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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/05/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1803/2023
Udienza del 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1803/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Boccetti
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in o, l' CP_2 [...]
(C.F. Controparte_3
P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dal Dott. Davide Serrao, Funzionario dell'Amministrazione
- RESISTENTE - E CON
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 1803/2023
(C.F. Controparte_4
P.IVA_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- LITISCONSORTE NECESSARIO -
avente ad oggetto: personale ATA - ricostruzione della carriera - computo dei servizi “preruolo” - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 02/08/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio il Controparte_5 esponendo:
- di aver iniziato la sua carriera lavorativa presso il resistente CP_1 fin dall'anno scolastico 2000/2001, con il profilo di collaboratore scolastico;
- che con decorrenza dal 01/09/2010 veniva assunta in ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), profilo di collaboratore scolastico, quale vincitrice di concorso per soli titoli;
- che aveva maturato 3.592 giorni (pari complessivamente ad anni 9 mesi
10 e giorni 7) di servizio di preruolo;
- che, a seguito dell'emissione del decreto di ricostruzione della carriera n. 7913 del 15/09/2011, le veniva però attribuita, ai fini giuridici ed economici, un'anzianità di anni 7 mesi 10 e giorni 20, ed un'anzianità, ai soli fini economici, di anni 1 mesi 11 giorni 12;
- che tale valutazione è illegittima in quanto ella avrebbe diritto al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato.
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento delle differenze stipendiali a far data dal 1° settembre 2010; Cont
- per l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione della
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 1803/2023
sua anzianità di servizio, sia ai fini di una corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione economica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità, ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS dovuto;
Cont
- condannare il a corrispondere in suo favore tutte le differenze retributive spettanti, nella misura che sarà quantificata in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a suo carico da versarsi direttamente all' (ex gestione INPDAP), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione CP_4 monetaria.
2. Si è tempestivamente costituito (dopo ordinanza di rimessione in termini del 05/02/2025) il che ha Controparte_1 concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile e/o improcedibile;
- in via preliminare, dichiarare non dovute e/o prescritte le pretese economiche formulate dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 2948, comma 4, cod. civ.;
- nel merito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, rigettare integralmente le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, perché infondate in fatto e in diritto.
3. Con verbale-ordinanza dell'11/03/2025 questo Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_4
3.1. Parte ricorrente ha tempestivamente provveduto al relativo adempimento.
3.2. Si è quindi costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_4
Tribunale voglia:
- ove nel giudizio risultino accertate, relativamente alla posizione della ricorrente, maggiori retribuzioni, emolumenti e/o erogazioni soggetti per legge ad imposizione contributiva previdenziale – in adesione alla domanda formulata dalla ricorrente – accertare tutti i contributi previdenziali conseguentemente dovuti, con le relative sanzioni civili per evasione
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 1803/2023
maturate e maturande dovute per legge, e dichiarare obbligato e Cont condannare il datore di lavoro , , al Controparte_1 relativo pagamento in favore dell' ; CP_4
- rigettare ogni altra domanda in ipotesi proposta dal ricorrente contro di esso.
4. Il ricorso deve essere rigettato, essendo fondata l'eccezione di giudicato (esterno, ex art. 2909 cod. civ.) sollevata dal resistente. CP_1
5. In particolare, il ha dedotto e documentato che sulla CP_1 domanda dell'odierna ricorrente si è formato il giudicato, essendosi già pronunciata la Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 582 del 29 aprile 2019, nell'ambito del procedimento (iscritto al R.G. n.
636/2017) proposto dalla ricorrente (insieme ad altri colleghi) contro il allora denominato (doc. n. 4 allegato alla memoria di CP_1 CP_6 costituzione).
Il Ministero ha poi precisato che in esecuzione della sentenza n. 582/2019 della Corte di Appello di Catanzaro, l' di (cod. Controparte_7 CP_3 mecc. CZTE01000D) emetteva, in favore della ricorrente, il nuovo decreto di inquadramento economico, recante il prot. n. 5068 del 08/11/2022 (doc.
n. 5 allegato alla memoria di costituzione), munito di visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato dalla R.T.S. di , con il quale CP_3 veniva disposto il pagamento delle differenze retributive “a decorrere dal
12/10/2000, data del primo servizio prestato, e fino al 31/08/2010”, in ottemperanza dell'anzidetta sentenza emessa dal giudice del gravame.
6. In effetti, dalla sentenza n. 582/2019 emessa dalla Corte d'Appello di
Catanzaro (doc. n. 4 allegato alla memoria di costituzione del ) si CP_1 evince che la odierna ricorrente (unitamente ad altri colleghi) aveva richiesto, tra l'altro, “la ricostruzione delle carriera con il riconoscimento dei maturati scatti di anzianità…” (pag. 2 della sentenza).
La sentenza della Corte d'Appello, accogliendo il gravame ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha così statuito:
a) accerta il diritto degli appellanti alla progressione retributiva per
l'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 1803/2023
con contratti a tempo determinato;
b) condanna il al pagamento delle relative differenze maturate tra CP_6 la retribuzione percepita dagli appellanti e quella dovuta loro in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in ragione della riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi legali
e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
6.1. Sul passaggio in giudicato della sentenza non vi è stata alcuna specifica contestazione, sicché, anche alla luce del nuovo decreto di ricostruzione della carriera (emesso nel 2022), che richiama espressamente la decisione della Corte d'Appello, tale dato non appare revocabile in dubbio
(in tal senso, da ultimo, Cass. n. 2827/2025, secondo cui, ai fini della prova del passaggio in giudicato della sentenza, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione).
6.2. È poi principio consolidato che il giudice, al quale risulti l'esistenza di un tale giudicato, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo;
l'accertamento del giudicato non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (in tal senso, Cass. ord. n. 16847/2018, la quale, rilevata la formazione del giudicato esterno preclusivo di una diversa soluzione, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda preclusa dal giudicato).
6.3. È quindi di tutta evidenza (stante l'identità del petitum e della causa petendi) che la ricorrente ha già conseguito, con la sentenza n. 582/2019, il bene della vita richiesto con il ricorso odierno, avendo, peraltro, il
Ministero già ottemperato alla sentenza della Corte d'Appello emettendo un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, recante il prot. n. 5068 del
08/11/2022 dell'ITT “B RI (doc. n. 5 allegato alla memoria di
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 1803/2023
Cont costituzione del ), nel quale (all'art. 2) si riconosce un'anzianità preruolo, con effetto giuridico ed economico dal 01/09/2010, di 3.541 giorni
(anni 9, mesi 10 e giorni 1) e (all'art. 21) si dispone il pagamento delle differenze retributive.
6.4. Qualora, peraltro, l'Amministrazione non abbia correttamente ottemperato al giudicato (e non abbia, ad esempio, corrisposto tutte le somme dovute in forza della sentenza), non si porrebbe una questione di accertamento del diritto (già compiuto dalla sentenza della Corte d'Appello), bensì di mera esecuzione del giudicato, atteso il chiaro dispositivo della sentenza della Corte d'Appello che ha riconosciuto le “differenze maturate tra la retribuzione percepita dagli appellanti e quella dovuta loro in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in ragione della riconosciuta anzianità di servizio”, ovvero esattamente le differenze retributive oggetto di rivendicazione nella presente controversia.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei rapporti con il resistente. CP_1
Le spese devono essere, invece, integralmente compensate nei rapporti con l' , mero litisconsorte necessario, nei cui confronti la ricorrente non CP_4 ha invero avanzato domanda alcuna, sicché non appare configurabile una posizione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore del , che Controparte_1 si liquidano nella somma di € 1.500,00 per soli compensi difensivi;
- compensa le spese nei rapporti tra la ricorrente e l CP_4
Così deciso in Catanzaro, in data 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 6 di 6
Udienza del 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1803/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Boccetti
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in o, l' CP_2 [...]
(C.F. Controparte_3
P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dal Dott. Davide Serrao, Funzionario dell'Amministrazione
- RESISTENTE - E CON
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 1803/2023
(C.F. Controparte_4
P.IVA_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- LITISCONSORTE NECESSARIO -
avente ad oggetto: personale ATA - ricostruzione della carriera - computo dei servizi “preruolo” - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 02/08/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio il Controparte_5 esponendo:
- di aver iniziato la sua carriera lavorativa presso il resistente CP_1 fin dall'anno scolastico 2000/2001, con il profilo di collaboratore scolastico;
- che con decorrenza dal 01/09/2010 veniva assunta in ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), profilo di collaboratore scolastico, quale vincitrice di concorso per soli titoli;
- che aveva maturato 3.592 giorni (pari complessivamente ad anni 9 mesi
10 e giorni 7) di servizio di preruolo;
- che, a seguito dell'emissione del decreto di ricostruzione della carriera n. 7913 del 15/09/2011, le veniva però attribuita, ai fini giuridici ed economici, un'anzianità di anni 7 mesi 10 e giorni 20, ed un'anzianità, ai soli fini economici, di anni 1 mesi 11 giorni 12;
- che tale valutazione è illegittima in quanto ella avrebbe diritto al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato.
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento delle differenze stipendiali a far data dal 1° settembre 2010; Cont
- per l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione della
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sua anzianità di servizio, sia ai fini di una corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione economica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità, ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS dovuto;
Cont
- condannare il a corrispondere in suo favore tutte le differenze retributive spettanti, nella misura che sarà quantificata in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a suo carico da versarsi direttamente all' (ex gestione INPDAP), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione CP_4 monetaria.
2. Si è tempestivamente costituito (dopo ordinanza di rimessione in termini del 05/02/2025) il che ha Controparte_1 concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile e/o improcedibile;
- in via preliminare, dichiarare non dovute e/o prescritte le pretese economiche formulate dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 2948, comma 4, cod. civ.;
- nel merito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, rigettare integralmente le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, perché infondate in fatto e in diritto.
3. Con verbale-ordinanza dell'11/03/2025 questo Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_4
3.1. Parte ricorrente ha tempestivamente provveduto al relativo adempimento.
3.2. Si è quindi costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_4
Tribunale voglia:
- ove nel giudizio risultino accertate, relativamente alla posizione della ricorrente, maggiori retribuzioni, emolumenti e/o erogazioni soggetti per legge ad imposizione contributiva previdenziale – in adesione alla domanda formulata dalla ricorrente – accertare tutti i contributi previdenziali conseguentemente dovuti, con le relative sanzioni civili per evasione
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 1803/2023
maturate e maturande dovute per legge, e dichiarare obbligato e Cont condannare il datore di lavoro , , al Controparte_1 relativo pagamento in favore dell' ; CP_4
- rigettare ogni altra domanda in ipotesi proposta dal ricorrente contro di esso.
4. Il ricorso deve essere rigettato, essendo fondata l'eccezione di giudicato (esterno, ex art. 2909 cod. civ.) sollevata dal resistente. CP_1
5. In particolare, il ha dedotto e documentato che sulla CP_1 domanda dell'odierna ricorrente si è formato il giudicato, essendosi già pronunciata la Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 582 del 29 aprile 2019, nell'ambito del procedimento (iscritto al R.G. n.
636/2017) proposto dalla ricorrente (insieme ad altri colleghi) contro il allora denominato (doc. n. 4 allegato alla memoria di CP_1 CP_6 costituzione).
Il Ministero ha poi precisato che in esecuzione della sentenza n. 582/2019 della Corte di Appello di Catanzaro, l' di (cod. Controparte_7 CP_3 mecc. CZTE01000D) emetteva, in favore della ricorrente, il nuovo decreto di inquadramento economico, recante il prot. n. 5068 del 08/11/2022 (doc.
n. 5 allegato alla memoria di costituzione), munito di visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato dalla R.T.S. di , con il quale CP_3 veniva disposto il pagamento delle differenze retributive “a decorrere dal
12/10/2000, data del primo servizio prestato, e fino al 31/08/2010”, in ottemperanza dell'anzidetta sentenza emessa dal giudice del gravame.
6. In effetti, dalla sentenza n. 582/2019 emessa dalla Corte d'Appello di
Catanzaro (doc. n. 4 allegato alla memoria di costituzione del ) si CP_1 evince che la odierna ricorrente (unitamente ad altri colleghi) aveva richiesto, tra l'altro, “la ricostruzione delle carriera con il riconoscimento dei maturati scatti di anzianità…” (pag. 2 della sentenza).
La sentenza della Corte d'Appello, accogliendo il gravame ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha così statuito:
a) accerta il diritto degli appellanti alla progressione retributiva per
l'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 1803/2023
con contratti a tempo determinato;
b) condanna il al pagamento delle relative differenze maturate tra CP_6 la retribuzione percepita dagli appellanti e quella dovuta loro in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in ragione della riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi legali
e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
6.1. Sul passaggio in giudicato della sentenza non vi è stata alcuna specifica contestazione, sicché, anche alla luce del nuovo decreto di ricostruzione della carriera (emesso nel 2022), che richiama espressamente la decisione della Corte d'Appello, tale dato non appare revocabile in dubbio
(in tal senso, da ultimo, Cass. n. 2827/2025, secondo cui, ai fini della prova del passaggio in giudicato della sentenza, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione).
6.2. È poi principio consolidato che il giudice, al quale risulti l'esistenza di un tale giudicato, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo;
l'accertamento del giudicato non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (in tal senso, Cass. ord. n. 16847/2018, la quale, rilevata la formazione del giudicato esterno preclusivo di una diversa soluzione, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda preclusa dal giudicato).
6.3. È quindi di tutta evidenza (stante l'identità del petitum e della causa petendi) che la ricorrente ha già conseguito, con la sentenza n. 582/2019, il bene della vita richiesto con il ricorso odierno, avendo, peraltro, il
Ministero già ottemperato alla sentenza della Corte d'Appello emettendo un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, recante il prot. n. 5068 del
08/11/2022 dell'ITT “B RI (doc. n. 5 allegato alla memoria di
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 1803/2023
Cont costituzione del ), nel quale (all'art. 2) si riconosce un'anzianità preruolo, con effetto giuridico ed economico dal 01/09/2010, di 3.541 giorni
(anni 9, mesi 10 e giorni 1) e (all'art. 21) si dispone il pagamento delle differenze retributive.
6.4. Qualora, peraltro, l'Amministrazione non abbia correttamente ottemperato al giudicato (e non abbia, ad esempio, corrisposto tutte le somme dovute in forza della sentenza), non si porrebbe una questione di accertamento del diritto (già compiuto dalla sentenza della Corte d'Appello), bensì di mera esecuzione del giudicato, atteso il chiaro dispositivo della sentenza della Corte d'Appello che ha riconosciuto le “differenze maturate tra la retribuzione percepita dagli appellanti e quella dovuta loro in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in ragione della riconosciuta anzianità di servizio”, ovvero esattamente le differenze retributive oggetto di rivendicazione nella presente controversia.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei rapporti con il resistente. CP_1
Le spese devono essere, invece, integralmente compensate nei rapporti con l' , mero litisconsorte necessario, nei cui confronti la ricorrente non CP_4 ha invero avanzato domanda alcuna, sicché non appare configurabile una posizione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore del , che Controparte_1 si liquidano nella somma di € 1.500,00 per soli compensi difensivi;
- compensa le spese nei rapporti tra la ricorrente e l CP_4
Così deciso in Catanzaro, in data 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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