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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/10/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTAMARIA CAPUA VETERE SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5325/2024 R.G. TRA
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti A. Iodice e A. Parte_1
Zarrillo, elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Marcianise, via Duomo n. 16
RICORRENTE E Controparte_1
[...]
rappresentati ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal legale
[...] rappresentante pro tempore e dai funzionari R. De Lucia, A. Alfani, C. Della Morte, CP_2 che eleggono domicilio presso l'Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Via Lubich n.6 RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 16.7.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta valevoli per il biennio 2022 - 2024, deduceva di aver lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta, in forza di contratti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie, dal 23/10/2019 al 31/10/2019; dal 01/11/2019 al 08/11/2019; dal 14/11/2019 al 22/11/2019; presso l'I.C. “Giovanni XXIII” di S. Maria a Vico (CE), per n. 25 ore settimanali;
dal 13/01/2020 al 11/02/2020; dal 12/02/2020 al 12/03/2020; presso l'I.C. “F. Gesuè” di San Felice a Cancello (CE), per n. 25 ore settimanali;
dal 11/01/2021 al 15/01/2021; dal 20/01/2021 al 29/01/2021; dal 30/01/2021 al 26/02/2021; dal 01/03/2021 al 31/03/2021; dal 01/04/2021 al 30/04/2021; dal 01/05/2021 al 31/05/2021; dal 01/06/2021 al 30/06/2021; presso l'I.C. “Giovanni XXIII” di S. Maria a Vico (CE), per n. 25 ore settimanali;
dal 15/10/2021 al 09/11/2021; dal 23/11/2021 al 02/12/2021; dal 03/12/2021 al 07/12/2021; dal 08/12/2021 al 15/12/2021; presso l'I.A.C. “Galilei” di Arienzo (CE), per n. 25 ore settimanali;
dal 21/12/2021 al 21/12/2021; presso l'I.C. “F. Gesuè” di San Felice a Cancello (CE), per n. 25 ore settimanali;
dal 21/02/2022 al 25/02/2022; dal 17/03/2022 al 25/03/2022; dal 29/03/2022 al 01/04/2022; presso l'I.C. “Giovanni XXIII” di S. Maria a Vico (CE), per n. 25 ore settimanali;
dal 26/04/2022 al 30/06/2022; presso l'I.C. Controparte_3 di Caserta (CE), per n. 15 ore settimanali , senza il riconoscimento della “retribuzione professionale docenti” (RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola, per l'ammontare di un credito complessivo di € 2.176,68 .
1 Adiva, dunque, l'intestato Tribunale per accertare il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, di cui all'art. 7 CCNL 15.3.2001, in relazione al servizio prestato negli anni scolastici suddetti in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e condannare le amministrazioni resistenti a pagamento della somma di € 2.176,68 a CP_4 titolo di retribuzione professionale docenti non percepita, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Amministrazione scolastica resistente, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto. Vinte le spese di lite. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, lette le note depositate in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Il ricorso è fondato e va accolto. La questione in esame è stata recentemente posta all'attenzione della Corte di Cassazione la quale, con percorso argomentativo approfondito e condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (cfr. Cass. 20015/2018). Ed invero, deve rilevarsi che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è
2 collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017). A parere della Suprema Corte l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientra nelle “condizioni di impiego”. Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Per interpretazione costante e pacifica, le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rileva in alcun modo la caratura pubblica del datore di lavoro. La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Pertanto, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non può accedersi all'interpretazione della normativa fatta propria dal il CP_4 quale ha escluso immotivatamente la parte ricorrente dal godimento del beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale. Di qui la necessità di vagliare possibili interpretazioni alternative dell'art 7 CCNL Comparto scuola 2001 in modo da superare il contrasto venutosi a creare tra la disposizione oggetto del giudizio e il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria. È, infatti, ormai principio pacifico e consolidato quello secondo cui il Giudice chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale debba, in primo luogo, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, in grado di preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario. Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del CCNL Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”. Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso. Le considerazioni esposte sono pienamente condivisibili e possono essere fatte proprie dall'odierno giudicante. Invero non è stato allegato da parte del alcun elemento oggettivo dal quale desumere CP_1 una differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito.
3 Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015). Non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dal docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto. Le ragioni sopra esposte giustificano l'accoglimento del ricorso e l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente delle dovute differenze retributive, pari ad € 2.176,68 , oltre accessori di legge, in assenza di contestazioni in merito all'ammontare delle somme, nulla essendo prescritto tenuto conto che la notifica del ricorso è avvenuta in data 29.8.2024 e cioè entro il quinquennio dalla stipula del primo contratto fatto valere del 23.10.2019 (cfr. notifica telematica in fasc. informatico). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore esiguo della causa, dell'assenza di istruttoria e della serialità del contenzioso.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede: 1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, accerta e dichiara il diritto della docente alla corresponsione della RPD e condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle CP_4 relative “differenze retributive”, pari ad euro 2.176,68 oltre agli interessi legali dalla maturazione delle singole differenze mensili fino al saldo;
4 2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione. Santa Maria Capua Vetere, 2.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Fabiana Iorio
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5325/2024 R.G. TRA
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti A. Iodice e A. Parte_1
Zarrillo, elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Marcianise, via Duomo n. 16
RICORRENTE E Controparte_1
[...]
rappresentati ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal legale
[...] rappresentante pro tempore e dai funzionari R. De Lucia, A. Alfani, C. Della Morte, CP_2 che eleggono domicilio presso l'Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Via Lubich n.6 RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 16.7.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta valevoli per il biennio 2022 - 2024, deduceva di aver lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta, in forza di contratti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie, dal 23/10/2019 al 31/10/2019; dal 01/11/2019 al 08/11/2019; dal 14/11/2019 al 22/11/2019; presso l'I.C. “Giovanni XXIII” di S. Maria a Vico (CE), per n. 25 ore settimanali;
dal 13/01/2020 al 11/02/2020; dal 12/02/2020 al 12/03/2020; presso l'I.C. “F. Gesuè” di San Felice a Cancello (CE), per n. 25 ore settimanali;
dal 11/01/2021 al 15/01/2021; dal 20/01/2021 al 29/01/2021; dal 30/01/2021 al 26/02/2021; dal 01/03/2021 al 31/03/2021; dal 01/04/2021 al 30/04/2021; dal 01/05/2021 al 31/05/2021; dal 01/06/2021 al 30/06/2021; presso l'I.C. “Giovanni XXIII” di S. Maria a Vico (CE), per n. 25 ore settimanali;
dal 15/10/2021 al 09/11/2021; dal 23/11/2021 al 02/12/2021; dal 03/12/2021 al 07/12/2021; dal 08/12/2021 al 15/12/2021; presso l'I.A.C. “Galilei” di Arienzo (CE), per n. 25 ore settimanali;
dal 21/12/2021 al 21/12/2021; presso l'I.C. “F. Gesuè” di San Felice a Cancello (CE), per n. 25 ore settimanali;
dal 21/02/2022 al 25/02/2022; dal 17/03/2022 al 25/03/2022; dal 29/03/2022 al 01/04/2022; presso l'I.C. “Giovanni XXIII” di S. Maria a Vico (CE), per n. 25 ore settimanali;
dal 26/04/2022 al 30/06/2022; presso l'I.C. Controparte_3 di Caserta (CE), per n. 15 ore settimanali , senza il riconoscimento della “retribuzione professionale docenti” (RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola, per l'ammontare di un credito complessivo di € 2.176,68 .
1 Adiva, dunque, l'intestato Tribunale per accertare il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, di cui all'art. 7 CCNL 15.3.2001, in relazione al servizio prestato negli anni scolastici suddetti in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e condannare le amministrazioni resistenti a pagamento della somma di € 2.176,68 a CP_4 titolo di retribuzione professionale docenti non percepita, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Amministrazione scolastica resistente, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto. Vinte le spese di lite. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, lette le note depositate in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Il ricorso è fondato e va accolto. La questione in esame è stata recentemente posta all'attenzione della Corte di Cassazione la quale, con percorso argomentativo approfondito e condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (cfr. Cass. 20015/2018). Ed invero, deve rilevarsi che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è
2 collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017). A parere della Suprema Corte l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientra nelle “condizioni di impiego”. Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Per interpretazione costante e pacifica, le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rileva in alcun modo la caratura pubblica del datore di lavoro. La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Pertanto, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non può accedersi all'interpretazione della normativa fatta propria dal il CP_4 quale ha escluso immotivatamente la parte ricorrente dal godimento del beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale. Di qui la necessità di vagliare possibili interpretazioni alternative dell'art 7 CCNL Comparto scuola 2001 in modo da superare il contrasto venutosi a creare tra la disposizione oggetto del giudizio e il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria. È, infatti, ormai principio pacifico e consolidato quello secondo cui il Giudice chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale debba, in primo luogo, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, in grado di preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario. Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del CCNL Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”. Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso. Le considerazioni esposte sono pienamente condivisibili e possono essere fatte proprie dall'odierno giudicante. Invero non è stato allegato da parte del alcun elemento oggettivo dal quale desumere CP_1 una differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito.
3 Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015). Non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dal docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto. Le ragioni sopra esposte giustificano l'accoglimento del ricorso e l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente delle dovute differenze retributive, pari ad € 2.176,68 , oltre accessori di legge, in assenza di contestazioni in merito all'ammontare delle somme, nulla essendo prescritto tenuto conto che la notifica del ricorso è avvenuta in data 29.8.2024 e cioè entro il quinquennio dalla stipula del primo contratto fatto valere del 23.10.2019 (cfr. notifica telematica in fasc. informatico). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore esiguo della causa, dell'assenza di istruttoria e della serialità del contenzioso.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede: 1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, accerta e dichiara il diritto della docente alla corresponsione della RPD e condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle CP_4 relative “differenze retributive”, pari ad euro 2.176,68 oltre agli interessi legali dalla maturazione delle singole differenze mensili fino al saldo;
4 2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione. Santa Maria Capua Vetere, 2.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Fabiana Iorio
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