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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 210/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Indirizzo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale CR - Via Botteghelle 88900 CR KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240010111391 000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Non comparso.
Resistente/Appellato: Prende atto della rinuncia al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate OS di CR e dell'Agenzia delle Entrate di CR per l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa a mancato versamento Irpef anno 2021.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di CR che concluso per il rigetto del ricorso.
Successivamente parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio con compensazione delle spese, avendo provveduto a pagare quanto richiesto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di CR, II Sezione, dichiara l'estinzione del giudizio, compensando tra le parti le spese.
CR, 13.1.2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 210/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Indirizzo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale CR - Via Botteghelle 88900 CR KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240010111391 000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Non comparso.
Resistente/Appellato: Prende atto della rinuncia al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate OS di CR e dell'Agenzia delle Entrate di CR per l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa a mancato versamento Irpef anno 2021.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di CR che concluso per il rigetto del ricorso.
Successivamente parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio con compensazione delle spese, avendo provveduto a pagare quanto richiesto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di CR, II Sezione, dichiara l'estinzione del giudizio, compensando tra le parti le spese.
CR, 13.1.2026