Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23289 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23289/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13566/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13566 del 2021, proposto da
RA DA, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
TR RU, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. m-pi.A00DRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0030676 del 29 ottobre 2021, con cui la Direzione Generale dell'USR Sicilia ha escluso l'odierna ricorrente dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 510 e n. 783 del 2020;
- del decreto prot. n. m-pi.A00DRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0035879 del 24 novembre 2021, con cui la Direzione Generale dell'USR Sicilia ha rettificato a graduatoria di merito;
- del bando di concorso indetto con D.D. n. 510 del 2020;
- di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale e comunque collegato a quelli impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 2 luglio 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 10 ottobre 2025 il dott. CA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi.
Considerato:
- che la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito;
- che, per giurisprudenza pacifica « il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può, dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione » (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781);
Ritenuto, pertanto:
- che, ai sensi dell'art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- che le spese possono essere compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
DO IN, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
CA IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA IA | DO IN |
IL SEGRETARIO