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Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00571/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00124/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2025, proposto da
Leonardos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B212ECF4ED, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianmaria Covino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Milano Risotrazione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Martinez in Milano, corso di Porta Vittoria 28;
nei confronti
For-Services S.r.l., non costituito in giudizio;
Consorzio Leonardo ER e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Rosario G. Tricamo, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ER Integrati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Maria Colombo, Davide Maggiore, Egidio Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dom.Pla. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paolo Cavallo, Francesca Sciuto, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Brugnoletti in Milano, piazzetta U. Giordano, 4;
per l'annullamento
a) del provvedimento con il quale è stata disposta: i) l’esclusione della Leonardos S.r.l. dalla procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l’appalto per il servizio di trasporto pasti, prodotti alimentari accessori, prodotti non alimentari e servizi diversi, suddiviso in 4 lotti; ii) l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria presentata per la partecipazione alla procedura in parola ai sensi dell’art. 106, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023; iii) la segnalazione all’Autorità Nazionale dei contratti pubblici per le finalità dell’art. 222, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, comunicato con la nota del 16.12.2024;
b) del provvedimento di aggiudicazione del Lotto 2 (CIG: B212ECF4ED) della suddetta gara disposto in favore della For-Services S.r.l., comunicato con la nota del 17.12.2024
c) della nota del 30.10.2024 con cui la Commissione Giudicatrice ha segnalato al RUP la presunta somiglianza della documentazione tecnica presentata dalla ricorrente con quella della DOM.PLA. S.r.l.;
d) della nota del 18.12.2024, ricevuta in data 23.12.2024, con la quale la Stazione appaltante ha chiesto l’escussione della garanzia provvisoria al Garante;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che possa ledere la sfera giuridico -patrimoniale della ricorrente;
e per la declaratoria,
ai sensi dell’art. 122 c.p.a., di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del giudizio;
nonché, per la condanna
al risarcimento del danno derivante dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati, come determinato nel ricorso e/o ulteriormente quantificato in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Leonardo ER e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile” e di Milano Risotrazione S.p.A. e di ER Integrati S.r.l. e di Dom.Pla. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AL Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata disposta l’esclusione della Leonardos S.r.l. dalla procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, lotto 2, per l’appalto per il servizio di trasporto pasti, prodotti alimentari accessori, prodotti non alimentari e servizi diversi, sollevando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Le controparti si sono costituire ed hanno chiesto la reiezione del ricorso.
Successivamente, con comunicazione trasmessa a mezzo SINTEL in data 17 dicembre 2025,
la Stazione appaltante ha reso noti gli esiti della procedura, informando la ricorrente che, con
specifico riferimento al presente giudizio, la Leonardos S.r.l. è risultata aggiudicataria del
lotto 4 – CIG B212ED1693 in conseguenza della riedizione del potere amministrativo conforme al giudicato su tale lotto.
Con memoria del 2.1.2026 parte ricorrente riconosce il venir meno dell’interesse a proseguire il giudizio a seguito dell’aggiudicazione del lotto 4; chiede peraltro la condanna della stazione appaltante alle spese processuali, per soccombenza virtuale, e comunque la rifusione del contributo unficato.
All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il giudizio è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
3. Il Collegio reputa equo disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio, salva la rifusione del contributo unificato a carico di Milano Ristorazione s.p.a., considerato che la stazione appaltante, tenendo conto del giudicato riveniente dalla sentenza del T.A.R. pronunciata nel giudizio riferito al lotto 4, ha spontaneamente avviato il contraddittorio su tutti i lotti, e considerato che l’interesse della società ricorrente è da essa riconosciuto soddisfatto da circostanza estranea all’oggetto del presente giudizio, ovvero dall’aggiudicazione di altro lotto della gara.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate salvo l’obbligo di rifusione del contributo unificato a carico di Milano Ristorazione s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NC, Presidente
AL Di AR, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL Di AR | AN NC |
IL SEGRETARIO