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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 663/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 663/2021, avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità professionale, promossa DA ( ) con il patrocinio dell'Avv. Elisa Fea, come da Parte_1 P.IVA_1 procura in atti ATTRICE CONTRO Ing. ) E ing. CP_1 C.F._1 Controparte_2
( ), in proprio e quali legali rappresentanti dello C.F._2 [...]
con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'Avv. Marco Rivalta, come da procura in atti CONVENUTI NONCHÈ CONTRO
), con il patrocinio dell'Avv. Carlo Vaira, Controparte_4 P.IVA_3 come da procura in atti TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, NEL MERITO, in via preliminare: ribadito di non accettare il contraddittorio nei confronti della terza chiamata essendo l'attrice indifferente ai rapporti tra gli Controparte_5 assicurati e la Compagnia Assicurativa, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e segnatamente:
- accertare e dichiarare l'attività di consulenza esercitata dall'Ing. Controparte_2 nei confronti dell'attrice come risultante dalla documentazione prodotta e dalle
1 circostanze dedotte in atti e, per l'effetto, rigettare l'eccezione avversaria di carenza di legittimazione passiva in capo al medesimo Professionista;
- accertare e dichiarare l'attività di consulenza esercitata dall'Ing. CP_1 nei confronti dell'attrice come risultante dalla documentazione prodotta e dalle circostanze dedotte in atti e, per l'effetto, rigettare l'eccezione avversaria di carenza di legittimazione passiva in capo al medesimo Professionista;
in via principale: respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e segnatamente:
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'Ing. e CP_1 dell'Ing. con riferimento all'incarico di consulenza in materia di Controparte_2 prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, nonché in ordine alla difformità della S.C.I.A. datata 16/02/2018 presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo ed alla redazione delle asseverazioni nonché delle certificazioni e dichiarazioni allegate e, per l'effetto, condannarli in solido tra loro a risarcire a in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 Controparte_6 il danno patrimoniale pari a complessivi € 17.976,60 od alla veriore somma accertanda in corso di causa;
- accertare e dichiarare, alla luce della documentazione prodotta e delle circostanze dedotte in atti, che le domande avanzate da ei confronti di Parte_1 [...] oggetto di negoziazione assistita, sono diverse rispetto a quelle _7 formulate nel presente giudizio nei confronti degli Ing.ri e CP_1
e, per l'effetto, rigettare la richiesta avversaria di condanna Controparte_2 dell'attrice alla rifusione delle spese legali del presente giudizio, oltre 15% per spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A., oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. poiché infondata in fatto ed in diritto;
–valutare, anche ai fini della condanna alle spese di lite, il comportamento processuale dei convenuti, che hanno fondato la richiesta di temerarietà della lite su presupposti palesemente falsi e hanno prodotto in giudizio una convenzione di negoziazione assistita riservata;
in via istruttoria:
– si insiste per l'ammissione di tutte le prove dedotte nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. depositata;
– ci si oppone all'ammissione delle prove ex adverso dedotte per i motivi indicati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. depositata;
– si chiede di essere ammessi alla prova contraria dedotta nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. depositata. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e C.P.A. come per legge. Si richiama integralmente la produzione documentale versata in atti e si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove che dovessero essere tardivamente proposte dalle controparti.
2 PARTE CONVENUTA Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via preliminare:
1.1. ordinare il mutamento del rito per la complessità della causa;
1.2. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ing. CP_2 rispetto a tutte le domande della ricorrente, in quanto mai incaricato da
[...] questa di alcun mandato professionale;
1.3. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ing. CP_1 rispetto a tutte le domande della ricorrente relative al periodo dal 2016 in
[...] avanti, in quanto l'incarico era stato affidato alla Controparte_7
2.1. ammettere i capi di prova articolati nella memoria di costituzione datata 14.05.2021, capi da a) a d) e nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 cpc datata 10.01.2022, capi da a) a l), con escussione dei testi indicati;
2.2. nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere coperta da riservatezza, nonostante l'assenza di tale clausola nell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, i fatti di cui ai capi da g) a l) memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 cpc, datata 10.01.2022, oggetto di negoziazione assistita, ordinarsi l'acquisizione dell'accordo presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, ove è conservato;
2.3. respingere, per i motivi esposti in memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 cpc del 10.01.2022, la richiesta di ammissione dei testi di controparte, così come indicati nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 cpc di controparte;
2.4. in caso di ammissione della prova per testi a favore delle controparti, ammettere a prova contraria diretta ed indiretta con i testi indicati in prova diretta;
2.5 ammettersi CTU tecnica, volta a determinare la congruità del valore delle prestazioni rese dalla TU di ET , corrente in Cervere CP_8
(CN), ed ammontanti ad 13.039,36 in base alle fatture n. 95/2019, n. 47/2020 e n. 58/2020, in relazione alle prestazioni effettivamente rese ed alla documentazione ricevuta a titolo gratuito dallo TU IC Ing. CP_2
3. nel merito:
3.1. respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate e 3.2. previo accertamento del fatto che le domande avversarie nei confronti degli odierni convenuti costituiscono consapevole duplicazione delle stesse domande già Con azionate in passato nei confronti della in tutto o in parte, _7 nonché della temerarietà della causa per le ragioni esposte, condannare la
con sede in Fossano (CN), via Torino n. 72, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese legali del presente giudizio, oltre 15 % per spese forfettarie, CPA ed Iva di legge, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; 3.3 nella denegata ipotesi di soccombenza, dichiarare tenute la Compagnia Assicuratrice, terza chiamata, a manlevare gli odierni resistenti.
3 PARTE TERZA CHIAMATA
“Voglia il Giudice adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su Controparte_5 eventuali domande nuove In via istruttoria Disporre, se del caso, ctu tecnica volta a determinare, sulla base della documentazione agli atti, la congruità del valore delle prestazioni rese dallo
incaricato da Parte_2 Parte_1 di cui alle fatture nn. 95/2019, 47/2020 e 58/2020, per la mera ed esclusiva necessità di adeguamento alle prescrizioni impartite dagli Ufficiali del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo con verbale prot. N. 7423 del 27.05.2019; stabilendo, in caso negativo, i necessari, effettivi e congrui costi dei professionisti per il citato adeguamento Nel merito In via principale Accertata e dichiarata l'assenza di copertura assicurativa verso gli assicurati per i motivi tutti di cui in atti e fatta applicazione, in ogni caso, degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c. Assolvere a ogni avversaria pretesa Controparte_5
In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree e delle domande di manleva dei convenuti Contenere l'eventuale condanna di ntro i limiti della quota di Controparte_5 responsabilità che fosse ascritta a parte assicurata, del danno concretamente provato in corso di causa ed in esclusiva connessione causale con il sinistro dedotto nonché nei limiti tutti di operatività delle polizze assicurative, incluso scoperto, franchigia e massimale In ogni caso Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione allegata ed i compensi professionali tutti, come da consueta nota, redatta in relazione alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità delle stesse;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili Con il favore delle spese di ctu e di ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella determinanda misura, se disposto l'incombente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La CI attrice esercente attività di carpenteria e officina Parte_1 meccatronica, ha introdotto il presente giudizio, nelle forme dell'istruzione sommaria ex
4 art. 702 bis c.p.c., nei confronti dello e, in proprio, Controparte_3 dei soci ing. e – con cui la CI aveva un rapporto di Controparte_2 CP_1 collaborazione professionale sin dal 2007 – ai quali aveva conferito incarico professionale per lo svolgimento di attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per la redazione ed aggiornamento del piano di prevenzione incendi, chiedendo la condanna dei medesimi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali da inadempimento del predetto rapporto professionale. Nel dettaglio, allega l'attrice che l'incarico professionale aveva avuto ad oggetto la richiesta di parere di conformità relativa al fabbricato adibito a verniciatura e montaggio rimorchi, l'aggiornamento di schede di valutazione del rischio, la consulenza in ordine agli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, la consulenza tecnica per l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo, in merito all'installazione di una cisterna di gasolio, con tutta la documentazione amministrativa e tecnica. All'esito, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, con riferimento alla Pratica di prevenzione incendi aveva comunicato i pareri di conformità.
1.1. La CI aveva quindi incaricato l'impresa HE per la realizzazione di una nuova linea antincendio, depositando, tramite il convenuto , la Segnalazione CP_1
Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio, richiamando i progetti approvati dal Comando dei Vigili del Fuoco, con relativa documentazione, recante la sottoscrizione del medesimo professionista e con delega per il ritiro dell'attestato di presentazione e per eventuali chiarimenti tecnici che si fossero resi necessari in ordine alla SCIA, presentata nel marzo 2018. Nel maggio 2019, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'esito di un sopralluogo effettuato presso la sede della CI ricorrente, avevano constatato talune irregolarità e difformità rispetto alla SCIA, con conseguente situazione di pericolo di propagazione di incendi. Al , legale Pt_1 rappresentante della CI ricorrente, era stato pertanto notificato verbale di prescrizioni, per numerose violazioni inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, fissando in 180 giorni il termine per la regolarizzazione di tali violazioni. Il si era quindi Pt_1 rivolto ad altro professionista;
nelle more, erano stati iscritti due procedimenti penali a carico del , per il reato di cui all'art. 68, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e Pt_1 per i reati di cui agli artt. 28, comma 2, lett. d), 64, comma 1, lett. d), 71, comma 1, e 71, comma 4, lett. a).
1.2. Nel novembre 2019, il aveva depositato richiesta motivata di proroga Pt_1 del termine concesso dal Comando dei Vigili del Fuoco per la regolarizzazione, concessa fino al 27 maggio 2020, prorogata fino al luglio 2020 in ragione della sopravvenuta sospensione dei termini per la pandemia Covid-19. Ai fini della regolarizzazione, il aveva impiegato propri mezzi e forza lavoro, incaricando altro studio di Pt_1 progettazione e consulenza per la redazione della pratica antincendio e i necessari adeguamenti, incaricando l'impresa HE TO RD & C. per la sostituzione della linea antincendio. Nel luglio 2020, i Vigili del Fuoco avevano constatato, all'esito di sopralluogo, l'avvenuta regolarizzazione mediante l'adempimento delle prescrizioni impartite con il verbale del maggio 2019. A tal fine, il deduce di aver sostenuto Pt_1
5 costi per il complessivo importo di euro 26.961,83, che ritiene ascrivibili alla esclusiva responsabilità solidale dei due convenuti per le negligenze nell'adempimento dell'incarico professionale a suo tempo conferito. Stante l'esito negativo della negoziazione assistita, la ricorrente ha pertanto promosso il presente giudizio nei confronti dello studio professionale e, in proprio, nei confronti del e del invocando CP_2 CP_1 CP_2 la responsabilità professionale dei medesimi, quanto al Donato, per la presentazione della SCIA e dei relativi documenti e, quanto al per la sottoscrizione della CP_2 certificazione di resistenza al fuoco, all'esito di sopralluogo, risultate non corrispondenti alla situazione di fatto poi accertata dai Vigili del Fuoco, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno nella ridetta misura di euro 26.961,83, dichiarandosi disponibile a rinunciare alla voce di danno corrispondente all'impiego di propria forza lavoro, richiamando l'ampia documentazione depositata in atti. 2. Si sono costituiti i convenuti ing. e ing. in proprio e quali legali CP_1 CP_2 rappresentanti dello contestando la Parte_3 prospettazione della ricorrente ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la collaborazione con la CI – relativamente alla quale era stato Pt_1 incaricato il solo ing. – aveva avuto luogo dal 2007 fino al 2016, allorquando, CP_1 mutata la compagine societaria della ricorrente, il convenuto aveva cominciato ad agire su incarichi della CI di cui era diventato socio, con la Controparte_7 conseguenza che soltanto quest'ultima era stata incaricata dalla ricorrente e che i convenuti non erano stati interlocutori diretti per le pratiche presentate presso il Comando dei Vigili del Fuoco, svolgendo un incarico professionale ricevuto dalla _7
, unico soggetto incaricato della sicurezza e prevenzione incendi dalla
[...] Pt_1
e, come tale, responsabile dei danni lamentati dalla ricorrente, che peraltro aveva concordato con tale CI un accordo conciliativo avente ad oggetto sostanzialmente le medesime contestazioni di negligenza nell'espletamento dell'incarico professionale.
2.1. Quanto agli addebiti di responsabilità mossi dalla ricorrente, rilevano i convenuti che il sopralluogo dei Vigili del Fuoco era stato condotto dopo oltre 400 giorni dopo la presentazione della SCIA del marzo 2018, invece dei sessanta giorni previsti dal D.P.R. 151/11, oltre in termini di verifica, nel corso del quale la CI, dopo l'allontanamento del , successivamente ad un acceso alterco che di fatto aveva interrotto la CP_1 collaborazione, avrebbe dovuto incaricare altro professionista per la gestione delle questioni connesse alla prevenzione incendi, con conseguente responsabilità addebitabile integralmente al datore di lavoro che, peraltro, non si era attivato, nonostante i solleciti del , fino al momento dell'interruzione della collaborazione. I convenuti hanno CP_1 altresì contestato il quantum richiesto, contestando specificamente le singole voci risarcitorie, in parte qua già oggetto di transazione con la CI , _7 concludendo per il rigetto della domanda della ricorrente, previo mutamento del rito e previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice
[...]
in forza di polizze stipulate da entrambi i professionisti, a fini di manleva CP_4 per il caso di accoglimento della domanda della ricorrente.
6 3. Autorizzata la chiamata in causa e disposto il mutamento del rito, si è costituita
Quanto al rapporto assicurativo con il convenuto , rileva che Controparte_4 CP_1 la polizza era stata stipulata dal medesimo in proprio e non quale socio dello TU IC, con conseguente limitazione della eventuale manleva entro i limiti di operatività della garanzia, stante peraltro la collocazione degli addebiti in epoca anteriore alla stipula della polizza, avente ad oggetto la responsabilità per eventi colposi risalenti ad un periodo non superiore a due anni antecedente la data di effetto, invocando la inoperatività della polizza. Quanto al rapporto contrattuale con il parimenti CP_2 rileva esser stata stipulata personalmente e non quale socio dello TU IC, proponendo sul punto le medesime eccezioni formulate in ordine alla polizza stipulata dal . Stante peraltro la decorrenza del vincolo dal 21 giugno 2009 e fino al CP_1 febbraio 2011, rileva del pari la anteriorità delle attività professionali contestate rispetto al periodo di vigenza della polizza.
3.1. La terza chiamata invoca l'inoperatività della polizza, valida solo per la responsabilità dell'assicurato con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi. La terza chiamata aderisce in ogni caso alle eccezioni e alle contestazioni svolte dai convenuti in ordine alla domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente. La terza chiamata ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda di manleva;
in subordine, chiedendo che l'eventuale condanna in manleva fosse contenuta entro i limiti della quota di responsabilità ascritta alla parte assicurata e del danno effettivamente e concretamente provato. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con prove orali. All'esito, rigettata la richiesta di CTU formulata da parte convenuta e dalla terza chiamata, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. La domanda attorea si inscrive nell'ambito del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, assumendo che tra le parti era intervenuto un contratto di prestazione professionale avente ad oggetto la consulenza in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro. Devono pertanto essere richiamate le coordinate interpretative in materia di responsabilità contrattuale e quelle, correlative, al risarcimento del danno da inadempimento, sicchè incombe sul danneggiato offrire la prova del titolo su cui si fonda l'inadempimento, che deve essere soltanto allegato dal creditore (C. Civ. Sez. Un. n. 13553/2001); quanto al conseguente risarcimento del danno, soccorrono i criteri indicati dalla norma dell'art. 1223 c.c., in forza della quale l'attore danneggiato è tenuto a dimostrare l'effettivo pregiudizio – il c.d. danno conseguenza – in termini di danno emergente e lucro cessante, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore e a provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno conseguenza. E ciò anche in conformità alle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha chiarito come “In tema di risarcimento danni, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare 1) la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta non essere stata adempiuta, 2) il danno, 3) il nesso causale tra l'allegato inadempimento
7 totale o parziale altrui e il proprio danno;
provato ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile.” (Trib. Milano, sez. XI, n. 2446/2020), con la precisazione che “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato…” (C. Civ. n. 18832/2016). 5. Tanto premesso in ordine alla disciplina e ai principi giurisprudenziali applicabili, nel caso di specie parte attrice lamenta la non corretta esecuzione della prestazione professionale da parte dei convenuti, ai quali aveva conferito incarico di consulenza in materia di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro. Nel dettaglio, la CI attrice allega la sussistenza, sin dal 2007, di un rapporto contrattuale con il convenuto ing.
, avente ad oggetto la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e CP_1 prevenzione incendi;
che, a seguito dei pareri di conformità espressi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (doc. 3 fascicolo parte attrice), lo TU IC era stato delegato per la presentazione della SCIA e della relativa documentazione, recante la data del 16 febbraio 2018, ai fini della realizzazione dei progetti approvati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (doc. 5 fascicolo parte attrice).
5.1. I fatti oggetto di allegazione sono stati dall'attrice specificati e precisati con memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c., allegando, nel dettaglio, che nel 2016 l'ing. CP_1 aveva proposto alla CI di conseguire la certificazione OHSAS 18001 al Pt_1 fine di ottenere sgravi sui premi assicurativi versati dal datore di lavoro all'Inail per i contributi dei dipendenti. La CI aveva pertanto avviato tale pratica per ottenere la certificazione, che presupponeva il perfezionamento della pratica antincendio, al contempo, la CI aveva appreso che il Certificato di Prevenzione Incendi era scaduto. Tale circostanza era stata parimenti addebitata al , che non aveva mai spiegato i CP_1 necessari adempimenti per l'aggiornamento del certificato. A tal fine, il era stato CP_1 pertanto incaricato di procedere a tali adempimenti, presentando la SCIA ai fini della sicurezza antincendio sulla scorta dei progetti approvati dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo, sottoscritta nel febbraio 2018. Alla SCIA era stata allegata documentazione relativa alla asseverazione ai fini della sicurezza antincendio ex art. 4 DM 7 agosto 2012, sottoscritta dal;
la certificazione di resistenza al fuoco di CP_1 prodotti ed elementi costruttivi e dei prodotti impiegati ai fini della reazione e resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte, sottoscritta dal CP_2
5.2. Nondimeno, all'esito del sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco nel maggio 2019, erano state accertate delle difformità rispetto a quanto risultante dalla SCIA e dalla relativa documentazione. Gli accertatori avevano quindi notificato alla CI attrice verbale di prescrizioni del 27 maggio 2019 (doc. 7 fascicolo parte attrice), con cui era stata elevata la contravvenzione ex art. 68 comma 1, lett. b) d.lgs. 81/2008, per non aver reso i luoghi di lavoro conformi, avendo riscontrato, in particolare, “…presenza di materiale infiammabile depositato in locali non idonei all'uso … cisterna di cisterna di combustibile per trazione (gasolio) in recipiente non idoneo posizionata nella parte terminale dell'attività all'esterno in prossimità del locale idropulitrice … cisterna di liquido combustibile in contenitore non idoneo di
8 capacità 1 mc posizionata all'esterno del fabbricato … pneumatici posizionati a distanza non di sicurezza da bombole di gas compresso comburente e infiammabile … pneumatici posizionati a ridosso del fabbricato con alta probabilità di propagazione in caso di incendio … materiale combustibile solido posizionato a ridosso della centrale termica … posizionamento di caricatore per muletti elettrici in posizione non idonea e a rischio propagazione di incendio … impianto elettrico a rischio di propagazione … ostruzione all'accesso della centrale termica da materiale difficilmente rimovibile a mano …”.
5.3. Altresì, i verbalizzanti avevano contestato la violazione dell'art. 63 co. 1 e dell'art. 64 co. 1 del d.lgs. 81/2008 per non aver reso i luoghi di lavoro conformi per uscite di emergenza, cartellonistica insufficiente, illuminazione insufficiente e presenza di ostacoli lungo le vie di esodo nonché per violazione dell'art. 20 co. 1 d.lgs. 139/2006 “…per non aver presentato segnalazione certificata di inizio attività per le seguenti attività: a) officine per i veicoli a motore, rimorchi e per autoveicoli e carrozzerie;
b) deposito di liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità >65°C …”. Alla CI erano stati pertanto assegnati 180 giorni per procedere alla regolarizzazione secondo le prescrizioni contenute nel verbale:
“…collocazione dei liquidi infiammabili in luogo sicuro;
svuotamento, bonifica e rimozione della cisterna di liquido combustibile (gasolio); svuotamento e rimozione cisterna di liquido combustibile (olio) di capacità 1 mc posizionata all'esterno del fabbricato;
posizionamento dei pneumatici a distanza di sicurezza da fabbricati limitrofi;
rimozione del materiale combustibile a ridosso della centrale termica;
collocazione del caricatore per muletti elettrici in luogo idoneo;
rimozione di tutte le prese di corrente non omologate all'uso in ambienti lavorativi;
rimozione di tutti gli ostacoli lungo le vie di esodo, sia interne sia esterne;
… realizzazione della compartimentazione prevista con esame progetto, realizzazione e/o adeguamento delle uscite di sicurezza nonché adeguamento dell'impianto di spegnimento ad idranti secondo quanto previsto con esame progetto in data 21/03/2007 prot. 1305 … adeguamento dell'attività al D.P.R. 151 del 2011…”. Le violazioni avevano altresì dato origine al procedimento penale a carico del per violazione degli artt. 68 co. 1, Pt_1
28 co. 2, 64 co. 1, 71 co. 1 e 71 co. 4 del d.lgs. 81/2008 (doc. 10 fascicolo parte attrice), cui aveva fatto seguito la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero a seguito del riscontrato adempimento delle prescrizioni e del pagamento delle sanzioni. Di qui la contestazione di inadempimento mossa dall'attrice ai convenuti, in ordine alla presentazione di una SCIA e della relativa documentazione risultate non corrispondenti alla situazione di fatto riscontrata dai verbalizzanti, nonostante le asseverazioni dei professionisti. 6. Ciò posto, ai fini della prova del rapporto contrattuale su cui si fonda la pretesa risarcitoria, parte attrice richiama le fatture emesse tra il 2007 e il 2013 dall'ing. CP_1
(doc. 2 fascicolo parte attrice) e aventi ad oggetto la consulenza in materia di prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro e la corrispondenza intervenuta tra le parti in ordine al deposito della SCIA del 16 febbraio 2018 (doc. 5 fascicolo parte attrice), i cui documenti recano la sottoscrizione sia dell'ing. che dell'ing. CP_1
del pari, richiama i pareri di conformità comunicati dai Vigili del Fuoco e CP_2 trasmessi allo TU IC per delega della CI attrice (doc. 3 fascicolo parte attrice). Non vi sono pertanto dubbi in ordine al conferimento dell'incarico per la
9 presentazione della SCIA, come emerge inequivocabilmente dalla richiamata documentazione.
6.1. Sul punto, parte convenuta ha respinto gli addebiti di inadempimento, in primo luogo invocando una erronea interpretazione, da parte del Donato, della normativa entrata in vigore con il DPR 151/2011, ritenendo necessario il rilascio di certificazione non più necessaria a seguito della modifica normativa;
in secondo luogo, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, posto che, all'esito della cessione delle quote da parte del socio e della costituzione di una nuova compagine societaria Persona_1
a far data dal 2016, il aveva agito su incarico della CI di CP_1 Controparte_7 cui era divenuto, con la conseguenza che il soggetto incaricato dall'attrice era quest'ultima CI e con la quale, peraltro, il nuovo legale rappresentante della CI attrice, , aveva raggiunto un accordo transattivo avente ad oggetto il Controparte_6 risarcimento dei danni conseguenti ai medesimi profili di inadempimento contestati ai convenuti.
6.2. A tal fine i convenuti producono accordo intervenuto nel maggio 2017 tra la e la per “adeguamento D. Lgs. 81/08”, avente ad oggetto Pt_1 CP_9 _7
“Aggiornamento DVR, Valutazione Aggiornamento rischi donne gestanti, Aggiornamento indagine fonometrica, Aggiornamento valutazione rischi da vibrazioni mano-braccio e corpo intero, Aggiornamento valutazione rischi da movimentazione manuale dei carichi Aggiornamento valutazione rischi da esposizione a sostanze pericolose (agenti chimici)” e l'accordo del 7 agosto 2017 avente ad oggetto la “SCIA Prevenzione Incendi” (docc. 6 e 7 fascicolo parte convenuta). L'attività contemplata in tale accordo, per quanto emerge dalla lettura del documento, aveva ad oggetto
“…sopralluogo in azienda e rilievi, per verificare la conformità al progetto approvato … verificata la perfetta coerenza … si procede con … la predisposizione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività … il deposito dell'istanza presso Comando VVF /SUAP … l'assistenza durante il controllo dei VVF (nei 60 giorni successivi all'avvenuto deposito dell'istanza)…”.
6.3. Secondo la prospettazione dei convenuti, l'incarico era stato affidato dalla alla CI che, a sua volta, aveva conferito l'esecuzione dei Pt_1 _7 predetti adempimenti agli odierni convenuti. I convenuti hanno confermato le descritte circostanze in sede di interrogatorio formale: il ha dichiarato che la era CP_1 Parte_4 stata incaricata dalla CI per le pratiche relative alla prevenzione incendi;
la Pt_1 CI aveva quindi incaricato il convenuto, socio della stessa, per i necessari adempimenti;
il convenuto ha difatti dichiarato che “…la pratica è stata preparata dalla con i miei collaboratori e poi è stata da me firmata. Ho curato l'allegazione della Parte_4 documentazione. Ho verificato la regolarità di quanto firmavo. Il titolare ha Persona_2 firmato insieme a me la pratica”. Anche il ha confermato di aver ricevuto lo CP_2 specifico incarico di redigere il documento di resistenza al fuoco delle strutture e reazione dalla . A tal fine, i convenuti richiamano altresì la transazione Parte_4 intervenuta tra la CI attrice e la CI , avente ad oggetto il risarcimento Parte_4 dei danni richiesti dalla in conseguenza dell'inadempimento della Pt_1 Parte_4 rispetto agli obblighi derivanti dai predetti contratti e, quindi, sostanzialmente le
10 medesime contestazioni che la CI attrice formula nei confronti degli odierni convenuti. 7. La prospettazione dei convenuti è tuttavia infondata. In primo luogo, si deve osservare come non sia in contestazione la circostanza che il avesse CP_1 effettivamente provveduto alla predisposizione e alla presentazione della SCIA e relativi allegati, sottoscritti sia dal stesso che dal ciascuno per gli adempimenti CP_1 CP_2 di propria competenza, come si evince inequivocabilmente dalla richiamata documentazione e dalla corrispondenza intervenuta tra le parti (doc. 5 fascicolo parte attrice). Sotto tale profilo, giova rilevare che tale ricostruzione trova conferma anche nelle dichiarazioni della teste dipendente della CI , che ha Testimone_1 Pt_1 confermato la circostanza che tra la fine dell'anno 2017 e l'inizio dell'anno 2018, il convenuto ing. aveva predisposto la SCIA e la documentazione allegata ai fini CP_1 della sicurezza antincendio con riferimento ai progetti approvati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, precisando che l'ing. aveva redatto la CP_2 documentazione, sottoscrivendola e che l'incarico era stato conferito all'ing. , già CP_1 incaricato in precedenza dalla medesima CI. La teste ha altresì confermato di aver predisposto tutta la documentazione per la certificazione 18001 e le conseguenti comunicazioni.
7.1. La richiamata documentazione non reca tuttavia alcun riferimento alla CI
, risultando invece la provenienza delle comunicazioni telematiche dall'indirizzo Parte_4 di posta elettronica dell'ing. (doc. 5 fascicolo parte attrice). Nel dettaglio, risulta CP_1 la sottoscrizione del , in proprio, in calce alla dichiarazione Murature REI del 25 CP_1 gennaio 2018 (doc.
5.11 fascicolo parte attrice), l'asseverazione ai fini della sicurezza antincendio del 16 febbraio 2018 (doc. 5.3); nella stessa SCIA si dà atto del deposito della restante documentazione tecnica presso lo “ IC CP_3 Controparte_3
– Ing. (doc.
5.5 fascicolo parte attrice). Risulta altresì la sottoscrizione CP_1 dell'ing. in calce alla dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della CP_2 reazione e resistenza al fuoco (doc.
5.12 fascicolo parte attrice). Si deve peraltro rilevare che lo stesso ing. con comunicazione del 30 marzo 2018, aveva rappresentato, CP_1 all'esito dell'invio della documentazione ai Vigili del Fuoco (doc.
5.2 fascicolo parte attrice), di aver provveduto ad un secondo invio dei documenti ai Vigili del Fuoco, sostitutivo del precedente invio del 2 marzo, risultando negli allegati un file illeggibile (doc.
5.1 fascicolo parte attrice).
7.2. Tutte le comunicazioni ora richiamate provengono inequivocabilmente dall'indirizzo di posta elettronica del convenuto e non recano alcun riferimento alla CI . Non è pertanto dimostrato che l'incarico professionale ai convenuti Parte_4 fosse stato conferito da tale CI, di cui pure il era socio, né risulta CP_1 documentata la circostanza dell'emissione di fatture da parte della predetta CI per tali prestazioni, ad eccezione di una parcella emessa dallo e intestata alla Controparte_3 CI , avente ad oggetto peraltro la prestazione eseguita dal ovvero Parte_4 CP_2 la redazione del certificato di resistenza al fuoco. Null'altro viene prodotto dai convenuti, sicchè la prospettazione da questi proposta prova troppo poco. Del resto, pur in
11 presenza di un accordo tra la CI e la CI , esclude di per sé il Pt_1 Parte_4 conferimento dell'incarico ai professionisti convenuti, circostanza che, lo si ribadisce, deve ritenersi provata alla luce dei plurimi riscontri documentali e di quelli rivenienti dalle emergenze dell'istruttoria orale.
7.3. Sotto altro profilo, si deve osservare che alcun rilievo può assumere nel caso di specie la transazione intervenuta tra la e la CI , atteso che, come Pt_1 Parte_4 emerge chiaramente dalla documentazione in atti, segnatamente, dall'invito alla negoziazione assistita e dalla transazione stessa, che l'oggetto della controversia non erano stati gli stessi rilievi di inadempimento mossi agli odierni convenuti, poiché alla era stato addebitato l'inadempimento relativo al contratto di consulenza avente Parte_4 ad oggetto l'Aggiornamento Valutazione dei Rischi e Valutazioni Specifiche e l'Aggiornamento Piano Emergenza - Evacuazione, elaborato dalla CI incaricata il 2 gennaio 2019. Nondimeno, la CI era stata sanzionata all'esito di sopralluogo degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della ASL di Prevenzione e Sicurezza negli Parte_5 ambienti di Lavoro, in quanto il Documento di Valutazione Rischi non era stato redatto in conformità ai criteri di legge. È pertanto di tutta evidenza che l'inadempimento addebitato alla CI aveva ad oggetto un distinto rapporto contrattuale, Parte_4 considerato peraltro che la violazione è stata accertata da una diversa Amministrazione procedente.
7.4. Alla luce delle risultanze probatorie fin qui valutate, deve ritenersi senz'altro dimostrata la sussistenza del rapporto contrattuale intervenuto tra le odierne parti del giudizio, sicchè parte attrice ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico quanto alla dimostrazione del titolo su cui fonda la propria pretesa, così come risulta provato l'inadempimento dei convenuti che, dal canto loro, non hanno sovvertito la prova offerta dall'attrice, dimostrando di aver perfettamente adempiuto l'incarico loro conferito e tanto per quanto emerge sia dal verbale di accertamento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, da cui risulta, tra l'altro, la difformità alla SCIA prot. 2891 del 13 marzo 2018 (doc.
6.1 fascicolo parte attrice) e sia per quanto emerge dalle dichiarazioni degli stessi convenuti in sede di dibattimento penale.
7.5. Il aveva dichiarato che l'ing. aveva redatto una SCIA corredata CP_2 CP_1 da asseverazione su un'attività non corretta, in quanto era stata indicata un'attività diversa, da non ricomprendersi in quelle previste dalla normativa, non essendo dovuta la certificazione. Il riferimento è all'errore di interpretazione commesso dal sulla CP_1 normativa entrata in vigore con il DPR 151/2011. Il aveva altresì affermato: CP_2
“…ho visto anche la contestazione dei Vigili del Fuoco che, a mio parere, era relativa a ciò che era stato dichiarato nella SCIA. Bisognava valutare il rischio di incendio e le opere da realizzare”. Il , CP_1 dal canto suo, premettendo di aver lavorato in precedenza con la CI attrice, aveva dichiarato di aver ricevuto pressioni per ottenere velocemente la certificazione, di aver proceduto “in tal senso”, con riserva di valutare successivamente l'operato. Il convenuto aveva altresì dichiarato: “…non ho fatto in malafede la valutazione di cui al capo di imputazione, ero sotto pressione e, del resto, l'attività da me espletata non era più necessaria, vista la nuova normativa da applicare successiva al 2007 … ciò che è stato contestato dai Vigili del Fuoco era vero così come il
12 fatto che gli interventi richiesti non erano più necessari con l'avvento della nuova normativa” (doc. 9 fascicolo parte convenuta). Nulla quaestio sull'utilizzabilità di tale materiale probatorio, trattandosi di prove atipiche che, ove acquisite al processo, ben possono concorrere a formare il convincimento del giudice in presenza di ulteriori riscontri, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (C. Civ. n. 25067/2018). 8. Tanto accertato in ordine alla responsabilità dei convenuti, come già innanzi premesso, la liquidazione del danno presuppone in primo luogo la dimostrazione dell'effettivo e concreto pregiudizio che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.; in altri termini, la necessaria valutazione della prova del danno conseguenza e della riconducibilità dello stesso, in termini di nesso causale, al contegno inadempiente del debitore. Sotto tale profilo, ferme restando le considerazioni innanzi svolte in ordine alla prova dell'inadempimento, parte attrice allega il pregiudizio consistente negli esborsi sostenuti per realizzare le prescrizioni impartite dai Vigili del Fuoco a seguito delle violazioni contestate, per un complessivo importo di euro 26.961,83, così dettagliato e documentato: euro 2.329.30 per corrispettivo versato all'impresa HE TO RD & C. s.n.c. (doc. 17 fascicolo parte attrice); euro 1.134,00 corrisposti alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Cuneo per la presentazione della S.C.I.A. nell'anno 2018 (doc.
5.13 fascicolo parte attrice); euro 8.985,23 per costo della forza-lavoro impiegata nella pianificazione dei lavori di regolarizzazione dei luoghi di lavoro (doc. 15 fascicolo parte attrice); euro 13.039,06 per corrispettivo versato allo studio di progettazione e consulenza (doc. 16 fascicolo parte attrice) ed euro 1.474,21 versati a titolo di sanzione amministrativa (doc. 18 fascicolo parte attrice).
8.1. Come già poc'anzi rilevato, l'attrice ha depositato a sostegno della richiesta risarcitoria documentazione relativa alle fatture emesse dai professionisti incaricati e gli esborsi sostenuti per diritti e sanzioni. Trattasi di documentazione sufficiente al fine di ritenere integrata la prova del quantum, secondo l'insegnamento della più recente giurisprudenza, secondo cui la perdita subita descritta dall'art. 1223 c.c. in termini di danno emergente “…non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare: così tra le decisioni più recenti, Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718)” (C. Civ. n. 17670/2024).
8.2. Sotto altro profilo, la Corte richiama il principio consolidato secondo cui il danno patrimoniale deve corrispondere alla sua esatta commisurazione, in quanto volto a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e a restaurare la sfera
13 patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (C. Civ. n. 1183/2007), reintegrando il patrimonio nella medesima consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (C. Civ. 3352/1989), con la conseguenza che il danno deve essere quantificato in relazione al concreto ed effettivo pregiudizio subito dal danneggiato. In tal senso, come affermato dalla Corte, “…spetta invero al giudice del merito accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), con conseguente differente entità del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto. È infatti necessario che, ove sussistenti e provati, tali voci o aspetti o sintagmi di cui la categoria generale del danno patrimoniale come detto si compendia vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro, nel liquidare l'ammontare dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice dovendo pertanto garantire che risulti sostanzialmente osservato il principio dell'integralità del ristoro, che come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo non si pone invero in termini antitetici bensì trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento a lui causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone anche di evitarsi duplicazioni risarcitorie (v., con riferimento al danno patrimoniale, Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211)” (C. Civ. n. 17670/2024).
8.3. In conformità ai principi ora richiamati, devono ritenersi senz'altro risarcibili i costi sostenuti per il corrispettivo all'impresa HE e allo TU di ET e Consulenza incaricato per la presentazione della SCIA ai sensi del DPR 151/2011 e per il collaudo rete idranti, progetto rete gas e progetto impianto elettrico, come si evince dalla fattura n. 47 del 25 giugno 2020; del pari vanno rimborsati i costi sostenuti per la presentazione della SCIA e le sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento, trattandosi di danni direttamente riconducibili all'inadempimento dei convenuti. Non può invece essere riconosciuta la voce risarcitoria consistente nei costi della forza-lavoro impiegata nella pianificazione dei lavori di regolarizzazione, in quanto la documentazione allegata a sostegno consiste unicamente nelle schede di rilevazione delle ore di attività dei propri dipendenti impiegati nei lavori, di provenienza unilaterale, prive di sottoscrizione e data. In assenza, pertanto, di specifici riscontri in ordine alle ore effettivamente lavorate e a specifici e obiettivi criteri di calcolo, tali costi non possono ritenersi provati.
8.4. In conclusione, pertanto, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 17.976,60, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
14 9. I convenuti hanno formulato domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice, terza chiamata, per il caso di Controparte_4 accoglimento della domanda attorea, il convenuto ing. , in forza di polizza n. CP_1
403045100, con decorrenza dal 29 maggio 2018. Sul punto precisa il convenuto che la polizza è oggi sostituita dalla polizza intestata allo , recante n. 407101404. CP_3
La polizza, stipulata nel 2018, ha sostituito la polizza n. 109418, stipulata nel maggio 2016, che a sua volta aveva sostituito la polizza n. 103861 stipulata il 3 novembre 1996. Il è invece intestatario della polizza n. 112820, decorrente dal 21 giugno 2009; CP_2 detta polizza, secondo quanto allegato dai convenuti, è rimasta in vigore fino al 3 maggio 2021, quando è stata sostituita dalla medesima polizza n. 47101404, intestata allo
[...]
che copre i singoli professionisti, quali soci della CI. Controparte_3
9.1. Si deve tuttavia osservare che le polizze non risultano prodotte in atti dai convenuti che agiscono in manleva nei confronti dell'assicurazione terza chiamata. Sotto tale profilo, si deve richiamare il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, confermato da recenti pronunce, secondo cui “ai fini della prova del fatto costitutivo della pretesa, consistente nella ricomprensione dell'accaduto nell'ambito della garanzia assicurativa, è necessario per l'assicurato provvedere al deposito delle condizioni generali di polizza. In caso di mancato deposito da parte dell'assicurato, il rilievo di inoperatività della copertura assicurativa da parte dell'assicuratore convenuto per l'adempimento non costituisce eccezione in senso stretto in quanto mira a far valere la mancanza di prova del fatto costitutivo piuttosto che ad allegare un fatto estintivo dello stesso” (C. Civ. n. 21016/2022).
9.2. In altri termini, la mancata produzione delle polizze e delle condizioni generali di contratto preclude il sindacato sulla verifica circa la riconducibilità dell'evento nell'ambito della garanzia e sulla operatività o meno della polizza e, pertanto, sulla sussistenza del fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato. Né a tal fine tale onere probatorio può essere colmato con una inammissibile richiesta di ordine di esibizione, posto che, in primo luogo, i convenuti non hanno nemmeno dimostrato di essersi attivati per acquisire la documentazione di cui trattasi – essendo peraltro onere del professionista provvedere alla custodia di tali documenti – con la conseguenza che la richiesta deve ritenersi del tutto esplorativa, in quanto volta a sopperire alle lacune probatorie della parte. E tanto in conformità all'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, secondo cui “la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, ai sensi degli artt. 210 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c. ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa” (C. Civ. n. 38062/2021). Del pari, alcuna rilevanza assume la produzione in giudizio delle polizze dalla parte terza chiamata, stante il richiamato riparto dell'onere probatorio e considerato altresì che tali polizze, per quanto prospettato dai convenuti, sono state sostituite dalla polizza 47101404, non prodotta in atti. Tanto è sufficiente per
15 indurre al rigetto della domanda di manleva, per i motivi fin qui esposti. Assorbita ogni ulteriore questione. 10. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della controversia, tenuto conto della complessiva attività svolta, delle questioni affrontate e dell'esito della lite. Per l'effetto, in ragione dell'accoglimento della domanda attorea, sia pur in misura sensibilmente ridotta, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, spese che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori come per legge. Del pari, i convenuti, in ragione del rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti della terza chiamata, sono tenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di quest'ultima, spese che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda della ricorrente CI. in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, condanna i convenuti e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 17.976,60, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
rigetta la domanda di manleva formulata dai convenuti nei confronti della terza chiamata Controparte_4 condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della CI ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della CI terza chiamata, spese che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo 13 marzo 2025.
Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 663/2021, avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità professionale, promossa DA ( ) con il patrocinio dell'Avv. Elisa Fea, come da Parte_1 P.IVA_1 procura in atti ATTRICE CONTRO Ing. ) E ing. CP_1 C.F._1 Controparte_2
( ), in proprio e quali legali rappresentanti dello C.F._2 [...]
con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'Avv. Marco Rivalta, come da procura in atti CONVENUTI NONCHÈ CONTRO
), con il patrocinio dell'Avv. Carlo Vaira, Controparte_4 P.IVA_3 come da procura in atti TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, NEL MERITO, in via preliminare: ribadito di non accettare il contraddittorio nei confronti della terza chiamata essendo l'attrice indifferente ai rapporti tra gli Controparte_5 assicurati e la Compagnia Assicurativa, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e segnatamente:
- accertare e dichiarare l'attività di consulenza esercitata dall'Ing. Controparte_2 nei confronti dell'attrice come risultante dalla documentazione prodotta e dalle
1 circostanze dedotte in atti e, per l'effetto, rigettare l'eccezione avversaria di carenza di legittimazione passiva in capo al medesimo Professionista;
- accertare e dichiarare l'attività di consulenza esercitata dall'Ing. CP_1 nei confronti dell'attrice come risultante dalla documentazione prodotta e dalle circostanze dedotte in atti e, per l'effetto, rigettare l'eccezione avversaria di carenza di legittimazione passiva in capo al medesimo Professionista;
in via principale: respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e segnatamente:
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'Ing. e CP_1 dell'Ing. con riferimento all'incarico di consulenza in materia di Controparte_2 prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, nonché in ordine alla difformità della S.C.I.A. datata 16/02/2018 presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo ed alla redazione delle asseverazioni nonché delle certificazioni e dichiarazioni allegate e, per l'effetto, condannarli in solido tra loro a risarcire a in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 Controparte_6 il danno patrimoniale pari a complessivi € 17.976,60 od alla veriore somma accertanda in corso di causa;
- accertare e dichiarare, alla luce della documentazione prodotta e delle circostanze dedotte in atti, che le domande avanzate da ei confronti di Parte_1 [...] oggetto di negoziazione assistita, sono diverse rispetto a quelle _7 formulate nel presente giudizio nei confronti degli Ing.ri e CP_1
e, per l'effetto, rigettare la richiesta avversaria di condanna Controparte_2 dell'attrice alla rifusione delle spese legali del presente giudizio, oltre 15% per spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A., oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. poiché infondata in fatto ed in diritto;
–valutare, anche ai fini della condanna alle spese di lite, il comportamento processuale dei convenuti, che hanno fondato la richiesta di temerarietà della lite su presupposti palesemente falsi e hanno prodotto in giudizio una convenzione di negoziazione assistita riservata;
in via istruttoria:
– si insiste per l'ammissione di tutte le prove dedotte nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. depositata;
– ci si oppone all'ammissione delle prove ex adverso dedotte per i motivi indicati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. depositata;
– si chiede di essere ammessi alla prova contraria dedotta nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. depositata. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e C.P.A. come per legge. Si richiama integralmente la produzione documentale versata in atti e si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove che dovessero essere tardivamente proposte dalle controparti.
2 PARTE CONVENUTA Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via preliminare:
1.1. ordinare il mutamento del rito per la complessità della causa;
1.2. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ing. CP_2 rispetto a tutte le domande della ricorrente, in quanto mai incaricato da
[...] questa di alcun mandato professionale;
1.3. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ing. CP_1 rispetto a tutte le domande della ricorrente relative al periodo dal 2016 in
[...] avanti, in quanto l'incarico era stato affidato alla Controparte_7
2.1. ammettere i capi di prova articolati nella memoria di costituzione datata 14.05.2021, capi da a) a d) e nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 cpc datata 10.01.2022, capi da a) a l), con escussione dei testi indicati;
2.2. nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere coperta da riservatezza, nonostante l'assenza di tale clausola nell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, i fatti di cui ai capi da g) a l) memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 cpc, datata 10.01.2022, oggetto di negoziazione assistita, ordinarsi l'acquisizione dell'accordo presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, ove è conservato;
2.3. respingere, per i motivi esposti in memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 cpc del 10.01.2022, la richiesta di ammissione dei testi di controparte, così come indicati nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 cpc di controparte;
2.4. in caso di ammissione della prova per testi a favore delle controparti, ammettere a prova contraria diretta ed indiretta con i testi indicati in prova diretta;
2.5 ammettersi CTU tecnica, volta a determinare la congruità del valore delle prestazioni rese dalla TU di ET , corrente in Cervere CP_8
(CN), ed ammontanti ad 13.039,36 in base alle fatture n. 95/2019, n. 47/2020 e n. 58/2020, in relazione alle prestazioni effettivamente rese ed alla documentazione ricevuta a titolo gratuito dallo TU IC Ing. CP_2
3. nel merito:
3.1. respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate e 3.2. previo accertamento del fatto che le domande avversarie nei confronti degli odierni convenuti costituiscono consapevole duplicazione delle stesse domande già Con azionate in passato nei confronti della in tutto o in parte, _7 nonché della temerarietà della causa per le ragioni esposte, condannare la
con sede in Fossano (CN), via Torino n. 72, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese legali del presente giudizio, oltre 15 % per spese forfettarie, CPA ed Iva di legge, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; 3.3 nella denegata ipotesi di soccombenza, dichiarare tenute la Compagnia Assicuratrice, terza chiamata, a manlevare gli odierni resistenti.
3 PARTE TERZA CHIAMATA
“Voglia il Giudice adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su Controparte_5 eventuali domande nuove In via istruttoria Disporre, se del caso, ctu tecnica volta a determinare, sulla base della documentazione agli atti, la congruità del valore delle prestazioni rese dallo
incaricato da Parte_2 Parte_1 di cui alle fatture nn. 95/2019, 47/2020 e 58/2020, per la mera ed esclusiva necessità di adeguamento alle prescrizioni impartite dagli Ufficiali del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo con verbale prot. N. 7423 del 27.05.2019; stabilendo, in caso negativo, i necessari, effettivi e congrui costi dei professionisti per il citato adeguamento Nel merito In via principale Accertata e dichiarata l'assenza di copertura assicurativa verso gli assicurati per i motivi tutti di cui in atti e fatta applicazione, in ogni caso, degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c. Assolvere a ogni avversaria pretesa Controparte_5
In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree e delle domande di manleva dei convenuti Contenere l'eventuale condanna di ntro i limiti della quota di Controparte_5 responsabilità che fosse ascritta a parte assicurata, del danno concretamente provato in corso di causa ed in esclusiva connessione causale con il sinistro dedotto nonché nei limiti tutti di operatività delle polizze assicurative, incluso scoperto, franchigia e massimale In ogni caso Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione allegata ed i compensi professionali tutti, come da consueta nota, redatta in relazione alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità delle stesse;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili Con il favore delle spese di ctu e di ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella determinanda misura, se disposto l'incombente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La CI attrice esercente attività di carpenteria e officina Parte_1 meccatronica, ha introdotto il presente giudizio, nelle forme dell'istruzione sommaria ex
4 art. 702 bis c.p.c., nei confronti dello e, in proprio, Controparte_3 dei soci ing. e – con cui la CI aveva un rapporto di Controparte_2 CP_1 collaborazione professionale sin dal 2007 – ai quali aveva conferito incarico professionale per lo svolgimento di attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per la redazione ed aggiornamento del piano di prevenzione incendi, chiedendo la condanna dei medesimi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali da inadempimento del predetto rapporto professionale. Nel dettaglio, allega l'attrice che l'incarico professionale aveva avuto ad oggetto la richiesta di parere di conformità relativa al fabbricato adibito a verniciatura e montaggio rimorchi, l'aggiornamento di schede di valutazione del rischio, la consulenza in ordine agli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, la consulenza tecnica per l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo, in merito all'installazione di una cisterna di gasolio, con tutta la documentazione amministrativa e tecnica. All'esito, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, con riferimento alla Pratica di prevenzione incendi aveva comunicato i pareri di conformità.
1.1. La CI aveva quindi incaricato l'impresa HE per la realizzazione di una nuova linea antincendio, depositando, tramite il convenuto , la Segnalazione CP_1
Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio, richiamando i progetti approvati dal Comando dei Vigili del Fuoco, con relativa documentazione, recante la sottoscrizione del medesimo professionista e con delega per il ritiro dell'attestato di presentazione e per eventuali chiarimenti tecnici che si fossero resi necessari in ordine alla SCIA, presentata nel marzo 2018. Nel maggio 2019, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'esito di un sopralluogo effettuato presso la sede della CI ricorrente, avevano constatato talune irregolarità e difformità rispetto alla SCIA, con conseguente situazione di pericolo di propagazione di incendi. Al , legale Pt_1 rappresentante della CI ricorrente, era stato pertanto notificato verbale di prescrizioni, per numerose violazioni inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, fissando in 180 giorni il termine per la regolarizzazione di tali violazioni. Il si era quindi Pt_1 rivolto ad altro professionista;
nelle more, erano stati iscritti due procedimenti penali a carico del , per il reato di cui all'art. 68, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e Pt_1 per i reati di cui agli artt. 28, comma 2, lett. d), 64, comma 1, lett. d), 71, comma 1, e 71, comma 4, lett. a).
1.2. Nel novembre 2019, il aveva depositato richiesta motivata di proroga Pt_1 del termine concesso dal Comando dei Vigili del Fuoco per la regolarizzazione, concessa fino al 27 maggio 2020, prorogata fino al luglio 2020 in ragione della sopravvenuta sospensione dei termini per la pandemia Covid-19. Ai fini della regolarizzazione, il aveva impiegato propri mezzi e forza lavoro, incaricando altro studio di Pt_1 progettazione e consulenza per la redazione della pratica antincendio e i necessari adeguamenti, incaricando l'impresa HE TO RD & C. per la sostituzione della linea antincendio. Nel luglio 2020, i Vigili del Fuoco avevano constatato, all'esito di sopralluogo, l'avvenuta regolarizzazione mediante l'adempimento delle prescrizioni impartite con il verbale del maggio 2019. A tal fine, il deduce di aver sostenuto Pt_1
5 costi per il complessivo importo di euro 26.961,83, che ritiene ascrivibili alla esclusiva responsabilità solidale dei due convenuti per le negligenze nell'adempimento dell'incarico professionale a suo tempo conferito. Stante l'esito negativo della negoziazione assistita, la ricorrente ha pertanto promosso il presente giudizio nei confronti dello studio professionale e, in proprio, nei confronti del e del invocando CP_2 CP_1 CP_2 la responsabilità professionale dei medesimi, quanto al Donato, per la presentazione della SCIA e dei relativi documenti e, quanto al per la sottoscrizione della CP_2 certificazione di resistenza al fuoco, all'esito di sopralluogo, risultate non corrispondenti alla situazione di fatto poi accertata dai Vigili del Fuoco, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno nella ridetta misura di euro 26.961,83, dichiarandosi disponibile a rinunciare alla voce di danno corrispondente all'impiego di propria forza lavoro, richiamando l'ampia documentazione depositata in atti. 2. Si sono costituiti i convenuti ing. e ing. in proprio e quali legali CP_1 CP_2 rappresentanti dello contestando la Parte_3 prospettazione della ricorrente ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la collaborazione con la CI – relativamente alla quale era stato Pt_1 incaricato il solo ing. – aveva avuto luogo dal 2007 fino al 2016, allorquando, CP_1 mutata la compagine societaria della ricorrente, il convenuto aveva cominciato ad agire su incarichi della CI di cui era diventato socio, con la Controparte_7 conseguenza che soltanto quest'ultima era stata incaricata dalla ricorrente e che i convenuti non erano stati interlocutori diretti per le pratiche presentate presso il Comando dei Vigili del Fuoco, svolgendo un incarico professionale ricevuto dalla _7
, unico soggetto incaricato della sicurezza e prevenzione incendi dalla
[...] Pt_1
e, come tale, responsabile dei danni lamentati dalla ricorrente, che peraltro aveva concordato con tale CI un accordo conciliativo avente ad oggetto sostanzialmente le medesime contestazioni di negligenza nell'espletamento dell'incarico professionale.
2.1. Quanto agli addebiti di responsabilità mossi dalla ricorrente, rilevano i convenuti che il sopralluogo dei Vigili del Fuoco era stato condotto dopo oltre 400 giorni dopo la presentazione della SCIA del marzo 2018, invece dei sessanta giorni previsti dal D.P.R. 151/11, oltre in termini di verifica, nel corso del quale la CI, dopo l'allontanamento del , successivamente ad un acceso alterco che di fatto aveva interrotto la CP_1 collaborazione, avrebbe dovuto incaricare altro professionista per la gestione delle questioni connesse alla prevenzione incendi, con conseguente responsabilità addebitabile integralmente al datore di lavoro che, peraltro, non si era attivato, nonostante i solleciti del , fino al momento dell'interruzione della collaborazione. I convenuti hanno CP_1 altresì contestato il quantum richiesto, contestando specificamente le singole voci risarcitorie, in parte qua già oggetto di transazione con la CI , _7 concludendo per il rigetto della domanda della ricorrente, previo mutamento del rito e previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice
[...]
in forza di polizze stipulate da entrambi i professionisti, a fini di manleva CP_4 per il caso di accoglimento della domanda della ricorrente.
6 3. Autorizzata la chiamata in causa e disposto il mutamento del rito, si è costituita
Quanto al rapporto assicurativo con il convenuto , rileva che Controparte_4 CP_1 la polizza era stata stipulata dal medesimo in proprio e non quale socio dello TU IC, con conseguente limitazione della eventuale manleva entro i limiti di operatività della garanzia, stante peraltro la collocazione degli addebiti in epoca anteriore alla stipula della polizza, avente ad oggetto la responsabilità per eventi colposi risalenti ad un periodo non superiore a due anni antecedente la data di effetto, invocando la inoperatività della polizza. Quanto al rapporto contrattuale con il parimenti CP_2 rileva esser stata stipulata personalmente e non quale socio dello TU IC, proponendo sul punto le medesime eccezioni formulate in ordine alla polizza stipulata dal . Stante peraltro la decorrenza del vincolo dal 21 giugno 2009 e fino al CP_1 febbraio 2011, rileva del pari la anteriorità delle attività professionali contestate rispetto al periodo di vigenza della polizza.
3.1. La terza chiamata invoca l'inoperatività della polizza, valida solo per la responsabilità dell'assicurato con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi. La terza chiamata aderisce in ogni caso alle eccezioni e alle contestazioni svolte dai convenuti in ordine alla domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente. La terza chiamata ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda di manleva;
in subordine, chiedendo che l'eventuale condanna in manleva fosse contenuta entro i limiti della quota di responsabilità ascritta alla parte assicurata e del danno effettivamente e concretamente provato. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con prove orali. All'esito, rigettata la richiesta di CTU formulata da parte convenuta e dalla terza chiamata, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. La domanda attorea si inscrive nell'ambito del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, assumendo che tra le parti era intervenuto un contratto di prestazione professionale avente ad oggetto la consulenza in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro. Devono pertanto essere richiamate le coordinate interpretative in materia di responsabilità contrattuale e quelle, correlative, al risarcimento del danno da inadempimento, sicchè incombe sul danneggiato offrire la prova del titolo su cui si fonda l'inadempimento, che deve essere soltanto allegato dal creditore (C. Civ. Sez. Un. n. 13553/2001); quanto al conseguente risarcimento del danno, soccorrono i criteri indicati dalla norma dell'art. 1223 c.c., in forza della quale l'attore danneggiato è tenuto a dimostrare l'effettivo pregiudizio – il c.d. danno conseguenza – in termini di danno emergente e lucro cessante, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore e a provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno conseguenza. E ciò anche in conformità alle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha chiarito come “In tema di risarcimento danni, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare 1) la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta non essere stata adempiuta, 2) il danno, 3) il nesso causale tra l'allegato inadempimento
7 totale o parziale altrui e il proprio danno;
provato ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile.” (Trib. Milano, sez. XI, n. 2446/2020), con la precisazione che “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato…” (C. Civ. n. 18832/2016). 5. Tanto premesso in ordine alla disciplina e ai principi giurisprudenziali applicabili, nel caso di specie parte attrice lamenta la non corretta esecuzione della prestazione professionale da parte dei convenuti, ai quali aveva conferito incarico di consulenza in materia di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro. Nel dettaglio, la CI attrice allega la sussistenza, sin dal 2007, di un rapporto contrattuale con il convenuto ing.
, avente ad oggetto la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e CP_1 prevenzione incendi;
che, a seguito dei pareri di conformità espressi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (doc. 3 fascicolo parte attrice), lo TU IC era stato delegato per la presentazione della SCIA e della relativa documentazione, recante la data del 16 febbraio 2018, ai fini della realizzazione dei progetti approvati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (doc. 5 fascicolo parte attrice).
5.1. I fatti oggetto di allegazione sono stati dall'attrice specificati e precisati con memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c., allegando, nel dettaglio, che nel 2016 l'ing. CP_1 aveva proposto alla CI di conseguire la certificazione OHSAS 18001 al Pt_1 fine di ottenere sgravi sui premi assicurativi versati dal datore di lavoro all'Inail per i contributi dei dipendenti. La CI aveva pertanto avviato tale pratica per ottenere la certificazione, che presupponeva il perfezionamento della pratica antincendio, al contempo, la CI aveva appreso che il Certificato di Prevenzione Incendi era scaduto. Tale circostanza era stata parimenti addebitata al , che non aveva mai spiegato i CP_1 necessari adempimenti per l'aggiornamento del certificato. A tal fine, il era stato CP_1 pertanto incaricato di procedere a tali adempimenti, presentando la SCIA ai fini della sicurezza antincendio sulla scorta dei progetti approvati dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo, sottoscritta nel febbraio 2018. Alla SCIA era stata allegata documentazione relativa alla asseverazione ai fini della sicurezza antincendio ex art. 4 DM 7 agosto 2012, sottoscritta dal;
la certificazione di resistenza al fuoco di CP_1 prodotti ed elementi costruttivi e dei prodotti impiegati ai fini della reazione e resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte, sottoscritta dal CP_2
5.2. Nondimeno, all'esito del sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco nel maggio 2019, erano state accertate delle difformità rispetto a quanto risultante dalla SCIA e dalla relativa documentazione. Gli accertatori avevano quindi notificato alla CI attrice verbale di prescrizioni del 27 maggio 2019 (doc. 7 fascicolo parte attrice), con cui era stata elevata la contravvenzione ex art. 68 comma 1, lett. b) d.lgs. 81/2008, per non aver reso i luoghi di lavoro conformi, avendo riscontrato, in particolare, “…presenza di materiale infiammabile depositato in locali non idonei all'uso … cisterna di cisterna di combustibile per trazione (gasolio) in recipiente non idoneo posizionata nella parte terminale dell'attività all'esterno in prossimità del locale idropulitrice … cisterna di liquido combustibile in contenitore non idoneo di
8 capacità 1 mc posizionata all'esterno del fabbricato … pneumatici posizionati a distanza non di sicurezza da bombole di gas compresso comburente e infiammabile … pneumatici posizionati a ridosso del fabbricato con alta probabilità di propagazione in caso di incendio … materiale combustibile solido posizionato a ridosso della centrale termica … posizionamento di caricatore per muletti elettrici in posizione non idonea e a rischio propagazione di incendio … impianto elettrico a rischio di propagazione … ostruzione all'accesso della centrale termica da materiale difficilmente rimovibile a mano …”.
5.3. Altresì, i verbalizzanti avevano contestato la violazione dell'art. 63 co. 1 e dell'art. 64 co. 1 del d.lgs. 81/2008 per non aver reso i luoghi di lavoro conformi per uscite di emergenza, cartellonistica insufficiente, illuminazione insufficiente e presenza di ostacoli lungo le vie di esodo nonché per violazione dell'art. 20 co. 1 d.lgs. 139/2006 “…per non aver presentato segnalazione certificata di inizio attività per le seguenti attività: a) officine per i veicoli a motore, rimorchi e per autoveicoli e carrozzerie;
b) deposito di liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità >65°C …”. Alla CI erano stati pertanto assegnati 180 giorni per procedere alla regolarizzazione secondo le prescrizioni contenute nel verbale:
“…collocazione dei liquidi infiammabili in luogo sicuro;
svuotamento, bonifica e rimozione della cisterna di liquido combustibile (gasolio); svuotamento e rimozione cisterna di liquido combustibile (olio) di capacità 1 mc posizionata all'esterno del fabbricato;
posizionamento dei pneumatici a distanza di sicurezza da fabbricati limitrofi;
rimozione del materiale combustibile a ridosso della centrale termica;
collocazione del caricatore per muletti elettrici in luogo idoneo;
rimozione di tutte le prese di corrente non omologate all'uso in ambienti lavorativi;
rimozione di tutti gli ostacoli lungo le vie di esodo, sia interne sia esterne;
… realizzazione della compartimentazione prevista con esame progetto, realizzazione e/o adeguamento delle uscite di sicurezza nonché adeguamento dell'impianto di spegnimento ad idranti secondo quanto previsto con esame progetto in data 21/03/2007 prot. 1305 … adeguamento dell'attività al D.P.R. 151 del 2011…”. Le violazioni avevano altresì dato origine al procedimento penale a carico del per violazione degli artt. 68 co. 1, Pt_1
28 co. 2, 64 co. 1, 71 co. 1 e 71 co. 4 del d.lgs. 81/2008 (doc. 10 fascicolo parte attrice), cui aveva fatto seguito la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero a seguito del riscontrato adempimento delle prescrizioni e del pagamento delle sanzioni. Di qui la contestazione di inadempimento mossa dall'attrice ai convenuti, in ordine alla presentazione di una SCIA e della relativa documentazione risultate non corrispondenti alla situazione di fatto riscontrata dai verbalizzanti, nonostante le asseverazioni dei professionisti. 6. Ciò posto, ai fini della prova del rapporto contrattuale su cui si fonda la pretesa risarcitoria, parte attrice richiama le fatture emesse tra il 2007 e il 2013 dall'ing. CP_1
(doc. 2 fascicolo parte attrice) e aventi ad oggetto la consulenza in materia di prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro e la corrispondenza intervenuta tra le parti in ordine al deposito della SCIA del 16 febbraio 2018 (doc. 5 fascicolo parte attrice), i cui documenti recano la sottoscrizione sia dell'ing. che dell'ing. CP_1
del pari, richiama i pareri di conformità comunicati dai Vigili del Fuoco e CP_2 trasmessi allo TU IC per delega della CI attrice (doc. 3 fascicolo parte attrice). Non vi sono pertanto dubbi in ordine al conferimento dell'incarico per la
9 presentazione della SCIA, come emerge inequivocabilmente dalla richiamata documentazione.
6.1. Sul punto, parte convenuta ha respinto gli addebiti di inadempimento, in primo luogo invocando una erronea interpretazione, da parte del Donato, della normativa entrata in vigore con il DPR 151/2011, ritenendo necessario il rilascio di certificazione non più necessaria a seguito della modifica normativa;
in secondo luogo, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, posto che, all'esito della cessione delle quote da parte del socio e della costituzione di una nuova compagine societaria Persona_1
a far data dal 2016, il aveva agito su incarico della CI di CP_1 Controparte_7 cui era divenuto, con la conseguenza che il soggetto incaricato dall'attrice era quest'ultima CI e con la quale, peraltro, il nuovo legale rappresentante della CI attrice, , aveva raggiunto un accordo transattivo avente ad oggetto il Controparte_6 risarcimento dei danni conseguenti ai medesimi profili di inadempimento contestati ai convenuti.
6.2. A tal fine i convenuti producono accordo intervenuto nel maggio 2017 tra la e la per “adeguamento D. Lgs. 81/08”, avente ad oggetto Pt_1 CP_9 _7
“Aggiornamento DVR, Valutazione Aggiornamento rischi donne gestanti, Aggiornamento indagine fonometrica, Aggiornamento valutazione rischi da vibrazioni mano-braccio e corpo intero, Aggiornamento valutazione rischi da movimentazione manuale dei carichi Aggiornamento valutazione rischi da esposizione a sostanze pericolose (agenti chimici)” e l'accordo del 7 agosto 2017 avente ad oggetto la “SCIA Prevenzione Incendi” (docc. 6 e 7 fascicolo parte convenuta). L'attività contemplata in tale accordo, per quanto emerge dalla lettura del documento, aveva ad oggetto
“…sopralluogo in azienda e rilievi, per verificare la conformità al progetto approvato … verificata la perfetta coerenza … si procede con … la predisposizione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività … il deposito dell'istanza presso Comando VVF /SUAP … l'assistenza durante il controllo dei VVF (nei 60 giorni successivi all'avvenuto deposito dell'istanza)…”.
6.3. Secondo la prospettazione dei convenuti, l'incarico era stato affidato dalla alla CI che, a sua volta, aveva conferito l'esecuzione dei Pt_1 _7 predetti adempimenti agli odierni convenuti. I convenuti hanno confermato le descritte circostanze in sede di interrogatorio formale: il ha dichiarato che la era CP_1 Parte_4 stata incaricata dalla CI per le pratiche relative alla prevenzione incendi;
la Pt_1 CI aveva quindi incaricato il convenuto, socio della stessa, per i necessari adempimenti;
il convenuto ha difatti dichiarato che “…la pratica è stata preparata dalla con i miei collaboratori e poi è stata da me firmata. Ho curato l'allegazione della Parte_4 documentazione. Ho verificato la regolarità di quanto firmavo. Il titolare ha Persona_2 firmato insieme a me la pratica”. Anche il ha confermato di aver ricevuto lo CP_2 specifico incarico di redigere il documento di resistenza al fuoco delle strutture e reazione dalla . A tal fine, i convenuti richiamano altresì la transazione Parte_4 intervenuta tra la CI attrice e la CI , avente ad oggetto il risarcimento Parte_4 dei danni richiesti dalla in conseguenza dell'inadempimento della Pt_1 Parte_4 rispetto agli obblighi derivanti dai predetti contratti e, quindi, sostanzialmente le
10 medesime contestazioni che la CI attrice formula nei confronti degli odierni convenuti. 7. La prospettazione dei convenuti è tuttavia infondata. In primo luogo, si deve osservare come non sia in contestazione la circostanza che il avesse CP_1 effettivamente provveduto alla predisposizione e alla presentazione della SCIA e relativi allegati, sottoscritti sia dal stesso che dal ciascuno per gli adempimenti CP_1 CP_2 di propria competenza, come si evince inequivocabilmente dalla richiamata documentazione e dalla corrispondenza intervenuta tra le parti (doc. 5 fascicolo parte attrice). Sotto tale profilo, giova rilevare che tale ricostruzione trova conferma anche nelle dichiarazioni della teste dipendente della CI , che ha Testimone_1 Pt_1 confermato la circostanza che tra la fine dell'anno 2017 e l'inizio dell'anno 2018, il convenuto ing. aveva predisposto la SCIA e la documentazione allegata ai fini CP_1 della sicurezza antincendio con riferimento ai progetti approvati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, precisando che l'ing. aveva redatto la CP_2 documentazione, sottoscrivendola e che l'incarico era stato conferito all'ing. , già CP_1 incaricato in precedenza dalla medesima CI. La teste ha altresì confermato di aver predisposto tutta la documentazione per la certificazione 18001 e le conseguenti comunicazioni.
7.1. La richiamata documentazione non reca tuttavia alcun riferimento alla CI
, risultando invece la provenienza delle comunicazioni telematiche dall'indirizzo Parte_4 di posta elettronica dell'ing. (doc. 5 fascicolo parte attrice). Nel dettaglio, risulta CP_1 la sottoscrizione del , in proprio, in calce alla dichiarazione Murature REI del 25 CP_1 gennaio 2018 (doc.
5.11 fascicolo parte attrice), l'asseverazione ai fini della sicurezza antincendio del 16 febbraio 2018 (doc. 5.3); nella stessa SCIA si dà atto del deposito della restante documentazione tecnica presso lo “ IC CP_3 Controparte_3
– Ing. (doc.
5.5 fascicolo parte attrice). Risulta altresì la sottoscrizione CP_1 dell'ing. in calce alla dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della CP_2 reazione e resistenza al fuoco (doc.
5.12 fascicolo parte attrice). Si deve peraltro rilevare che lo stesso ing. con comunicazione del 30 marzo 2018, aveva rappresentato, CP_1 all'esito dell'invio della documentazione ai Vigili del Fuoco (doc.
5.2 fascicolo parte attrice), di aver provveduto ad un secondo invio dei documenti ai Vigili del Fuoco, sostitutivo del precedente invio del 2 marzo, risultando negli allegati un file illeggibile (doc.
5.1 fascicolo parte attrice).
7.2. Tutte le comunicazioni ora richiamate provengono inequivocabilmente dall'indirizzo di posta elettronica del convenuto e non recano alcun riferimento alla CI . Non è pertanto dimostrato che l'incarico professionale ai convenuti Parte_4 fosse stato conferito da tale CI, di cui pure il era socio, né risulta CP_1 documentata la circostanza dell'emissione di fatture da parte della predetta CI per tali prestazioni, ad eccezione di una parcella emessa dallo e intestata alla Controparte_3 CI , avente ad oggetto peraltro la prestazione eseguita dal ovvero Parte_4 CP_2 la redazione del certificato di resistenza al fuoco. Null'altro viene prodotto dai convenuti, sicchè la prospettazione da questi proposta prova troppo poco. Del resto, pur in
11 presenza di un accordo tra la CI e la CI , esclude di per sé il Pt_1 Parte_4 conferimento dell'incarico ai professionisti convenuti, circostanza che, lo si ribadisce, deve ritenersi provata alla luce dei plurimi riscontri documentali e di quelli rivenienti dalle emergenze dell'istruttoria orale.
7.3. Sotto altro profilo, si deve osservare che alcun rilievo può assumere nel caso di specie la transazione intervenuta tra la e la CI , atteso che, come Pt_1 Parte_4 emerge chiaramente dalla documentazione in atti, segnatamente, dall'invito alla negoziazione assistita e dalla transazione stessa, che l'oggetto della controversia non erano stati gli stessi rilievi di inadempimento mossi agli odierni convenuti, poiché alla era stato addebitato l'inadempimento relativo al contratto di consulenza avente Parte_4 ad oggetto l'Aggiornamento Valutazione dei Rischi e Valutazioni Specifiche e l'Aggiornamento Piano Emergenza - Evacuazione, elaborato dalla CI incaricata il 2 gennaio 2019. Nondimeno, la CI era stata sanzionata all'esito di sopralluogo degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della ASL di Prevenzione e Sicurezza negli Parte_5 ambienti di Lavoro, in quanto il Documento di Valutazione Rischi non era stato redatto in conformità ai criteri di legge. È pertanto di tutta evidenza che l'inadempimento addebitato alla CI aveva ad oggetto un distinto rapporto contrattuale, Parte_4 considerato peraltro che la violazione è stata accertata da una diversa Amministrazione procedente.
7.4. Alla luce delle risultanze probatorie fin qui valutate, deve ritenersi senz'altro dimostrata la sussistenza del rapporto contrattuale intervenuto tra le odierne parti del giudizio, sicchè parte attrice ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico quanto alla dimostrazione del titolo su cui fonda la propria pretesa, così come risulta provato l'inadempimento dei convenuti che, dal canto loro, non hanno sovvertito la prova offerta dall'attrice, dimostrando di aver perfettamente adempiuto l'incarico loro conferito e tanto per quanto emerge sia dal verbale di accertamento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, da cui risulta, tra l'altro, la difformità alla SCIA prot. 2891 del 13 marzo 2018 (doc.
6.1 fascicolo parte attrice) e sia per quanto emerge dalle dichiarazioni degli stessi convenuti in sede di dibattimento penale.
7.5. Il aveva dichiarato che l'ing. aveva redatto una SCIA corredata CP_2 CP_1 da asseverazione su un'attività non corretta, in quanto era stata indicata un'attività diversa, da non ricomprendersi in quelle previste dalla normativa, non essendo dovuta la certificazione. Il riferimento è all'errore di interpretazione commesso dal sulla CP_1 normativa entrata in vigore con il DPR 151/2011. Il aveva altresì affermato: CP_2
“…ho visto anche la contestazione dei Vigili del Fuoco che, a mio parere, era relativa a ciò che era stato dichiarato nella SCIA. Bisognava valutare il rischio di incendio e le opere da realizzare”. Il , CP_1 dal canto suo, premettendo di aver lavorato in precedenza con la CI attrice, aveva dichiarato di aver ricevuto pressioni per ottenere velocemente la certificazione, di aver proceduto “in tal senso”, con riserva di valutare successivamente l'operato. Il convenuto aveva altresì dichiarato: “…non ho fatto in malafede la valutazione di cui al capo di imputazione, ero sotto pressione e, del resto, l'attività da me espletata non era più necessaria, vista la nuova normativa da applicare successiva al 2007 … ciò che è stato contestato dai Vigili del Fuoco era vero così come il
12 fatto che gli interventi richiesti non erano più necessari con l'avvento della nuova normativa” (doc. 9 fascicolo parte convenuta). Nulla quaestio sull'utilizzabilità di tale materiale probatorio, trattandosi di prove atipiche che, ove acquisite al processo, ben possono concorrere a formare il convincimento del giudice in presenza di ulteriori riscontri, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (C. Civ. n. 25067/2018). 8. Tanto accertato in ordine alla responsabilità dei convenuti, come già innanzi premesso, la liquidazione del danno presuppone in primo luogo la dimostrazione dell'effettivo e concreto pregiudizio che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.; in altri termini, la necessaria valutazione della prova del danno conseguenza e della riconducibilità dello stesso, in termini di nesso causale, al contegno inadempiente del debitore. Sotto tale profilo, ferme restando le considerazioni innanzi svolte in ordine alla prova dell'inadempimento, parte attrice allega il pregiudizio consistente negli esborsi sostenuti per realizzare le prescrizioni impartite dai Vigili del Fuoco a seguito delle violazioni contestate, per un complessivo importo di euro 26.961,83, così dettagliato e documentato: euro 2.329.30 per corrispettivo versato all'impresa HE TO RD & C. s.n.c. (doc. 17 fascicolo parte attrice); euro 1.134,00 corrisposti alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Cuneo per la presentazione della S.C.I.A. nell'anno 2018 (doc.
5.13 fascicolo parte attrice); euro 8.985,23 per costo della forza-lavoro impiegata nella pianificazione dei lavori di regolarizzazione dei luoghi di lavoro (doc. 15 fascicolo parte attrice); euro 13.039,06 per corrispettivo versato allo studio di progettazione e consulenza (doc. 16 fascicolo parte attrice) ed euro 1.474,21 versati a titolo di sanzione amministrativa (doc. 18 fascicolo parte attrice).
8.1. Come già poc'anzi rilevato, l'attrice ha depositato a sostegno della richiesta risarcitoria documentazione relativa alle fatture emesse dai professionisti incaricati e gli esborsi sostenuti per diritti e sanzioni. Trattasi di documentazione sufficiente al fine di ritenere integrata la prova del quantum, secondo l'insegnamento della più recente giurisprudenza, secondo cui la perdita subita descritta dall'art. 1223 c.c. in termini di danno emergente “…non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare: così tra le decisioni più recenti, Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718)” (C. Civ. n. 17670/2024).
8.2. Sotto altro profilo, la Corte richiama il principio consolidato secondo cui il danno patrimoniale deve corrispondere alla sua esatta commisurazione, in quanto volto a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e a restaurare la sfera
13 patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (C. Civ. n. 1183/2007), reintegrando il patrimonio nella medesima consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (C. Civ. 3352/1989), con la conseguenza che il danno deve essere quantificato in relazione al concreto ed effettivo pregiudizio subito dal danneggiato. In tal senso, come affermato dalla Corte, “…spetta invero al giudice del merito accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), con conseguente differente entità del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto. È infatti necessario che, ove sussistenti e provati, tali voci o aspetti o sintagmi di cui la categoria generale del danno patrimoniale come detto si compendia vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro, nel liquidare l'ammontare dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice dovendo pertanto garantire che risulti sostanzialmente osservato il principio dell'integralità del ristoro, che come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo non si pone invero in termini antitetici bensì trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento a lui causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone anche di evitarsi duplicazioni risarcitorie (v., con riferimento al danno patrimoniale, Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211)” (C. Civ. n. 17670/2024).
8.3. In conformità ai principi ora richiamati, devono ritenersi senz'altro risarcibili i costi sostenuti per il corrispettivo all'impresa HE e allo TU di ET e Consulenza incaricato per la presentazione della SCIA ai sensi del DPR 151/2011 e per il collaudo rete idranti, progetto rete gas e progetto impianto elettrico, come si evince dalla fattura n. 47 del 25 giugno 2020; del pari vanno rimborsati i costi sostenuti per la presentazione della SCIA e le sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento, trattandosi di danni direttamente riconducibili all'inadempimento dei convenuti. Non può invece essere riconosciuta la voce risarcitoria consistente nei costi della forza-lavoro impiegata nella pianificazione dei lavori di regolarizzazione, in quanto la documentazione allegata a sostegno consiste unicamente nelle schede di rilevazione delle ore di attività dei propri dipendenti impiegati nei lavori, di provenienza unilaterale, prive di sottoscrizione e data. In assenza, pertanto, di specifici riscontri in ordine alle ore effettivamente lavorate e a specifici e obiettivi criteri di calcolo, tali costi non possono ritenersi provati.
8.4. In conclusione, pertanto, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 17.976,60, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
14 9. I convenuti hanno formulato domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice, terza chiamata, per il caso di Controparte_4 accoglimento della domanda attorea, il convenuto ing. , in forza di polizza n. CP_1
403045100, con decorrenza dal 29 maggio 2018. Sul punto precisa il convenuto che la polizza è oggi sostituita dalla polizza intestata allo , recante n. 407101404. CP_3
La polizza, stipulata nel 2018, ha sostituito la polizza n. 109418, stipulata nel maggio 2016, che a sua volta aveva sostituito la polizza n. 103861 stipulata il 3 novembre 1996. Il è invece intestatario della polizza n. 112820, decorrente dal 21 giugno 2009; CP_2 detta polizza, secondo quanto allegato dai convenuti, è rimasta in vigore fino al 3 maggio 2021, quando è stata sostituita dalla medesima polizza n. 47101404, intestata allo
[...]
che copre i singoli professionisti, quali soci della CI. Controparte_3
9.1. Si deve tuttavia osservare che le polizze non risultano prodotte in atti dai convenuti che agiscono in manleva nei confronti dell'assicurazione terza chiamata. Sotto tale profilo, si deve richiamare il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, confermato da recenti pronunce, secondo cui “ai fini della prova del fatto costitutivo della pretesa, consistente nella ricomprensione dell'accaduto nell'ambito della garanzia assicurativa, è necessario per l'assicurato provvedere al deposito delle condizioni generali di polizza. In caso di mancato deposito da parte dell'assicurato, il rilievo di inoperatività della copertura assicurativa da parte dell'assicuratore convenuto per l'adempimento non costituisce eccezione in senso stretto in quanto mira a far valere la mancanza di prova del fatto costitutivo piuttosto che ad allegare un fatto estintivo dello stesso” (C. Civ. n. 21016/2022).
9.2. In altri termini, la mancata produzione delle polizze e delle condizioni generali di contratto preclude il sindacato sulla verifica circa la riconducibilità dell'evento nell'ambito della garanzia e sulla operatività o meno della polizza e, pertanto, sulla sussistenza del fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato. Né a tal fine tale onere probatorio può essere colmato con una inammissibile richiesta di ordine di esibizione, posto che, in primo luogo, i convenuti non hanno nemmeno dimostrato di essersi attivati per acquisire la documentazione di cui trattasi – essendo peraltro onere del professionista provvedere alla custodia di tali documenti – con la conseguenza che la richiesta deve ritenersi del tutto esplorativa, in quanto volta a sopperire alle lacune probatorie della parte. E tanto in conformità all'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, secondo cui “la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, ai sensi degli artt. 210 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c. ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa” (C. Civ. n. 38062/2021). Del pari, alcuna rilevanza assume la produzione in giudizio delle polizze dalla parte terza chiamata, stante il richiamato riparto dell'onere probatorio e considerato altresì che tali polizze, per quanto prospettato dai convenuti, sono state sostituite dalla polizza 47101404, non prodotta in atti. Tanto è sufficiente per
15 indurre al rigetto della domanda di manleva, per i motivi fin qui esposti. Assorbita ogni ulteriore questione. 10. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della controversia, tenuto conto della complessiva attività svolta, delle questioni affrontate e dell'esito della lite. Per l'effetto, in ragione dell'accoglimento della domanda attorea, sia pur in misura sensibilmente ridotta, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, spese che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori come per legge. Del pari, i convenuti, in ragione del rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti della terza chiamata, sono tenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di quest'ultima, spese che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda della ricorrente CI. in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, condanna i convenuti e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 17.976,60, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
rigetta la domanda di manleva formulata dai convenuti nei confronti della terza chiamata Controparte_4 condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della CI ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della CI terza chiamata, spese che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo 13 marzo 2025.
Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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