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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 304/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il 09/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: IZZI GIOVANNI, Presidente
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3786/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia N. 97 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1913/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8
e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032202031-2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032202031-2022 IVA-ALTRO 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032202031-2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 811/2025 depositato il
10/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da verbale
Resistente/Appellato: Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli avvisi di accertamento hanno avuto origine nella attività di indagine penale svolta dalla Procura della
Repubblica di Sondrio nei confronti di Ricorrente_1 SR, nel contesto di una complessa attività investigativa rivolta al contrasto, tra l'altro, di reati fiscali ex D. Lgs. n. 74/2000, nell'ambito delle compravendite immobiliari.
La società ricorrente opera nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice ATECO 41.20.00) sin dall'anno 2007.
Il rappresentante legale è il Sig. Rappresentante_1, al quale sono riconducibili, in tesi dell'ufficio, in modo diretto o indiretto, altre società in capo alle quali l'amministrazione ha emesso avvisi di accertamento analoghi a quello oggi impugnato, in virtù del medesimo ceppo d'indagine, anche già oggetto di sentenze tributarie a favore dell'ufficio.
Sulla base delle notizie acquisite tramite le suddette indagini, la Guardia di Finanza-Tenenza di Bormio ha intrapreso d'iniziativa un controllo fiscale in capo a Ricorrente_1 SR dapprima per l'anno 2014 e successivamente,
e per quello che qui interessa, per gli anni 2016-2018-2019-2020 e sfociato nel PVC n. 418/2021 redatto il 19/02/2021.
In tesi, dalle indagini è emerso che Ricorrente_1 SR risulta essere un mero "schermo societario", con sede in Milano utilizzato dal Sig. Rappresentante_1 nonché dalla moglie, Sig.ra Nominativo_1, carente di effettive immobilizzazioni materiali, beni, uffici e macchinari nonché di personale dipendente. Tutti i detti fattori produttivi erano di fatto afferenti alla struttura societaria denominata Rappresentante_1 SR (nonché Società 1 SR in liquidazione, incorporata nella prima a partire dal 2017), la quale opera in Valtellina. Dai controlli eseguiti è emerso che, a fronte di diverse cessioni immobiliari, gli imprenditori coinvolti richiedevano ai vari acquirenti somme di denaro contante non regolarmente documentato e fatturato dal punto di vista fiscale, e che, talvolta, le parti redigevano sia un preliminare di vendita ufficiale, riportante esclusivamente l'importo dichiarato al Fisco e indicato a rogito notarile, sia un preliminare "ufficioso" (che poi veniva distrutto al momento della stipula dei documenti notarili), comprensivo della quota evasa. In sostanza, l'endemico pagamento di parte del prezzo in nero.
In data 09/09/2022 l'Ufficio ha, quindi, notificato l'avviso di accertamento n. T9B032202031/2022, per l'anno
2016, con il quale ha accertato una maggiore imposta Ires di euro 16.500,00, Irap di euro 2.340,00 ed Iva di euro 6.000,00, oltre sanzioni di euro 22.275,00.
In data 03/11/2022 la società ha presentato istanza di accertamento con adesione il cui procedimento è terminato con esito negativo.
La parte ha quindi depositato il ricorso sulla base dei seguenti motivi:
I. l'illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza probatoria a sostegno della pretesa, atteso l'utilizzo dei risultati di intercettazioni ambientali come unico elemento fondante la pretesa erariale, pur se tratti da un procedimento penale in indagine, non periziati in alcun modo e con un valore in sé non già di prova, ma di mezzo di ricerca della prova;
II. la nullità dell'atto impositivo per indicazioni di fatti non inerenti all'anno d'imposta attenzionato, causando in effetti una violazione della motivazione dell'atto stesso;
III. la marcata carenza probatoria in relazione al merito della questione, con valutazione specifica della compravendita attenzionata, allegazione dei documenti inerenti alla stessa e soprattutto, con analisi e differente interpretazione delle intercettazioni ambientali utilizzate dall'Ufficio per presumere una dazione di nero.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 1913/08/2024, ha rigettato il ricorso di parte, condannando la parte al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 3.000,00.
Queste le motivazioni:
"(...) l'accertamento è fondato su elementi scaturiti dalle indagini svolte in sede d'indagine penale.
Nel P.V.C., difatti, si evidenzia che: "come emerge dalle trascrizioni delle intercettazioni progg. nr. 10970 -
10971 e 10972 del 21/11/2016 [...] al fine di disciplinare la compravendita perfezionatasi tra la famiglia Nominativo
- Nominativo_6 e la società Ricorrente_1 s.r.l. rappresentata da Rappresentante_1, è stato redatto, oltre al contratto preliminare di compravendita "ufficiale" e regolarmente registrato, un documento non registrato e comprensivo della quota di denaro da corrispondere in nero. [...]" "Inoltre, l'analisi delle trascrizioni delle intercettazioni progg. nr. 2260-2261- 2262-2263-2264 del 12 aprile 2019 e progg. nr. 4611-4612-4613 del
30 maggio 2019 [...] permette di stabilire con certezza che altresì la compravendita rogitata in data 30 gennaio 2020 dai sigg. Nominativo_3 e Nominativo_4 è stata regolata mediante la stesura di due documenti;
è stata infatti redatta una prima proposta d'acquisto informale e non registrata agli atti, che prevedeva un prezzo di vendita pari ad Euro 430.000 e la corresponsione di due acconti, un primo da Euro 10.000 regolarmente fattura e uno da Euro 40.000 in "nero"; successivamente al versamento delle suddette somme, è stato poi redatto un contratto preliminare di compravendita, registrato in data 30 maggio 2019, riportante la cifra di Euro
390.000 e la prima versione del preliminare è stata distrutta, come emerge chiaramente dall'intercettazione prog. 4613 del 30 maggio 2019 [...]" Si tratta di elementi connotati da precisione e che la ricorrente non ha adeguatamente contrastato. Inoltre, l'Ufficio ha prodotto i precedenti favorevoli all'Amministrazione
Finanziaria relativi ad anni d'imposta precedenti ma alla medesima vicenda. Le sentenze in questione ineriscono al sistema di società che fanno capo a Rappresentante_1 – tra cui anche la società Ricorrente_1
-
e tramite il quale è stato posto in essere il meccanismo di vendita immobiliare con ricavi occultati contestato".
In data 26/11/2024 la parte ha notificato appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma per errata valutazione degli elementi probatori, per rinvenimento di nuovi elementi che contrastano con le riprese contenute nell'accertamento, per difetto di motivazione dell'atto.
Si è costituito l'ufficio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è manifestamente infondato e va respinto con condanna della contribuente alle spese anche di questo grado. Il primo motivo riprende tutte le eccezioni già sollevate in primo grado, afferenti alla utilizzazione e valutazione, da parte dell'ufficio, delle intercettazioni svolte nel procedimento penale. Le argomentazioni sono prive di pregio in fatto e in diritto, come già puntualmente evidenziato nella motivazione di primo grado, che la corte richiama e condivide integralmente, con le seguenti ulteriori precisazioni.
L'affermazione per cui le intercettazioni sono un mezzo di ricerca della prova e non una prova è quasi offensiva della Corte. Il procedimento intercettivo è un mezzo di ricerca il cui risultato, ossia la registrazione della conversazione, è una prova documentale, pienamente utilizzabile nel processo tributario, senza neppure i limiti da osservare nel processo penale. Parimenti, i risultati delle intercettazioni svolte (anche) in relazione ad operazioni di compravendita immobiliare diverse, sono stati correttamente utilizzati per dimostrare il modus operandi illecito che ha costituito la prassi operativa del Rappresentante_1 e dei suoi sodali, cos fondando la prova logica dei dettagli che non sempre emergevano integralmente da ciascuna frode - ma, peraltro, non è questo il caso.
Nell'anno 2016 è contestata (solo) la compravendita intercorsa fra la Ricorrente_1 e i coniugi Nominativo_5 / Nomina
10.06.2016 (limitatamente al prezzo dell'appartamento acquistato, e non anche del box pertinenziale).
Orbene, dalle trascrizioni delle intercettazioni prog nr. 2018 del 07/06/2016 (Allegato n. 10 al pvc) e progg. nr. 10970 - 10971 - 10972 del 21/11/2016 (Allegato n.4) si evince quanto segue.
Le intercettazioni ambientali del 21/11/2016 sono intercorse nell'ufficio del Rappresentante_1, fra quest'ultimo e gli acquirenti signori Nominativo_5. L'argomento era una pretesa di provvigioni per la vendita, da parte di un certo age immobiliare Nominativo_2, che le parti avrebbero voluto "saltare", facendo valere di aver trattato direttamente. Il problema era che Nominativo_2 - che aveva “già messo in mezzo l'avvocato" - era in possesso di un appunto con la proposta dei Nominativo_5, che indicava sia il “bianco" che il "nero":
Nominativo_5: l'unico problema che a me preoccupa è che in quel fogliettino lì c'era scritto "bello" e "brutto”, e lui m'ha detto che ce l'ha in mano questo fogliettino qua, se va in tribunale e fa vedere il "bello" e il "brutto”, dopo non è che vengon fuori casi... ha capito?" (...)
"no, la mia preoccupazione, le spiego, è per evitare il discorso della guardia di finanza, scusi eh... se viene fuori, perché io, quella volta là, onestamente gli avevo detto ... si ricorda che le ho proposto anche a lei, più di 100.000 € in contanti? E lui, magari... è un foglietto, per carità, però sa... è per non far sì... quando tu suoni le campane, la gente arriva in chiesa, no? giusto?"
Si comprende chiaramente leggendo tutte le trascrizioni che l'offerta per appartamento e box (formulata all'agente immobiliare Nominativo_2) era stata di 450.000 €, di cui 100.000 in nero. E non si era trattato certo di una iniziativa ignota al Rappresentante_1, tanto che quest'ultimo sostiene che, nel caso, in tribunale, avrebbe dato u interpretazione alternativa (350.000 subito, il resto a rate), di quella che evidentemente era offerta di pagare una parte in nero, e comunque egli avrebbe negato di avere ricevuto la proposta tramite l'agente.
Nominativo_2, infatti, aveva chiesto a Nominativo_5 una parcella di 14.000 €, ossia (circa) "il tre per cento" del prez
"vero". Alla fine dell'ambientale, si ascolta che Rappresentante_1 aveva convocato Nominativo_2 perché sistemasse faccenda a quattr'occhi con i Nominativo_5, "ma lascia stare l'avvocato".
Tali intercettazioni ambientali, avvenute DOPO il rogito, provano pienamente che il prezzo dichiarato di
400.000 € (365.000 per la casa più 35.000 per il box) non era stato quello effettivo: infatti il Rappresentante_1, quand aveva ipotizzato la linea difensiva se fosse saltato fuori il “pizzino" con l'offerta di Nominativo_5 all'agente Nominativ aveva affermato chiaramente: direi (falsamente) che, a fronte di un'ipotesi di 350.000 subito e 100.000 dilazionati (in realtà: 350.000 in bianco e 100.000 in nero), si sarebbe poi accordato col Nominativo_5 per 400.000 tutti subito, e tale è il rogito (ma, ovviamente, non la realtà).
La determinazione effettiva del "nero”, come ritenuto correttamente dall'ufficio, è stata poi effettuata in primo luogo grazie all'allegato 10 al PVC del 19/02/2021 (verbale di trascrizione di intercettazione ambientale relativa a colloquio del 07/06/2016 tra Rappresentante_1 e la moglie Nominativo_1), che prova che la società ha proc alla vendita dell'unità abitativa Nominativo_5 Nominativo_6 in data 10/06/2016 al prezzo "vero" di euro 460.000,00, risultano dichiarati a rogito soltanto euro 400.000,00 (quota di nero pari ad euro 60.000,00): infatti, i coniugi si dicono che venerdì (quindi il 10/06/2016) "che fai l'atto...di sto qua che ti deve dar sessantamila...".
Come ha rimarcato l'ufficio, l'intercettazione si riferisce necessariamente alla vendita Nominativo 5 Nominativo_6 vi da riscontri è stato acclarato che l'unico rogito effettuato nella già menzionata data (10/06/2016), in cui Ricorrente_ SR è parte alienante, interessa proprio quella.
Il prezzo è ulteriormente confermato dal verbale di sunto di intercettazione del 27/07/2019 relativo a colloquio del 01/08/2016 tra Rappresentante_1 e Nominativo_7. In essa, parlando con un conoscente, Rappresentante_1 riferisce voluto vendere gli appartamenti della Residenza_11 prezzo di euro 8.000,00 al mq, ma alla fine si è dovuto "accontentare" di venderli tutti ad euro 6.000,00 al mq.
Il che, in definitiva, conferma la correttezza della stima del prezzo di euro 5.519,00 al mq dell'appartamento
Nominativo_5 Nominativo_6, dato dal prezzo "dichiarato” di euro 365.000,00 (prezzo 400.000 al lordo del box di € 3
+ € 60.000,00 (versati in nero) / mq. 77 dell'appartamento, desunto dalle mappe catastali.
Non c'è affatto bisogno, come pretenderebbe la ricorrente, di una prova diretta della avvenuta dazione in contanti: la prova del modus operandi, dell'avvenuto accordo con la controparte (parlandone col coniuge) per ricevere 60.000 euro in contanti in occasione di quella compravendita, la "controprova" del valore effettivo delle cessioni di quegli appartamenti (parlandone a un conoscente), costituiscono anche in un processo penale, ed a fortiori in uno tributario, prova logica pienamente idonea a giustificare l'addebito.
Ovviamente, la produzione degli atti apparenti non consente di revocare in dubbio la conclusione, atteso che è sulla redazione di essi che la frode si è basata.
- -Il secondo motivo, basato su pretesi “fatti nuovi” – che poi nuovi non sono – si collega a quanto appena scritto ed è addirittura temerario. È ovviamente irrilevante che il Nominativo_5 - che è il complice e in quota anche beneficiario della frode fiscale – tenendo fede a quanto si era proposto di fare in caso di indagini fiscali
-
nell'ufficio di Rappresentante_1, abbia negato di avere versato del nero, essendo egli palesemente inattendibile sicc in conflitto di interessi, per non dire a rischio di incriminazione egli stesso. Infatti, le SIT 11.02.2020 del Nominativo
- dopo ch'egli aveva letto il riassunto delle proprie conversazioni ambientali col Rappresentante_1, dichiarando che "quello che è stato detto in intercettazioni è tutto falso" (!) - sono state interrotte per la assunzione della qualità di indagato.
Il terzo motivo, basato sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, è manifestamente infondato. E' vero che esso riporta elementi di prova riguardanti anche altre compravendite – annualità, ma
-
comunque riassume con sufficiente specificità quanto scritto nel PVC n. 418/2021, redatto in data 19 febbraio
2021 a seguito di verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza – TENENZA BORMIO, proprio nei
-
confronti della società Ricorrente_1 SRL, di cui il Rappresentante_1 era (con la moglie) l'avente diritto economico non l'amministratore di diritto e di fatto, debitamente notificato e quindi ben noto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Ufficio in complessivi euro 4.000,00
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il 09/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: IZZI GIOVANNI, Presidente
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3786/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia N. 97 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1913/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8
e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032202031-2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032202031-2022 IVA-ALTRO 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032202031-2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 811/2025 depositato il
10/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da verbale
Resistente/Appellato: Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli avvisi di accertamento hanno avuto origine nella attività di indagine penale svolta dalla Procura della
Repubblica di Sondrio nei confronti di Ricorrente_1 SR, nel contesto di una complessa attività investigativa rivolta al contrasto, tra l'altro, di reati fiscali ex D. Lgs. n. 74/2000, nell'ambito delle compravendite immobiliari.
La società ricorrente opera nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice ATECO 41.20.00) sin dall'anno 2007.
Il rappresentante legale è il Sig. Rappresentante_1, al quale sono riconducibili, in tesi dell'ufficio, in modo diretto o indiretto, altre società in capo alle quali l'amministrazione ha emesso avvisi di accertamento analoghi a quello oggi impugnato, in virtù del medesimo ceppo d'indagine, anche già oggetto di sentenze tributarie a favore dell'ufficio.
Sulla base delle notizie acquisite tramite le suddette indagini, la Guardia di Finanza-Tenenza di Bormio ha intrapreso d'iniziativa un controllo fiscale in capo a Ricorrente_1 SR dapprima per l'anno 2014 e successivamente,
e per quello che qui interessa, per gli anni 2016-2018-2019-2020 e sfociato nel PVC n. 418/2021 redatto il 19/02/2021.
In tesi, dalle indagini è emerso che Ricorrente_1 SR risulta essere un mero "schermo societario", con sede in Milano utilizzato dal Sig. Rappresentante_1 nonché dalla moglie, Sig.ra Nominativo_1, carente di effettive immobilizzazioni materiali, beni, uffici e macchinari nonché di personale dipendente. Tutti i detti fattori produttivi erano di fatto afferenti alla struttura societaria denominata Rappresentante_1 SR (nonché Società 1 SR in liquidazione, incorporata nella prima a partire dal 2017), la quale opera in Valtellina. Dai controlli eseguiti è emerso che, a fronte di diverse cessioni immobiliari, gli imprenditori coinvolti richiedevano ai vari acquirenti somme di denaro contante non regolarmente documentato e fatturato dal punto di vista fiscale, e che, talvolta, le parti redigevano sia un preliminare di vendita ufficiale, riportante esclusivamente l'importo dichiarato al Fisco e indicato a rogito notarile, sia un preliminare "ufficioso" (che poi veniva distrutto al momento della stipula dei documenti notarili), comprensivo della quota evasa. In sostanza, l'endemico pagamento di parte del prezzo in nero.
In data 09/09/2022 l'Ufficio ha, quindi, notificato l'avviso di accertamento n. T9B032202031/2022, per l'anno
2016, con il quale ha accertato una maggiore imposta Ires di euro 16.500,00, Irap di euro 2.340,00 ed Iva di euro 6.000,00, oltre sanzioni di euro 22.275,00.
In data 03/11/2022 la società ha presentato istanza di accertamento con adesione il cui procedimento è terminato con esito negativo.
La parte ha quindi depositato il ricorso sulla base dei seguenti motivi:
I. l'illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza probatoria a sostegno della pretesa, atteso l'utilizzo dei risultati di intercettazioni ambientali come unico elemento fondante la pretesa erariale, pur se tratti da un procedimento penale in indagine, non periziati in alcun modo e con un valore in sé non già di prova, ma di mezzo di ricerca della prova;
II. la nullità dell'atto impositivo per indicazioni di fatti non inerenti all'anno d'imposta attenzionato, causando in effetti una violazione della motivazione dell'atto stesso;
III. la marcata carenza probatoria in relazione al merito della questione, con valutazione specifica della compravendita attenzionata, allegazione dei documenti inerenti alla stessa e soprattutto, con analisi e differente interpretazione delle intercettazioni ambientali utilizzate dall'Ufficio per presumere una dazione di nero.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 1913/08/2024, ha rigettato il ricorso di parte, condannando la parte al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 3.000,00.
Queste le motivazioni:
"(...) l'accertamento è fondato su elementi scaturiti dalle indagini svolte in sede d'indagine penale.
Nel P.V.C., difatti, si evidenzia che: "come emerge dalle trascrizioni delle intercettazioni progg. nr. 10970 -
10971 e 10972 del 21/11/2016 [...] al fine di disciplinare la compravendita perfezionatasi tra la famiglia Nominativo
- Nominativo_6 e la società Ricorrente_1 s.r.l. rappresentata da Rappresentante_1, è stato redatto, oltre al contratto preliminare di compravendita "ufficiale" e regolarmente registrato, un documento non registrato e comprensivo della quota di denaro da corrispondere in nero. [...]" "Inoltre, l'analisi delle trascrizioni delle intercettazioni progg. nr. 2260-2261- 2262-2263-2264 del 12 aprile 2019 e progg. nr. 4611-4612-4613 del
30 maggio 2019 [...] permette di stabilire con certezza che altresì la compravendita rogitata in data 30 gennaio 2020 dai sigg. Nominativo_3 e Nominativo_4 è stata regolata mediante la stesura di due documenti;
è stata infatti redatta una prima proposta d'acquisto informale e non registrata agli atti, che prevedeva un prezzo di vendita pari ad Euro 430.000 e la corresponsione di due acconti, un primo da Euro 10.000 regolarmente fattura e uno da Euro 40.000 in "nero"; successivamente al versamento delle suddette somme, è stato poi redatto un contratto preliminare di compravendita, registrato in data 30 maggio 2019, riportante la cifra di Euro
390.000 e la prima versione del preliminare è stata distrutta, come emerge chiaramente dall'intercettazione prog. 4613 del 30 maggio 2019 [...]" Si tratta di elementi connotati da precisione e che la ricorrente non ha adeguatamente contrastato. Inoltre, l'Ufficio ha prodotto i precedenti favorevoli all'Amministrazione
Finanziaria relativi ad anni d'imposta precedenti ma alla medesima vicenda. Le sentenze in questione ineriscono al sistema di società che fanno capo a Rappresentante_1 – tra cui anche la società Ricorrente_1
-
e tramite il quale è stato posto in essere il meccanismo di vendita immobiliare con ricavi occultati contestato".
In data 26/11/2024 la parte ha notificato appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma per errata valutazione degli elementi probatori, per rinvenimento di nuovi elementi che contrastano con le riprese contenute nell'accertamento, per difetto di motivazione dell'atto.
Si è costituito l'ufficio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è manifestamente infondato e va respinto con condanna della contribuente alle spese anche di questo grado. Il primo motivo riprende tutte le eccezioni già sollevate in primo grado, afferenti alla utilizzazione e valutazione, da parte dell'ufficio, delle intercettazioni svolte nel procedimento penale. Le argomentazioni sono prive di pregio in fatto e in diritto, come già puntualmente evidenziato nella motivazione di primo grado, che la corte richiama e condivide integralmente, con le seguenti ulteriori precisazioni.
L'affermazione per cui le intercettazioni sono un mezzo di ricerca della prova e non una prova è quasi offensiva della Corte. Il procedimento intercettivo è un mezzo di ricerca il cui risultato, ossia la registrazione della conversazione, è una prova documentale, pienamente utilizzabile nel processo tributario, senza neppure i limiti da osservare nel processo penale. Parimenti, i risultati delle intercettazioni svolte (anche) in relazione ad operazioni di compravendita immobiliare diverse, sono stati correttamente utilizzati per dimostrare il modus operandi illecito che ha costituito la prassi operativa del Rappresentante_1 e dei suoi sodali, cos fondando la prova logica dei dettagli che non sempre emergevano integralmente da ciascuna frode - ma, peraltro, non è questo il caso.
Nell'anno 2016 è contestata (solo) la compravendita intercorsa fra la Ricorrente_1 e i coniugi Nominativo_5 / Nomina
10.06.2016 (limitatamente al prezzo dell'appartamento acquistato, e non anche del box pertinenziale).
Orbene, dalle trascrizioni delle intercettazioni prog nr. 2018 del 07/06/2016 (Allegato n. 10 al pvc) e progg. nr. 10970 - 10971 - 10972 del 21/11/2016 (Allegato n.4) si evince quanto segue.
Le intercettazioni ambientali del 21/11/2016 sono intercorse nell'ufficio del Rappresentante_1, fra quest'ultimo e gli acquirenti signori Nominativo_5. L'argomento era una pretesa di provvigioni per la vendita, da parte di un certo age immobiliare Nominativo_2, che le parti avrebbero voluto "saltare", facendo valere di aver trattato direttamente. Il problema era che Nominativo_2 - che aveva “già messo in mezzo l'avvocato" - era in possesso di un appunto con la proposta dei Nominativo_5, che indicava sia il “bianco" che il "nero":
Nominativo_5: l'unico problema che a me preoccupa è che in quel fogliettino lì c'era scritto "bello" e "brutto”, e lui m'ha detto che ce l'ha in mano questo fogliettino qua, se va in tribunale e fa vedere il "bello" e il "brutto”, dopo non è che vengon fuori casi... ha capito?" (...)
"no, la mia preoccupazione, le spiego, è per evitare il discorso della guardia di finanza, scusi eh... se viene fuori, perché io, quella volta là, onestamente gli avevo detto ... si ricorda che le ho proposto anche a lei, più di 100.000 € in contanti? E lui, magari... è un foglietto, per carità, però sa... è per non far sì... quando tu suoni le campane, la gente arriva in chiesa, no? giusto?"
Si comprende chiaramente leggendo tutte le trascrizioni che l'offerta per appartamento e box (formulata all'agente immobiliare Nominativo_2) era stata di 450.000 €, di cui 100.000 in nero. E non si era trattato certo di una iniziativa ignota al Rappresentante_1, tanto che quest'ultimo sostiene che, nel caso, in tribunale, avrebbe dato u interpretazione alternativa (350.000 subito, il resto a rate), di quella che evidentemente era offerta di pagare una parte in nero, e comunque egli avrebbe negato di avere ricevuto la proposta tramite l'agente.
Nominativo_2, infatti, aveva chiesto a Nominativo_5 una parcella di 14.000 €, ossia (circa) "il tre per cento" del prez
"vero". Alla fine dell'ambientale, si ascolta che Rappresentante_1 aveva convocato Nominativo_2 perché sistemasse faccenda a quattr'occhi con i Nominativo_5, "ma lascia stare l'avvocato".
Tali intercettazioni ambientali, avvenute DOPO il rogito, provano pienamente che il prezzo dichiarato di
400.000 € (365.000 per la casa più 35.000 per il box) non era stato quello effettivo: infatti il Rappresentante_1, quand aveva ipotizzato la linea difensiva se fosse saltato fuori il “pizzino" con l'offerta di Nominativo_5 all'agente Nominativ aveva affermato chiaramente: direi (falsamente) che, a fronte di un'ipotesi di 350.000 subito e 100.000 dilazionati (in realtà: 350.000 in bianco e 100.000 in nero), si sarebbe poi accordato col Nominativo_5 per 400.000 tutti subito, e tale è il rogito (ma, ovviamente, non la realtà).
La determinazione effettiva del "nero”, come ritenuto correttamente dall'ufficio, è stata poi effettuata in primo luogo grazie all'allegato 10 al PVC del 19/02/2021 (verbale di trascrizione di intercettazione ambientale relativa a colloquio del 07/06/2016 tra Rappresentante_1 e la moglie Nominativo_1), che prova che la società ha proc alla vendita dell'unità abitativa Nominativo_5 Nominativo_6 in data 10/06/2016 al prezzo "vero" di euro 460.000,00, risultano dichiarati a rogito soltanto euro 400.000,00 (quota di nero pari ad euro 60.000,00): infatti, i coniugi si dicono che venerdì (quindi il 10/06/2016) "che fai l'atto...di sto qua che ti deve dar sessantamila...".
Come ha rimarcato l'ufficio, l'intercettazione si riferisce necessariamente alla vendita Nominativo 5 Nominativo_6 vi da riscontri è stato acclarato che l'unico rogito effettuato nella già menzionata data (10/06/2016), in cui Ricorrente_ SR è parte alienante, interessa proprio quella.
Il prezzo è ulteriormente confermato dal verbale di sunto di intercettazione del 27/07/2019 relativo a colloquio del 01/08/2016 tra Rappresentante_1 e Nominativo_7. In essa, parlando con un conoscente, Rappresentante_1 riferisce voluto vendere gli appartamenti della Residenza_11 prezzo di euro 8.000,00 al mq, ma alla fine si è dovuto "accontentare" di venderli tutti ad euro 6.000,00 al mq.
Il che, in definitiva, conferma la correttezza della stima del prezzo di euro 5.519,00 al mq dell'appartamento
Nominativo_5 Nominativo_6, dato dal prezzo "dichiarato” di euro 365.000,00 (prezzo 400.000 al lordo del box di € 3
+ € 60.000,00 (versati in nero) / mq. 77 dell'appartamento, desunto dalle mappe catastali.
Non c'è affatto bisogno, come pretenderebbe la ricorrente, di una prova diretta della avvenuta dazione in contanti: la prova del modus operandi, dell'avvenuto accordo con la controparte (parlandone col coniuge) per ricevere 60.000 euro in contanti in occasione di quella compravendita, la "controprova" del valore effettivo delle cessioni di quegli appartamenti (parlandone a un conoscente), costituiscono anche in un processo penale, ed a fortiori in uno tributario, prova logica pienamente idonea a giustificare l'addebito.
Ovviamente, la produzione degli atti apparenti non consente di revocare in dubbio la conclusione, atteso che è sulla redazione di essi che la frode si è basata.
- -Il secondo motivo, basato su pretesi “fatti nuovi” – che poi nuovi non sono – si collega a quanto appena scritto ed è addirittura temerario. È ovviamente irrilevante che il Nominativo_5 - che è il complice e in quota anche beneficiario della frode fiscale – tenendo fede a quanto si era proposto di fare in caso di indagini fiscali
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nell'ufficio di Rappresentante_1, abbia negato di avere versato del nero, essendo egli palesemente inattendibile sicc in conflitto di interessi, per non dire a rischio di incriminazione egli stesso. Infatti, le SIT 11.02.2020 del Nominativo
- dopo ch'egli aveva letto il riassunto delle proprie conversazioni ambientali col Rappresentante_1, dichiarando che "quello che è stato detto in intercettazioni è tutto falso" (!) - sono state interrotte per la assunzione della qualità di indagato.
Il terzo motivo, basato sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, è manifestamente infondato. E' vero che esso riporta elementi di prova riguardanti anche altre compravendite – annualità, ma
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comunque riassume con sufficiente specificità quanto scritto nel PVC n. 418/2021, redatto in data 19 febbraio
2021 a seguito di verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza – TENENZA BORMIO, proprio nei
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confronti della società Ricorrente_1 SRL, di cui il Rappresentante_1 era (con la moglie) l'avente diritto economico non l'amministratore di diritto e di fatto, debitamente notificato e quindi ben noto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Ufficio in complessivi euro 4.000,00