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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/11/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 11260/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11260/2021 promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. MUGGIASCA C.F._2
ELISABETTA, presso la quale sono elettivamente domiciliati,
- parte attrice contro
, in persona del Controparte_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, legale domiciliataria,
- parte convenuta e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Genova, legale domiciliataria,
- intervenuta iussu iudicis
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI Per parte attrice: “In via principale, nel merito: 1) accertare e dichiarare la responsabilità del , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, ex art. 232 bis Disp. Att. C.C., e dell' CP_2
convenuta nel presente giudizio, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, relativamente all'inadempimento del Conservatore Presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Genova – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Chiavari, per i fatti e motivi tutti di cui in narrativa. 2) Di conseguenza, condannare il , in Controparte_1 persona del pro tempore, e l' convenuta nel CP_3 Controparte_2 presente giudizio, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore dei Signori e , del Parte_1 Parte_2 danno economico subito nella misura di € 14.062,52 o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà dall'effettuanda istruttoria per i motivi di cui in narrativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre. In ogni caso, con vittoria dei compensi e spese di causa, oltre accessori di legge”. Per parte convenuta : “-in via preliminare, dichiarare il difetto di CP_1 legittimazione passiva del con Controparte_1 conseguente inammissibilità della domanda proposta dagli attori;
-in subordine, nel merito, respingere in tutti i casi la domanda risarcitoria proposta dagli attori per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria delle spese di lite”.
Per l' “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare Controparte_2 integralmente la domanda, in quanto prescritta e comunque del tutto infondata, in fatto e in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accertata responsabilità dell'amministrazione convenuta per omessa trascrizione, rigettare la richiesta di risarcimento, atteso che il danno lamentato avrebbe potuto essere evitato dai creditori usando l'ordinaria diligenza, ex art. 1227 c.c., 2 comma;
in subordine ulteriore, diminuire il risarcimento del danno per fatto colposo dei creditori danneggiati, ex art. 1227, 1 comma c.c. Vinte le spese in applicazione del principio di soccombenza”.
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. e hanno citato in giudizio il Parte_1 Parte_2
in persona del Controparte_1
p.t., chiedendo di accertare la responsabilità del ex art. 232 CP_3 CP_1
bis disp. att. c.p.c., relativamente all'inadempimento del Conservatore presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Genova- Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Chiavari, con conseguente condanna al risarcimento del danno per 14.062,52 €.
Il si è costituito, eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva e contestando la fondatezza delle domande.
Scambiate le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., con ordinanza 5.12.2022, il
Giudice ha respinto l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ed ha ritenuto la causa matura per la decisione, Controparte_2
stante anche l'assenza di istanze istruttorie.
Assegnata la causa alla scrivente, fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata rimessa sul ruolo per ordinare l'intervento in causa dell' CP_2
, ex art. 107 c.p.c. ed ex art. 4 legge n. 260/1958.
[...]
L' si è costituita in data 25.3.2025, eccependo anche in via CP_2
preliminare la prescrizione. Disposto nuovo scambio delle memorie, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 8.7.2025.
***
2. Gli attori espongono che, a seguito dell'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita dagli stessi stipulato con la Controparte_4
avevano adito il Tribunale di Lodi al fine di ottenere
[...]
l'esecuzione in forma specifica dell'accordo negoziale ai sensi dell'art. 2932
c.c. Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 133 depositata in data 10/02/2012,
pagina 3 di 8 aveva accolto la domanda degli attori, dichiarando il trasferimento dell'immobile in capo alla società inadempiente con condanna di quest'ultima al versamento in favore degli odierni attori di € 12.000 a titolo di corrispettivo ed € 1.010,76 per spese condominiali.
Gli attori, premesso di non aver recuperato tali somme dalla società debitrice, dichiarata poi fallita in data 9 maggio 2013, chiedono nel presente giudizio che il sia condannato a corrispondere Controparte_1 tali importi (oltre interessi legali) sull'assunto che l'impossibilità di soddisfare il predetto credito in sede fallimentare sia da ricondurre alla circostanza che il
Conservatore di Chiavari, nel procedere alla trascrizione della sentenza del
Tribunale di Lodi (richiesta dai sig.ri e in data 8.10.2015, Parte_1 Pt_2 con nota di trascrizione n. 7676/6082), avrebbe d'ufficio dovuto iscrivere
(anche) l'ipoteca legale a garanzia del pagamento delle somme dovute dalla debitrice, giusta previsione di cui all'art. 2834 cod. civ.
Gli attori deducono quindi che il Conservatore -a seguito della sentenza del
Tribunale di Lodi pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c.- avrebbe omesso di iscrivere d'ufficio ipoteca legale a favore di parte alienante, con la conseguenza che era venuta meno la loro tutela privilegiata del credito (per il prezzo non incassato), sulla scorta della quale chiedere l'ammissione al passivo del fallimento.
Il , nel costituirsi in giudizio, ha pregiudizialmente eccepito il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 23-quater, co. 10, lett. d, n. 2), del D.L. n. 95/2012, conv. dalla L. n. 135/2012, i servizi relativi alle conservatorie dei registri immobiliari sono di competenza dell (v. art. 64, co. 1, Controparte_2
d.lgs. n. 300/1999, s.m.i.). Secondo il , pertanto, la legittimazione ad CP_1
pagina 4 di 8 causam e ad processum nei procedimenti concernenti l'esercizio delle funzioni delle Conservatorie dei registri immobiliari spetta esclusivamente all' . Secondo parte attrice, invece, il legislatore avrebbe Controparte_2
mantenuto la responsabilità diretta in capo allo Stato (e per esso al ) CP_1 per l'operato del conservatore. Vengono richiamati in particolare l'art. 232 bis disp. att. c.p.c. e l'art. 6 della legge n. 22/1983.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la prescrizione. Controparte_2
Nel merito, sia sia hanno contestato che alcun CP_1 CP_2 inadempimento sia imputabile al Conservatore.
***
3. Ritiene il Tribunale che, in vai assorbente rispetto alle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevati, nonché al difetto di nesso di causa eccepito dalle amministrazioni, la domanda risarcitoria non possa trovare accoglimento in quanto infondata.
Parte attrice si duole dell'omessa iscrizione d'ufficio di ipoteca legale, da parte del conservatore dei registri immobiliari che trascrisse la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
Il presupposto di tale contestazione (secondo parte attrice) è costituito dal fatto che la sentenza ex art. 2932 c.c. sostituisce il contratto definitivo;
poiché un contratto di vendita di immobile, nel quale si fosse dato atto del mancato pagamento del prezzo, avrebbe determinato l'obbligo di iscrizione di ipoteca legale sul bene, tale conseguenza si sarebbe dovuta verificare anche a seguito della trascrizione ella sentenza.
Se si avallasse l'assunto di parte attrice, dunque, il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c. c., dovrebbe iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante ex artt.
pagina 5 di 8 2817, n. 1 e 2834 c. c., allorché non risulti l'avvenuto integrale pagamento del prezzo dell'immobile trasferito.
L'assunto, tuttavia, ad avviso del Tribunale non può essere condiviso.
Ai sensi dell'art. 2834 c.c., “il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio
l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri
1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente”.
Si deve dunque stabilire in via interpretativa l'estensione del significato di
“atto” (alla cui trascrizione dovrebbe seguire d'ufficio l'iscrizione di ipoteca)
e, in particolare, la possibilità di qualificare come “atto” non solo un titolo negoziale, ma anche una decisione giudiziale ex art. 2932 c.c.
Nella giurisprudenza di legittimità, si rinviene una risposta è negativa. La decisione della Suprema Corte, Sez. II, 17/12/2004, n. 23467, citata anche dall'amministrazione, ha ritenuto (con riguardo alla differente fattispecie della divisione) che l'ipoteca legale a carico dei condividenti, prevista dall'art. 2834
c.c., debba essere iscritta solo in caso di divisione negoziale e non anche in caso di divisione giudiziale, atteso che nell'espressione “atto” non può essere ricomprese anche una sentenza: “Occorre dare atto che in materia di pubblicità immobiliare la terminologia usata dal legislatore non è univoca. Il termine "atto" talora è riferibile anche alle sentenze (cfr. rubrica art. 2643 e
2658 c.c.), mentre in altre occasioni per la indicazione cumulativa di atti negoziali e sentenze si usa il termine "titolo" (cfr. art. 2657 e 2659 n. 2 e 4
c.c.); in altre ipotesi ancora il "titolo" è l'atto negoziale (cfr. art. 2659 n. 1
pagina 6 di 8 c.c.). Ad ogni modo la inequivoca formulazione dell'art. 2834 c.c., in cui si affianca. l'"atto di alienazione" (che non può che avere natura negoziale) a quello di divisione, non può lasciare dubbi sul fatto che l'ipoteca legale va iscritta solo a tutela di conguagli derivanti da divisione negoziale”. La questione concernente la legittimità della iscrizione ipotecaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2817 e 2834 c.c., è poi stata affrontata da Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 30/01/2020, n. 2090, ma con esclusivo riferimento alla questione pregiudiziale di riparto di giurisdizione (successivamente, nemmeno
Cass. civ. Sez. V, Sent., 10-11-2022, n. 33118, è entrata nel merito).
Così ricostruita l'interpretazione di legittimità, sembra allora potersi condividere quanto argomentato dalle amministrazioni, ovverosia che l'ipoteca legale ex art. 2834 c.c. non debba essere iscritta nel caso di sentenza ex art. 2932 c.c., in quanto nell'espressione “atto” di cui all'art. 2834 c.c. non può essere ricompresa la sentenza;
in particolare, l'espressione atto di alienazione non potrebbe che fare riferimento a una fattispecie negoziale (e non, dunque, al trasferimento per sentenza ex art. 2932 c.c.).
Ne discende che l'eccepito inadempimento non sussiste e che la domanda di risarcimento deve essere respinta.
***
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
(unitariamente in favore del , nei valori minimi di Controparte_1 CP_2 cui allo scaglione individuato in base al valore dichiarato di causa, con ulteriore riduzione per la fase di trattazione ed istruttoria, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta.
pagina 7 di 8
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge la domanda;
condanna parte attrice a rifondere alle amministrazioni le spese di lite, che liquida in 2.000,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Genova, 10/11/2025 Il Giudice Valentina Cingano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11260/2021 promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. MUGGIASCA C.F._2
ELISABETTA, presso la quale sono elettivamente domiciliati,
- parte attrice contro
, in persona del Controparte_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, legale domiciliataria,
- parte convenuta e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Genova, legale domiciliataria,
- intervenuta iussu iudicis
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI Per parte attrice: “In via principale, nel merito: 1) accertare e dichiarare la responsabilità del , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, ex art. 232 bis Disp. Att. C.C., e dell' CP_2
convenuta nel presente giudizio, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, relativamente all'inadempimento del Conservatore Presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Genova – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Chiavari, per i fatti e motivi tutti di cui in narrativa. 2) Di conseguenza, condannare il , in Controparte_1 persona del pro tempore, e l' convenuta nel CP_3 Controparte_2 presente giudizio, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore dei Signori e , del Parte_1 Parte_2 danno economico subito nella misura di € 14.062,52 o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà dall'effettuanda istruttoria per i motivi di cui in narrativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre. In ogni caso, con vittoria dei compensi e spese di causa, oltre accessori di legge”. Per parte convenuta : “-in via preliminare, dichiarare il difetto di CP_1 legittimazione passiva del con Controparte_1 conseguente inammissibilità della domanda proposta dagli attori;
-in subordine, nel merito, respingere in tutti i casi la domanda risarcitoria proposta dagli attori per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria delle spese di lite”.
Per l' “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare Controparte_2 integralmente la domanda, in quanto prescritta e comunque del tutto infondata, in fatto e in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accertata responsabilità dell'amministrazione convenuta per omessa trascrizione, rigettare la richiesta di risarcimento, atteso che il danno lamentato avrebbe potuto essere evitato dai creditori usando l'ordinaria diligenza, ex art. 1227 c.c., 2 comma;
in subordine ulteriore, diminuire il risarcimento del danno per fatto colposo dei creditori danneggiati, ex art. 1227, 1 comma c.c. Vinte le spese in applicazione del principio di soccombenza”.
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. e hanno citato in giudizio il Parte_1 Parte_2
in persona del Controparte_1
p.t., chiedendo di accertare la responsabilità del ex art. 232 CP_3 CP_1
bis disp. att. c.p.c., relativamente all'inadempimento del Conservatore presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Genova- Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Chiavari, con conseguente condanna al risarcimento del danno per 14.062,52 €.
Il si è costituito, eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva e contestando la fondatezza delle domande.
Scambiate le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., con ordinanza 5.12.2022, il
Giudice ha respinto l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ed ha ritenuto la causa matura per la decisione, Controparte_2
stante anche l'assenza di istanze istruttorie.
Assegnata la causa alla scrivente, fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata rimessa sul ruolo per ordinare l'intervento in causa dell' CP_2
, ex art. 107 c.p.c. ed ex art. 4 legge n. 260/1958.
[...]
L' si è costituita in data 25.3.2025, eccependo anche in via CP_2
preliminare la prescrizione. Disposto nuovo scambio delle memorie, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 8.7.2025.
***
2. Gli attori espongono che, a seguito dell'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita dagli stessi stipulato con la Controparte_4
avevano adito il Tribunale di Lodi al fine di ottenere
[...]
l'esecuzione in forma specifica dell'accordo negoziale ai sensi dell'art. 2932
c.c. Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 133 depositata in data 10/02/2012,
pagina 3 di 8 aveva accolto la domanda degli attori, dichiarando il trasferimento dell'immobile in capo alla società inadempiente con condanna di quest'ultima al versamento in favore degli odierni attori di € 12.000 a titolo di corrispettivo ed € 1.010,76 per spese condominiali.
Gli attori, premesso di non aver recuperato tali somme dalla società debitrice, dichiarata poi fallita in data 9 maggio 2013, chiedono nel presente giudizio che il sia condannato a corrispondere Controparte_1 tali importi (oltre interessi legali) sull'assunto che l'impossibilità di soddisfare il predetto credito in sede fallimentare sia da ricondurre alla circostanza che il
Conservatore di Chiavari, nel procedere alla trascrizione della sentenza del
Tribunale di Lodi (richiesta dai sig.ri e in data 8.10.2015, Parte_1 Pt_2 con nota di trascrizione n. 7676/6082), avrebbe d'ufficio dovuto iscrivere
(anche) l'ipoteca legale a garanzia del pagamento delle somme dovute dalla debitrice, giusta previsione di cui all'art. 2834 cod. civ.
Gli attori deducono quindi che il Conservatore -a seguito della sentenza del
Tribunale di Lodi pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c.- avrebbe omesso di iscrivere d'ufficio ipoteca legale a favore di parte alienante, con la conseguenza che era venuta meno la loro tutela privilegiata del credito (per il prezzo non incassato), sulla scorta della quale chiedere l'ammissione al passivo del fallimento.
Il , nel costituirsi in giudizio, ha pregiudizialmente eccepito il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 23-quater, co. 10, lett. d, n. 2), del D.L. n. 95/2012, conv. dalla L. n. 135/2012, i servizi relativi alle conservatorie dei registri immobiliari sono di competenza dell (v. art. 64, co. 1, Controparte_2
d.lgs. n. 300/1999, s.m.i.). Secondo il , pertanto, la legittimazione ad CP_1
pagina 4 di 8 causam e ad processum nei procedimenti concernenti l'esercizio delle funzioni delle Conservatorie dei registri immobiliari spetta esclusivamente all' . Secondo parte attrice, invece, il legislatore avrebbe Controparte_2
mantenuto la responsabilità diretta in capo allo Stato (e per esso al ) CP_1 per l'operato del conservatore. Vengono richiamati in particolare l'art. 232 bis disp. att. c.p.c. e l'art. 6 della legge n. 22/1983.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la prescrizione. Controparte_2
Nel merito, sia sia hanno contestato che alcun CP_1 CP_2 inadempimento sia imputabile al Conservatore.
***
3. Ritiene il Tribunale che, in vai assorbente rispetto alle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevati, nonché al difetto di nesso di causa eccepito dalle amministrazioni, la domanda risarcitoria non possa trovare accoglimento in quanto infondata.
Parte attrice si duole dell'omessa iscrizione d'ufficio di ipoteca legale, da parte del conservatore dei registri immobiliari che trascrisse la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
Il presupposto di tale contestazione (secondo parte attrice) è costituito dal fatto che la sentenza ex art. 2932 c.c. sostituisce il contratto definitivo;
poiché un contratto di vendita di immobile, nel quale si fosse dato atto del mancato pagamento del prezzo, avrebbe determinato l'obbligo di iscrizione di ipoteca legale sul bene, tale conseguenza si sarebbe dovuta verificare anche a seguito della trascrizione ella sentenza.
Se si avallasse l'assunto di parte attrice, dunque, il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c. c., dovrebbe iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante ex artt.
pagina 5 di 8 2817, n. 1 e 2834 c. c., allorché non risulti l'avvenuto integrale pagamento del prezzo dell'immobile trasferito.
L'assunto, tuttavia, ad avviso del Tribunale non può essere condiviso.
Ai sensi dell'art. 2834 c.c., “il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio
l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri
1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente”.
Si deve dunque stabilire in via interpretativa l'estensione del significato di
“atto” (alla cui trascrizione dovrebbe seguire d'ufficio l'iscrizione di ipoteca)
e, in particolare, la possibilità di qualificare come “atto” non solo un titolo negoziale, ma anche una decisione giudiziale ex art. 2932 c.c.
Nella giurisprudenza di legittimità, si rinviene una risposta è negativa. La decisione della Suprema Corte, Sez. II, 17/12/2004, n. 23467, citata anche dall'amministrazione, ha ritenuto (con riguardo alla differente fattispecie della divisione) che l'ipoteca legale a carico dei condividenti, prevista dall'art. 2834
c.c., debba essere iscritta solo in caso di divisione negoziale e non anche in caso di divisione giudiziale, atteso che nell'espressione “atto” non può essere ricomprese anche una sentenza: “Occorre dare atto che in materia di pubblicità immobiliare la terminologia usata dal legislatore non è univoca. Il termine "atto" talora è riferibile anche alle sentenze (cfr. rubrica art. 2643 e
2658 c.c.), mentre in altre occasioni per la indicazione cumulativa di atti negoziali e sentenze si usa il termine "titolo" (cfr. art. 2657 e 2659 n. 2 e 4
c.c.); in altre ipotesi ancora il "titolo" è l'atto negoziale (cfr. art. 2659 n. 1
pagina 6 di 8 c.c.). Ad ogni modo la inequivoca formulazione dell'art. 2834 c.c., in cui si affianca. l'"atto di alienazione" (che non può che avere natura negoziale) a quello di divisione, non può lasciare dubbi sul fatto che l'ipoteca legale va iscritta solo a tutela di conguagli derivanti da divisione negoziale”. La questione concernente la legittimità della iscrizione ipotecaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2817 e 2834 c.c., è poi stata affrontata da Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 30/01/2020, n. 2090, ma con esclusivo riferimento alla questione pregiudiziale di riparto di giurisdizione (successivamente, nemmeno
Cass. civ. Sez. V, Sent., 10-11-2022, n. 33118, è entrata nel merito).
Così ricostruita l'interpretazione di legittimità, sembra allora potersi condividere quanto argomentato dalle amministrazioni, ovverosia che l'ipoteca legale ex art. 2834 c.c. non debba essere iscritta nel caso di sentenza ex art. 2932 c.c., in quanto nell'espressione “atto” di cui all'art. 2834 c.c. non può essere ricompresa la sentenza;
in particolare, l'espressione atto di alienazione non potrebbe che fare riferimento a una fattispecie negoziale (e non, dunque, al trasferimento per sentenza ex art. 2932 c.c.).
Ne discende che l'eccepito inadempimento non sussiste e che la domanda di risarcimento deve essere respinta.
***
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
(unitariamente in favore del , nei valori minimi di Controparte_1 CP_2 cui allo scaglione individuato in base al valore dichiarato di causa, con ulteriore riduzione per la fase di trattazione ed istruttoria, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta.
pagina 7 di 8
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge la domanda;
condanna parte attrice a rifondere alle amministrazioni le spese di lite, che liquida in 2.000,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Genova, 10/11/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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