TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 17370/2023
TRA
, E difesi dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3 avv.ti MASSIMO NAPPI e MARCO NAPPI;
RICORRENTI
E
difesa dagli avv.ti LUCA GARRAMONE Controparte_1
e SERGIO ALBERTO CODELLA;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/10/2023 i ricorrenti in epigrafe espongono di essere dipendenti di azienda Controparte_1 privata che opera nel campo dei trasporti ferroviari ad alta velocità,
con mansioni di macchinista (liv. B1 CCAL Italo), con Parte_1 Pt_2 mansioni di Hostess/Steward di bordo (liv. E2 CCAL Italo), Sdino Starace con mansioni di Train manager (liv. B1 CCAL Italo).
Deducono che, come da declaratoria contrattuale, le figure professionali possedute dai ricorrenti si caratterizzano per l'indissolubile collegamento delle stesse con il treno, implicando l'assenza dall'impianto di appartenenza.
Espongono di svolgere tutti la loro attività prevalentemente a bordo dei treni, con responsabilità del convoglio e svolgendo anche verifiche tecniche sui mezzi assegnati, con la specificazione, per le mansioni del macchinista, che, a turno con i colleghi, si effettuano giornate cd. di
“riserva”, durante le quali i dipendenti restano nell'impianto di appartenenza a disposizione per effettuare eventuali condotte di treni in caso di improvvisa necessità.
Lamentano che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate di ferie è stata inferiore a quanto dovuto, in ragione dell'esclusione dalla
1 base di calcolo della retribuzione feriale delle seguenti voci retributive, aventi carattere di continuità e legate intrinsecamente alle mansioni: indennità di permanenza a bordo treno;
indennità di riserva;
indennità di servizio svolto al di fuori del Distretto;
indennità di efficienza;
provvigioni; indennità di formazione;
indennità di hostess/steward.
Tanto premesso, e lamentando l'illegittimità della predetta esclusione, chiedono:
«Piaccia al Tribunale, previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/c.c., come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, e/o degli artt. 36, terzo comma, Cost. e
10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 19, co. 12 del CCAL 25/7/2011 e l'art. 18 del
CCAL del 20/2/2019 in combinato disposto degli art. 31 e 38 del CCNL della
Mobilità del 2012, nella parte in cui non includono nella retribuzione da erogare durante le giornate di ferie tutte le indennità, o quelle ritenute includibili di giustizia, esposte in narrativa;
-accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva di tutte le indennità, o quelle ritenute includibili di giustizia, esposte in narrativa, calcolando i compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto
l'importo fisso giornaliero già riconosciuto e per l'effetto; - condannare
a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme: -€ 8.213,06 CP_2
-€ 1.179,33 -€ 3.292,33 o Parte_1 Parte_2 Parte_3 quelle altre ritenute di giustizia oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore dei sottoscritti Avv. ti Nappi dichiaratisi antistatari».
Costituitasi in giudizio, la convenuta contesta la fondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Evidenzia che, secondo la giurisprudenza invocata da parte ricorrente, durante le ferie il lavoratore deve fruire di condizioni economiche sostanzialmente paragonabili a quelle di cui gode durante la ordinaria attività di lavoro, ma non ha diritto alla medesima retribuzione.
Contesta, in ogni caso, i conteggi di parte ricorrente ed eccepisce, in via subordinata, l'intervenuta parziale prescrizione quinquennale del credito, per le somme richieste antecedenti al 28/3/2019 atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione coincide con la notifica del ricorso avvenuta in data 28/3/2024.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione.
La SC ha infatti chiarito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.
4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 26246 del 06/09/2022).
Nel merito, i ricorrenti chiedono l'inclusione nella base di calcolo della retribuzione corrisposta per il periodo di godimento delle ferie, delle indennità che compongono la cd. parte variabile della retribuzione.
In proposito, rileva l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE del 04/11/03, «concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro», fornita dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia e recepita dalla Corte di cassazione.
Tale norma, dedicata alle Ferie annuali, si limita in realtà a prevedere:
«
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fornito, in proposito, un'interpretazione dell'art. 7 che permette di individuare una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali.
Precipitato di tale opera di interpretazione è l'affermazione e il consolidamento, nella giurisprudenza di legittimità, del principio secondo cui la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo (Cass. Sez. L
- , Ordinanza n. 25840 del 27/09/2024; Sez. L - , Sentenza n. 13932 del
20/05/2024). Si sottolinea, in tal modo, in particolare, a tal fine,
l'esigenza che al lavoratore in ferie sia assicurata una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 20216 del 23/06/2022).
3 Ed infatti, secondo quanto la SC ha in più occasioni avuto modo di ribadire, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_1 costantemente affermato che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo. Negli stessi sensi, si sono espresse anche CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, UL e altri, punto 58, CGUE
15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri punto 21, dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Tenuto conto degli orientamenti sopra richiamati, anche nella giurisprudenza di merito di questo tribunale si sono consolidati i seguenti principi:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da essere sostanzialmente paragonabile con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata, comunque, ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, quest'ultima deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
- rimangono escluse le indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali ed accessori.
La stessa società convenuta chiarisce che «Ai sensi del CCAL Italo, il
Train Manager si occupa di curare le attività propedeutiche e successive alla circolazione dei treni e svolge tutte le operazioni necessarie a garantire il comfort dei passeggeri e il coordinamento della vendita dei prodotti commercializzati e la corretta e puntuale erogazione dei servizi di bordo. È responsabile del coordinamento e del controllo delle attività svolte dal personale di bordo e dal personale delle aziende fornitrici.
Svolge all'occorrenza attività di supporto a terra per i servizi di accoglienza e ospitalità dei viaggiatori. Invece, il Macchinista, secondo
4 quanto previsto sempre dal CCAL Italo, si occupa di svolgere prevalentemente mansioni di guida del materiale rotabile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale nonché movimentazione del materiale entro gli impianti, tra gli impianti e le stazioni e nei nodi della rete nel rispetto dei regolamenti e normative vigenti. Svolge all'occorrenza anche altri compiti correlati, quali il controllo qualitativo e quantitativo delle attività svolte dai fornitori in relazione al materiale rotabile all'interno degli impianti e dei depositi di manutenzione. Infine, l' si occupa di svolgere attività di Controparte_3 accoglienza, ospitalità, assistenza ed informazione ai viaggiatori durante la permanenza a bordo e nelle fasi propedeudiche/successive al viaggio, curandone con continuità il comfort. “Svolge altresì attività di proposizione/vendita di prodotti commercializzati e, occasionalmente, su indicazione del Train Manager, supporta il medesimo nello svolgimento delle operazioni di controlleria e nella vendita di titoli di trasporto”. Svolge all'occorrenza anche mansioni analoghe “nell'ambito dell'organizzazione del lavoro prevista per i servizi a terra”».
In proposito, la convenuta fa riferimento al carattere discontinuo e variabile delle indennità escluse dal computo della retribuzione feriale. E nega, in concreto, per il valore a suo dire irrisorio delle predette indennità, l'incidenza dissuasiva sulla scelta di fruire delle ferie del mancato computo delle stesse. Sostiene in particolare: «Si tratta anche a tutto voler concedere di una percentuale irrisoria ed anche a voler prendere per buoni i conteggi di controparte, la pretesa economica complessiva di parte ricorrente è pari ad € 8.213,06 per il sig.
, € 1.179,33 per la sig.ra e ad € 3.292,33 per il sig. Parte_1 Pt_2
per un periodo temporale di 6 anni circa». Parte_3
La società incorre nell'errore concettuale di operare una valutazione ex post (peraltro neppure condivisibile, proprio tenuto conto dell'ammontare degli importi), piuttosto che porsi, unicamente, il quesito ex ante se dette indennità fossero unicamente finalizzate alla copertura di spese o disagi accessori non collegati intimamente alle mansioni rientranti nei profili di appartenenza, ovvero se, per contro, dette indennità fossero collegate ad attività rientranti nei compiti contrattualmente connessi a tali profili.
Quel che tuttavia rileva è che le indennità di cui si discute, pacificamente elementi accessori della retribuzione, sono in un rapporto di funzionalità con le mansioni affidate ai ricorrenti.
Essendo compito del giudice di merito valutare il rapporto di funzionalità che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate, dall'analisi della fonte
5 collettiva, deve ritenersi la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite, dovendosi ritenere che le indennità in contestazione siano volte a compensare una particolare modalità di esecuzione della prestazione, essendo connesse ad un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che i lavoratori ricorrenti sono tenuti ad espletare in forza dei rispettivi contratti di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
Pertanto, tali voci retributive vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse mansioni e sono, quindi, assimilabili a quelle «integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali» che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Deve conseguentemente ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che non includono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, siano in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, con conseguente nullità. Pertanto, va dichiarato il diritto dei ricorrenti a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità sopra elencate.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute i conteggi elaborati dalla parte ricorrente possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi sono redatti in conformità con i principi sopra richiamati, dividendo, in particolare, il totale annuo delle somme percepite a titolo di indennità, per le giornate di presenza in servizio, risultanti dalle buste paga in atti e non contestate specificatamente. Calcolato in tal modo il valore medio giornaliero, e moltiplicato quest'ultimo per i giorni di ferie godute nell'anno, determinato, dunque, l'importo complessivamente dovuto, nei conteggi risulta detratto l'importo effettivamente percepito per ogni giornata di ferie godute.
La società va pertanto condannata al pagamento dei seguenti importi:
- € 8213,06 in favore di;
Parte_1
- € 1179,33 in favore di;
Parte_2
6 - € 3292,33 in favore di , oltre rivalutazione secondo Parte_3 indice Istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara il diritto dei ricorrenti all'inclusione nella retribuzione dovuta per il periodo di godimento delle ferie delle seguenti indennità: indennità di permanenza a bordo treno;
indennità di riserva;
indennità di servizio svolto al di fuori del Distretto;
indennità di efficienza;
provvigioni; indennità di formazione;
indennità di hostess/steward, e per l'effetto condanna la convenuta, ai sensi di cui in motivazione, al pagamento dei seguenti importi:
- € 8213,06 in favore di;
Parte_1
- € 1179,33 in favore di;
Parte_2
- € 3292,33 in favore di , Parte_3 oltre rivalutazione secondo indice Istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
b) condanna la convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che liquida in € 4312,00, oltre spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 06/03/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
7