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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/05/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4529/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASCHIERI Parte_1 C.F._1
CESARE, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Eleonora Ramacciotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 19/09/2024, a Parte_1 convenuto in giudizio il per ottenere Controparte_1 sentenza dichiarativa dell'acquisto del diritto di proprietà di una porzione di giardino, meglio descritta nel ricorso introduttivo. Nello specifico, parte ricorrente ha rappresentato di essere proprietaria di una villetta con giardino, il quale si estende sulle particelle 245, 453
e 251 del foglio 70 del NCT del Comune di;
in particolare, la particella 453 è CP_1 formalmente intestata al Comune di . Il ricorrente ha evidenziato di aver esercitato CP_1 un possesso pieno, pacifico, pubblico e ininterrotto sulla particella 453 fin dal 1975 e che il
Comune di , con atto protocollato al numero 7333 del 18/09/2024, ha Controparte_1 confermato quanto precede.
2. All'udienza dell'08/04/2025 parte ricorrente, unica presente, ha dato atto che il Comune di ha dichiarato che l'usucapione ventennale è maturata in favore di parte CP_1 ricorrente. Il legale ha, pertanto, chiesto la remissione della causa in decisione. Il Giudice ha rinviato per consentire al ricorrente di depositare la prova della notifica all'udienza del
15/04/2025, da svolgersi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3. Parte ricorrente ha provveduto al deposito di quanto sopra richiesto e, nonostante la rituale notifica, parte resistente non si è costituita.
4. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente le predette note scritte, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
5. Con provvedimento del 15/04/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Si ritiene maturata l'usucapione dell'immobile oggetto di causa, avendo parte ricorrente dimostrato di avere, per un tempo protrattosi oltre i venti anni, tenuto un comportamento continuo e non interrotto attestante in modo inequivoco l'intenzione di esercitare un potere su detto immobile corrispondente a quello del proprietario, cioè possedendo lo stesso come libero da diritti reali altrui, in modo non violento né clandestino ed in assenza di ogni esercizio del diritto di proprietà da parte del resistente, che non risulta nemmeno aver formulato contestazioni di sorta nei riguardi delle condotte del ricorrente. Anzi, il Comune di ha Controparte_1 espressamente dichiarato, con atto prot. n. 7333 del 18/09/2024 (cfr doc. n. 5 di parte ricorrente) che “il Signor (…), da oltre vent'anno ha il possesso pieno, pacifico, ininterrotto e non Parte_1 contestato della particella n. 453, del foglio di mappa n. 70, del NCT del Comune di , Controparte_1 in quanto trattasi di bene disponibile dell'Ente e suscettibile di essere alienato, come peraltro risulta dall'elenco dei beni disponibili dell'Ente di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato con delibera di C.C. n. 28 del 30.07.2024”
Nella fattispecie ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli articoli 1158 e seguenti c.c.
In accoglimento della domanda di deve essere quindi dichiarata Parte_1
l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà della porzione di giardino oggetto di causa a suo favore, e la presente sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2651 c.c.
Nulla sulle spese in assenza di relativa domanda da parte dell'attore nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Modena, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta usucapione, a favore di nato a Parte_1
RI SULLA CH (MO) il 05/06/1938, c.f. , residente in [...]C.F._1
VITERBO n. 9, in FORMIGINE (MO), della particella 453 del foglio 70 del NCT del Comune di
; Controparte_1
-ordina all di Modena di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, Controparte_2 esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo. - nulla sulle spese
Modena, 27/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Eleonora Ramacciotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4529/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASCHIERI Parte_1 C.F._1
CESARE, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Eleonora Ramacciotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 19/09/2024, a Parte_1 convenuto in giudizio il per ottenere Controparte_1 sentenza dichiarativa dell'acquisto del diritto di proprietà di una porzione di giardino, meglio descritta nel ricorso introduttivo. Nello specifico, parte ricorrente ha rappresentato di essere proprietaria di una villetta con giardino, il quale si estende sulle particelle 245, 453
e 251 del foglio 70 del NCT del Comune di;
in particolare, la particella 453 è CP_1 formalmente intestata al Comune di . Il ricorrente ha evidenziato di aver esercitato CP_1 un possesso pieno, pacifico, pubblico e ininterrotto sulla particella 453 fin dal 1975 e che il
Comune di , con atto protocollato al numero 7333 del 18/09/2024, ha Controparte_1 confermato quanto precede.
2. All'udienza dell'08/04/2025 parte ricorrente, unica presente, ha dato atto che il Comune di ha dichiarato che l'usucapione ventennale è maturata in favore di parte CP_1 ricorrente. Il legale ha, pertanto, chiesto la remissione della causa in decisione. Il Giudice ha rinviato per consentire al ricorrente di depositare la prova della notifica all'udienza del
15/04/2025, da svolgersi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3. Parte ricorrente ha provveduto al deposito di quanto sopra richiesto e, nonostante la rituale notifica, parte resistente non si è costituita.
4. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente le predette note scritte, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
5. Con provvedimento del 15/04/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Si ritiene maturata l'usucapione dell'immobile oggetto di causa, avendo parte ricorrente dimostrato di avere, per un tempo protrattosi oltre i venti anni, tenuto un comportamento continuo e non interrotto attestante in modo inequivoco l'intenzione di esercitare un potere su detto immobile corrispondente a quello del proprietario, cioè possedendo lo stesso come libero da diritti reali altrui, in modo non violento né clandestino ed in assenza di ogni esercizio del diritto di proprietà da parte del resistente, che non risulta nemmeno aver formulato contestazioni di sorta nei riguardi delle condotte del ricorrente. Anzi, il Comune di ha Controparte_1 espressamente dichiarato, con atto prot. n. 7333 del 18/09/2024 (cfr doc. n. 5 di parte ricorrente) che “il Signor (…), da oltre vent'anno ha il possesso pieno, pacifico, ininterrotto e non Parte_1 contestato della particella n. 453, del foglio di mappa n. 70, del NCT del Comune di , Controparte_1 in quanto trattasi di bene disponibile dell'Ente e suscettibile di essere alienato, come peraltro risulta dall'elenco dei beni disponibili dell'Ente di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato con delibera di C.C. n. 28 del 30.07.2024”
Nella fattispecie ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli articoli 1158 e seguenti c.c.
In accoglimento della domanda di deve essere quindi dichiarata Parte_1
l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà della porzione di giardino oggetto di causa a suo favore, e la presente sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2651 c.c.
Nulla sulle spese in assenza di relativa domanda da parte dell'attore nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Modena, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta usucapione, a favore di nato a Parte_1
RI SULLA CH (MO) il 05/06/1938, c.f. , residente in [...]C.F._1
VITERBO n. 9, in FORMIGINE (MO), della particella 453 del foglio 70 del NCT del Comune di
; Controparte_1
-ordina all di Modena di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, Controparte_2 esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo. - nulla sulle spese
Modena, 27/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Eleonora Ramacciotti