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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Santa Kumbasar ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 78/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA SESSI 1 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BASSI CLAUDIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO, Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SESSI 1 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BASSI CLAUDIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO, elettivamente CP_1 P.IVA_3 domiciliato in VIA SESSI 1 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BASSI CLAUDIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO, elettivamente Parte_3 P.IVA_4 domiciliato in VIA SESSI 1 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BASSI CLAUDIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO, elettivamente Parte_4 P.IVA_5 domiciliato in VIA SESSI 1 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BASSI CLAUDIO
ATTORI contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'INCECCO LIBERO, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL CONSORZIO N. 6 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. D'INCECCO LIBERO CONVENUTO
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_6
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.La seguente sentenza viene emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13/2/2025.
Con atto di citazione notificato a e alla le società attrici hanno chiesto CP_2 Controparte_3
accertarsi l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis, ACCERTATO che il Curatore del Fallimento M.B. COSTRUZIONI Srl con sede in Reggio
Emilia Via Aristotele n.4 C.F. ebbe a rinunciare alla liquidazione del seguente terreno, P.IVA_7
censito nel relativo NCT del Comune di Correggio col Foglio 82 Mappali 718, 721,
pagina 1 di 7 725, 729, 731 e 735 che, di conseguenza, era tornato nella disponibilità della stessa M.B.
COSTRUZIONI Srl;
ACCERTATO che a seguito della cancellazione della società M.B. COSTRUZIONI
Srl dal registro delle imprese, per effetto della chiusura della procedura concorsuale, il terreno di cui ai Mappali 718, 721, 725, 729, 731 e 735 del Foglio 82 del NCT di Correggio era di venuto di proprietà del socio unico nato a [...] il [...] C.F. CP_2
; DICHIARARE che il terreno di cui ai Mappali 718, 721, 725, 729, 731 C.F._1
e 735 del Foglio 82 del NCT di Correggio è di proprietà del Signor nato a [...] il CP_2
22.10.60 ACCERTATO che la società M.B. COSTRUZIONI Srl con sede in CodiceFiscale_2
Reggio Emilia Via Aristotele n.4 C.F. era tenuta a provvedere alla realizzazione di tutte le P.IVA_7
opere di urbanizzazione nonché alla cessione gratuita al Comune di Correggio delle aree destinate al le opere di urbanizzazione;
ACCERTATO che la società M.B. COSTRUZIONI Srl mai ha provveduto all'esecuzione di tali opere;
ACCERTATO che con la chiusura della procedura concorsuale di
Fallimento della M.B. COSTRUZIONI Srl, il suddetto obbligo di facere è stato trasferito in capo al socio unico nato a [...] il [...] il quale persiste CP_2 CodiceFiscale_3 nell'inadempimento; ACCERTATO che in data 14.07.23 con atto ricevuto dal Notaio Per_1
Rep.n.107948/34328 trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Emilia il
26.07.23 al n.12731 RP, il Signor ha alienato in favore della società CP_2 CP_3
con sede in Reggio Emilia Via Cavallotti n.16 C.F. il diritto di proprietà relativo al
[...] P.IVA_6
terreno di cui ai Mappali 718, 721, 725, 729, 731 e 735 del Foglio 82 del NCT di Correggio;
ACCERTATA la ricorrenza di elementi dai quali desumere la circostanza che trattasi di atto simulato;
DICHIARARE la simulazione dell'atto di compravendita a ministero Notaio in data 14.07.23 Per_1
Rep.n.107948/34328 trascritto il 26.07.23 al n.12731 RP stipulato tra il Signor nato CP_2
a Cutro il 22.10.60 e la società con sede in Reggio CodiceFiscale_3 CP_3
Emilia Via Cavallotti n.16 C.F. ; CONDANNARE il Signor nato a [...]_8 CP_2
Cutro il 22.10.60 C.F. all'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative al C.F._1
terreno ubicato in Comune di Correggio censito nel relativo NCT col Foglio 82 di cui ai Mappali 718,
721, 725, 729, 731 e 735, fissando all'uopo termine entro il quale dette opere debbano essere ultimate che tenga conto del notevole lasso di tempo intercorso;
DICHIARARE dovuta ex art.614 cpc da parte di , in favore delle Società odierne attrici, una somma di denaro per ogni giorno di CP_2 ritardo nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, nella misura che verrà ritenuta equa da parte del
Giudicante. * In via meramente subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento dell'azione di simulazione CONDANNARE la società con sede in Reggio Emilia Via Cavallotti CP_3
n.16 C.F. all'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative al terreno ubicato in P.IVA_6
pagina 2 di 7 Comune di Correggio censito nel relativo NCT col Foglio 82 di cui ai Mappali 718, 721, 725, 729, 731
e 735, fissando all'uopo termine entro il quale dette opere debbano essere ultimate e che venga conto del notevole lasso di tempo intercorso;
DICHIARARE dovuta ex art.614 cpc da parte della suddetta con sede in Reggio Emilia Via Cavallotti n.16 C.F. , in favore degli CP_3 P.IVA_9
odierni attori, una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, nella misura che verrà ritenuta equa. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Le società attrici in particolare assumono che e la sarebbero tenute CP_2 CP_3 all'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui alla Convenzione in data 22/12/2009 stipulata tra il
Comune di Correggio e gli allora proprietari degli immobili in essa citati, da eseguirsi sui terreni individuati nella medesima convenzione in quanto la MB Costruzioni SRL, di cui risulta CP_2
essere socio unico, avrebbe venduto alle società attrici, con separati rogiti (cfr. doc.ti 1-7 attrice), appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di Correggio inclusi tra i terreni oggetto della
Convenzione del 22/12/2009 (FG. 82, mapp.li 718, 721, 725, 729, 731,e 735) in virtù della quale la MB
Costruzioni si era obbligata nei confronti del Comune di Correggio ad eseguire le opere di urbanizzazione nei termini della suddetta Convenzione.
Sulla legittimazione passiva di hanno rilevato che a seguito della cancellazione della CP_2
MB Costruzioni SRL dal registro delle Imprese, avvenuta nel gennaio 2020, sia la titolarità dei terreni sia le obbligazioni passive rimaste inadempiute della suddetta società sarebbero passate in capo al socio unico CP_2
In subordine parte attrice ha chiesto condannarsi all'esecuzione delle suddette opere di urbanizzazione la a cui con atto del 14/7/2023, asseritamente simulato, avrebbe CP_3 CP_2
venduto il terreno di cui al Foglio 82, Mappali 718,721, 725,, 729, 731 e 735 del NCT del Comune di
Correggio.
Con comparsa in data si è costituito il quale ha preliminarmente eccepito il difetto di CP_2
legittimazione attiva delle attrici, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato e, nel merito,
l'infondatezza delle domande attoree.
La è rimasta contumace. CP_3
La causa è stata istruita con il deposito delle memorie ex art, 171 ter c.p.c. e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 13/2/2025.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della che seppure regolarmente citata, Controparte_3
non si è costituita in giudizio.
La domanda è inammissibile per difetto di idonea prova della legittimazione ad agire degli attori atteso che dagli atti di rogito depositai in causa (doc.ti1-7 attorei) è emerso che i terreni acquistati dalle pagina 3 di 7 società attrici (nessun atto di rogito è Parte_1 CP_4 Parte_2 Parte_4
stato depositato per la dalla MB Costruzioni SRL, all'epoca della vendita rappresentata Parte_3
da e precisamente quelli censiti nel catasto terreni del Comune di Correggio, Foglio 82, CP_5
Mappali 724 ( ), 723 (Dieffe SRL), 720 ( ), 716, 719 e 734 ( Parte_2 Parte_1 Pt_4
,733 ( ) 716 non rientrano tra i terreni oggetto delle opere di urbanizzazione di cui alla
[...] CP_4
convenzione in data 22/12/2009 tra il Comune di Correggio e i soggetti indicati nella predetta
Convenzione (cfr. doc. 8 attoreo).
In buona sostanza gli odierni attori non hanno dimostrato di essere proprietari dei terreni a favore dei quali chiedono ai convenuti di realizzare le suddette opere.
Va rilevato in diritto che la legittimazione attiva si inquadra nel novero delle condizioni dell'azione e consiste nella corrispondenza tra il soggetto che propone la domanda e quello al quale la legge riconnette la posizione azionata in giudizio. Pur mancando nel nostro ordinamento una definizione positiva del concetto di legittimazione attiva, si ritiene che esso abbia un fondamento costituzionale nell'articolo 24 della Costituzione, laddove è precisato che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei “propri” diritti e interessi legittimi, e vada letto in combinato con il divieto di sostituzione processuale previsto dall'articolo 81 del c.p.c., il quale prevede che, fuori dai casi previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
La funzione della legittimazione attiva come condizione della domanda è duplice: da un lato, in prospettiva “privatistica”, essa è utile a proteggere il titolare della situazione sostanziale dalle possibili ingerenze di terzi, riservandogli la scelta sul se, come e quando agire a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi;
dall'altro, in prospettiva “pubblicistica”, essa serve a limitare l'accesso alla tutela giurisdizionale al solo soggetto abilitato dalla legge ad azionare la situazione soggettiva che viene in rilievo, al fine di evitare lo sperpero di risorse pubbliche e la moltiplicazione dei giudizi.
In coerenza con le sue funzioni, infatti, la valutazione sulla legittimazione è effettuata, anche d'ufficio dal giudice, sulla base della sola domanda e non si estende all'accertamento dell'effettiva titolarità della situazione soggettiva contestata, appartenendo tale indagine al merito del giudizio: in caso di difetto di legittimazione, il giudice dovrà dichiarare la domanda inammissibile (cfr. Tribunale di
Roma 24/04/2023, n.6456).
Orbene le condizioni dell'azione - possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire - devono essere accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva ma alla loro affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda e, così configuratele, possa parlarsi di condizioni la cui sussistenza dev'essere accertata con riferimento al momento della proposizione della domanda stessa;
pagina 4 di 7 diversamente, l'accertamento non dell'ipotetica titolarità dell'azione ma dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
In tale sistematica, la legittimazione o titolarità dell'azione costituisce una condizione dell'azione stessa che si concretizza, dal lato attivo, nel diritto potestativo d'ottenere dal giudice una decisione di merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio, inteso ad una sentenza, dichiarativa o costitutiva o di condanna, sul rapporto giuridico sostanziale dedotto ad oggetto di controversia indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'effettiva titolarità attiva del rapporto stesso in capo all'attore, dacchè si determina in base alla sola affermazione di questi della sua titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta, onde, per verificarne la sussistenza, devesi avere riguardo solo a quanto dallo stesso affermato, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione;
conformemente, dal lato passivo, la legittimazione si determina con l'indicazione nel convenuto, da parte dell'attore, del soggetto che, secondo le norme regolatrici del rapporto dedotto in giudizio giusta la detta prospettazione fattane dallo stesso, è destinato a subire gli effetti per il conseguimento dei quali l'azione è stata proposta, e ciò indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto in capo al convenuto medesimo.
In altri termini, l'accertamento della legittimazione attiva e passiva deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto;
onde, ove di tale coincidenza risultasse il difetto, essendosi fatto valere dall'attore un diritto altrui affermato come altrui, salva l'ipotesi di legittima sostituzione, od essendosi dallo stesso assunta la violazione del diritto fatto valere ad opera di soggetto diverso da quello affermato parte del rapporto dedotto, rimarrebbe ex actis accertato che, indipendentemente dalla rispondenza al vero dei fatti allegati, comunque l'ipotetico diritto azionato o non apparterrebbe a colui che agisce ovvero non sarebbe violato o pregiudicato da colui contro il quale l'azione è proposta, e ciò non può che comportare una pronunzia d'inammissibilità dell'azione per difetto di titolarità attiva o passiva della stessa (e pluribus, Cass. n.
5167/2001, n.9766/2001; Cass. n.6132/2008).
Nel caso che ci occupa, non avendo le società attrici dimostrato di essere le proprietarie dei terreni sui quali, in virtù della Convenzione in data 22/12/2009 di cui all'atto di citazione, avrebbero dovuto essere realizzate le opere di urbanizzazione asseritamente a carico della MB Costruzioni SRL e poi di
, non è stata fornita la prova della loro legittimazione ad agire, sulle stesse gravante posto CP_2
che ogni qualvolta si faccia valere una posizione giuridica soggettiva attiva si ha correlativamente l'onere di fornire la prova del fatto che la costituisce, in base al generale principio di cui all'art. 2697
pagina 5 di 7 c.c.; diversamente, si verificherebbe l'ipotesi della dichiarata pretesa di far valere in nome proprio un diritto altrui, per la quale dunque, ex acto ipso, si manifesterebbe e sarebbe rilevabile il difetto di legittimazione ad agire.
I rogiti di acquisto depositati da parte attrice (doc.ti n°1-7) danno infatti conto che le società attrici non sono proprietarie del terreno censito al Catasto terreni del Comune di Correggio al Foglio 82, mappali
718,721,725,729,731 e 735 di cui alla Convenzione in data 22/12/2009 (cfr. doc. 8 attoreo) e conseguentemente non sono legittimate ad agire nel giudizio de quo.
Detta circostanza è rilevabile anche d'ufficio, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, per cui resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte, ed in quali termini (e pluribus, recentemente, Cass. 17.10.06 n. 22244, 13.6.06 n. 13685, 14.3.02 n. 3756, 25.5.01
n. 226SS.UU., 26.1.01 n. 1114).
Nella fattispecie tuttavia l'eccezione è stata sollevata da parte convenuta unitamente al difetto di titolarità attiva del rapporto controverso la cui carenza invece non è rilevabile d'ufficio. infatti nella comparsa di costituzione ha eccepito, oltre alla mancata titolarità della CP_2
proprietà dei terreni sui quali viene richiesta la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla
Convenzione con il Comune di Correggio in data 22/12/2009, in capo alle società attrici, anche l'estraneità delle stesse alla suddetta Convenzione rilevando che in ragione di ciò unico soggetto legittimato a pretendere, in ipotesi, l'esecuzione delle suddette opere, sarebbe stato il Comune di
Correggio.
La carenza di legittimazione ad causam delle società attrici è assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione dedotta in giudizio dalle parti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, aggiornato, in dispositivo;
sono quindi poste a carico della parte attrice sulla base del valore medio quanto al rapporto tra le società attrici e CP_2
Nulla per le spese quanto al rapporto tra le società attrici e la stante la contumacia di Controparte_3 quest'ultima.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando nella causa civile rubricata con il n°78/2024 R.G, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la domanda attorea inammissibile;
pagina 6 di 7 - condanna le società attrici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite nei confronti di che si liquidano in € 10.860,00 per CP_2
compensi, oltre accessori di legge;
- nulla per le spese quanto al rapporto tra le società attrici e la Controparte_3
- rigettata ogni altra istanza, eccezione o domanda.
Reggio Emilia lì 7 aprile 2025.
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Santa Kumbasar ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 78/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA SESSI 1 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BASSI CLAUDIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO, Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SESSI 1 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BASSI CLAUDIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO, elettivamente CP_1 P.IVA_3 domiciliato in VIA SESSI 1 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BASSI CLAUDIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO, elettivamente Parte_3 P.IVA_4 domiciliato in VIA SESSI 1 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BASSI CLAUDIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO, elettivamente Parte_4 P.IVA_5 domiciliato in VIA SESSI 1 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BASSI CLAUDIO
ATTORI contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'INCECCO LIBERO, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL CONSORZIO N. 6 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. D'INCECCO LIBERO CONVENUTO
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_6
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.La seguente sentenza viene emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13/2/2025.
Con atto di citazione notificato a e alla le società attrici hanno chiesto CP_2 Controparte_3
accertarsi l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis, ACCERTATO che il Curatore del Fallimento M.B. COSTRUZIONI Srl con sede in Reggio
Emilia Via Aristotele n.4 C.F. ebbe a rinunciare alla liquidazione del seguente terreno, P.IVA_7
censito nel relativo NCT del Comune di Correggio col Foglio 82 Mappali 718, 721,
pagina 1 di 7 725, 729, 731 e 735 che, di conseguenza, era tornato nella disponibilità della stessa M.B.
COSTRUZIONI Srl;
ACCERTATO che a seguito della cancellazione della società M.B. COSTRUZIONI
Srl dal registro delle imprese, per effetto della chiusura della procedura concorsuale, il terreno di cui ai Mappali 718, 721, 725, 729, 731 e 735 del Foglio 82 del NCT di Correggio era di venuto di proprietà del socio unico nato a [...] il [...] C.F. CP_2
; DICHIARARE che il terreno di cui ai Mappali 718, 721, 725, 729, 731 C.F._1
e 735 del Foglio 82 del NCT di Correggio è di proprietà del Signor nato a [...] il CP_2
22.10.60 ACCERTATO che la società M.B. COSTRUZIONI Srl con sede in CodiceFiscale_2
Reggio Emilia Via Aristotele n.4 C.F. era tenuta a provvedere alla realizzazione di tutte le P.IVA_7
opere di urbanizzazione nonché alla cessione gratuita al Comune di Correggio delle aree destinate al le opere di urbanizzazione;
ACCERTATO che la società M.B. COSTRUZIONI Srl mai ha provveduto all'esecuzione di tali opere;
ACCERTATO che con la chiusura della procedura concorsuale di
Fallimento della M.B. COSTRUZIONI Srl, il suddetto obbligo di facere è stato trasferito in capo al socio unico nato a [...] il [...] il quale persiste CP_2 CodiceFiscale_3 nell'inadempimento; ACCERTATO che in data 14.07.23 con atto ricevuto dal Notaio Per_1
Rep.n.107948/34328 trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Emilia il
26.07.23 al n.12731 RP, il Signor ha alienato in favore della società CP_2 CP_3
con sede in Reggio Emilia Via Cavallotti n.16 C.F. il diritto di proprietà relativo al
[...] P.IVA_6
terreno di cui ai Mappali 718, 721, 725, 729, 731 e 735 del Foglio 82 del NCT di Correggio;
ACCERTATA la ricorrenza di elementi dai quali desumere la circostanza che trattasi di atto simulato;
DICHIARARE la simulazione dell'atto di compravendita a ministero Notaio in data 14.07.23 Per_1
Rep.n.107948/34328 trascritto il 26.07.23 al n.12731 RP stipulato tra il Signor nato CP_2
a Cutro il 22.10.60 e la società con sede in Reggio CodiceFiscale_3 CP_3
Emilia Via Cavallotti n.16 C.F. ; CONDANNARE il Signor nato a [...]_8 CP_2
Cutro il 22.10.60 C.F. all'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative al C.F._1
terreno ubicato in Comune di Correggio censito nel relativo NCT col Foglio 82 di cui ai Mappali 718,
721, 725, 729, 731 e 735, fissando all'uopo termine entro il quale dette opere debbano essere ultimate che tenga conto del notevole lasso di tempo intercorso;
DICHIARARE dovuta ex art.614 cpc da parte di , in favore delle Società odierne attrici, una somma di denaro per ogni giorno di CP_2 ritardo nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, nella misura che verrà ritenuta equa da parte del
Giudicante. * In via meramente subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento dell'azione di simulazione CONDANNARE la società con sede in Reggio Emilia Via Cavallotti CP_3
n.16 C.F. all'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative al terreno ubicato in P.IVA_6
pagina 2 di 7 Comune di Correggio censito nel relativo NCT col Foglio 82 di cui ai Mappali 718, 721, 725, 729, 731
e 735, fissando all'uopo termine entro il quale dette opere debbano essere ultimate e che venga conto del notevole lasso di tempo intercorso;
DICHIARARE dovuta ex art.614 cpc da parte della suddetta con sede in Reggio Emilia Via Cavallotti n.16 C.F. , in favore degli CP_3 P.IVA_9
odierni attori, una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, nella misura che verrà ritenuta equa. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Le società attrici in particolare assumono che e la sarebbero tenute CP_2 CP_3 all'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui alla Convenzione in data 22/12/2009 stipulata tra il
Comune di Correggio e gli allora proprietari degli immobili in essa citati, da eseguirsi sui terreni individuati nella medesima convenzione in quanto la MB Costruzioni SRL, di cui risulta CP_2
essere socio unico, avrebbe venduto alle società attrici, con separati rogiti (cfr. doc.ti 1-7 attrice), appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di Correggio inclusi tra i terreni oggetto della
Convenzione del 22/12/2009 (FG. 82, mapp.li 718, 721, 725, 729, 731,e 735) in virtù della quale la MB
Costruzioni si era obbligata nei confronti del Comune di Correggio ad eseguire le opere di urbanizzazione nei termini della suddetta Convenzione.
Sulla legittimazione passiva di hanno rilevato che a seguito della cancellazione della CP_2
MB Costruzioni SRL dal registro delle Imprese, avvenuta nel gennaio 2020, sia la titolarità dei terreni sia le obbligazioni passive rimaste inadempiute della suddetta società sarebbero passate in capo al socio unico CP_2
In subordine parte attrice ha chiesto condannarsi all'esecuzione delle suddette opere di urbanizzazione la a cui con atto del 14/7/2023, asseritamente simulato, avrebbe CP_3 CP_2
venduto il terreno di cui al Foglio 82, Mappali 718,721, 725,, 729, 731 e 735 del NCT del Comune di
Correggio.
Con comparsa in data si è costituito il quale ha preliminarmente eccepito il difetto di CP_2
legittimazione attiva delle attrici, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato e, nel merito,
l'infondatezza delle domande attoree.
La è rimasta contumace. CP_3
La causa è stata istruita con il deposito delle memorie ex art, 171 ter c.p.c. e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 13/2/2025.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della che seppure regolarmente citata, Controparte_3
non si è costituita in giudizio.
La domanda è inammissibile per difetto di idonea prova della legittimazione ad agire degli attori atteso che dagli atti di rogito depositai in causa (doc.ti1-7 attorei) è emerso che i terreni acquistati dalle pagina 3 di 7 società attrici (nessun atto di rogito è Parte_1 CP_4 Parte_2 Parte_4
stato depositato per la dalla MB Costruzioni SRL, all'epoca della vendita rappresentata Parte_3
da e precisamente quelli censiti nel catasto terreni del Comune di Correggio, Foglio 82, CP_5
Mappali 724 ( ), 723 (Dieffe SRL), 720 ( ), 716, 719 e 734 ( Parte_2 Parte_1 Pt_4
,733 ( ) 716 non rientrano tra i terreni oggetto delle opere di urbanizzazione di cui alla
[...] CP_4
convenzione in data 22/12/2009 tra il Comune di Correggio e i soggetti indicati nella predetta
Convenzione (cfr. doc. 8 attoreo).
In buona sostanza gli odierni attori non hanno dimostrato di essere proprietari dei terreni a favore dei quali chiedono ai convenuti di realizzare le suddette opere.
Va rilevato in diritto che la legittimazione attiva si inquadra nel novero delle condizioni dell'azione e consiste nella corrispondenza tra il soggetto che propone la domanda e quello al quale la legge riconnette la posizione azionata in giudizio. Pur mancando nel nostro ordinamento una definizione positiva del concetto di legittimazione attiva, si ritiene che esso abbia un fondamento costituzionale nell'articolo 24 della Costituzione, laddove è precisato che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei “propri” diritti e interessi legittimi, e vada letto in combinato con il divieto di sostituzione processuale previsto dall'articolo 81 del c.p.c., il quale prevede che, fuori dai casi previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
La funzione della legittimazione attiva come condizione della domanda è duplice: da un lato, in prospettiva “privatistica”, essa è utile a proteggere il titolare della situazione sostanziale dalle possibili ingerenze di terzi, riservandogli la scelta sul se, come e quando agire a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi;
dall'altro, in prospettiva “pubblicistica”, essa serve a limitare l'accesso alla tutela giurisdizionale al solo soggetto abilitato dalla legge ad azionare la situazione soggettiva che viene in rilievo, al fine di evitare lo sperpero di risorse pubbliche e la moltiplicazione dei giudizi.
In coerenza con le sue funzioni, infatti, la valutazione sulla legittimazione è effettuata, anche d'ufficio dal giudice, sulla base della sola domanda e non si estende all'accertamento dell'effettiva titolarità della situazione soggettiva contestata, appartenendo tale indagine al merito del giudizio: in caso di difetto di legittimazione, il giudice dovrà dichiarare la domanda inammissibile (cfr. Tribunale di
Roma 24/04/2023, n.6456).
Orbene le condizioni dell'azione - possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire - devono essere accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva ma alla loro affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda e, così configuratele, possa parlarsi di condizioni la cui sussistenza dev'essere accertata con riferimento al momento della proposizione della domanda stessa;
pagina 4 di 7 diversamente, l'accertamento non dell'ipotetica titolarità dell'azione ma dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
In tale sistematica, la legittimazione o titolarità dell'azione costituisce una condizione dell'azione stessa che si concretizza, dal lato attivo, nel diritto potestativo d'ottenere dal giudice una decisione di merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio, inteso ad una sentenza, dichiarativa o costitutiva o di condanna, sul rapporto giuridico sostanziale dedotto ad oggetto di controversia indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'effettiva titolarità attiva del rapporto stesso in capo all'attore, dacchè si determina in base alla sola affermazione di questi della sua titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta, onde, per verificarne la sussistenza, devesi avere riguardo solo a quanto dallo stesso affermato, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione;
conformemente, dal lato passivo, la legittimazione si determina con l'indicazione nel convenuto, da parte dell'attore, del soggetto che, secondo le norme regolatrici del rapporto dedotto in giudizio giusta la detta prospettazione fattane dallo stesso, è destinato a subire gli effetti per il conseguimento dei quali l'azione è stata proposta, e ciò indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto in capo al convenuto medesimo.
In altri termini, l'accertamento della legittimazione attiva e passiva deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto;
onde, ove di tale coincidenza risultasse il difetto, essendosi fatto valere dall'attore un diritto altrui affermato come altrui, salva l'ipotesi di legittima sostituzione, od essendosi dallo stesso assunta la violazione del diritto fatto valere ad opera di soggetto diverso da quello affermato parte del rapporto dedotto, rimarrebbe ex actis accertato che, indipendentemente dalla rispondenza al vero dei fatti allegati, comunque l'ipotetico diritto azionato o non apparterrebbe a colui che agisce ovvero non sarebbe violato o pregiudicato da colui contro il quale l'azione è proposta, e ciò non può che comportare una pronunzia d'inammissibilità dell'azione per difetto di titolarità attiva o passiva della stessa (e pluribus, Cass. n.
5167/2001, n.9766/2001; Cass. n.6132/2008).
Nel caso che ci occupa, non avendo le società attrici dimostrato di essere le proprietarie dei terreni sui quali, in virtù della Convenzione in data 22/12/2009 di cui all'atto di citazione, avrebbero dovuto essere realizzate le opere di urbanizzazione asseritamente a carico della MB Costruzioni SRL e poi di
, non è stata fornita la prova della loro legittimazione ad agire, sulle stesse gravante posto CP_2
che ogni qualvolta si faccia valere una posizione giuridica soggettiva attiva si ha correlativamente l'onere di fornire la prova del fatto che la costituisce, in base al generale principio di cui all'art. 2697
pagina 5 di 7 c.c.; diversamente, si verificherebbe l'ipotesi della dichiarata pretesa di far valere in nome proprio un diritto altrui, per la quale dunque, ex acto ipso, si manifesterebbe e sarebbe rilevabile il difetto di legittimazione ad agire.
I rogiti di acquisto depositati da parte attrice (doc.ti n°1-7) danno infatti conto che le società attrici non sono proprietarie del terreno censito al Catasto terreni del Comune di Correggio al Foglio 82, mappali
718,721,725,729,731 e 735 di cui alla Convenzione in data 22/12/2009 (cfr. doc. 8 attoreo) e conseguentemente non sono legittimate ad agire nel giudizio de quo.
Detta circostanza è rilevabile anche d'ufficio, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, per cui resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte, ed in quali termini (e pluribus, recentemente, Cass. 17.10.06 n. 22244, 13.6.06 n. 13685, 14.3.02 n. 3756, 25.5.01
n. 226SS.UU., 26.1.01 n. 1114).
Nella fattispecie tuttavia l'eccezione è stata sollevata da parte convenuta unitamente al difetto di titolarità attiva del rapporto controverso la cui carenza invece non è rilevabile d'ufficio. infatti nella comparsa di costituzione ha eccepito, oltre alla mancata titolarità della CP_2
proprietà dei terreni sui quali viene richiesta la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla
Convenzione con il Comune di Correggio in data 22/12/2009, in capo alle società attrici, anche l'estraneità delle stesse alla suddetta Convenzione rilevando che in ragione di ciò unico soggetto legittimato a pretendere, in ipotesi, l'esecuzione delle suddette opere, sarebbe stato il Comune di
Correggio.
La carenza di legittimazione ad causam delle società attrici è assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione dedotta in giudizio dalle parti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, aggiornato, in dispositivo;
sono quindi poste a carico della parte attrice sulla base del valore medio quanto al rapporto tra le società attrici e CP_2
Nulla per le spese quanto al rapporto tra le società attrici e la stante la contumacia di Controparte_3 quest'ultima.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando nella causa civile rubricata con il n°78/2024 R.G, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la domanda attorea inammissibile;
pagina 6 di 7 - condanna le società attrici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite nei confronti di che si liquidano in € 10.860,00 per CP_2
compensi, oltre accessori di legge;
- nulla per le spese quanto al rapporto tra le società attrici e la Controparte_3
- rigettata ogni altra istanza, eccezione o domanda.
Reggio Emilia lì 7 aprile 2025.
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
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