di presso la R_1 madre, necessario in considerazione dalla tenera età del bimbo, impone di spostare la sua residenza a Carrara.
L'appellante ha affermato essere stata assunta dalla società cooperativa
“Closer”, con un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato che prevede lo svolgimento di attività di portineria/reception presso cantieri vari ubicati nel comune di Viareggio, con possibilità di trasferimenti anche in altre sedi, (cfr. contratto di lavoro allegato dall'appellante alla memoria del 7 ottobre
2024); all'udienza tenutasi in data 18 ottobre 2024, la ha altresì Pt_1
12 dichiarato di svolgere ulteriori attività lavorative a chiamata tra Lucca, Viareggio
e Pisa. E' dunque necessario autorizzare la ad iscrivere il bambino Pt_1 all'asilo di Carrara, stante l'impossibilità, per la medesima, di portare e riprendere il figlio dall'asilo di Torre del Lago.
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, occorre considerare che ha compiuto due anni e, secondo l'accordo originario, dal giugno del R_1 corrente anno i pernotti avrebbero dovuto essere introdotti gradualmente. Il padre risulta inoltre avere una buona relazione con il figlio il quale, secondo quanto emerge dalle relazione dei servizi sociali, vi trascorre volentieri il proprio tempo (cfr. ultima relazione dei servizi sociali). Sussistono pertanto i presupposti per incrementare ulteriormente i pernotti presso il padre rispetto ai provvedimenti provvisori adottati da questa Corte in data 21 giugno 2024.
In tale ottica i tempi di permanenza dovranno essere regolamentati come segue:
- il padre terrà il figlio a settimane alterne, dal giovedì all'uscita della scuola (o alle ore 10:00 in periodo non scolastico), sino alle ore 19:00 della domenica. Il bambino verrà preso e riportato dal padre o dalla nonna paterna;
- nelle settimane in cui non è prevista la permanenza del fine settimana presso il padre, starà con il padre dal mercoledì all'uscita della scuola ( o alle R_1 ore 10:00 in periodo non scolastico) sino al venerdì mattina quando lo porterà
a scuola ( oppure sino alle ore 10:00 in periodo non scolastico). Il bambino verrà preso e riportato dal padre o dalla nonna paterna;
il venerdì all'uscita dall'asilo lo riprenderà, invece, la Pt_1
- quanto al periodo estivo, il bambino trascorrerà nel mese di luglio dieci giorni con il padre e venti giorni con la madre e, nel mese di agosto trascorrerà dieci giorni con il padre e venti giorni con la madre;
i periodi dovranno, nello specifico, essere concordati tra le parti entro metà giugno. In assenza di accordo, trascorrerà con il padre i primi dieci giorni di luglio e i primi R_1 dieci giorni di agosto.
Stante l'evidente conflittualità tra le parti e le difficoltà riscontrate nella gestione del bambino, dovrà continuare il monitoraggio del nucleo familiare, con l'attivazione del servizio di educativa, affidando l'incarico ai Servizi sociali di
Carrara, quale ente territorialmente competente a seguito del trasferimento della Pt_1
Quanto al mantenimento di rilevato che le parti in sede di mediazione R_1 avevano ritenuto adeguato l'importo di 200 euro e che, rispetto a tal momento, le condizioni economiche delle parti non sembrano essere variate in modo
13 sostanziale, il dovrà versare un assegno mensile per il contributo P_ ordinario del figlio pari ad euro 200,00, da versare sul conto della madre entro il 10 di ogni mese, con bonifico bancario. Il padre verserà inoltre, il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Lucca, e l'integrale costo dell'asilo di In considerazione del collocamento prevalente del R_1 minore presso la madre, l'assegno unico spetterà integralmente a quest'ultima.
II.b. Quanto, infine, all'ammissibilità dell'intervento di si CP_2 osserva che quest'ultimo, in data 03 agosto 2023, depositava un atto qualificato come intervento adesivo autonomo ex art. 105, comma 1, c.p.c., così concludendo:
“dichiarata l'ammissibilità dell'intervento, stante l'identità dell'oggetto, il Tribunale di
Lucca voglia ordinare a di non trasferire, dall'attuale, la residenza Parte_1 effettiva della figlia Vinte le spese di lite”. L'atto di intervento, per come Persona_3 formulato, non consente di limitarne l'efficacia alla sola fase cautelare.
Avuto riguardo alle conclusioni formulate dal con riferimento alla figlia CP_2 R_
, parte estranea al procedimento di interesse, l'intervento nel procedimento per cui è causa non risultava ammissibile. Nonostante ciò la richiesta di estromissione dal presente processo del non può essere accolta, avendo l'appellante CP_2 correttamente notificato l'atto di appello al in quanto parte del giudizio di CP_2 primo grado.
III. Le spese di lite di entrambe i gradi di giudizio, considerato il complessivo esito della causa e considerato che l'intervento del non ha determinato CP_2 aggravio nella difesa della e del , devono essere integralmente Pt_1 P_ compensate tra tutte le parti.
-
PER QUESTI MOTIVI
–
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 P_
e di avverso la sentenza n. 9/2024, emessa dal Tribunale
[...] CP_2 di Lucca in data 05.01.2024 e pubblicata in data 08.01.2024, nel procedimento rubricato al RG n. 1119/2023, così provvede:
- conferma l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con R_1 collocazione prevalente presso la madre;
- autorizza la a risiedere con il figlio a Carrara e ad ivi trasferire la Pt_1 residenza di R_1
- autorizza l'iscrizione all'asilo di a Carrara;
R_1
- stabilisce, ai fini della frequentazione padre-figlio, il seguente calendario:
14 1. il padre terrà presso di sé il figlio a settimane alternate dal giovedì all'uscita della scuola ( o alle ore 10:00 in periodo non scolastico), sino alle ore 19:00 della domenica. Il bambino verrà preso e riportato dal padre o dalla nonna paterna;
2. le settimane in cui non è previsto il fine settimana presso il padre, R_1 starà presso il padre dal mercoledì all'uscita della scuola ( o alle ore
10:00 in periodo non scolastico), sino al venerdì mattina quando lo porterà a scuola, oppure sino alle ore 10:00 in periodo non scolastico. Il bambino verrà preso e riportato dal padre o dalla nonna paterna;
il venerdì all'uscita dall'asilo lo riprenderà, invece, la Pt_1
3. durante il periodo estivo, il bambino trascorrerà, nel mese di luglio, dieci giorni con il padre e venti giorni con la madre e, nel mese di agosto, trascorrerà dieci giorni con il padre e venti giorni con la madre;
i periodi dovranno, nello specifico, essere concordati tra le parti entro metà giugno. In assenza di accordo, trascorrerà con il padre i primi dieci R_1 giorni di luglio e i primi dieci giorni di agosto.
- dispone che il versi alla a titolo di mantenimento del figlio P_ Pt_1
un assegno pari a 200,00 euro mensili ,rivalutabili secondo i parametri R_1
ISTAT, da versare sul conto della madre entro il giorno 10 di ogni mese;
- dispone che il versi il 50% delle spese straordinarie;
P_
- dispone che il provveda al pagamento integrale dei costi dell'asilo cui P_ verrà iscritto R_1
- dispone che l'assegno unico sia di totale spettanza della madre;
- manda ai Servizi Sociali di Carrara per il monitoraggio dell'andamento dei rapporti tra le parti con predisposizione di una educativa nei tempi e nei modi ritenuti necessari;
- dichiara l'inammissibilità dell'atto di intervento svolto nel giudizio di primo grado da CP_2
- rigetta la domanda di estromissione dal presente giudizio di CP_2
- compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti in causa.
Firenze, 5.12.2024
IL CONSIGLIERE Est. La PRESIDENTE
Dott.ssa Laura D'Amelio Dott.ssa Isabella Mariani
15 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni
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