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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 12.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.123/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.2002/2022 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata il 7/04/2022
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia _1
Totaro e Giuseppe Marziale
APPELLANTE
E
non costituita PA
in persona del legale rappresentante p.t., ONroparte_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Cirillo
in persona del legale rappresentante p.t., ONroparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Gian Luca Pinto
(già ONroparte_4 ONroparte_5
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] difesa dagli avv.ti Marco Albanese e Giancarlo Rago
APPELLATE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 23.09.2016 il ricorrente in epigrafe chiedeva la condanna in solido delle società convenute al pagamento di euro 46.600,00, per la mancata corresponsione di spettanze riguardanti diverse mensilità lavorative.
Il ricorrente deduceva:
-di aver lavorato in condizioni di parasubordinazione, nell'interesse della come esperto di tecnologie PA informatiche, da gennaio 2012 a gennaio 2015 e con diversi accordi fin dal 2008;
-che la svolge(va) attività di assistenza e _1 manutenzione su apparecchiature informatiche;
-che, all'epoca dei fatti, era subappaltatrice della CP_6
, a sua volta appaltatrice del servizio di assistenza e
[...] manutenzione su apparecchiature informatiche dell'istituto Intesa
Banco di Napoli;
-che osservava il seguente orario lavorativo: dalle 8:30 alle 17:30 con un'ora di pausa presso l'Istituto Intesa Banco di Napoli sito in via Toledo, dove gli era stata assegnata una stanza;
-di percepire un compenso di euro 3.000,00 al mese;
-che, secondo gli accordi contrattuali, egli emetteva fatture a fronte delle quali gli venivano corrisposti i compensi;
-che, tuttavia, non aveva percepito il pagamento di diverse mensilità, ossia quelle da luglio a dicembre 2012, quelle di dicembre 2013, ottobre 2014, dicembre 2014 e gennaio 2015;
-che aveva richiesto tali spettanze inviando alle tre società convenute raccomandate a.r., senza tuttavia alcun riscontro.
Si costituiva in giudizio la che, in via PA preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale, in funzione del giudice del lavoro data l'impossibilità di qualificare il rapporto contestato come parasubordinato ex art. 409, n. 3
c.p.c.; la predetta resistente, infatti, riconosceva solo per pag. 2/23 l'anno 2012 un rapporto intercorso con il ricorrente con contratto autonomo o contratto d'opera ex art. 2222 c.c. con un lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione, deduceva, infatti, che il ricorrente avesse lavorato presso il
Banco di Napoli in qualità di lavoratore autonomo e non in regime di parasubordinazione, data la titolarità della partita Iva e l'emissione di fatture.
In data 09.06.2017 si costituiva la ONroparte_7
che veniva autorizzata (dal giudice all'epoca titolare del
[...] procedimento) alla chiamata in causa della;
in via ONroparte_3 preliminare, la convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai intrattenuto rapporti con la in quanto le suddette prestazioni erano state _1 subappaltate a a partire da marzo 2014; contestava, CP altresì, la pretesa del ricorrente data la natura imprenditoriale delle sue prestazioni, come dimostrato dalle fatture emesse dall'Impresa SET di regolarmente iscritta _1 al Registro delle Imprese;
chiedeva, infine, di essere manlevata e tenuta indenne da da eventuali conseguenze CP pregiudizievoli.
La si costituiva in giudizio in data 8.9.2017 ed ONroparte_3 eccepiva la mancanza dei requisiti di lavoro parasubordinato;
contestava, quindi, l'applicabilità degli artt. 1676 c.c. e art. 29
d.lgs. 276/2003 in quanto il ricorrente non avrebbe dimostrato il carattere subordinato del proprio lavoro. Nella ricostruzione dei fatti di causa, la convenuta riferiva dell'appalto del Banco di
Napoli con IB nel periodo 2012-2013 e di vari subappalti ad esso collegati, tra cui il subappalto a e dell'appalto di _1
per il periodo 2014 e 2016. Quest'ultima, poi, subappaltava CP_6 ad una società partecipata da (My Smart Service), che a CP sua volta subappaltava a Al riguardo asseriva di aver _1
pag. 3/23 provveduto al pagamento di quanto dovuto nell'ambito dei subappalti. Deduceva, infine, di essere stata informata del fatto che si sarebbe avvalsa della prestazione del ricorrente _1 nell'ambito del solo appalto ma non anche in quello IMB. CP_6
Eccepiva, poi, la decadenza per l'esercizio dell'azione per l'attivazione della solidarietà nei confronti della CP essendo decorsi oltre due anni dalla cessazione del contratto di subappalto IB (art. 29 d.lgs. 276/2003); infine, deduceva la mancanza della clausola di manleva nel subappalto concluso tra e e contestava il beneficio di preventiva CP_6 CP escussione del patrimonio di rispetto a quello di CP
. CP_6
Si costituiva, infine, in giudizio, in data 6.06.2017, il Banco di
Napoli che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, la mancata comunicazione da parte della allora ONroparte_7 appaltatrice, del subappalto alla la decadenza del _1 ricorrente ad impugnare fatture relative agli anni 2012-2013.
Il Giudice di primo grado, espletata attività istruttoria, rigettava la domanda ritenendo che il ricorrente non avesse fornito la prova dei requisiti della collaborazione coordinata e continuativa, che le stesse allegazioni –ai limiti della nullità del ricorso– risultavano piuttosto vaghe, generiche e contraddittorie in merito alla natura del rapporto intercorso tra le parti, riferendosi ora alla parasubordinazione ora al lavoro autonomo, che nessun elemento dirimente era emerso dalle dichiarazioni testimoniali.
Propone appello il rilevando: _1
-che la svolge(va) attività di assistenza e PA manutenzione su apparecchiature informatiche ed all'epoca dei fatti di causa era subappaltatrice della ONroparte_8
(a sua volta appaltatrice diretta) del servizio di
[...]
pag. 4/23 assistenza e manutenzione sulle apparecchiature informatiche dell'Istituto Intesa Banco Napoli, in Napoli;
-che egli, esperto di tecnologie informatiche, aveva espletato, in condizione di parasubordinazione, nell'interesse della _1
, con determinazione di un “fisso mensile di 3.000,00 €
[...] netti”, con assoluta continuità dal gennaio 2012 (in realtà sin dal lontano 2008, ma con diversi accordi economici) al gennaio 2015, attività di assistenza e manutenzione alle apparecchiature HW, ROW
e AUTOIMAC, presso il Banco Napoli, sedi di via Toledo 177 e via
Toledo 185, servizio che la svolgeva in ragione di _1 contratto di subappalto dalla;
ONroparte_8
-che secondo le condizioni contrattuali concordate con la _1
egli era tenuto ad osservare l'orario lavorativo
[...] dell'istituto di credito suddetto, dunque era obbligato ad una presenza, ivi, costante e quotidiana, dalle ore 8,30 alle ore
17,30, con un'ora di spacco;
-che gli era stata assegnata una stanza presso l'Istituto, in via
Toledo 177 nonché un indirizzo di posta elettronica aziendale
( ); Email_1
-che, sempre secondo gli accordi contrattuali, egli emetteva fattura a fronte della quale venivano corrisposti i concordati compensi;
-che spesso l'azienda chiedeva di ritardare l'emissione delle fatture per problemi di liquidità, per cui l'emissione della fattura avveniva a volte anche molto in ritardo rispetto ai periodi di effettiva maturazione del credito;
-che l'azienda aveva omesso di corrispondere i seguenti emolumenti:
€ 10.000,00 quale differenza su fattura n. 7 del 28.12.2012
(versato acconto di € 7.000,00 il 30.12.2013 e di € 4.780,00 in pag. 5/23 data 14.12.2014), relativa al periodo da luglio a dicembre 2012, €
3.660,00 di cui alla fattura n. 11 del 5.12.2014 relativa al periodo ottobre 2014, € 3.660,00 di cui alla fattura n. 12 del
19.12.2014 relativa al periodo novembre 2014, € 3.660,00 di cui alla fattura n. 1 del 13.1.2015 relativa al periodo dicembre 2014,
€ 3.660,00 di cui alla fattura n. 12 del 17.11.2015 relativa al periodo gennaio 2015, € 21.960,00,00 di cui alla fattura n. 13 del
17.11.2015 relativa al periodo da luglio a dicembre 2013;
-che il credito maturato sino al 2014, veniva riconosciuto dallo stesso legale rappresentante della con e-mail PA del 23.3.2015;
-che la in regime di appalto e\o subappalto ONroparte_9 committenti l'Istituto Intesa Banco Napoli e la ONroparte_8
che, pertanto, erano da ritenersi solidalmente
[...] responsabili;
-che, in via preliminare si ritiene non revocabile in dubbio la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, sin dal suo sorgere e sino al suo cessare, quale rapporto di lavoro autonomo professionale coordinato e continuato,
-che sussisteva la legittimazione passiva dell' PA0
e della ai sensi
[...] ONroparte_8 dell'art. 1676 c.c. nonché ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276/03 in combinato disposto con l'art. 9, comma 1, d. l. 76/2013 convertito, in quanto le dette società erano e sono committenti della datrice di lavoro/committente, PA
-che la sentenza era illogica e contraddittoria in quanto il rapporto di parasubordinazione, altrimenti detto di collaborazione coordinata e continuata è rapporto di lavoro autonomo ed in questi termini lo si era qualificato al Capo I del ricorso,
pag. 6/23 -che le allegazioni di cui ai numeri da 1 a 4 della narrativa del ricorso introduttivo nonché al capo I del ricorso introduttivo
(orari, mansioni - attività di assistenza e manutenzione alle apparecchiature HW, ROW e AUTOIMAC-, luogo di lavoro, compensi pattuiti, direzione e matrice personale della prestazione) non erano state in alcun modo contestate da parte delle convenute,
-che i testimoni escussi avevano confermato i caratteri della prestazione,
-che la aveva confermato la sussistenza di un appalto CP con il Banco Napoli nonché i subappalti con per _1
l'intero periodo oggetto di causa e di aver saputo che se ne sarebbe occupato egli,
ON
-che la aveva smentito la dichiarando che era stata CP_6
ON proprio la ad inviarle il curriculum del , _1
-che la aveva ammesso che vi era stata prestazione – in _1 condizione di completa autonomia – solo per l'anno 2012, limitandosi a rilevare la mancanza di prova dell'appalto (anzi, del subappalto) e la ininfluenza probatoria degli atti di riconoscimenti di debito da lui prodotti agli atti,
-che in merito ai pagamenti, la non aveva contestato _1 quanto allegato in ordine alla prassi di ritardare l'emissione delle fatture e neppure l'oggetto delle fatture prodotte agli atti del giudizio, relative a prestazioni protrattesi sino al gennaio
2015, contestandone solo il rilievo probatorio;
né aveva contestato l'accordo avente ad oggetto la forfetizzazione del compenso mensile,
-che alcuna rilevanza ai fini decisori poteva assumere la vaga, dubitativa e isolata testimonianza del , S_
pag. 7/23 -che il Banco Napoli non aveva minimamente contestato la presenza di esso ricorrente presso l'Istituto anche nel periodo successivo al 2012, né l'appalto del servizio di manutenzione,
-che la mail del 23.3.2015 a firma di nella qualità Persona_1 di Amministratore della società costituiva un vero e _1 proprio riconoscimento di debito, così come la nota a firma dell'avv. Pasquale Fuccio che scrive(va) in nome e per conto della e del suo legale rappresentante , _1 Persona_1
-che era ingiusta la iperbolica misura di oltre diecimila euro
(2.000 euro oltre spese generali iva e cpa;
ovvero euro 2.918,24 per sei convenuti;
in totale euro 11.672,96!!!) per una domanda di poco più di quarantamila euro,
chiedendo, previa riforma integrale della sentenza impugnata, di accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, ovvero accertare e dichiarare il diritto a percepire la complessiva somma di € 46.600,00 oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi dall'insorgere dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, o la diversa somma, anche maggiore, che il Giudicante dovesse in via equitativa quantificare e per l'effetto condannare le convenute società in solido (o, in via subordinate, quella e\o quelle tra le convenute che il Giudicante dovesse ritenere contrattualmente responsabili) al relativo pagamento, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
La replica: ONroparte_4
-che nel giudizio di primo grado il proprio coinvolgimento e quello della (già veniva PA1 PA0 fondato sulla tesi che le attività fossero state asseritamente svolte presso la sede del predetto Istituto di credito in via
Toledo 177, ove la avrebbe agito “in regime di appalto _1
pag. 8/23 e\o subappalto committenti l' PA2
e la che, pertanto, sono da ritenersi PA3 solidalmente responsabili”,
-di non aver mai intrattenuto rapporti con , PA
-che il rapporto con l'Istituto di credito Banco di Napoli era iniziato solo in data 25.03.2014, con la stipulazione di un contratto per Servizi in ambito Desktop Management (doc.2 fascicolo primo grado) in alcune regioni di Italia, compresa la Campania, con decorrenza dal 01.04.2014 e scadenza al 31.03.2016,
-di aver subappaltato le descritte prestazioni a terzi, ma non alla indicata dal ricorrente, bensì alla PA CP
, di cui veniva chiesta la chiamata in causa,
[...]
-di non essere mai stata a conoscenza del fatto che la CP
avesse affidato le prestazioni contrattuali alla società
[...]
e, tanto meno, del fatto che la stessa si fosse PA avvalsa della collaborazione del ricorrente,
-di aver adempiuto integralmente e con puntualità ai pagamenti a favore della società per tutte le prestazioni da ONroparte_3 quest'ultima svolte a proprio favore nell'ambito dell'appalto di servizi presso Banco di Napoli,
-che la sentenza è corretta laddove, anche all'esito della prova testimoniale assunta, ha accertato la mancata prova degli indispensabili requisiti della coordinazione dell'attività del ricorrente e della personalità della medesima,
-che fin dalla costituzione nel giudizio in primo grado si era eccepita l'evidente impossibilità di qualificare il rapporto tra il ricorrente e la come rapporto di lavoro subordinato o _1 parasubordinato ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c. e, in ogni pag. 9/23 caso, l'inapplicabilità degli artt. 1676 c.c. e 29 D.lgs 276/2003 alla fattispecie,
-che sulla base delle evidenze documentali fornite dallo stesso non potevano sorgere dubbi sul fatto che questi aveva _1 operato nella veste di imprenditore atteso che le fatture prodotte erano state tutte emesse da “l'impresa SET di _1
” della quale veniva indicate P.Iva, codice fiscale e sede
[...] legale,
-che dalla camerale prodotta risultava che l'appellante fosse titolare dell'Impresa SET sopra richiamata, iscritta al registro delle Imprese della Camera di Commercio di Napoli al n. REA Na –
853630 avente, quale oggetto sociale, “servizi di consulenza ed organizzazione nel settore delle tecnologie informatiche”,
-che il aveva organizzato autonomamente la _1 prestazione, tanto da richiedere degli importi svincolati completamente da termini quantitativi e qualitativi della prestazione,
-che il Tribunale aveva puntualmente rappresentato che il ricorrente tanto in sede espositiva quanto nella sede istruttoria non aveva individuato quale sarebbe stato il suo datore di lavoro e, in ogni caso, il soggetto che lo avrebbe sottoposto a coordinazione e controllo, indicando il legale rappresentante di ovvero “personale dell'istituto bancario” senza essere _1 stato in grado del giudizio di fornire anche il minimo principio di prova al riguardo,
-che la natura imprenditoriale della prestazione emerge dallo stesso contratto tra il e la nell'ambito _1 _1 del quale era stato previsto che il medesimo potesse avvalersi “di eventuale personale extra” tenuto altresì conto della “necessità
pag. 10/23 oggettiva di sostituzione di personale”; la stessa documentazione avversaria (doc.4) evidenzia che le pretese fatte valere avrebbero ad oggetto attività “extra”,
-che il aveva addirittura omesso di chiedere _1 qualsivoglia accertamento sia in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo (in luogo di quello imprenditoriale) con la sia con riguardo all'esistenza di un rapporto _1
ON di subappalto tra la e la , per cui il Giudice non _1 poteva pronunciarsi su una richiesta di condanna rispetto alla
ON quale verrebbe (in ipotesi) chiamata a rispondere, per così dire indirettamente, in ragione di un preteso (e, come vedremo, insussistente) vincolo di solidarietà,
-che in relazione al mutamento di rito (da quello del lavoro a quello ordinario) ad un'attenta lettura della sentenza di primo grado, non si rinviene alcun passaggio che possa giustificare l'articolazione di una simile censura, considerato che la pretesa avversaria è stata respinta non certo per un preteso difetto di competenza del giudice adito, semmai per una mancanza di allegazione e prova,
-che il corredo documentale avversario è assolutamente carente,
-che l'appellante non ha allegato, né tanto meno provato quale attività in concreto avesse svolto, quali indicazioni avesse ricevuto da parte di e neppure che le prestazioni che _1 egli ha asserito di aver svolto - e di cui non vi è prova - fossero
ON effettivamente quelle richieste nell'ambito dell'appalto di ,
-che, in subordine, mancano i presupposti indispensabili affinché
ON l'appellante possa agire direttamente nei confronti di ,
pag. 11/23 -che è inapplicabile l'art. 1676 c.c. non avendo l'appellante fornito prova della continuatività ed esclusività del proprio impiego presso il Banco di Napoli,
ON
-che tenuto conto che il rapporto contrattuale tra e Banco di
Napoli è stato perfezionato con decorrenza dal 01.04.2014 neppure astrattamente può essere discussa una pretesa responsabilità
ON solidale di relativamente alle fatture concernenti un periodo temporale in cui è pacifico ed incontestato che quest'ultima non operava presso l'Istituto bancario (fatture 07/2012, 13/2015),
-che l'art. 29, co.2, del d.lgs. n. 276/2003, sino all'entrata in vigore del d.l. n. 25/2017, disponeva: "Il committente imprenditore
o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori" e che l'abrogazione ha inciso soltanto sulle posizioni creditorie del lavoratore maturate a far data dalla sua entrata in vigore il 17.3.2017, con conseguente preventiva escussione di e di , o comunque con obbligo di _1 CP manleva ex art. 29 D.lgs. 276/2003.
La a sua volta replica: ONroparte_3
-che il Tribunale di Napoli, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, ha correttamente motivato in fatto e diritto la sua pronuncia di rigetto con riferimento a tutte le rivendicazioni del ricorrente in primo grado e, in particolare, con riferimento al punto della qualificazione del rapporto, presupposto fondante della pretesa responsabilità solidale nell'appalto,
pag. 12/23 -che la sentenza impugnata ha giustamente rilevato che non possono nel caso di specie applicarsi né l'art. 1676 c.c. né l'art. 29 D.
Lgs. n. 276/2003, perché dalla prova testimoniale nonché dalla prova documentale, è emerso inequivocabilmente che l'attività svolta dal non sia stata prestata nell'ambito di un _1 rapporto di lavoro parasubordinato, né tantomeno nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato (peraltro neppure invocato dal ricorrente),
-che il in ricorso ha semplicemente dedotto di aver _1
“prestato la propria opera in regime di parasubordinazione”, senza tuttavia fornire alcun elemento specifico a sostegno dei suoi assunti, né chiedere di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (o al contrario di lavoro autonomo) a fondamento del suo asserito diritto di credito, senza riferite quale attività in concreto svolgesse né con chi giornalmente si relazionasse
(responsabile della banca, collega d'ufficio ecc.),
-che dalla documentazione in atti era risultato che il ricorrente avesse lavorato senza alcun collegamento funzionale con la struttura organizzativa della suo committente _1 direttamente quale subappaltatore/lavoratore autonomo tramite una società di sua proprietà, denominata “SET di
[...]
”, e lo aveva fatto: 1) organizzando autonomamente la _1 prestazione e decidendo in assoluta libertà di impiegare altri soggetti per l'esecuzione del servizio a lui richiesto (si veda la proposta economica relativa al periodo di vigenza del c.d. appalto
IB sub doc. 1 del ricorrente); 2) fatturando i compensi per l'attività prestata a nome di “SET di (si _1 vedano le fatture sub doc. 3 fascicolo 1° ricorrente) che è un soggetto giuridico distinto rispetto a persona fisica _1
o professionista;
3) richiedendo un importo _1
pag. 13/23 complessivo svincolato completamente dai termini quantitativi e qualitativi della prestazione ed omettendo qualsiasi richiesta a titolo contributivo (cui evidentemente il provvedeva _1 in autonomia),
-che la prova orale ha confermato questi assunti,
-che nell'atto di appello si confonde la collaborazione coordinata e continuativa con l'attività del prestatore d'opera professionale,
-che le norme sulla responsabilità solidale negli appalti trovano applicazione solo ai lavoratori impiegati nell'appalto per mezzo di collaborazioni coordinate e continuative e non anche ai lavoratori autonomi,
-che ugualmente l'art. 1676 c.c. non può trovare applicazione nel caso di specie perché si riferisce a “coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera
o per prestare il servizio”,
-che nel ricorso non emerge(va) alcunché in punto di prova del coordinamento, se non dall'unica proposta economica allegata da
, che invece prova(va) che lo stesso _1 _1 organizzasse autonomamente la sua prestazione decidendo di poter impiegare in assoluta libertà anche altri soggetti (“avvalersi di eventuale personale extra per lo svolgimento di picchi di attività
e necessità oggettiva di sostituzione del personale nei periodi di ferie, malattie e varie”);
-che vi era prova che lo stesso emettesse fatture per l'attività prestata non come persona fisica bensì come società 'SET di
, _1
-che i compensi erano svincolati in termini di qualità, quantità e tempo prestato con la prestazione effettuata,
pag. 14/23 -che dalla proposta di collaborazione, inoltre si evince(va) la libertà del ricorrente di inviare personale extra in caso di picchi di attività e sostituire lo stesso in periodo di ferie, malattia e altro, chiaro segno di assenza di personalità della prestazione,
-che il ricorrente non aveva provato le singole prestazioni che del diritto al corrispettivo rappresentano i fatti costitutivi,
-che tutte le convenute nel giudizio di primo grado hanno mosso specifica e analitica contestazione circa la sussistenza di un rapporto parasubordinato,
-che il riconoscimento della natura parasubordinata del rapporto di lavoro era elemento fondante e imprescindibile della pretesa responsabilità solidale ex art. 29 D.lgs. 276/2003,
-che il Tribunale correttamente ha rigettato il ricorso avversario nel merito, non disponendo un semplice mutamento di rito ai sensi dell'art. 427 c.p.c. con eventuale riassegnazione al Giudice
Civile, proprio perché nelle conclusioni avversarie del in primo grado, questi ha omesso di chiedere un _1 preventivo accertamento in merito alla sussistenza del proprio rapporto lavorativo/di collaborazione nei confronti della _1
- come sarebbe stato doveroso - nonché della sussistenza
[...] degli eventuali rapporti di appalto e di subappalto intercorrenti tra le convenute ma, al contrario, si è limitato a chiedere il riconoscimento di un preteso diritto di credito per asserite fatture non pagate dalla con condanna conseguente nei _1 confronti di tutte le convenute al pagamento,
-di non essere mai stata messa al corrente del fatto che _1
si era avvalsa, tanto durante il subappalto c.d. IB, quanto
[...] nel subappalto c.d. , della 'SET di , CP_6 _1
15/23 Pt_2 -che il contratto di subappalto concluso tra la stessa e CP_6 non prevedeva alcuna clausola di manleva avuto riguardo CP ad eventuali rivendicazioni di dipendenti e collaboratori in relazione all'esecuzione dell'appalto, donde l'infondatezza della richiesta di manleva avanzata da , CP_6
-che il ricorrente ora appellante è decaduto dalla possibilità di agire nei suoi confronti ai sensi dell'art. 29 D.lgs n.276/2003 essendo decorsi oltre due anni dalla cessazione del contratto di subappalto _14 PA5
e dal connesso rapporto di subappalto con senza
[...] _1 che alcuna richiesta, neppure stragiudiziale, sia mai stata avanzata nei confronti di . CP
replica: PA1
-che il primo motivo di appello è infondato atteso che nel costituirsi in giudizio, infatti, tutte le società convenute da un lato hanno eccepito di non avere avuto rapporti contrattuali diretti con il e, dall'altro lato, hanno dedotto che _1 il svolgeva la sua attività per conto della _1 _1
a livello imprenditoriale, attraverso una ditta individuale a
[...] lui intestata;
-di aver provato documentalmente di avere affidato alla
[...]
- attraverso una società del Gruppo che, ONroparte_8 all'epoca dei fatti, si occupava di tali attività - l'appalto per la manutenzione delle apparecchiature HW, ROW e AUTOIMAC e di avere sempre pagato il corrispettivo pattuito per tale attività di manutenzione alla e di non avere mai ONroparte_8 avuto rapporti con la circostanze che escludono la PA propria responsabilità,
pag. 16/23 -che la non le aveva mai comunicato ONroparte_8 di avere subappaltato il servizio di manutenzione alla _1
, come sarebbe stata contrattualmente tenuta a fare,
[...]
-di essere, pertanto, estranea ad ogni vicenda riferita al rapporto tra la e la e, per conseguenza, ad ogni CP_6 PA vicenda riferita al rapporto esistente tra la e il PA
(il committente delle prestazioni il cui pagamento è _1 rivendicato dall'appellante sarebbe da considerarsi la e CP_6 non essa banca),
-che il contratto di appalto si configura come un mandato senza rappresentanza, contenente una serie di manleve finalizzate a garantire alla committente ed alle altre società del che _16 usufruiscono del servizio di essere tenute indenni in relazione, tra l'altro, ad ogni pretesa azionata in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del personale utilizzato dal Fornitore e/o da eventuali subappaltatori, con conseguente esclusione della responsabilità solidale di essa rispetto alla pretesa fatta _17 valere dal lavoratore,
-che la controparte contrattuale non era la società _1
, per conto della quale il ha prestato la sua
[...] _1 attività, bensì la e, poi, la ONroparte_8 [...]
, CP
-che dai contratti di appalto prodotti in giudizio si evince anche con chiarezza che la banca committente non ha mai saputo né autorizzato la concessione del servizio in subappalto in favore della che non figura nell'elenco delle società PA subappaltatrici,
-che pertanto in nessun caso la banca potrebbe rispondere delle eventuali inadempienze della nei confronti del PA
pag. 17/23 ricorrente, dovendo eventualmente di esse rispondere (in quanto appaltatrici del servizio) le società che hanno subappaltato il servizio, in qualità di effettivi committenti in base alle previsioni di cui all'art.
6.3 delle Condizioni Generali di
ONratto,
-che il è in ogni caso decaduto dalla possibilità di _1 esperire la propria azione nei confronti di PA1 in riferimento alle fatture nn. 7/2012 e 13/2015 (rispettivamente riferite ad attività svolte negli anni 2012 e 2013 in relazione ad un contratto stipulato con IB), essendo decorso il termine indicato dall'art. 29 D. Lgs 276/2003 di due anni dalla cessazione del contratto di appalto con IB, contratto che è cessato nel marzo
2014,
- che in base alle previsioni di cui all'art.
6.3 delle Condizioni
Generali di ONratto sussiste la esclusiva responsabilità della a rispondere delle pretese azionate ONroparte_8 dal ricorrente e riferite al periodo successivo al 01/04/2014, ove si ritenesse sussistente la solidarietà di committente/ appaltatore rispetto alle stesse,
- che risulta infondata l'azione proposta nei confronti della _17 ai sensi dell'art. 1676 C.C., essendo state sempre pagate alle controparti contrattuali le somme dovute per la manutenzione delle apparecchiature HW, ROW e AUTOIMAC;
- che, in ogni caso, sussiste il beneficio della preventiva escussione in favore della (per il caso in cui esso, _17 nonostante la prova documentale contraria offerta, fosse ritenuto committente delle prestazioni svolte dal sig. per _1 conto di rispetto sia a PA ONroparte_8
, sia a (per le somme rivendicate per prestazioni
[...] _18 svolte anteriormente al 31/3/2014, ove ritenute dovute dal Banco),
pag. 18/23 sia in ultimo a come è stato tempestivamente PA eccepito in occasione della costituzione in giudizio in primo grado,
-di essere estranea alla eccezione di mutamento del rito,
-che in ordine alla quantificazione delle spese di lite il
Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza e rapportando la condanna ai minimi dei parametri, riferiti al valore della lite.
La regolarmente citata in giudizio, non si è PA costituita.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
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L'appello è infondato.
L'art. 409, comma 3, c.p.c., assoggetta al rito del lavoro le controversie relative alle fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa ossia i “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.
Tale norma definisce i requisiti della cd. parasubordinazione ossia: 1) prestazione di lavoro prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato, 2) prestazione continuativa, 3) prestazione coordinata con l'attività del committente. Per orientamento giurisprudenziale consolidato (sui caratteri del lavoro parasubordinato si veda, ex plurimis, Cass. n. 24361/2008,
Cass. n. 5698/2002, Cass. n. 4410/1978) non ricorre il primo pag. 19/23 requisito quando l'attività lavorativa di un soggetto sia svolta in forma imprenditoriale, con prevalenza del momento organizzativo dell'opera dei propri dipendenti e collaboratori su quella della collaborazione prestata dal soggetto medesimo. La continuità viene riferita alla reiterazione di prestazioni lavorative integranti diverse “opere”, ossia estesa a tutti gli affari di una certa specie del prestatore, in un determinato periodo di tempo. La coordinazione, infine, è ravvisabile, seconda la giurisprudenza maggioritaria, quando l'attività del collaboratore si inserisce nell'organizzazione dell'ente e si pone in collegamento con gli scopi dello stesso, compatibili, però, con l'indicata autonomia professionale.
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo, come rilevato nella sentenza impugnata, risultano oltremodo carenti le allegazioni in ordine alla natura prevalentemente personale della prestazione effettuata, alla autonomia del collaboratore, in relazione a orari, luoghi e modalità di esecuzione del lavoro, alla continuità (intesa come durata nel tempo del rapporto tra le parti), al coordinamento con la struttura e l'organizzazione aziendale, alla retribuzione predeterminata corrisposta a cadenza periodica, ed anzi, dall'intero corredo documentale acquisito, emerge la sussistenza di elementi che si pongono in contrasto con quelle che sono le caratteristiche tipiche del rapporto invocato (peraltro precisandosi come il lavoratore non abbia richiesto l'accertamento della parasubordinazione ma si sia limitato a richiedere il pagamento delle fatture).
Ed infatti.
Il non ha mai indicato/precisato quale fosse il _1 soggetto che in concreto esercitava su di lui il potere di coordinamento e controllo (anche in appello ha riferito di indicazioni da parte del legale rappresentante della _1
pag. 20/23 senza neppure indicarne le generalità o del personale, genericamente indicato, dell'istituto bancario), né ha prodotto note o mail in relazione ad indicazioni da chicchessia ricevute in ordine alla attività da svolgere;
come riferito il sentenza il predetto non ha chiarito se il lavoro fornito veniva prestato personalmente o meno, circostanza di rilievo laddove nella proposta economica relativa al 2012 tra la e la Set (quindi la _1 ditta del ricorrente non il ricorrente persona fisica) il compenso indicato era stato determinato anche in relazione alla eventualità di impiego di personale extra nel caso di picchi di attività ovvero di sostituzione del personale per malattia/ferie, a riprova della assenza della prova della natura personale delle prestazioni commissionate;
inoltre parte ricorrente era pacificamente titolare dal 2011 della ditta “Set di Guastafierro Salvatore” avente ad oggetto proprio servizi di consulenza ed organizzazione nel settore delle tecnologie informatiche (cfr. visura camerale prodotta in primo grado dalla ), era titolare di partita iva ed emetteva CP_6 fatture;
l'emissione delle fatture è priva di cadenza periodica e contrasta con il requisito della retribuzione predeterminata corrisposta a cadenza periodica.
Non risulta altresì provato da alcun documento quanto allegato in ordine alla imposizione da parte della di uno specifico _1 orario di lavoro (indicato dal in quello dalle ore _1
8,30 alle ore 17,30, con un'ora di spacco).
La prova della invocata natura del rapporto di lavoro non è emersa affatto, contrariamente a quanto asserito nell'appello, dalle prove testimoniali espletate in primo grado. I testi e Tes_2 ES
(dipendenti dell'istituto bancario) non hanno riferito in merito ad alcuna delle caratteristiche sopra riportate quali distintive della tipologia di rapporto preteso;
al contrario il teste ha reso S_ dichiarazioni sfavorevoli alla prospettazione attorea riferendo che pag. 21/23 il ricorrente, organizzava il proprio lavoro “a seconda delle necessità necessita lavorative, diversamente dal lavoratori”.
Né giova all'appellante invocare il principio di non contestazione
(peraltro infondatamente atteso che le convenute in primo grado avevano specificatamente avversato le avverse deduzioni) in difetto di allegazione (prima che di prova) dei tipici indici della parasubordinazione (cfr. Cassazione ordinanza n.10629/24).
Neppure fondata è la censura spiegata dall'appellante in relazione alla misura delle spese di lite cui è stato condannato in primo grado atteso che in base al valore della causa l'importo secondo i minimi tabellari sarebbe stato di 3.809,00 euro (per ciascuna parte) per cui l'importo di euro 2.000,00 liquidato dal Tribunale coincide praticamente quasi con la massima riduzione possibile.
Inoltre non risulta che i convenuti fossero sei come dedotto ma solo quattro di cui tre citati direttamente dal ricorrente e
ON valendo per le spese di lite della proprio il principio invocato nell'atto di appello ex Cass. Sez. 3 ordinanza n. 31889 del 06/12/2019.
Segue al rigetto dell'appello l'assorbimento di tutte le questioni sollevate dalle appellate in relazione ai rapporti reciproci (es. richieste di manleva) nonché quelle relative agli art.1676 cc e 29
d.lgs n.276/03.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore della causa.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
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P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello,
-condanna l'appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese di lite del grado che liquida, per ciascuna di esse, in euro
3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 12.6.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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