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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/11/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1306/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IA NA Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1306/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti NOEMI Parte_1 C.F._1
IN EM e CA UI RICORRENTE nei confronti di
, col patrocinio dell'avv. TANIA DECORTES Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'11 novembre 2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 giugno 2025 chiedeva modificarsi le condizioni Parte_1 economiche previste dalla sentenza di divorzio n. 213/2022, pubblicata il 22 febbraio 2022, con cui questo tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in Nulvi il 10 giugno 1995 con , unione dalla quale erano nati i figli Controparte_1 Per_1 il 20 luglio 1996 ed , il 28 aprile 1999. Per_2
Esponeva che da allora erano notevolmente mutate le condizioni che avevano giustificato l'imposizione a suo carico di un contributo di € 500 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, per il mantenimento dei figli, nonché l'assegnazione alla coniuge, con cui entrambi vivevano, della casa coniugale sita nella via Falchi n.6 di ON. Assumeva infatti che essi, da tempo maggiorenni, avevano conseguito una piena autonomia economica e, in particolare, che era stato assunto a Per_2 tempo indeterminato già dal 2022, mentre conseguita la laurea in giurisprudenza, lavorava Per_1 pagina 1 di 3 presso una società concessionaria di riscossione tributi, con un contratto a tempo determinato e part time che veniva periodicamente rinnovato. Aggiungeva il ricorrente che già nel 2022 aveva informalmente concordato con la ex coniuge la riduzione dell'assegno a 250,00 euro mensili, per la sola figlia maggiore.
Assumeva dunque che, avendo ormai entrambi i figli conseguito l'indipendenza economica, percependo redditi adeguati al loro mantenimento in autonomia, nulla fosse più dovuto da esso esponente e che dovesse, di conseguenza, essere anche revocata l'assegnazione della dimora coniugale, essendo peraltro anche la sig.ra occupata presso una casa di riposo a tempo indeterminato. CP_1
Concludeva pertanto perché fossero revocate le statuizioni inerenti ai contributi per il mantenimento dei figli e all'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra . CP_1
La resistente si costituiva e, confermando la conseguita autonomia del figlio , rappresentava Per_2 come la posizione lavorativa di fosse estremamente precaria, esponendo che ella, assunta Per_1 con contratto a tempo determinato, percepiva una retribuzione di circa 750,00 euro mensili, somma che non le consentiva di rendersi autonoma, anche per i notevoli costi occorrenti ai suoi quotidiani spostamenti presso il comune di Sorso ove ella prestava la sua attività lavorativa.
Sottolineava come il sostegno economico paterno fosse ancora necessario a supportarla nel suo percorso di formazione professionale, non essendo la ragazza in grado di provvedere in piena autonomia al suo sostentamento e convivendo ella tuttora presso di sé nella casa familiare di ON.
Concludeva quindi la resistente chiedendo che fosse mantenuto il contributo in favore della figlia, da rivalutarsi a 360 euro mensili, e confermata l'assegnazione della casa familiare in suo favore.
Intervenuto il Pubblico Ministero, alla prima udienza dell'11 novembre 2025 le parti, comparse anche personalmente, conseguivano un accordo su tutti i punti oggetto di discussione, stabilendo consensualmente che “il contributo paterno in favore della sola figlia sarà mantenuto per Per_1
€150 mensili. Sarà revocato il contributo dovuto in favore del figlio e mantenuta Per_2
l'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra con cui convive la figlia maggiorenne, CP_1 ma non ancora economicamente indipendente. Ferme le altre statuizioni. Dette statuizioni di modifica avranno decorrenza da gennaio 2023 incluso, quanto alla revoca del contributo per il figlio, mentre dalla data della decisione con riferimento al contributo paterno per la figlia ”. Per_1
Ritiene il collegio che la soluzione conseguita dalle parti debba senz'altro essere recepita, non ravvisandosi ragioni ostative al riguardo né profili di contrarietà a norme imperative. Dispone pertanto in conformità, con spese compensate stante la definizione consensuale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, dispone la modifica della sentenza n. 213/2022 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra Parte_1
e , alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui trascritte. Controparte_1
Compensa interamente le spese.
Sassari 12 novembre 2025
Il Presidente est. pagina 2 di 3 IA NA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IA NA Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1306/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti NOEMI Parte_1 C.F._1
IN EM e CA UI RICORRENTE nei confronti di
, col patrocinio dell'avv. TANIA DECORTES Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'11 novembre 2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 giugno 2025 chiedeva modificarsi le condizioni Parte_1 economiche previste dalla sentenza di divorzio n. 213/2022, pubblicata il 22 febbraio 2022, con cui questo tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in Nulvi il 10 giugno 1995 con , unione dalla quale erano nati i figli Controparte_1 Per_1 il 20 luglio 1996 ed , il 28 aprile 1999. Per_2
Esponeva che da allora erano notevolmente mutate le condizioni che avevano giustificato l'imposizione a suo carico di un contributo di € 500 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, per il mantenimento dei figli, nonché l'assegnazione alla coniuge, con cui entrambi vivevano, della casa coniugale sita nella via Falchi n.6 di ON. Assumeva infatti che essi, da tempo maggiorenni, avevano conseguito una piena autonomia economica e, in particolare, che era stato assunto a Per_2 tempo indeterminato già dal 2022, mentre conseguita la laurea in giurisprudenza, lavorava Per_1 pagina 1 di 3 presso una società concessionaria di riscossione tributi, con un contratto a tempo determinato e part time che veniva periodicamente rinnovato. Aggiungeva il ricorrente che già nel 2022 aveva informalmente concordato con la ex coniuge la riduzione dell'assegno a 250,00 euro mensili, per la sola figlia maggiore.
Assumeva dunque che, avendo ormai entrambi i figli conseguito l'indipendenza economica, percependo redditi adeguati al loro mantenimento in autonomia, nulla fosse più dovuto da esso esponente e che dovesse, di conseguenza, essere anche revocata l'assegnazione della dimora coniugale, essendo peraltro anche la sig.ra occupata presso una casa di riposo a tempo indeterminato. CP_1
Concludeva pertanto perché fossero revocate le statuizioni inerenti ai contributi per il mantenimento dei figli e all'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra . CP_1
La resistente si costituiva e, confermando la conseguita autonomia del figlio , rappresentava Per_2 come la posizione lavorativa di fosse estremamente precaria, esponendo che ella, assunta Per_1 con contratto a tempo determinato, percepiva una retribuzione di circa 750,00 euro mensili, somma che non le consentiva di rendersi autonoma, anche per i notevoli costi occorrenti ai suoi quotidiani spostamenti presso il comune di Sorso ove ella prestava la sua attività lavorativa.
Sottolineava come il sostegno economico paterno fosse ancora necessario a supportarla nel suo percorso di formazione professionale, non essendo la ragazza in grado di provvedere in piena autonomia al suo sostentamento e convivendo ella tuttora presso di sé nella casa familiare di ON.
Concludeva quindi la resistente chiedendo che fosse mantenuto il contributo in favore della figlia, da rivalutarsi a 360 euro mensili, e confermata l'assegnazione della casa familiare in suo favore.
Intervenuto il Pubblico Ministero, alla prima udienza dell'11 novembre 2025 le parti, comparse anche personalmente, conseguivano un accordo su tutti i punti oggetto di discussione, stabilendo consensualmente che “il contributo paterno in favore della sola figlia sarà mantenuto per Per_1
€150 mensili. Sarà revocato il contributo dovuto in favore del figlio e mantenuta Per_2
l'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra con cui convive la figlia maggiorenne, CP_1 ma non ancora economicamente indipendente. Ferme le altre statuizioni. Dette statuizioni di modifica avranno decorrenza da gennaio 2023 incluso, quanto alla revoca del contributo per il figlio, mentre dalla data della decisione con riferimento al contributo paterno per la figlia ”. Per_1
Ritiene il collegio che la soluzione conseguita dalle parti debba senz'altro essere recepita, non ravvisandosi ragioni ostative al riguardo né profili di contrarietà a norme imperative. Dispone pertanto in conformità, con spese compensate stante la definizione consensuale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, dispone la modifica della sentenza n. 213/2022 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra Parte_1
e , alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui trascritte. Controparte_1
Compensa interamente le spese.
Sassari 12 novembre 2025
Il Presidente est. pagina 2 di 3 IA NA
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