Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/06/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. 838/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 838 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. , nata ad [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giosuè Nebiante (c.f. ), presso il cui studio in C.F._3
NT DU (CE), Via Pietà n. 20, elettivamente domiciliano, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Il PM ha apposto il visto in data 24.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il giorno 27.02.2025 i ricorrenti e Parte_1 Parte_2 premettevano di aver contratto matrimonio concordatario in VE (CE) in data 06.05.2000, in costanza del quale nascevano le figlie (il 19.01.2001) e (il 23.07.2002), entrambe Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n.
13812/2020 del 16.12.2020, a definizione del giudizio recante r.g. 8089/2020 alle seguenti condizioni :
la casa coniugale in affitto rimarrà nella disponibilità della sig. ; Parte_2
le figlie maggiorenni, economicamente autosufficienti, vivranno con la madre;
i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento atteso che gli stessi vengono aiutati dalle proprie famiglie di origine e che la è titolare di un Pt_2 trattamento pensionistico quale invalida civile;
i coniugi concordano come segue, per quanto riguarda i beni comuni/ i mobili/ gli arredi tutti, rimarranno nella disponibilità della sig. e figlie. Parte_2
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione.
Con note scritte depositate in data 23.06.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla separazione consensuale.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, in data 06.11.2020, nel procedimento di separazione n. r.g. 8089/2020, conclusosi con l'emissione del decreto di omologa n. 13812/2020 del
16.12.2020, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni indicate di cui alla separazione consensuale, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
pagina 2 di 3 Poiché tali condizioni non sono contrarie a norme imperative e ordine pubblico, il Tribunale le recepisce integralmente.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VE (CE) il 06.05.2000 da (c.f. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. , nata ad [...] il [...], alle Parte_2 C.F._2 condizioni di cui alla separazione consensuale, da intendersi qui richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VE di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 48, parte II, serie A - anno 2000) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in VE nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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