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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 3448/2020/CC, avverso la sentenza n. 903/2020 del
Tribunale di Avellino, pubblicata il giorno 11 giugno 2020,
TRA
(C.F.: , nata a MO RE (Av) il Parte_1 CodiceFiscale_1
12.07.1941; (C.F.: ), nata in [...] il giorno Parte_2 CodiceFiscale_2
01.04.1976; e (C.F.: ), nata s SO (Av) il Parte_3 CodiceFiscale_3
07.01.1975; tutte residenti a [...] e rappresentate e difese dall'avv.
Ettore Freda (C.F.: PEC: , del foro di CodiceFiscale_4 Email_1
Avellino, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_5 [...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...], entrambi CP_2 CodiceFiscale_6 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Lepore (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_7
, del foro di Avellino, come da procura speciale ad litem Email_2
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATI
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...], residente Controparte_3 CodiceFiscale_8
in Florida (U.S.A.) Naples 2030 1/n, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena Parte_4
Rossano (C.F.: ; PEC: , del CodiceFiscale_9 Email_3
1 foro di Avellino, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATO
E
(C.F.: ), nata il giorno 11.01.1958 a SO (Av), Controparte_4 CodiceFiscale_10
ove risiede in Via Nuova Asi n. 1; , residente a [...]
Novella n. 9; , residente a [...]; Controparte_6
e , residente a [...]. Controparte_7
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2
citavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, i germani , Parte_3 CP_2
, , , , Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6 CP_7 CP_1 Controparte_1
e , al fine di conseguire l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Controparte_3
Dichiarare il diritto degli attori, eredi di ad utilizzare l'area pertinenziale comune, Persona_1
a norma dell'art. 1102 c.c., per il passaggio, nel sottosuolo, del collettore fognario per
l'allacciamento alla rete pubblica. 2) Dichiarare il diritto degli attori alla realizzazione nel sottosuolo del collettore fognario a servizio del fabbricato di loro proprietà ed a carico della zona di terreno, di proprietà degli eredi di , p.lla n. 80, lungo m. 4 e larga cm. 50, della Persona_2
superficie di circa mq. 2,00, come meglio indicato nella relazione a firma del Geom. . Persona_3
3) Costituire, quindi, una servitù per il passaggio, nel sottosuolo, del collettore fognario necessario per l'allacciamento alla pubblica rete, a vantaggio del fabbricato di proprietà degli eredi di
[...]
indicato nella premessa, ed a carico della piccola striscia di terreno, p.lla n. 80, di Per_1
proprietà degli eredi di , sopra indicata, lunga circa m. 4 e larga appena cm. 50, Persona_2
di circa mq. 2,00 complessivi, sempre come indicato nella relazione del Geom. , o Persona_3
come sarà indicato da un nominando C.T.U. 4) Determinare l'eventuale indennità spettante ai proprietari del fondo servente, salvo gravame, e pronunciare tutti i provvedimenti consequenziali. 5)
Condannare gli eredi di al risarcimento dei danni causati agli attori per effetto Persona_2
della mancata utilizzazione del fabbricato, in ragione del valore locativo medio dello stesso e, quindi, in ragione di € 356,00 mensili, o nella diversa misura che risulterà eventualmente di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. 6) Condannare i convenuti al risarcimento dei danni esistenziali subiti dalla SI.ra , con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Parte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio.”
2 A sostegno di tali domande, le attrici allegavano: a) di essere comproprietarie del fabbricato ubicato a SO (Av) in Via Starza Novella, compreso tra la maggiore consistenza della particella
81, sub 2 e sub 3, di mq 95, costituito da un ampio vano al piano terra e da tre vani al primo piano con relativi servizi accessori;
b) di essere, altresì, comproprietarie, unitamente ai convenuti, dell'intera area pertinenziale, destinata originariamente ad aia ed attualmente a parcheggio, nonché del diritto ad utilizzare il pozzo insistente sull'intera proprietà, di cui alla particella 83 dei convenuti, quali eredi di;
c) di non avere potuto eseguire l'allacciamento del loro fabbricato Persona_2
alla rete fognaria pubblica, al fine di renderlo abitabile, nonostante la conseguita autorizzazione amministrativa, essendosi i convenuti opposti alla posa in opera di un collettore, a partire dal pozzetto collocato a breve distanza dal portoncino d'ingresso al loro immobile, che potesse attraversare l'intera area pertinenziale comune, destinata a parcheggio, per una lunghezza di circa metri 17 e una larghezza di centimetri 50, nonché una piccola zona di terreno di proprietà esclusiva dei convenuti, lunga circa metri 4 e centimetri 50, per una superficie di circa metri quadrati 2, per, poi, costeggiare ed attraversare la strada ASI antistante, fino a collegarsi alla fognatura pubblica;
d) di avere subito danni patrimoniali, quantificati nella misura di € 356,00 mensili, corrispondente al valore del canone locatizio relativo all'unità immobiliare de qua, ritenuti sussistenti in re ipsa, oltre a quelli non patrimoniali per il danno esistenziale patito da perché, pur avendo contratto le Parte_2
nozze, non aveva potuto mai abitare nell'appartamento in questione, dovendo essere ospitata da parenti.
1.2. - Con la comparsa di risposta, ritualmente depositata il 2 marzo 2009, si costituivano in giudizio le germane e , contestando l'avversa pretesa, spiegando Controparte_1 Controparte_4
la domanda riconvenzionale, con la quale chiedevano dichiararsi estinti i diritti all'utilizzo dell'aia e del pozzo per non uso ventennale, oltre che disporsi la chiusura della veduta aperta dalle parti attrici nel lato nord della loro abitazione, perché affacciante sulla proprietà esclusiva dei convenuti.
1.3. - Dichiarata la contumacia dei convenuti non costituitisi in giudizio, benché ritualmente citati a comparire, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, oltre che l'elaborato peritale depositato dal c.t.u., nominato al fine di verificare se il fabbricato degli attori avesse o meno l'allaccio alla fogna pubblica con l'individuazione del percorso più breve per raggiungere la stessa e l'individuazione delle precauzioni da adottare per evitare qualsiasi pregiudizio al fondo servente;
precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 903/2020, pubblicata il giorno 11 giugno 2020, con la quale il
Tribunale di Avellino, così testualmente disponeva: “a) in accoglimento della domanda principale avanzata, costituisce la servitù di passaggio fognario sulla particella 80 di esclusiva proprietà dei convenuti nella sua dimensione trasversale così come riportato negli elaborati grafici del C.t.u.
3 (Planimetria Generale e Planimetria di Dettaglio) ai quali integralmente si rinvia;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) compensa le spese di lite.”
In particolare, il primo giudice, disattesa la richiesta d'ammissione della prova testimoniale articolata dalle parti, sulla scorta degli esiti istruttori, documentali e peritali, decideva come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto: a) che “il fabbricato degli attori risulta privo di allacciamento alla pubblica fognatura”, per cui stante “l'obbligo di realizzare l'allacciamento fognario dell'abitazione (Cfr., tra gli altri riferimenti esistenti, D.Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152;
Regolamento di Fognatura e Depurazione, art. 8 co.
2 - Sistema Depurativo Unitario art. 7 O.P.C.M.
3270/2003) e la necessità di tale allaccio sia per l'abitabilità che per l'utilizzo dell'immobile,
l'attraversamento dell'area comune (P.lla n. 81) rappresenta l'unica soluzione possibile per la sua costruzione.”; b) del tutto sfornita di prova la pretesa risarcitoria vantata dalle attrici;
c) sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese e dei compensi di lite, in ragione della reciproca soccombenza.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso la sentenza con l'atto di citazione notificato il 2 - 15 ottobre 2020, Parte_1
, e proponevano appello innanzi a questa Corte,
[...] Parte_2 Parte_3
chiedendone la riforma sulla base di un unico, articolato motivo di gravame, formulando l'istanza d'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Condannare gli eredi di al Persona_2
risarcimento dei danni causati agli attori per effetto della mancata utilizzazione del fabbricato, in ragione del valore locativo medio dello stesso come quantificato dal C.T.U., o nella diversa misura che risulterà eventualmente di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del doppio grado del giudizio. … IN VIA ISTRUTTORIA
Chiedono ammettersi la prova testimoniale, già articolata in primo grado, sulla seguente circostanza di fatto: Vero che l'attrice aveva pianificato le nozze per andare a vivere Parte_2 nell'abitazione di cui è comproprietaria e, fino ad ora, è costretta ad essere ospitata, coi relativi riflessi negativi sulla sua vita di relazione e sui rapporti familiari, condizionati dallo stress e dall'impossibilità di poter vivere i primi irripetibili tempi del matrimonio nella casa preparata allo scopo (di seguito la SI.ra si è separata dal marito).” Pt_2
2.2. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata il giorno 11 giugno 2021, si costituivano in giudizio e , contestando la fondatezza del gravame, Controparte_1 CP_2
di cui richiedevano, in via preliminare, la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine, il rigetto, con la contestuale istanza di condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase, da distrarre in favore dell'avv. Antonio Lepore, dichiaratosi antistatario.
4 2.3. - Con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 23 settembre 2021 la Corte dichiarava la contumacia di , di , di e di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8 CP_7
, autorizzando la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione d'appello nei confronti
[...]
di , nel rispetto dei termini di rito, fissando l'udienza del 31 maggio 2022. Controparte_3
2.4. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata il 17 settembre 2024, si costituiva in giudizio , ribadendo di aver sempre manifestato la sua disponibilità alla realizzazione Controparte_3 dell'impianto fognario da parte delle attrici-appellanti, chiedendo di essere tenuto indenne da ogni richiesta risarcitoria, formulando l'istanza tendente alla compensazione delle spese di lite della presente fase del giudizio.
2.5. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, disposta mediante il decreto pubblicato il 21 novembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 17 dicembre 2024, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata il 19 dicembre 2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memorie di replica.
3. - ESAME DEL MOTIVO DI GRAVAME
3.1. - Con l'unico, articolato motivo d'impugnazione le parti appellanti censuravano la decisione del primo giudice limitatamente al capo relativo al rigetto della domanda di risarcimento del preteso danno patrimoniale per il mancato utilizzo dell'immobile, a loro dire, sussistente in re ipsa, senza necessità di alcuna prova sul punto, quantificato dal c.t.u. nella misura non contestata di
€ 44.576,26, danno determinabile dal giudice, in via equitativa, facendo riferimento al c.d. danno figurativo, rapportabile al valore locativo del cespite abusivamente occupato, sulla base di elementi presuntivi semplici, quali: a) la presunzione del danno direttamente discendente dall'incontestato, mancato utilizzo ed omesso godimento dell'immobile, con decorrenza dall'anno 2008, determinato dalla carenza dello scarico fognario, imputabile alla condotta colposa dei convenuti-appellati, che si erano sempre opposti a costituire la servitù di passaggio della condotta fognaria, per cui l'unità immobiliare di proprietà delle attrici non sarebbe stata né abitabile né utilizzabile, alla luce della normativa vigente;
b) la presunzione che da tale danno-evento discenderebbe un danno-conseguenza, quantificabile nella perdita di occasioni di vendita o di sfruttamento locativo, trattandosi d'immobile incommerciabile, in quanto inabitabile, che non solo non sarebbe potuto essere messo in vendita ma non sarebbe potuto neppure essere proposto in locazione.
Ulteriore motivo di critica contenuta in tale motivo di gravame è la doglianza del mancato riconoscimento da parte del primo giudice del danno non patrimoniale sub specie di danno esistenziale, che sarebbe stato patito dall'attrice-appellante, perché, pur avendo Parte_2
5 contratto le nozze, non avrebbe potuto mai abitare nell'appartamento in questione, già arredato, avendo dovuto essere ospitata dai parenti, con consequenziali ripercussioni negative circa le sue dinamiche relazionali.
3.2. - L'infondatezza delle censure di cui a tale unico motivo di gravame ne impone la reiezione, con la consequenziale conferma della decisione impugnata.
3.3. - A proposito della pretesa liquidazione equitativa del danno patrimoniale, erroneamente ritenuta dagli impugnanti sussistente in re ipsa per il mancato utilizzo dell'immobile a decorrere dall'anno 2008, questa è senz'altro preclusa dalla mancanza di elementi certi, che avrebbero dovuto offrire gli attori-appellanti, dai quali desumere innanzitutto la prova in termini economici del preteso danno subito.
La liquidazione equitativa del danno, infatti, postula il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto, dimostrando semplicemente che un inadempimento dell'altra parte vi fosse stato, se non si dimostri che a tale inadempimento fosse conseguito un concreto danno (cfr., Cass. civ., Sez. III, Sent.,
8 gennaio 2016, n. 127; Cass. civ., Sez. III, Sent., 17 ottobre 2016, n. 20889; Cass. civ., Sez. II, Sent.,
22 febbraio 2018, n. 4310).
Del resto, nella fattispecie in esame, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale è rimasta del tutto sfornita di prova, perché mai proposte dagli attori le allegazioni circa la percezione da parte di terzi di un'apparente situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene privo di allaccio fognario, il quale, contrariamente all'assunto difensivo di parte appellante, alla data del 15 giugno 2019, giorno del deposito della relazione peritale del nominato c.t.u., dr. ing.
[...]
si trovava ancora nella fase della ristrutturazione edilizia, come accertato dall'ausiliario CP_9
del giudice di primo grado e come si ricava dalla documentazione fotografica allegata all'elaborato peritale di quest'ultimo, per cui era senz'altro inidoneo a qualsivoglia ipotesi di costituzione di rapporto locatizio con terzi.
3.4. - In ordine, poi, al preteso danno non patrimoniale sotto il profilo del preteso danno esistenziale, che sarebbe stato patito dall'attrice-appellante, perché, pur essendo Parte_2
convolata a nozze, non avrebbe potuto abitare nell'appartamento in questione, che sarebbe stato già arredato in funzione del costituito rapporto matrimoniale, essendo, poi, stata ospitata da parenti, con consequenziali pretese ripercussioni negative circa le sue dinamiche relazionali, la Corte rileva che alcun danno patrimoniale può essere riconosciuto in re ipsa e, quindi, calcolato in maniera automatica, potendosi adeguare la misura di tale risarcimento solo ove si ravvisino gli estremi ed i riscontri che ne consentano la liquidazione, non risultando in atti esservi specifiche allegazioni né argomentative né probatorie, che possano indurre a ritenere riscontrabili e quindi liquidabili aspetti
6 di danni dal punto di vista della sofferenza soggettiva per la specifica penosità del fatto lesivo, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana
(il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 26/11/2024, n. 30461).
Pertanto, in considerazione del rilevato difetto di prova anche su tale pretesa risarcitoria, è senz'altro esclusa qualsivoglia ipotesi di liquidazione di tale voce di danno, in via equitativa ex art. 1226 c.c., per le medesime ragioni di cui al penultimo capoverso del precedente paragrafo sub 3.2, essendo smentita l'allegazione del disposto arredamento dell'immobile de quo in funzione delle nozze di dalla richiamata documentazione fotografica allegata alla relazione Parte_2
peritale del c.t.u.
3.4. - Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, rilevata l'inammissibilità dell'istanza d'ammissione della prova testimoniale, peraltro irrilevante ai fini del thema decidendum, così come richiamata nelle conclusioni istruttorie del libello introduttivo della presente fase di gravame, per non avere la parte attrice assolto l'onere di reiterarla in maniera specifica al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado, per cui la stessa debba intendersi rinunciata e non riproponibile in appello, la decisione gravata resiste alle critiche della parte appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposta impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
4. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
4.1. - Tenuto conto della reiezione dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono solidalmente poste a carico di , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore di e , in applicazione del principio della soccombenza, nella Controparte_1 CP_2 misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 26.200,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
7 come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n.
137, il tutto con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Lepore, dichiaratosi antistatario.
4.2. - Nei rapporti tra le parti appellanti soccombenti e l'appellato le spese Controparte_3
della presente fase vengono interamente compensate per espressa richiesta in tal senso da parte della difesa di quest'ultimo, così come sono interamente compensate pure tra le parti appellanti e le altre appellate, , , ed , per Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8 Controparte_7
essere queste ultime rimaste contumaci.
4.3. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento, a carico di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e avverso la sentenza n. 903/2020 Parte_1 Parte_2 Parte_3
del Tribunale di Avellino, pubblicata il giorno 11 giugno 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , e alla solidale rifusione, Parte_1 Parte_2 Parte_3
in favore di e , delle spese processuali del secondo grado, che Controparte_1 CP_2 liquida in complessivi € 4.995,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Lepore, dichiaratosi antistatario;
3) compensa per intero le spese del presente grado tra le parti appellanti e quelle appellate,
, , , ed Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8 CP_7
;
[...]
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il solidale versamento da parte di Parte_1
, e dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a
[...] Parte_2 Parte_3 quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 24 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 3448/2020/CC, avverso la sentenza n. 903/2020 del
Tribunale di Avellino, pubblicata il giorno 11 giugno 2020,
TRA
(C.F.: , nata a MO RE (Av) il Parte_1 CodiceFiscale_1
12.07.1941; (C.F.: ), nata in [...] il giorno Parte_2 CodiceFiscale_2
01.04.1976; e (C.F.: ), nata s SO (Av) il Parte_3 CodiceFiscale_3
07.01.1975; tutte residenti a [...] e rappresentate e difese dall'avv.
Ettore Freda (C.F.: PEC: , del foro di CodiceFiscale_4 Email_1
Avellino, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_5 [...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...], entrambi CP_2 CodiceFiscale_6 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Lepore (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_7
, del foro di Avellino, come da procura speciale ad litem Email_2
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATI
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...], residente Controparte_3 CodiceFiscale_8
in Florida (U.S.A.) Naples 2030 1/n, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena Parte_4
Rossano (C.F.: ; PEC: , del CodiceFiscale_9 Email_3
1 foro di Avellino, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATO
E
(C.F.: ), nata il giorno 11.01.1958 a SO (Av), Controparte_4 CodiceFiscale_10
ove risiede in Via Nuova Asi n. 1; , residente a [...]
Novella n. 9; , residente a [...]; Controparte_6
e , residente a [...]. Controparte_7
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2
citavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, i germani , Parte_3 CP_2
, , , , Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6 CP_7 CP_1 Controparte_1
e , al fine di conseguire l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Controparte_3
Dichiarare il diritto degli attori, eredi di ad utilizzare l'area pertinenziale comune, Persona_1
a norma dell'art. 1102 c.c., per il passaggio, nel sottosuolo, del collettore fognario per
l'allacciamento alla rete pubblica. 2) Dichiarare il diritto degli attori alla realizzazione nel sottosuolo del collettore fognario a servizio del fabbricato di loro proprietà ed a carico della zona di terreno, di proprietà degli eredi di , p.lla n. 80, lungo m. 4 e larga cm. 50, della Persona_2
superficie di circa mq. 2,00, come meglio indicato nella relazione a firma del Geom. . Persona_3
3) Costituire, quindi, una servitù per il passaggio, nel sottosuolo, del collettore fognario necessario per l'allacciamento alla pubblica rete, a vantaggio del fabbricato di proprietà degli eredi di
[...]
indicato nella premessa, ed a carico della piccola striscia di terreno, p.lla n. 80, di Per_1
proprietà degli eredi di , sopra indicata, lunga circa m. 4 e larga appena cm. 50, Persona_2
di circa mq. 2,00 complessivi, sempre come indicato nella relazione del Geom. , o Persona_3
come sarà indicato da un nominando C.T.U. 4) Determinare l'eventuale indennità spettante ai proprietari del fondo servente, salvo gravame, e pronunciare tutti i provvedimenti consequenziali. 5)
Condannare gli eredi di al risarcimento dei danni causati agli attori per effetto Persona_2
della mancata utilizzazione del fabbricato, in ragione del valore locativo medio dello stesso e, quindi, in ragione di € 356,00 mensili, o nella diversa misura che risulterà eventualmente di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. 6) Condannare i convenuti al risarcimento dei danni esistenziali subiti dalla SI.ra , con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Parte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio.”
2 A sostegno di tali domande, le attrici allegavano: a) di essere comproprietarie del fabbricato ubicato a SO (Av) in Via Starza Novella, compreso tra la maggiore consistenza della particella
81, sub 2 e sub 3, di mq 95, costituito da un ampio vano al piano terra e da tre vani al primo piano con relativi servizi accessori;
b) di essere, altresì, comproprietarie, unitamente ai convenuti, dell'intera area pertinenziale, destinata originariamente ad aia ed attualmente a parcheggio, nonché del diritto ad utilizzare il pozzo insistente sull'intera proprietà, di cui alla particella 83 dei convenuti, quali eredi di;
c) di non avere potuto eseguire l'allacciamento del loro fabbricato Persona_2
alla rete fognaria pubblica, al fine di renderlo abitabile, nonostante la conseguita autorizzazione amministrativa, essendosi i convenuti opposti alla posa in opera di un collettore, a partire dal pozzetto collocato a breve distanza dal portoncino d'ingresso al loro immobile, che potesse attraversare l'intera area pertinenziale comune, destinata a parcheggio, per una lunghezza di circa metri 17 e una larghezza di centimetri 50, nonché una piccola zona di terreno di proprietà esclusiva dei convenuti, lunga circa metri 4 e centimetri 50, per una superficie di circa metri quadrati 2, per, poi, costeggiare ed attraversare la strada ASI antistante, fino a collegarsi alla fognatura pubblica;
d) di avere subito danni patrimoniali, quantificati nella misura di € 356,00 mensili, corrispondente al valore del canone locatizio relativo all'unità immobiliare de qua, ritenuti sussistenti in re ipsa, oltre a quelli non patrimoniali per il danno esistenziale patito da perché, pur avendo contratto le Parte_2
nozze, non aveva potuto mai abitare nell'appartamento in questione, dovendo essere ospitata da parenti.
1.2. - Con la comparsa di risposta, ritualmente depositata il 2 marzo 2009, si costituivano in giudizio le germane e , contestando l'avversa pretesa, spiegando Controparte_1 Controparte_4
la domanda riconvenzionale, con la quale chiedevano dichiararsi estinti i diritti all'utilizzo dell'aia e del pozzo per non uso ventennale, oltre che disporsi la chiusura della veduta aperta dalle parti attrici nel lato nord della loro abitazione, perché affacciante sulla proprietà esclusiva dei convenuti.
1.3. - Dichiarata la contumacia dei convenuti non costituitisi in giudizio, benché ritualmente citati a comparire, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, oltre che l'elaborato peritale depositato dal c.t.u., nominato al fine di verificare se il fabbricato degli attori avesse o meno l'allaccio alla fogna pubblica con l'individuazione del percorso più breve per raggiungere la stessa e l'individuazione delle precauzioni da adottare per evitare qualsiasi pregiudizio al fondo servente;
precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 903/2020, pubblicata il giorno 11 giugno 2020, con la quale il
Tribunale di Avellino, così testualmente disponeva: “a) in accoglimento della domanda principale avanzata, costituisce la servitù di passaggio fognario sulla particella 80 di esclusiva proprietà dei convenuti nella sua dimensione trasversale così come riportato negli elaborati grafici del C.t.u.
3 (Planimetria Generale e Planimetria di Dettaglio) ai quali integralmente si rinvia;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) compensa le spese di lite.”
In particolare, il primo giudice, disattesa la richiesta d'ammissione della prova testimoniale articolata dalle parti, sulla scorta degli esiti istruttori, documentali e peritali, decideva come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto: a) che “il fabbricato degli attori risulta privo di allacciamento alla pubblica fognatura”, per cui stante “l'obbligo di realizzare l'allacciamento fognario dell'abitazione (Cfr., tra gli altri riferimenti esistenti, D.Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152;
Regolamento di Fognatura e Depurazione, art. 8 co.
2 - Sistema Depurativo Unitario art. 7 O.P.C.M.
3270/2003) e la necessità di tale allaccio sia per l'abitabilità che per l'utilizzo dell'immobile,
l'attraversamento dell'area comune (P.lla n. 81) rappresenta l'unica soluzione possibile per la sua costruzione.”; b) del tutto sfornita di prova la pretesa risarcitoria vantata dalle attrici;
c) sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese e dei compensi di lite, in ragione della reciproca soccombenza.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso la sentenza con l'atto di citazione notificato il 2 - 15 ottobre 2020, Parte_1
, e proponevano appello innanzi a questa Corte,
[...] Parte_2 Parte_3
chiedendone la riforma sulla base di un unico, articolato motivo di gravame, formulando l'istanza d'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Condannare gli eredi di al Persona_2
risarcimento dei danni causati agli attori per effetto della mancata utilizzazione del fabbricato, in ragione del valore locativo medio dello stesso come quantificato dal C.T.U., o nella diversa misura che risulterà eventualmente di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del doppio grado del giudizio. … IN VIA ISTRUTTORIA
Chiedono ammettersi la prova testimoniale, già articolata in primo grado, sulla seguente circostanza di fatto: Vero che l'attrice aveva pianificato le nozze per andare a vivere Parte_2 nell'abitazione di cui è comproprietaria e, fino ad ora, è costretta ad essere ospitata, coi relativi riflessi negativi sulla sua vita di relazione e sui rapporti familiari, condizionati dallo stress e dall'impossibilità di poter vivere i primi irripetibili tempi del matrimonio nella casa preparata allo scopo (di seguito la SI.ra si è separata dal marito).” Pt_2
2.2. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata il giorno 11 giugno 2021, si costituivano in giudizio e , contestando la fondatezza del gravame, Controparte_1 CP_2
di cui richiedevano, in via preliminare, la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine, il rigetto, con la contestuale istanza di condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase, da distrarre in favore dell'avv. Antonio Lepore, dichiaratosi antistatario.
4 2.3. - Con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 23 settembre 2021 la Corte dichiarava la contumacia di , di , di e di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8 CP_7
, autorizzando la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione d'appello nei confronti
[...]
di , nel rispetto dei termini di rito, fissando l'udienza del 31 maggio 2022. Controparte_3
2.4. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata il 17 settembre 2024, si costituiva in giudizio , ribadendo di aver sempre manifestato la sua disponibilità alla realizzazione Controparte_3 dell'impianto fognario da parte delle attrici-appellanti, chiedendo di essere tenuto indenne da ogni richiesta risarcitoria, formulando l'istanza tendente alla compensazione delle spese di lite della presente fase del giudizio.
2.5. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, disposta mediante il decreto pubblicato il 21 novembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 17 dicembre 2024, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata il 19 dicembre 2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memorie di replica.
3. - ESAME DEL MOTIVO DI GRAVAME
3.1. - Con l'unico, articolato motivo d'impugnazione le parti appellanti censuravano la decisione del primo giudice limitatamente al capo relativo al rigetto della domanda di risarcimento del preteso danno patrimoniale per il mancato utilizzo dell'immobile, a loro dire, sussistente in re ipsa, senza necessità di alcuna prova sul punto, quantificato dal c.t.u. nella misura non contestata di
€ 44.576,26, danno determinabile dal giudice, in via equitativa, facendo riferimento al c.d. danno figurativo, rapportabile al valore locativo del cespite abusivamente occupato, sulla base di elementi presuntivi semplici, quali: a) la presunzione del danno direttamente discendente dall'incontestato, mancato utilizzo ed omesso godimento dell'immobile, con decorrenza dall'anno 2008, determinato dalla carenza dello scarico fognario, imputabile alla condotta colposa dei convenuti-appellati, che si erano sempre opposti a costituire la servitù di passaggio della condotta fognaria, per cui l'unità immobiliare di proprietà delle attrici non sarebbe stata né abitabile né utilizzabile, alla luce della normativa vigente;
b) la presunzione che da tale danno-evento discenderebbe un danno-conseguenza, quantificabile nella perdita di occasioni di vendita o di sfruttamento locativo, trattandosi d'immobile incommerciabile, in quanto inabitabile, che non solo non sarebbe potuto essere messo in vendita ma non sarebbe potuto neppure essere proposto in locazione.
Ulteriore motivo di critica contenuta in tale motivo di gravame è la doglianza del mancato riconoscimento da parte del primo giudice del danno non patrimoniale sub specie di danno esistenziale, che sarebbe stato patito dall'attrice-appellante, perché, pur avendo Parte_2
5 contratto le nozze, non avrebbe potuto mai abitare nell'appartamento in questione, già arredato, avendo dovuto essere ospitata dai parenti, con consequenziali ripercussioni negative circa le sue dinamiche relazionali.
3.2. - L'infondatezza delle censure di cui a tale unico motivo di gravame ne impone la reiezione, con la consequenziale conferma della decisione impugnata.
3.3. - A proposito della pretesa liquidazione equitativa del danno patrimoniale, erroneamente ritenuta dagli impugnanti sussistente in re ipsa per il mancato utilizzo dell'immobile a decorrere dall'anno 2008, questa è senz'altro preclusa dalla mancanza di elementi certi, che avrebbero dovuto offrire gli attori-appellanti, dai quali desumere innanzitutto la prova in termini economici del preteso danno subito.
La liquidazione equitativa del danno, infatti, postula il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto, dimostrando semplicemente che un inadempimento dell'altra parte vi fosse stato, se non si dimostri che a tale inadempimento fosse conseguito un concreto danno (cfr., Cass. civ., Sez. III, Sent.,
8 gennaio 2016, n. 127; Cass. civ., Sez. III, Sent., 17 ottobre 2016, n. 20889; Cass. civ., Sez. II, Sent.,
22 febbraio 2018, n. 4310).
Del resto, nella fattispecie in esame, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale è rimasta del tutto sfornita di prova, perché mai proposte dagli attori le allegazioni circa la percezione da parte di terzi di un'apparente situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene privo di allaccio fognario, il quale, contrariamente all'assunto difensivo di parte appellante, alla data del 15 giugno 2019, giorno del deposito della relazione peritale del nominato c.t.u., dr. ing.
[...]
si trovava ancora nella fase della ristrutturazione edilizia, come accertato dall'ausiliario CP_9
del giudice di primo grado e come si ricava dalla documentazione fotografica allegata all'elaborato peritale di quest'ultimo, per cui era senz'altro inidoneo a qualsivoglia ipotesi di costituzione di rapporto locatizio con terzi.
3.4. - In ordine, poi, al preteso danno non patrimoniale sotto il profilo del preteso danno esistenziale, che sarebbe stato patito dall'attrice-appellante, perché, pur essendo Parte_2
convolata a nozze, non avrebbe potuto abitare nell'appartamento in questione, che sarebbe stato già arredato in funzione del costituito rapporto matrimoniale, essendo, poi, stata ospitata da parenti, con consequenziali pretese ripercussioni negative circa le sue dinamiche relazionali, la Corte rileva che alcun danno patrimoniale può essere riconosciuto in re ipsa e, quindi, calcolato in maniera automatica, potendosi adeguare la misura di tale risarcimento solo ove si ravvisino gli estremi ed i riscontri che ne consentano la liquidazione, non risultando in atti esservi specifiche allegazioni né argomentative né probatorie, che possano indurre a ritenere riscontrabili e quindi liquidabili aspetti
6 di danni dal punto di vista della sofferenza soggettiva per la specifica penosità del fatto lesivo, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana
(il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 26/11/2024, n. 30461).
Pertanto, in considerazione del rilevato difetto di prova anche su tale pretesa risarcitoria, è senz'altro esclusa qualsivoglia ipotesi di liquidazione di tale voce di danno, in via equitativa ex art. 1226 c.c., per le medesime ragioni di cui al penultimo capoverso del precedente paragrafo sub 3.2, essendo smentita l'allegazione del disposto arredamento dell'immobile de quo in funzione delle nozze di dalla richiamata documentazione fotografica allegata alla relazione Parte_2
peritale del c.t.u.
3.4. - Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, rilevata l'inammissibilità dell'istanza d'ammissione della prova testimoniale, peraltro irrilevante ai fini del thema decidendum, così come richiamata nelle conclusioni istruttorie del libello introduttivo della presente fase di gravame, per non avere la parte attrice assolto l'onere di reiterarla in maniera specifica al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado, per cui la stessa debba intendersi rinunciata e non riproponibile in appello, la decisione gravata resiste alle critiche della parte appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposta impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
4. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
4.1. - Tenuto conto della reiezione dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono solidalmente poste a carico di , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore di e , in applicazione del principio della soccombenza, nella Controparte_1 CP_2 misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 26.200,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
7 come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n.
137, il tutto con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Lepore, dichiaratosi antistatario.
4.2. - Nei rapporti tra le parti appellanti soccombenti e l'appellato le spese Controparte_3
della presente fase vengono interamente compensate per espressa richiesta in tal senso da parte della difesa di quest'ultimo, così come sono interamente compensate pure tra le parti appellanti e le altre appellate, , , ed , per Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8 Controparte_7
essere queste ultime rimaste contumaci.
4.3. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento, a carico di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e avverso la sentenza n. 903/2020 Parte_1 Parte_2 Parte_3
del Tribunale di Avellino, pubblicata il giorno 11 giugno 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , e alla solidale rifusione, Parte_1 Parte_2 Parte_3
in favore di e , delle spese processuali del secondo grado, che Controparte_1 CP_2 liquida in complessivi € 4.995,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Lepore, dichiaratosi antistatario;
3) compensa per intero le spese del presente grado tra le parti appellanti e quelle appellate,
, , , ed Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8 CP_7
;
[...]
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il solidale versamento da parte di Parte_1
, e dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a
[...] Parte_2 Parte_3 quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 24 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
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