TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/12/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione I Civile
Il Giudice dott.ssa NA De AN dato atto della rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta;
lette le note scritte con cui le parti hanno discusso la causa ex art. 6 D. lgs. 150/2011, formulando le rispettive conclusioni
P.Q.M.
all'esito dell'esame degli atti, pronuncia la sentenza che segue.
********************************************************************************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
NA De AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ARTT. 22 L. 689/1981, 6 D. LGS 150/2011
nella causa civile iscritta al n. 2829 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t. , con il patrocinio dell'avvocato PROCOPIO Parte_1 Parte_2
RN
OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata come per Controparte_1 legge dal Direttore p.t. dott. e dal Funzionario dott.ssa CP_2 [...]
CP_3
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità di l.r. dell'esercizio Parte_2 commerciale denominato ha proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione Parte_1
Prot. N. 21199 del 3 luglio 2024, notificata il 10 settembre 2024, con cui gli è stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 40.000,00, oltre spese di notifica, per aver messo a disposizione n. 2 apparecchi videoterminali (cc.dd. TOTEM), contestualmente sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca, che consentivano, all'interno di un esercizio pubblico, tramite rete telematica, di accedere alle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, di cui ha chiesto l'annullamento per gli specifici motivi indicati nell'atto introduttivo.
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione ha resistito all'opposizione, deducendone l'infondatezza e chiedendo la conferma del provvedimento gravato.
In seguito, con note di trattazione scritta del 21 ottobre 2025, l' preso atto dell'intervenuta CP_4 pronuncia con cui la Corte Costituzionale, in data 16 luglio 2025, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto legge n.158/2012, convertito in Legge n. 189/2012, ritenendo il divieto ivi contenuto eccessivamente ampio e indifferenziato, senza un adeguato bilanciamento tra la tutela della salute e la libertà di iniziativa economica, nonché dell'articolo 1, comma 923, primo periodo, della Legge n. 208/2015, nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa fissa di euro 20.000 per la violazione del suddetto divieto, ha rappresentato di vere provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza opposta ed ha, in conseguenza, chiesto al
Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'opponente, preso atto dell'annullamento in autotutela del provvedimento gravato, si è associato, con note scritte del 4 novembre 2025, alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, rimettendosi al Tribunale quanto alla regolamentazione delle spese di lite.
*******
In accoglimento della comune richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione annullato in autotutela in data 5 settembre 2025 il provvedimento gravato a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma sanzionatoria posta alla base dell'ordinanza- ingiunzione intervenuta nelle more del giudizio.
Ed infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/2025, pubblicata il 16 luglio 2025, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189” nonché
“dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembredichiara2015, n. 208, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge distabilità
2016)», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito”.
Correttamente dunque l'Amministrazione, agendo in via di autotutela, con provvedimento del 5 settembre 2025 (in atti) ha annullato in via di autotutela il proprio provvedimento sanzionatorio, caducato con efficacia retroattiva a seguito della pronuncia di illegittimità anzidetta.
All'annullamento anzidetto consegue la cessazione della materia del contendere, essendo venute meno, per effetto della pronuncia demolitoria della Corte Costituzionale prima esaminata, le ragioni di contrasto tra ricorrente e resistente ed il loro interesse alla definizione del giudizio con una pronuncia di merito, che sarebbe quindi inutiliter data.
Spese compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c. stante l'intervenuta pronuncia demolitoria della Consulta rispetto a questione dirimente della odierna vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- dato atto dell'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato da parte dell'Amministrazione opposta, dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Cosenza, 04/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa NA De AN