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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 438/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 25 febbraio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Sabrina Simone;
- per parte convenuta quale impresa deIGnata per la regione Toscana Controparte_1
da CO – Fondo vittime della strada: l'avv. Roberta Bechi in sostituzione dell'avv. Claudio
Bechi;
- per parte convenuta nessuno. CP_2
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 03/02/2025 e dunque come in atto di citazione.
Il procuratore di parte convenuta come in nota difensiva Controparte_1
conclusionale autorizzata depositata in data 31/01/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 438/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 438/2024 del R.G.A.C., pendente tra
, nata il [...] in [...], Pangasian e residente in [...]Parte_1
Matanda n. 51, Pandi Bulican, Repubblica delle Filippine, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina
Simone e dall'avv. Andrea Ferrini entrambi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Montecatini Terme, Via G. Bovio n. 64, giusta procura allegata all'atto di citazione d.d. 21/02/2024;
- parte attrice -
e
C.F. ; P.IVA ), quale impresa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
deIGnata per la regione Toscana da CO – FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME
DELLA STRADA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Bechi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pistoia, Vicolo MalconIGlio n. 4, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/07/2024;
- parte convenuta –
e
CP_2
- parte convenuta contumace –
Oggetto: risarcimento danno da perdita del rapporto parentale.
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 03/02/2025 e dunque come in atto di citazione:
2 R.G. 438/2024 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice deIGnato, accertata la propria competenza, così giudicare:
- Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del IG. nella Controparte_3
determinazione del sinistro e nella causazione del decesso del IG. Junior e quindi Persona_1 per l'effetto condannare CO Fondo Vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via Yser n. 14 e/o per essa , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, nonché il proprietario del veicolo Mercedes Classe B, targata FB 222MF, IG residente in [...]
Empoli (FI) via Caduti di Cefalonia n. 1, in solido tra loro al pagamento dell'importo di €
199.461,00 [importo così precisato in nota difensiva conclusionale depositata in data 03/02/2025] a titolo di risarcimento del danno o a quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria.
- Con vittoria di spese e compensi come per legge”.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 31/01/2025:
“la comparente conclude affinché il Tribunale, accertato e dichiarato il concorso di colpa di
[...]
nella produzione del sinistro in misura non inferiore al 40%, accolga per Persona_2
quanto di ragione la domanda proposta da riducendo il risarcimento in misura Parte_1
proporzionale al grado di colpa della vittima del sinistro;
Con compensazione quantomeno parziale delle spese di lite”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per sentire condannare la società Consap Fondo Vittime della strada e/o la società
quest'ultima quale impresa assicuratrice deIGnata dalla stessa Controparte_1
Consap S.p.a.-, nonché il IG. in solido tra loro, al risarcimento dei danni non CP_2
patrimoniali – quantificati nell'importo di € 199.461,00 - patiti iure proprio per la morte del figlio avvenuta nell'incidente stradale del 30/01/2021 e imputabile alla esclusiva Persona_2
responsabilità del IG. conducente del veicolo Mercedes Classe B tg. Controparte_3
FB222MF, privo di copertura assicurativa RCA e di proprietà del IG. CP_2
In particolare, parte attrice ha allegato che:
- la sera del giorno 30/01/2021, il IG. – intento a svolgere la propria attività di Persona_1 corriere per la società “Deliveroo” – si era recato presso la Via Camporcioni di Montecatini Terme;
3 R.G. 438/2024 più precisamente, aveva parcheggiato il proprio veicolo in prossimità del distributore Pt_3
posto sul lato destro di detta strada;
[...]
- ebbene, al fine di raggiungere il fast food “Mc Donald's”, situato sul lato opposto di via
Camporcioni, il IG. iniziava l'attraversamento pedonale, quando veniva investito PE1
mortalmente dall'autovettura Mercedes Classe B tg. FB222MF, condotta dal IG. CP_3
[...]
- in conseguenza del sinistro, il IG. veniva sottoposto a procedimento penale n. 2021/510 CP_3
RG NdR e n. 2022/790, conclusosi con sentenza di condanna in seguito a richiesta di applicazione pena su consenso delle parti, ad anni 3 e mesi 6 di reclusione;
- stante la mancanza di copertura assicurativa per il veicolo che aveva investito il IG. gli PE1 eredi di quest'ultimo rivolgevano le proprie istanze risarcitorie nei confronti di CO – Fondo
Vittime della Strada, la quale, a sua volta, delegava la pratica alla società competente per CP_1
la regione Toscana;
- la società assicurativa, tuttavia, si limitava a liquidare, in sede stragiudiziale, il danno alla moglie e ai due figli del defunto, senza riconoscere alcunché all'odierna attrice, madre del IG. la PE1
quale, pertanto, si era vista costretta ad adire il Tribunale.
Con riferimento alla dinamica del sinistro, parte attrice ha rilevato che lo stesso sarebbe ascrivibile esclusivamente alla condotta del conducente del veicolo, IG. e ciò in Controparte_3
considerazione delle seguenti circostanze:
- innanzitutto, il luogo del sinistro, pur essendo sera, era illuminato dalla presenza di lampioni e illuminazioni degli esercizi commerciali ivi presenti;
- il manto stradale era bagnato a causa della pioggia, ma al momento del sinistro non stava piovendo;
- il IG. guidava ad una velocità compresa tra i 72 e i 94 km/h su un tratto di strada che CP_3
prevede il limite di velocità a 40 km/h;
- la vettura colpiva il IG. con il lato anteriore sinistro, a conferma del fatto che il pedone PE1
aveva già superato la mezzeria della carreggiata;
- infine, in seguito ai test cui veniva sottoposto il IG. risultava che lo stesso guidava sotto CP_3
l'effetto di sostanze stupefacenti.
Ciò premesso in fatto, parte attrice ha lamentato la sussistenza di un danno iure proprio derivante dalla perdita del rapporto parentale;
difatti, nonostante la distanza geografica che li separava
(essendo l'attrice residente nelle Filippine), madre e figlio avevano sempre mantenuto negli anni un forte legame affettivo che si manifestava con telefonate, videochiamate, oltre che con l'invio di piccole somme di denaro da parte del IG. alla madre. PE1
4 R.G. 438/2024 Ritenuti, quindi, applicabili al caso di specie i criteri di liquidazione previsti dalle Tabelle di
Milano, parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/07/2024 si è costituita in giudizio la società quale impresa deIGnata per la regione Toscana da CO Controparte_1
- Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, eccependo, in primo luogo, il difetto di prova in capo a parte attrice del proprio status di madre del defunto , non essendo a tal fine Persona_1
sufficiente la documentazione in lingua straniera prodotta dalla stessa.
Con riferimento al sinistro, inoltre, parte convenuta ha dedotto la sussistenza di un concorso di colpa dello stesso IG. nella causazione dell'incidente; difatti, non solo la strada teatro del PE1 sinistro è strada extraurbana priva di strisce di attraversamento pedonale, ma l'incidente si è verificato in orario notturno, in un tratto privo di illuminazione, nel quale la visibilità era ulteriormente ridotta dalla pioggia in atto e dai capi di abbigliamento scuri indossati dalla vittima;
inoltre, nel momento in cui il IG. avrebbe iniziato ad attraversare la strada, l'auto condotta PE1
dal era sicuramente visibile da parte del pedone, il quale, peraltro, ha compiuto un CP_3
attraversamento della carreggiata in senso trasversale.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, parte convenuta ha insistito per l'accoglimento delle sopra indicate conclusioni.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione al IG. costui non si è CP_2
costituito in giudizio.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita documentalmene e mediante assunzione di prova testimoniale, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
La domanda risarcitoria formulata da parte attrice è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
1. Occorre, in via del tutto preliminare, vagliare l'eccezione sollevata da parte conventa in ordine al difetto di prova in capo a parte attrice del proprio status di madre del defunto IG. Persona_1
jr, stante la mancanza di idonea documentazione tradotta in lingua italiana.
Tale eccezione, anzitutto, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, è pienamente ammissibile;
difatti, attenendo alla titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio e, dunque, al merito della controversia, detta eccezione assume la consistenza giuridica della mera difesa, come tale non soggetta alle decadenze di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c. e dunque sempre possibile anche in sede di comparsa di costituzione depositata tardivamente (cfr. Cass. sez. un. 2951/2016).
5 R.G. 438/2024 Nel merito, tuttavia, l'eccezione è infondata, atteso che risulta in atti il certificato di famiglia della IG.ra , dal quale – sebbene redatto in lingua inglese – si desume chiaramente Parte_1
che la stessa è madre del defunto IG. (cfr. doc. 4 di parte attrice). Persona_3
Sul punto, difatti, si ricorda il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, “ai sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c.-, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti i quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il IGnificato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte” (cfr. Cass.
Civ. 33079/2022). Nel caso che ci occupa, come già rilevato, il certificato di famiglia prodotto da parte attrice è redatto in lingua inglese;
tuttavia, dalla semplice lettura dello stesso si può agevolmente comprendere che la IG.ra è madre del IG. Jr. Parte_1 Persona_1
2. Ciò chiarito, si procede adesso all'esame della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
a) An debeatur.
Giova anzitutto premettere, ai fini di un corretto inquadramento giuridico della controversia, che parte attrice ha inteso esperire cumulativamente sia l'azione risarcitoria contro l'impresa deIGnata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada ex art. 283 D. Lgs. n. 209/2005 – e ciò in ragione del fatto che il veicolo che ha investito il IG. era privo di assicurazione RCA - sia la PE1 speciale azione extracontrattuale di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del IG. CP_2
soggetto citato in qualità di proprietario della vettura responsabile del danno.
Fatta tale premessa, nel caso di specie viene in considerazione un sinistro stradale concretatosi nell'investimento di un pedone e, pertanto, l'accertamento della responsabilità deve essere impostato secondo quanto previsto dall'art. 2054 comma 1 c.c.-, il quale pone a carico del conducente del veicolo una presunzione di responsabilità “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; tale presunzione, tuttavia – come chiarito da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – “non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. primo comma cod. civ. ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (cfr. Cass. Civ. 20137/2023; Cass. Civ. 24204/2014).
6 R.G. 438/2024 Sulla scorta di tale quadro di riferimento, il Giudice che si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al
100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. Civ. 8663/2017; Cass. Civ. 24472/2014; Cass.
Civ. 3964/2014).
Tanto chiarito, nel caso di specie – come emerge dalla perizia redatta dal consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale n. 510/2021 r.g.n.r. a carico del IG. (cfr. doc. 17 di parte attrice) – deve ritenersi accertato che la sera del 30/01/2021, CP_3 alle ore 20:15 circa, il IG. si trovava alla guida dell'autovettura Mercedes tg. Controparte_3
FB222MF, di proprietà di il conducente stava percorrendo via Camporcioni con CP_2
direzione sud ad una velocità di oltre 70 km/h nonostante il limite di 40 km/h vigente sulla predetta strada, le avverse condizioni meteo e l'assenza di illuminazione pubblica;
ebbene, giunto in corrispondenza dell'ingresso della concessionaria “Guidi Car” alla velocità di circa 72 km/h, il veicolo investiva, uccidendolo, il IG. che stava attraversando la carreggiata da Persona_3
destra a sinistra, ossia dal luogo ove aveva posteggiato la propria auto al fast food Mc Donald's posto dall'altra parte della strada.
Dai successivi esami condotti sulla persona del IG. emergeva, altresì, che lo stesso si era CP_3 posto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (cfr. doc. 18 di parte attrice).
Ferma, quindi, la presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo, IG. e ferma, CP_3
altresì, la presunzione di responsabilità ex art. 2054 co. 3 c.c. gravante sul proprietario del veicolo, IG. il quale non essendosi costituito in giudizio, non ha fornito alcun elemento CP_2 diretto a dimostrare che “la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”, occorre vagliare in concreto la condotta tenuta dal IG. per accertare l'eventuale contributo Persona_1
causale del medesimo alla verificazione del sinistro.
Ebbene, a prescindere dalle contestate circostanze fattuali inerenti le condizioni meteo esistenti al momento dell'incidente (in particolare, se al momento del sinistro stesse piovendo oppure no) e le condizioni di illuminazione effettiva della strada, è pacifico che il IG. abbia attraversato PE1
una strada extraurbana priva di strisce pedonali, tenendo una traiettoria trasversale (cfr. pag. 20 della perizia del c.t. del PM, ove si fa riferimento alla “inclinazione della traiettoria di attraversamento”) senza dare la precedenza al veicolo che stava sopraggiungendo;
detto veicolo, peraltro, era “sicuramente visibile [dal pedone] grazie all'azionamento delle luci anteriori, fin da
7 R.G. 438/2024 prima dell'inizio del proprio attraversamento della carreggiata” (cfr. pag. 25 perizia del c.t. del
PM).
Tale condotta imprudente del pedone non può non ritenersi tale da assurgere a concausa nella verificazione del sinistro de quo e, pertanto, deve ritenersi provato il concorso di colpa del IG.
[...]
nella dinamica del sinistro che ne ha provocato la morte;
quanto alla determinazione PE1
della percentuale di responsabilità ascrivibile allo stesso, si ritiene che la stessa possa essere complessivamente valutata nella misura del 30%-.
b) Quantum debeatur.
Acclarato in questi termini l'an della pretesa risarcitoria, occorre ora esaminare il profilo relativo alla quantificazione del danno, con specifico riguardo al danno di natura non patrimoniale sofferto dall'attrice, madre della vittima.
Va osservato, in proposito, che il soggetto che chiede, come nel caso in esame, il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. subito iure proprio in conseguenza della morte di un familiare, lamenta non soltanto il danno morale soggettivo tradizionalmente inteso come mera sofferenza psichica contingente, ma anche pregiudizi ulteriori e diversi costituiti dalla lesione e dalla definitiva perdita del rapporto parentale, l'incisione, cioè, dell'interesse giuridico all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. (cfr.
Cass. 2557/2011; Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 8828/03).
Di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo il Giudice deve tenere conto al fine di realizzare l'obiettivo della riparazione integrale, seppure nell'ambito di una valutazione omnicomprensiva ed unitaria, al fine di evitare ingiuste duplicazioni risarcitorie. Il riferimento a determinate sotto-voci o componenti, in vario modo denominate (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde, infatti, ad eIGenze meramente descrittive, ma non può implicare il riconoscimento di distinte categorie di danno, che altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Con riferimento ai criteri di liquidazione, si precisa che in seguito alla rilevata carenza, in seno alle
Tabelle Milanesi ante 2022, di parametri standard di valutazione del danno da perdita del rapporto parentale (cfr. sul punto Cass. Civ. 10579/2021; Cass. Civ. 26300/2021 e Cass. Civ. 33005/2021), queste ultime sono state riformulate seguendo un “sistema a punti” che prevede, oltre all'adozione del criterio a punto, anche l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti;
all'esito di tale aggiornamento, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo
8 R.G. 438/2024 criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass.
Civ. 37009/2022).
Fatta tale doverosa premessa, si procede alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale facendo applicazione delle Tabelle milanesi aggiornate all'anno 2024 e vigenti al momento della decisione;
in particolare, dette Tabelle - differenti a seconda che il congiunto sia genitore/figlio ovvero fratello/sorella/nipote della vittima - attribuiscono un determinato numero di
“punti” in base ai seguenti parametri: (a) età del congiunto;
(b) età della vittima;
(c) numero dei familiari conviventi e (d) qualità/intensità della relazione, unico parametro variabile che richiede un accertamento in concreto e consente l'attribuzione di un massimo di trenta punti.
Il risultato ottenuto dalla sommatoria dei vari punti sarà poi moltiplicato per il valore del punto base, che per l'anno 2024 è pari ad € 3.911,00-.
Ebbene, procedendo all'individuazione dei punti attribuibili nel caso di specie si osserva quanto segue:
(a) punti in base all'età del congiunto (IG.ra ): 12; Parte_1
(b) punti in base dell'età della vittima: 20;
(c) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9;
(d) punti per la qualità/intensità della relazione: con riferimento a tale parametro, dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi (in particolare, la IG.ra
PE
, moglie del IG. e il IG. cognato del IG. Testimone_1 PE1 Testimone_2
è emerso che l'attrice e il figlio, nonostante la distanza geografica (la IG.ra risiede
[...] Parte_1
nelle Filippine, mentre il IG. viveva da anni in Italia), mantenevano vivi e costanti rapporti PE1
attraverso videochiamate con frequenza quasi giornaliera;
inoltre, il IG. era solito inviare PE1
alla madre piccole somme di denaro che contribuivano al mantenimento della famiglia materna.
Quello che emerge è un rapporto che, per quanto stretto, risulta vissuto quasi integralmente “a distanza” - anche valorizzata la circostanza che, da quanto risulta dal passaporto del IG. PE1
(cfr. doc. 24), l'ultimo viaggio nelle Filippine risale all'anno 2018; pertanto si ritiene congrua l'attribuzione di 10 punti.
9 R.G. 438/2024 Sommando i punti attribuiti ai diversi parametri si ottiene il totale di 51; tale coefficiente deve, poi, essere moltiplicato per il valore del punto base (€ 3.911,00) e si ottiene così il complessivo importo liquidabile, pari ad € 199.461,00-.
E' su tale somma che deve essere operata, inoltre, la riduzione del 30%, derivante dal concorso riconosciuto in capo al IG. nella causazione del sinistro. PE1
Pertanto, l'importo definitivamente liquidato in favore della IG.ra a titolo di Parte_1
danno da perdita del rapporto parentale ammonta ad € 139.622,70 (€ 199.461,00 – 30% =
139.622,70) somma da considerarsi al valore attuale della moneta;
sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all' effettivo soddisfo.
Infine, una precisazione è dovuta relativamente alla posizione di Controparte_1
quale soggetto deIGnato dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.
Sul punto si ricordi che l'obbligo della impresa assicuratrice sorge allorquando siano state accertate l'autenticità del sinistro, l'imputabilità del fatto ad un automobilista e la mancanza della copertura assicurativa;
pertanto, dovendo ritenersi dimostrato che l'autovettura condotta dal IG. e di CP_3
proprietà del IG. fosse sprovvista di copertura assicurativa alla data del 30/01/2021 CP_2
(cfr. verbale dei Carabinieri sub doc. 7 di parte attrice), dei danni subiti dagli attori deve rispondere la società convenuta, quale impresa deIGnata dal Fondo ai sensi della L. n. 990/1969 art. 19 lett. b).
Con l'ulteriore precisazione che "nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il soggetto responsabile del danno, perché
l'obbligazione del Fondo ha natura risarcitoria e non indennitaria, ed è sostitutiva di quella del responsabile" (cfr. Cass. 18401/2009; Cass. 2347/2011).
Alla stregua di tali considerazioni, la domanda attorea va accolta nei termini di cui sopra e per l'effetto va accertata la responsabilità del conducente del veicolo, IG. Controparte_3
nonché del proprietario dello stesso, IG. nella causazione del sinistro per cui è causa CP_2
nella misura del 70 % e va condannata la società nella qualità in Controparte_1
premessa al risarcimento dei danni occorsi alla IG.ra liquidati in € 139.622,00 Parte_1
da considerarsi al valore attuale della moneta, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 147/2022 tenuto conto del criterio del decisum (€ 139.622,00) ridotto del
10 R.G. 438/2024 30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.-.
Le spese così liquidate vengono distratte in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, promossa da nei confronti di Parte_1
e quale impresa deIGnata per la CP_2 Controparte_1
Toscana dalla società CO E_
, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide:
[...]
dichiara
responsabile del sinistro per cui è causa nella misura del 70% e, per l'effetto, Controparte_3
condanna la società per le causali e titoli di cui in motivazione, al pagamento Controparte_1
in favore della IG.ra della somma di € 139.622,00 somma da considerarsi al Parte_1
valore attuale della moneta, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
condanna la società e il IG. in solido tra loro, alla refusione Controparte_1 CP_2 delle spese di lite in favore della IG.ra , liquidate in € 12.827,71 per compensi Parte_1 professionali, € 802,11 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 25 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
11 R.G. 438/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 25 febbraio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Sabrina Simone;
- per parte convenuta quale impresa deIGnata per la regione Toscana Controparte_1
da CO – Fondo vittime della strada: l'avv. Roberta Bechi in sostituzione dell'avv. Claudio
Bechi;
- per parte convenuta nessuno. CP_2
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 03/02/2025 e dunque come in atto di citazione.
Il procuratore di parte convenuta come in nota difensiva Controparte_1
conclusionale autorizzata depositata in data 31/01/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 438/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 438/2024 del R.G.A.C., pendente tra
, nata il [...] in [...], Pangasian e residente in [...]Parte_1
Matanda n. 51, Pandi Bulican, Repubblica delle Filippine, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina
Simone e dall'avv. Andrea Ferrini entrambi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Montecatini Terme, Via G. Bovio n. 64, giusta procura allegata all'atto di citazione d.d. 21/02/2024;
- parte attrice -
e
C.F. ; P.IVA ), quale impresa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
deIGnata per la regione Toscana da CO – FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME
DELLA STRADA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Bechi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pistoia, Vicolo MalconIGlio n. 4, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/07/2024;
- parte convenuta –
e
CP_2
- parte convenuta contumace –
Oggetto: risarcimento danno da perdita del rapporto parentale.
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 03/02/2025 e dunque come in atto di citazione:
2 R.G. 438/2024 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice deIGnato, accertata la propria competenza, così giudicare:
- Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del IG. nella Controparte_3
determinazione del sinistro e nella causazione del decesso del IG. Junior e quindi Persona_1 per l'effetto condannare CO Fondo Vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via Yser n. 14 e/o per essa , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, nonché il proprietario del veicolo Mercedes Classe B, targata FB 222MF, IG residente in [...]
Empoli (FI) via Caduti di Cefalonia n. 1, in solido tra loro al pagamento dell'importo di €
199.461,00 [importo così precisato in nota difensiva conclusionale depositata in data 03/02/2025] a titolo di risarcimento del danno o a quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria.
- Con vittoria di spese e compensi come per legge”.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 31/01/2025:
“la comparente conclude affinché il Tribunale, accertato e dichiarato il concorso di colpa di
[...]
nella produzione del sinistro in misura non inferiore al 40%, accolga per Persona_2
quanto di ragione la domanda proposta da riducendo il risarcimento in misura Parte_1
proporzionale al grado di colpa della vittima del sinistro;
Con compensazione quantomeno parziale delle spese di lite”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per sentire condannare la società Consap Fondo Vittime della strada e/o la società
quest'ultima quale impresa assicuratrice deIGnata dalla stessa Controparte_1
Consap S.p.a.-, nonché il IG. in solido tra loro, al risarcimento dei danni non CP_2
patrimoniali – quantificati nell'importo di € 199.461,00 - patiti iure proprio per la morte del figlio avvenuta nell'incidente stradale del 30/01/2021 e imputabile alla esclusiva Persona_2
responsabilità del IG. conducente del veicolo Mercedes Classe B tg. Controparte_3
FB222MF, privo di copertura assicurativa RCA e di proprietà del IG. CP_2
In particolare, parte attrice ha allegato che:
- la sera del giorno 30/01/2021, il IG. – intento a svolgere la propria attività di Persona_1 corriere per la società “Deliveroo” – si era recato presso la Via Camporcioni di Montecatini Terme;
3 R.G. 438/2024 più precisamente, aveva parcheggiato il proprio veicolo in prossimità del distributore Pt_3
posto sul lato destro di detta strada;
[...]
- ebbene, al fine di raggiungere il fast food “Mc Donald's”, situato sul lato opposto di via
Camporcioni, il IG. iniziava l'attraversamento pedonale, quando veniva investito PE1
mortalmente dall'autovettura Mercedes Classe B tg. FB222MF, condotta dal IG. CP_3
[...]
- in conseguenza del sinistro, il IG. veniva sottoposto a procedimento penale n. 2021/510 CP_3
RG NdR e n. 2022/790, conclusosi con sentenza di condanna in seguito a richiesta di applicazione pena su consenso delle parti, ad anni 3 e mesi 6 di reclusione;
- stante la mancanza di copertura assicurativa per il veicolo che aveva investito il IG. gli PE1 eredi di quest'ultimo rivolgevano le proprie istanze risarcitorie nei confronti di CO – Fondo
Vittime della Strada, la quale, a sua volta, delegava la pratica alla società competente per CP_1
la regione Toscana;
- la società assicurativa, tuttavia, si limitava a liquidare, in sede stragiudiziale, il danno alla moglie e ai due figli del defunto, senza riconoscere alcunché all'odierna attrice, madre del IG. la PE1
quale, pertanto, si era vista costretta ad adire il Tribunale.
Con riferimento alla dinamica del sinistro, parte attrice ha rilevato che lo stesso sarebbe ascrivibile esclusivamente alla condotta del conducente del veicolo, IG. e ciò in Controparte_3
considerazione delle seguenti circostanze:
- innanzitutto, il luogo del sinistro, pur essendo sera, era illuminato dalla presenza di lampioni e illuminazioni degli esercizi commerciali ivi presenti;
- il manto stradale era bagnato a causa della pioggia, ma al momento del sinistro non stava piovendo;
- il IG. guidava ad una velocità compresa tra i 72 e i 94 km/h su un tratto di strada che CP_3
prevede il limite di velocità a 40 km/h;
- la vettura colpiva il IG. con il lato anteriore sinistro, a conferma del fatto che il pedone PE1
aveva già superato la mezzeria della carreggiata;
- infine, in seguito ai test cui veniva sottoposto il IG. risultava che lo stesso guidava sotto CP_3
l'effetto di sostanze stupefacenti.
Ciò premesso in fatto, parte attrice ha lamentato la sussistenza di un danno iure proprio derivante dalla perdita del rapporto parentale;
difatti, nonostante la distanza geografica che li separava
(essendo l'attrice residente nelle Filippine), madre e figlio avevano sempre mantenuto negli anni un forte legame affettivo che si manifestava con telefonate, videochiamate, oltre che con l'invio di piccole somme di denaro da parte del IG. alla madre. PE1
4 R.G. 438/2024 Ritenuti, quindi, applicabili al caso di specie i criteri di liquidazione previsti dalle Tabelle di
Milano, parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/07/2024 si è costituita in giudizio la società quale impresa deIGnata per la regione Toscana da CO Controparte_1
- Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, eccependo, in primo luogo, il difetto di prova in capo a parte attrice del proprio status di madre del defunto , non essendo a tal fine Persona_1
sufficiente la documentazione in lingua straniera prodotta dalla stessa.
Con riferimento al sinistro, inoltre, parte convenuta ha dedotto la sussistenza di un concorso di colpa dello stesso IG. nella causazione dell'incidente; difatti, non solo la strada teatro del PE1 sinistro è strada extraurbana priva di strisce di attraversamento pedonale, ma l'incidente si è verificato in orario notturno, in un tratto privo di illuminazione, nel quale la visibilità era ulteriormente ridotta dalla pioggia in atto e dai capi di abbigliamento scuri indossati dalla vittima;
inoltre, nel momento in cui il IG. avrebbe iniziato ad attraversare la strada, l'auto condotta PE1
dal era sicuramente visibile da parte del pedone, il quale, peraltro, ha compiuto un CP_3
attraversamento della carreggiata in senso trasversale.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, parte convenuta ha insistito per l'accoglimento delle sopra indicate conclusioni.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione al IG. costui non si è CP_2
costituito in giudizio.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita documentalmene e mediante assunzione di prova testimoniale, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
La domanda risarcitoria formulata da parte attrice è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
1. Occorre, in via del tutto preliminare, vagliare l'eccezione sollevata da parte conventa in ordine al difetto di prova in capo a parte attrice del proprio status di madre del defunto IG. Persona_1
jr, stante la mancanza di idonea documentazione tradotta in lingua italiana.
Tale eccezione, anzitutto, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, è pienamente ammissibile;
difatti, attenendo alla titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio e, dunque, al merito della controversia, detta eccezione assume la consistenza giuridica della mera difesa, come tale non soggetta alle decadenze di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c. e dunque sempre possibile anche in sede di comparsa di costituzione depositata tardivamente (cfr. Cass. sez. un. 2951/2016).
5 R.G. 438/2024 Nel merito, tuttavia, l'eccezione è infondata, atteso che risulta in atti il certificato di famiglia della IG.ra , dal quale – sebbene redatto in lingua inglese – si desume chiaramente Parte_1
che la stessa è madre del defunto IG. (cfr. doc. 4 di parte attrice). Persona_3
Sul punto, difatti, si ricorda il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, “ai sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c.-, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti i quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il IGnificato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte” (cfr. Cass.
Civ. 33079/2022). Nel caso che ci occupa, come già rilevato, il certificato di famiglia prodotto da parte attrice è redatto in lingua inglese;
tuttavia, dalla semplice lettura dello stesso si può agevolmente comprendere che la IG.ra è madre del IG. Jr. Parte_1 Persona_1
2. Ciò chiarito, si procede adesso all'esame della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
a) An debeatur.
Giova anzitutto premettere, ai fini di un corretto inquadramento giuridico della controversia, che parte attrice ha inteso esperire cumulativamente sia l'azione risarcitoria contro l'impresa deIGnata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada ex art. 283 D. Lgs. n. 209/2005 – e ciò in ragione del fatto che il veicolo che ha investito il IG. era privo di assicurazione RCA - sia la PE1 speciale azione extracontrattuale di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del IG. CP_2
soggetto citato in qualità di proprietario della vettura responsabile del danno.
Fatta tale premessa, nel caso di specie viene in considerazione un sinistro stradale concretatosi nell'investimento di un pedone e, pertanto, l'accertamento della responsabilità deve essere impostato secondo quanto previsto dall'art. 2054 comma 1 c.c.-, il quale pone a carico del conducente del veicolo una presunzione di responsabilità “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; tale presunzione, tuttavia – come chiarito da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – “non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. primo comma cod. civ. ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (cfr. Cass. Civ. 20137/2023; Cass. Civ. 24204/2014).
6 R.G. 438/2024 Sulla scorta di tale quadro di riferimento, il Giudice che si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al
100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. Civ. 8663/2017; Cass. Civ. 24472/2014; Cass.
Civ. 3964/2014).
Tanto chiarito, nel caso di specie – come emerge dalla perizia redatta dal consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale n. 510/2021 r.g.n.r. a carico del IG. (cfr. doc. 17 di parte attrice) – deve ritenersi accertato che la sera del 30/01/2021, CP_3 alle ore 20:15 circa, il IG. si trovava alla guida dell'autovettura Mercedes tg. Controparte_3
FB222MF, di proprietà di il conducente stava percorrendo via Camporcioni con CP_2
direzione sud ad una velocità di oltre 70 km/h nonostante il limite di 40 km/h vigente sulla predetta strada, le avverse condizioni meteo e l'assenza di illuminazione pubblica;
ebbene, giunto in corrispondenza dell'ingresso della concessionaria “Guidi Car” alla velocità di circa 72 km/h, il veicolo investiva, uccidendolo, il IG. che stava attraversando la carreggiata da Persona_3
destra a sinistra, ossia dal luogo ove aveva posteggiato la propria auto al fast food Mc Donald's posto dall'altra parte della strada.
Dai successivi esami condotti sulla persona del IG. emergeva, altresì, che lo stesso si era CP_3 posto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (cfr. doc. 18 di parte attrice).
Ferma, quindi, la presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo, IG. e ferma, CP_3
altresì, la presunzione di responsabilità ex art. 2054 co. 3 c.c. gravante sul proprietario del veicolo, IG. il quale non essendosi costituito in giudizio, non ha fornito alcun elemento CP_2 diretto a dimostrare che “la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”, occorre vagliare in concreto la condotta tenuta dal IG. per accertare l'eventuale contributo Persona_1
causale del medesimo alla verificazione del sinistro.
Ebbene, a prescindere dalle contestate circostanze fattuali inerenti le condizioni meteo esistenti al momento dell'incidente (in particolare, se al momento del sinistro stesse piovendo oppure no) e le condizioni di illuminazione effettiva della strada, è pacifico che il IG. abbia attraversato PE1
una strada extraurbana priva di strisce pedonali, tenendo una traiettoria trasversale (cfr. pag. 20 della perizia del c.t. del PM, ove si fa riferimento alla “inclinazione della traiettoria di attraversamento”) senza dare la precedenza al veicolo che stava sopraggiungendo;
detto veicolo, peraltro, era “sicuramente visibile [dal pedone] grazie all'azionamento delle luci anteriori, fin da
7 R.G. 438/2024 prima dell'inizio del proprio attraversamento della carreggiata” (cfr. pag. 25 perizia del c.t. del
PM).
Tale condotta imprudente del pedone non può non ritenersi tale da assurgere a concausa nella verificazione del sinistro de quo e, pertanto, deve ritenersi provato il concorso di colpa del IG.
[...]
nella dinamica del sinistro che ne ha provocato la morte;
quanto alla determinazione PE1
della percentuale di responsabilità ascrivibile allo stesso, si ritiene che la stessa possa essere complessivamente valutata nella misura del 30%-.
b) Quantum debeatur.
Acclarato in questi termini l'an della pretesa risarcitoria, occorre ora esaminare il profilo relativo alla quantificazione del danno, con specifico riguardo al danno di natura non patrimoniale sofferto dall'attrice, madre della vittima.
Va osservato, in proposito, che il soggetto che chiede, come nel caso in esame, il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. subito iure proprio in conseguenza della morte di un familiare, lamenta non soltanto il danno morale soggettivo tradizionalmente inteso come mera sofferenza psichica contingente, ma anche pregiudizi ulteriori e diversi costituiti dalla lesione e dalla definitiva perdita del rapporto parentale, l'incisione, cioè, dell'interesse giuridico all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. (cfr.
Cass. 2557/2011; Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 8828/03).
Di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo il Giudice deve tenere conto al fine di realizzare l'obiettivo della riparazione integrale, seppure nell'ambito di una valutazione omnicomprensiva ed unitaria, al fine di evitare ingiuste duplicazioni risarcitorie. Il riferimento a determinate sotto-voci o componenti, in vario modo denominate (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde, infatti, ad eIGenze meramente descrittive, ma non può implicare il riconoscimento di distinte categorie di danno, che altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Con riferimento ai criteri di liquidazione, si precisa che in seguito alla rilevata carenza, in seno alle
Tabelle Milanesi ante 2022, di parametri standard di valutazione del danno da perdita del rapporto parentale (cfr. sul punto Cass. Civ. 10579/2021; Cass. Civ. 26300/2021 e Cass. Civ. 33005/2021), queste ultime sono state riformulate seguendo un “sistema a punti” che prevede, oltre all'adozione del criterio a punto, anche l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti;
all'esito di tale aggiornamento, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo
8 R.G. 438/2024 criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass.
Civ. 37009/2022).
Fatta tale doverosa premessa, si procede alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale facendo applicazione delle Tabelle milanesi aggiornate all'anno 2024 e vigenti al momento della decisione;
in particolare, dette Tabelle - differenti a seconda che il congiunto sia genitore/figlio ovvero fratello/sorella/nipote della vittima - attribuiscono un determinato numero di
“punti” in base ai seguenti parametri: (a) età del congiunto;
(b) età della vittima;
(c) numero dei familiari conviventi e (d) qualità/intensità della relazione, unico parametro variabile che richiede un accertamento in concreto e consente l'attribuzione di un massimo di trenta punti.
Il risultato ottenuto dalla sommatoria dei vari punti sarà poi moltiplicato per il valore del punto base, che per l'anno 2024 è pari ad € 3.911,00-.
Ebbene, procedendo all'individuazione dei punti attribuibili nel caso di specie si osserva quanto segue:
(a) punti in base all'età del congiunto (IG.ra ): 12; Parte_1
(b) punti in base dell'età della vittima: 20;
(c) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9;
(d) punti per la qualità/intensità della relazione: con riferimento a tale parametro, dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi (in particolare, la IG.ra
PE
, moglie del IG. e il IG. cognato del IG. Testimone_1 PE1 Testimone_2
è emerso che l'attrice e il figlio, nonostante la distanza geografica (la IG.ra risiede
[...] Parte_1
nelle Filippine, mentre il IG. viveva da anni in Italia), mantenevano vivi e costanti rapporti PE1
attraverso videochiamate con frequenza quasi giornaliera;
inoltre, il IG. era solito inviare PE1
alla madre piccole somme di denaro che contribuivano al mantenimento della famiglia materna.
Quello che emerge è un rapporto che, per quanto stretto, risulta vissuto quasi integralmente “a distanza” - anche valorizzata la circostanza che, da quanto risulta dal passaporto del IG. PE1
(cfr. doc. 24), l'ultimo viaggio nelle Filippine risale all'anno 2018; pertanto si ritiene congrua l'attribuzione di 10 punti.
9 R.G. 438/2024 Sommando i punti attribuiti ai diversi parametri si ottiene il totale di 51; tale coefficiente deve, poi, essere moltiplicato per il valore del punto base (€ 3.911,00) e si ottiene così il complessivo importo liquidabile, pari ad € 199.461,00-.
E' su tale somma che deve essere operata, inoltre, la riduzione del 30%, derivante dal concorso riconosciuto in capo al IG. nella causazione del sinistro. PE1
Pertanto, l'importo definitivamente liquidato in favore della IG.ra a titolo di Parte_1
danno da perdita del rapporto parentale ammonta ad € 139.622,70 (€ 199.461,00 – 30% =
139.622,70) somma da considerarsi al valore attuale della moneta;
sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all' effettivo soddisfo.
Infine, una precisazione è dovuta relativamente alla posizione di Controparte_1
quale soggetto deIGnato dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.
Sul punto si ricordi che l'obbligo della impresa assicuratrice sorge allorquando siano state accertate l'autenticità del sinistro, l'imputabilità del fatto ad un automobilista e la mancanza della copertura assicurativa;
pertanto, dovendo ritenersi dimostrato che l'autovettura condotta dal IG. e di CP_3
proprietà del IG. fosse sprovvista di copertura assicurativa alla data del 30/01/2021 CP_2
(cfr. verbale dei Carabinieri sub doc. 7 di parte attrice), dei danni subiti dagli attori deve rispondere la società convenuta, quale impresa deIGnata dal Fondo ai sensi della L. n. 990/1969 art. 19 lett. b).
Con l'ulteriore precisazione che "nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il soggetto responsabile del danno, perché
l'obbligazione del Fondo ha natura risarcitoria e non indennitaria, ed è sostitutiva di quella del responsabile" (cfr. Cass. 18401/2009; Cass. 2347/2011).
Alla stregua di tali considerazioni, la domanda attorea va accolta nei termini di cui sopra e per l'effetto va accertata la responsabilità del conducente del veicolo, IG. Controparte_3
nonché del proprietario dello stesso, IG. nella causazione del sinistro per cui è causa CP_2
nella misura del 70 % e va condannata la società nella qualità in Controparte_1
premessa al risarcimento dei danni occorsi alla IG.ra liquidati in € 139.622,00 Parte_1
da considerarsi al valore attuale della moneta, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 147/2022 tenuto conto del criterio del decisum (€ 139.622,00) ridotto del
10 R.G. 438/2024 30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.-.
Le spese così liquidate vengono distratte in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, promossa da nei confronti di Parte_1
e quale impresa deIGnata per la CP_2 Controparte_1
Toscana dalla società CO E_
, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide:
[...]
dichiara
responsabile del sinistro per cui è causa nella misura del 70% e, per l'effetto, Controparte_3
condanna la società per le causali e titoli di cui in motivazione, al pagamento Controparte_1
in favore della IG.ra della somma di € 139.622,00 somma da considerarsi al Parte_1
valore attuale della moneta, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
condanna la società e il IG. in solido tra loro, alla refusione Controparte_1 CP_2 delle spese di lite in favore della IG.ra , liquidate in € 12.827,71 per compensi Parte_1 professionali, € 802,11 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 25 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
11 R.G. 438/2024