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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI Sezione specializzata in materia d'imprese Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Simone Presidente dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel. dott. Michele De Palma Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. r.g. 3805/2024 avente a oggetto: azione di responsabilità ex artt.2393, 2394, 2407 c.c. e azione di responsabilità ex artt. 2394 bis c.c., 146 l.f. e 218 l.f. tra in persona Parte_1 dei Curatori, dott.ssa e prof. Avv. Leonardo Patroni Griffi, rappresentata Parte_2
e difesa dagli avv.ti Eugenio Mangone e Renato Grelle Attrice Contro e , rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Controparte_1 Controparte_2
LL Convenuti Fatto e diritto Con atto di citazione, notificato il 17, 19, 21 e 24.05.2021, la
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3
, e spiegando azione Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 di responsabilità ex artt. 2393, 2394, 2407 c.c., nonché azione di risarcimento del danno ex artt. 1218 e 2043 c.c. anche in relazione ai fatti di reato derivanti dalle loro condotte ex artt. 218 co. 1°, L.F. e 217, co. 1°, n. 4, L.F. Conveniva, altresì, in giudizio la (oggi ) spiegando Controparte_7 CP_8 azione di risarcimento del danno, ex artt. 2394 bis, 146 l.f. e 218 l.f., per aver la stessa concorso al verificarsi del danno alla massa dei creditori, avendo favorito l'abusivo ricorso al credito da parte della società fallita. Sosteneva la curatela che la perdita totale del capitale sociale della società fallita fosse rilevabile sin dal bilancio del 31.12.2014, ma che, tanto gli amministratori, quanto i sindaci avessero dissimulato lo stato di insolvenza, ritardando il fallimento e procurando un aumento delle perdite ed un ingente danno al patrimonio della società . Parte_3
Nello specifico, per quanto attiene agli amministratori e Controparte_2 Controparte_3
ne contestava la condotta illecita, avendo g o
[...] appostato in bilancio presunti crediti (per la maggior parte nei confronti della in Pt_4 realtà inesistenti, occultato ingenti perdite e proseguito l'attività ordinaria di impresa anche successivamente all'intervenuta perdita del capitale sociale. Aggiungeva, che questi nella loro qualità di amministratori avessero omesso di convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2447 c.c., finalizzata alla ricapitalizzazione o alla trasformazione della società ovvero, in difetto, alla sua messa in liquidazione. Con comparsa del 17.09.2021 si costituivano in giudizio e Controparte_3 CP_2
, chiedendo l'integrale rigetto della domanda attore r
[...] delle azioni spiegate dalla curatela attrice nei loro confronti per i fatti antecedenti l'esercizio del 2016. Precisavano che aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Controparte_2 amministratore a far data dal 10.01.2016 e che da tale data iniziasse a decorrere il termine di prescrizione, da ritenersi ormai spirato. Con ordinanza del 11.04.2024, a seguito di transazione intervenuta tra la Curatela attrice e le altre parti dell'originario giudizio (RG. n. 7154/2021), veniva disposta la separazione del giudizio nei confronti dei convenuti e , con Controparte_3 Controparte_2 conseguente formazione di autonomo fascicolo. Precisate le conclusioni all'udienza del 19.6.2025, la causa era riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. Con memoria depositata in data 1.10.2025 tutte le parti congiuntamente davano atto che in data 18.09.2025 era tra loro intervenuta transazione con conseguente raggiungimento di accordo sulle questioni oggetto di giudizio. Chiedevano, dunque, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite. Deve quindi darsi atto della cessata la materia del contendere, essendo venute meno le ragioni di contrasto fra le parti all'origine della presente controversia e, dunque, potendosi dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della stessa (da ultimo, cfr. Trib. Salerno, sez. lav., 01/10/2019, n. 1973: “la cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia …
, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni,
… quali la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale”; cfr. anche Trib. Bari, sez. III, 08/11/2018, n. 4636, ove si evidenzia che “a differenza della rinunzia agli atti del giudizio (atto processuale, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase processuale in cui interviene), la transazione (atto stragiudiziale di definizione della lite) non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando la cessazione della materia del contendere”). La declaratoria di cessazione della materia del contendere, poi, quale “riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, … non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito” e, in particolare, “non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali” (Trib. Foggia, sez. lav., 29/01/2019, n. 563). La regolamentazione di tale profilo, poi, deve conformarsi a quanto eventualmente già stabilito dalle parti in via transattiva (“le spese di lite vanno compensate se così prevede l'accordo transattivo intervenuto tra le parti”: Trib. Bari, sez. IV, 04/07/2013, n. 2281). Nel caso di specie, le parti ne hanno richiesto la compensazione come da dichiarazione resa sia nella transazione del 18.09.2025 sia nella memoria congiunta depositata il 1.10.205.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con atto di citazione notificato il 17, 19, 21 e 24.05.2021, nei confronti
[...]
e , disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed Controparte_3 Controparte_2 eccezione, anche riconvenzionale, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Spese compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 6.10.2025 Il Giudice rel.est. Il Presidente Assunta Napoliello Raffaella Simone
e difesa dagli avv.ti Eugenio Mangone e Renato Grelle Attrice Contro e , rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Controparte_1 Controparte_2
LL Convenuti Fatto e diritto Con atto di citazione, notificato il 17, 19, 21 e 24.05.2021, la
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3
, e spiegando azione Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 di responsabilità ex artt. 2393, 2394, 2407 c.c., nonché azione di risarcimento del danno ex artt. 1218 e 2043 c.c. anche in relazione ai fatti di reato derivanti dalle loro condotte ex artt. 218 co. 1°, L.F. e 217, co. 1°, n. 4, L.F. Conveniva, altresì, in giudizio la (oggi ) spiegando Controparte_7 CP_8 azione di risarcimento del danno, ex artt. 2394 bis, 146 l.f. e 218 l.f., per aver la stessa concorso al verificarsi del danno alla massa dei creditori, avendo favorito l'abusivo ricorso al credito da parte della società fallita. Sosteneva la curatela che la perdita totale del capitale sociale della società fallita fosse rilevabile sin dal bilancio del 31.12.2014, ma che, tanto gli amministratori, quanto i sindaci avessero dissimulato lo stato di insolvenza, ritardando il fallimento e procurando un aumento delle perdite ed un ingente danno al patrimonio della società . Parte_3
Nello specifico, per quanto attiene agli amministratori e Controparte_2 Controparte_3
ne contestava la condotta illecita, avendo g o
[...] appostato in bilancio presunti crediti (per la maggior parte nei confronti della in Pt_4 realtà inesistenti, occultato ingenti perdite e proseguito l'attività ordinaria di impresa anche successivamente all'intervenuta perdita del capitale sociale. Aggiungeva, che questi nella loro qualità di amministratori avessero omesso di convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2447 c.c., finalizzata alla ricapitalizzazione o alla trasformazione della società ovvero, in difetto, alla sua messa in liquidazione. Con comparsa del 17.09.2021 si costituivano in giudizio e Controparte_3 CP_2
, chiedendo l'integrale rigetto della domanda attore r
[...] delle azioni spiegate dalla curatela attrice nei loro confronti per i fatti antecedenti l'esercizio del 2016. Precisavano che aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Controparte_2 amministratore a far data dal 10.01.2016 e che da tale data iniziasse a decorrere il termine di prescrizione, da ritenersi ormai spirato. Con ordinanza del 11.04.2024, a seguito di transazione intervenuta tra la Curatela attrice e le altre parti dell'originario giudizio (RG. n. 7154/2021), veniva disposta la separazione del giudizio nei confronti dei convenuti e , con Controparte_3 Controparte_2 conseguente formazione di autonomo fascicolo. Precisate le conclusioni all'udienza del 19.6.2025, la causa era riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. Con memoria depositata in data 1.10.2025 tutte le parti congiuntamente davano atto che in data 18.09.2025 era tra loro intervenuta transazione con conseguente raggiungimento di accordo sulle questioni oggetto di giudizio. Chiedevano, dunque, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite. Deve quindi darsi atto della cessata la materia del contendere, essendo venute meno le ragioni di contrasto fra le parti all'origine della presente controversia e, dunque, potendosi dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della stessa (da ultimo, cfr. Trib. Salerno, sez. lav., 01/10/2019, n. 1973: “la cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia …
, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni,
… quali la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale”; cfr. anche Trib. Bari, sez. III, 08/11/2018, n. 4636, ove si evidenzia che “a differenza della rinunzia agli atti del giudizio (atto processuale, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase processuale in cui interviene), la transazione (atto stragiudiziale di definizione della lite) non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando la cessazione della materia del contendere”). La declaratoria di cessazione della materia del contendere, poi, quale “riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, … non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito” e, in particolare, “non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali” (Trib. Foggia, sez. lav., 29/01/2019, n. 563). La regolamentazione di tale profilo, poi, deve conformarsi a quanto eventualmente già stabilito dalle parti in via transattiva (“le spese di lite vanno compensate se così prevede l'accordo transattivo intervenuto tra le parti”: Trib. Bari, sez. IV, 04/07/2013, n. 2281). Nel caso di specie, le parti ne hanno richiesto la compensazione come da dichiarazione resa sia nella transazione del 18.09.2025 sia nella memoria congiunta depositata il 1.10.205.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con atto di citazione notificato il 17, 19, 21 e 24.05.2021, nei confronti
[...]
e , disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed Controparte_3 Controparte_2 eccezione, anche riconvenzionale, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Spese compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 6.10.2025 Il Giudice rel.est. Il Presidente Assunta Napoliello Raffaella Simone