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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/12/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.544/2024
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 12.12.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa, dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 544 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Sig.ra nata a [...] [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Ferrati del Foro di Trapani
Attore
Tribunale di Trapani Sezione Civile
CONTRO
in persona del sindaco e legale rappresentante pro-tempore rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocato Giacomo Raffaele Esposito del Foro di Trapani
Convenuto
Conclusioni come da verbale
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio la deduceva che in data 8 agosto 2021 verso le 09.15 circa Pt_1 percorreva a piedi Piazza Martiri d'Ungheria in direzione di marcia da via Conte Agostino Pepoli verso via G.B. Fardella, giunta all'altezza della via Salvatore Lonero, mentre si accingeva a percorrere l'attraversamento pedonale, perdeva l'equilibrio sullo scivolo per i disabili cadendo rovinosamente sull'asfalto. Trasportata a mezzo 118 presso l'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani dove le veniva refertata la frattura pluriframmentaria scomposta e ingranata ad irradiazione articolare a carico dell'epifisi distale di radio. Distacco dello stiloide ulnare.
Successivamente veniva sottoposta ad un intervento chirurgico (osteosintesi con placca) presso la casa di cura Precisava che l'area dello scivolo per i disabili, Controparte_2 teatro del sinistro, era difforme rispetto alle norme sui marciapiedi e sugli attraversamenti pedonali
(codice della strada, legge n.13/89, DM n.236/1989, artt.
4.2.1 e 8.2., 8.2.2., D.P.R. n. 503 art.5
(marciapiedi) e art. 6 (attraversamenti pedonali), così come evidenziato nella perizia di parte allegata. Invocando la responsabilità ex art.2051 c.c. dell'Ente convenuto ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi €
27.454,65.
Si costituiva il convenuto deducendo la totale mancanza di fondamento, sia in Controparte_1 fatto che in diritto, delle pretese attrici, delle quali chiedeva l'integrale rigetto, con tutte le consequenziali statuizioni circa le spese processuali;
evidenziava l'irrilevanza delle perizie di parte allegate dall'attrice non essendo state fatte in contradditorio tra le parti e ciò anche ai fini dell'art.115 cpc;
contestava la responsabilità del sinistro in quanto l'ostacolo descritto doveva necessariamente essere noto, percepibile ed evitabile laddove la danneggiata avesse posto in essere quelle – pur minime - diligenza e prudenza a chiunque richieste nell'incedere. Affermava altresì stante la prevedibilità dell'evento nessuna responsabilità poteva essere addossata all'ente convenuto alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali del giudice di legittimità con i quali si escludeva la responsabilità
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ex art.2051 cc nell'ipotesi in cui vi era una condotta colposa da parte del danneggiato come evidenziato nel caso di specie. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
L'attività istruttoria è stata caratterizzata dall'assunzione di prove orali e CTU medica legale;
la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata ex art.281 sexies cpc al 12.12.2025 per la discussione e decisione concedendo termini per il deposito delle rispettive comparse delle parti.
Ciò posto si osserva nel merito che parte attrice è riuscita a dimostrare la fondatezza della propria pretesa.
Ed invero i testi escussi, e hanno rappresentato la dinamica del Testimone_1 Tes_2 sinistro. Il teste ha affermato infatti che spesso si trova in quel tratto di strada in compagnia Tes_1 dei suoi amici pensionati presso le panchine poste sul marciapiede di fronte al luogo del sinistro ed ha assistito all'evento lesivo;
ha visto la sig.ra ed ha precisato :” io ho visto la signora Pt_1
cadere; è scivolata sul braccio destro e poi ha urlato;
è caduta sul marciapiede, nella zona in cui il marmo del marcia-piede è tagliato e diventa scivolo per disabili, è una parte liscia come il marmo”….” ho anche visto cadere altre persone”. Precisava altresì l'assenza di segnali di pericolo, che la signora si era fatta male al braccio e di aver chiamato l'ambulanza e che vi era anche una altra signora che soccorreva la Pt_1
L'atro teste sorella dell'attrice ha confermato la dinamica del sinistro precisando che Tes_2 stava camminando con la stessa;
precisava che lei mentre stava attraversando sulle strisce aveva sentito cadere la sorella, la quale gridava per il dolore patito per la caduta.
Deve, pertanto, ritenersi che la dinamica dei fatti descritti in atto di citazione risulta integralmente confermata dagli esiti dell'istruttoria e accaduti l'8 agosto 2021 verso le 09.15 circa in Trapani tra la
Piazza Martiri d'Ungheria in direzione di marcia da via Conte Agostino Pepoli verso via G.B.
Fardella, e la via Salvatore Lonero.
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice ha invocato la responsabilità della convenuta ex art.2051 cc., la giurisprudenza più recente della Suprema Corte afferma che “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di
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un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva" (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018 Cass. 15383 del 2006; Cass., n.
3253 del 2012; Cass., 16542 del 2012).
Il soggetto che invochi la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione a danno causato da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare — come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia —
l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto (Cass. civ., 1° ottobre 2004, n. 19653). Sarà la controparte a dover provare il caso fortuito.
Il convenuto non ha fornito sul punto adeguata prova;
anzi con la documentazione acquisita ex art.210 cpc – scheda di accertamento del 20.04.2023 a firma dell'ufficio tecnico comunale- si evince dalla descrizione dei luoghi che “il bordo calcareo inclinato, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale che risulta scivoloso...” che appunto, appare potenzialmente pericoloso, tante che viene definito scivoloso e si richiede l'intervento della Protezione civile per la messa in sicurezza.
Va, poi, rilevato che, nel caso di specie, l'estensione del bene, teatro del sinistro, – intersezione tra la
Piazza e la strada sopra indicata -, per la sua limitata estensione, consentiva certamente un'adeguata CP_ attività di vigilanza da parte dell' convenuto – custode-.
Da ciò discende che la dimostrazione della derivazione causale del sinistro oggetto di causa dallo stato di pericolosità della strada, unitamente considerato al fatto che il convenuto, non ha in alcun modo offerto, nella sua qualità di custode, la prova liberatoria di cui all'art.2051 c.c., ciò impone di ritenere che il in persona del legale rappresentante pro tempore, sia Controparte_4 responsabile per i danni occorsi all'attore.
Non risulta, inoltre, configurabile, nel caso di specie, un concorso colposo della danneggiata ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c. atteso che l'utente che percorre una strada ha la legittima aspettativa di confidare nella manutenzione della strada e nella sua sicurezza, pertanto non prevedibile.
Il custode - proprietario, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente all'immobile che possa essere fonte di danni a cose o persone, che nel caso di specie non risulta essere stato fatto.
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Risolte le questioni relative all'an debeatur, e passando all'esame del quantum e nella sua giusta quantificazione, va utilizzata la CTU, disposta in corso di causa, essendo pienamente satisfattiva del mandato.
Occorre, sul punto, rilevare che con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all'art. 2059 c.c..
La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
La decisione sopra richiamata ha, poi, chiarito il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. È, pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni. In altri termini, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.
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Da ciò discende che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
“E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il cd. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.
Certamente incluso nel danno biologico, se derivante da lesione dell'integrità psicofisica, è il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, del quale non può, a pena di incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato indennizzo (diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 2311/2007, che lo eleva a danno esistenziale autonomo).
Ed egualmente si avrebbe duplicazione nel caso in cui il pregiudizio consistente nella alterazione fisica di tipo estetico fosse liquidato separatamente e non come "voce" del danno biologico, che il cd. danno estetico pacificamente incorpora.
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Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.
Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Ciò posto, occorre osservare che al fine di valutare il complessivo danno non patrimoniale patito dall'attrice, comprensivo sia della lesione all'integrità psico- fisica in seno dinamico che del dolore connesso alla patologia sofferta, è necessario fare riferimento ai valori delle tabelle per il calcolo del danno biologico di lieve entità.
In particolare, il CTU ha accertato il nesso di causalità tra la caduta l'attrice e il patito danno biologico, riportando una “frattura pluriframmentaria scomposta ed ingranata epifisi distale radio destro trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in atto in situ, distacco dello stiloide ulnare”.
Con valutazione strettamente ancorata alla documentazione medica acquisita agli atti del giudizio e condivisa da questo giudice, il C.T.U. ha concluso riconoscendo un limitato periodo di parziale invalidità temporanea quantificandolo, con valutazione coerente alla natura delle lesioni subite, in -5- giorni in termini assoluti e 25 giorni in termini parziali al 75%, parziale al 50% giorni 20; parziale al
25% giorni 25.
In ordine ai postumi permanenti, ha inoltre quantificato, in termini di effetti menomanti, detti reliquati nella misura del 7%.
Applicando le tabelle citate può ritenersi, in via equitativa, che il danno permanente sia pari a
€.10.506,84 utilizzando il valore punto pari ad € 963,40 (determinato tenuto conto delle sofferenze morali) moltiplicato per la percentuale di invalidità e per il coefficiente relativo all'età del
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danneggiato. Va altresì riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da inabilità temporanea di giorni -5- (totale) e 25 giorni in termini parziali al 75%, parziale al 50% giorni 20; parziale al 25% giorni 25. Pertanto, per invalidità temporanea totale €.280,90; invalidità temporanea parziale al 75%
€ 1.053,38; invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80; invalidità temporanea parziale al 25%
€ 351,13.
Quindi, considerata l'età del soggetto, le sue attitudini e le sue abituali occupazioni, per il danno biologico da temporanea si liquida ad equità la somma di euro complessive di €.2.247,21. oltre €. €
4.250,92 a titolo di danno morale quantificato nella misura del 33%
In assenza di ulteriori elementi di prova in ordine alla sofferenza patita non appare necessario procedere ad una maggiorazione ulteriore al fine di personalizzare il danno subito.
Si perviene così all'importo complessivo di € 17.004,97. Andranno riconosciute anche spese mediche ritenute congrue dal CTU e quantificate in €.1.386,87
In applicazione del principio della soccombenza, l'ente convenuto va condannata a rifondere nei confronti dell'attrice, le spese di lite che si liquidano, ai sensi del Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 riconoscendo le quattro fasi del giudizio e applicando i valori minimi, in complessivi euro 2.540,00 per onorari di difesa, spese vive per €.264,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali.
Le spese di CTU vengono definitivamente liquidate in €.400,00 oltre oneri di legge e si pongono CP_ definitivamente a carico dell' convenuto.
PQM
Il Tribunale di Trapani, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
- accoglie la domanda proposta dalla Sig.ra nei confronti della convenuta Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore in relazione al sinistro di cui è causa;
Controparte_1
- dichiara che il sinistro è stato causato per colpa esclusiva del in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore ex art.2051 cc;
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento di €.17.004,97 a titolo di risarcimento del danno biologico patito dall'attrice, e €.1.386,87 a titolo di spese mediche, oltre interessi legali dalla data della domanda;
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- pone definitivamente a carico de convenuto le spese di CTU liquidate in complessive
€.400,00 oltre oneri di legge se dovuti;
- condanna la convenuta in persona del Sindaco pro tempore al Controparte_1
pagamento delle spese di lite della parte attrice, liquidati in complessivi €.2.540,00 oltre
€.264,00 per spese vive e oltre oneri di legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Trapani, in data 15/12/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
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