Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 marzo 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 maggio 2021 |
Commentari • 41
- 1. L'agricoltura nello schema della Riforma Fiscale dell'IrpefMogorovich Dott. Sergio · https://www.fiscoetasse.com/ · 20 dicembre 2024
- 2. Tari: commisurazione della tariffa relativa alle aziende agrituristiche alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della…Giuliano Caso · https://ratioiuris.it/archivio/ · 5 febbraio 2026
Abstract: Il presente articolo, partendo dall'analisi della normativa di riferimento, intende individuare la categoria tariffaria ai fini Tari applicabile alle aziende agrituristiche, affrontando una questione da tempo oggetto di incertezze interpretative. Muovendo dal quadro regolatorio delineato dalla Legge n. 147/2013, dal DPR 158/1999 e dal d.lgs. n. 152/2006, il contributo si focalizza sulla qualificazione dei rifiuti prodotti dall'attività agrituristica e sulle conseguenze che tale qualificazione determina in ordine al presupposto impositivo e alla selezione della categoria tariffaria da applicarvi. In particolare, si esplora la tesi – talvolta sostenuta dai contribuenti – …
Leggi di più… - 3. TARI: quale tariffa applicare all’attività agrituristicaGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 7 giugno 2024
In data 20 maggio 2024 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4478, afferma che un Ente comunale, in fase di determinazione delle tariffe TARI 2015 e in caso di presenza sul proprio territorio di attività agrituristiche, aveva il dovere di prevedere una sottocategoria per tali attività, perché non potevano essere considerate, dunque tassate, come ad altre attività economiche. La controversia esaminata nasce. dal ricorso presentato da una Azienda agrituristica (soggetto passivo TARI) che chiede l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale, relativa all'approvazione delle tariffe TARI, nonché della delibera del Consiglio approvata successivamente, eccependo il fatto che l'Ente …
Leggi di più… - 4. Dichiarazione “Redditi 2021–SP”https://www.finanzaefisco.com/
I contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate, l'indennità pari a 600 euro erogate da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti e i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato. Sono solo alcune della risposte pubblicate dall'Agenzia delle entrate sugli obblighi dichiarativi dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Di seguito si pubblica la raccolta aggiornata al 27 agosto 2021. Dichiarazione Irap 2021: faq sulla compilazione degli aiuti di Stato Con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020 ad opera …
Leggi di più… - 5. Società di persone all'appello (1)https://www.fiscooggi.it/
Giurisprudenza • 476
- 1. Trib. Firenze, sentenza 27/11/2024, n. 3697Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13513/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente TRA in persona del legale rappresentante , Parte_1 Parte_2 Parte_3 e , elettivamente domiciliati in Polignano a Mare presso lo studio [...] RT dell'avv. A. Giannoccaro, che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione; OPPONENTI E in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Grosseto CP_1 presso …Leggi di più...
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- 2. TAR Genova, sez. II, sentenza 11/04/2025, n. 378Provvedimento: Pubblicato il 11/04/2025 N. 00378/2025 REG.PROV.COLL. N. 00458/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 458 del 2023, proposto da NT SE, NO SE e VA TT SE, rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Damonte e Nadia Podestà, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, 10/4; contro Comune di Ventimiglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Borello, con domicilio digitale …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 02/09/2024, n. 2314Provvedimento: Sentenza n. 2314/2024 Depositato il 02/09/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/06/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: EPIFANIO CONCETTINA, Presidente XERRA NICOLO', Relatore CREAZZO GIUSEPPE, Giudice in data 17/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 620/2021 depositato il 17/03/2021 proposto da Comune di Reggio Di Calabria - Via M. Barillaro Snc Ce.dir.4 Torre 89128 Reggio Di Calabria RC Difeso da Difensore_1. Serv.contenzioso Tributario-Settore Finanze E Tributi - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 26/08/2024, n. 1064Provvedimento: Sentenza n. 1064/2024 Depositato il 26/08/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il 24/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SOLAINI LUCA, Presidente MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Relatore DI VIZIO FABIO, Giudice in data 24/05/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 902/2021 depositato il 14/07/2021 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca N. 52 52100 Arezzo AR elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da Resistente_3 - CF_Resistente_3 ed …Leggi di più...
- art. 2135 c.c.·
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- 5. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/07/2025, n. 13032Provvedimento: Pubblicato il 02/07/2025 N. 13032/2025 REG.PROV.COLL. N. 06040/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6040 del 2023, proposto da “ Strada ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per …Leggi di più...
- edilizia libera·
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- art. 36 D.P.R. 380/2001·
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Versioni del testo
- Art. 1. Finalita' 1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attivita' umane nelle aree rurali;
c) favorire la multifunzionalita' in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita' di vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarita' paesaggistiche;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Definizione di attivita' agrituristiche 1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile , anche nella forma di societa' di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attivita' agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell' articolo 230-bis del codice civile , nonche' i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo svolgimento di attivita' e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attivita' agrituristiche:
a) dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalita' indicate nell'articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 ;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, attivita' ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonche' escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonche' della priorita' nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attivita' agrituristica e' considerato reddito agricolo.
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo degli articoli 230-bis e 2135 del codice civile :
«Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita' di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potesta' su di essi.
Il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e' intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.».
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- La legge 27 luglio 1999, n. 268 , reca: «Disciplina delle strade del vino». - Art. 3. Locali per attivita' agrituristiche 1. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche gli edifici o parte di essi gia' esistenti nel fondo.
2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attivita' agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche' delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.