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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1170/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
PATANIA ELVIRA, Giudice
SAMPERI MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6905/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Raccuja - Piazza 2 Giugno 98067 Raccuja ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Messina - Piazza Cavallotti Indirizzo_1 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IS - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010459816000 -
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110005573536000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110044963278000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120029973580000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120045226085000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130034886892000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150002672567000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150014442731000 IMU 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150014442731000 IMU 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150026734907000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160022066383000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170017719024000 IMU 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180022785883000 IMU 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Messina - Piazza Cavallotti 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190001504436000 IMU 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 494/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
1.annullabilità ex art.
7.bis e 7. sexies legge 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento per mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto, ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art.50 comma 2 dpr.602/73 in combinato disposto con gli articoli 25 e 26 dpr. 602/73,60 dpr.600/73,137 cpc nonchè del tetragono principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”;
2. annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento ex art.
7.bis legge
212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione (tre, cinque o dieci anni) che, comunque sono tutti in ispecie spirati con il decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. (iidd e iva), del termine quinquennale ex artt.2948 co. 1, n.4 (interessi) 20 co.3 – dlgs 472/97 (sanzioni) 3 co. 9 lett.b – legge n.335/95
(contributi ivs) e del termine triennale ex art.5 – d.l. 938/82 (tassa automobilistica);
3.eccezione di nullità della intimazione di pagamento e degli atti prodromici per violazione dell'art.25 dpr 602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche;
4. la nullità delle cartelle per intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito. E prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi. Condannare le resistenti al pagamento delle spese di giudizio. Il procuratore costituito, dott. Difensore_1 chiede che le spese vengano distratte in proprio favore per avere anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Resistente Agenzia delle Entrate: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Resistente Agenzia delle Entrate IS : In via Preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso per cumulatività. In via Fondamentale: dichiarare legittimo l'operato di AdER ME e, al riguardo, l'AVI opposto, nonché dovuto il credito, oltre accessori maturati e maturandi al soddisfo.
- Con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina in composizione collegiale l'intimazione di pagamento n. 29520259010459816000, notificata in data 13.6.2025 con cui ADER ha sollecitato il pagamento di € 28.320,54 di cui si impugnano
€ 25.670,86 per IRPEF 2007, 2008 , IVA 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, IMU 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, Diritto Annuale Camera di Commercio 2009, comprensivo di compensi di riscossione, spese ed interessi, dovuti, per cartelle non pagate qui impugnate. CC : l'omessa notifica delle cartelle;
la prescrizione del credito (3,5,10 anni) per omessa notifica di atti interruttivi;
l'omessa esibizione in giudizio della cartella e delle relative notifiche.
Si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate IS controdeducendo su ciascun motivo di ricorso.
Con successiva memoria illustrativa il ricorrente insisteva nelle proprie richieste e difese.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva questa Corte in ordine al lamentato vizio di motivazione dell'intimazione per mancata allegazione delle cartelle di pagamento richiamate nell'atto l'insussistenza dell'obbligo di allegazione invocato dal ricorrente.Tanto in conformità al costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (per tutte cfr. vedi cass sez. 5 n.2227\2018 ) in base al quale l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata , né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale.Tale lettura è confermata dal dato normativo che disciplina l'intimazione di pagamento previsto all'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma
2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma, e sul punto cfr. Cass. 2065 del 2022 per tutte, si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento
(cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), secondo la Cassazione citata, appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione poichè contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione.
Nel merito il ricorso deve essere parzialmente respinto nei termini di seguito specificati.
Ader nel costituirsi ha fornito la prova della rituale notifica delle singole cartelle di pagamento evidenziando, testualmente nelle proprie controdeduzioni che :
1.La Cartella n. 29520110005573536, Irpef, Iva 2007, lì 16.8.2011 con consegna da P.U. a mani proprie del destinatario e firmatario;
2.La Cartella n. 29520110044963278, Irpef, Iva 2008, lì 27.2.2012 con consegna da P.U. a mani proprie del destinatario e firmatario;
3.La Cartella 29520120029973580, Irpef 2008, CCIA, Iva 2009, lì 2.10.2012 con consegna da P.U. a mani proprie del destinatario e firmatario;
4.La cartella 29520120045226085, Iva 2009, lì 27.2.2013 con consegna da P.U. a mani proprie del destinatario e firmatario;
5.La Cartella 29520130034886892, Iva 2012, lì 9.4.2014 con consegna da P.U. a mani proprie del destinatario e firmatario;
6.La Cartella 29520150002672567, Iva 2011, lì 11.3.2015 con consegna da P.U. a mani proprie del destinatario e firmatario;
7.La Cartella n. 29520150014442731, Ici 2007, 2008, lì 6.2.2016 con consegna da P.U. a mani proprie del destinatario e firmatario;
8.La Cartella n. 29520150026734907, Iva 2012, lì 6.2.2016 con consegna da P.U. a mani proprie del destinatario e firmatario;
9.La Cartella n.29520160022066383, CIIA 2012, lì 24.1.2017 con consegna da P.U. a mani proprie del destinatario e firmatario;
10.La Cartella n. 29520170017719024, Ici 2009, lì 5.12.2017 con raccomandata a.r. consegnata, p/o la residenza del destinatario, a mani di familiare e firmatario;
11.La Cartella n. 29520180022785883, Ici 2010, lì 14.2.2019 con raccomandata a.r. consegnata al destinatario e firmatario;
12.La Cartella n. 29520190001504436, Ici 2011, lì 16.4.2019 con raccomandata a.r. consegnata dall' Associazione_1 a persona delegata al ritiro e firmataria;
13.La Cartella n. 29520230024107307, Tassa Auto 2020, lì 27.7.2023 con raccomandata a.r. consegnata al destinatario e firmatario.
Allega altresì la resistente la documentazione relativa alla successiva notifica quale ulteriore atto interruttivo di un primo avviso di intimazione n.29520169002465621 notificato lì 30/04/2016 con consegna a mani del destinatario.
Assume ancora che - con ulteriore valenza interuttiva - è sopravvenuta anche una richiesta di compensazione ai sensi dell'articolo 28 ter avente n. 29528201600000464, notificata il 7.7.2016, con raccomandata a.r. consegnata al destinatario e firmatario. Di tale notifica - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nelle memorie integrative - v'è parimenti prova in atti avendo la resistente prodotto copia dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricorrente. Osserva la Corte che il ricorrente non ha proceduto ad impugnare nessuna delle citate cartelle di pagamento le quali, pertanto, sono divenute definitive con l'ulteriore conseguenza dell'irretrattabilità dei crediti.
Ed invero, l'affermata validità delle notifiche comporta la inammissibilità delle censure rivolte avverso le cartelle di pagamento in punto di validità della notifica, in quanto, non venendo in discussione la esistenza ed effettività delle notifiche ma soltanto la validità delle stesse per ritenuta inosservanza del procedimento notificatorio, sarebbe stato onere del contribuente prospettarle nell'impugnazione avverso le cartelle precedentemente notificate.
La Suprema Corte, con orientamento univoco, ha enunciato il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,
o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (Cass. Sez.6
T, ordinanza n. 1901 del 28 gennaio 2020).
La irretrattabilità del credito portato dalle cartelle di pagamento, una volta rimaste non impugnate nel termine di legge, comporta che la pretesa tributaria non possa più essere posta in discussione in caso di notifica di successivo atto impositivo e/o di riscossione, tanto è vero che tale successivo atto, per il disposto dell'articolo
19 d.lgs. n. 546/1992 può essere impugnato solo per vizi propri.
Discende, quindi, l'inammissibilità delle eccezioni con le quali il ricorrente contesta la validità/ritualità delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione impugnato, in quanto si tratta di eccezioni che avrebbero dovuto – tempestivamente – essere sollevate mediante impugnazione delle singole cartelle di pagamento ovvero in sede di impugnazione avverso le intimazioni notificate precedentemente a quella oggetto del presente giudizio e che comunque restano superate dalla prova delle notifiche delle cartelle medesime.
Per effetto poi delle interruzioni la prescrizione dei singoli crediti non è certamente decorsa poichè tra la notifica del primo avviso d'intimazione e dell'avviso d'intimazione oggi impugnato non è decorso il termine decennale di prescrizione per i crediti erariali di cui alle cartelle 1,2,4,5,6,8. Tuttavia risulta maturata la prescrizione delle sanzioni ed interessi relativamente a detti tributi attesa la pacifica natura quinquennale della prescrizione di tali accessori.
Parimenti da accogliere poi, così modificando l'errore materiale contenuto nel dispositivo depositato, è
l'eccezione di prescrizione degli altri crediti non erariali aventi natura quinquennale di cui alle cartelle sub
7),10),12) e 17) poichè tra il primo atto interruttivo ed il secondo sono trascorsi più di cinque anni
Da ultimo va confermata la cartella sub 1 poichè il termine triennale per la tassa auto tra la notifica della stessa e la notifica dell'atto impugnato non è decorso.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e annulla l'atto impugnato limitatamente alle sanzioni ed agli interessi dei crediti di natura erariale ed ai crediti non erariali aventi termine quinquennale;
spese compensate.
Messina 29 gennaio 2029
Il Presidente estensore dott.Giuseppe Costa
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
PATANIA ELVIRA, Giudice
SAMPERI MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6905/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Raccuja - Piazza 2 Giugno 98067 Raccuja ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Messina - Piazza Cavallotti Indirizzo_1 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IS - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010459816000 -
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110005573536000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110044963278000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120029973580000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120045226085000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130034886892000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150002672567000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150014442731000 IMU 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150014442731000 IMU 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150026734907000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160022066383000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170017719024000 IMU 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180022785883000 IMU 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Messina - Piazza Cavallotti 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190001504436000 IMU 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 494/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
1.annullabilità ex art.
7.bis e 7. sexies legge 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento per mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto, ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art.50 comma 2 dpr.602/73 in combinato disposto con gli articoli 25 e 26 dpr. 602/73,60 dpr.600/73,137 cpc nonchè del tetragono principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”;
2. annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento ex art.
7.bis legge
212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione (tre, cinque o dieci anni) che, comunque sono tutti in ispecie spirati con il decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. (iidd e iva), del termine quinquennale ex artt.2948 co. 1, n.4 (interessi) 20 co.3 – dlgs 472/97 (sanzioni) 3 co. 9 lett.b – legge n.335/95
(contributi ivs) e del termine triennale ex art.5 – d.l. 938/82 (tassa automobilistica);
3.eccezione di nullità della intimazione di pagamento e degli atti prodromici per violazione dell'art.25 dpr 602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche;
4. la nullità delle cartelle per intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito. E prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi. Condannare le resistenti al pagamento delle spese di giudizio. Il procuratore costituito, dott. Difensore_1 chiede che le spese vengano distratte in proprio favore per avere anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Resistente Agenzia delle Entrate: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Resistente Agenzia delle Entrate IS : In via Preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso per cumulatività. In via Fondamentale: dichiarare legittimo l'operato di AdER ME e, al riguardo, l'AVI opposto, nonché dovuto il credito, oltre accessori maturati e maturandi al soddisfo.
- Con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina in composizione collegiale l'intimazione di pagamento n. 29520259010459816000, notificata in data 13.6.2025 con cui ADER ha sollecitato il pagamento di € 28.320,54 di cui si impugnano
€ 25.670,86 per IRPEF 2007, 2008 , IVA 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, IMU 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, Diritto Annuale Camera di Commercio 2009, comprensivo di compensi di riscossione, spese ed interessi, dovuti, per cartelle non pagate qui impugnate. CC : l'omessa notifica delle cartelle;
la prescrizione del credito (3,5,10 anni) per omessa notifica di atti interruttivi;
l'omessa esibizione in giudizio della cartella e delle relative notifiche.
Si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate IS controdeducendo su ciascun motivo di ricorso.
Con successiva memoria illustrativa il ricorrente insisteva nelle proprie richieste e difese.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva questa Corte in ordine al lamentato vizio di motivazione dell'intimazione per mancata allegazione delle cartelle di pagamento richiamate nell'atto l'insussistenza dell'obbligo di allegazione invocato dal ricorrente.Tanto in conformità al costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (per tutte cfr. vedi cass sez. 5 n.2227\2018 ) in base al quale l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata , né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale.Tale lettura è confermata dal dato normativo che disciplina l'intimazione di pagamento previsto all'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma
2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma, e sul punto cfr. Cass. 2065 del 2022 per tutte, si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento
(cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), secondo la Cassazione citata, appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione poichè contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione.
Nel merito il ricorso deve essere parzialmente respinto nei termini di seguito specificati.
Ader nel costituirsi ha fornito la prova della rituale notifica delle singole cartelle di pagamento evidenziando, testualmente nelle proprie controdeduzioni che :
1.La Cartella n. 29520110005573536, Irpef, Iva 2007, lì 16.8.2011 con consegna da P.U. a mani proprie del destinatario e firmatario;
2.La Cartella n. 29520110044963278, Irpef, Iva 2008, lì 27.2.2012 con consegna da P.U. a mani proprie del destinatario e firmatario;
3.La Cartella 29520120029973580, Irpef 2008, CCIA, Iva 2009, lì 2.10.2012 con consegna da P.U. a mani proprie del destinatario e firmatario;
4.La cartella 29520120045226085, Iva 2009, lì 27.2.2013 con consegna da P.U. a mani proprie del destinatario e firmatario;
5.La Cartella 29520130034886892, Iva 2012, lì 9.4.2014 con consegna da P.U. a mani proprie del destinatario e firmatario;
6.La Cartella 29520150002672567, Iva 2011, lì 11.3.2015 con consegna da P.U. a mani proprie del destinatario e firmatario;
7.La Cartella n. 29520150014442731, Ici 2007, 2008, lì 6.2.2016 con consegna da P.U. a mani proprie del destinatario e firmatario;
8.La Cartella n. 29520150026734907, Iva 2012, lì 6.2.2016 con consegna da P.U. a mani proprie del destinatario e firmatario;
9.La Cartella n.29520160022066383, CIIA 2012, lì 24.1.2017 con consegna da P.U. a mani proprie del destinatario e firmatario;
10.La Cartella n. 29520170017719024, Ici 2009, lì 5.12.2017 con raccomandata a.r. consegnata, p/o la residenza del destinatario, a mani di familiare e firmatario;
11.La Cartella n. 29520180022785883, Ici 2010, lì 14.2.2019 con raccomandata a.r. consegnata al destinatario e firmatario;
12.La Cartella n. 29520190001504436, Ici 2011, lì 16.4.2019 con raccomandata a.r. consegnata dall' Associazione_1 a persona delegata al ritiro e firmataria;
13.La Cartella n. 29520230024107307, Tassa Auto 2020, lì 27.7.2023 con raccomandata a.r. consegnata al destinatario e firmatario.
Allega altresì la resistente la documentazione relativa alla successiva notifica quale ulteriore atto interruttivo di un primo avviso di intimazione n.29520169002465621 notificato lì 30/04/2016 con consegna a mani del destinatario.
Assume ancora che - con ulteriore valenza interuttiva - è sopravvenuta anche una richiesta di compensazione ai sensi dell'articolo 28 ter avente n. 29528201600000464, notificata il 7.7.2016, con raccomandata a.r. consegnata al destinatario e firmatario. Di tale notifica - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nelle memorie integrative - v'è parimenti prova in atti avendo la resistente prodotto copia dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricorrente. Osserva la Corte che il ricorrente non ha proceduto ad impugnare nessuna delle citate cartelle di pagamento le quali, pertanto, sono divenute definitive con l'ulteriore conseguenza dell'irretrattabilità dei crediti.
Ed invero, l'affermata validità delle notifiche comporta la inammissibilità delle censure rivolte avverso le cartelle di pagamento in punto di validità della notifica, in quanto, non venendo in discussione la esistenza ed effettività delle notifiche ma soltanto la validità delle stesse per ritenuta inosservanza del procedimento notificatorio, sarebbe stato onere del contribuente prospettarle nell'impugnazione avverso le cartelle precedentemente notificate.
La Suprema Corte, con orientamento univoco, ha enunciato il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,
o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (Cass. Sez.6
T, ordinanza n. 1901 del 28 gennaio 2020).
La irretrattabilità del credito portato dalle cartelle di pagamento, una volta rimaste non impugnate nel termine di legge, comporta che la pretesa tributaria non possa più essere posta in discussione in caso di notifica di successivo atto impositivo e/o di riscossione, tanto è vero che tale successivo atto, per il disposto dell'articolo
19 d.lgs. n. 546/1992 può essere impugnato solo per vizi propri.
Discende, quindi, l'inammissibilità delle eccezioni con le quali il ricorrente contesta la validità/ritualità delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione impugnato, in quanto si tratta di eccezioni che avrebbero dovuto – tempestivamente – essere sollevate mediante impugnazione delle singole cartelle di pagamento ovvero in sede di impugnazione avverso le intimazioni notificate precedentemente a quella oggetto del presente giudizio e che comunque restano superate dalla prova delle notifiche delle cartelle medesime.
Per effetto poi delle interruzioni la prescrizione dei singoli crediti non è certamente decorsa poichè tra la notifica del primo avviso d'intimazione e dell'avviso d'intimazione oggi impugnato non è decorso il termine decennale di prescrizione per i crediti erariali di cui alle cartelle 1,2,4,5,6,8. Tuttavia risulta maturata la prescrizione delle sanzioni ed interessi relativamente a detti tributi attesa la pacifica natura quinquennale della prescrizione di tali accessori.
Parimenti da accogliere poi, così modificando l'errore materiale contenuto nel dispositivo depositato, è
l'eccezione di prescrizione degli altri crediti non erariali aventi natura quinquennale di cui alle cartelle sub
7),10),12) e 17) poichè tra il primo atto interruttivo ed il secondo sono trascorsi più di cinque anni
Da ultimo va confermata la cartella sub 1 poichè il termine triennale per la tassa auto tra la notifica della stessa e la notifica dell'atto impugnato non è decorso.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e annulla l'atto impugnato limitatamente alle sanzioni ed agli interessi dei crediti di natura erariale ed ai crediti non erariali aventi termine quinquennale;
spese compensate.
Messina 29 gennaio 2029
Il Presidente estensore dott.Giuseppe Costa