Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 marzo 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 maggio 2021 |
Commentari • 45
- 1. Agenzia Delle Entrate Accerta Falso Inquadramento Regime Agricolo: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 19 settembre 2025
Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate perché la tua attività è stata ritenuta falsamente inquadrata nel regime agricolo? In questi casi, l'Ufficio presume che i redditi dichiarati come agricoli non rispettino i requisiti previsti e che l'impresa abbia usufruito indebitamente delle agevolazioni fiscali connesse al settore. La conseguenza è il recupero delle imposte ordinarie, con applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è legittima: ci sono strumenti difensivi per dimostrare la correttezza dell'inquadramento o ridurre la pretesa fiscale. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta il regime agricolo – Se l'attività dichiarata agricola è …
Leggi di più… - 2. Strutture ricettive all'apertohttps://www.brocardi.it/
- 3. Standard qualitativihttps://www.brocardi.it/
- 4. Società di persone all'appello (1)https://www.fiscooggi.it/
Il "nuovo" rigo RF12 è destinato ad accogliere i "Redditi non determinati analiticamente". E', forse, la modifica di maggior rilievo apportata al quadro di "Unico 2008 SP", dedicato al "Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria". L'esame della modulistica che le società di persone ed equiparate dovranno utilizzare per dichiarare i redditi concernenti il periodo d'imposta 2007 non può, però, che partire dal frontespizio. Frontespizio Reintrodotta la facoltà, per l'intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione, di accettare o meno l'incarico di ricevere gli avvisi telematici destinati al contribuente. Si ricorda che, prima dell'introduzione di tale novità (che …
Leggi di più… - 5. Accertamento Fiscale Redditualità Coltivatore Diretto: Strategie Di Difesa LegaleGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 19 maggio 2026
Introduzione L'accertamento fiscale della redditualità del coltivatore diretto è uno dei terreni più insidiosi del contenzioso tributario agricolo, perché nasce quasi sempre da un equivoco pericoloso: credere che la qualifica agricola, l'iscrizione previdenziale o la tassazione catastale bastino, da sole, a neutralizzare ogni verifica del fisco. Non è così. Il sistema vigente consente all'amministrazione di contestare la coerenza tra reddito dichiarato e capacità di spesa, di riqualificare attività formalmente agricole come attività d'impresa, di valorizzare indagini finanziarie e di rendere inutilizzabili documenti non esibiti in fase istruttoria. Allo stesso tempo, però, il …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 478
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/07/2025, n. 13032Provvedimento: Pubblicato il 02/07/2025 N. 13032/2025 REG.PROV.COLL. N. 06040/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6040 del 2023, proposto da “ Strada ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per …Leggi di più...
- edilizia libera·
- permesso di costruire in sanatoria·
- art. 36 D.P.R. 380/2001·
- pertinenza urbanistica·
- abusi edilizi·
- giurisdizione amministrativa·
- accertamento di conformità·
- pergotenda·
- agro romano·
- piscina
- 2. TAR Genova, sez. II, sentenza 11/04/2025, n. 378Provvedimento: Pubblicato il 11/04/2025 N. 00378/2025 REG.PROV.COLL. N. 00458/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 458 del 2023, proposto da NT SE, NO SE e VA TT SE, rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Damonte e Nadia Podestà, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, 10/4; contro Comune di Ventimiglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Borello, con domicilio digitale …Leggi di più...
- valutazione volumetria preesistente·
- ricostruzione con incremento volumetrico·
- onere probatorio·
- compensazione spese giudizio·
- art. 10 D.P.R. n. 380/2001·
- permesso di costruire·
- art. 7 L.R. n. 49/2009·
- difetto di istruttoria·
- art. 10 bis L. n. 241/1990
- 3. Trib. La Spezia, sentenza 21/11/2024, n. 415Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 192/\21 RGL promossa da c.f. , residente a Framura, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto alla Spezia in viale Italia 33 presso lo studio dell'avv. Federica Eminente (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende per procura depositata in via telematica con il ricorso ricorrente contro , c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma e domicilio eletto alla Spezia via Mazzini 63, rappresentato e difeso …Leggi di più...
- riconvenzionale·
- reconventio reconventionis·
- art. 4 legge 96/2006·
- inquadramento previdenziale·
- art. 2 legge 96/2006·
- compensazione spese·
- spese di consulenza tecnica·
- attività agricola·
- attività agrituristica·
- connessione attività·
- tempo di lavoro·
- giurisdizione giudice ordinario·
- accertamento negativo credito
- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 14Provvedimento: Sentenza n. 14/2026 Depositata il 09/01/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica: SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 39/2025 depositato il 18/02/2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Borgorose Email_2elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLLECITO PAGAM n. 36 IMU 2019 a seguito di discussione in …Leggi di più...
- art. 96/2006·
- sollecito di pagamento·
- TARI·
- art. D/10 catasto rurale·
- agriturismo·
- art. 7 legge 212/2000·
- Corte di Giustizia Tributaria·
- sentenza n. 2612/2024·
- spese di causa·
- illegittimità pretesa impositiva·
- giurisprudenza Consiglio di Stato·
- attività alberghiere·
- art. 1 co. 795 legge 160/2019·
- tariffa errata
- 5. Trib. Avezzano, sentenza 13/06/2025, n. 16Provvedimento: R.P.U. 9-1/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 9/2025 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da: (c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Avezzano, alla Via Monte Velino 77, nello studio dell'Avv. Stefano Cataldi contro Controparte_1 (C.F./P.I.: ), in persona del legale rapp.te …Leggi di più...
- art. 2135 c.c.·
- art. 121 CCII·
- imprenditore agricolo·
- liquidazione giudiziale·
- attività connessa·
- stato di insolvenza·
- art. 2697 c.c.·
- competenza territoriale·
- imprenditore commerciale·
- onere della prova
Versioni del testo
- Art. 1. Finalita' 1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attivita' umane nelle aree rurali;
c) favorire la multifunzionalita' in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita' di vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarita' paesaggistiche;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Definizione di attivita' agrituristiche 1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile , anche nella forma di societa' di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attivita' agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell' articolo 230-bis del codice civile , nonche' i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo svolgimento di attivita' e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attivita' agrituristiche:
a) dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalita' indicate nell'articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 ;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, attivita' ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonche' escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonche' della priorita' nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attivita' agrituristica e' considerato reddito agricolo.
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo degli articoli 230-bis e 2135 del codice civile :
«Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita' di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potesta' su di essi.
Il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e' intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.».
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- La legge 27 luglio 1999, n. 268 , reca: «Disciplina delle strade del vino». - Art. 3. Locali per attivita' agrituristiche 1. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche gli edifici o parte di essi gia' esistenti nel fondo.
2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attivita' agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche' delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.