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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile- in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante-, all'esito dell'udienza di discussione del 17 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 827 R.G.A.C.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fiammetta Parte_1
Pannone, giusta procura allegata al ricorso in appello;
-appellante-
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Sarno, CP_1 C.F._1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
-appellato-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 17 febbraio 2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , con ricorso depositato in data 12 marzo 2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n. 507/2023 che accolse l'opposizione proposta da avverso il verbale di accertamento di infrazione al codice CP_1
della strada n.5300/23 del Comando di Polizia Municipale del per Parte_1
violazione dell'art 142 comma 8 del Codice della Strada, per superamento del limite di velocità di
80Km/h consentita nel tratto della S.S. 372 al Km 35+050, ove veniva rilevata l'infrazione mediante apparecchiatura modello T-EXSPEED V. 2.0.
Il appellante ha censurato la sentenza impugnata che accolse l'opposizione ritenendo Pt_1 fondato il III motivo di opposizione con il quale l'opponente aveva eccepito che l'allocazione dell'autovelox contrastava con gli artt. 142 comma 6 bis del Codice della strada e 124 comma 3
D.P.R. 495/1992, secondo cui le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono
1 essere ben visibili e la segnaletica deve essere collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile e, specificamente, la parte del provvedimento in cui il giudice di primo grado aveva ritenta decisiva e assorbente l'eccezione concernente la mancata visibilità dell'autovelox che, secondo quanto eccepito dall'opponente, era coperto da alberi di alto fusto e arbusti.
L'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di Pace il quale, non applicando i principi di diritto espressi dal Giudice di legittimità, aveva affermato erroneamente che, in presenza della specifica contestazione della controparte, era onere della P.A. dare prova della visibilità dell'autovelox.
In proposito l'appellante, riguardo all'onere della prova circa la mancata visibilità dell'apparecchio di rilevazione della velocità, sollevata quale motivo di opposizione al verbale di accertamento, si riportava alle argomentazioni già enunciate nel giudizio di primo grado (cfr. comparsa di costituzione) ribadendo che, nella specie, la postazione di rilevamento era chiaramente preannunciata all'utente della strada con segnaletica con fondo blu, di tipo fisso e visibile, come attestato nel verbale della Polizia Municipale impugnato. Sosteneva che tale attestazione godeva di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. e non poteva essere disattesa dal Giudice del merito se non dopo la proposizione della querela di falso da parte del trasgressore, come affermato da questo
Tribunale in numerose pronunce.
Il richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità di cui alla Parte_1
sentenza n. 23566/2017 secondo il quale, in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità.
Tanto premesso l'appellante chiedeva al Tribunale, “in riforma integrale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la legittimità del verbale di contestazione impugnato in primo grado dall'appellato e, per l'effetto confermarne la validità”
L'appellato si costituiva in giudizio e resisteva al gravame deducendo in primo CP_1
luogo che, nel caso di specie, il aveva depositato documentazione dalla quale emergeva Pt_1 che l'apparecchio autovelox utilizzato fosse munito solo dell'approvazione ministeriale e non dell'omologazione, con conseguente nullità dell'accertamento della violazione del limite di velocità, come statuito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10505/2024, considerato che il comma 6 dell'art. 142 del codice della strada dispone che per le “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”.
2 Riguardo al motivo di appello del ne evidenziava l'infondatezza e Pt_1 CP_1
deduceva che mentre il Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, aveva correttamente motivato che era onere della P.A. dare prova della perfetta visibilità dell'autovelox, di cui nel verbale non vi era alcuna attestazione, invece, il anche in appello aveva continuato a soffermarsi solo Pt_1
sulla condizione di visibilità della segnaletica.
L'appellato sosteneva che il verbale di contravvenzione avrebbe dovuto attestare, oltre alla visibilità della preventiva segnalazione dell'autovelox, anche la visibilità di quest'ultimo ed in virtù della specifica contestazione sollevata con l'opposizione avverso il verbale, gravava sull'ente l'onere di fornire la prova della visibilità dell'autovelox.
Tanto premesso, l'appellato chiedeva il rigetto dell'appello e “per l'effetto dichiarare la nullità del verbale di contravvenzione per violazione dell'art. 142 comma 6 del codice della strada essendo
l'autovelox sprovvisto di omologazione e per violazione del comma 6 bis della medesima norma a cagione della mancanza di visibilità dell'autovelox”, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo del giudizio di I grado, la causa è stata decisa.
L'appello merita accoglimento.
In relazione al motivo di impugnazione dell'appellante, il Tribunale osserva che , CP_1
nel ricorso introduttivo del giudizio di I grado, aveva contestato (III motivo di opposizione) che l'autovelox “non” era “facilmente avvistabile e riconoscibile” poiché l'apparecchiatura era “poco visibile a causa della copertura prospettica determinata da cartelli segnaletici, alberi di alto fusto ed arbusti, ancor più invasivi quando la vegetazione sul margine della carreggiata è più vigorosa, come avviene all'inizio della stagione estiva”.
Il Giudice di Pace ha affermato che, in presenza della specifica contestazione della controparte, era onere della P.A. dare prova della visibilità dell'autovelox e che tale prova non era stata fornita, pur affermando che non era onere del trasgressore proporre la querela di falso.
L'appellante ha censurato tale motivazione e ha sostenuto che l'attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione in ordine alla visibilità della postazione di controllo gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., e non poteva essere disattesa dal Giudice del merito sino a querela di falso.
Tale argomentazione dell'appellante non è condivisa dal Tribunale che si richiama in proposito all'orientamento della giurisprudenza (Cassazione civile sez. un., 24/07/2009, n.17355) secondo cui
“il verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, in quanto atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto nonché delle dichiarazioni rese dalle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale efficacia probatoria non può estendersi alle
3 valutazioni espresse dal pubblico ufficiale né alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza che possono risolversi in apprezzamenti personali”, come per l'appunto l'attestazione di mero apprezzamento del verbalizzante che la postazione era resa ben visibile.
Il Tribunale ritiene, tuttavia, che l'unico motivo di appello con il quale il ha censurato la Pt_1
sentenza impugnata, argomentando che la querela di falso sarebbe stata necessaria per contestare l'attestazione del verbale che l'apparecchiatura era ben visibile (diversamente da quanto affermato dal Giudice di Pace) è, comunque, idoneo ad introdurre nel presente giudizio di appello la cognizione del Tribunale sulla questione generale relativa alla non visibilità dell'autovelox e al correlativo onere probatorio.
Ed invero l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Il giudice di appello può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione ( cfr. Cassazione n. 9202/2018 richiamata dalla sentenza n. 30129/2024).
Tanto premesso, l'appello merita accoglimento in quanto a fronte della contestazione dell'opponente che l'apparecchiatura era “poco visibile a causa della copertura prospettica determinata da cartelli segnaletici, alberi di alto fusto ed arbusti, ancor più invasivi quando la vegetazione sul margine della carreggiata è più vigorosa, come avviene all'inizio della stagione estiva”, era onere dell'opponente provare la presenza di vegetazione e di cartelli stradali tali da rendere la postazione non visibile all'utente della strada.
Ed invero la buona visibilità della postazione di controllo, al pari della visibilità e leggibilità della presegnalazione della presenza dell'apparecchiatura, è requisito di legittimità dell'accertamento della constatazione della violazione, ma incombe sull'opponente l'onere di provare in concreto che la visibilità sia impedita, (in questo senso cfr. Cass. 24166/2023 richiamata anche da Cass. N.
30129/2024), cioè che la postazione non è visibile adeguatamente.
4 L'opponente , nel giudizio di I grado, non ha assolto in alcun modo all'onere CP_1
probatorio a suo carico poiché, a fronte della deduzione della presenza di folta vegetazione e cartelli stradali tali da rendere la postazione non visibile, non ha allegato alcuna prova documentale né ha articolato richieste istruttorie tese a provare tale circostanza.
Ne consegue che il motivo di opposizione ritenuto fondato dal Giudice di Pace non era, invece, meritevole di accoglimento in quanto, come detto, l'opponente in primo grado non ha in alcun modo provato che l'apparecchio di rilevamento della velocità non fosse visibile all'utente della strada a causa della presenza di vegetazione e cartelli stradali.
nel presente giudizio di appello non ha reiterato gli altri motivi di opposizione CP_1
sollevati dinanzi al Giudice di Pace, concernenti la nullità del verbale per mancata verifica della funzionalità dell'apparecchio e per mancata taratura.
Pertanto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tali motivi di opposizione devono ritenersi rinunciati.
Il Tribunale, inoltre, ritiene inammissibile in quanto si tratta di un nuovo motivo di opposizione, non sollevato nel giudizio di primo grado, la contestazione dell'appellato di nullità dell'accertamento dell'illecito superamento del limite di velocità per mancata prova, incombente sul dell'avvenuta omologazione dell'apparecchio autovelox utilizzato nel caso di specie, in Pt_1 violazione del comma 6 dell'art. 142 C.d.S.
Si osserva che la mancata omologazione dell'apparecchiatura non è stata eccepita dall'opponente in primo grado e, quindi, la deduzione sollevata in proposito dell'appellato introduce un nuovo motivo di opposizione al provvedimento sanzionatorio della P.A. inammissibile nel giudizio di appello.
Deve osservarsi che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione modellato sulla falsariga dei principi che disciplinano il processo civile ordinario e soggiace alle regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza fra chiesto e pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte (art. 112 c.p.c.) e ai limiti della modificazione della "causa petendi" in corso di causa, la quale resta definita sulla base dei motivi di opposizione. Ne consegue che non è ammissibile la deduzione di un vizio del verbale di accertamento-contestazione diverso da quelli fatti valere con l'atto introduttivo che, configurando un nuovo ed inedito motivo di opposizione, resta precluso in grado d'appello dal divieto posto dall'art. 345 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, infatti, che il modello procedimentale dell'opposizione a sanzioni amministrative introdotto dalla l. n. 689/1981 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed
5 annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti (Cassazione civile sez. VI, 01/09/2020,
n.18158).
Non è condivisibile l'assunto dell'appellato secondo il quale l'omessa prova dell'omologazione dell'apparecchio sia rilevabile d'ufficio dal Giudice e, quindi, in quanto tale può essere posta a fondamento di un nuovo motivo di opposizione ammissibile in appello.
In proposito si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha ampliato il concetto di eccezione nuova, sottoposta al divieto posto dall'art. 345 c.p.c., statuendo, con la sentenza 16602/2013, che non sono ammissibili in appello non soltanto le eccezioni in senso proprio ma anche quelle che, pur se rilevabili d'ufficio, si fondano su fatti non allegati in primo grado e che introducono in appello nuovi temi d'indagine. La Cassazione, in particolare, ha avuto modo di precisare che costituisce eccezione nuova, inammissibile ex art. 345 c.p.c. "la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, la deduzione di nuovi fatti, l'introduzione di un nuovo tema d'indagine e di decisione, l'alterazione dell'oggetto sostanziale e dei termini della controversia, in modo da dar luogo ad un'allegazione difensiva diversa da quella sviluppata ed esplorata in primo grado" (così
Cass. 13253/2004).
Secondo la giurisprudenza richiamata e condivisa da questo giudice, il discrimine risulta costituito dalla novità o diversità dei fatti o delle allegazioni su cui la eccezione si fondi in modo da alterare i termini sostanziali della controversia.
Orbene nel caso di specie la nullità dell'accertamento dell'illecito amministrativo per mancata
“omologazione” dell'apparecchio autovelox, con cui è stato rilevato il superamento del limite di velocità, non è stata oggetto delle difese dell'opponente nel giudizio di primo grado, con conseguente inammissibilità in appello di detto motivo, in quanto del tutto nuovo.
Si osserva tra l'altro che il carattere impugnatorio del presente giudizio preclude al giudice di rilevare d'ufficio, cioè per ragioni diverse da quelle indicate nell'atto di opposizione, la nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza del potere sanzionatorio. Tra queste, vanno annoverate, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, le ipotesi di incompetenza assoluta, che ricorre quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene;
e in generale nell'ipotesi di carenza assoluta di potere, quando, cioè, non è dato cogliere alcun collegamento tra l'atto e le attribuzioni del soggetto che lo ha emesso (cfr.
Cassazione civile sez. II, 03/10/2013, n.22637).
6 Nessuna di tale ipotesi si ravvisa nel caso di specie.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado da avverso il verbale di accertamento di infrazione CP_1
al codice della strada n.5300/23 del Comando di Polizia Municipale del Parte_1
deve essere respinto.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 507/2023 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi proposto dal
[...]
nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così Parte_1 CP_1 provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione proposta da avverso il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. 5300/23, CP_1
elevato dalla Polizia Municipale del;
Parte_1 condanna l'appellato al pagamento in favore del delle spese e compensi di Parte_1 lite del doppio grado di giudizio, liquidati, per il primo grado, in € 207,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva;
per il secondo grado in € 91,50 per spese, € 362,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva.
Benevento 17/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile- in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante-, all'esito dell'udienza di discussione del 17 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 827 R.G.A.C.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fiammetta Parte_1
Pannone, giusta procura allegata al ricorso in appello;
-appellante-
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Sarno, CP_1 C.F._1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
-appellato-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 17 febbraio 2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , con ricorso depositato in data 12 marzo 2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n. 507/2023 che accolse l'opposizione proposta da avverso il verbale di accertamento di infrazione al codice CP_1
della strada n.5300/23 del Comando di Polizia Municipale del per Parte_1
violazione dell'art 142 comma 8 del Codice della Strada, per superamento del limite di velocità di
80Km/h consentita nel tratto della S.S. 372 al Km 35+050, ove veniva rilevata l'infrazione mediante apparecchiatura modello T-EXSPEED V. 2.0.
Il appellante ha censurato la sentenza impugnata che accolse l'opposizione ritenendo Pt_1 fondato il III motivo di opposizione con il quale l'opponente aveva eccepito che l'allocazione dell'autovelox contrastava con gli artt. 142 comma 6 bis del Codice della strada e 124 comma 3
D.P.R. 495/1992, secondo cui le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono
1 essere ben visibili e la segnaletica deve essere collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile e, specificamente, la parte del provvedimento in cui il giudice di primo grado aveva ritenta decisiva e assorbente l'eccezione concernente la mancata visibilità dell'autovelox che, secondo quanto eccepito dall'opponente, era coperto da alberi di alto fusto e arbusti.
L'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di Pace il quale, non applicando i principi di diritto espressi dal Giudice di legittimità, aveva affermato erroneamente che, in presenza della specifica contestazione della controparte, era onere della P.A. dare prova della visibilità dell'autovelox.
In proposito l'appellante, riguardo all'onere della prova circa la mancata visibilità dell'apparecchio di rilevazione della velocità, sollevata quale motivo di opposizione al verbale di accertamento, si riportava alle argomentazioni già enunciate nel giudizio di primo grado (cfr. comparsa di costituzione) ribadendo che, nella specie, la postazione di rilevamento era chiaramente preannunciata all'utente della strada con segnaletica con fondo blu, di tipo fisso e visibile, come attestato nel verbale della Polizia Municipale impugnato. Sosteneva che tale attestazione godeva di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. e non poteva essere disattesa dal Giudice del merito se non dopo la proposizione della querela di falso da parte del trasgressore, come affermato da questo
Tribunale in numerose pronunce.
Il richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità di cui alla Parte_1
sentenza n. 23566/2017 secondo il quale, in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità.
Tanto premesso l'appellante chiedeva al Tribunale, “in riforma integrale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la legittimità del verbale di contestazione impugnato in primo grado dall'appellato e, per l'effetto confermarne la validità”
L'appellato si costituiva in giudizio e resisteva al gravame deducendo in primo CP_1
luogo che, nel caso di specie, il aveva depositato documentazione dalla quale emergeva Pt_1 che l'apparecchio autovelox utilizzato fosse munito solo dell'approvazione ministeriale e non dell'omologazione, con conseguente nullità dell'accertamento della violazione del limite di velocità, come statuito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10505/2024, considerato che il comma 6 dell'art. 142 del codice della strada dispone che per le “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”.
2 Riguardo al motivo di appello del ne evidenziava l'infondatezza e Pt_1 CP_1
deduceva che mentre il Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, aveva correttamente motivato che era onere della P.A. dare prova della perfetta visibilità dell'autovelox, di cui nel verbale non vi era alcuna attestazione, invece, il anche in appello aveva continuato a soffermarsi solo Pt_1
sulla condizione di visibilità della segnaletica.
L'appellato sosteneva che il verbale di contravvenzione avrebbe dovuto attestare, oltre alla visibilità della preventiva segnalazione dell'autovelox, anche la visibilità di quest'ultimo ed in virtù della specifica contestazione sollevata con l'opposizione avverso il verbale, gravava sull'ente l'onere di fornire la prova della visibilità dell'autovelox.
Tanto premesso, l'appellato chiedeva il rigetto dell'appello e “per l'effetto dichiarare la nullità del verbale di contravvenzione per violazione dell'art. 142 comma 6 del codice della strada essendo
l'autovelox sprovvisto di omologazione e per violazione del comma 6 bis della medesima norma a cagione della mancanza di visibilità dell'autovelox”, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo del giudizio di I grado, la causa è stata decisa.
L'appello merita accoglimento.
In relazione al motivo di impugnazione dell'appellante, il Tribunale osserva che , CP_1
nel ricorso introduttivo del giudizio di I grado, aveva contestato (III motivo di opposizione) che l'autovelox “non” era “facilmente avvistabile e riconoscibile” poiché l'apparecchiatura era “poco visibile a causa della copertura prospettica determinata da cartelli segnaletici, alberi di alto fusto ed arbusti, ancor più invasivi quando la vegetazione sul margine della carreggiata è più vigorosa, come avviene all'inizio della stagione estiva”.
Il Giudice di Pace ha affermato che, in presenza della specifica contestazione della controparte, era onere della P.A. dare prova della visibilità dell'autovelox e che tale prova non era stata fornita, pur affermando che non era onere del trasgressore proporre la querela di falso.
L'appellante ha censurato tale motivazione e ha sostenuto che l'attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione in ordine alla visibilità della postazione di controllo gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., e non poteva essere disattesa dal Giudice del merito sino a querela di falso.
Tale argomentazione dell'appellante non è condivisa dal Tribunale che si richiama in proposito all'orientamento della giurisprudenza (Cassazione civile sez. un., 24/07/2009, n.17355) secondo cui
“il verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, in quanto atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto nonché delle dichiarazioni rese dalle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale efficacia probatoria non può estendersi alle
3 valutazioni espresse dal pubblico ufficiale né alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza che possono risolversi in apprezzamenti personali”, come per l'appunto l'attestazione di mero apprezzamento del verbalizzante che la postazione era resa ben visibile.
Il Tribunale ritiene, tuttavia, che l'unico motivo di appello con il quale il ha censurato la Pt_1
sentenza impugnata, argomentando che la querela di falso sarebbe stata necessaria per contestare l'attestazione del verbale che l'apparecchiatura era ben visibile (diversamente da quanto affermato dal Giudice di Pace) è, comunque, idoneo ad introdurre nel presente giudizio di appello la cognizione del Tribunale sulla questione generale relativa alla non visibilità dell'autovelox e al correlativo onere probatorio.
Ed invero l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Il giudice di appello può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione ( cfr. Cassazione n. 9202/2018 richiamata dalla sentenza n. 30129/2024).
Tanto premesso, l'appello merita accoglimento in quanto a fronte della contestazione dell'opponente che l'apparecchiatura era “poco visibile a causa della copertura prospettica determinata da cartelli segnaletici, alberi di alto fusto ed arbusti, ancor più invasivi quando la vegetazione sul margine della carreggiata è più vigorosa, come avviene all'inizio della stagione estiva”, era onere dell'opponente provare la presenza di vegetazione e di cartelli stradali tali da rendere la postazione non visibile all'utente della strada.
Ed invero la buona visibilità della postazione di controllo, al pari della visibilità e leggibilità della presegnalazione della presenza dell'apparecchiatura, è requisito di legittimità dell'accertamento della constatazione della violazione, ma incombe sull'opponente l'onere di provare in concreto che la visibilità sia impedita, (in questo senso cfr. Cass. 24166/2023 richiamata anche da Cass. N.
30129/2024), cioè che la postazione non è visibile adeguatamente.
4 L'opponente , nel giudizio di I grado, non ha assolto in alcun modo all'onere CP_1
probatorio a suo carico poiché, a fronte della deduzione della presenza di folta vegetazione e cartelli stradali tali da rendere la postazione non visibile, non ha allegato alcuna prova documentale né ha articolato richieste istruttorie tese a provare tale circostanza.
Ne consegue che il motivo di opposizione ritenuto fondato dal Giudice di Pace non era, invece, meritevole di accoglimento in quanto, come detto, l'opponente in primo grado non ha in alcun modo provato che l'apparecchio di rilevamento della velocità non fosse visibile all'utente della strada a causa della presenza di vegetazione e cartelli stradali.
nel presente giudizio di appello non ha reiterato gli altri motivi di opposizione CP_1
sollevati dinanzi al Giudice di Pace, concernenti la nullità del verbale per mancata verifica della funzionalità dell'apparecchio e per mancata taratura.
Pertanto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tali motivi di opposizione devono ritenersi rinunciati.
Il Tribunale, inoltre, ritiene inammissibile in quanto si tratta di un nuovo motivo di opposizione, non sollevato nel giudizio di primo grado, la contestazione dell'appellato di nullità dell'accertamento dell'illecito superamento del limite di velocità per mancata prova, incombente sul dell'avvenuta omologazione dell'apparecchio autovelox utilizzato nel caso di specie, in Pt_1 violazione del comma 6 dell'art. 142 C.d.S.
Si osserva che la mancata omologazione dell'apparecchiatura non è stata eccepita dall'opponente in primo grado e, quindi, la deduzione sollevata in proposito dell'appellato introduce un nuovo motivo di opposizione al provvedimento sanzionatorio della P.A. inammissibile nel giudizio di appello.
Deve osservarsi che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione modellato sulla falsariga dei principi che disciplinano il processo civile ordinario e soggiace alle regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza fra chiesto e pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte (art. 112 c.p.c.) e ai limiti della modificazione della "causa petendi" in corso di causa, la quale resta definita sulla base dei motivi di opposizione. Ne consegue che non è ammissibile la deduzione di un vizio del verbale di accertamento-contestazione diverso da quelli fatti valere con l'atto introduttivo che, configurando un nuovo ed inedito motivo di opposizione, resta precluso in grado d'appello dal divieto posto dall'art. 345 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, infatti, che il modello procedimentale dell'opposizione a sanzioni amministrative introdotto dalla l. n. 689/1981 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed
5 annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti (Cassazione civile sez. VI, 01/09/2020,
n.18158).
Non è condivisibile l'assunto dell'appellato secondo il quale l'omessa prova dell'omologazione dell'apparecchio sia rilevabile d'ufficio dal Giudice e, quindi, in quanto tale può essere posta a fondamento di un nuovo motivo di opposizione ammissibile in appello.
In proposito si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha ampliato il concetto di eccezione nuova, sottoposta al divieto posto dall'art. 345 c.p.c., statuendo, con la sentenza 16602/2013, che non sono ammissibili in appello non soltanto le eccezioni in senso proprio ma anche quelle che, pur se rilevabili d'ufficio, si fondano su fatti non allegati in primo grado e che introducono in appello nuovi temi d'indagine. La Cassazione, in particolare, ha avuto modo di precisare che costituisce eccezione nuova, inammissibile ex art. 345 c.p.c. "la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, la deduzione di nuovi fatti, l'introduzione di un nuovo tema d'indagine e di decisione, l'alterazione dell'oggetto sostanziale e dei termini della controversia, in modo da dar luogo ad un'allegazione difensiva diversa da quella sviluppata ed esplorata in primo grado" (così
Cass. 13253/2004).
Secondo la giurisprudenza richiamata e condivisa da questo giudice, il discrimine risulta costituito dalla novità o diversità dei fatti o delle allegazioni su cui la eccezione si fondi in modo da alterare i termini sostanziali della controversia.
Orbene nel caso di specie la nullità dell'accertamento dell'illecito amministrativo per mancata
“omologazione” dell'apparecchio autovelox, con cui è stato rilevato il superamento del limite di velocità, non è stata oggetto delle difese dell'opponente nel giudizio di primo grado, con conseguente inammissibilità in appello di detto motivo, in quanto del tutto nuovo.
Si osserva tra l'altro che il carattere impugnatorio del presente giudizio preclude al giudice di rilevare d'ufficio, cioè per ragioni diverse da quelle indicate nell'atto di opposizione, la nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza del potere sanzionatorio. Tra queste, vanno annoverate, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, le ipotesi di incompetenza assoluta, che ricorre quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene;
e in generale nell'ipotesi di carenza assoluta di potere, quando, cioè, non è dato cogliere alcun collegamento tra l'atto e le attribuzioni del soggetto che lo ha emesso (cfr.
Cassazione civile sez. II, 03/10/2013, n.22637).
6 Nessuna di tale ipotesi si ravvisa nel caso di specie.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado da avverso il verbale di accertamento di infrazione CP_1
al codice della strada n.5300/23 del Comando di Polizia Municipale del Parte_1
deve essere respinto.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 507/2023 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi proposto dal
[...]
nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così Parte_1 CP_1 provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione proposta da avverso il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. 5300/23, CP_1
elevato dalla Polizia Municipale del;
Parte_1 condanna l'appellato al pagamento in favore del delle spese e compensi di Parte_1 lite del doppio grado di giudizio, liquidati, per il primo grado, in € 207,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva;
per il secondo grado in € 91,50 per spese, € 362,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva.
Benevento 17/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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