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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/06/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 816/2024 V.G.
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Fabio Laurenzi Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott. Federico Botta Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto in data 02.10.2024 da
(C.F. ), nato l'[...] a [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(MI), Via Martiri di Cefalonia n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Pedrabissi e dall'avv.
Luca Antonio Maria Petrella ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Milano, Via Bergamo n. 7;
RICORRENTE
Oggetto: ricorso per il riconoscimento del provvedimento straniero di interdizione della sig.ra emesso il 28.08.2015 dal Tribunale del Circondario di Lagoa Santa Parte_2
(Brasile) e conseguente nomina del tutore della stessa.
Con l'intervento del Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa Luisa Russo
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
“Voglia riconoscere e dare esecutività al provvedimento di interdizione della sig.ra
[...]
nata a [...] il [...], nominando tutore della stessa il Parte_2 sig. , C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_2 in Segrate, Via Martiri di Cefalonia n. 14. Con ogni ulteriore provvedimento di legge”.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE
“Chiede il riconoscimento in Italia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lagoa Santa in data
28.8.2015”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha intrattenuto una relazione sentimentale con – nata a Parte_1 Parte_2
Campo AN (Brasile) il 27.12.1973 – dalla quale sono nati due figli, nato a [...] Persona_1
Horizonte (Brasile) il 03.04.2009, e nato a [...] il [...], Persona_2 entrambi cittadini italiani ed entrambi attualmente residenti con il padre.
In data 28.08.2015, su istanza di , è stata dichiarata Parte_1 Parte_2 interdetta con sentenza del Tribunale del circondario di Lagoa Santa (Brasile), a causa di una grave malattia ipoglicemica che ne inficia completamente e permanentemente la capacità di intendere e di volere. Con lo stesso provvedimento, è stato nominato suo curatore . Parte_1
In data 28.09.2015, l'autorità giudiziaria brasiliana ha emesso atto di tutela definitiva con cui
è stato nominato tutore di la quale, stando a quanto Parte_1 Parte_2 riferito dal ricorrente, si troverebbe attualmente ricoverata presso la Fondazione Istituto
Ospedaliero di Sospiro. Tale Fondazione, con relazione del 15.09.2021 prodotta dal (doc 7 Pt_1 ricorso), ha certificato la presenza di disabilità multiple persistenti e non reversibili, necessitando, la signora, di costante e continuo sostegno nello svolgimento delle attività di vita quotidiana.
Siffatta condizione, secondo quanto riferito dal ricorrente, risulterebbe confermata anche dal verbale di accertamento dell'invalidità civile redatto dal Centro medico legale di Milano in data
28.07.2016, che ha attestato un'incapacità del 100% di Parte_2
Alla luce di tali considerazioni, il ricorrente ha chiesto alla Corte d'Appello di riconoscere e dare esecutività alla sentenza di interdizione emessa in data 28.08.2015 dal Tribunale del circondario di Lagoa Santa (Brasile) nei confronti di nominando Parte_2 Parte_1 tutore dell'interdetta.
Con provvedimento presidenziale del 14.10.2024, è stata fissata udienza al 19.02.2025, disponendone la trattazione scritta.
Con note in sostituzione dell'udienza, depositate in data 11.02.2025, si è riportato Parte_1 integralmente al contenuto del ricorso, insistendo nelle conclusioni ivi formulate.
In data 14.02.2025, il Procuratore Generale, dott.ssa Luisa Russo, ha formulato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il riconoscimento in Italia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lagoa Santa in data 28.8.2015, ritenendo fondata la domanda presentata dal ricorrente.
All'udienza del 19.02.2025, questa Corte ha così statuito: “riservata ogni ulteriore valutazione, dispone che il ricorrente depositi copia dell'esame dell'interdicenda con allegata traduzione asseverata nonché certificazione medica aggiornata sulle condizioni attuali dell'interdetta”. Il Collegio ha quindi rinviato l'udienza al 20.05.2025, disponendo la comparizione personale delle parti. 2 In data 15.05.2025, la difesa del ricorrente ha depositato relazione aggiornata al 03.03.2025 della
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro, nella quale si dava atto del fatto che Parte_2
ricoverata presso la struttura dal 2016, risulta “affetta da disabilità multiple che
[...] rappresentano condizioni cliniche persistenti e non reversibili e che necessita di costante e continuo aiuto per soddisfare i bisogni di base della vita quotidiana”. Nella relazione si è altresì rilevato che la signora presenta “una compromissione persistente e non reversibile del funzionamento personale (e disturbi del comportamento) secondaria a esiti stabilizzati di "Encefalopatia Tossica" (danno cerebrale immutabile). Le capacità della sig.ra di provvedere ai bisogni personali di base (alimentazione, igiene, controllo sfinterico) quotidiani sono compromesse e le competenze di rimanere in relazione con gli altri sono andate perse: perciò rischia di mettersi in pericolo e di mettere in pericolo le altre persone avendo compromesso il controllo sul comportamento/regole del vivere sociale (con le altre persone). Fatica anche a comprendere gli ambienti di vita, e la loro funzione per cui deve essere guidata dagli operatori per evitare l'insorgenza di timori e di paure (rischia di non capire gli ambienti nuovi/che mutano, il loro significato) e l'emissione di comportamenti aggressivi di "difesa" da un pericolo inesistente
(problemi di comportamento)”.
All'udienza del 20.05.2025, tenutasi in presenza delle parti, è stato disposto un rinvio al fine di consentire al ricorrente di ottenere dallo stato civile del Comune di Sospiro (Cremona) la trascrizione diretta nei registri dell'anagrafe della sentenza di interdizione tradotta in lingua italiana.
Con deposito dell'11.06.2025 parte ricorrente dava atto del fatto che il in data Controparte_1
04.06.2025 aveva emesso diniego di trascrizione della sentenza di interdizione con la seguente motivazione: “Con la presente, in relazione alla richiesta di trascrizione della sentenza di interdizione della sig.ra nata a [...] il [...] residente e ospite Parte_2 presso “Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro” posta in Piazza Libertà n. 2 a Sospiro (CR), si comunica che questo comune non può effettuare quanto richiesto per le seguenti motivazioni:
- La sig.ra è cittadina brasiliana e il suo atto di nascita non risulta registrato in questo Parte_2
Comune;
- I registri dello Stato Civile contengono informazioni circa gli atti di nascita, di cittadinanza, di matrimonio, di unione civile e di morte. Non esiste una parte di registro dedicata alle sentenze di interdizione;
- L'interdizione, tutela o nomina ads viene solo annotata a margine dell'atto di nascita del cittadino presso il Comune di nascita o di trascrizione dell'atto, pertanto potrebbe essere il Comune di nascita della sig.ra in Brasile o eventuale Comune italiano in cui l'atto di nascita risulta trascritto. 3 All'udienza del 18.06.2025, all'esito della Camera di Consiglio, la Corte si è riservata di decidere
2. La domanda è parzialmente fondata.
Al riguardo si osserva che l'istante ha prodotto:
► sentenza del Tribunale del circondario di Lagoa Santa in Brasile datata 28 agosto 2015 (doc 4).
- Il verbale di accertamento dell'invalidità civile del Centro medico legale di Milano è del
28.07.2016 (doc 8)
► attestazione del passaggio in giudicato della sentenza;
► attestato del Consiglio Nazionale di Giustizia del Brasile Città , relativo alla medesima sentenza e munito di apostille;
► atto di tutela definitiva del 28.09.2015asseverato e tradotto
Nel caso di specie ha rilievo l'art. 65 della L. 218/1995, in forza del quale “Hanno effetto in Italia
i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia
o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Per quanto riguarda il primo requisito, che impone che, per essere riconosciuti in Italia, i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, devono essere stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge, vengono in rilievo l'art. 23 della L.218/1995, che disciplina la capacità di agire secondo la legge nazionale dell'incapace (“La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale”) e l'art. 43 della L.218/1995, che attribuisce (e limita) sempre alla legge nazionale dell'incapace la disciplina dei presupposti e degli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiore di età, nonché dei rapporti tra l'incapace e colui che ne ha la cura (“I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana”).
Nel caso di specie, tale requisito appare essere rispettato, essendo il soggetto incapace (
[...]
di nazionalità brasiliana e avendo dichiarato l'interdizione un Tribunale Parte_2 brasiliano.
Sotto il secondo profilo , dalla documentazione depositata dal ricorrente, si evince che è stata disposta dal tribunale brasiliano ispezione giudiziale ed è stata è stata espletata “perizia” medico- legale sull'interdicenda, attese le sue gravi condizioni di salute per cui non era apparsa in grado di 4 intendere e di volere: nella sentenza si dà atto che dalla relazione peritale era emerso che la signora presentava postumi neurologici conseguenti ad un coma ipoglicemico ed era completamente e permanentemente incapace di gestire la propria vita.
Ciò posto ritiene la Corte che non sussistono condizioni ostative al riconoscimento della decisione, atteso che:
► il riconoscimento non è manifestamente contrario all'ordine pubblico italiano;
► non consta che la sentenza sia in contrasto con altra decisione passata in giudicato pronunciata tra le stesse parti da giudice italiano né che essa sia stata pronunciata in violazione del contraddittorio delle parti o delle regole sostanziali e processuali di quel Paese;
► la sentenza risulta essere passata in giudicato secondo le norme processuali brasiliane.
Non sussistono allora ostacoli al riconoscimento della sentenza brasiliana.
Deve pertanto essere riconosciuta e dichiarata esecutiva nello Stato italiano la sentenza di interdizione della signora emessa il 28.08.2015 dal Tribunale del Pt_2 Parte_2
Circondario di Lagoa Santa (Brasile), e su ciò concorda anche il Procuratore Generale.
Osserva la Corte che invece la nomina dell'istante a tutore dell'interdetta esula dall'oggetto del presente procedimento, che è limitato al riconoscimento della sentenza straniera: la domanda formulata in tal senso dal ricorrente è pertanto inammissibile.
Infatti, la domanda introdotta con il medesimo ricorso qui in esame, a mezzo della quale
[...]
chiede la nomina di sé stesso a tutore della coniuge, la signora Parte_1 Parte_3 non può in nessun caso essere delibata da questa Corte;
essa va indirizzata al giudice preposto alla gestione dell'istituto in parola, e cioè il giudice tutelare del tribunale territorialmente competente a decidere sulla domanda stessa, mentre l'eventuale gravame andrà indirizzato al tribunale in composizione collegiale.
Sul punto la Corte dispone invece che copia della sentenza brasiliana in lingua originale e tradotta e copia del presente provvedimento siano trasmesse al P.M. di Milano (sede), al Tribunale civile di Milano e al Giudice Tutelare sede (sezione ottava del Tribunale di Milano), comunque competente per la vigilanza, per l'eventuale apertura di procedimento di tutela della signora tenuto conto del fatto che ogni autorizzazione prevista dalla legge per Parte_2 consentire al tutore di agire sul patrimonio e sulla persona della tutelata dovrebbe essere concessa dal giudice brasiliano, il quale sarebbe incompetente su beni dell'interdetta che sui trovato nello stato italiano e il quale non potrebbe assicurare alcuna effettiva vigilanza sulla tutela e alcuna protezione in via provvisoria ed urgente della persona interdetta.
P. Q. M.
5 in accoglimento parzialmente del ricorso proposto da , riconosce e dichiara Parte_1 esecutiva nello Stato italiano la sentenza di interdizione della signora Parte_2 emessa il 28.08.2015 dal Tribunale del Circondario di Lagoa Santa (Brasile).
Dichiara inammissibile nel resto la domanda.
Manda la Cancelleria di trasmettere copia della sentenza brasiliana in lingua originale e tradotta in lingua italiana e del presente provvedimento al Tribunale Civile di Milano, al Giudice Tutelare di Milano (comunque competente per la vigilanza) e al P.M. Milano per le ragioni esposte in parte motiva.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Milano, 18 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Federico Botta Fabio Laurenzi
6
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Fabio Laurenzi Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott. Federico Botta Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto in data 02.10.2024 da
(C.F. ), nato l'[...] a [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(MI), Via Martiri di Cefalonia n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Pedrabissi e dall'avv.
Luca Antonio Maria Petrella ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Milano, Via Bergamo n. 7;
RICORRENTE
Oggetto: ricorso per il riconoscimento del provvedimento straniero di interdizione della sig.ra emesso il 28.08.2015 dal Tribunale del Circondario di Lagoa Santa Parte_2
(Brasile) e conseguente nomina del tutore della stessa.
Con l'intervento del Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa Luisa Russo
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
“Voglia riconoscere e dare esecutività al provvedimento di interdizione della sig.ra
[...]
nata a [...] il [...], nominando tutore della stessa il Parte_2 sig. , C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_2 in Segrate, Via Martiri di Cefalonia n. 14. Con ogni ulteriore provvedimento di legge”.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE
“Chiede il riconoscimento in Italia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lagoa Santa in data
28.8.2015”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha intrattenuto una relazione sentimentale con – nata a Parte_1 Parte_2
Campo AN (Brasile) il 27.12.1973 – dalla quale sono nati due figli, nato a [...] Persona_1
Horizonte (Brasile) il 03.04.2009, e nato a [...] il [...], Persona_2 entrambi cittadini italiani ed entrambi attualmente residenti con il padre.
In data 28.08.2015, su istanza di , è stata dichiarata Parte_1 Parte_2 interdetta con sentenza del Tribunale del circondario di Lagoa Santa (Brasile), a causa di una grave malattia ipoglicemica che ne inficia completamente e permanentemente la capacità di intendere e di volere. Con lo stesso provvedimento, è stato nominato suo curatore . Parte_1
In data 28.09.2015, l'autorità giudiziaria brasiliana ha emesso atto di tutela definitiva con cui
è stato nominato tutore di la quale, stando a quanto Parte_1 Parte_2 riferito dal ricorrente, si troverebbe attualmente ricoverata presso la Fondazione Istituto
Ospedaliero di Sospiro. Tale Fondazione, con relazione del 15.09.2021 prodotta dal (doc 7 Pt_1 ricorso), ha certificato la presenza di disabilità multiple persistenti e non reversibili, necessitando, la signora, di costante e continuo sostegno nello svolgimento delle attività di vita quotidiana.
Siffatta condizione, secondo quanto riferito dal ricorrente, risulterebbe confermata anche dal verbale di accertamento dell'invalidità civile redatto dal Centro medico legale di Milano in data
28.07.2016, che ha attestato un'incapacità del 100% di Parte_2
Alla luce di tali considerazioni, il ricorrente ha chiesto alla Corte d'Appello di riconoscere e dare esecutività alla sentenza di interdizione emessa in data 28.08.2015 dal Tribunale del circondario di Lagoa Santa (Brasile) nei confronti di nominando Parte_2 Parte_1 tutore dell'interdetta.
Con provvedimento presidenziale del 14.10.2024, è stata fissata udienza al 19.02.2025, disponendone la trattazione scritta.
Con note in sostituzione dell'udienza, depositate in data 11.02.2025, si è riportato Parte_1 integralmente al contenuto del ricorso, insistendo nelle conclusioni ivi formulate.
In data 14.02.2025, il Procuratore Generale, dott.ssa Luisa Russo, ha formulato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il riconoscimento in Italia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lagoa Santa in data 28.8.2015, ritenendo fondata la domanda presentata dal ricorrente.
All'udienza del 19.02.2025, questa Corte ha così statuito: “riservata ogni ulteriore valutazione, dispone che il ricorrente depositi copia dell'esame dell'interdicenda con allegata traduzione asseverata nonché certificazione medica aggiornata sulle condizioni attuali dell'interdetta”. Il Collegio ha quindi rinviato l'udienza al 20.05.2025, disponendo la comparizione personale delle parti. 2 In data 15.05.2025, la difesa del ricorrente ha depositato relazione aggiornata al 03.03.2025 della
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro, nella quale si dava atto del fatto che Parte_2
ricoverata presso la struttura dal 2016, risulta “affetta da disabilità multiple che
[...] rappresentano condizioni cliniche persistenti e non reversibili e che necessita di costante e continuo aiuto per soddisfare i bisogni di base della vita quotidiana”. Nella relazione si è altresì rilevato che la signora presenta “una compromissione persistente e non reversibile del funzionamento personale (e disturbi del comportamento) secondaria a esiti stabilizzati di "Encefalopatia Tossica" (danno cerebrale immutabile). Le capacità della sig.ra di provvedere ai bisogni personali di base (alimentazione, igiene, controllo sfinterico) quotidiani sono compromesse e le competenze di rimanere in relazione con gli altri sono andate perse: perciò rischia di mettersi in pericolo e di mettere in pericolo le altre persone avendo compromesso il controllo sul comportamento/regole del vivere sociale (con le altre persone). Fatica anche a comprendere gli ambienti di vita, e la loro funzione per cui deve essere guidata dagli operatori per evitare l'insorgenza di timori e di paure (rischia di non capire gli ambienti nuovi/che mutano, il loro significato) e l'emissione di comportamenti aggressivi di "difesa" da un pericolo inesistente
(problemi di comportamento)”.
All'udienza del 20.05.2025, tenutasi in presenza delle parti, è stato disposto un rinvio al fine di consentire al ricorrente di ottenere dallo stato civile del Comune di Sospiro (Cremona) la trascrizione diretta nei registri dell'anagrafe della sentenza di interdizione tradotta in lingua italiana.
Con deposito dell'11.06.2025 parte ricorrente dava atto del fatto che il in data Controparte_1
04.06.2025 aveva emesso diniego di trascrizione della sentenza di interdizione con la seguente motivazione: “Con la presente, in relazione alla richiesta di trascrizione della sentenza di interdizione della sig.ra nata a [...] il [...] residente e ospite Parte_2 presso “Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro” posta in Piazza Libertà n. 2 a Sospiro (CR), si comunica che questo comune non può effettuare quanto richiesto per le seguenti motivazioni:
- La sig.ra è cittadina brasiliana e il suo atto di nascita non risulta registrato in questo Parte_2
Comune;
- I registri dello Stato Civile contengono informazioni circa gli atti di nascita, di cittadinanza, di matrimonio, di unione civile e di morte. Non esiste una parte di registro dedicata alle sentenze di interdizione;
- L'interdizione, tutela o nomina ads viene solo annotata a margine dell'atto di nascita del cittadino presso il Comune di nascita o di trascrizione dell'atto, pertanto potrebbe essere il Comune di nascita della sig.ra in Brasile o eventuale Comune italiano in cui l'atto di nascita risulta trascritto. 3 All'udienza del 18.06.2025, all'esito della Camera di Consiglio, la Corte si è riservata di decidere
2. La domanda è parzialmente fondata.
Al riguardo si osserva che l'istante ha prodotto:
► sentenza del Tribunale del circondario di Lagoa Santa in Brasile datata 28 agosto 2015 (doc 4).
- Il verbale di accertamento dell'invalidità civile del Centro medico legale di Milano è del
28.07.2016 (doc 8)
► attestazione del passaggio in giudicato della sentenza;
► attestato del Consiglio Nazionale di Giustizia del Brasile Città , relativo alla medesima sentenza e munito di apostille;
► atto di tutela definitiva del 28.09.2015asseverato e tradotto
Nel caso di specie ha rilievo l'art. 65 della L. 218/1995, in forza del quale “Hanno effetto in Italia
i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia
o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Per quanto riguarda il primo requisito, che impone che, per essere riconosciuti in Italia, i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, devono essere stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge, vengono in rilievo l'art. 23 della L.218/1995, che disciplina la capacità di agire secondo la legge nazionale dell'incapace (“La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale”) e l'art. 43 della L.218/1995, che attribuisce (e limita) sempre alla legge nazionale dell'incapace la disciplina dei presupposti e degli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiore di età, nonché dei rapporti tra l'incapace e colui che ne ha la cura (“I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana”).
Nel caso di specie, tale requisito appare essere rispettato, essendo il soggetto incapace (
[...]
di nazionalità brasiliana e avendo dichiarato l'interdizione un Tribunale Parte_2 brasiliano.
Sotto il secondo profilo , dalla documentazione depositata dal ricorrente, si evince che è stata disposta dal tribunale brasiliano ispezione giudiziale ed è stata è stata espletata “perizia” medico- legale sull'interdicenda, attese le sue gravi condizioni di salute per cui non era apparsa in grado di 4 intendere e di volere: nella sentenza si dà atto che dalla relazione peritale era emerso che la signora presentava postumi neurologici conseguenti ad un coma ipoglicemico ed era completamente e permanentemente incapace di gestire la propria vita.
Ciò posto ritiene la Corte che non sussistono condizioni ostative al riconoscimento della decisione, atteso che:
► il riconoscimento non è manifestamente contrario all'ordine pubblico italiano;
► non consta che la sentenza sia in contrasto con altra decisione passata in giudicato pronunciata tra le stesse parti da giudice italiano né che essa sia stata pronunciata in violazione del contraddittorio delle parti o delle regole sostanziali e processuali di quel Paese;
► la sentenza risulta essere passata in giudicato secondo le norme processuali brasiliane.
Non sussistono allora ostacoli al riconoscimento della sentenza brasiliana.
Deve pertanto essere riconosciuta e dichiarata esecutiva nello Stato italiano la sentenza di interdizione della signora emessa il 28.08.2015 dal Tribunale del Pt_2 Parte_2
Circondario di Lagoa Santa (Brasile), e su ciò concorda anche il Procuratore Generale.
Osserva la Corte che invece la nomina dell'istante a tutore dell'interdetta esula dall'oggetto del presente procedimento, che è limitato al riconoscimento della sentenza straniera: la domanda formulata in tal senso dal ricorrente è pertanto inammissibile.
Infatti, la domanda introdotta con il medesimo ricorso qui in esame, a mezzo della quale
[...]
chiede la nomina di sé stesso a tutore della coniuge, la signora Parte_1 Parte_3 non può in nessun caso essere delibata da questa Corte;
essa va indirizzata al giudice preposto alla gestione dell'istituto in parola, e cioè il giudice tutelare del tribunale territorialmente competente a decidere sulla domanda stessa, mentre l'eventuale gravame andrà indirizzato al tribunale in composizione collegiale.
Sul punto la Corte dispone invece che copia della sentenza brasiliana in lingua originale e tradotta e copia del presente provvedimento siano trasmesse al P.M. di Milano (sede), al Tribunale civile di Milano e al Giudice Tutelare sede (sezione ottava del Tribunale di Milano), comunque competente per la vigilanza, per l'eventuale apertura di procedimento di tutela della signora tenuto conto del fatto che ogni autorizzazione prevista dalla legge per Parte_2 consentire al tutore di agire sul patrimonio e sulla persona della tutelata dovrebbe essere concessa dal giudice brasiliano, il quale sarebbe incompetente su beni dell'interdetta che sui trovato nello stato italiano e il quale non potrebbe assicurare alcuna effettiva vigilanza sulla tutela e alcuna protezione in via provvisoria ed urgente della persona interdetta.
P. Q. M.
5 in accoglimento parzialmente del ricorso proposto da , riconosce e dichiara Parte_1 esecutiva nello Stato italiano la sentenza di interdizione della signora Parte_2 emessa il 28.08.2015 dal Tribunale del Circondario di Lagoa Santa (Brasile).
Dichiara inammissibile nel resto la domanda.
Manda la Cancelleria di trasmettere copia della sentenza brasiliana in lingua originale e tradotta in lingua italiana e del presente provvedimento al Tribunale Civile di Milano, al Giudice Tutelare di Milano (comunque competente per la vigilanza) e al P.M. Milano per le ragioni esposte in parte motiva.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Milano, 18 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Federico Botta Fabio Laurenzi
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