Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/06/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 880/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 880 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare dell'08.05.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Ronga, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla via Luca Prassicio n.18, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Gilberto Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla via R. Ruffilli n.15, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza dell'08.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-
51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 03.03.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il
23.11.2019, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale, e precisando che dalla loro unione non erano nati figli, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza dell'08.05.2025, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data 01.04.2025.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione personale ex art. 6 l. 162/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita (sottoscritto in data 21.10.2022) trasmesso in data
25.10.2022 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, che l'ha recepito con nulla osta del 16.11.2022 (n. 395/22/N.A.); entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non essendo nati figli dalla coppia e non essendo stata avanzata alcuna richiesta economica, la pronuncia è limitata allo status.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), contratto in Napoli il 23.11.2019 (atto n.52, Parte II, Serie C.F._2
A, anno 2019);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 4.6.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro