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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 848/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 848/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
INPS
TERZO CHIAMATO
Oggi 19 marzo 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Simona Giachetti in sostituzione dell'avv. Altini Claudio Cont per la dott. Controparte_3 per INPS l'avv. Massimiliano Minicucci i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc. L'avv. Giachetti dà atto di aver depositato la diffida ad adempiere come da ordinanza del 5.3.2025 Gli altri procuratori nulla osservano
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 848/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALTINI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio ex art Controparte_1 P.IVA_1
417 bis cpc della dott. e del dott. Controparte_3 Persona_1
Parte resistente
INPS (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. P.IVA_2
FUNARI ALESSANDRO Parte chiamata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co 1 , collaboratrice scolastica, ha convenuto in giudizio il e l'INPS per vedere accolte le Parte_1 seguenti conclusioni: <<…accertare e dichiarare il diritto ella ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013 previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera di cui in atti con condanna del convenuto…ad effettuare sempre ai fini giuridici una Controparte_1 nuova ricostruzione integrale di carriera che includa l'anno 2013 ai fini giuridici, nonché al pagamento di ogni differenza spettante in conseguenza del corretto inquadramento, da quantificare in misura di giustizia
o in subordine in separato giudizio, per il quinquennio non prescritto precedentemente alla data della Co diffida inviata via pec in data 22.5.2024 allegata in atti. Con condanna in ogni caso del convenuto a regolarizzare la posizione contributiva ed assicurativa con versamento all'INPS competente…>>.
2 La ricorrente, premesso che è stata immessa in ruolo il 1.9.2011 e che in data 28.12.2016 ha ottenuto decreto di ricostruzione di carriera con riconoscimento del servizio pre-ruolo ma non anche di quello svolto nel corso dell'anno 2013, lamenta che tale mancato computo ha prodotto e continua a produrre un danno economico e previdenziale, in quanto ritarda illegittimamente le progressioni stipendiali.
3 Costituitosi in giudizio il ha eccepito la prescrizione di ogni pretesa Controparte_1 economica relativa al periodo antecedente il quinquennio rispetto alla data di notifica del ricorso introduttivo o di eventuale atto di diffida precedente, concludendo per il rigetto del ricorso.
1 4 Si è costituito in giudizio anche l'INPS che, in caso di accoglimento del ricorso, ha chiesto condannarsi il convenuto al pagamento della contribuzione dovuta con relative somme aggiuntive. CP_1
5 La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6 Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
7 Condivisibili appaiono le argomentazioni della giurisprudenza di merito e di legittimità richiamate da parte ricorrente secondo cui il blocco stipendiale, così come disciplinato dal DL 78/2010, incide solo sulla progressione stipendiale e non, più in generale, sulla ricostruzione dell'anzianità di servizio da cui derivano, effetti giuridici oltre e prima che economici.
8 In particolare, come argomentato anche dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 66/2024, che si richiama ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c. , <Più in generale, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13,
154/14, 219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. Il Collegio dissente dal Tribunale a proposito del fatto che il blocco economico di singoli anni possa produrre effetti non limitati nel tempo a quel medesimo periodo, bensì estesi al futuro coinvolgendo
l'intera carriera e precludendo l'inserimento nell'anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati, i quali giuridicamente finirebbero così per perdere il loro rilievo in modo definitivo>>.
2 9 Peraltro, di recente anche la Suprema Corte – chiamata a pronunciarsi su una fattispecie diversa da quella di cui è causa – ha compiutamente argomentato sulla questione affermando: <
3. Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata "limitatamente alla parte in cui ... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014", non quindi nella parte in cui il è CP_4 stato condannato a pagare differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli
"incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti" (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del
2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni>>(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 16133/2024 in parte motiva).
10 Tanto chiarito, tenuto conto delle precise conclusioni del ricorso che richiedono il riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, deve concludersi per l'accoglimento delle domande attoree con condanna del convenuto all'emissione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera che contempli CP_1 anche l'anno 2013 ai fini giuridici (ovvero nel computo dell'anzianità di servizio), con conseguente ingresso anticipato di un anno negli scaglioni stipendiali previsti dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
11 Ne consegue altresì il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere dal 22.5.2019, ovvero nel quinquennio antecedente alla diffida ad adempiere ricevuta dal CP_1
3 convenuto in data 22.5.2024 (cfr. doc. depositato in data 5.3.2025 che non è stato contestato dalle parti) - con esclusione in ogni caso di quelle relative al periodo 01.01.2011-31.12.2015 oggetto del blocco stipendiale perché prescritte - oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94, nonché al versamento a favore dell'INPS della relativa contribuzione nella misura di legge.
12 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore dichiarato ricompreso tra € 1100,00 ed € 5200,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione del carattere seriale del contenzioso e della natura meramente giuridica della questione oggetto di causa. Sono invece interamente compensate le spese sostenute dall'INPS che ne ha chiesto solo l'esonero dal pagamento in caso di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento dell'anno 2013 nel computo dell'anzianità di Parte_1 servizio e ai fini della progressione di carriera nei ruoli del personale ata;
- ordina al convenuto ad emettere un nuovo decreto di ricostruzione di carriera nei termini sopra indicati;
CP_1
- condanna il convenuto al pagamento a favore di delle differenze retributive maturate a CP_1 Parte_1 decorrere dal 22.5.2019, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94, nonché al versamento a favore dell'INPS della relativa contribuzione nella misura di legge;
- condanna il convenuto al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi CP_1 antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 1029,00 per compensi professionali, € 49,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA;
- compensa per il resto le spese di lite fra le parti;
Livorno, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
4
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 848/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
INPS
TERZO CHIAMATO
Oggi 19 marzo 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Simona Giachetti in sostituzione dell'avv. Altini Claudio Cont per la dott. Controparte_3 per INPS l'avv. Massimiliano Minicucci i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc. L'avv. Giachetti dà atto di aver depositato la diffida ad adempiere come da ordinanza del 5.3.2025 Gli altri procuratori nulla osservano
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 848/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALTINI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio ex art Controparte_1 P.IVA_1
417 bis cpc della dott. e del dott. Controparte_3 Persona_1
Parte resistente
INPS (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. P.IVA_2
FUNARI ALESSANDRO Parte chiamata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co 1 , collaboratrice scolastica, ha convenuto in giudizio il e l'INPS per vedere accolte le Parte_1 seguenti conclusioni: <<…accertare e dichiarare il diritto ella ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013 previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera di cui in atti con condanna del convenuto…ad effettuare sempre ai fini giuridici una Controparte_1 nuova ricostruzione integrale di carriera che includa l'anno 2013 ai fini giuridici, nonché al pagamento di ogni differenza spettante in conseguenza del corretto inquadramento, da quantificare in misura di giustizia
o in subordine in separato giudizio, per il quinquennio non prescritto precedentemente alla data della Co diffida inviata via pec in data 22.5.2024 allegata in atti. Con condanna in ogni caso del convenuto a regolarizzare la posizione contributiva ed assicurativa con versamento all'INPS competente…>>.
2 La ricorrente, premesso che è stata immessa in ruolo il 1.9.2011 e che in data 28.12.2016 ha ottenuto decreto di ricostruzione di carriera con riconoscimento del servizio pre-ruolo ma non anche di quello svolto nel corso dell'anno 2013, lamenta che tale mancato computo ha prodotto e continua a produrre un danno economico e previdenziale, in quanto ritarda illegittimamente le progressioni stipendiali.
3 Costituitosi in giudizio il ha eccepito la prescrizione di ogni pretesa Controparte_1 economica relativa al periodo antecedente il quinquennio rispetto alla data di notifica del ricorso introduttivo o di eventuale atto di diffida precedente, concludendo per il rigetto del ricorso.
1 4 Si è costituito in giudizio anche l'INPS che, in caso di accoglimento del ricorso, ha chiesto condannarsi il convenuto al pagamento della contribuzione dovuta con relative somme aggiuntive. CP_1
5 La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6 Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
7 Condivisibili appaiono le argomentazioni della giurisprudenza di merito e di legittimità richiamate da parte ricorrente secondo cui il blocco stipendiale, così come disciplinato dal DL 78/2010, incide solo sulla progressione stipendiale e non, più in generale, sulla ricostruzione dell'anzianità di servizio da cui derivano, effetti giuridici oltre e prima che economici.
8 In particolare, come argomentato anche dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 66/2024, che si richiama ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c. , <Più in generale, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13,
154/14, 219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. Il Collegio dissente dal Tribunale a proposito del fatto che il blocco economico di singoli anni possa produrre effetti non limitati nel tempo a quel medesimo periodo, bensì estesi al futuro coinvolgendo
l'intera carriera e precludendo l'inserimento nell'anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati, i quali giuridicamente finirebbero così per perdere il loro rilievo in modo definitivo>>.
2 9 Peraltro, di recente anche la Suprema Corte – chiamata a pronunciarsi su una fattispecie diversa da quella di cui è causa – ha compiutamente argomentato sulla questione affermando: <
3. Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata "limitatamente alla parte in cui ... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014", non quindi nella parte in cui il è CP_4 stato condannato a pagare differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli
"incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti" (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del
2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni>>(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 16133/2024 in parte motiva).
10 Tanto chiarito, tenuto conto delle precise conclusioni del ricorso che richiedono il riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, deve concludersi per l'accoglimento delle domande attoree con condanna del convenuto all'emissione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera che contempli CP_1 anche l'anno 2013 ai fini giuridici (ovvero nel computo dell'anzianità di servizio), con conseguente ingresso anticipato di un anno negli scaglioni stipendiali previsti dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
11 Ne consegue altresì il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere dal 22.5.2019, ovvero nel quinquennio antecedente alla diffida ad adempiere ricevuta dal CP_1
3 convenuto in data 22.5.2024 (cfr. doc. depositato in data 5.3.2025 che non è stato contestato dalle parti) - con esclusione in ogni caso di quelle relative al periodo 01.01.2011-31.12.2015 oggetto del blocco stipendiale perché prescritte - oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94, nonché al versamento a favore dell'INPS della relativa contribuzione nella misura di legge.
12 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore dichiarato ricompreso tra € 1100,00 ed € 5200,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione del carattere seriale del contenzioso e della natura meramente giuridica della questione oggetto di causa. Sono invece interamente compensate le spese sostenute dall'INPS che ne ha chiesto solo l'esonero dal pagamento in caso di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento dell'anno 2013 nel computo dell'anzianità di Parte_1 servizio e ai fini della progressione di carriera nei ruoli del personale ata;
- ordina al convenuto ad emettere un nuovo decreto di ricostruzione di carriera nei termini sopra indicati;
CP_1
- condanna il convenuto al pagamento a favore di delle differenze retributive maturate a CP_1 Parte_1 decorrere dal 22.5.2019, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94, nonché al versamento a favore dell'INPS della relativa contribuzione nella misura di legge;
- condanna il convenuto al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi CP_1 antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 1029,00 per compensi professionali, € 49,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA;
- compensa per il resto le spese di lite fra le parti;
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Il Giudice dott. Federica Manfré
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