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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3896 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15411/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15411/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 22.01.2025 vertente
TRA
già P. IVA in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Franceschini, presso il cui studio è domiciliato in Napoli alla via L. Sanfelice n°89, per procura in atti opponente
E
(p.iva. in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore Sig. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Iacopo Innocenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Firenze via Michelangiolo n. 5 giusta procura in atti opposta
Conclusioni per parte opponente:
Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto:
pagina 1 di 7 I – in via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649
c.p.c. nonché l'esecuzione sussistendone gravi motivi di fumus boni iuris e periculum in mora di cui al presente atto capo A in diritto;
II – revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti nel presente atto, previo accertamento dell'inadempimento e violazione del principio di correttezza e buona fede della previa declaratoria di risoluzione del contratto Controparte_3 del 30.11.2021 per inadempimento e previo accertamento negativo della pretesa creditoria della Controparte_1
III - in subordine ridurre l'ingiunzione di pagamento, decurtando dalla sorta capitale l'importo ingiunto a titolo di interessi moratori e la parte di compenso variabile calcolata in eccedenza rispetto agli obiettivi effettivamente raggiunti, sulla scorta di quanto dedotto e provato nel presente giudizio, anche in via equitativa;
IV - condannare la società opposta, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari, maggiorati di accessori di legge.
Con riserva di proporre domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni ex adverso proposte, nonché di precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte, chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, nonché replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalla altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate , nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali, nonché di replicare alle eccezioni nuove ed indicare la prova contraria, entro i termini di cui all'art. 171 ter c.pc.
Con espressa riserva di agire per il ristoro dei danni provocati dall'illegittimo contegno della società
pagina 2 di 7 In via istruttoria si chiede ammettersi prova testimoniale sui fatti dedotti in premessa che si abbiano qui per ripetuti e trascritti ed epurati di eventuali valutazioni ed ulteriori mezzi istruttori che saranno indicati entro i termini di Legge.
Conclusioni per parte opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Preliminarmente:
- confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto R.G.6839/2023 - D.I. 4728/2023 e per l'effetto rigettare l'istanza di revoca avanzata da controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto.
2) Nel merito:
- accertare e dichiarare la validità dell'efficacia del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare parte attrice al pagamento della somma di €23.790,00= oltre gli interessi e alle spese liquidate come in D.I. ed oltre interessi e spese successive ed occorrende.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio ed ogni altra spesa sostenuta per via della causa.
Con riserva di ulteriori produzioni di documenti o richiesta di testi, nonché di eventuali prove tecniche che dovessero rivelarsi o ritenersi utili.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da già Parte_1
per opporsi al decreto ingiuntivo n. 4738/2023 Parte_2 emesso in data 13.03.2023 con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di di euro 23.790,00, oltre Controparte_1 interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo e spese, a titolo di compenso fisso e compenso variabile pattuiti nel contratto sottoscritto tra le parti in data 30.11.2021, relativo a servizi web di equity crowfunding.
A sostegno della domanda deduceva: che stipulava Parte_1 il suddetto contratto con società gestore di un CP_1
pagina 3 di 7 portale on line per la facilitazione della raccolta di capitale, al fine di ottenere una raccolta di 1.500.000 euro;
che l'obiettivo non veniva raggiunto in quanto veniva raccolto l'importo di euro 435.000, inferiore ad un terzo;
che pertanto la contestava Parte_1 la positiva definizione della pratica e per mero spirito conciliativo riconosceva il pagamento di euro 9.150,00 corrispondente al 50% della fattura relativa al compenso fisso per l'attività di gestione del portale;
che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso comunque in mancanza di prova scritta, fondandosi su fatture elettroniche
Cont depositate non nel formato XML estratto dallo ma in formato pdf.; che il contratto non era stato sottoscritto da su Controparte_3 tutte le pagine ma solo in calce e conteneva clausole vessatorie agli articoli 6, 8 e 12; che la società opposta non aveva correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte, in quanto non aveva raggiungeva il risultato promesso e non aveva fornito all'opponente le informazioni di cui all''art. 21 del TUF, e 28 del Reg.
[...] costituendosi chiedeva la conferma del decreto Controparte_5 ingiuntivo opposto. In particolare, l'opposta deduceva: che aveva erogato tutti i servizi per i quali si era impegnata nei confronti del debitore, pubblicando l'offerta sulla piattaforma con un obiettivo massimo di euro 1.500.000,00; che l'offerta non prevedeva un obiettivo minimo e in data 09.04.2022 si concludeva positivamente per un importo di euro 435.000,00; che, in base al contratto, era dovuto a un compenso fisso per l'attività di Controparte_1 advisor e arranger pari ad euro 15.000,00 oltre Iva ed un compenso variabile pari al 3% degli importi complessivamente raccolti da tutti gli investimenti tramite la piattaforma, oltre Iva;
che Parte_1
provvedeva al pagamento della somma di euro 9.150,00 inclusa
[...]
Iva e corrispondente al 50% della fattura n. 142/E del 15.12.2021 di euro 18.300,00 relativa al compenso fisso per l'attività di gestione del portale;
che con mail del 02.12.2022 l'opponente, in risposta al sollecito di pagamento inviato dall'opposta per ottenere il saldo del dovuto, chiedeva “di ridimensionare le somme pretese in maniera equa”
pagina 4 di 7 e di “definire un importo a stralcio”, così riconoscendo il debito;
che si rendeva disponibile ad uno sconto, ma Controparte_1 successivamente non forniva alcun riscontro;
che, in base Parte_1 al D. Lgs. 231/02 art.4, erano dovuti gli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'adempimento, senza necessità di messa in mora.
Tanto premesso l'opposizione è infondata. provava adeguatamente il credito ingiunto mediante Controparte_1 la produzione del contratto (allegato 5 fascicolo monitorio) sottoscritto dalla e le fatture, depositate in Parte_1 data 15.05.2023 anche in formato xml.
L'opponente affermava che il contratto conteneva previsioni di natura vessatoria alle clausole 6, 8 e 12, ai sensi degli articoli 1341 e
1342 c.c., senza tuttavia specificare in alcun modo le fattispecie ritenute ricorrenti in concreto e le ragioni della loro asserita abusività. La genericità dell'eccezione comporta la sua inammissibilità prima ancora che la sua infondatezza.
In ogni caso si rileva che: “in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 c.c., comma 2, non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne pagina 5 di 7 liberamente apprezzato il contenuto” (Cass. Sent 1143 del 2022; Ord.
n. 20461 del 2020; Ord. n. 17073 del 2013).
Nel caso di specie parte opponente non forniva alcuna prova della predeterminazione e dell'utilizzo in serie da parte di Parte_1
delle condizioni pattuite con nei termini
[...] Controparte_1 sopra chiariti;
il contenuto del contratto deve dunque ritenersi validamente approvato mediante la sottoscrizione apposta dalla società opponente in calce.
L'importo ingiunto da considerata la somma Parte_1 raccolta pari ad euro 435.000,00, è inoltre anche inferiore a quanto contrattualmente stabilito all'art.
8.1 e 8.2 dell'accordo contrattuale;
in particolare il compenso variabile veniva richiesto in misura inferiore al 3% dell'importo ottenuto tramite la
Piattaforma, pattuito in contratto.
A prescindere da quali possano essere state le aspettative delle parti, la debenza del corrispettivo non era invece subordinata in alcun modo al raggiungimento di un obiettivo minimo, e pertanto il pagamento deve ritenersi dovuto. Al contrario, il contratto stabiliva espressamente, sempre all'art. 8.2, che il compenso variabile spettante al Gestore non avrebbe comunque potuto essere inferiore a
10.000,00 euro, dunque a prescindere dall'importo raccolto.
Parimenti dovuti risultano infine gli interessi riconosciuti in sede di decreto, ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo, ai sensi dell'art. 4, in quanto il contratto sottoscritto tra le parti può essere qualificato transazione commerciale.
Per tutto quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede:
pagina 6 di 7 rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 4738/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite liquidate in euro 4.237,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Milano 13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15411/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 22.01.2025 vertente
TRA
già P. IVA in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Franceschini, presso il cui studio è domiciliato in Napoli alla via L. Sanfelice n°89, per procura in atti opponente
E
(p.iva. in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore Sig. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Iacopo Innocenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Firenze via Michelangiolo n. 5 giusta procura in atti opposta
Conclusioni per parte opponente:
Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto:
pagina 1 di 7 I – in via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649
c.p.c. nonché l'esecuzione sussistendone gravi motivi di fumus boni iuris e periculum in mora di cui al presente atto capo A in diritto;
II – revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti nel presente atto, previo accertamento dell'inadempimento e violazione del principio di correttezza e buona fede della previa declaratoria di risoluzione del contratto Controparte_3 del 30.11.2021 per inadempimento e previo accertamento negativo della pretesa creditoria della Controparte_1
III - in subordine ridurre l'ingiunzione di pagamento, decurtando dalla sorta capitale l'importo ingiunto a titolo di interessi moratori e la parte di compenso variabile calcolata in eccedenza rispetto agli obiettivi effettivamente raggiunti, sulla scorta di quanto dedotto e provato nel presente giudizio, anche in via equitativa;
IV - condannare la società opposta, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari, maggiorati di accessori di legge.
Con riserva di proporre domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni ex adverso proposte, nonché di precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte, chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, nonché replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalla altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate , nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali, nonché di replicare alle eccezioni nuove ed indicare la prova contraria, entro i termini di cui all'art. 171 ter c.pc.
Con espressa riserva di agire per il ristoro dei danni provocati dall'illegittimo contegno della società
pagina 2 di 7 In via istruttoria si chiede ammettersi prova testimoniale sui fatti dedotti in premessa che si abbiano qui per ripetuti e trascritti ed epurati di eventuali valutazioni ed ulteriori mezzi istruttori che saranno indicati entro i termini di Legge.
Conclusioni per parte opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Preliminarmente:
- confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto R.G.6839/2023 - D.I. 4728/2023 e per l'effetto rigettare l'istanza di revoca avanzata da controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto.
2) Nel merito:
- accertare e dichiarare la validità dell'efficacia del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare parte attrice al pagamento della somma di €23.790,00= oltre gli interessi e alle spese liquidate come in D.I. ed oltre interessi e spese successive ed occorrende.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio ed ogni altra spesa sostenuta per via della causa.
Con riserva di ulteriori produzioni di documenti o richiesta di testi, nonché di eventuali prove tecniche che dovessero rivelarsi o ritenersi utili.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da già Parte_1
per opporsi al decreto ingiuntivo n. 4738/2023 Parte_2 emesso in data 13.03.2023 con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di di euro 23.790,00, oltre Controparte_1 interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo e spese, a titolo di compenso fisso e compenso variabile pattuiti nel contratto sottoscritto tra le parti in data 30.11.2021, relativo a servizi web di equity crowfunding.
A sostegno della domanda deduceva: che stipulava Parte_1 il suddetto contratto con società gestore di un CP_1
pagina 3 di 7 portale on line per la facilitazione della raccolta di capitale, al fine di ottenere una raccolta di 1.500.000 euro;
che l'obiettivo non veniva raggiunto in quanto veniva raccolto l'importo di euro 435.000, inferiore ad un terzo;
che pertanto la contestava Parte_1 la positiva definizione della pratica e per mero spirito conciliativo riconosceva il pagamento di euro 9.150,00 corrispondente al 50% della fattura relativa al compenso fisso per l'attività di gestione del portale;
che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso comunque in mancanza di prova scritta, fondandosi su fatture elettroniche
Cont depositate non nel formato XML estratto dallo ma in formato pdf.; che il contratto non era stato sottoscritto da su Controparte_3 tutte le pagine ma solo in calce e conteneva clausole vessatorie agli articoli 6, 8 e 12; che la società opposta non aveva correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte, in quanto non aveva raggiungeva il risultato promesso e non aveva fornito all'opponente le informazioni di cui all''art. 21 del TUF, e 28 del Reg.
[...] costituendosi chiedeva la conferma del decreto Controparte_5 ingiuntivo opposto. In particolare, l'opposta deduceva: che aveva erogato tutti i servizi per i quali si era impegnata nei confronti del debitore, pubblicando l'offerta sulla piattaforma con un obiettivo massimo di euro 1.500.000,00; che l'offerta non prevedeva un obiettivo minimo e in data 09.04.2022 si concludeva positivamente per un importo di euro 435.000,00; che, in base al contratto, era dovuto a un compenso fisso per l'attività di Controparte_1 advisor e arranger pari ad euro 15.000,00 oltre Iva ed un compenso variabile pari al 3% degli importi complessivamente raccolti da tutti gli investimenti tramite la piattaforma, oltre Iva;
che Parte_1
provvedeva al pagamento della somma di euro 9.150,00 inclusa
[...]
Iva e corrispondente al 50% della fattura n. 142/E del 15.12.2021 di euro 18.300,00 relativa al compenso fisso per l'attività di gestione del portale;
che con mail del 02.12.2022 l'opponente, in risposta al sollecito di pagamento inviato dall'opposta per ottenere il saldo del dovuto, chiedeva “di ridimensionare le somme pretese in maniera equa”
pagina 4 di 7 e di “definire un importo a stralcio”, così riconoscendo il debito;
che si rendeva disponibile ad uno sconto, ma Controparte_1 successivamente non forniva alcun riscontro;
che, in base Parte_1 al D. Lgs. 231/02 art.4, erano dovuti gli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'adempimento, senza necessità di messa in mora.
Tanto premesso l'opposizione è infondata. provava adeguatamente il credito ingiunto mediante Controparte_1 la produzione del contratto (allegato 5 fascicolo monitorio) sottoscritto dalla e le fatture, depositate in Parte_1 data 15.05.2023 anche in formato xml.
L'opponente affermava che il contratto conteneva previsioni di natura vessatoria alle clausole 6, 8 e 12, ai sensi degli articoli 1341 e
1342 c.c., senza tuttavia specificare in alcun modo le fattispecie ritenute ricorrenti in concreto e le ragioni della loro asserita abusività. La genericità dell'eccezione comporta la sua inammissibilità prima ancora che la sua infondatezza.
In ogni caso si rileva che: “in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 c.c., comma 2, non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne pagina 5 di 7 liberamente apprezzato il contenuto” (Cass. Sent 1143 del 2022; Ord.
n. 20461 del 2020; Ord. n. 17073 del 2013).
Nel caso di specie parte opponente non forniva alcuna prova della predeterminazione e dell'utilizzo in serie da parte di Parte_1
delle condizioni pattuite con nei termini
[...] Controparte_1 sopra chiariti;
il contenuto del contratto deve dunque ritenersi validamente approvato mediante la sottoscrizione apposta dalla società opponente in calce.
L'importo ingiunto da considerata la somma Parte_1 raccolta pari ad euro 435.000,00, è inoltre anche inferiore a quanto contrattualmente stabilito all'art.
8.1 e 8.2 dell'accordo contrattuale;
in particolare il compenso variabile veniva richiesto in misura inferiore al 3% dell'importo ottenuto tramite la
Piattaforma, pattuito in contratto.
A prescindere da quali possano essere state le aspettative delle parti, la debenza del corrispettivo non era invece subordinata in alcun modo al raggiungimento di un obiettivo minimo, e pertanto il pagamento deve ritenersi dovuto. Al contrario, il contratto stabiliva espressamente, sempre all'art. 8.2, che il compenso variabile spettante al Gestore non avrebbe comunque potuto essere inferiore a
10.000,00 euro, dunque a prescindere dall'importo raccolto.
Parimenti dovuti risultano infine gli interessi riconosciuti in sede di decreto, ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo, ai sensi dell'art. 4, in quanto il contratto sottoscritto tra le parti può essere qualificato transazione commerciale.
Per tutto quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede:
pagina 6 di 7 rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 4738/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite liquidate in euro 4.237,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Milano 13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
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