TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente rel.
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10155 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Pietro Alberto Ippolito
e
, nata in [...] il [...], C.F. rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Pietro Alberto Ippolito;
ricorrenti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “ Tutto quanto premesso, il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1 RICORRONO
al Tribunale Ill.mo adito, affinché, Voglia omologare la separazione consensuale tra i detti coniugi
alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Part 2) la piena proprietà dei beni immobili sopra descritti ed individuati, di cui è titolare il sig. viene
trasferita, integralmente, alla sig.ra CP_1
3) a fronte di detto trasferimento ella null'altro avrà da pretendere a titolo di mantenimento dal
marito, contributo spese per manutenzione degli immobili e/o spese comuni del fabbricato;
Part 4) il sig. nelle modalità e limiti precedentemente descritti, in attesa di trovare un'occupazione
lavorativa ed una nuova sistemazione logistica, potrà occupare una stanza da letto della detta casa
coniugale, con la possibilità di poter fruire anche della cucina e del bagno”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/12/2024, , premesso di essersi Parte_1 CP_1
sposati in data 5 ottobre 2019 presso il Comune di Quartu Sant'Elena, optando per il regime della separazione dei beni, e che dall' unione non sono nati figli;
dichiarando che l'unione in matrimonio
è andata a deteriorarsi e che le parti sono venute meno ai reciproci doveri inerenti all'accordo matrimoniale, ponendo in essere da tempo una separazione di fatto, hanno chiesto che il Tribunale
voglia pronunciare la separazione personale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Nell'udienza del 17/03/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Collegio, assistite dal comune difensore, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: l'atto di provenienza ( all. 4 al ricorso introduttivo); la dichiarazione di conformità urbanistica (all. f. alle note del 21.02.2025); la relazione notarile ( all. j alle note del
21.02.2025) contenente la verifica della titolarità in capo all'alienante del bene immobile oggetto del trasferimento, della coincidenza dell'intestatario catastale con i registri immobiliari e dell'insussistenza di vincoli pregiudizievoli fatta eccezione per l'ipoteca volontaria di euro
240.000,00 iscritta a Cagliari in data 29 giugno 2016, R.G. n. 17793, R.P. n. 2366, a garanzia di un debito di originari euro 120.000,00 nascente dal contratto di mutuo a rogito Dott. Persona_1
notaio in Cagliari, in data 15 giugno 2016, rep. N. 16545/7620, a favore del “Banco di
[...]
Sardegna S.p.A.”; la certificazione energetica (all. d alle note del 21.02.2025).
La parte alienante intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985
n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con il prot. n. CA0060361 del 18.03.2016;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- il fabbricato in oggetto è stato edificato in conformità della Concessione Edilizia n.72,
rilasciata dal Comune di Quartu Sant'Elena in data 12 maggio 1999, della Concessione
Edilizia di Variante n. 70, rilasciata dal Comune di Quartu Sant'Elena in data 12 aprile
2001, della Concessione Edilizia di Variante n. 135, rilasciata dal Comune di Quartu
Sant'Elena in data 27 luglio 2001 e della Concessione Edilizia di Variante n. 91, rilasciata dal Comune di Quartu Sant'Elena in data 7 maggio 2002;
- che con riferimento all'immobile in oggetto non sono state eseguite successive modifiche;
- che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti di:
- conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del 7.02.1985, introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010); - di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore, di essersi avvalsi di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico (all. f alle note del 21.02.2025);
- di conformità, in relazione agli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M.
22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- di ampia e liberatoria quietanza e di rinuncia all'ipoteca legale con esonero al
Conservatore dei registri immobiliari di ogni responsabilità al riguardo, e, a fini fiscali, la dichiarazione delle parti che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale
ed è effettuato a definizione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
- di esonero del Cancelliere dal compimento degli adempimenti successivi alla redazione del verbale di udienza, e dalla esecuzione di ogni ulteriore formalità, con impegno delle parti di provvedervi a loro cura e spese.
La causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
***
La domanda di separazione personale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità
dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti. La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a nato a [...] il Parte_1
29/11/1972 e , nata in [...] il [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 72, parte I, serie,
anno 2019 - Comune di Quartu Sant'Elena);
2. omologa le condizioni concordate dalle parti;
3. dà atto che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
4. dà atto che trasferisce la piena e perfetta proprietà dell'appartamento sito in Parte_1
Quartu Sant'Elena al primo piano di via Monaco n. 43, scala D, con pertinente cantina posta al piano interrato, censita al Catasto fabbricati del comune di Quartu Sant'Elena, al foglio 33,
mappale 3418, sub. 312, piano S1-1, cat. A/2, classe 6, vani 4, superficie catastale totale mq
79, rendita euro 454,48 e del posto auto al piano terra, via Monaco n. 49, identificato con numero interno 6C, censito al Catasto fabbricati del Comune di Quartu Sant'Elena, al foglio
33, mappale 3418, sub. 313, piano T, cat. C/6, classe 1, consistenza mq 13, superficie catastale mq 13, rendita euro 23,83, in favore di , che accetta detto trasferimento. CP_1
I coniugi, quali intestatari del suddetto immobile, dichiarano ai sensi dell'art. 29, comma 1-
bis legge 27 febbraio 1985, n. 52, che lo stato di fatto del bene è conforme ai dati catastali e alle planimetrie depositate in catasto.
Le parti rilasciano ampia e liberatoria quietanza, rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi, ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, essendo il presente trasferimento effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
5. dà atto che, a fronte di detto trasferimento, non avrà altro da pretendere a titolo CP_1
di mantenimento dal marito, contributo spese per manutenzione e/o spese comuni del fabbricato;
6. dà atto che in attesa di trovare un'occupazione lavorativa ed una nuova Parte_1
sistemazione logistica, potrà occupare una stanza da letto della detta casa coniugale, con la possibilità di poter fruire anche della cucina e del bagno;
7. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 18.03.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente rel.
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10155 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Pietro Alberto Ippolito
e
, nata in [...] il [...], C.F. rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Pietro Alberto Ippolito;
ricorrenti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “ Tutto quanto premesso, il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1 RICORRONO
al Tribunale Ill.mo adito, affinché, Voglia omologare la separazione consensuale tra i detti coniugi
alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Part 2) la piena proprietà dei beni immobili sopra descritti ed individuati, di cui è titolare il sig. viene
trasferita, integralmente, alla sig.ra CP_1
3) a fronte di detto trasferimento ella null'altro avrà da pretendere a titolo di mantenimento dal
marito, contributo spese per manutenzione degli immobili e/o spese comuni del fabbricato;
Part 4) il sig. nelle modalità e limiti precedentemente descritti, in attesa di trovare un'occupazione
lavorativa ed una nuova sistemazione logistica, potrà occupare una stanza da letto della detta casa
coniugale, con la possibilità di poter fruire anche della cucina e del bagno”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/12/2024, , premesso di essersi Parte_1 CP_1
sposati in data 5 ottobre 2019 presso il Comune di Quartu Sant'Elena, optando per il regime della separazione dei beni, e che dall' unione non sono nati figli;
dichiarando che l'unione in matrimonio
è andata a deteriorarsi e che le parti sono venute meno ai reciproci doveri inerenti all'accordo matrimoniale, ponendo in essere da tempo una separazione di fatto, hanno chiesto che il Tribunale
voglia pronunciare la separazione personale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Nell'udienza del 17/03/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Collegio, assistite dal comune difensore, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: l'atto di provenienza ( all. 4 al ricorso introduttivo); la dichiarazione di conformità urbanistica (all. f. alle note del 21.02.2025); la relazione notarile ( all. j alle note del
21.02.2025) contenente la verifica della titolarità in capo all'alienante del bene immobile oggetto del trasferimento, della coincidenza dell'intestatario catastale con i registri immobiliari e dell'insussistenza di vincoli pregiudizievoli fatta eccezione per l'ipoteca volontaria di euro
240.000,00 iscritta a Cagliari in data 29 giugno 2016, R.G. n. 17793, R.P. n. 2366, a garanzia di un debito di originari euro 120.000,00 nascente dal contratto di mutuo a rogito Dott. Persona_1
notaio in Cagliari, in data 15 giugno 2016, rep. N. 16545/7620, a favore del “Banco di
[...]
Sardegna S.p.A.”; la certificazione energetica (all. d alle note del 21.02.2025).
La parte alienante intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985
n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con il prot. n. CA0060361 del 18.03.2016;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- il fabbricato in oggetto è stato edificato in conformità della Concessione Edilizia n.72,
rilasciata dal Comune di Quartu Sant'Elena in data 12 maggio 1999, della Concessione
Edilizia di Variante n. 70, rilasciata dal Comune di Quartu Sant'Elena in data 12 aprile
2001, della Concessione Edilizia di Variante n. 135, rilasciata dal Comune di Quartu
Sant'Elena in data 27 luglio 2001 e della Concessione Edilizia di Variante n. 91, rilasciata dal Comune di Quartu Sant'Elena in data 7 maggio 2002;
- che con riferimento all'immobile in oggetto non sono state eseguite successive modifiche;
- che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti di:
- conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del 7.02.1985, introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010); - di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore, di essersi avvalsi di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico (all. f alle note del 21.02.2025);
- di conformità, in relazione agli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M.
22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- di ampia e liberatoria quietanza e di rinuncia all'ipoteca legale con esonero al
Conservatore dei registri immobiliari di ogni responsabilità al riguardo, e, a fini fiscali, la dichiarazione delle parti che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale
ed è effettuato a definizione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
- di esonero del Cancelliere dal compimento degli adempimenti successivi alla redazione del verbale di udienza, e dalla esecuzione di ogni ulteriore formalità, con impegno delle parti di provvedervi a loro cura e spese.
La causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
***
La domanda di separazione personale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità
dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti. La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a nato a [...] il Parte_1
29/11/1972 e , nata in [...] il [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 72, parte I, serie,
anno 2019 - Comune di Quartu Sant'Elena);
2. omologa le condizioni concordate dalle parti;
3. dà atto che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
4. dà atto che trasferisce la piena e perfetta proprietà dell'appartamento sito in Parte_1
Quartu Sant'Elena al primo piano di via Monaco n. 43, scala D, con pertinente cantina posta al piano interrato, censita al Catasto fabbricati del comune di Quartu Sant'Elena, al foglio 33,
mappale 3418, sub. 312, piano S1-1, cat. A/2, classe 6, vani 4, superficie catastale totale mq
79, rendita euro 454,48 e del posto auto al piano terra, via Monaco n. 49, identificato con numero interno 6C, censito al Catasto fabbricati del Comune di Quartu Sant'Elena, al foglio
33, mappale 3418, sub. 313, piano T, cat. C/6, classe 1, consistenza mq 13, superficie catastale mq 13, rendita euro 23,83, in favore di , che accetta detto trasferimento. CP_1
I coniugi, quali intestatari del suddetto immobile, dichiarano ai sensi dell'art. 29, comma 1-
bis legge 27 febbraio 1985, n. 52, che lo stato di fatto del bene è conforme ai dati catastali e alle planimetrie depositate in catasto.
Le parti rilasciano ampia e liberatoria quietanza, rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi, ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, essendo il presente trasferimento effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
5. dà atto che, a fronte di detto trasferimento, non avrà altro da pretendere a titolo CP_1
di mantenimento dal marito, contributo spese per manutenzione e/o spese comuni del fabbricato;
6. dà atto che in attesa di trovare un'occupazione lavorativa ed una nuova Parte_1
sistemazione logistica, potrà occupare una stanza da letto della detta casa coniugale, con la possibilità di poter fruire anche della cucina e del bagno;
7. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 18.03.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti