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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 11/06/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 113/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Tirana il 5.10.1982, CF difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Dalila Di Loreto
E
n. ad Atessa il 23.6.1987, CF Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Silvana Priori
CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'accordo in ordine al ricorso depositato il
28.2.2025, e successive modifiche depositate il 30.5.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso congiunto ex art. 473-BIS 51 C.P.C. per la regolamentazione della responsabilità genitoriale;
- rilevato che le parti all'udienza del 10.6.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 28.2.2025, del seguente preciso tenore:
pagina 1 di 4 il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori, i quali provvederanno a prendersene cura collaborando alla sua crescita ed educazione, assumendo in capo ad essi ogni responsabilità e decisione che verrà adottata sempre nel preminente interesse del figlio e secondo le sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni. I genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla sua salute, educazione e istruzione, nel rispetto delle capacità e tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore stesso. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
il figlio minore sarà collocato in via prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Lanciano (Ch) alla Via San Francesco d'Assisi, n. 6, ove attualmente vivono unitamente agli altri figli della predetta;
il Signor corrisponderà a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio minore la somma di euro 150,00
(centocinquanta/00) entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico intestato alla GN (IBAN Già IN POSSESSO DEL Parte_1
CARPINETA); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT;
L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1 per un importo mensile complessivo di €. 200,00, pari ad €. 100 per
[...] ciascun genitore;
le spese straordinarie per il mantenimento del figlio minore (spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., sportive e/o ricreative e quant'altro così come da Linee Guida approvate dal CNF nel settembre
2017), graveranno su entrambi i genitori, in misura del 50% delle spese, debitamente documentate e previa consultazione ed accordo tra essi genitori e previa esibizione della certificazione attestante l'esborso;
pagina 2 di 4 le parti concordano che sino alla definitiva estinzione del finanziamento indicato in premessa (17.12.2029), contratto nell'esclusivo interesse della sig.ra e per le ragioni su indicate, si opererà una compensazione Pt_1 parziale tra i genitori;
di conseguenza il assolverà l'obbligo di CP_1 mantenimento in favore del figlio minore corrispondendo la somma mensile di €. 50,00 alla sig.ra e mediante versamento diretto della rata di Pt_1 rimborso pari ad €. 170,00 mensili a detrarre sull'eventuale maggior dovuto a titolo di contributo di mantenimento e rimborso spese straordinarie.
il padre , compatibilmente con gli impegni scolastici, Controparte_1 extrascolastici e/o di salute del figlio, nonché con i propri impegni lavorativi, eserciterà il diritto di visita con il figlio minore come segue:
-almeno due pomeriggi a settimana (indicativamente mercoledì e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 20) nelle settimane in cui non è impegnato con il turno di lavoro pomeridiano,
-potrà vedere e tener con sé il minore a week-end alternati dal venerdì sera alle ore 15:30 fino alla domenica sera alle ore 20,00;
-in ogni caso, i genitori, oltre alle pattuizioni di cui sopra, prevedono che il diritto di visita e frequentazione del padre con il figlio, sia regolato con modalità diverse e/o più ampie rispetto a quanto sopra indicato, su accordo delle parti.
Relativamente alla festività di Natale, il minore festeggerà, ad anni alterni, con un genitore il 24 dicembre (padre quest'anno) e con l'altro il 25 (madre quest'anno) e così il 31 dicembre con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro; ciò vale anche per le festività pasquali e cioè Pasqua con un genitore e
Pasquetta con l'altro; i c.d. ponti e le altre festività non religiose verranno concordate di volta in volta tra i genitori, fermo restando l'alternanza annuale. Ciò rappresentando un calendario indicativo modificabile su accordo delle parti qualora vi siano problematiche di lavoro non altrimenti risolvibili. Per quanto attiene le vacanze estive il padre potrà stare con il figlio minore dieci giorni consecutivi, previo accordo con la madre, preferibilmente nel mese di luglio o agosto fatti salvi accordi di segno diverso che saranno presi tra i genitori nel rispetto delle esigenze lavorative.
pagina 3 di 4 Fermo restando quanto concordato per le vacanze estive, il minore trascorrerà nella settimana dal 1° al 9.08.25 quattro giorni con il padre, viaggio incluso, in Belgio presso il sig. padrino di Persona_2
. Per_1
I genitori riconoscono l'ampio diritto di visita frequentazione in favore dei nonni materni e paterni, nonché l'ampio diritto di visita e frequentazione degli zii materni e paterni e delle famiglie di origine dei genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio;
Le parti si impegnano a comunicare tra loro con il massimo rispetto per questioni inerenti il minore;
I genitori si concedono nulla osta reciproco alla richiesta di tutti i documenti utili per il rilascio del passaporto, consentendo reciprocamente l'inserimento del figlio nei propri passaporti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, regolamenta la gestione del figlio di e , nato fuori dal matrimonio, alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza.
Così deciso in Lanciano il 11.6.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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