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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/10/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello BRUNO – Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO – Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Pietro FABRIS – Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza ex art. 429 c.p.c. nr. 1674/2024 del Tribunale di
Genova, promossa da:
(c. f. ), anche nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'azienda agrituristica “LA EL”, Via MA 33, ed elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Galeazzo Alessi 2/17, dall'Avv. Massimo Trebiani, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Simona Gagino, che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente dall'Avv.
LE IS in forza di mandato in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'Appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectis, previe le pronunce tutte del caso, ed in particolare previa sospensione dell'esecuzione dell'appellata sentenza e, occorendo del decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Genova – Sezione Ottava Civile – Dott. Mirko
Parentini n. 106/2022 del 13-17/01/2022 RG n. 69/2022, in totale riforma della sentenza appellata:
In via principale:
1 accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa è di affitto agrario e che l'opposto non ha promosso, prima della proposizione del procedimento monitorio il tentativo di conciliazione ex art. 11, comma 3 e segg.ti, del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150; conseguentemente, rilevato che il ricorso monitorio è stato proposto davanti a giudice funzionalmente incompetente ed era comunque improponibile non essendo stato esperito il detto tentativo di conciliazione, dichiarare inesistente, nullo, annullare, revocare e comunque dichiarare privo di qualsiasi giuridica efficacia l' opposto decreto ingiuntivo;
In via subordinata per la denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse di non accogliere le eccezioni formulate in via principale, previa ammissione delle prove per interrogatorio formale e testi dedotte nella memoria ex art. 426 c.p.c. del giudizio di primo grado, e previ tutti i meglio visti incombenti, accertare e dichiarare, in ogni caso, che l'ammontare dei canoni per il periodo
2017-2022 è pari ad € 33.000,00.-; dichiarare inesistente, nullo, annullare, revocare e comunque dichiarare privo di qualsiasi giuridica efficacia, l' opposto decreto ingiuntivo per le ragioni tutte di cui in narrativa e/o per le meglio viste ragioni, respingendo ogni avversaria domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alla domanda di pagamento dei canoni maturati dopo il deposito del ricorso monitorio in via principale, dichiarare decaduto ai sensi dell'art. 418 c.p.c. il Dott. Controparte_1 dalla domanda de qua, svolta per la prima volta nella memoria integrativa, con ogni conseguente pronuncia;
in subordine, previe occorrende, autorizzazioni dell'appellante allo svolgimento delle difese di cui al motivo d'appello sub (8) e/o ammissione delle stesse, alla produzione e/o ammissione dei documenti allegati al presente atto e numerati sub 17-18-19-20 nonché alla deduzione delle prove orali qui richieste sulle circostanze dedotte in parte narrativa numerandole da 41 a 49 e ammissione delle stesse, respingere la domanda di che trattasi siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa e, comunque, per le meglio viste ragioni.
In punto spese
Con vittoria delle spese di lite, comprensive di compenso professionale, rimborso forfettario spese generali 15%, esborsi ed accessori come per legge di ambedue i gradi del giudizio.
Per l'Appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare:
2 rigettare l'istanza di sospensione e/o revoca dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata nell'atto di appello, per le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito:
- rigettate le domande e le eccezioni avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e confermare integralmente la sentenza N. 1674/2024 pubblicata il
29.05.2024 in RG 2675/2022 emessa dal Tribunale di Genova, III Sezione Civile, Giudice
Dott.ssa Paola Zampieri;
- In ogni caso, accertare e dichiarare la Signora tenuta a corrispondere e Parte_1 per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore del Signor Controparte_1 dell'importo di € 46.200,00 per i motivi di cui in narrativa, o quella somma maggiore o minore meglio ritenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché oltre le mensilità successivamente maturate sino alla consegna delle unità immobiliari oggetto del contratto di comodato occorsa il 23.1.24;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 5/1/2022 , premesso di essere Controparte_1 proprietario al 50% del bene immobile sito in Recco, via MA n. SN – piano T-1 e che in data 1/1/2017 aveva stipulato con , titolare dell'azienda agricola sita in Parte_1
Recco, via MA n. 33, un contratto di comodato d'uso oneroso avente ad oggetto la quota del proprio immobile, contratto in base al quale il comodatario avrebbe dovuto corrispondere al comodante un corrispettivo di euro 550,00 mensili per l'intera durata del rapporto e di euro 1.100,00 mensili per il periodo compreso tra il 1/1/2020 e il 1/1/2022, stante l'inadempienza della chiedeva che le fosse ingiunto il pagamento di euro Pt_1
46.200,00, oltre interessi (decreto emesso in data 13.1.2022 avente ad oggetto i canoni dall'1.1.2017 all'1.1.2022).
Proponeva opposizione affermando: Parte_1
-l'incompetenza del Tribunale posto che, come emergeva dal decreto ingiuntivo, il contratto era di “affitto di quota di fondo rustico”, con la conseguenza che il provvedimento impugnato
è stato emesso da giudice diverso da quello funzionalmente competente (sezione agraria);
-che il ricorso monitorio era improponibile per omesso espletamento della procedura ex art. ex art. 11, comma 3 e segg.ti, del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, ai sensi del quale le controversie in materia di contratti agrari sono regolate dal rito del lavoro;
-nel merito, l'infondatezza della domanda. Deduceva di essere la cognata dell'ingiungente
, in quanto LL del proprio marito , e che per tale Controparte_1 Parte_2
3 legame familiare i rapporti tra le parti erano stati per molti anni di fiducia e collaborazione. Il
05/09/2002, e stipulavano contratto di affitto di fondo Controparte_1 Parte_1 rustico con il quale il primo concedeva in locazione per un periodo di anni 14 alla seconda
"nell'ambito dell'intrapresa di una nuova azienda agricola" i terreni di sua proprietà e la sua quota di ½ di quelli in comproprietà con;
dal 19/02/2004 iniziava l'attività Parte_3 dell'impresa agricola "LA EL” di e successivamente veniva Parte_1 autorizzata dal Comune all'esercizio dell'attività agrituristica;
nel gennaio del 2017,
, recatosi presso “LA EL”, alla presenza del LL Controparte_1 [...]
, le richiedeva di corrispondergli, per la sua quota di ½ dell'immobile per cui è Parte_2 causa, un canone mensile di € 550,00; in tale occasione, richiedeva Controparte_1 che il pagamento del canone avvenisse “in nero”. All'inizio di ciascun mese del 2017 presso
“LA EL”, il LL consegnava a per conto Parte_2 Controparte_1 di la somma di € 550,00 in contanti. Successivamente nel gennaio 2018 Parte_1
- a fronte di numerosi e significativi costi da lei sostenuti per la Controparte_1 realizzazione di addizioni e migliorie, per straordinaria manutenzione e persino per utenze condivise - aveva accettato di sospenderne il pagamento per gli anni 2018 e 2019; a fine
2019, su richiesta dell'ingiungente , ella aveva sottoscritto il contratto Controparte_1 di “comodato d'uso” oggetto del presente giudizio, riportante la data 1/1/2017 – quindi retrodatato- che prevedeva per il 2020-2021 il raddoppio del canone mensile (da € 550,00 ad € 1.100,00) proprio al fine del “recupero” delle mensilità 2018-2019; che per il 2020 e sino al tutto il mese di aprile 2021 ella ha pagato, con le consuete modalità “informali” il canone “doppio”; successivamente, l'azienda si è trovata in difficoltà per le ben note vicende pandemiche, che hanno di fatto bloccato l'attività dell'agriturismo; la mancata regolarizzazione del contratto ha peraltro impedito all'agriturismo di beneficiare di aiuti e sostegni;
dal maggio 2021 “LA EL” non ha potuto pagare le somme di cui al contratto;
nell'estate 2021 ha chiesto il rientro delle quattro mensilità Controparte_1 non corrisposte, affermando che l'azienda era mal gestita, che essendo lui proprietario degli immobili poteva “buttare fuori” quando voleva e che – anzi – lo avrebbe Parte_1 senz'altro fatto se la gestione di “LA EL” non si fosse conformata alle sue indicazioni;
che dopo varie discussioni, esasperata, ella, che grazie alla ripresa estiva dell'attività poteva provvedervi, ha versato il 13/08/2021 a la somma Controparte_1 di € 10.000,00, di cui 8.800,00, a saldo delle 4 mensilità scadute e delle 4 maturande sino a fine 2021, importo che è stato, ancora una volta, corrisposto in contanti ed “in nero” e allo scopo di non incorrere in ulteriori e spiacevoli discussioni;
4 -il contratto stipulato dalle parti non poteva essere considerato comodato, in quanto contratto a titolo oneroso ed avente ad oggetto un immobile destinato all'esercizio di attività agraria, e, quindi, come correttamente riscontrato dal giudice della fase monitoria, trattasi di contratto di affitto agrario, in ragione dell'attività che, come detto, sin dal lontano 2002 ha interessato gli immobili un tempo accatastati al foglio 1 del NCT del Comune di Recco ai numeri mappali 555 e 554 (terreno con entrostante fabbricato rurale); l'immobile oggetto del contratto di che trattasi è stato realizzato ad integrale cura e spese da , con Parte_1
l'assenso dei comproprietari e , sui terreni mappali Controparte_1 Parte_3
554 e 555 del foglio 1 NCT Comune di Recco;
terreni che l'odierna esponente conduce in affitto sin dal 2002; ella aveva provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto sino a dicembre 2021 a;
l'azione di controparte trova spiegazione nella Controparte_1 volontà, più volte manifestata da , di estrometterla dall'utilizzo del Controparte_1 compendio oggi destinato all'attività agrituristica.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione ed affermando: Controparte_1
-che non era vero che l'opponente avesse sostenuto, in via esclusiva, i costi per la realizzazione di addizioni e migliorie;
che non era vera la ricostruzione inerente il pagamento del canone doppio;
che il contratto inter partes era comodato oneroso stipulato al fine di conseguire il godimento di un mezzo del fabbricato sito in Recco alla Via MA
(essendo l'altro mezzo di proprietà di , figlio di marito Parte_3 Parte_2 di ); che depongono per tale natura contrattuale la durata a tempo Parte_1 indeterminato del rapporto decorrente dal primo gennaio 2017, il diritto di recesso del comodatario in qualunque momento, il versamento di un modesto e simbolico compenso di
€ 550.00 a fronte del godimento concesso, nonché le altre pattuizioni tipiche del contratto di comodato;
che la stipulazione del predetto contratto di comodato è funzionale ed accessoria rispetto all'attività principale esercitata dall'imprenditrice agricola Parte_1 consistente nella coltivazione dei terreni affittati ed accessoria rispetto alla stessa;
che insussistente era la configurazione avversaria di contratto agrario, tenuto conto, quanto all'oggetto, che il contratto di affitto di fondo rustico è tale quando ha ad oggetto la terra intesa come fattore produttivo in combinazione con la forza lavoro, collegamento in assenza del quale il rapporto deve intendersi locatizio, laddove nel caso di specie il bene oggetto di contratto è un'unità immobiliare accatastata all'urbano e non ai terreni, risultando ad oggi il bene immobile è destinato alla locazione di camere a terzi;
negava che vi fosse stato
5 pagamento dei canoni;
le prove testimoniali dedotte dall'opponente in punto pagamento somme erano inammissibili.
Con ordinanza del 23/9/2022 il Tribunale affermava la competenza del tribunale ordinario, rigettando l'eccezione di parte opponente, e concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Venivano assegnati inoltre i termini per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il quale tuttavia dava esito negativo. Con ordinanza 16/10/2023 veniva disposto il mutamento del rito, da ordinario a locatizio, ex art. 426 c.p.c., con concessione del relativo termine per l'integrazione degli atti introduttivi. Con la memoria integrativa del 8/1/2024 chiedeva anche Controparte_1 la condanna dell'opponente al pagamento delle mensilità successivamente maturate fino alla riconsegna dell'immobile ancora nella disponibilità della La difesa di Pt_1 quest'ultima contestava la tardività della domanda, e chiedeva di poter produrre e replicare.
Il Tribunale con ordinanza del 31/1/2024 autorizzava parte opponente al deposito delle ricevute di pagamento relative ai canoni di locazione dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022, già mostrate in udienza alla controparte, che non si è opposta alla produzione, e respingeva le ulteriori istanze.
Senza ulteriore attività istruttoria, con la sentenza impugnata il Tribunale così provvedeva:
“I) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
106/2022 emesso dal Tribunale di Genova;
II) condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di € 8.800,00 per canoni da ottobre 2022 a gennaio 2024;
III) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che quantifica in complessivi € 5.810,00 per compenso, oltre spese generalinella
[...] misura del 15%, IVA, CPA come per legge.”
Affermava il Tribunale che:
-il contratto azionato nella procedura monitoria oggetto di opposizione non è un contratto avente natura agraria, non potendo il comodato qualificarsi come contratto agrario (Cass.
3313/2024; Cass. 24142/2023);
-in tema di rapporti agrari, l'art. 27 della l. n. 203 del 1982 -secondo cui le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima -non trova applicazione nell'ipotesi di concessione in comodato di un fondo rustico, stante l'impossibilità di qualificarla come contratto agrario
(Cass. 2861/2016);
6 -nella fattispecie in esame è pacifico che nell'immobile oggetto di comodato siano state realizzate delle camere, adibite a fini commerciali e abitativi, e concesse a terzi per periodi di soggiorno e vacanza;
-doveva richiamarsi integralmente sul punto quanto già osservato con l'ordinanza in data
27.9.2023 con la quale è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto;
-il contratto in essere tra le parti è stato registrato - sebbene solo in data 24.11.2021 in vista della presentazione per decreto ingiuntivo - e deve quindi ritenersi valido ed efficace;
-doveva confermarsi l'ordinanza 31.1.2024 con cui non erano state ammesse le prove dedotte dall'opponente dirette a provare il pagamento del corrispettivo mensile secondo quanto previsto nel contratto stesso “in nero” e in contanti, nonché la consegna da parte della al nel dicembre 2021 € 10.000,00, sempre in contanti, in quanto Pt_1 CP_1 la prova orale, unica istanza probatoria dalla stessa indicata, è inammissibile alla luce di quanto previsto dall'art. 2721 c.c.: se è vero che il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di euro 2,58, attribuendo al giudice un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, nella fattispecie in esame non riteneva di poter derogare al limite di valore, posto che la deroga è subordinata alla deduzione di concrete ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta;
-in particolare, nella fattispecie in esame, la giustificazione addotta dei buoni rapporti di parentela esistenti tra le parti non era rinvenibile posto che dalla stessa ricostruzione dei fatti proposta dall'opponente si evinceva che nel 2017 richiedeva la Controparte_1 stipula del contratto di comodato, con un canone raddoppiato per alcuni anni, ritenendo, quindi, fin dall'inizio di dovere recuperare mensilità pregresse non corrisposte e che lo stesso riteneva dovute;
ancora – proseguiva il Tribunale – l'opponente riferiva che richiedeva il pagamento dei canoni dei mesi da maggio ad agosto Controparte_1
2021 e di un ulteriore importo relativo ad alcuni lavori effettuati a sue spese nei terreni utilizzati dall'agriturismo e dichiarava che, non essendosi la uniformata alle sue Pt_1 indicazioni, avrebbe potuto “buttarla fuori”; ed ancora che dopo un'ulteriore discussione, consegnava al l'importo di € 10.000,00 in contanti, a saldo di € Controparte_1
1.200,00 dovuti per i lavori e delle mensilità dovute sino a fine 2021, di tal chè – affermava il Tribunale - alla luce delle stesse dichiarazioni dall'opponente non può ritenersi che vi
7 fossero tra le parti, soprattutto negli ultimi anni, dei buoni rapporti, tali da indurla a omettere di predisporre documentazione scritta relativa ai pagamenti effettuati;
-era fondata la domanda di parte opposta di condanna al pagamento dei canoni maturati successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, posto che il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.;
-in merito alla quantificazione dell'importo – proseguiva il Tribunale - nel corso del giudizio, parte opponente ha provato di avere pagato alcune delle rate richieste e nello specifico quanto dovuto per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022;
-tenuto conto che l'immobile è stato riconsegnato in data 23.1.2024 (come da dichiarazioni delle parti rese all'udienza del 15.5.2024), è dovuta la residua somma mensile di € 550,00
(pari all'importo pattuito tra le parti), per sedici mensilità per il periodo ottobre 2022 –gennaio
2024 e così per complessivi € 8.800,00;
-dal verbale di riconsegna della chiavi depositato in data 24.5.2024 da parte opposta, si apprende che la riconsegna è in effetti avvenuta il 23.1.2024 e che ha riguardato le cinque camere realizzate nell'immobile: l'intero immobile e quindi tutte le stanze dovevano essere poste nella disponibilità anche dell'opponente, in quanto comproprietario dell'immobile stesso.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , articolando i seguenti Parte_1 motivi:
1. Col primo motivo censura la sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione preliminare di incompetenza per materia e di improponibilità del ricorso monitorio. Il
Tribunale – afferma l'appellante – avrebbe omesso di rilevare la decadenza dell'opposto
8 dall'eccezione sulla natura del contratto, non avendo considerato che il provvedimento monitorio nella parte motiva dichiarava che il contratto era “di affitto di quota di fondo rustico…”. aveva notificato senza riserve tale provvedimento, Controparte_1 facendovi così acquiescenza, precludendo ogni contestazione sul punto. In tal modo la sentenza che, al tempo stesso, era di conferma di un decreto ingiuntivo che aveva ritenuto la natura agraria del rapporto e affermava che il contratto era oneroso, era in violazione del ne bis in idem.
2. Col secondo motivo deduce il travisamento dei fatti, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1803 c.c., la violazione e falsa applicazione della legge 20 febbraio 2006 n. 96 e della legge Regione Liguria 21 novembre 2007, n. 37. Afferma che, tenuto conto della natura essenzialmente gratuita del comodato, il contratto inter partes non può in alcun modo considerarsi di comodato che è essenzialmente a titolo gratuito. Deduce che, a fronte della messa a disposizione dei beni, non può essere previsto l'obbligo per il comodatario di corrispondere al comodante un corrispettivo, come invece previsto all'art. 4 per cui “il comodatario, per l'uso dell'unità immobiliare, dovrà corrispondere al comodante un corrispettivo di € 550,00 (cinquecentocinquanto/00 mensili;
a far data dal 1°/01/2020 e sino al 1°/01/2022 il corrispettivo dovuto sarà pari ad € 1.100,00 (millecento/00) mensili”, importo richiesto per la messa a disposizione non dell'intero immobile, ma solamente della quota teorica di ½ appartenente all'appellato. Del tutto inconferente è il riferimento del CP_1 all' Imu, dell'importo di circa di euro 200,00 all'anno. Il successivo art. 5 pone poi interamente a carico del comodatario le spese ordinarie, ciò che esclude completamente che il corrispettivo mensile possa considerarsi versato a titolo di rimborso e, quindi, corrispondere
– del tutto o in parte – al modus cui fa riferimento controparte.
3)Col terzo motivo afferma la violazione e/o falsa applicazione della legge della Regione
Liguria 21/11/2007 n. 37, l'omesso esame di produzione documentale, il difetto di istruttoria, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 3 L. 20 febbraio 2006 n. 96 e dell'art. 5, comma 5 della L.R. 37/2007. Afferma che il legislatore, fin dalla legge 730/1985, ha espressamente individuato oggetto e disciplina dell'attività agrituristica, ritenendola in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola e, dunque, considerandola parte di quest'ultima. Attività agricola ed agrituristica non potevano quindi essere scisse al fine di applicare a ciascuna una diversa disciplina. In base alla nuova normativa, in particolare il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che ha modificato l'art. 2135 c.c.,
9 nonché in base alla l. 20 febbraio 2006 n.96, nuova disciplina dell'agriturismo, in coerenza con citato art. 2135 c.c., il rapporto tra attività agrituristica ed attività agricola, non è più di
«connessione e complementarietà» ma di mera «connessione». Da quanto previsto dalla
Legge Regione Liguria 21 novembre 2007, n. 37 e dal documento prodotto sub 11 (fascicolo
AGEA) risulta documentalmente quanto il giudice con la sentenza impugnata, anche mediante il richiamo all'ordinanza 23/09/2022, ha erroneamente ritenuto non essere stato provato. Dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado risulta in modo inequivocabile che l'azienda LA EL disponeva dei requisiti richiesti dalla legge per essere qualificata come agrituristica e che – all'evidenza – essa aveva sempre superato in modo favorevole tutti i controlli a riguardo. La pagina istituzionale di Regione Liguria – Servizi –
Agriturismo e fattorie didattiche rinvia al sito, pure esso ufficiale “Agriliguria.net”, che contiene, appunto, la lista ufficiale degli agriturismi sul territorio ligure, tra i quali figura LA
EL. Afferma che l'attività agrituristica è per definizione legislativa complementare a quella agricola;
e che l'effettiva sussistenza della complementarietà viene verificata alla stregua dei requisiti previsti dalla legge (nel nostro caso la L. R. 37/2007). Nel caso di specie,
l'iscrizione all'albo regionale degli agriturismi e il presupposto possesso dei requisiti di legge sono dimostrati documentalmente; e lo erano sin dall'inizio del giudizio di opposizione. Da tali evidenze giuridiche e fattuali risulta in modo inequivocabile che essa esponente svolge attività agrituristica e che i locali per cui è causa sono effettivamente destinati ad agriturismo.
Il Tribunale avrebbe dovuto accertare e dichiarare che LA EL svolgeva nei locali attività agrituristica complementare a quella, principale, agricola possedendo tutti i requisiti necessari per la detta complementarietà, applicare alla fattispecie l'art. 3 comma 3 l.
96/2006 e l'art. 5, comma 5 della l.r. Liguria 37/2007 e consequenzialmente accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa è di affitto di fondo rustico. Le richiamate ed inequivocabili disposizioni della vigente legislazione equiparano, a tutti gli effetti, gli immobili utilizzati per l'attività agrituristica ai fondi rustici.
4.Col quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 11, commi, 1, 2 e 3 del d. lgs 1 settembre 2011 n. 150, la improponibilità del ricorso monitorio, la incompetenza ratione materia del Tribunale ordinario. Afferma che:
-ex art. 11, comma 1, del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 le controversie in materia di contratti agrari sono regolate dal rito del lavoro;
-ai sensi del successivo comma 2, esse sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla l. 2 marzo 1963 n. 320;
10 -i commi 3 e segg.ti della medesima disposizione prevedono che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia nella materia di cui al comma 1 deve, precedentemente, esperire il tentativo di conciliazione ivi previsto;
-deduce che il contratto per cui è causa non è di comodato, essendo a titolo oneroso, precisando, per completezza, che non è in questione l'esistenza di un contratto dissimulato, ma la corretta interpretazione di quello documentalmente prodotto in atti che, alla luce dell'attività svolta, deve inquadrarsi come contratto di affitto agrario.
Chiede, quindi, che vengano accolte le eccezioni preliminari.
5. Con altro motivo impugna i capi della sentenza con i quali non è stato tenuto conto della duplicazione del canone per gli anni 2018-2019, con cui è stata rigettata l'istanza di prova testimoniale dell'avvenuto pagamento degli importi azionati in via monitoria ed è stato quindi confermato il decreto opposto.
Lamenta che: - il Tribunale non ha considerato che in punto duplicazione dei canoni non era stata svolta alcuna contestazione;
- pur in presenza dei presupposti ex art.2721 c. c., comma
2, ha ritenuto di non ammettere, previa revoca dell'ordinanza istruttoria del 31/1/2024, la prova testimoniale sulla data di effettiva stipula del contratto, sul differimento del pagamento dei canoni relativi al 2018-2019 ai successivi anni 2020-2021 (donde l'aumento ad €
1.110,00 mensili del canone in tali ultime annualità), nonché sull'avvenuto pagamento per contanti degli importi ex adverso azionati;
- ha omesso di ammettere, sul punto,
l'interrogatorio formale del Sig. (neppure considerato dall'ordinanza Controparte_1 istruttoria del 31/01/2024); - ha omesso di ammettere la prova testimoniale in merito alle dichiarazioni confessorie di , il quale aveva riconosciuto che nulla era Controparte_1 più dovuto, precisando però che non lo avrebbe mai ammesso in sede giudiziale;
- il
Tribunale avrebbe dovuto rideterminare in € 33.000,00.- l'ammontare del corrispettivo contrattuale per il periodo 2017-2021, revocando, quantomeno per tale ragione, il decreto ingiuntivo opposto;
-sussistevano i presupposti per ammettere la prova testimoniale, tenuto conto anche del comportamento processuale del Dott. , il quale ha Controparte_1 richiesto il pagamento di tutti i canoni successivi al ricorso monitorio, omettendo di dare atto che gli erano stati corrisposti con bonifico bancario quelli per le mensilità sino all'ottobre
2022.
6. Con altro motivo censura la sentenza e/o l'ordinanza 31/1/2014 con cui il Tribunale non ha consentito la produzione di documenti, la deduzione di prove orali e ha omesso di
11 provvedere sulla richiesta di termine a difesa in merito alla domanda di pagamento dei canoni maturati successivamente al deposito del ricorso monitorio.
Deduce che: -il Tribunale ha erroneamente ed ingiustamente omesso di considerare che la domanda di pagamento dei canoni maturati successivamente costituiva modifica della domanda svolta da nel ricorso monitorio;
- il primo giudice ha omesso Controparte_1 di dichiarare la detta domanda improcedibile per mancata formulazione dell'art. 418 c.p.c.
o, in subordine, omesso di concedere all'esponente, previa revoca dell'ordinanza istruttoria
31/03/2024, il termine previsto dall'art. 420 cpc onde poter svolgere le proprie difese rispetto alla domanda modificata;
e impedito di provare la non debenza degli importi richiesti;
con la memoria integrativa depositata dopo l'ordinanza di conversione del rito, CP_1
ha proposto per la prima volta domanda di pagamento dei canoni scaduti dopo la
[...] proposizione del ricorso monitorio;
- con ordinanza riservata del 31/01/2024 il giudice ha rigettato le istanze istruttorie di cui alla memoria integrativa ex art. 426 cpc, e «la richiesta dell'avv. Trebiani di deposito delle comunicazioni inviate via PEC nel 2022 al dr. , CP_1 in quanto trattasi di produzione tardiva e comunque non rilevante ai fini del decidere “, in tal modo violando il principio del contraddittorio, impedendo sia di poter replicare in modo compiuto alla (parte di) domanda relativa ai canoni successivi, sia di poter allegare e dimostrare;
7. Censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha accolto la domanda di pagamento dei canoni maturati successivamente al deposito del ricorso monitorio;
afferma che il
Tribunale ha erroneamente ed ingiustamente omesso di considerare che la Sig.ra Pt_1 era titolare di contratto di comodato riferito alla rimanente quota di ½ dell'immobile di proprietà del Sig. ; ha omesso di rilevare che in forza del detto contratto Parte_3 essa aveva diritto di usare il bene con le stesse modalità ed entro gli stessi limiti del Sig.
; ha omesso di prendere in considerazione che con la PEC 13/10/2022 Controparte_1 essa aveva comunicato a che suo godimento sarebbe proseguito nei Controparte_1 limiti di tale ultimo diritto;
ha accordato rilievo alla consegna da parte di Parte_3
(e non della Sig.ra delle chiavi delle singole camere a;
ha Pt_1 Controparte_1 omesso di rilevare che era receduto dal contratto (asseritamente) di Controparte_1 comodato sin dal marzo 2022 e che, quindi, nessun importo a titolo di corrispettivo contrattuale per i periodi successivi poteva essere richiesto;
12 8.Afferma la violazione degli artt. 1102 e 1103 c.c. Deduce che il godimento pro quota di un bene comune indiviso si estende su tutto il bene con il solo limite ex art. 1102 c.c. di non impedire il pari uso degli altri comunisti. - Non vi era ragione alcuna per la quale la Sig.ra dovesse restituire al Sig. le chiavi di locali che essa poteva Pt_1 Controparte_1
(sia pur pro quota) utilizzare in forza del comodato concessole dal Sig. Parte_3
Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'appello ed opponendo: Controparte_1
-di non aver prestato alcuna acquiescenza alla qualificazione del contratto come di affitto di fondo rustico;
-l'intervenuta cessazione dell'azienda agricola LA EL di avvenuta Parte_1 in data 2/11/2023, con conseguente superamento di ogni questione in merito alla attività esercitata dall'appellante;
-che in ogni caso il contratto è qualificabile esclusivamente quale comodato in quanto finalizzato a conseguire il godimento di un mezzo del fabbricato sito in Recco alla Via
MA (essendo l'altro mezzo di proprietà di suo figlio, ); Parte_3
-che nel contratto non vi è alcun richiamo né finalizzazione del godimento degli immobili ad una pretesa attività agrituristica;
- che la stipulazione del predetto contratto di comodato era infatti, per la Signora Pt_1
funzionale rispetto all'attività di affittacamere in allora esercitata dalla stessa
[...] comodataria;
-che, quanto all'oggetto, il contratto di affitto di fondo rustico è tale quando ha ad oggetto la terra intesa come fattore produttivo in combinazione con la forza lavoro, collegamento in assenza del quale il rapporto deve intendersi locatizio;
l'oggetto del contratto poi è un bene accatastato all'urbano;
-che, quanto alla causa, il comodato d'uso del terreno agricolo non rientra tra i contratti agrari di cui all'art. 27 della legge 203/1982 in base al quale le norme regolatrici dell'affitto di fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari;
- che il contratto di comodato sottoscritto fra le parti ha ad oggetto un fabbricato la cui gestione è funzionale all'esercizio dell'attività di che consisteva nell'affitto Parte_1 delle camere;
-che benché si qualifichi quale imprenditore agricolo “iscritto all'elenco Parte_1 regionale degli operatori abilitati ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo”, l'unità immobiliare è dalla stessa assunta in godimento senza nulla menzionare in merito all'attività che la stessa esercitava, e senza finalizzare il godimento dell'immobile alla predetta attività;
13 -che appariva corretta la motivazione dell'ordinanza 23/9/2022 per cui nulla è stato tuttavia dedotto e provato in merito alla prevalenza dell'attività agricola, in contrasto con i principi affermati dalla Suprema Corte, prevalenza sussistente quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola sia superiore a quello svolto nell'attività agrituristica;
che inoltre nell'esercizio dell'agriturismo la somministrazione di pasti e bevande, ivi compresi alcolici e superalcolici, deve essere ricavata da prodotti della propria azienda e sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola che hanno subito lavorazioni esterne e, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, quelli provenienti da cooperative o consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale di cui l'azienda agricola faccia parte.
Nulla era stato provato;
-che l'appellante si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento degli importi previsti nel contratto ed ha consegnato l'immobile solo nel gennaio 2024;
-che non era vera la pattuizione relativa al preteso pagamento del canone doppio;
-che le prove orali erano inammissibili come affermato nella sentenza impugnata;
-che , fermo l'accertamento dell'inadempimento perpetrato dalla Controparte_1 comodataria, sig.ra , con la memoria ex art. 426 c.p.c. ha aggiornato il Parte_1 proprio credito chiedendo quindi che fossero inclusi anche i canoni successivamente maturati. Era onere dell'appellante provare l'adempimento;
- che la detenzione degli immobili da parte di ha impedito (sino al 23 Parte_1 gennaio 2024) a di godere della sua proprietà. Controparte_1
Disposta la sospensione della esecuzione della sentenza alla prima udienza del 14/1/2025, con ordinanza del 5-6/2/2025 la Corte ammetteva la prova per interrogatorio formale dell'appellato. Indi, con ordinanza del 4/3/2025 ammetteva la prova orale per testi sui capitoli dedotti dall'originaria opponente. Assunti i testi la causa è stata rinviata per discussione all'udienza cartolare del 30/9/2025, con termine alle parti per il deposito di note conclusive
15 giorni prima dell'udienza. Depositate dalle parti le note scritte, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rileva la inammissibilità del documento prodotto da parte appellante con le note sostitutive dell'udienza del 29/9/2025, indicato come doc. 2 (Angelo registrazione telefonata.mp3), in quanto, a differenza del doc. 1 ( ”), non risulta di Per_1 provata formazione successiva all'ultima udienza, e quindi tardivo. Parimenti, rileva
14 l'inammissibilità del doc. All. B prodotto da parte appellata con le note sostitutive di udienza del 4/2/2025 (identico al doc. F allegato alla comparsa conclusionale), in quanto tardivo per essere di formazione antecedente alla comparsa di costituzione, e quindi anch'esso tardivo.
I restanti documenti prodotti dalle parti di formazione successiva appaiono comunque irrilevanti ai fini del decidere, posto che quelli di parte appellata attengono a diversa vicenda giudiziaria intercorrente fra le parti, mentre il doc. 1 di parte appellante ( ”), pur Per_1 attenendo alla valutazione dell'attendibilità della teste , non è di perè in Testimone_1 alcun modo decisivo, né peraltro rilevante, oltre a essere sottratto al contraddittorio delle parti.
Nel merito.
1 MOTIVO. Il motivo è infondato. ha notificato il decreto ingiuntivo Controparte_1 oggetto del presente giudizio di opposizione al fine di ottenere il pagamento della somma cui poi è stata condannata . La notifica del decreto ingiuntivo, di per sé, non Parte_1 ha altro effetto che quello di ottenere il pagamento della somma oggetto dell'ingiunzione.
Quanto all'ingiunzione di cui è causa, essa non contiene alcun accertamento, né tanto meno alcun accertamento che abbia valore di giudicato sul punto della competenza, trattandosi di accertamento di valore meramente incidentale e finalizzato, come emerge dal provvedimento, unicamente ad escludere da parte del giudice del monitorio l'applicabilità degli interessi di cui al D. Lgs n. 231/2002. Detta ingiunzione, qualora non opposta, ben poteva condurre ad un titolo definitivo di pagamento da azionare in sede esecutiva, di tal chè non può rinvenirsi alcuna acquiescenza avente valore di accettazione da parte di della qualifica del contratto come di affitto di fondo rustico nell'atto di Controparte_1 semplice notifica di un'ingiunzione di pagamento. E' solo con l'opposizione che Pt_1
ha sollevato la questione di competenza, e che è insorto il contenzioso sulla
[...] questione della competenza, dovendosi ricordare che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione. La questione di competenza è stata decisa dal Tribunale con sentenza di rigetto dell'eccezione, oggetto della presente impugnazione.
MOTIVI 2,3 e 4 inerenti l'incompetenza per materia a favore delle sezioni agrarie specializzate. Essi, ad avviso della Corte, sono infondati.
Il Tribunale ha affermato, ai fini di escludere la natura agraria del rapporto contrattuale in essere, che il comodato non può qualificarsi contratto agrario, la cui causa, estranea alla
15 sua natura è quella di costituire un'impresa sul fondo altrui, anche nel caso in cui, trattandosi di comodato modale avente per oggetto una cosa produttiva, il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia, e svolga un'attività di gestione (Cass. n. 3313/2024; Cass.
n. 2861/2016). Ha aggiunto che nella fattispecie in esame è pacifico che nell'immobile oggetto del comodato siano state realizzate delle camere, adibite a fini commerciali e abitativi, e concesse a terzi per periodi di soggiorno e vacanza. Ha poi richiamato l'ordinanza
27/9/2023 con cui è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto, nella quale il
Tribunale ha affermato che nulla è stato dedotto e provato in ordine alla prevalenza dell'attività agricola, la quale deve rimanere principale (cfr. Cass. n. 24430/2008; n.
10905/2011) e che il carattere della prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo -lavoro impiegato nell'attività agricola sia superiore a quello svolto nell'attività agrituristica, nonché, ancora, il fatto che nell'esercizio dell'agriturismo la somministrazione di pasti e bevande deve essere ricavata da prodotti della propria azienda e sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola che hanno subito lavorazioni esterne.
Parte appellante invoca i documenti prodotti ed in particolare il doc. 11, che – afferma – è stato ignorato dal Tribunale, dal quale emergerebbe, posto che l'attività agrituristica è disciplinata da precise disposizioni (regionali) che ne prevedono i requisiti:- che solo in presenza dei detti requisiti essa può essere iscritta nel relativo albo regionale;
- che una volta iscritta essa è assoggettata a periodici controlli proprio in merito alla persistenza dei detti requisiti;
che l'azienda LA EL risulta disporre dei requisiti richiesti dalla legge per essere qualificata come agrituristica e che ha sempre superato in modo favorevole tutti i controlli a riguardo.
Osserva la Corte che il contratto inter partes posto a base della domanda azionata da di “comodato d'uso oneroso” ( che si può ricondurre alla figura Controparte_1 contrattuale atipica del precario oneroso, caratterizzata dalla concessione in godimento di un bene immobile che pur remunerata sia provvisoria e revocabile, diversa dalla locazione, cfr. Cass. n. 6146/1986; n. 1039/2019) ha ad oggetto la quota di un mezzo dell'immobile sito in Recco Via MA s.n. censito al catasto dei Fabbricati particella 967, sub.
1. E' vero che nella narrativa del contratto si fa riferimento al fatto che è Parte_1
“imprenditore agricolo iscritto all'Elenco regionale degli operatori ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo” (pag. 1) e che nelle premesse si dice che “il sig. Controparte_1 intende mettere a disposizione della sig.ra , titolare di azienda agricola sita Parte_1
16 in Recco (GE) – Via MA n. 33 – imprenditore agricolo iscritto all'Elenco regionale degli operatori abilitati ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo la propria quota di proprietà pari al 50% di tale Unita Immobiliare”, tuttavia, come ricordato dal primo giudice
“L'inquadramento dell'attività agrituristica (già disciplinata con la legge n. 730 del 1985, poi con il d.lgs. n. 228 del 2001 ed interamente regolamentata di nuovo con la più recente legge n. 96 del 2006) in quella agricola è subordinato alla condizione che l'utilizzazione dell'azienda agricola a fine di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere principale (ovvero - secondo la dizione dell'attuale legge 20 febbraio 2006, n. 96 - "prevalente"). » (Cass. n. 8851 del 2007). La semplice indicazione contenuta nelle premesse del contratto di comodato di cui è causa della messa a disposizione della quota dell'immobile alla appellante, imprenditore agricolo autorizzata a svolgere attività agrituristica, non evidenzia in alcun modo la natura agraria del contratto perché detta messa a disposizione non evidenzia alcuna “finalizzazione” all'attività agrituristica e in ogni caso la concessione del godimento dell'immobile all'attività di agriturismo da esercitarsi in connessione con detta azienda palesa soltanto che il titolare di essa, volendo esercitare l'attività ad essa connessa anche per la particolare finalità agrituristica, si è garantita, tramite il comodato e dunque un diverso titolo di godimento,
l'acquisizione di beni, l'immobile destinati ad attività agrituristica. Non palesa, invece in alcun modo una natura agraria della concessione di quel godimento, perché non si comprende come e perché di per sé il conferimento del godimento per tale esigenza a chi in altro fondo quale proprietario sia titolare dell'azienda agraria in relazione alla quale è esercitata l'attività agrituristica dovrebbe assegnare al contratto con cui il conferimento avvenga la natura di contratto agrario, che di per sé in alcun modo è funzionale alla natura del bene conferito, né può divenirlo per la destinazione divisata dal conduttore. Si osserva che dal documento 11 emerge una “dichiarazione di utilizzo del fabbricato aziendale nel fondo” unicamente per il mappale di cui alla particella 965. In ogni caso, per quanto detto, non è in discussione che la svolgesse un'attività agrituristica. Nella specie, nella scrittura privata di Pt_1 comodato la posizione di imprenditore agricolo di viene indicata senza Parte_1 alcun riferimento al fondo al quale si correlava, di modo che da essa non emergevano nemmeno i termini del preteso collegamento. Nel contratto di comodato, neppure viene fatto riferimento – nonostante ciò fosse stato ben possibile, in ragione della identità dei due contraenti – al separato e diverso contratto di affitto di fondo rustico del 5/9/2002, di tal chè
17 la situazione rappresentata risultava tale da non evidenziare una situazione in cui prima facie si configurasse una controversia di natura agraria, né agli immobili di cui al doc. 11.
MOTIVO 5.
Il motivo è stato accolto dalla Corte, che ha ammesso le prove per interrogatorio e testi dedotte dall'originaria opponente in primo grado.
Com'è noto “Il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l'art. 2721, comma 2 c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata” (Cass. n. 21411/2022)
L'ingiungente è LL di , marito della appellante Controparte_1 Parte_2
, comproprietario con Parte_1 Parte_3 Controparte_1 dell'immobile per cui è causa, è figlio dell'appellante e di Parte_1 [...]
; e, quindi, nipote dell'appellato. Dagli atti emerge che e Parte_2 Controparte_1
per molto tempo hanno operato di comune accordo (cfr. il contratto di affitto Parte_1 di fondo rustico del 5/9/2002). Sussistono, quindi, stretti rapporti di parentela tra le parti che, ragionevolmente, sono suscettibili di far ritenere che le parti possano aver ritenuto di non documentare cartaceamente ogni aspetto dei reciproci rapporti. A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, ad avviso della Corte, si osserva che, nella ricostruzione dell'opponente, la stipula del contratto è avvenuta fra le parti successivamente all'inizio dei pagamenti -e quindi all'inizio del godimento della quota dell'immobile -, decorrenti questi ultimi pacificamente nel 2017, laddove la stipula del contratto di comodato è stata indicata da parte opponente-appellante in epoca successiva di qualche anno, circostanza che denota una modifica nell'andamento un tempo pacifico della natura dei rapporti di parentela e quindi del loro riflesso nel rapporto contrattuale, rapporti che successivamente sono mutati tali da rendere necessaria la consacrazione in uno scritto. Non può essere, poi, ignorato il comportamento processuale di , il quale ha richiesto con la memoria Controparte_1 integrativa ex art. 426 c.p.c. il pagamento di tutti i canoni successivi al ricorso monitorio (cfr. memoria integrativa pag. 14), omettendo di dare atto che gli erano stati corrisposti dalla con bonifico bancario quelli per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e Pt_1 settembre 2022 come documentati da parte opponente in data 14/5/2024. Si giustifica, quindi, ad avviso delle parti l'ammissione delle prove orali per interpello e testi come ammesse con le ordinanze del 5/2/2025 (interrogatorio formale di ) e Controparte_1
18 del 4/3/2025 al fine di consentire alla parte opponente la prova dei pagamenti del canone in contanti e “in nero”.
Venendo così alla valutazione delle prove per interpello e testi ammesse con riferimento, in particolare, alla circostanze dedotte da parte appellante relative all'avvenuto versamento all'appellato delle somme pattuite nel contratto di comodato in contanti, e “in nero”, rileva la
Corte, in primo luogo, che appaia rilevante e di spessore probatorio la deposizione del teste
, residente in [...], il quale ha dichiarato di essere amico Testimone_2 della signora e del sig. , ma di conoscere anche il sig. Pt_1 Parte_2 CP_1
. Trattasi di persona estranea, e conoscente di entrambe le parti, pur avendo
[...] dichiarato di essere amico della e di . Il teste ha affermato, a Pt_1 Parte_2 giustificazione della conoscenza e dell'amicizia: “Sono stato ospite per una decina di anni presso il loro agriturismo dal 2010 fino al 2021”.Il teste ha dichiarato che la sera del 11 agosto 2021, in quei giorni in vacanza nell'agriturismo, era riunito con e Parte_2
ad un tavolo. Ha aggiunto: “ci fu una discussione tra e Controparte_1 Pt_2
sui problemi di villa EL, su vari aspetti della gestione di , Controparte_1 Pt_2 hanno iniziato a discutere con serenità e poi hanno litigato;
alla fine si sono divisi, e si sono allontanati, la signora era nel terrazzo antistante ed era sconvolta, quasi piangeva”. Pt_1
In ordine alla domanda di cui al cap. 35: “ Il successivo 13 agosto, il Sig. , Parte_2 dopo un'ulteriore discussione, in presenza del Sig. consegnava al Sig. Testimone_2
l'importo di € 10.000,00. - in contanti, precisando a quest'ultimo che il Controparte_1 pagamento doveva intendersi effettuato per contro della Sig.ra a saldo degli € Pt_1
1.200,00 dovuti per lavori, delle quattro mensilità arretrate di maggio, giugno, luglio ed agosto e di quelle maturande sino a fine 2021 (settembre, ottobre, novembre, dicembre)…”, il teste ha risposto “è vero, ricordo bene che sono rientrato dalla porta della cucina per caso
e la signora era lì, sono passato nella zona privata e c'era solo , ricordo che Pt_1 Pt_2
c'era una busta piena di banconote, tanto che la busta non si chiudeva;
poco dopo è arrivato
e il signor mi ha detto che era una percentuale della quota che doveva CP_1 Pt_2 dare a suo LL per l'affitto delle case;
dopo i due fratelli hanno parlato, ha Pt_2 consegnato la busta a , ha detto che poteva verificare, ha CP_1 Pt_2 CP_1 accennato di aprire la busta e ha detto che andava bene, poi ha messo la busta in tasca, non ricordo quanti fossero i soldi, ma ricordo che quando ero solo con mi aveva Pt_2 citato la cifra di 10.000 euro, so che erano riferiti ai canoni, ma non so se fossero anche riferibili ai lavori;
il tutto è avvenuto con calma, a differenza dell'episodio di due giorni prima;”.
19 Il teste poi ha dichiarato di non aver sentito la frase di cui alla seconda parte della domanda di cui al cap. 35 ( comunicando che dal gennaio 2022 la Sig.ra non avrebbe più Pt_1 utilizzato la quota di immobile di proprietà del Sig. ed invitandolo “a Controparte_1 non farsi più vedere per un po')e in risposta al capitolo 36 “ Il giorno successivo, il Sig.
dichiarava al Sig. di essere stato effettivamente “saldato” Controparte_1 Tes_2 di tutte le sue spettanze. “ “non è vero, ricordo invece che in quei giorni ci sono state tante occasioni di discussione su questo tema, ricordo di averne parlato solo con , quando Pt_2 mi è stato detto questo non mi ricordo dove mi trovassi, ma probabilmente ero verso casa di , ci siamo incontrati casualmente perché io ero ospite della struttura e lui lavorava Pt_2 lì”.
Come si è sopra anticipato, il teste, oltre ad essere estraneo alle parti, è stato molto puntuale nella ricostruzione dei fatti oggetto delle domande, avendo cura di precisare bene quanto ha visto e quanto invece non era a sua conoscenza. La deposizione ha consentito di appurare che: -vi è stata una discussione accesa che ha coinvolto l'appellante , il Pt_1 di lei coniuge ed il di lui LL, e appellato, , consentendo così Parte_2 CP_1 di confermare l'assunto dell'opponente in ordine al deteriorarsi dei rapporti nell'anno 2021
a causa della gestione dell'agriturismo, epoca in cui sarebbe stato sottoscritto il contratto, pur retrodatato al 2017, epoca dell'inizio di fatto del rapporto contrattuale;
-il passaggio di una busta piena di banconote da a , che ben può Parte_2 Controparte_1 considerarsi di ammontare di euro 10.000,00, in quanto, oltre al dato di fatto che la busta non si chiudeva per lo spessore determinato dalle numerose banconote, trattasi di circostanza riferita nell'immediatezza al teste da , ed in epoca per così Parte_2 dire “non sospetta”.
Venendo ora alla deposizione di , marito in separazione di beni di Parte_2
e LL di , il quale ha dichiarato di essere stato Parte_1 Controparte_1 dipendente in regola di LA EL per diversi anni nel periodo della stagione da aprile fino a settembre, dal 2019 circa al 2021 in avanti, il teste ha dichiarato:- che i canoni previsti nel contratto sono stati pagati sin dal 2017 e che il contratto è stato retrodatato al 2017 ma sottoscritto nel 2021 post covid, alla sua presenza;
-che egli e la moglie pagavano un mutuo di 1100 euro al mese terminato il 31/12/2016, e finito di pagare il mutuo “si è stabilito che avremmo pagato un canone di 550 euro al mese, pari alla metà della rata, al sig. CP_1
, il mutuo era stato contratto per la ristrutturazione dell'immobile 29-A, dove sono
[...] le camere che erano in affitto”; -che il pagamento dei canoni su richiesta di CP_1
avveniva in nero;
- che, in ordine ai pagamenti “sì non c'era una scadenza fissa,
[...]
20 quando mio LL veniva gli davo i canoni maturati fino a quel momento, il tutto in contanti, le modalità sono sempre state quelle, fino al gennaio 2022 quando mio LL ci ha fatto causa e abbiamo iniziato a pagare con bonifici”. Il teste ha poi confermato il capitolo 21 “
Nel corso di un incontro svoltosi nel mese di gennaio 2018 alla presenza del Sig.
[...]
, la Sig.ra rappresentava al Sig. di aver sostenuto Parte_2 Pt_1 Controparte_1
e di star sostenendo considerevoli costi per interventi di miglioria e manutenzione;
richiedeva quindi che il pagamento della somma di € 550,00 al mese venisse sospeso.” , aggiungendo che il LL aderiva a tale richiesta e che le parti convennero che l'importo dei canoni relativi al 2018 e al 2019 sarebbe stato recuperato raddoppiando quello mensile per gli anni 2020 – 2021, pur non ricordando esattamente in quale incontro si era convenuto.
Il teste ha altresì confermato il capitolo di prova 28 “Nel mese di marzo 2021, il Dott.
si recava presso “LA EL” e, sempre alla presenza del Sig. Controparte_1
, faceva presente che quanto accaduto rendeva opportuno formalizzare Parte_2 il rapporto di affitto per lasciare in caso di necessità ai figli una situazione definita.”, specificando che siccome durante il COVID era stato molto male ed era finito in rianimazione il LL ha voluto regolarizzare il rapporto dicendo “che le cose possono succedere”. In tale occasione fu sottoscritto il contratto.
Il teste ha poi confermato il capitolo 32 relativo alla circostanza che “Nei Parte_2 primi giorni di ciascuno dei mesi d a gennaio 2020 ad aprile 2021 il Sig. Controparte_1 si recava presso “LA EL”, dove il Sig. gli consegnava per conto Parte_2 della Sig.ra la somma di € 1.100,00 in contanti. “ (cap. 32), precisando che Parte_1
“la modalità era che mio LL si presentava periodicamente e noi pagavamo, mio LL veniva molto spesso perché era anche la sua casa, quando dovevo gli davo la somma”.
ha, ancora, confermato la circostanza inerente la consegna avvenuta il Parte_2
13/8/2021 della somma di euro 10.000,00 avvenuta alla presenza del sig.
[...]
, affermando “è vero, una parte corrispondeva agli affitti arretrati fino al Tes_2
31/12/2021, e una parte era la somma che mio LL aveva investito nei miei terreni e che gli restituivo, erano 1.700 euro per il rimborso e la restante parte era affitto, quando dico
“miei” intendo riferibili alla proprietà, che è di mio figlio…DR Corte: “i 10.000 euro erano tutti in contanti”. Il teste ha confermato che in quei giorni vi erano discussioni col LL il quale dichiarava che “quale proprietario degli immobili egli poteva “buttare fuori” la Sig.ra quando voleva e che – anzi – lo avrebbe senz'altro fatto se la gestione di “LA Pt_1
EL” che egli considerava inadeguata, non si fosse conformata alle sue indicazione”.
21 In ordine a tale deposizione, parte appellata ha sostenuto l'inattendibilità del teste, ed ha messo in rilievo che dalle stesse dichiarazioni del teste emerge che egli, lungi dall'essere un semplice dipendente dell'azienda, deve essere invece considerato un socio di fatto dell'azienda stessa, avendo gestito l'attività al pari della titolare, sua moglie, in quanto portatore di interessi propri, in quanto nel corso della deposizione ha dichiarato: “DR Corte: so queste cose perché le cose si decidevano insieme in forza dei nostri rapporti di parentela”; “è vero, ero presente sempre in virtù dei rapporti familiari”; DR : “i soldi li Tes_3 prendevamo dall'attività di agriturismo nonché dai proventi della mia attività di artigiano” ;
“noi abbiamo firmato il contratto”; “noi pagavano”.
Osserva la Corte che – premesso che da tali dichiarazioni non emerge la sussistenza di una società di fatto fra e , bensì un contributo da parte di Parte_1 Parte_2 quest'ultimo al pagamento del canone con proventi propri-, in ogni caso, in primo luogo, il teste non può essere dichiarato incapace a deporre, posto che, come Parte_2 affermato dalla Corte Suprema “Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo
157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.” (Cass. S.U. n. 9456/2023).
Nel caso in esame detta eccezione non è stata fatta dalla Difesa di parte appellata dopo l'assunzione.
Ai fini dell'attendibilità, è vero che il teste ha ammesso di aver contribuito ai pagamenti con denaro proprio ed è vero che egli è legato da rapporto di coniugio con l'appellante e che sono emersi dissidi col LL, tuttavia non può non osservarsi che: -la sua versione è stata confermata – quanto alla consegna di euro 10.000,00 dal teste , circostanza Tes_2 che ne conferma la attendibilità quanto al pagamento della somma, di cui solo una parte oltretutto imputata dal teste ai canoni previsti nel contratto ed euro Parte_2
1.700,00 a titolo di restituzione, laddove il teste avrebbe potuto imputare ai canoni l'intera somma;
- la prova del versamento di tale somma (euro 10.000,00) mina totalmente la credibilità della versione di non solo in ordine alla negazione di aver Controparte_1 percepito la predetta somma di euro 10.000,00 – che giova ribadire risulta provata -, ma altresì in ordine alla negazione di aver percepito le restanti somme, posto che la tesi della negazione totale è stata smentita e diversamente, ove avesse Controparte_1 ammesso il ricevimento di detta somma e la relativa causale, sarebbe stato maggiormente
22 plausibile la tesi del mancato pagamento da parte della delle restanti somme;
-non Pt_1 può non valutarsi ex art. 116 c.p.c. il comportamento processuale di Controparte_1 laddove, nel richiedere alla con la memoria integrativa del 8/1/2024 i canoni Pt_1 successivi all'emissione del decreto ingiuntivo, ha richiesto anche quelli che la ha Pt_1 poi dimostrato di aver pagato a mezzo bonifici, dimostrando così totale malafede nel chiedere somme già pagare dall'appellante e da lui ricevute.
Gli elementi di cui sopra costituiscono quindi indizi precisi gravi e concordanti che inducono a ritenere provato il versamento di tutti i canoni previsti nel contratto di comodato e richiesti col decreto ingiuntivo da . Quanto alla deposizione della teste Controparte_1
, sorella di e , essa non ha alcuna Testimone_4 Pt_2 Controparte_1 incidenza su quanto emerso in quanto la stessa – che ha peraltro ammesso di avere avuto con una discussione nel luglio 2021 e da allora di non averlo più visto per non essersi Pt_2 più riconciliati – nel rispondere al cap. 37 (“Il giorno 7 dicembre 2022, nel corso di una telefonata con la Sig.ra , sorella dell'opposto e del Sig. Testimone_4 [...]
, il Sig. ammetteva di aver ricevuto l'importo di € 10.000,00. Parte_2 Controparte_1
- dalla Sig.ra e che nulla gli era ancora dovuto, precisando però che non lo avrebbe Pt_1 mai ammesso in sede giudiziale.”) ha negato l'esistenza della telefonata. A prescindere dalla verità o falsità di detta deposizione (si fa riferimento all'esposto del 15/9/2025 depositato da ), la circostanza del versamento in contanti di euro Parte_2
10.000,00 da a è emersa nel corso del giudizio per Parte_1 Controparte_1 quanto innanzi detto.
Ne consegue che risultando l'avvenuto versamento da parte di dei canoni Parte_1 previsti nel contratto di comodato di cui è causa, va revocato il decreto ingiuntivo del
Tribunale Civile di Genova n. 106/2022 del 13-17/01/2022.
MOTIVO 6.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto o dichiarare inammissibile la parte di domanda de qua per omessa formulazione da parte dell'opposto dell'istanza ex art. 418
c.p.c., con conseguente decadenza dalla domanda o, quantomeno, consentire ex art. 420. all'esponente di svolgere in udienza le proprie difese, di produrre i documenti e dedurre le prove che – all'evidenza – non potevano essere prodotti o dedotte prima e/o, se del caso, differire l'udienza concedendo il termine ex art. 420 c.p.c..
Ad avviso della Corte la domanda della parte appellata di pagamento dei canoni maturati dopo l'emissione del decreto ingiuntivo proposta per la prima volta con la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. è tardiva.
23 Si ricorda che il presente giudizio è stato radicato come giudizio ordinario e che solo successivamente il Tribunale ha disposto il mutamento del rito, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c..
Si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 32933/2023) secondo il quale in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
La giurisprudenza ha altresì affermato che in caso di mutamento del rito da ordinario a speciale rimangono ferme le preclusioni maturate alla stregua della disciplina del rito ordinario, posto che l'integrazione degli atti introduttivi mediante memorie e documenti ai sensi dell'art. 426 c.p.c. non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale, dovendosi correlare l'integrazione alle decadenze di cui agli artt.
414 e 416 c.p.c. e non valendo la stessa a ricondurre il processo da una fase anteriore a quella già svoltasi (Cass. n. 33178/2018; n. 13472/2019; n. 10569/2017).
Ne consegue che la domanda proposta da di pagamento dei canoni Controparte_1 successivi all'emissione del decreto ingiuntivo ben avrebbe potuto e dovuto essere proposta in comparsa di risposta, risultando tardiva la domanda proposta in memoria ex art. 426
c.p.c.. Essa è quindi inammissibile.
I motivi 7 e 8 rimangono assorbiti.
Non vi è luogo a provvedere sull'istanza istruttoria di deferimento di giuramento decisorio, in quanto assorbito dall'accoglimento della domanda.
24 Ne consegue che in parziale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza, va revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Genova n. 106/2022 del 13-
17/01/2022 RG n. 69/2022; va dichiarata la inammissibilità della domanda proposta da parte appellata di condanna di al pagamento dei canoni Controparte_1 Parte_1 maturati successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono a carico dell'appellato, secondo lo scaglione del valore individuato dal primo giudice, liquidate in base al DM n. 55/2014. Le spese di lite sono liquidate in misura inferiore ai valori medi, deponendo in senso riduttivo l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte appellante, sia in primo grado che in questo grado (quest'ultimo caratterizzato dalla eccessiva lunghezza e prolissità del gravame sul punto, da pag. 16 a pag. 33), che ha richiesto impegno e sforzo difensivo da parte della controparte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza nr. 1674/2024 del
Tribunale di Genova, così decide: in parziale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza,
-revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Genova n. 106/2022 del 13-17/01/2022
RG n. 69/2022;
-dichiara la inammissibilità della domanda proposta da parte appellata Controparte_1 di condanna di al pagamento dei canoni maturati successivamente alla Parte_1 emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
-condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del giudizio di Controparte_1 primo grado che liquida, quanto al primo grado in euro 5.500,00,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa, e spese vive e quanto al grado di appello in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate iva e cpa, e spese vive.
Genova, 7/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello BRUNO – Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO – Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Pietro FABRIS – Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza ex art. 429 c.p.c. nr. 1674/2024 del Tribunale di
Genova, promossa da:
(c. f. ), anche nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'azienda agrituristica “LA EL”, Via MA 33, ed elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Galeazzo Alessi 2/17, dall'Avv. Massimo Trebiani, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Simona Gagino, che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente dall'Avv.
LE IS in forza di mandato in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'Appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectis, previe le pronunce tutte del caso, ed in particolare previa sospensione dell'esecuzione dell'appellata sentenza e, occorendo del decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Genova – Sezione Ottava Civile – Dott. Mirko
Parentini n. 106/2022 del 13-17/01/2022 RG n. 69/2022, in totale riforma della sentenza appellata:
In via principale:
1 accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa è di affitto agrario e che l'opposto non ha promosso, prima della proposizione del procedimento monitorio il tentativo di conciliazione ex art. 11, comma 3 e segg.ti, del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150; conseguentemente, rilevato che il ricorso monitorio è stato proposto davanti a giudice funzionalmente incompetente ed era comunque improponibile non essendo stato esperito il detto tentativo di conciliazione, dichiarare inesistente, nullo, annullare, revocare e comunque dichiarare privo di qualsiasi giuridica efficacia l' opposto decreto ingiuntivo;
In via subordinata per la denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse di non accogliere le eccezioni formulate in via principale, previa ammissione delle prove per interrogatorio formale e testi dedotte nella memoria ex art. 426 c.p.c. del giudizio di primo grado, e previ tutti i meglio visti incombenti, accertare e dichiarare, in ogni caso, che l'ammontare dei canoni per il periodo
2017-2022 è pari ad € 33.000,00.-; dichiarare inesistente, nullo, annullare, revocare e comunque dichiarare privo di qualsiasi giuridica efficacia, l' opposto decreto ingiuntivo per le ragioni tutte di cui in narrativa e/o per le meglio viste ragioni, respingendo ogni avversaria domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alla domanda di pagamento dei canoni maturati dopo il deposito del ricorso monitorio in via principale, dichiarare decaduto ai sensi dell'art. 418 c.p.c. il Dott. Controparte_1 dalla domanda de qua, svolta per la prima volta nella memoria integrativa, con ogni conseguente pronuncia;
in subordine, previe occorrende, autorizzazioni dell'appellante allo svolgimento delle difese di cui al motivo d'appello sub (8) e/o ammissione delle stesse, alla produzione e/o ammissione dei documenti allegati al presente atto e numerati sub 17-18-19-20 nonché alla deduzione delle prove orali qui richieste sulle circostanze dedotte in parte narrativa numerandole da 41 a 49 e ammissione delle stesse, respingere la domanda di che trattasi siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa e, comunque, per le meglio viste ragioni.
In punto spese
Con vittoria delle spese di lite, comprensive di compenso professionale, rimborso forfettario spese generali 15%, esborsi ed accessori come per legge di ambedue i gradi del giudizio.
Per l'Appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare:
2 rigettare l'istanza di sospensione e/o revoca dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata nell'atto di appello, per le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito:
- rigettate le domande e le eccezioni avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e confermare integralmente la sentenza N. 1674/2024 pubblicata il
29.05.2024 in RG 2675/2022 emessa dal Tribunale di Genova, III Sezione Civile, Giudice
Dott.ssa Paola Zampieri;
- In ogni caso, accertare e dichiarare la Signora tenuta a corrispondere e Parte_1 per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore del Signor Controparte_1 dell'importo di € 46.200,00 per i motivi di cui in narrativa, o quella somma maggiore o minore meglio ritenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché oltre le mensilità successivamente maturate sino alla consegna delle unità immobiliari oggetto del contratto di comodato occorsa il 23.1.24;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 5/1/2022 , premesso di essere Controparte_1 proprietario al 50% del bene immobile sito in Recco, via MA n. SN – piano T-1 e che in data 1/1/2017 aveva stipulato con , titolare dell'azienda agricola sita in Parte_1
Recco, via MA n. 33, un contratto di comodato d'uso oneroso avente ad oggetto la quota del proprio immobile, contratto in base al quale il comodatario avrebbe dovuto corrispondere al comodante un corrispettivo di euro 550,00 mensili per l'intera durata del rapporto e di euro 1.100,00 mensili per il periodo compreso tra il 1/1/2020 e il 1/1/2022, stante l'inadempienza della chiedeva che le fosse ingiunto il pagamento di euro Pt_1
46.200,00, oltre interessi (decreto emesso in data 13.1.2022 avente ad oggetto i canoni dall'1.1.2017 all'1.1.2022).
Proponeva opposizione affermando: Parte_1
-l'incompetenza del Tribunale posto che, come emergeva dal decreto ingiuntivo, il contratto era di “affitto di quota di fondo rustico”, con la conseguenza che il provvedimento impugnato
è stato emesso da giudice diverso da quello funzionalmente competente (sezione agraria);
-che il ricorso monitorio era improponibile per omesso espletamento della procedura ex art. ex art. 11, comma 3 e segg.ti, del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, ai sensi del quale le controversie in materia di contratti agrari sono regolate dal rito del lavoro;
-nel merito, l'infondatezza della domanda. Deduceva di essere la cognata dell'ingiungente
, in quanto LL del proprio marito , e che per tale Controparte_1 Parte_2
3 legame familiare i rapporti tra le parti erano stati per molti anni di fiducia e collaborazione. Il
05/09/2002, e stipulavano contratto di affitto di fondo Controparte_1 Parte_1 rustico con il quale il primo concedeva in locazione per un periodo di anni 14 alla seconda
"nell'ambito dell'intrapresa di una nuova azienda agricola" i terreni di sua proprietà e la sua quota di ½ di quelli in comproprietà con;
dal 19/02/2004 iniziava l'attività Parte_3 dell'impresa agricola "LA EL” di e successivamente veniva Parte_1 autorizzata dal Comune all'esercizio dell'attività agrituristica;
nel gennaio del 2017,
, recatosi presso “LA EL”, alla presenza del LL Controparte_1 [...]
, le richiedeva di corrispondergli, per la sua quota di ½ dell'immobile per cui è Parte_2 causa, un canone mensile di € 550,00; in tale occasione, richiedeva Controparte_1 che il pagamento del canone avvenisse “in nero”. All'inizio di ciascun mese del 2017 presso
“LA EL”, il LL consegnava a per conto Parte_2 Controparte_1 di la somma di € 550,00 in contanti. Successivamente nel gennaio 2018 Parte_1
- a fronte di numerosi e significativi costi da lei sostenuti per la Controparte_1 realizzazione di addizioni e migliorie, per straordinaria manutenzione e persino per utenze condivise - aveva accettato di sospenderne il pagamento per gli anni 2018 e 2019; a fine
2019, su richiesta dell'ingiungente , ella aveva sottoscritto il contratto Controparte_1 di “comodato d'uso” oggetto del presente giudizio, riportante la data 1/1/2017 – quindi retrodatato- che prevedeva per il 2020-2021 il raddoppio del canone mensile (da € 550,00 ad € 1.100,00) proprio al fine del “recupero” delle mensilità 2018-2019; che per il 2020 e sino al tutto il mese di aprile 2021 ella ha pagato, con le consuete modalità “informali” il canone “doppio”; successivamente, l'azienda si è trovata in difficoltà per le ben note vicende pandemiche, che hanno di fatto bloccato l'attività dell'agriturismo; la mancata regolarizzazione del contratto ha peraltro impedito all'agriturismo di beneficiare di aiuti e sostegni;
dal maggio 2021 “LA EL” non ha potuto pagare le somme di cui al contratto;
nell'estate 2021 ha chiesto il rientro delle quattro mensilità Controparte_1 non corrisposte, affermando che l'azienda era mal gestita, che essendo lui proprietario degli immobili poteva “buttare fuori” quando voleva e che – anzi – lo avrebbe Parte_1 senz'altro fatto se la gestione di “LA EL” non si fosse conformata alle sue indicazioni;
che dopo varie discussioni, esasperata, ella, che grazie alla ripresa estiva dell'attività poteva provvedervi, ha versato il 13/08/2021 a la somma Controparte_1 di € 10.000,00, di cui 8.800,00, a saldo delle 4 mensilità scadute e delle 4 maturande sino a fine 2021, importo che è stato, ancora una volta, corrisposto in contanti ed “in nero” e allo scopo di non incorrere in ulteriori e spiacevoli discussioni;
4 -il contratto stipulato dalle parti non poteva essere considerato comodato, in quanto contratto a titolo oneroso ed avente ad oggetto un immobile destinato all'esercizio di attività agraria, e, quindi, come correttamente riscontrato dal giudice della fase monitoria, trattasi di contratto di affitto agrario, in ragione dell'attività che, come detto, sin dal lontano 2002 ha interessato gli immobili un tempo accatastati al foglio 1 del NCT del Comune di Recco ai numeri mappali 555 e 554 (terreno con entrostante fabbricato rurale); l'immobile oggetto del contratto di che trattasi è stato realizzato ad integrale cura e spese da , con Parte_1
l'assenso dei comproprietari e , sui terreni mappali Controparte_1 Parte_3
554 e 555 del foglio 1 NCT Comune di Recco;
terreni che l'odierna esponente conduce in affitto sin dal 2002; ella aveva provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto sino a dicembre 2021 a;
l'azione di controparte trova spiegazione nella Controparte_1 volontà, più volte manifestata da , di estrometterla dall'utilizzo del Controparte_1 compendio oggi destinato all'attività agrituristica.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione ed affermando: Controparte_1
-che non era vero che l'opponente avesse sostenuto, in via esclusiva, i costi per la realizzazione di addizioni e migliorie;
che non era vera la ricostruzione inerente il pagamento del canone doppio;
che il contratto inter partes era comodato oneroso stipulato al fine di conseguire il godimento di un mezzo del fabbricato sito in Recco alla Via MA
(essendo l'altro mezzo di proprietà di , figlio di marito Parte_3 Parte_2 di ); che depongono per tale natura contrattuale la durata a tempo Parte_1 indeterminato del rapporto decorrente dal primo gennaio 2017, il diritto di recesso del comodatario in qualunque momento, il versamento di un modesto e simbolico compenso di
€ 550.00 a fronte del godimento concesso, nonché le altre pattuizioni tipiche del contratto di comodato;
che la stipulazione del predetto contratto di comodato è funzionale ed accessoria rispetto all'attività principale esercitata dall'imprenditrice agricola Parte_1 consistente nella coltivazione dei terreni affittati ed accessoria rispetto alla stessa;
che insussistente era la configurazione avversaria di contratto agrario, tenuto conto, quanto all'oggetto, che il contratto di affitto di fondo rustico è tale quando ha ad oggetto la terra intesa come fattore produttivo in combinazione con la forza lavoro, collegamento in assenza del quale il rapporto deve intendersi locatizio, laddove nel caso di specie il bene oggetto di contratto è un'unità immobiliare accatastata all'urbano e non ai terreni, risultando ad oggi il bene immobile è destinato alla locazione di camere a terzi;
negava che vi fosse stato
5 pagamento dei canoni;
le prove testimoniali dedotte dall'opponente in punto pagamento somme erano inammissibili.
Con ordinanza del 23/9/2022 il Tribunale affermava la competenza del tribunale ordinario, rigettando l'eccezione di parte opponente, e concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Venivano assegnati inoltre i termini per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il quale tuttavia dava esito negativo. Con ordinanza 16/10/2023 veniva disposto il mutamento del rito, da ordinario a locatizio, ex art. 426 c.p.c., con concessione del relativo termine per l'integrazione degli atti introduttivi. Con la memoria integrativa del 8/1/2024 chiedeva anche Controparte_1 la condanna dell'opponente al pagamento delle mensilità successivamente maturate fino alla riconsegna dell'immobile ancora nella disponibilità della La difesa di Pt_1 quest'ultima contestava la tardività della domanda, e chiedeva di poter produrre e replicare.
Il Tribunale con ordinanza del 31/1/2024 autorizzava parte opponente al deposito delle ricevute di pagamento relative ai canoni di locazione dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022, già mostrate in udienza alla controparte, che non si è opposta alla produzione, e respingeva le ulteriori istanze.
Senza ulteriore attività istruttoria, con la sentenza impugnata il Tribunale così provvedeva:
“I) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
106/2022 emesso dal Tribunale di Genova;
II) condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di € 8.800,00 per canoni da ottobre 2022 a gennaio 2024;
III) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che quantifica in complessivi € 5.810,00 per compenso, oltre spese generalinella
[...] misura del 15%, IVA, CPA come per legge.”
Affermava il Tribunale che:
-il contratto azionato nella procedura monitoria oggetto di opposizione non è un contratto avente natura agraria, non potendo il comodato qualificarsi come contratto agrario (Cass.
3313/2024; Cass. 24142/2023);
-in tema di rapporti agrari, l'art. 27 della l. n. 203 del 1982 -secondo cui le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima -non trova applicazione nell'ipotesi di concessione in comodato di un fondo rustico, stante l'impossibilità di qualificarla come contratto agrario
(Cass. 2861/2016);
6 -nella fattispecie in esame è pacifico che nell'immobile oggetto di comodato siano state realizzate delle camere, adibite a fini commerciali e abitativi, e concesse a terzi per periodi di soggiorno e vacanza;
-doveva richiamarsi integralmente sul punto quanto già osservato con l'ordinanza in data
27.9.2023 con la quale è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto;
-il contratto in essere tra le parti è stato registrato - sebbene solo in data 24.11.2021 in vista della presentazione per decreto ingiuntivo - e deve quindi ritenersi valido ed efficace;
-doveva confermarsi l'ordinanza 31.1.2024 con cui non erano state ammesse le prove dedotte dall'opponente dirette a provare il pagamento del corrispettivo mensile secondo quanto previsto nel contratto stesso “in nero” e in contanti, nonché la consegna da parte della al nel dicembre 2021 € 10.000,00, sempre in contanti, in quanto Pt_1 CP_1 la prova orale, unica istanza probatoria dalla stessa indicata, è inammissibile alla luce di quanto previsto dall'art. 2721 c.c.: se è vero che il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di euro 2,58, attribuendo al giudice un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, nella fattispecie in esame non riteneva di poter derogare al limite di valore, posto che la deroga è subordinata alla deduzione di concrete ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta;
-in particolare, nella fattispecie in esame, la giustificazione addotta dei buoni rapporti di parentela esistenti tra le parti non era rinvenibile posto che dalla stessa ricostruzione dei fatti proposta dall'opponente si evinceva che nel 2017 richiedeva la Controparte_1 stipula del contratto di comodato, con un canone raddoppiato per alcuni anni, ritenendo, quindi, fin dall'inizio di dovere recuperare mensilità pregresse non corrisposte e che lo stesso riteneva dovute;
ancora – proseguiva il Tribunale – l'opponente riferiva che richiedeva il pagamento dei canoni dei mesi da maggio ad agosto Controparte_1
2021 e di un ulteriore importo relativo ad alcuni lavori effettuati a sue spese nei terreni utilizzati dall'agriturismo e dichiarava che, non essendosi la uniformata alle sue Pt_1 indicazioni, avrebbe potuto “buttarla fuori”; ed ancora che dopo un'ulteriore discussione, consegnava al l'importo di € 10.000,00 in contanti, a saldo di € Controparte_1
1.200,00 dovuti per i lavori e delle mensilità dovute sino a fine 2021, di tal chè – affermava il Tribunale - alla luce delle stesse dichiarazioni dall'opponente non può ritenersi che vi
7 fossero tra le parti, soprattutto negli ultimi anni, dei buoni rapporti, tali da indurla a omettere di predisporre documentazione scritta relativa ai pagamenti effettuati;
-era fondata la domanda di parte opposta di condanna al pagamento dei canoni maturati successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, posto che il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.;
-in merito alla quantificazione dell'importo – proseguiva il Tribunale - nel corso del giudizio, parte opponente ha provato di avere pagato alcune delle rate richieste e nello specifico quanto dovuto per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022;
-tenuto conto che l'immobile è stato riconsegnato in data 23.1.2024 (come da dichiarazioni delle parti rese all'udienza del 15.5.2024), è dovuta la residua somma mensile di € 550,00
(pari all'importo pattuito tra le parti), per sedici mensilità per il periodo ottobre 2022 –gennaio
2024 e così per complessivi € 8.800,00;
-dal verbale di riconsegna della chiavi depositato in data 24.5.2024 da parte opposta, si apprende che la riconsegna è in effetti avvenuta il 23.1.2024 e che ha riguardato le cinque camere realizzate nell'immobile: l'intero immobile e quindi tutte le stanze dovevano essere poste nella disponibilità anche dell'opponente, in quanto comproprietario dell'immobile stesso.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , articolando i seguenti Parte_1 motivi:
1. Col primo motivo censura la sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione preliminare di incompetenza per materia e di improponibilità del ricorso monitorio. Il
Tribunale – afferma l'appellante – avrebbe omesso di rilevare la decadenza dell'opposto
8 dall'eccezione sulla natura del contratto, non avendo considerato che il provvedimento monitorio nella parte motiva dichiarava che il contratto era “di affitto di quota di fondo rustico…”. aveva notificato senza riserve tale provvedimento, Controparte_1 facendovi così acquiescenza, precludendo ogni contestazione sul punto. In tal modo la sentenza che, al tempo stesso, era di conferma di un decreto ingiuntivo che aveva ritenuto la natura agraria del rapporto e affermava che il contratto era oneroso, era in violazione del ne bis in idem.
2. Col secondo motivo deduce il travisamento dei fatti, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1803 c.c., la violazione e falsa applicazione della legge 20 febbraio 2006 n. 96 e della legge Regione Liguria 21 novembre 2007, n. 37. Afferma che, tenuto conto della natura essenzialmente gratuita del comodato, il contratto inter partes non può in alcun modo considerarsi di comodato che è essenzialmente a titolo gratuito. Deduce che, a fronte della messa a disposizione dei beni, non può essere previsto l'obbligo per il comodatario di corrispondere al comodante un corrispettivo, come invece previsto all'art. 4 per cui “il comodatario, per l'uso dell'unità immobiliare, dovrà corrispondere al comodante un corrispettivo di € 550,00 (cinquecentocinquanto/00 mensili;
a far data dal 1°/01/2020 e sino al 1°/01/2022 il corrispettivo dovuto sarà pari ad € 1.100,00 (millecento/00) mensili”, importo richiesto per la messa a disposizione non dell'intero immobile, ma solamente della quota teorica di ½ appartenente all'appellato. Del tutto inconferente è il riferimento del CP_1 all' Imu, dell'importo di circa di euro 200,00 all'anno. Il successivo art. 5 pone poi interamente a carico del comodatario le spese ordinarie, ciò che esclude completamente che il corrispettivo mensile possa considerarsi versato a titolo di rimborso e, quindi, corrispondere
– del tutto o in parte – al modus cui fa riferimento controparte.
3)Col terzo motivo afferma la violazione e/o falsa applicazione della legge della Regione
Liguria 21/11/2007 n. 37, l'omesso esame di produzione documentale, il difetto di istruttoria, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 3 L. 20 febbraio 2006 n. 96 e dell'art. 5, comma 5 della L.R. 37/2007. Afferma che il legislatore, fin dalla legge 730/1985, ha espressamente individuato oggetto e disciplina dell'attività agrituristica, ritenendola in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola e, dunque, considerandola parte di quest'ultima. Attività agricola ed agrituristica non potevano quindi essere scisse al fine di applicare a ciascuna una diversa disciplina. In base alla nuova normativa, in particolare il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che ha modificato l'art. 2135 c.c.,
9 nonché in base alla l. 20 febbraio 2006 n.96, nuova disciplina dell'agriturismo, in coerenza con citato art. 2135 c.c., il rapporto tra attività agrituristica ed attività agricola, non è più di
«connessione e complementarietà» ma di mera «connessione». Da quanto previsto dalla
Legge Regione Liguria 21 novembre 2007, n. 37 e dal documento prodotto sub 11 (fascicolo
AGEA) risulta documentalmente quanto il giudice con la sentenza impugnata, anche mediante il richiamo all'ordinanza 23/09/2022, ha erroneamente ritenuto non essere stato provato. Dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado risulta in modo inequivocabile che l'azienda LA EL disponeva dei requisiti richiesti dalla legge per essere qualificata come agrituristica e che – all'evidenza – essa aveva sempre superato in modo favorevole tutti i controlli a riguardo. La pagina istituzionale di Regione Liguria – Servizi –
Agriturismo e fattorie didattiche rinvia al sito, pure esso ufficiale “Agriliguria.net”, che contiene, appunto, la lista ufficiale degli agriturismi sul territorio ligure, tra i quali figura LA
EL. Afferma che l'attività agrituristica è per definizione legislativa complementare a quella agricola;
e che l'effettiva sussistenza della complementarietà viene verificata alla stregua dei requisiti previsti dalla legge (nel nostro caso la L. R. 37/2007). Nel caso di specie,
l'iscrizione all'albo regionale degli agriturismi e il presupposto possesso dei requisiti di legge sono dimostrati documentalmente; e lo erano sin dall'inizio del giudizio di opposizione. Da tali evidenze giuridiche e fattuali risulta in modo inequivocabile che essa esponente svolge attività agrituristica e che i locali per cui è causa sono effettivamente destinati ad agriturismo.
Il Tribunale avrebbe dovuto accertare e dichiarare che LA EL svolgeva nei locali attività agrituristica complementare a quella, principale, agricola possedendo tutti i requisiti necessari per la detta complementarietà, applicare alla fattispecie l'art. 3 comma 3 l.
96/2006 e l'art. 5, comma 5 della l.r. Liguria 37/2007 e consequenzialmente accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa è di affitto di fondo rustico. Le richiamate ed inequivocabili disposizioni della vigente legislazione equiparano, a tutti gli effetti, gli immobili utilizzati per l'attività agrituristica ai fondi rustici.
4.Col quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 11, commi, 1, 2 e 3 del d. lgs 1 settembre 2011 n. 150, la improponibilità del ricorso monitorio, la incompetenza ratione materia del Tribunale ordinario. Afferma che:
-ex art. 11, comma 1, del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 le controversie in materia di contratti agrari sono regolate dal rito del lavoro;
-ai sensi del successivo comma 2, esse sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla l. 2 marzo 1963 n. 320;
10 -i commi 3 e segg.ti della medesima disposizione prevedono che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia nella materia di cui al comma 1 deve, precedentemente, esperire il tentativo di conciliazione ivi previsto;
-deduce che il contratto per cui è causa non è di comodato, essendo a titolo oneroso, precisando, per completezza, che non è in questione l'esistenza di un contratto dissimulato, ma la corretta interpretazione di quello documentalmente prodotto in atti che, alla luce dell'attività svolta, deve inquadrarsi come contratto di affitto agrario.
Chiede, quindi, che vengano accolte le eccezioni preliminari.
5. Con altro motivo impugna i capi della sentenza con i quali non è stato tenuto conto della duplicazione del canone per gli anni 2018-2019, con cui è stata rigettata l'istanza di prova testimoniale dell'avvenuto pagamento degli importi azionati in via monitoria ed è stato quindi confermato il decreto opposto.
Lamenta che: - il Tribunale non ha considerato che in punto duplicazione dei canoni non era stata svolta alcuna contestazione;
- pur in presenza dei presupposti ex art.2721 c. c., comma
2, ha ritenuto di non ammettere, previa revoca dell'ordinanza istruttoria del 31/1/2024, la prova testimoniale sulla data di effettiva stipula del contratto, sul differimento del pagamento dei canoni relativi al 2018-2019 ai successivi anni 2020-2021 (donde l'aumento ad €
1.110,00 mensili del canone in tali ultime annualità), nonché sull'avvenuto pagamento per contanti degli importi ex adverso azionati;
- ha omesso di ammettere, sul punto,
l'interrogatorio formale del Sig. (neppure considerato dall'ordinanza Controparte_1 istruttoria del 31/01/2024); - ha omesso di ammettere la prova testimoniale in merito alle dichiarazioni confessorie di , il quale aveva riconosciuto che nulla era Controparte_1 più dovuto, precisando però che non lo avrebbe mai ammesso in sede giudiziale;
- il
Tribunale avrebbe dovuto rideterminare in € 33.000,00.- l'ammontare del corrispettivo contrattuale per il periodo 2017-2021, revocando, quantomeno per tale ragione, il decreto ingiuntivo opposto;
-sussistevano i presupposti per ammettere la prova testimoniale, tenuto conto anche del comportamento processuale del Dott. , il quale ha Controparte_1 richiesto il pagamento di tutti i canoni successivi al ricorso monitorio, omettendo di dare atto che gli erano stati corrisposti con bonifico bancario quelli per le mensilità sino all'ottobre
2022.
6. Con altro motivo censura la sentenza e/o l'ordinanza 31/1/2014 con cui il Tribunale non ha consentito la produzione di documenti, la deduzione di prove orali e ha omesso di
11 provvedere sulla richiesta di termine a difesa in merito alla domanda di pagamento dei canoni maturati successivamente al deposito del ricorso monitorio.
Deduce che: -il Tribunale ha erroneamente ed ingiustamente omesso di considerare che la domanda di pagamento dei canoni maturati successivamente costituiva modifica della domanda svolta da nel ricorso monitorio;
- il primo giudice ha omesso Controparte_1 di dichiarare la detta domanda improcedibile per mancata formulazione dell'art. 418 c.p.c.
o, in subordine, omesso di concedere all'esponente, previa revoca dell'ordinanza istruttoria
31/03/2024, il termine previsto dall'art. 420 cpc onde poter svolgere le proprie difese rispetto alla domanda modificata;
e impedito di provare la non debenza degli importi richiesti;
con la memoria integrativa depositata dopo l'ordinanza di conversione del rito, CP_1
ha proposto per la prima volta domanda di pagamento dei canoni scaduti dopo la
[...] proposizione del ricorso monitorio;
- con ordinanza riservata del 31/01/2024 il giudice ha rigettato le istanze istruttorie di cui alla memoria integrativa ex art. 426 cpc, e «la richiesta dell'avv. Trebiani di deposito delle comunicazioni inviate via PEC nel 2022 al dr. , CP_1 in quanto trattasi di produzione tardiva e comunque non rilevante ai fini del decidere “, in tal modo violando il principio del contraddittorio, impedendo sia di poter replicare in modo compiuto alla (parte di) domanda relativa ai canoni successivi, sia di poter allegare e dimostrare;
7. Censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha accolto la domanda di pagamento dei canoni maturati successivamente al deposito del ricorso monitorio;
afferma che il
Tribunale ha erroneamente ed ingiustamente omesso di considerare che la Sig.ra Pt_1 era titolare di contratto di comodato riferito alla rimanente quota di ½ dell'immobile di proprietà del Sig. ; ha omesso di rilevare che in forza del detto contratto Parte_3 essa aveva diritto di usare il bene con le stesse modalità ed entro gli stessi limiti del Sig.
; ha omesso di prendere in considerazione che con la PEC 13/10/2022 Controparte_1 essa aveva comunicato a che suo godimento sarebbe proseguito nei Controparte_1 limiti di tale ultimo diritto;
ha accordato rilievo alla consegna da parte di Parte_3
(e non della Sig.ra delle chiavi delle singole camere a;
ha Pt_1 Controparte_1 omesso di rilevare che era receduto dal contratto (asseritamente) di Controparte_1 comodato sin dal marzo 2022 e che, quindi, nessun importo a titolo di corrispettivo contrattuale per i periodi successivi poteva essere richiesto;
12 8.Afferma la violazione degli artt. 1102 e 1103 c.c. Deduce che il godimento pro quota di un bene comune indiviso si estende su tutto il bene con il solo limite ex art. 1102 c.c. di non impedire il pari uso degli altri comunisti. - Non vi era ragione alcuna per la quale la Sig.ra dovesse restituire al Sig. le chiavi di locali che essa poteva Pt_1 Controparte_1
(sia pur pro quota) utilizzare in forza del comodato concessole dal Sig. Parte_3
Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'appello ed opponendo: Controparte_1
-di non aver prestato alcuna acquiescenza alla qualificazione del contratto come di affitto di fondo rustico;
-l'intervenuta cessazione dell'azienda agricola LA EL di avvenuta Parte_1 in data 2/11/2023, con conseguente superamento di ogni questione in merito alla attività esercitata dall'appellante;
-che in ogni caso il contratto è qualificabile esclusivamente quale comodato in quanto finalizzato a conseguire il godimento di un mezzo del fabbricato sito in Recco alla Via
MA (essendo l'altro mezzo di proprietà di suo figlio, ); Parte_3
-che nel contratto non vi è alcun richiamo né finalizzazione del godimento degli immobili ad una pretesa attività agrituristica;
- che la stipulazione del predetto contratto di comodato era infatti, per la Signora Pt_1
funzionale rispetto all'attività di affittacamere in allora esercitata dalla stessa
[...] comodataria;
-che, quanto all'oggetto, il contratto di affitto di fondo rustico è tale quando ha ad oggetto la terra intesa come fattore produttivo in combinazione con la forza lavoro, collegamento in assenza del quale il rapporto deve intendersi locatizio;
l'oggetto del contratto poi è un bene accatastato all'urbano;
-che, quanto alla causa, il comodato d'uso del terreno agricolo non rientra tra i contratti agrari di cui all'art. 27 della legge 203/1982 in base al quale le norme regolatrici dell'affitto di fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari;
- che il contratto di comodato sottoscritto fra le parti ha ad oggetto un fabbricato la cui gestione è funzionale all'esercizio dell'attività di che consisteva nell'affitto Parte_1 delle camere;
-che benché si qualifichi quale imprenditore agricolo “iscritto all'elenco Parte_1 regionale degli operatori abilitati ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo”, l'unità immobiliare è dalla stessa assunta in godimento senza nulla menzionare in merito all'attività che la stessa esercitava, e senza finalizzare il godimento dell'immobile alla predetta attività;
13 -che appariva corretta la motivazione dell'ordinanza 23/9/2022 per cui nulla è stato tuttavia dedotto e provato in merito alla prevalenza dell'attività agricola, in contrasto con i principi affermati dalla Suprema Corte, prevalenza sussistente quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola sia superiore a quello svolto nell'attività agrituristica;
che inoltre nell'esercizio dell'agriturismo la somministrazione di pasti e bevande, ivi compresi alcolici e superalcolici, deve essere ricavata da prodotti della propria azienda e sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola che hanno subito lavorazioni esterne e, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, quelli provenienti da cooperative o consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale di cui l'azienda agricola faccia parte.
Nulla era stato provato;
-che l'appellante si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento degli importi previsti nel contratto ed ha consegnato l'immobile solo nel gennaio 2024;
-che non era vera la pattuizione relativa al preteso pagamento del canone doppio;
-che le prove orali erano inammissibili come affermato nella sentenza impugnata;
-che , fermo l'accertamento dell'inadempimento perpetrato dalla Controparte_1 comodataria, sig.ra , con la memoria ex art. 426 c.p.c. ha aggiornato il Parte_1 proprio credito chiedendo quindi che fossero inclusi anche i canoni successivamente maturati. Era onere dell'appellante provare l'adempimento;
- che la detenzione degli immobili da parte di ha impedito (sino al 23 Parte_1 gennaio 2024) a di godere della sua proprietà. Controparte_1
Disposta la sospensione della esecuzione della sentenza alla prima udienza del 14/1/2025, con ordinanza del 5-6/2/2025 la Corte ammetteva la prova per interrogatorio formale dell'appellato. Indi, con ordinanza del 4/3/2025 ammetteva la prova orale per testi sui capitoli dedotti dall'originaria opponente. Assunti i testi la causa è stata rinviata per discussione all'udienza cartolare del 30/9/2025, con termine alle parti per il deposito di note conclusive
15 giorni prima dell'udienza. Depositate dalle parti le note scritte, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rileva la inammissibilità del documento prodotto da parte appellante con le note sostitutive dell'udienza del 29/9/2025, indicato come doc. 2 (Angelo registrazione telefonata.mp3), in quanto, a differenza del doc. 1 ( ”), non risulta di Per_1 provata formazione successiva all'ultima udienza, e quindi tardivo. Parimenti, rileva
14 l'inammissibilità del doc. All. B prodotto da parte appellata con le note sostitutive di udienza del 4/2/2025 (identico al doc. F allegato alla comparsa conclusionale), in quanto tardivo per essere di formazione antecedente alla comparsa di costituzione, e quindi anch'esso tardivo.
I restanti documenti prodotti dalle parti di formazione successiva appaiono comunque irrilevanti ai fini del decidere, posto che quelli di parte appellata attengono a diversa vicenda giudiziaria intercorrente fra le parti, mentre il doc. 1 di parte appellante ( ”), pur Per_1 attenendo alla valutazione dell'attendibilità della teste , non è di perè in Testimone_1 alcun modo decisivo, né peraltro rilevante, oltre a essere sottratto al contraddittorio delle parti.
Nel merito.
1 MOTIVO. Il motivo è infondato. ha notificato il decreto ingiuntivo Controparte_1 oggetto del presente giudizio di opposizione al fine di ottenere il pagamento della somma cui poi è stata condannata . La notifica del decreto ingiuntivo, di per sé, non Parte_1 ha altro effetto che quello di ottenere il pagamento della somma oggetto dell'ingiunzione.
Quanto all'ingiunzione di cui è causa, essa non contiene alcun accertamento, né tanto meno alcun accertamento che abbia valore di giudicato sul punto della competenza, trattandosi di accertamento di valore meramente incidentale e finalizzato, come emerge dal provvedimento, unicamente ad escludere da parte del giudice del monitorio l'applicabilità degli interessi di cui al D. Lgs n. 231/2002. Detta ingiunzione, qualora non opposta, ben poteva condurre ad un titolo definitivo di pagamento da azionare in sede esecutiva, di tal chè non può rinvenirsi alcuna acquiescenza avente valore di accettazione da parte di della qualifica del contratto come di affitto di fondo rustico nell'atto di Controparte_1 semplice notifica di un'ingiunzione di pagamento. E' solo con l'opposizione che Pt_1
ha sollevato la questione di competenza, e che è insorto il contenzioso sulla
[...] questione della competenza, dovendosi ricordare che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione. La questione di competenza è stata decisa dal Tribunale con sentenza di rigetto dell'eccezione, oggetto della presente impugnazione.
MOTIVI 2,3 e 4 inerenti l'incompetenza per materia a favore delle sezioni agrarie specializzate. Essi, ad avviso della Corte, sono infondati.
Il Tribunale ha affermato, ai fini di escludere la natura agraria del rapporto contrattuale in essere, che il comodato non può qualificarsi contratto agrario, la cui causa, estranea alla
15 sua natura è quella di costituire un'impresa sul fondo altrui, anche nel caso in cui, trattandosi di comodato modale avente per oggetto una cosa produttiva, il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia, e svolga un'attività di gestione (Cass. n. 3313/2024; Cass.
n. 2861/2016). Ha aggiunto che nella fattispecie in esame è pacifico che nell'immobile oggetto del comodato siano state realizzate delle camere, adibite a fini commerciali e abitativi, e concesse a terzi per periodi di soggiorno e vacanza. Ha poi richiamato l'ordinanza
27/9/2023 con cui è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto, nella quale il
Tribunale ha affermato che nulla è stato dedotto e provato in ordine alla prevalenza dell'attività agricola, la quale deve rimanere principale (cfr. Cass. n. 24430/2008; n.
10905/2011) e che il carattere della prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo -lavoro impiegato nell'attività agricola sia superiore a quello svolto nell'attività agrituristica, nonché, ancora, il fatto che nell'esercizio dell'agriturismo la somministrazione di pasti e bevande deve essere ricavata da prodotti della propria azienda e sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola che hanno subito lavorazioni esterne.
Parte appellante invoca i documenti prodotti ed in particolare il doc. 11, che – afferma – è stato ignorato dal Tribunale, dal quale emergerebbe, posto che l'attività agrituristica è disciplinata da precise disposizioni (regionali) che ne prevedono i requisiti:- che solo in presenza dei detti requisiti essa può essere iscritta nel relativo albo regionale;
- che una volta iscritta essa è assoggettata a periodici controlli proprio in merito alla persistenza dei detti requisiti;
che l'azienda LA EL risulta disporre dei requisiti richiesti dalla legge per essere qualificata come agrituristica e che ha sempre superato in modo favorevole tutti i controlli a riguardo.
Osserva la Corte che il contratto inter partes posto a base della domanda azionata da di “comodato d'uso oneroso” ( che si può ricondurre alla figura Controparte_1 contrattuale atipica del precario oneroso, caratterizzata dalla concessione in godimento di un bene immobile che pur remunerata sia provvisoria e revocabile, diversa dalla locazione, cfr. Cass. n. 6146/1986; n. 1039/2019) ha ad oggetto la quota di un mezzo dell'immobile sito in Recco Via MA s.n. censito al catasto dei Fabbricati particella 967, sub.
1. E' vero che nella narrativa del contratto si fa riferimento al fatto che è Parte_1
“imprenditore agricolo iscritto all'Elenco regionale degli operatori ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo” (pag. 1) e che nelle premesse si dice che “il sig. Controparte_1 intende mettere a disposizione della sig.ra , titolare di azienda agricola sita Parte_1
16 in Recco (GE) – Via MA n. 33 – imprenditore agricolo iscritto all'Elenco regionale degli operatori abilitati ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo la propria quota di proprietà pari al 50% di tale Unita Immobiliare”, tuttavia, come ricordato dal primo giudice
“L'inquadramento dell'attività agrituristica (già disciplinata con la legge n. 730 del 1985, poi con il d.lgs. n. 228 del 2001 ed interamente regolamentata di nuovo con la più recente legge n. 96 del 2006) in quella agricola è subordinato alla condizione che l'utilizzazione dell'azienda agricola a fine di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere principale (ovvero - secondo la dizione dell'attuale legge 20 febbraio 2006, n. 96 - "prevalente"). » (Cass. n. 8851 del 2007). La semplice indicazione contenuta nelle premesse del contratto di comodato di cui è causa della messa a disposizione della quota dell'immobile alla appellante, imprenditore agricolo autorizzata a svolgere attività agrituristica, non evidenzia in alcun modo la natura agraria del contratto perché detta messa a disposizione non evidenzia alcuna “finalizzazione” all'attività agrituristica e in ogni caso la concessione del godimento dell'immobile all'attività di agriturismo da esercitarsi in connessione con detta azienda palesa soltanto che il titolare di essa, volendo esercitare l'attività ad essa connessa anche per la particolare finalità agrituristica, si è garantita, tramite il comodato e dunque un diverso titolo di godimento,
l'acquisizione di beni, l'immobile destinati ad attività agrituristica. Non palesa, invece in alcun modo una natura agraria della concessione di quel godimento, perché non si comprende come e perché di per sé il conferimento del godimento per tale esigenza a chi in altro fondo quale proprietario sia titolare dell'azienda agraria in relazione alla quale è esercitata l'attività agrituristica dovrebbe assegnare al contratto con cui il conferimento avvenga la natura di contratto agrario, che di per sé in alcun modo è funzionale alla natura del bene conferito, né può divenirlo per la destinazione divisata dal conduttore. Si osserva che dal documento 11 emerge una “dichiarazione di utilizzo del fabbricato aziendale nel fondo” unicamente per il mappale di cui alla particella 965. In ogni caso, per quanto detto, non è in discussione che la svolgesse un'attività agrituristica. Nella specie, nella scrittura privata di Pt_1 comodato la posizione di imprenditore agricolo di viene indicata senza Parte_1 alcun riferimento al fondo al quale si correlava, di modo che da essa non emergevano nemmeno i termini del preteso collegamento. Nel contratto di comodato, neppure viene fatto riferimento – nonostante ciò fosse stato ben possibile, in ragione della identità dei due contraenti – al separato e diverso contratto di affitto di fondo rustico del 5/9/2002, di tal chè
17 la situazione rappresentata risultava tale da non evidenziare una situazione in cui prima facie si configurasse una controversia di natura agraria, né agli immobili di cui al doc. 11.
MOTIVO 5.
Il motivo è stato accolto dalla Corte, che ha ammesso le prove per interrogatorio e testi dedotte dall'originaria opponente in primo grado.
Com'è noto “Il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l'art. 2721, comma 2 c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata” (Cass. n. 21411/2022)
L'ingiungente è LL di , marito della appellante Controparte_1 Parte_2
, comproprietario con Parte_1 Parte_3 Controparte_1 dell'immobile per cui è causa, è figlio dell'appellante e di Parte_1 [...]
; e, quindi, nipote dell'appellato. Dagli atti emerge che e Parte_2 Controparte_1
per molto tempo hanno operato di comune accordo (cfr. il contratto di affitto Parte_1 di fondo rustico del 5/9/2002). Sussistono, quindi, stretti rapporti di parentela tra le parti che, ragionevolmente, sono suscettibili di far ritenere che le parti possano aver ritenuto di non documentare cartaceamente ogni aspetto dei reciproci rapporti. A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, ad avviso della Corte, si osserva che, nella ricostruzione dell'opponente, la stipula del contratto è avvenuta fra le parti successivamente all'inizio dei pagamenti -e quindi all'inizio del godimento della quota dell'immobile -, decorrenti questi ultimi pacificamente nel 2017, laddove la stipula del contratto di comodato è stata indicata da parte opponente-appellante in epoca successiva di qualche anno, circostanza che denota una modifica nell'andamento un tempo pacifico della natura dei rapporti di parentela e quindi del loro riflesso nel rapporto contrattuale, rapporti che successivamente sono mutati tali da rendere necessaria la consacrazione in uno scritto. Non può essere, poi, ignorato il comportamento processuale di , il quale ha richiesto con la memoria Controparte_1 integrativa ex art. 426 c.p.c. il pagamento di tutti i canoni successivi al ricorso monitorio (cfr. memoria integrativa pag. 14), omettendo di dare atto che gli erano stati corrisposti dalla con bonifico bancario quelli per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e Pt_1 settembre 2022 come documentati da parte opponente in data 14/5/2024. Si giustifica, quindi, ad avviso delle parti l'ammissione delle prove orali per interpello e testi come ammesse con le ordinanze del 5/2/2025 (interrogatorio formale di ) e Controparte_1
18 del 4/3/2025 al fine di consentire alla parte opponente la prova dei pagamenti del canone in contanti e “in nero”.
Venendo così alla valutazione delle prove per interpello e testi ammesse con riferimento, in particolare, alla circostanze dedotte da parte appellante relative all'avvenuto versamento all'appellato delle somme pattuite nel contratto di comodato in contanti, e “in nero”, rileva la
Corte, in primo luogo, che appaia rilevante e di spessore probatorio la deposizione del teste
, residente in [...], il quale ha dichiarato di essere amico Testimone_2 della signora e del sig. , ma di conoscere anche il sig. Pt_1 Parte_2 CP_1
. Trattasi di persona estranea, e conoscente di entrambe le parti, pur avendo
[...] dichiarato di essere amico della e di . Il teste ha affermato, a Pt_1 Parte_2 giustificazione della conoscenza e dell'amicizia: “Sono stato ospite per una decina di anni presso il loro agriturismo dal 2010 fino al 2021”.Il teste ha dichiarato che la sera del 11 agosto 2021, in quei giorni in vacanza nell'agriturismo, era riunito con e Parte_2
ad un tavolo. Ha aggiunto: “ci fu una discussione tra e Controparte_1 Pt_2
sui problemi di villa EL, su vari aspetti della gestione di , Controparte_1 Pt_2 hanno iniziato a discutere con serenità e poi hanno litigato;
alla fine si sono divisi, e si sono allontanati, la signora era nel terrazzo antistante ed era sconvolta, quasi piangeva”. Pt_1
In ordine alla domanda di cui al cap. 35: “ Il successivo 13 agosto, il Sig. , Parte_2 dopo un'ulteriore discussione, in presenza del Sig. consegnava al Sig. Testimone_2
l'importo di € 10.000,00. - in contanti, precisando a quest'ultimo che il Controparte_1 pagamento doveva intendersi effettuato per contro della Sig.ra a saldo degli € Pt_1
1.200,00 dovuti per lavori, delle quattro mensilità arretrate di maggio, giugno, luglio ed agosto e di quelle maturande sino a fine 2021 (settembre, ottobre, novembre, dicembre)…”, il teste ha risposto “è vero, ricordo bene che sono rientrato dalla porta della cucina per caso
e la signora era lì, sono passato nella zona privata e c'era solo , ricordo che Pt_1 Pt_2
c'era una busta piena di banconote, tanto che la busta non si chiudeva;
poco dopo è arrivato
e il signor mi ha detto che era una percentuale della quota che doveva CP_1 Pt_2 dare a suo LL per l'affitto delle case;
dopo i due fratelli hanno parlato, ha Pt_2 consegnato la busta a , ha detto che poteva verificare, ha CP_1 Pt_2 CP_1 accennato di aprire la busta e ha detto che andava bene, poi ha messo la busta in tasca, non ricordo quanti fossero i soldi, ma ricordo che quando ero solo con mi aveva Pt_2 citato la cifra di 10.000 euro, so che erano riferiti ai canoni, ma non so se fossero anche riferibili ai lavori;
il tutto è avvenuto con calma, a differenza dell'episodio di due giorni prima;”.
19 Il teste poi ha dichiarato di non aver sentito la frase di cui alla seconda parte della domanda di cui al cap. 35 ( comunicando che dal gennaio 2022 la Sig.ra non avrebbe più Pt_1 utilizzato la quota di immobile di proprietà del Sig. ed invitandolo “a Controparte_1 non farsi più vedere per un po')e in risposta al capitolo 36 “ Il giorno successivo, il Sig.
dichiarava al Sig. di essere stato effettivamente “saldato” Controparte_1 Tes_2 di tutte le sue spettanze. “ “non è vero, ricordo invece che in quei giorni ci sono state tante occasioni di discussione su questo tema, ricordo di averne parlato solo con , quando Pt_2 mi è stato detto questo non mi ricordo dove mi trovassi, ma probabilmente ero verso casa di , ci siamo incontrati casualmente perché io ero ospite della struttura e lui lavorava Pt_2 lì”.
Come si è sopra anticipato, il teste, oltre ad essere estraneo alle parti, è stato molto puntuale nella ricostruzione dei fatti oggetto delle domande, avendo cura di precisare bene quanto ha visto e quanto invece non era a sua conoscenza. La deposizione ha consentito di appurare che: -vi è stata una discussione accesa che ha coinvolto l'appellante , il Pt_1 di lei coniuge ed il di lui LL, e appellato, , consentendo così Parte_2 CP_1 di confermare l'assunto dell'opponente in ordine al deteriorarsi dei rapporti nell'anno 2021
a causa della gestione dell'agriturismo, epoca in cui sarebbe stato sottoscritto il contratto, pur retrodatato al 2017, epoca dell'inizio di fatto del rapporto contrattuale;
-il passaggio di una busta piena di banconote da a , che ben può Parte_2 Controparte_1 considerarsi di ammontare di euro 10.000,00, in quanto, oltre al dato di fatto che la busta non si chiudeva per lo spessore determinato dalle numerose banconote, trattasi di circostanza riferita nell'immediatezza al teste da , ed in epoca per così Parte_2 dire “non sospetta”.
Venendo ora alla deposizione di , marito in separazione di beni di Parte_2
e LL di , il quale ha dichiarato di essere stato Parte_1 Controparte_1 dipendente in regola di LA EL per diversi anni nel periodo della stagione da aprile fino a settembre, dal 2019 circa al 2021 in avanti, il teste ha dichiarato:- che i canoni previsti nel contratto sono stati pagati sin dal 2017 e che il contratto è stato retrodatato al 2017 ma sottoscritto nel 2021 post covid, alla sua presenza;
-che egli e la moglie pagavano un mutuo di 1100 euro al mese terminato il 31/12/2016, e finito di pagare il mutuo “si è stabilito che avremmo pagato un canone di 550 euro al mese, pari alla metà della rata, al sig. CP_1
, il mutuo era stato contratto per la ristrutturazione dell'immobile 29-A, dove sono
[...] le camere che erano in affitto”; -che il pagamento dei canoni su richiesta di CP_1
avveniva in nero;
- che, in ordine ai pagamenti “sì non c'era una scadenza fissa,
[...]
20 quando mio LL veniva gli davo i canoni maturati fino a quel momento, il tutto in contanti, le modalità sono sempre state quelle, fino al gennaio 2022 quando mio LL ci ha fatto causa e abbiamo iniziato a pagare con bonifici”. Il teste ha poi confermato il capitolo 21 “
Nel corso di un incontro svoltosi nel mese di gennaio 2018 alla presenza del Sig.
[...]
, la Sig.ra rappresentava al Sig. di aver sostenuto Parte_2 Pt_1 Controparte_1
e di star sostenendo considerevoli costi per interventi di miglioria e manutenzione;
richiedeva quindi che il pagamento della somma di € 550,00 al mese venisse sospeso.” , aggiungendo che il LL aderiva a tale richiesta e che le parti convennero che l'importo dei canoni relativi al 2018 e al 2019 sarebbe stato recuperato raddoppiando quello mensile per gli anni 2020 – 2021, pur non ricordando esattamente in quale incontro si era convenuto.
Il teste ha altresì confermato il capitolo di prova 28 “Nel mese di marzo 2021, il Dott.
si recava presso “LA EL” e, sempre alla presenza del Sig. Controparte_1
, faceva presente che quanto accaduto rendeva opportuno formalizzare Parte_2 il rapporto di affitto per lasciare in caso di necessità ai figli una situazione definita.”, specificando che siccome durante il COVID era stato molto male ed era finito in rianimazione il LL ha voluto regolarizzare il rapporto dicendo “che le cose possono succedere”. In tale occasione fu sottoscritto il contratto.
Il teste ha poi confermato il capitolo 32 relativo alla circostanza che “Nei Parte_2 primi giorni di ciascuno dei mesi d a gennaio 2020 ad aprile 2021 il Sig. Controparte_1 si recava presso “LA EL”, dove il Sig. gli consegnava per conto Parte_2 della Sig.ra la somma di € 1.100,00 in contanti. “ (cap. 32), precisando che Parte_1
“la modalità era che mio LL si presentava periodicamente e noi pagavamo, mio LL veniva molto spesso perché era anche la sua casa, quando dovevo gli davo la somma”.
ha, ancora, confermato la circostanza inerente la consegna avvenuta il Parte_2
13/8/2021 della somma di euro 10.000,00 avvenuta alla presenza del sig.
[...]
, affermando “è vero, una parte corrispondeva agli affitti arretrati fino al Tes_2
31/12/2021, e una parte era la somma che mio LL aveva investito nei miei terreni e che gli restituivo, erano 1.700 euro per il rimborso e la restante parte era affitto, quando dico
“miei” intendo riferibili alla proprietà, che è di mio figlio…DR Corte: “i 10.000 euro erano tutti in contanti”. Il teste ha confermato che in quei giorni vi erano discussioni col LL il quale dichiarava che “quale proprietario degli immobili egli poteva “buttare fuori” la Sig.ra quando voleva e che – anzi – lo avrebbe senz'altro fatto se la gestione di “LA Pt_1
EL” che egli considerava inadeguata, non si fosse conformata alle sue indicazione”.
21 In ordine a tale deposizione, parte appellata ha sostenuto l'inattendibilità del teste, ed ha messo in rilievo che dalle stesse dichiarazioni del teste emerge che egli, lungi dall'essere un semplice dipendente dell'azienda, deve essere invece considerato un socio di fatto dell'azienda stessa, avendo gestito l'attività al pari della titolare, sua moglie, in quanto portatore di interessi propri, in quanto nel corso della deposizione ha dichiarato: “DR Corte: so queste cose perché le cose si decidevano insieme in forza dei nostri rapporti di parentela”; “è vero, ero presente sempre in virtù dei rapporti familiari”; DR : “i soldi li Tes_3 prendevamo dall'attività di agriturismo nonché dai proventi della mia attività di artigiano” ;
“noi abbiamo firmato il contratto”; “noi pagavano”.
Osserva la Corte che – premesso che da tali dichiarazioni non emerge la sussistenza di una società di fatto fra e , bensì un contributo da parte di Parte_1 Parte_2 quest'ultimo al pagamento del canone con proventi propri-, in ogni caso, in primo luogo, il teste non può essere dichiarato incapace a deporre, posto che, come Parte_2 affermato dalla Corte Suprema “Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo
157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.” (Cass. S.U. n. 9456/2023).
Nel caso in esame detta eccezione non è stata fatta dalla Difesa di parte appellata dopo l'assunzione.
Ai fini dell'attendibilità, è vero che il teste ha ammesso di aver contribuito ai pagamenti con denaro proprio ed è vero che egli è legato da rapporto di coniugio con l'appellante e che sono emersi dissidi col LL, tuttavia non può non osservarsi che: -la sua versione è stata confermata – quanto alla consegna di euro 10.000,00 dal teste , circostanza Tes_2 che ne conferma la attendibilità quanto al pagamento della somma, di cui solo una parte oltretutto imputata dal teste ai canoni previsti nel contratto ed euro Parte_2
1.700,00 a titolo di restituzione, laddove il teste avrebbe potuto imputare ai canoni l'intera somma;
- la prova del versamento di tale somma (euro 10.000,00) mina totalmente la credibilità della versione di non solo in ordine alla negazione di aver Controparte_1 percepito la predetta somma di euro 10.000,00 – che giova ribadire risulta provata -, ma altresì in ordine alla negazione di aver percepito le restanti somme, posto che la tesi della negazione totale è stata smentita e diversamente, ove avesse Controparte_1 ammesso il ricevimento di detta somma e la relativa causale, sarebbe stato maggiormente
22 plausibile la tesi del mancato pagamento da parte della delle restanti somme;
-non Pt_1 può non valutarsi ex art. 116 c.p.c. il comportamento processuale di Controparte_1 laddove, nel richiedere alla con la memoria integrativa del 8/1/2024 i canoni Pt_1 successivi all'emissione del decreto ingiuntivo, ha richiesto anche quelli che la ha Pt_1 poi dimostrato di aver pagato a mezzo bonifici, dimostrando così totale malafede nel chiedere somme già pagare dall'appellante e da lui ricevute.
Gli elementi di cui sopra costituiscono quindi indizi precisi gravi e concordanti che inducono a ritenere provato il versamento di tutti i canoni previsti nel contratto di comodato e richiesti col decreto ingiuntivo da . Quanto alla deposizione della teste Controparte_1
, sorella di e , essa non ha alcuna Testimone_4 Pt_2 Controparte_1 incidenza su quanto emerso in quanto la stessa – che ha peraltro ammesso di avere avuto con una discussione nel luglio 2021 e da allora di non averlo più visto per non essersi Pt_2 più riconciliati – nel rispondere al cap. 37 (“Il giorno 7 dicembre 2022, nel corso di una telefonata con la Sig.ra , sorella dell'opposto e del Sig. Testimone_4 [...]
, il Sig. ammetteva di aver ricevuto l'importo di € 10.000,00. Parte_2 Controparte_1
- dalla Sig.ra e che nulla gli era ancora dovuto, precisando però che non lo avrebbe Pt_1 mai ammesso in sede giudiziale.”) ha negato l'esistenza della telefonata. A prescindere dalla verità o falsità di detta deposizione (si fa riferimento all'esposto del 15/9/2025 depositato da ), la circostanza del versamento in contanti di euro Parte_2
10.000,00 da a è emersa nel corso del giudizio per Parte_1 Controparte_1 quanto innanzi detto.
Ne consegue che risultando l'avvenuto versamento da parte di dei canoni Parte_1 previsti nel contratto di comodato di cui è causa, va revocato il decreto ingiuntivo del
Tribunale Civile di Genova n. 106/2022 del 13-17/01/2022.
MOTIVO 6.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto o dichiarare inammissibile la parte di domanda de qua per omessa formulazione da parte dell'opposto dell'istanza ex art. 418
c.p.c., con conseguente decadenza dalla domanda o, quantomeno, consentire ex art. 420. all'esponente di svolgere in udienza le proprie difese, di produrre i documenti e dedurre le prove che – all'evidenza – non potevano essere prodotti o dedotte prima e/o, se del caso, differire l'udienza concedendo il termine ex art. 420 c.p.c..
Ad avviso della Corte la domanda della parte appellata di pagamento dei canoni maturati dopo l'emissione del decreto ingiuntivo proposta per la prima volta con la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. è tardiva.
23 Si ricorda che il presente giudizio è stato radicato come giudizio ordinario e che solo successivamente il Tribunale ha disposto il mutamento del rito, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c..
Si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 32933/2023) secondo il quale in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
La giurisprudenza ha altresì affermato che in caso di mutamento del rito da ordinario a speciale rimangono ferme le preclusioni maturate alla stregua della disciplina del rito ordinario, posto che l'integrazione degli atti introduttivi mediante memorie e documenti ai sensi dell'art. 426 c.p.c. non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale, dovendosi correlare l'integrazione alle decadenze di cui agli artt.
414 e 416 c.p.c. e non valendo la stessa a ricondurre il processo da una fase anteriore a quella già svoltasi (Cass. n. 33178/2018; n. 13472/2019; n. 10569/2017).
Ne consegue che la domanda proposta da di pagamento dei canoni Controparte_1 successivi all'emissione del decreto ingiuntivo ben avrebbe potuto e dovuto essere proposta in comparsa di risposta, risultando tardiva la domanda proposta in memoria ex art. 426
c.p.c.. Essa è quindi inammissibile.
I motivi 7 e 8 rimangono assorbiti.
Non vi è luogo a provvedere sull'istanza istruttoria di deferimento di giuramento decisorio, in quanto assorbito dall'accoglimento della domanda.
24 Ne consegue che in parziale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza, va revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Genova n. 106/2022 del 13-
17/01/2022 RG n. 69/2022; va dichiarata la inammissibilità della domanda proposta da parte appellata di condanna di al pagamento dei canoni Controparte_1 Parte_1 maturati successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono a carico dell'appellato, secondo lo scaglione del valore individuato dal primo giudice, liquidate in base al DM n. 55/2014. Le spese di lite sono liquidate in misura inferiore ai valori medi, deponendo in senso riduttivo l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte appellante, sia in primo grado che in questo grado (quest'ultimo caratterizzato dalla eccessiva lunghezza e prolissità del gravame sul punto, da pag. 16 a pag. 33), che ha richiesto impegno e sforzo difensivo da parte della controparte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza nr. 1674/2024 del
Tribunale di Genova, così decide: in parziale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza,
-revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Genova n. 106/2022 del 13-17/01/2022
RG n. 69/2022;
-dichiara la inammissibilità della domanda proposta da parte appellata Controparte_1 di condanna di al pagamento dei canoni maturati successivamente alla Parte_1 emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
-condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del giudizio di Controparte_1 primo grado che liquida, quanto al primo grado in euro 5.500,00,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa, e spese vive e quanto al grado di appello in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate iva e cpa, e spese vive.
Genova, 7/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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