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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/07/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2950/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Federica Sacchetto Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 2950/2025 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 19.3.2025 da:
, con il patrocinio dell'avvocato De Pecol Marica Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Zanotto Alessandro CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti:
“1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i IG.ri e Parte_1
in data 14.09.2013 in Ponte in Valtellina (SO), trascritto nel Registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune n. 3, parte 2, serie A, anno 2013.
2) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza a margine del predetto atto.
3) I coniugi vengono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Presso la casa coniugale continuerà a risiedere la IG.ra , unitamente al figlio minore, fino al 31.08.2026. A Pt_1
partire da tale data, la casa verrà assegnata al sig. . CP_1
pagina 1 di 5 4) Le parti si impegnano a sottoscrivere, unitamente al presente ricorso, un preliminare di compravendita con il quale la IG.ra si impegna a cedere, entro il 31.08.26, al IG. la sua Pt_1 CP_1 quota di proprietà pari al 50% dell'immobile sito in Padova (PD), Via E. Benato n. 10, scala A – int. 3 di seguito così catastalmente censito (cfr doc. 6: atto di compravendita): Foglio 13: - particella 1391 – sub. 11, Z.C. 2 – Cat. A/2 – Cl. 2 – consistenza vani 6,5 – superficie catastale: 162 mq. – totale escluse aree scoperte: 149 mq. – R.C. (proposta ex D.M. 701/94) Euro 872,81 – Via Elisa Benato n. 6 (in realtà n. 10) piano: 1-2-3 (l'appartamento); - particella 1391 – sub. 20, Z.C. 2 – Cat. C/6 – Cl. 4 – 18 mq. – Superficie Catastale Totale: 22 mq. – R.C. (proposta ex D.M. 701/94) Euro 51,13 - Via Elisa
Benato n. 6 (in realtà n. 10) piano: T (garage); tra confini: (l'appartamento) al secondo piano ad est a sud e ad ovest con distacco su scoperto, al terzo piano ad est e a sud con distacco su scoperto ad ovest con unità di cui al sub. 5; (il garage) ad est con unità di cui al sub. 21, a sud e a nord con parti comuni di cui al sub. 1, (salvis). Nella vendita è compresa la quota di comproprietà sulle parti comuni al fabbricato di cui fa parte quanto in oggetto e comunque da considerarsi tali ai sensi degli artt. 1117 e segg. del Codice Civile, con particolare riferimento: - al sub. 1 (ingresso, cortile, portici) - B.C.N.C. a tutti i subb.; - sub. 2 (vano scala, ripostiglio) - B.C.N.C. ai subb. 5, 10, 11, 19, 20, 23 e 24; - al sub. 5
(copertura piana per impianti fotovoltaici) - B.C.N.C. ai subb. 6, 7, 8, 10, 1 e 23; e con espressa esclusione del: - sub. 3 (vano scala, ascensore) - ai subb. 7, 8, 12 e 13; - sub. 4 (vano scala, CP_2
ripostiglio) - ai subb. 12 e 13. CP_2
5) Il IG. si obbliga, a fronte di predetta cessione, a liquidare la somma di € 80.000,00 alla CP_1
IG.ra , da corrispondersi in due tranche da € 40.000,00 ciascuna: la prima da corrispondersi Pt_1 all'atto di sottoscrizione del preliminare, che deve avvenire contestualmente al deposito del ricorso e la seconda tranche a richiesta della signora per esigenze legate all'acquisto di una nuova abitazione e in ogni caso, entro e non oltre il 31.08.26, termine massimo per la sottoscrizione del rogito.
6) All'uscita dalla casa coniugale, che dovrà avvenire entro il mese di agosto 2026, la IG.ra Pt_1
porterà con sé i seguenti beni: - tavolo Lago e sedie;
- poltroncine esterne nere;
- stand con rotelle e dotazioni quali stendino e asse da stiro;
- dotazioni tessili per la cucina, ad esclusione di quelle acquistate dal IG. , affettatrice e piccoli elettrodomestici da cucina;
- dotazioni varie della CP_1
lavanderia; - accessori da lei acquistati quali, a titolo non esaustivo, cesti, soprammobili, addobbi, decorazioni e piante (ulivi e agave); - asciugatrice con supporto, Dyson, due aspirapolveri e tutti gli accessori pulizia dalla IG.ra acquistati. - vestiti di Tommaso;
- modem internet;
- abbonamenti delle piattaforme streaming quali Netflix e Disney+; - tutto quanto di altro acquistato dalla signora.
pagina 2 di 5 7) continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso. starà Per_1 Per_1 con il papà: ● a weekend alterni, dal venerdì al termine della scuola fino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
● per due pernottamenti infrasettimanali, dal martedì al termine della scuola fino al giovedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola. Durante le vacanze Natalizie Per_1
trascorrerà una settimana con il papà e una con la mamma, avendo cura di alternare la Vigilia di
Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro. Durante le vacanze Pasquali, i genitori si alterneranno annualmente le giornate di Pasqua e Pasquetta. I ponti e le festività infrannuali verranno alternati tra i genitori (ovvero un genitore terrà con sé per l'intero ponte e l'altro genitore Per_1
terrà con sé nel ponte successivo). Durante le vacanze estive trascorrerà un Per_1 Per_1
periodo di vacanza di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei due genitori. Ciascun genitore dovrà avere la cura di comunicare all'altro le due settimane che vorrà trascorrere con entro il 15 maggio di ogni anno, così da agevolare l'organizzazione delle rispettive vacanze. Per_1
Per il restante periodo estivo rimane in vigore il calendario di visite e pernottamenti stabilito durante l'anno. Qualsivoglia esigenza diversa o impedimento di ciascuno dei genitori e/o del figlio dovrà essere comunicata con congruo preavviso all'altro e conseguentemente concordata l'eventuale necessaria modifica al calendario. Nei rispettivi periodi di permanenza, i genitori rispetteranno gli impegni (scolastici, sportivi, amicali, religiosi e ricreativi) del minore.
8) Il IG. concorrerà al mantenimento del minore mediante il versamento di un contributo CP_1 mensile di € 300,00 fino ad agosto 2026, periodo durante il quale la IG.ra risiederà nella casa Pt_1
coniugale. Tale importo verrà versato mediante bonifico bancario presso il conto corrente della signora IBAN: [...], entro il giorno 10 di ogni mese, da Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Dal mese di settembre 2026, il sig. concorrerà CP_1 al mantenimento del minore corrispondendo alla signora l'importo mensile di € 500,00 Pt_1
mediante bonifico bancario IBAN: [...], entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
9) Le spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Padova saranno ripartite tra genitori nella misura pari al 50% ciascuno. Le spese andranno comunicate entro l'ultimo giorno del mese dal genitore che le ha sostenute e l'altro genitore provvederà a corrispondere la relativa quota entro il giorno 10 del mese successivo.
10) L'assegno unico verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50%.
11) Nessun assegno divorzile verrà reciprocamente corrisposto non sussistendone i presupposti e in pagina 3 di 5 ogni caso rinunciandovi le parti espressamente.
12) I genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rinnovo del documento d'identità delle minori, valido per l'espatrio e si prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti, e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
13) Le spese legali della presente procedura saranno a carico di ciascun coniuge in ragione del legale scelto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 19.3.2025,
[...]
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, Parte_1 CP_1
allegando:
- di aver contratto matrimonio il 14.9.2013 in Ponte in Valtellina (SO) come da atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 3, parte 2, serie A, anno 2013;
- che dal matrimonio in data 10.6.2015 è nato Per_1
- che è Psicologa e Psicoterapeuta presso Dipartimento Dipendenze, U.O.C. SerD Parte_1
Alta e Bassa Padovana (Sede di Monselice), Azienda ULSS 6 Euganea, con una retribuzione media mensile di € 2.748,00, mentre è Professore ordinario presso il Dipartimento di psicologia CP_1 dello sviluppo e della socializzazione dell'Università degli Studi di Padova, con una retribuzione media mensile di € 3.600,00;
- che la casa coniugale, sita in Padova (PD), Via E. Benato n. 10, scala A – int. 3, è in comproprietà tra i coniugi;
- che è proprietaria di un'autovettura targata GH420MG, è Parte_1 CP_1
proprietario di una vecchia Land Rover e di una vecchia Fiat Cinquecento ed entrambi i coniugi sono titolari di un conto corrente acceso presso Intesa San Paolo;
- stante l'impossibilità di mantenere tra loro la comunione materiale e spirituale, sono giunti alla determinazione di richiedere la separazione coniugale.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 6.5.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
pagina 4 di 5 Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli minorenni in conformità all'art. 337 ter c.c. e, pertanto, la separazione va omologata con la precisazione che quanto concordato ai punti 4, 5 e 6 delle rassegnate conclusioni costituisce manifestazione della autonomia negoziale delle parti, che in quanto tale non necessita del recepimento del Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Parte_1 CP_1
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti e riportate in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Federica Sacchetto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Federica Sacchetto Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 2950/2025 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 19.3.2025 da:
, con il patrocinio dell'avvocato De Pecol Marica Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Zanotto Alessandro CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti:
“1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i IG.ri e Parte_1
in data 14.09.2013 in Ponte in Valtellina (SO), trascritto nel Registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune n. 3, parte 2, serie A, anno 2013.
2) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza a margine del predetto atto.
3) I coniugi vengono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Presso la casa coniugale continuerà a risiedere la IG.ra , unitamente al figlio minore, fino al 31.08.2026. A Pt_1
partire da tale data, la casa verrà assegnata al sig. . CP_1
pagina 1 di 5 4) Le parti si impegnano a sottoscrivere, unitamente al presente ricorso, un preliminare di compravendita con il quale la IG.ra si impegna a cedere, entro il 31.08.26, al IG. la sua Pt_1 CP_1 quota di proprietà pari al 50% dell'immobile sito in Padova (PD), Via E. Benato n. 10, scala A – int. 3 di seguito così catastalmente censito (cfr doc. 6: atto di compravendita): Foglio 13: - particella 1391 – sub. 11, Z.C. 2 – Cat. A/2 – Cl. 2 – consistenza vani 6,5 – superficie catastale: 162 mq. – totale escluse aree scoperte: 149 mq. – R.C. (proposta ex D.M. 701/94) Euro 872,81 – Via Elisa Benato n. 6 (in realtà n. 10) piano: 1-2-3 (l'appartamento); - particella 1391 – sub. 20, Z.C. 2 – Cat. C/6 – Cl. 4 – 18 mq. – Superficie Catastale Totale: 22 mq. – R.C. (proposta ex D.M. 701/94) Euro 51,13 - Via Elisa
Benato n. 6 (in realtà n. 10) piano: T (garage); tra confini: (l'appartamento) al secondo piano ad est a sud e ad ovest con distacco su scoperto, al terzo piano ad est e a sud con distacco su scoperto ad ovest con unità di cui al sub. 5; (il garage) ad est con unità di cui al sub. 21, a sud e a nord con parti comuni di cui al sub. 1, (salvis). Nella vendita è compresa la quota di comproprietà sulle parti comuni al fabbricato di cui fa parte quanto in oggetto e comunque da considerarsi tali ai sensi degli artt. 1117 e segg. del Codice Civile, con particolare riferimento: - al sub. 1 (ingresso, cortile, portici) - B.C.N.C. a tutti i subb.; - sub. 2 (vano scala, ripostiglio) - B.C.N.C. ai subb. 5, 10, 11, 19, 20, 23 e 24; - al sub. 5
(copertura piana per impianti fotovoltaici) - B.C.N.C. ai subb. 6, 7, 8, 10, 1 e 23; e con espressa esclusione del: - sub. 3 (vano scala, ascensore) - ai subb. 7, 8, 12 e 13; - sub. 4 (vano scala, CP_2
ripostiglio) - ai subb. 12 e 13. CP_2
5) Il IG. si obbliga, a fronte di predetta cessione, a liquidare la somma di € 80.000,00 alla CP_1
IG.ra , da corrispondersi in due tranche da € 40.000,00 ciascuna: la prima da corrispondersi Pt_1 all'atto di sottoscrizione del preliminare, che deve avvenire contestualmente al deposito del ricorso e la seconda tranche a richiesta della signora per esigenze legate all'acquisto di una nuova abitazione e in ogni caso, entro e non oltre il 31.08.26, termine massimo per la sottoscrizione del rogito.
6) All'uscita dalla casa coniugale, che dovrà avvenire entro il mese di agosto 2026, la IG.ra Pt_1
porterà con sé i seguenti beni: - tavolo Lago e sedie;
- poltroncine esterne nere;
- stand con rotelle e dotazioni quali stendino e asse da stiro;
- dotazioni tessili per la cucina, ad esclusione di quelle acquistate dal IG. , affettatrice e piccoli elettrodomestici da cucina;
- dotazioni varie della CP_1
lavanderia; - accessori da lei acquistati quali, a titolo non esaustivo, cesti, soprammobili, addobbi, decorazioni e piante (ulivi e agave); - asciugatrice con supporto, Dyson, due aspirapolveri e tutti gli accessori pulizia dalla IG.ra acquistati. - vestiti di Tommaso;
- modem internet;
- abbonamenti delle piattaforme streaming quali Netflix e Disney+; - tutto quanto di altro acquistato dalla signora.
pagina 2 di 5 7) continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso. starà Per_1 Per_1 con il papà: ● a weekend alterni, dal venerdì al termine della scuola fino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
● per due pernottamenti infrasettimanali, dal martedì al termine della scuola fino al giovedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola. Durante le vacanze Natalizie Per_1
trascorrerà una settimana con il papà e una con la mamma, avendo cura di alternare la Vigilia di
Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro. Durante le vacanze Pasquali, i genitori si alterneranno annualmente le giornate di Pasqua e Pasquetta. I ponti e le festività infrannuali verranno alternati tra i genitori (ovvero un genitore terrà con sé per l'intero ponte e l'altro genitore Per_1
terrà con sé nel ponte successivo). Durante le vacanze estive trascorrerà un Per_1 Per_1
periodo di vacanza di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei due genitori. Ciascun genitore dovrà avere la cura di comunicare all'altro le due settimane che vorrà trascorrere con entro il 15 maggio di ogni anno, così da agevolare l'organizzazione delle rispettive vacanze. Per_1
Per il restante periodo estivo rimane in vigore il calendario di visite e pernottamenti stabilito durante l'anno. Qualsivoglia esigenza diversa o impedimento di ciascuno dei genitori e/o del figlio dovrà essere comunicata con congruo preavviso all'altro e conseguentemente concordata l'eventuale necessaria modifica al calendario. Nei rispettivi periodi di permanenza, i genitori rispetteranno gli impegni (scolastici, sportivi, amicali, religiosi e ricreativi) del minore.
8) Il IG. concorrerà al mantenimento del minore mediante il versamento di un contributo CP_1 mensile di € 300,00 fino ad agosto 2026, periodo durante il quale la IG.ra risiederà nella casa Pt_1
coniugale. Tale importo verrà versato mediante bonifico bancario presso il conto corrente della signora IBAN: [...], entro il giorno 10 di ogni mese, da Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Dal mese di settembre 2026, il sig. concorrerà CP_1 al mantenimento del minore corrispondendo alla signora l'importo mensile di € 500,00 Pt_1
mediante bonifico bancario IBAN: [...], entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
9) Le spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Padova saranno ripartite tra genitori nella misura pari al 50% ciascuno. Le spese andranno comunicate entro l'ultimo giorno del mese dal genitore che le ha sostenute e l'altro genitore provvederà a corrispondere la relativa quota entro il giorno 10 del mese successivo.
10) L'assegno unico verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50%.
11) Nessun assegno divorzile verrà reciprocamente corrisposto non sussistendone i presupposti e in pagina 3 di 5 ogni caso rinunciandovi le parti espressamente.
12) I genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rinnovo del documento d'identità delle minori, valido per l'espatrio e si prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti, e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
13) Le spese legali della presente procedura saranno a carico di ciascun coniuge in ragione del legale scelto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 19.3.2025,
[...]
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, Parte_1 CP_1
allegando:
- di aver contratto matrimonio il 14.9.2013 in Ponte in Valtellina (SO) come da atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 3, parte 2, serie A, anno 2013;
- che dal matrimonio in data 10.6.2015 è nato Per_1
- che è Psicologa e Psicoterapeuta presso Dipartimento Dipendenze, U.O.C. SerD Parte_1
Alta e Bassa Padovana (Sede di Monselice), Azienda ULSS 6 Euganea, con una retribuzione media mensile di € 2.748,00, mentre è Professore ordinario presso il Dipartimento di psicologia CP_1 dello sviluppo e della socializzazione dell'Università degli Studi di Padova, con una retribuzione media mensile di € 3.600,00;
- che la casa coniugale, sita in Padova (PD), Via E. Benato n. 10, scala A – int. 3, è in comproprietà tra i coniugi;
- che è proprietaria di un'autovettura targata GH420MG, è Parte_1 CP_1
proprietario di una vecchia Land Rover e di una vecchia Fiat Cinquecento ed entrambi i coniugi sono titolari di un conto corrente acceso presso Intesa San Paolo;
- stante l'impossibilità di mantenere tra loro la comunione materiale e spirituale, sono giunti alla determinazione di richiedere la separazione coniugale.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 6.5.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
pagina 4 di 5 Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli minorenni in conformità all'art. 337 ter c.c. e, pertanto, la separazione va omologata con la precisazione che quanto concordato ai punti 4, 5 e 6 delle rassegnate conclusioni costituisce manifestazione della autonomia negoziale delle parti, che in quanto tale non necessita del recepimento del Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Parte_1 CP_1
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti e riportate in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Federica Sacchetto
pagina 5 di 5