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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/04/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6082/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6082/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fiorenza Solaini e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Monica Miserocchi, elettivamente domiciliato in Ravenna, Via G. Bovini N. 35 presso i difensori
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Chiara Atzeni, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Imola, Via Cavour N. 67
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge:
-In via principale ed in rito: rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre la rinnovazione integrale della C.T.U. medico-legale su base psichiatrica sulla persona di parte attrice con affiancamento, in via di sostituzione, di nuovo e diverso Ausiliario-Consulente Psicologo Forense in ragione delle gravi lacune e criticità emergenti dall'espletata Consulenza per via delle inadeguate modalità d'indagine esperite confluite, da ultimo e per l'effetto, in erronee conclusioni e ciò a motivo sia dell'omessa osservanza, in termini di tempo e modalità, delle prescrizioni dettate dalla migliore letteratura scientifica di riferimento in tema di violenza di genere e maltrattamenti in famiglia, sia del contraddittorio solo formale verificatosi nei confronti del C.T.P. nominato a sostegno della posizione difensiva della sig.ra , in sede dei chiarimenti deferiti al C.T.U. da parte del Giudice, Parte_1 quando invece la peculiarità della materia richiedeva un confronto analitico non solo in sede di osservazioni finali;
pagina 1 di 10 -In subordine e nel merito: in ipotesi di mancata rinnovazione della CTU, disattese le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario d'ufficio per i motivi sopra esplicitati, in via di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare il convenuto al risarcimento a favore di parte attrice Controparte_1
di ogni e qualsiasi danno alla stessa procurato per i fatti e le ragioni di cui agli atti Parte_1 di causa, quantificati nella somma complessiva di euro 185.638,55= o nella diversa misura, maggiore
o minore ritenuta dovuta, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al saldo;
-Con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio, oltre ad accessori di legge”.
PER PARTE CONVENUTA:
“In via principale e nel merito - rigettare le domande tutte formulate dalla SI , in Parte_1 quanto illegittime, strumentali ed infondate, in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio per sentirne dichiarare la responsabilità Parte_1 Controparte_1
e la condanna al risarcimento dei danni riportati in conseguenza delle condotte maltrattanti realizzate ai suoi danni nel corso della loro convivenza.
In particolare, la parte attrice, dopo aver premesso che aveva conosciuto nell'anno 2004 il convenuto con il quale aveva instaurato una relazione sentimentale, poi sfociata in convivenza, ha descritto diversi episodi di violenza fisica e psicologica di cui lo stesso si era reso autore nel corso degli anni e per i quali aveva sporto denuncia - querela in data 6.11.2018.
Si era trattato di episodi in cui era stata umiliata ed insultata reiteratamente, anche alla presenza di familiari ed amici della coppia, ed in talune occasioni aggredita fisicamente, riportando lesioni talvolta refertate.
In conseguenza di dette condotte maltrattanti, aveva deciso di allontanarsi dall'abitazione condivisa con il nel mese di agosto 2018, tornandovi solo a prelevare i propri effetti personali in compagnia CP_1 di terze persone, per timore delle reazioni dell'ex compagno.
Il procedimento penale generato dalla denuncia-querela dell'attrice si era concluso con sentenza di patteggiamento (n. 414/2020) di applicazione della pena di un anno di reclusione (sospesa) per il reato di maltrattamenti e divenuta definitiva il 19.6.2020.
Sulla base della suddetta pronuncia e delle prove acquisite nell'ambito del procedimento penale, nonché della documentazione allegata, l'attrice ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni conseguenti alle aggressioni fisiche e psicologiche, riportati sia sul piano fisico che psichico, nonché per la sofferenza morale soggettiva patita. L'attrice ha chiesto, altresì, un aumento per la personalizzazione del danno biologico e i danni patrimoniali per spese sostenute e future da sostenere.
Si è costituito il convenuto che ha fornito la propria versione dell'andamento del rapporto di coppia che, a suo dire, aveva conosciuto un peggioramento in coincidenza con la decisione dell'attrice di abbandonare la propria professione di medico veterinario, dopo aver ereditato da suo padre un ingente patrimonio. Proprio le divergenze sempre più evidenti nella coppia avrebbero indotto i due a porre fine alla loro relazione all'inizio del 2018. Nel mese di luglio 2018, il aveva avviato un giudizio CP_1
pagina 2 di 10 civile nei confronti dell'attrice, con comparizione delle parti fissata per il 20.11.2018. Nelle more, la sporgeva denuncia;
tuttavia, mentre il giudizio civile si chiudeva dopo un anno per l'accordo Pt_1 intervenuto tra le parti, il procedimento penale proseguiva fino alla sentenza di patteggiamento.
Il convenuto ha contestato la ricostruzione contenuta in atto di citazione in ordine all'accadimento degli episodi ivi riportati, osservando che la , lungi dal subire condotte maltrattanti di prevaricazione Pt_1 agìte nei suoi confronti, si era resa ella stessa responsabile di aggressioni verbali, insulti e lancio di oggetti. Ha eccepito che le lesioni riferite da parte attrice non siano riconducibili ad aggressioni mosse nei suoi confronti, bensì sarebbero dovute a cadute accidentali o infortuni riportati mentre cavalcava
(passione, questa, che li accomunava). Ha poi giustificato la propria decisione di accedere al patteggiamento con la sua volontà di porre termine alla vicenda, onde evitare ulteriore dispendio di soldi e sofferenze che la celebrazione del processo penale avrebbe comportato. Quindi, dopo aver contestato la valenza probatoria degli elementi allegati da controparte, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate, con vittoria delle spese.
In prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., a seguito della produzione di parte attrice dell'accordo del 28.2.2019 intervenuto in mediazione (doc. 37), il convenuto ha eccepito l'inammissibilità dell'azione risarcitoria intentata da controparte, sul presupposto che, con l'accordo transattivo, le parti avevano voluto definire ogni lite, pendente e futura, tra cui quella vertente sulle questioni economiche oggetto della presente controversia (doc. 10 convenuto).
La causa, istruita a mezzo dell'espletamento di prove per interpello e per testi e di CTU medico-legale,
è stata posta in decisione in data 9.1.2025, con termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusivi.
2. Preliminarmente si osserva come non siano ravvisabili profili di inammissibilità della domanda, come eccepiti da parte convenuta, in relazione all'accordo transattivo intervenuto tra le parti in sede di mediazione il 28.2.2019 e formalizzato dinanzi al Notaio dott. (doc. 10 Persona_1 convenuto).
A ben vedere, tale accordo è intervenuto a definizione della lite pendente in sede civile tra le parti
(4925/2018 R.G.) e in esso nessuna menzione è fatta al procedimento penale già pendente a carico del in seguito alla denuncia sporta dalla , di cui il convenuto era a conoscenza al CP_1 Pt_1 momento della formalizzazione dell'accordo, come evincibile dal certificato ex art. 335 c.p.p. estrapolato il 28.1.2019 (doc. 8 convenuto). Se le parti avessero voluto definire anche gli aspetti risarcitori connessi ai fatti oggetto di denuncia, lo avrebbero esplicitato, essendo a conoscenza di entrambe la pendenza della vertenza in sede penale. Al contrario, il tenore dell'accordo (v. art. 9 CP_2
– doc. 10 convenuto) depone chiaramente nel senso che il negozio concluso era finalizzato a “porre fine ad una controversia” (che non può che essere intesa come quella allora pendente in sede civile).
Nel prevedere, poi, che l'accordo avrebbe avuto “effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle pretese e contestazioni delle parti, nonché della congruità dei valori riconosciuti … a ciascuna di esse”, le parti hanno inteso limitare l'oggetto della transazione alle questioni che erano oggetto della causa civile che miravano, con quell'accordo, a definire. La diversa interpretazione sostenuta dal convenuto, secondo cui la transazione avrebbe ad oggetto qualunque lite futura e/o diversa tra le parti, non è sostenibile, dilatando oltre il possibile perimetro ermeneutico le intenzioni espresse dalle parti nell'accordo e, soprattutto, conferendo carattere di pagina 3 di 10 indeterminatezza all'oggetto della transazione (cfr. Cass. 31.1.2019 n. 2784, secondo cui se il negozio transattivo concerne soltanto alcune questioni, esso non si estende, malgrado l'ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto). Deve pertanto concludersi, sul punto, che le pretese risarcitorie oggetto del presente giudizio non possano essere ritenute incluse nell'oggetto dell'accordo de quo.
Ciò detto, giova poi evidenziare che i fatti posti a fondamento delle domande risarcitorie è intervenuta sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Bologna (n. 414/2020 del 29.5.2020), passata in giudicato, che ha applicato la pena di un anno di reclusione a carico del convenuto (con sospensione).
La sentenza di patteggiamento, al contrario di quella di condanna e di assoluzione (v. artt. 651 e 652
c.p.p.) non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno;
tuttavia, essa può essere assunta nel giudizio civile come elemento di prova di cui il giudice può tener conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (in tal senso Cass.
7.11.2023 n.
31010, poi richiamata in Cass. 31.1.2024 n. 2897, che in motivazione ha ribadito come “Più in generale - come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale - il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex aliis, Cass. 20/01/2015, n.840; Cass.10/10/2018, n.25067)”).
Orbene, nella sentenza penale si legge che non vi erano ragioni per pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., considerato quanto riportato dalla in denuncia, la documentazione Pt_1 dalla stessa prodotta, nonché le dichiarazioni delle persone informate sui fatti. Il giudice penale, dunque, non ha ritenuto che l'accusa mossa al di maltrattamenti a carico della ex compagna CP_1 fosse non punibile ai sensi della disposizione richiamata ed ha applicato la pena come richiesta dalle parti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte sopra richiamato, la pronuncia del giudicante penale va, in questa sede, valutata come elemento di prova, unitamente alle altre risultanze probatorie acquisite in giudizio.
A tal fine, vengono in rilievo le prove orali assunte e la documentazione prodotta dalle parti.
Proprio il quadro probatorio acquisito fa propendere per l'accoglimento della domanda risarcitoria dell'attrice, sia pur nei limiti che di seguito si esporranno.
La ricostruzione fornita da parte attrice in ordine allo svolgimento del rapporto intrattenuto per anni con il convenuto, costellato di episodi di violenza fisica e verbale nei suoi riguardi, ha trovato riscontro probatorio nelle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio, nella prova per interpello e nella documentazione allegata dalla stessa parte danneggiata.
In particolare, quanto alle risultanze dell'interrogatorio formale del convenuto, egli, pur non pagina 4 di 10 confessando di aver aggredito la ex compagna, ha ammesso di aver redatto di suo pugno gli iscritti estrapolati dall'agenda in uso alla coppia e allegati sub doc. 3 dall'attrice, nonché la lettera a quest'ultima indirizzata (doc. 38). Proprio dalla lettura di tali scritti provenienti dal convenuto si evince che lo stesso si è reso responsabile di aggressioni nei confronti della compagna (“Mi viene in mente che ancora prima febb-marzo 2009 quando in una discussione la ha tirato fuori la sua grande Pt_1 gelosia ed io un po' seccato le ho dato una spinta, … per me non forte, ma lei poveretta ha sbattuto nel camino con le costole, e sono stati dolori per lei”; “Ho capito che in quella sua testa non si ferma la lingua neanche se gli dai uno schiaffone!!! visto che l'ho fatto provato e non funziona, però non posso neanche rischiare di partire con le mani xchè la mato è talmente rompiballe”; “non ho nessuna voglia di rischiare di rovinarmi la vita x averla bastonata: non conta neanche quello x fermare la sua lunga lingua” ).
Le parole del convenuto denotano il suo carattere irascibile, l'incapacità di controllare le sue reazioni e la sua indole aggressiva (“so di aver dato tanto, ma anche di averla fatta soffrire xchè ogni tanto mi ingurisco! Tipo questi giorni non c'è niente che non va, ma ogni tanto mi gira così”; “a volte mi sono ingrastrito e forse ho fatto un po' troppi danni lo so, ma come un toro infuriato parto alla carica, o che mi mato o che mi tengo così. Pagherò…”), nonché la considerazione che lui aveva della compagna (“ultimamente ho sbagliato dicendogli spesso della rompicoioni”).
Ancor di più, nella lettera manoscritta, il convenuto si mostrava consapevole e pentito del suo contegno anche violento (“sei una donna forte, non sono certo forte io che ho alzato le mani inveito e tutto quello che sono riuscito a fare") e di averla fatta soffrire;
condotte per le quali chiedeva scusa alla compagna.
Tali scritti hanno senza dubbio una significativa valenza confessoria, in quanto contenenti dichiarazioni del convenuto a sé sfavorevoli e dirette all'attrice. Ciò è vero non solo per la lettera indirizzata alla
, ma anche per le affermazioni contenute nell'agenda che, come affermato dall'attrice e non Pt_1 contestato dal convenuto, serviva come mezzo di comunicazione della coppia. A tal proposito, nella comparsa di costituzione, il convenuto ha infatti dichiarato, quanto al doc. 3, che le annotazioni manoscritte non erano di sua esclusiva paternità, provenendo per la maggior parte dalla stessa . Pt_1
In tal modo, il convenuto ha confermato che la scrittura sull'agenda era una modalità comunicativa della coppia e che, dunque, gli scritti ivi contenuti avevano come destinatario la sua compagna. Se così
è, non può che riconoscersi valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. alle espressioni in essa contenute sfavorevoli allo stesso autore, denotando l'animus confitendi dello stesso (cfr. Cass. Sez. III
20.7.2023 n. 21818).
A maggior ragione quanto detto vale con riguardo alla lettera indirizzata alla , scritta di pugno Pt_1 dal come confermato dallo stesso in sede di interrogatorio (doc. 38). CP_1
Ad ulteriore riscontro della ricostruzione fornita da parte attrice sono le dichiarazioni testimoniali rese da conoscente delle parti. La teste, in particolare, è stata escussa in ordine ad un Testimone_1 episodio accaduto nel mese di luglio 2013, allorché la coppia - aveva trascorso una CP_1 Pt_1 serata in compagnia della e del marito. La teste ha confermato che, mentre erano di ritorno in _1 auto insieme alla coppia al termine della serata, il alla guida dell'auto, si alterava e intimava CP_1 alla compagna di tacere, dicendole di smetterla di parlare ad alta voce. Dopo circa 15-20 minuti dal rientro a casa, l'amica le aveva telefonato chiedendole se poteva andare da loro perché il compagno l'aveva picchiata. Quando era giunta presso la loro abitazione, la si presentava con il labbro Pt_1
pagina 5 di 10 sanguinante e la sciarpa sporca di sangue e raccontava di essere stata picchiata dal compagno con un ceffone. La teste ha anche raccontato di un altro episodio accaduto nel luglio 2017, quando, nel corso di una cena, si era alzato dal suo posto e, con fare minaccioso, era andato vicino alla , CP_1 Pt_1 offendendola e dicendole che dovevano andare via;
così tutti insieme avevano dovuto lasciare il locale.
Infine, la teste ha confermato che in un'altra occasione, di cui non ha saputo indicare la data, si era accorta che la zoppicava e, alla sua richiesta di spiegazioni, ella le aveva riferito di essere stata Pt_1 buttata per terra dal e di aver sbattuto violentemente il ginocchio. CP_1
A completare il quadro probatorio sono le dichiarazioni rilasciate dalle persone informate sui fatti in sede di procedimento penale (richiamate in sentenza dal GIP), liberamente valutabili in questa sede in quanto correttamente introdotte in giudizio (doc. 5 parte attrice).
Viene in rilievo quanto riferito da , amico del da quarant'anni. Lo stesso ha Testimone_2 CP_1 riferito sugli episodi pure oggetto di dichiarazioni di sua moglie, la teste Testimone_1 raccontando di quando la si era presentata a casa loro con la ferita al labbro superiore Pt_1 provocatagli dal e dell'episodio in cui, durante una cena, quest'ultimo si era irritato per un CP_1 diverbio nato con la sua compagna, lasciando il locale e costringendo così tutti i commensali ad uscire dal ristorante per far rientro a casa. Il dichiarante ha poi riferito di altri episodi di cui il si era CP_1 reso responsabile, in particolare della volta in cui aveva spinto durante un diverbio contro il Pt_1 cammino di casa ed ella, a seguito dell'urto, si era fatta male alle costole;
dell'episodio in cui si era fatta male al ginocchio a causa delle spinte del tanto da zoppicare e dover ricorrere alle cure di CP_1 cortisone. Infine, ha riferito che aveva raccontato che il l'aveva rincorsa per casa con Pt_1 CP_1 una sedia in mano, poiché si era seduta a tavola per cenare mentre era occupata da lui, e in quel caso la donna aveva chiesto anche l'intervento dei Carabinieri.
Tali affermazioni devono ritenersi attendibili, anche considerato che il dichiarante è amico del da lunga data e non avrebbe avuto, pertanto, motivo di rendere dichiarazioni contro la CP_1 persona con cui ha uno rapporto di amicizia molto datato, non risultando motivi di dissidio tra i due.
Significative sono, altresì, le dichiarazioni rese da , amica della , la quale Testimone_3 Pt_1 nei tre anni prima della fine della relazione sentimentale tra i due, aveva raccolto confidenze dell'amica in ordine agli episodi di violenza subiti dal compagno. La stessa aveva poi visto Tes_3 personalmente le lesioni al ginocchio, a causa delle quali la zoppicava. L'amica le aveva Pt_1 riferito che a provocargliele era stato il compagno, spingendola e facendola cadere. La le Pt_1 aveva detto di aver assunto la decisione di lasciare definitivamente il compagno per trasferirsi in un altro Comune, in conseguenza di tali condotte. L'amica le aveva raccontato anche che quando era andata presso l'abitazione comune per prelevare i suoi effetti personali, aveva dovuto richiedere l'intervento dei Carabinieri in quanto il alteratosi per un diverbio, le aveva lanciato addosso CP_1 una sedia.
Tale ultimo episodio trova riscontro anche nell'annotazione dei Carabinieri della Stazione di Castel San
Pietro Terme del 20.8.2018, relativa all'intervento effettuato il giorno precedente su richiesta della
, che aveva riferito ai militari di aver paura del compagno, il quale, a seguito di una Pt_1 discussione, l'aveva inseguita brandendo una sedia (doc. 7 di parte convenuta).
L'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rilasciate dalla conoscente della coppia, _1
, o dalle s.i.t. acquisite nel giudizio, non è minata dalla prova contraria affidata alle
[...]
pagina 6 di 10 dichiarazioni del figlio del il quale, alla domanda se la si era fatta male al ginocchio CP_1 Pt_1 perché buttata a terra dal compagno, ha riferito di aver appreso dal padre e dalla che Pt_1 quest'ultima aveva male al ginocchio perché erano caduti da cavallo insieme;
circostanza, questa, che era apparsa strana anche allo stesso teste, che ben conosce l'abilità del padre nel cavalcare. E' stato lo stesso teste, dunque, ad aver messo per primo in dubbio la credibilità delle dichiarazioni della coppia circa la causa delle lesioni riportate dalla . Pt_1
Tantomeno sono idonee a destituire di fondamento la versione dell'attrice le s.i.t. prodotte in giudizio dalla parte convenuta (docc. 5 e 6): il fatto che i dichiaranti, e non Parte_2 Persona_2 abbiano riferito di particolari episodi di violenza fisica e/o verbale non significa che, in loro assenza, essi si siano verificati. Peraltro, ha comunque raccontato di un episodio in cui il Persona_2 si era molto alterato con la compagna perché non trovava delle tazzine da caffè; ciò accadeva CP_1 durante la fase in cui era in atto il trasloco di dopo la rottura della relazione sentimentale tra i Pt_1 due.
Tutti gli elementi probatori acquisiti e sopra esaminati convergono a denotare un quadro di rapporti nella coppia caratterizzati da agiti violenti del nei confronti della compagna, a causa della CP_1 sua incapacità di frenare i suoi scatti di rabbia e delle modalità con cui si relazionava con lei, modalità improntate più sulla sopraffazione e l'aggressività verbale che non sul dialogo pacifico. Era lui a decidere quando e perché interrompere una serata in compagnia di amici, quando la compagna poteva parlare e quando doveva tacere e reagiva con impulsività e rabbia alle parole sgradite della compagna.
Gli episodi riferiti da chi vi aveva assistito personalmente o da chi aveva comunque potuto di persona constatare le lesioni al labbro ed al ginocchio inferte alla , costituiscono condotte che, reiterate Pt_1 nel tempo, sono idonee a configurare il reato di cui all'art. 572 c.p., che deve dunque ritenersi provato ai fini che in questa sede rilevano, come devono essere parimenti attribuite al le lesioni CP_1 riportate al costato, al ginocchio ed al labbro dalla a seguito delle sue aggressioni. Pt_1
Ciò detto, deve rilevarsi, quanto alle conseguenze dannose risarcibili, che l'attrice ha allegato di aver patito tanto danni fisici, quanto danni a livello psichico.
Sono stati espletati accertamenti con la nomina di un medico legale e di uno specialista psichiatra.
Sul piano dei postumi fisici, il dott. medico-legale, pur dando atto della mancanza di Persona_3 referti contestuali alle lesioni ma della presenza di referti successivi, ha rilevato una compatibilità tra le lesioni allegate dall'attrice e le modalità degli episodi di violenza riferiti (frattura costale a seguito di un trauma diretto dell'emicostato, ferita al labbro superiore a seguito di uno schiaffo;
contusione del ginocchio con un trauma da caduta). Il CTU ha dato poi atto (pagg. 42 - 43 CTU) che “in sede di operazioni peritali è stato altresì riscontrato un esito cicatriziale all'emilabbro superiore sinistro di circa 2 cm, a decorso orizzontale e non cordoniforme, come detto topograficamente compatibile con la lesione asserita da parte attrice. È emerso, inoltre, dolore alla palpazione dell'emicostato destro in sede di pregressa frattura, dolore riferito anche ai cambiamenti climatici. È stata, infine, rilevata una davvero modesta disfunzionalità al ginocchio sinistro in paziente con artrosi”.
Sul piano psichico, il Prof. si è così espresso (pagg. 37-38 CTU): “In attualità, lo Persona_4 stile di vita ed i livelli di funzionamento della Sig.ra risultano, secondo quanto da lei Pt_1 dichiarato, sufficientemente preservati, mentre dal punto di vista psicologico viene denunciata la
“mancanza di serenità” e quindi un vivere più inquieto e meno gratificante, pur a fronte della pagina 7 di 10 compiutezza dei comportamenti e l'assolvimento dei bisogni, ci si trova cioè a fronte di una sofferenza psicologica soggettiva clinicamente apprezzabile, con interferenze davvero del tutto marginali sullo stile di vita e sui livelli di funzionamento.
Tutto ciò porta a ritenere che alla Sig.ra possa essere riconosciuto, quale esito delle vicende Pt_1 oggetto della consulenza medico-legale, un “Disturbo dell'Adattamento con Umore Depresso”, qualificabile di entità lieve-moderata. Dal colloquio effettuato non sono invece emersi i sintomi caratteristici del DTPS;
mancano in particolare gli specifici sintomi dissociativi e soprattutto non c'è evidenza alcuna di una mortificazione dei livelli di funzionamento attribuibili alla sofferenza psicologica.”
Il CTU, alla luce delle risultanze acquisite, anche relativamente al danno psichico, ha così concluso:
“Per tutti questi motivi, tenuto conto di quanto sopraesposto, disturbi lamentati dalla Perizianda, dell'obiettività clinica riscontrata e delle attitudini dinamico-relazionali, nonché delle precedenti risultanze specialistiche e dei comuni barèmes di riferimento, pare equo valutare il danno biologico permanente nella misura del 7%, con riferimento all'integrità psico-fisica.
Si precisa che di tale danno pare equo valutare il danno biologico permanente di natura psichica nella misura del 4-5%” (pag. 43 CTU).
Le risultanze del CTU e del suo ausiliario possono essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Giudice ai fini delle valutazioni da assumere nel giudizio de quo, apparendo tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico motivazionale ineccepibile.
L'elaborato risulta, infatti, approfondito, corredato degli opportuni riferimenti scientifici, esaustivo e puntuale nelle risposte alle osservazioni dei consulenti di parte e dei difensori. Sono da ritenersi esaustivi anche i chiarimenti resi a seguito dell'ordinanza del 24.4.2024, emessa sulla scorta dei rilievi dei difensori delle parti all'udienza del 23.4.2024. In particolare, sul piano psichico, è stato evidenziato che l'attrice non abbia manifestato, in sede di esame clinico, una risposta psicopatologica da ritenersi sproporzionata rispetto agli eventi che l'hanno vista coinvolta come vittima di violenza domestica ad opera del compagno;
motivo per il quale, l'ausiliario del CTU ha ritenuto di non far ricorso a test psicometrici (conclusione, questa, che in sede di operazioni peritali veniva condivisa anche dai consulenti di parte e dai relativi ausiliari); test che sarebbero stati utili, comunque, solo come mero contributo alla miglior comprensione del caso, nell'ipotesi in cui fosse emersa una sproporzione fra l'evento e la risposta psicopatologica della periziata, che nel caso in esame non è stata ravvisata dallo specialista.
Pertanto, possono essere condivise le conclusioni cui sono addivenuti il medico-legale e lo specialista, che hanno escluso in capo all'attrice la sussistenza di un disturbo post-traumatico da stress, in assenza di evidenze, quali i sintomi dissociativi, tipicamente riferibili a tale disturbo. In particolare, dall'esame della parte attrice, lo specialista psichiatra non ha ravvisato le manifestazioni essenziali di detto disturbo, quali sono i ricordi improvvisi tipo “flashback” dell'evento traumatico, con conseguente quadro di allarme neurovegetativo innescato dal rivivere l'esperienza traumatica attraverso il suo ricordo. Come ancora evidenziato dallo specialista, inoltre, per DPTS si intende una manifestazione pagina 8 di 10 psicopatologica reattiva che insorge a fronte di uno stimolo esterno che abbia determinato una intensa risposta emotiva, mentre nel caso in esame la aveva percepito come maltrattanti le condotte Pt_1 dell'ex compagno solo a distanza di tempo dagli accadimenti (ed a seguito del percorso psicologico intrapreso dopo la fine della relazione). Nessuna reazione patologica immediata ad un fatto gravemente traumatico sul piano emotivo è dunque ravvisabile nella parte attrice.
Sulla base di tali risultanze medico-legali, quindi, può procedersi alla quantificazione dei danni risarcibili, che deve avvenire in base alla Tabella elaborata dal Tribunale di Milano (ed. 2024), considerata l'entità delle lesioni accertata (7%) e l'età della danneggiata (56 anni) calcolata ad una data intermedia (giugno 2013) nel lungo lasso temporale (2009 – 2018) in cui le condotte maltrattanti ed aggressive del convenuto si sono svolte e che hanno cagionato il danno biologico-relazionale accertato nelle due componenti fisica e psichica.
Si precisa che tali valori, individuati dalle Tabelle di Milano, sono comprensivi anche della componente descrittiva costituita dalla sofferenza morale presuntivamente accertata in ragione dell'età del danneggiato, dell'entità degli esiti invalidanti anatomo-funzionali e delle relative presumibili ripercussioni di carattere dinamico-relazionale/esistenziale.
In applicazione della suddetta Tabella, il danno biologico permanente è quantificabile in euro 9.701,30.
A tale danno va sicuramente aggiunto il danno morale, quantificabile nella percentuale del 25% del danno biologico, e dunque pari ad euro 2.425,33, in considerazione della presumibile sofferenza soggettiva patita dalla danneggiata in conseguenza delle condotte maltrattanti cui per anni è stata sottoposta.
La quantificazione globale dei danni risarcibili, tuttavia, deve tener conto del fatto che, nel caso di specie, all'origine delle conseguenze dannose accertate in capo alla danneggiata, vi sono condotte integranti un reato doloso, consumato nell'arco di diversi anni con abitualità (cfr Cass. n. 12408/2011).
Ciò giustifica un aumento dell'importo risarcibile, equitativamente stabilito nel 50% rispetto all'entità degli importi previsti in Tabella. Ne consegue che il totale dei danni non patrimoniali risarcibili è pari ad euro 18.189,95 (12.126,63 + 50%), così arrotondato.
Possono essere riconosciute all'attrice, altresì, le spese sostenute per le cure e ritenute congrue in sede di CTU per l'ammontare di euro 5.817,11 (per psicoterapia, relazione medico-legale, relazione psichiatrica e certificati del Dott. e di euro 386,00 (per tecarterapia, RMN e Rx emicostati) Per_5 sostenute per la frattura costale e la contusione al ginocchio addebitabili al convenuto.
Le restanti spese di euro 352,00 per bilancio cardiovascolare (doc. 22 fascicolo attoreo) e per visita specialistica del chirurgo plastico Dott. (doc. 35 fascicolo attoreo), non possono essere refuse in Per_6 mancanza di produzione dei relativi referti che dimostrino l'attinenza delle spese alle lesioni accertate in conseguenza delle aggressioni patite.
Parimenti, non possono essere riconosciute le spese (euro 155 per visita ORL del 27.8.2021 ed euro
122 per RMN lombo-sacrale) della cui attinenza alle lesioni addebitabili al convenuto non vi è prova.
In relazione al danno complessivamente quantificato nelle diverse componenti, trattandosi di debito di valore, deve essere altresì risarcito il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagina 9 di 10 pagamento delle suddette somme liquidate, secondo i criteri dettati dall'orientamento costante della
Suprema Corte (Cass. civ., sez. un. 17.02.1995, n. 1712).
In applicazione di tali criteri, le somme liquidate a titolo risarcitorio devono essere dunque devalutate alla data di ciascun esborso effettivo (per le somme liquidate come danno patrimoniale) e, quanto al danno non patrimoniale, alla data del 30 giugno 2013 (individuata come data intermedia nell'arco di durata delle condotte maltrattanti); le somme così devalutate vanno poi incrementate degli interessi legali maturati sino alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati applicando l'indice ISTAT
FOI.
A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento ai parametri medi per tutte le fasi come in dispositivo (scaglione euro 26.001 – 52.000 in base al liquidato, comprensivo di accessori). Vanno poi rifuse all'attrice le anticipazioni per notifica e spese di introduzione della causa
(euro 814,21), nonché le spese di CTP (euro 1.830,00 a dott.ssa ed euro 2.440,00 a dott.ssa Per_7
– v. fatture allegate). Per_8
Le spese di CTU, come liquidate con decreto del 28.8.2024, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna a versare a Controparte_1 Pt_1
la somma di euro 18.189,95 a titolo di danni non patrimoniali, euro 5.817,11 + 386,00 per danni
[...] patrimoniali, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro
814,21 per anticipazioni, euro 1.830,00 + 2.440,00 per CTP, euro 7.616 per compensi dei difensori, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Bologna, 25 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6082/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fiorenza Solaini e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Monica Miserocchi, elettivamente domiciliato in Ravenna, Via G. Bovini N. 35 presso i difensori
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Chiara Atzeni, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Imola, Via Cavour N. 67
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge:
-In via principale ed in rito: rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre la rinnovazione integrale della C.T.U. medico-legale su base psichiatrica sulla persona di parte attrice con affiancamento, in via di sostituzione, di nuovo e diverso Ausiliario-Consulente Psicologo Forense in ragione delle gravi lacune e criticità emergenti dall'espletata Consulenza per via delle inadeguate modalità d'indagine esperite confluite, da ultimo e per l'effetto, in erronee conclusioni e ciò a motivo sia dell'omessa osservanza, in termini di tempo e modalità, delle prescrizioni dettate dalla migliore letteratura scientifica di riferimento in tema di violenza di genere e maltrattamenti in famiglia, sia del contraddittorio solo formale verificatosi nei confronti del C.T.P. nominato a sostegno della posizione difensiva della sig.ra , in sede dei chiarimenti deferiti al C.T.U. da parte del Giudice, Parte_1 quando invece la peculiarità della materia richiedeva un confronto analitico non solo in sede di osservazioni finali;
pagina 1 di 10 -In subordine e nel merito: in ipotesi di mancata rinnovazione della CTU, disattese le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario d'ufficio per i motivi sopra esplicitati, in via di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare il convenuto al risarcimento a favore di parte attrice Controparte_1
di ogni e qualsiasi danno alla stessa procurato per i fatti e le ragioni di cui agli atti Parte_1 di causa, quantificati nella somma complessiva di euro 185.638,55= o nella diversa misura, maggiore
o minore ritenuta dovuta, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al saldo;
-Con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio, oltre ad accessori di legge”.
PER PARTE CONVENUTA:
“In via principale e nel merito - rigettare le domande tutte formulate dalla SI , in Parte_1 quanto illegittime, strumentali ed infondate, in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio per sentirne dichiarare la responsabilità Parte_1 Controparte_1
e la condanna al risarcimento dei danni riportati in conseguenza delle condotte maltrattanti realizzate ai suoi danni nel corso della loro convivenza.
In particolare, la parte attrice, dopo aver premesso che aveva conosciuto nell'anno 2004 il convenuto con il quale aveva instaurato una relazione sentimentale, poi sfociata in convivenza, ha descritto diversi episodi di violenza fisica e psicologica di cui lo stesso si era reso autore nel corso degli anni e per i quali aveva sporto denuncia - querela in data 6.11.2018.
Si era trattato di episodi in cui era stata umiliata ed insultata reiteratamente, anche alla presenza di familiari ed amici della coppia, ed in talune occasioni aggredita fisicamente, riportando lesioni talvolta refertate.
In conseguenza di dette condotte maltrattanti, aveva deciso di allontanarsi dall'abitazione condivisa con il nel mese di agosto 2018, tornandovi solo a prelevare i propri effetti personali in compagnia CP_1 di terze persone, per timore delle reazioni dell'ex compagno.
Il procedimento penale generato dalla denuncia-querela dell'attrice si era concluso con sentenza di patteggiamento (n. 414/2020) di applicazione della pena di un anno di reclusione (sospesa) per il reato di maltrattamenti e divenuta definitiva il 19.6.2020.
Sulla base della suddetta pronuncia e delle prove acquisite nell'ambito del procedimento penale, nonché della documentazione allegata, l'attrice ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni conseguenti alle aggressioni fisiche e psicologiche, riportati sia sul piano fisico che psichico, nonché per la sofferenza morale soggettiva patita. L'attrice ha chiesto, altresì, un aumento per la personalizzazione del danno biologico e i danni patrimoniali per spese sostenute e future da sostenere.
Si è costituito il convenuto che ha fornito la propria versione dell'andamento del rapporto di coppia che, a suo dire, aveva conosciuto un peggioramento in coincidenza con la decisione dell'attrice di abbandonare la propria professione di medico veterinario, dopo aver ereditato da suo padre un ingente patrimonio. Proprio le divergenze sempre più evidenti nella coppia avrebbero indotto i due a porre fine alla loro relazione all'inizio del 2018. Nel mese di luglio 2018, il aveva avviato un giudizio CP_1
pagina 2 di 10 civile nei confronti dell'attrice, con comparizione delle parti fissata per il 20.11.2018. Nelle more, la sporgeva denuncia;
tuttavia, mentre il giudizio civile si chiudeva dopo un anno per l'accordo Pt_1 intervenuto tra le parti, il procedimento penale proseguiva fino alla sentenza di patteggiamento.
Il convenuto ha contestato la ricostruzione contenuta in atto di citazione in ordine all'accadimento degli episodi ivi riportati, osservando che la , lungi dal subire condotte maltrattanti di prevaricazione Pt_1 agìte nei suoi confronti, si era resa ella stessa responsabile di aggressioni verbali, insulti e lancio di oggetti. Ha eccepito che le lesioni riferite da parte attrice non siano riconducibili ad aggressioni mosse nei suoi confronti, bensì sarebbero dovute a cadute accidentali o infortuni riportati mentre cavalcava
(passione, questa, che li accomunava). Ha poi giustificato la propria decisione di accedere al patteggiamento con la sua volontà di porre termine alla vicenda, onde evitare ulteriore dispendio di soldi e sofferenze che la celebrazione del processo penale avrebbe comportato. Quindi, dopo aver contestato la valenza probatoria degli elementi allegati da controparte, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate, con vittoria delle spese.
In prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., a seguito della produzione di parte attrice dell'accordo del 28.2.2019 intervenuto in mediazione (doc. 37), il convenuto ha eccepito l'inammissibilità dell'azione risarcitoria intentata da controparte, sul presupposto che, con l'accordo transattivo, le parti avevano voluto definire ogni lite, pendente e futura, tra cui quella vertente sulle questioni economiche oggetto della presente controversia (doc. 10 convenuto).
La causa, istruita a mezzo dell'espletamento di prove per interpello e per testi e di CTU medico-legale,
è stata posta in decisione in data 9.1.2025, con termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusivi.
2. Preliminarmente si osserva come non siano ravvisabili profili di inammissibilità della domanda, come eccepiti da parte convenuta, in relazione all'accordo transattivo intervenuto tra le parti in sede di mediazione il 28.2.2019 e formalizzato dinanzi al Notaio dott. (doc. 10 Persona_1 convenuto).
A ben vedere, tale accordo è intervenuto a definizione della lite pendente in sede civile tra le parti
(4925/2018 R.G.) e in esso nessuna menzione è fatta al procedimento penale già pendente a carico del in seguito alla denuncia sporta dalla , di cui il convenuto era a conoscenza al CP_1 Pt_1 momento della formalizzazione dell'accordo, come evincibile dal certificato ex art. 335 c.p.p. estrapolato il 28.1.2019 (doc. 8 convenuto). Se le parti avessero voluto definire anche gli aspetti risarcitori connessi ai fatti oggetto di denuncia, lo avrebbero esplicitato, essendo a conoscenza di entrambe la pendenza della vertenza in sede penale. Al contrario, il tenore dell'accordo (v. art. 9 CP_2
– doc. 10 convenuto) depone chiaramente nel senso che il negozio concluso era finalizzato a “porre fine ad una controversia” (che non può che essere intesa come quella allora pendente in sede civile).
Nel prevedere, poi, che l'accordo avrebbe avuto “effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle pretese e contestazioni delle parti, nonché della congruità dei valori riconosciuti … a ciascuna di esse”, le parti hanno inteso limitare l'oggetto della transazione alle questioni che erano oggetto della causa civile che miravano, con quell'accordo, a definire. La diversa interpretazione sostenuta dal convenuto, secondo cui la transazione avrebbe ad oggetto qualunque lite futura e/o diversa tra le parti, non è sostenibile, dilatando oltre il possibile perimetro ermeneutico le intenzioni espresse dalle parti nell'accordo e, soprattutto, conferendo carattere di pagina 3 di 10 indeterminatezza all'oggetto della transazione (cfr. Cass. 31.1.2019 n. 2784, secondo cui se il negozio transattivo concerne soltanto alcune questioni, esso non si estende, malgrado l'ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto). Deve pertanto concludersi, sul punto, che le pretese risarcitorie oggetto del presente giudizio non possano essere ritenute incluse nell'oggetto dell'accordo de quo.
Ciò detto, giova poi evidenziare che i fatti posti a fondamento delle domande risarcitorie è intervenuta sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Bologna (n. 414/2020 del 29.5.2020), passata in giudicato, che ha applicato la pena di un anno di reclusione a carico del convenuto (con sospensione).
La sentenza di patteggiamento, al contrario di quella di condanna e di assoluzione (v. artt. 651 e 652
c.p.p.) non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno;
tuttavia, essa può essere assunta nel giudizio civile come elemento di prova di cui il giudice può tener conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (in tal senso Cass.
7.11.2023 n.
31010, poi richiamata in Cass. 31.1.2024 n. 2897, che in motivazione ha ribadito come “Più in generale - come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale - il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex aliis, Cass. 20/01/2015, n.840; Cass.10/10/2018, n.25067)”).
Orbene, nella sentenza penale si legge che non vi erano ragioni per pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., considerato quanto riportato dalla in denuncia, la documentazione Pt_1 dalla stessa prodotta, nonché le dichiarazioni delle persone informate sui fatti. Il giudice penale, dunque, non ha ritenuto che l'accusa mossa al di maltrattamenti a carico della ex compagna CP_1 fosse non punibile ai sensi della disposizione richiamata ed ha applicato la pena come richiesta dalle parti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte sopra richiamato, la pronuncia del giudicante penale va, in questa sede, valutata come elemento di prova, unitamente alle altre risultanze probatorie acquisite in giudizio.
A tal fine, vengono in rilievo le prove orali assunte e la documentazione prodotta dalle parti.
Proprio il quadro probatorio acquisito fa propendere per l'accoglimento della domanda risarcitoria dell'attrice, sia pur nei limiti che di seguito si esporranno.
La ricostruzione fornita da parte attrice in ordine allo svolgimento del rapporto intrattenuto per anni con il convenuto, costellato di episodi di violenza fisica e verbale nei suoi riguardi, ha trovato riscontro probatorio nelle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio, nella prova per interpello e nella documentazione allegata dalla stessa parte danneggiata.
In particolare, quanto alle risultanze dell'interrogatorio formale del convenuto, egli, pur non pagina 4 di 10 confessando di aver aggredito la ex compagna, ha ammesso di aver redatto di suo pugno gli iscritti estrapolati dall'agenda in uso alla coppia e allegati sub doc. 3 dall'attrice, nonché la lettera a quest'ultima indirizzata (doc. 38). Proprio dalla lettura di tali scritti provenienti dal convenuto si evince che lo stesso si è reso responsabile di aggressioni nei confronti della compagna (“Mi viene in mente che ancora prima febb-marzo 2009 quando in una discussione la ha tirato fuori la sua grande Pt_1 gelosia ed io un po' seccato le ho dato una spinta, … per me non forte, ma lei poveretta ha sbattuto nel camino con le costole, e sono stati dolori per lei”; “Ho capito che in quella sua testa non si ferma la lingua neanche se gli dai uno schiaffone!!! visto che l'ho fatto provato e non funziona, però non posso neanche rischiare di partire con le mani xchè la mato è talmente rompiballe”; “non ho nessuna voglia di rischiare di rovinarmi la vita x averla bastonata: non conta neanche quello x fermare la sua lunga lingua” ).
Le parole del convenuto denotano il suo carattere irascibile, l'incapacità di controllare le sue reazioni e la sua indole aggressiva (“so di aver dato tanto, ma anche di averla fatta soffrire xchè ogni tanto mi ingurisco! Tipo questi giorni non c'è niente che non va, ma ogni tanto mi gira così”; “a volte mi sono ingrastrito e forse ho fatto un po' troppi danni lo so, ma come un toro infuriato parto alla carica, o che mi mato o che mi tengo così. Pagherò…”), nonché la considerazione che lui aveva della compagna (“ultimamente ho sbagliato dicendogli spesso della rompicoioni”).
Ancor di più, nella lettera manoscritta, il convenuto si mostrava consapevole e pentito del suo contegno anche violento (“sei una donna forte, non sono certo forte io che ho alzato le mani inveito e tutto quello che sono riuscito a fare") e di averla fatta soffrire;
condotte per le quali chiedeva scusa alla compagna.
Tali scritti hanno senza dubbio una significativa valenza confessoria, in quanto contenenti dichiarazioni del convenuto a sé sfavorevoli e dirette all'attrice. Ciò è vero non solo per la lettera indirizzata alla
, ma anche per le affermazioni contenute nell'agenda che, come affermato dall'attrice e non Pt_1 contestato dal convenuto, serviva come mezzo di comunicazione della coppia. A tal proposito, nella comparsa di costituzione, il convenuto ha infatti dichiarato, quanto al doc. 3, che le annotazioni manoscritte non erano di sua esclusiva paternità, provenendo per la maggior parte dalla stessa . Pt_1
In tal modo, il convenuto ha confermato che la scrittura sull'agenda era una modalità comunicativa della coppia e che, dunque, gli scritti ivi contenuti avevano come destinatario la sua compagna. Se così
è, non può che riconoscersi valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. alle espressioni in essa contenute sfavorevoli allo stesso autore, denotando l'animus confitendi dello stesso (cfr. Cass. Sez. III
20.7.2023 n. 21818).
A maggior ragione quanto detto vale con riguardo alla lettera indirizzata alla , scritta di pugno Pt_1 dal come confermato dallo stesso in sede di interrogatorio (doc. 38). CP_1
Ad ulteriore riscontro della ricostruzione fornita da parte attrice sono le dichiarazioni testimoniali rese da conoscente delle parti. La teste, in particolare, è stata escussa in ordine ad un Testimone_1 episodio accaduto nel mese di luglio 2013, allorché la coppia - aveva trascorso una CP_1 Pt_1 serata in compagnia della e del marito. La teste ha confermato che, mentre erano di ritorno in _1 auto insieme alla coppia al termine della serata, il alla guida dell'auto, si alterava e intimava CP_1 alla compagna di tacere, dicendole di smetterla di parlare ad alta voce. Dopo circa 15-20 minuti dal rientro a casa, l'amica le aveva telefonato chiedendole se poteva andare da loro perché il compagno l'aveva picchiata. Quando era giunta presso la loro abitazione, la si presentava con il labbro Pt_1
pagina 5 di 10 sanguinante e la sciarpa sporca di sangue e raccontava di essere stata picchiata dal compagno con un ceffone. La teste ha anche raccontato di un altro episodio accaduto nel luglio 2017, quando, nel corso di una cena, si era alzato dal suo posto e, con fare minaccioso, era andato vicino alla , CP_1 Pt_1 offendendola e dicendole che dovevano andare via;
così tutti insieme avevano dovuto lasciare il locale.
Infine, la teste ha confermato che in un'altra occasione, di cui non ha saputo indicare la data, si era accorta che la zoppicava e, alla sua richiesta di spiegazioni, ella le aveva riferito di essere stata Pt_1 buttata per terra dal e di aver sbattuto violentemente il ginocchio. CP_1
A completare il quadro probatorio sono le dichiarazioni rilasciate dalle persone informate sui fatti in sede di procedimento penale (richiamate in sentenza dal GIP), liberamente valutabili in questa sede in quanto correttamente introdotte in giudizio (doc. 5 parte attrice).
Viene in rilievo quanto riferito da , amico del da quarant'anni. Lo stesso ha Testimone_2 CP_1 riferito sugli episodi pure oggetto di dichiarazioni di sua moglie, la teste Testimone_1 raccontando di quando la si era presentata a casa loro con la ferita al labbro superiore Pt_1 provocatagli dal e dell'episodio in cui, durante una cena, quest'ultimo si era irritato per un CP_1 diverbio nato con la sua compagna, lasciando il locale e costringendo così tutti i commensali ad uscire dal ristorante per far rientro a casa. Il dichiarante ha poi riferito di altri episodi di cui il si era CP_1 reso responsabile, in particolare della volta in cui aveva spinto durante un diverbio contro il Pt_1 cammino di casa ed ella, a seguito dell'urto, si era fatta male alle costole;
dell'episodio in cui si era fatta male al ginocchio a causa delle spinte del tanto da zoppicare e dover ricorrere alle cure di CP_1 cortisone. Infine, ha riferito che aveva raccontato che il l'aveva rincorsa per casa con Pt_1 CP_1 una sedia in mano, poiché si era seduta a tavola per cenare mentre era occupata da lui, e in quel caso la donna aveva chiesto anche l'intervento dei Carabinieri.
Tali affermazioni devono ritenersi attendibili, anche considerato che il dichiarante è amico del da lunga data e non avrebbe avuto, pertanto, motivo di rendere dichiarazioni contro la CP_1 persona con cui ha uno rapporto di amicizia molto datato, non risultando motivi di dissidio tra i due.
Significative sono, altresì, le dichiarazioni rese da , amica della , la quale Testimone_3 Pt_1 nei tre anni prima della fine della relazione sentimentale tra i due, aveva raccolto confidenze dell'amica in ordine agli episodi di violenza subiti dal compagno. La stessa aveva poi visto Tes_3 personalmente le lesioni al ginocchio, a causa delle quali la zoppicava. L'amica le aveva Pt_1 riferito che a provocargliele era stato il compagno, spingendola e facendola cadere. La le Pt_1 aveva detto di aver assunto la decisione di lasciare definitivamente il compagno per trasferirsi in un altro Comune, in conseguenza di tali condotte. L'amica le aveva raccontato anche che quando era andata presso l'abitazione comune per prelevare i suoi effetti personali, aveva dovuto richiedere l'intervento dei Carabinieri in quanto il alteratosi per un diverbio, le aveva lanciato addosso CP_1 una sedia.
Tale ultimo episodio trova riscontro anche nell'annotazione dei Carabinieri della Stazione di Castel San
Pietro Terme del 20.8.2018, relativa all'intervento effettuato il giorno precedente su richiesta della
, che aveva riferito ai militari di aver paura del compagno, il quale, a seguito di una Pt_1 discussione, l'aveva inseguita brandendo una sedia (doc. 7 di parte convenuta).
L'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rilasciate dalla conoscente della coppia, _1
, o dalle s.i.t. acquisite nel giudizio, non è minata dalla prova contraria affidata alle
[...]
pagina 6 di 10 dichiarazioni del figlio del il quale, alla domanda se la si era fatta male al ginocchio CP_1 Pt_1 perché buttata a terra dal compagno, ha riferito di aver appreso dal padre e dalla che Pt_1 quest'ultima aveva male al ginocchio perché erano caduti da cavallo insieme;
circostanza, questa, che era apparsa strana anche allo stesso teste, che ben conosce l'abilità del padre nel cavalcare. E' stato lo stesso teste, dunque, ad aver messo per primo in dubbio la credibilità delle dichiarazioni della coppia circa la causa delle lesioni riportate dalla . Pt_1
Tantomeno sono idonee a destituire di fondamento la versione dell'attrice le s.i.t. prodotte in giudizio dalla parte convenuta (docc. 5 e 6): il fatto che i dichiaranti, e non Parte_2 Persona_2 abbiano riferito di particolari episodi di violenza fisica e/o verbale non significa che, in loro assenza, essi si siano verificati. Peraltro, ha comunque raccontato di un episodio in cui il Persona_2 si era molto alterato con la compagna perché non trovava delle tazzine da caffè; ciò accadeva CP_1 durante la fase in cui era in atto il trasloco di dopo la rottura della relazione sentimentale tra i Pt_1 due.
Tutti gli elementi probatori acquisiti e sopra esaminati convergono a denotare un quadro di rapporti nella coppia caratterizzati da agiti violenti del nei confronti della compagna, a causa della CP_1 sua incapacità di frenare i suoi scatti di rabbia e delle modalità con cui si relazionava con lei, modalità improntate più sulla sopraffazione e l'aggressività verbale che non sul dialogo pacifico. Era lui a decidere quando e perché interrompere una serata in compagnia di amici, quando la compagna poteva parlare e quando doveva tacere e reagiva con impulsività e rabbia alle parole sgradite della compagna.
Gli episodi riferiti da chi vi aveva assistito personalmente o da chi aveva comunque potuto di persona constatare le lesioni al labbro ed al ginocchio inferte alla , costituiscono condotte che, reiterate Pt_1 nel tempo, sono idonee a configurare il reato di cui all'art. 572 c.p., che deve dunque ritenersi provato ai fini che in questa sede rilevano, come devono essere parimenti attribuite al le lesioni CP_1 riportate al costato, al ginocchio ed al labbro dalla a seguito delle sue aggressioni. Pt_1
Ciò detto, deve rilevarsi, quanto alle conseguenze dannose risarcibili, che l'attrice ha allegato di aver patito tanto danni fisici, quanto danni a livello psichico.
Sono stati espletati accertamenti con la nomina di un medico legale e di uno specialista psichiatra.
Sul piano dei postumi fisici, il dott. medico-legale, pur dando atto della mancanza di Persona_3 referti contestuali alle lesioni ma della presenza di referti successivi, ha rilevato una compatibilità tra le lesioni allegate dall'attrice e le modalità degli episodi di violenza riferiti (frattura costale a seguito di un trauma diretto dell'emicostato, ferita al labbro superiore a seguito di uno schiaffo;
contusione del ginocchio con un trauma da caduta). Il CTU ha dato poi atto (pagg. 42 - 43 CTU) che “in sede di operazioni peritali è stato altresì riscontrato un esito cicatriziale all'emilabbro superiore sinistro di circa 2 cm, a decorso orizzontale e non cordoniforme, come detto topograficamente compatibile con la lesione asserita da parte attrice. È emerso, inoltre, dolore alla palpazione dell'emicostato destro in sede di pregressa frattura, dolore riferito anche ai cambiamenti climatici. È stata, infine, rilevata una davvero modesta disfunzionalità al ginocchio sinistro in paziente con artrosi”.
Sul piano psichico, il Prof. si è così espresso (pagg. 37-38 CTU): “In attualità, lo Persona_4 stile di vita ed i livelli di funzionamento della Sig.ra risultano, secondo quanto da lei Pt_1 dichiarato, sufficientemente preservati, mentre dal punto di vista psicologico viene denunciata la
“mancanza di serenità” e quindi un vivere più inquieto e meno gratificante, pur a fronte della pagina 7 di 10 compiutezza dei comportamenti e l'assolvimento dei bisogni, ci si trova cioè a fronte di una sofferenza psicologica soggettiva clinicamente apprezzabile, con interferenze davvero del tutto marginali sullo stile di vita e sui livelli di funzionamento.
Tutto ciò porta a ritenere che alla Sig.ra possa essere riconosciuto, quale esito delle vicende Pt_1 oggetto della consulenza medico-legale, un “Disturbo dell'Adattamento con Umore Depresso”, qualificabile di entità lieve-moderata. Dal colloquio effettuato non sono invece emersi i sintomi caratteristici del DTPS;
mancano in particolare gli specifici sintomi dissociativi e soprattutto non c'è evidenza alcuna di una mortificazione dei livelli di funzionamento attribuibili alla sofferenza psicologica.”
Il CTU, alla luce delle risultanze acquisite, anche relativamente al danno psichico, ha così concluso:
“Per tutti questi motivi, tenuto conto di quanto sopraesposto, disturbi lamentati dalla Perizianda, dell'obiettività clinica riscontrata e delle attitudini dinamico-relazionali, nonché delle precedenti risultanze specialistiche e dei comuni barèmes di riferimento, pare equo valutare il danno biologico permanente nella misura del 7%, con riferimento all'integrità psico-fisica.
Si precisa che di tale danno pare equo valutare il danno biologico permanente di natura psichica nella misura del 4-5%” (pag. 43 CTU).
Le risultanze del CTU e del suo ausiliario possono essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Giudice ai fini delle valutazioni da assumere nel giudizio de quo, apparendo tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico motivazionale ineccepibile.
L'elaborato risulta, infatti, approfondito, corredato degli opportuni riferimenti scientifici, esaustivo e puntuale nelle risposte alle osservazioni dei consulenti di parte e dei difensori. Sono da ritenersi esaustivi anche i chiarimenti resi a seguito dell'ordinanza del 24.4.2024, emessa sulla scorta dei rilievi dei difensori delle parti all'udienza del 23.4.2024. In particolare, sul piano psichico, è stato evidenziato che l'attrice non abbia manifestato, in sede di esame clinico, una risposta psicopatologica da ritenersi sproporzionata rispetto agli eventi che l'hanno vista coinvolta come vittima di violenza domestica ad opera del compagno;
motivo per il quale, l'ausiliario del CTU ha ritenuto di non far ricorso a test psicometrici (conclusione, questa, che in sede di operazioni peritali veniva condivisa anche dai consulenti di parte e dai relativi ausiliari); test che sarebbero stati utili, comunque, solo come mero contributo alla miglior comprensione del caso, nell'ipotesi in cui fosse emersa una sproporzione fra l'evento e la risposta psicopatologica della periziata, che nel caso in esame non è stata ravvisata dallo specialista.
Pertanto, possono essere condivise le conclusioni cui sono addivenuti il medico-legale e lo specialista, che hanno escluso in capo all'attrice la sussistenza di un disturbo post-traumatico da stress, in assenza di evidenze, quali i sintomi dissociativi, tipicamente riferibili a tale disturbo. In particolare, dall'esame della parte attrice, lo specialista psichiatra non ha ravvisato le manifestazioni essenziali di detto disturbo, quali sono i ricordi improvvisi tipo “flashback” dell'evento traumatico, con conseguente quadro di allarme neurovegetativo innescato dal rivivere l'esperienza traumatica attraverso il suo ricordo. Come ancora evidenziato dallo specialista, inoltre, per DPTS si intende una manifestazione pagina 8 di 10 psicopatologica reattiva che insorge a fronte di uno stimolo esterno che abbia determinato una intensa risposta emotiva, mentre nel caso in esame la aveva percepito come maltrattanti le condotte Pt_1 dell'ex compagno solo a distanza di tempo dagli accadimenti (ed a seguito del percorso psicologico intrapreso dopo la fine della relazione). Nessuna reazione patologica immediata ad un fatto gravemente traumatico sul piano emotivo è dunque ravvisabile nella parte attrice.
Sulla base di tali risultanze medico-legali, quindi, può procedersi alla quantificazione dei danni risarcibili, che deve avvenire in base alla Tabella elaborata dal Tribunale di Milano (ed. 2024), considerata l'entità delle lesioni accertata (7%) e l'età della danneggiata (56 anni) calcolata ad una data intermedia (giugno 2013) nel lungo lasso temporale (2009 – 2018) in cui le condotte maltrattanti ed aggressive del convenuto si sono svolte e che hanno cagionato il danno biologico-relazionale accertato nelle due componenti fisica e psichica.
Si precisa che tali valori, individuati dalle Tabelle di Milano, sono comprensivi anche della componente descrittiva costituita dalla sofferenza morale presuntivamente accertata in ragione dell'età del danneggiato, dell'entità degli esiti invalidanti anatomo-funzionali e delle relative presumibili ripercussioni di carattere dinamico-relazionale/esistenziale.
In applicazione della suddetta Tabella, il danno biologico permanente è quantificabile in euro 9.701,30.
A tale danno va sicuramente aggiunto il danno morale, quantificabile nella percentuale del 25% del danno biologico, e dunque pari ad euro 2.425,33, in considerazione della presumibile sofferenza soggettiva patita dalla danneggiata in conseguenza delle condotte maltrattanti cui per anni è stata sottoposta.
La quantificazione globale dei danni risarcibili, tuttavia, deve tener conto del fatto che, nel caso di specie, all'origine delle conseguenze dannose accertate in capo alla danneggiata, vi sono condotte integranti un reato doloso, consumato nell'arco di diversi anni con abitualità (cfr Cass. n. 12408/2011).
Ciò giustifica un aumento dell'importo risarcibile, equitativamente stabilito nel 50% rispetto all'entità degli importi previsti in Tabella. Ne consegue che il totale dei danni non patrimoniali risarcibili è pari ad euro 18.189,95 (12.126,63 + 50%), così arrotondato.
Possono essere riconosciute all'attrice, altresì, le spese sostenute per le cure e ritenute congrue in sede di CTU per l'ammontare di euro 5.817,11 (per psicoterapia, relazione medico-legale, relazione psichiatrica e certificati del Dott. e di euro 386,00 (per tecarterapia, RMN e Rx emicostati) Per_5 sostenute per la frattura costale e la contusione al ginocchio addebitabili al convenuto.
Le restanti spese di euro 352,00 per bilancio cardiovascolare (doc. 22 fascicolo attoreo) e per visita specialistica del chirurgo plastico Dott. (doc. 35 fascicolo attoreo), non possono essere refuse in Per_6 mancanza di produzione dei relativi referti che dimostrino l'attinenza delle spese alle lesioni accertate in conseguenza delle aggressioni patite.
Parimenti, non possono essere riconosciute le spese (euro 155 per visita ORL del 27.8.2021 ed euro
122 per RMN lombo-sacrale) della cui attinenza alle lesioni addebitabili al convenuto non vi è prova.
In relazione al danno complessivamente quantificato nelle diverse componenti, trattandosi di debito di valore, deve essere altresì risarcito il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagina 9 di 10 pagamento delle suddette somme liquidate, secondo i criteri dettati dall'orientamento costante della
Suprema Corte (Cass. civ., sez. un. 17.02.1995, n. 1712).
In applicazione di tali criteri, le somme liquidate a titolo risarcitorio devono essere dunque devalutate alla data di ciascun esborso effettivo (per le somme liquidate come danno patrimoniale) e, quanto al danno non patrimoniale, alla data del 30 giugno 2013 (individuata come data intermedia nell'arco di durata delle condotte maltrattanti); le somme così devalutate vanno poi incrementate degli interessi legali maturati sino alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati applicando l'indice ISTAT
FOI.
A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento ai parametri medi per tutte le fasi come in dispositivo (scaglione euro 26.001 – 52.000 in base al liquidato, comprensivo di accessori). Vanno poi rifuse all'attrice le anticipazioni per notifica e spese di introduzione della causa
(euro 814,21), nonché le spese di CTP (euro 1.830,00 a dott.ssa ed euro 2.440,00 a dott.ssa Per_7
– v. fatture allegate). Per_8
Le spese di CTU, come liquidate con decreto del 28.8.2024, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna a versare a Controparte_1 Pt_1
la somma di euro 18.189,95 a titolo di danni non patrimoniali, euro 5.817,11 + 386,00 per danni
[...] patrimoniali, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro
814,21 per anticipazioni, euro 1.830,00 + 2.440,00 per CTP, euro 7.616 per compensi dei difensori, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Bologna, 25 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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