Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/02/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 9/12/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3417/2023 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte 1
dagli Avv.ti Antonio Amodio e Giulio Amodio, presso il cui studio elett.te domicilia in
Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa n.127
ricorrente
E
Controparte 1
, in persona del Direttore Regionale p.t., elett.te domiciliato in
[...]
Napoli alla Via Nuova Poggioreale - Angolo Via S. Lazzaro, unitamente all'Avv. Maria
Golia che lo rapp.ta e difende resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti emotivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere la condanna dell CP_1 alla costituzione di una rendita commisurata ad un grado di inabilità permanente pari quanto meno al 16% per la malattia professionale specificata in ricorso, contratta a causa ed in conseguenza dell'attività lavorativa espletata;
in subordine, al pagamento dell'indennizzo una tantum per i danni biologici che comportano una inabilità compresa tra il 6% e il 15%, ai sensi e per gli effetti del D. Lgvo 38/2000.
L CP 1 si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda, con varie argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Osserva preliminarmente il Giudicante che la documentazione in atti è idonea a dimostrare lo svolgimento, da parte del Pt 1 di mansioni astrattamente idonee
Ciò detto, deve rilevarsi che , alla stregua della consulenza medica espletata, corredata da tutti gli ulteriori accertamenti ritenuti necessari, l'interessato è risultato affetto dalle alterazioni pleuro - polmonari dettagliatamente descritte dal CTU.
Con riferimento a tali alterazioni, tuttavia, non sussistono, secondo il CTU, i requisiti medico legali per ritenere che l'esposizione alle fibre di amianto abbia rappresentato un fattore causale o concausale (cfr. consulenza in atti).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni alle quali lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, pienamente condivise, in quanto si fondano su accreditati criteri medico scientifici, nonché su una approfondita
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disamina della documentazione sanitaria in atti.
Si osserva altresì che le osservazioni critiche in ordine alla CTU formulate dalla difesa dell'istante non appaiono sufficienti a giustificare la riapertura delle operazioni peritali.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni medico legali affrontate giustificano la
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compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte 1
30/5/2023 nei confronti dell' CP_1 così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' CP_1 le spese del giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 24/2/2025
Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco