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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5270/2019
All'udienza collegiale del giorno 18/03/2025 ore 10:50
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. RINALDI STEFANIA Presente
Appellato/i
CP_1
Avv. RISTUCCIA RENZO Avv. Cataldo in sostituzione
Avv. PETRONE ANGELO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5270/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Fabio Capri (c.f. ) e Stefania Rinaldi (C.F. C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, Viale C.F._3
Bruno Buozzi n. 99, giusta delega in atti
- ATTORE IN RIASSUNZIONE –
E
Cod. Fiscale P. IVA ) iscritta Controparte_2 P.IVA_1
dell'Albo delle Banche al n. 5678, capogruppo del Gruppo Bancario iscritto Controparte_2
all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia, in persona del procuratore speciale dott. Controparte_3
(C.F. ), difeso e rappresentato, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Renzo CodiceFiscale_4
C.F._ Ristuccia ) ed Angelo Petrone (C.F. ) presso il CodiceFiscale_6 CodiceFiscale_7
cui studio in Roma, Piazza Cavour n. 17 è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono stati esposti nella ordinanza del Supremo Collegio n.12051/2019, depositata l'8 maggio 2019, come di seguito viene riportato: “
1. Con sentenza n. 4611 dell'8.7.2014 la Corte
d'Appello di Roma, in riforma dell'impugnata sentenza di primo, grado, ha respinto la domanda proposta da nei confronti della intesa Parte_1 Controparte_4
a conseguire il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina, operazione avvenuta senza che la banca fornisse le doverose informazioni di legge. Nella specie era provato, a giudizio del decidente, in base ad elementi univoci, precisi e concordanti - tratti in particolare dalla composizione del portafoglio intestato allo stesso, dalla sottoscrizione nello stesso giorno di obbligazioni provviste di un rating inferiore, dall'elevato rendimento promesso, nonché dalla media preparazione finanziaria e dalla discreta propensione al rischio dichiarata dall'interessato - che il quand'anche fosse stato debitamente informato, Parte_1 avrebbe effettuato comunque l'investimento...”.
La sentenza d'Appello impugnata, in particolare, così motiva: “..3. Il punto centrale della controversia è costituito dall'esame del motivo d'appello concernente la violazione da parte del tribunale delle regole in materia di onere della prova con riferimento al nesso eziologico (pag. 27 dell'atto di appello).
Come precisato dalla Corte di Cassazione “In tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario
l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d. lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di aver agito con la specifica diligenza richiesta.” (Cass. 22147/2010)
Tuttavia il danno conseguente il default delle Obbligazioni Argentina può considerarsi eziologicamente connesso alla omissione di un obbligo informativo solo se può dirsi accertato che la diversa informazione non resa dall'intermediario era in concreto nella disponibilità di quest'ultimo
e non risulti, anche in via presuntiva, che anche se avesse avuto l'informazione il cliente avrebbe comunque effettuato l'operazione.
Nella fattispecie in esame vi è un quadro di elementi univoci, precisi e concordanti idoneo a ritenere presuntivamente che il avrebbe effettuato comunque l'investimento. Parte_1 Non è contestato che il portafoglio del fosse così composto (cfr nota. 4 pagina 18 dell'atto Parte_1 di appello): € 50.000,00 titoli di Stato argentini;
e 20.000,00 titoli di Stato brasiliani;
e 26.000,00 titoli di Stato italiani, € 5.700,00 azioni;
€86.093,44, quota del fondo: multicomparto Arca Cinque
Stelle; €255.000,00 titoli obbligazionari corporate anche stranieri.
Tale portafoglio era caratterizzato da una composizione diversificata, con un rischio di investimento diversificato, cui corrispondevano rendimenti proporzionalmente elevati parametrati al differente grado di rischio. In tale contesto gli investimenti in titoli Argentina costituivano una alquanto ridotta percentuale del portafoglio e rientravano proprio in una logica di diversificazione quantitativa e qualitativa del rischio.
Significativo è il fatto che lo stesso giorno degli investimenti in titoli di Stato argentini il Parte_1 investì in titoli di Stato brasiliani che avevano un rating inferiore (B+) a quelli argentini.
In tale contesto è evidente che tassi di rendimento non inferiori al 9%, anche per uno sprovveduto investitore non potevano che essere indizio di una elevata rischiosità dell'investimento, consapevolmente accettata.
Ad abundantiam si osserva che il si era tra l'altro dichiarato soggetto in possesso di una Parte_1 media preparazione finanziaria e di una discreta propensione al rischio: elementi ulteriori che considerando gli investimenti compiuti rafforzano l'esclusione del nesso di causalità tra una corretta informazione e l'investimento in questione.
Sotto altro autonomo profilo si osserva che l'investimento in questione venne effettuato nel settembre
2000, quando il rischio insolvenza per l'Argentina non si era ancora manifestato, né risulta che la fosse in quel momento in possesso di informazioni che lasciassero presagire il default. CP_1
In particolare è da escludersi che sussistesse un rischio-Paese dell'Argentina, dì natura tale da disincentivare, nel settembre 2000, anche alla stregua delle valutazioni del FMI, l'investimento da parte di soggetti - come l'appellato- aduso ad una diversificazione, anche in senso speculativo, degli investimenti, come emerge dalla documentazione in atti.
4. L'appello incidentale condizionato è infondato.
Con riferimento all'asserito deficit informativo, come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18039/2012 “In tema d'intermediazione finanziaria, le informazioni che devono essere preventivamente fornite dall'intermediario, a norma dell'art. 6 della previgente legge 2 gennaio 1991,
n. 1, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonee ad integrare l'ipotesi di mancanza di consenso;
deve, pertanto, essere esclusa non solo, la nullità del contratto per mancanza di uno dei requisiti fondamentali previsti dall'art. 1325 cod. civ., qual è il consenso-accordo, ma anche la sua annullabilità per errore, come nel caso in cui l'investitore si dolga di aver acquistato non un titolo diverso, o con caratteristiche diverse, da un altro, ma un titolo privo del positivo andamento sperato, così prospettando una valutazione che rimane confinata nei campo dei motivi”.
Con riferimento alla mancata sottoscrizione del “contratto quadro” si osserva che le obbligazioni
Argentina de quibus furono acquistate nell'ambito del rapporto di negoziazione collegato al deposito titoli a custodia 39/84904, di cui il solo intestatario era il che sottoscrisse il contratto (cfr Parte_1 docc 6 e 8 dell'appellante).
5. Per effetto dell'accoglimento dell'appello principale va condannato a Parte_1 restituire quanto percepito in virtù dell'impugnata sentenza, vale a dire € 65.388,44, oltre interessi legali dal 28.5. 2009 (data del bonifico).
6. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti”.
La Cassazione ha così statuito: “Accoglie il primo ed il secondo motivo dì ricorso, dichiara assorbiti
i restanti;
cassa l'impugnata sentenza ne limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte
d'Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio”.
La sentenza del Supremo Collegio è motivata come segue: “Con il primo motivo di ricorso il deduce la contrarietà dell'impugnata decisione all'art. 21 TUF e agli artt. 26, 28 e 29 Reg. Parte_1
Intermediari 11522/98 sul presupposto che, ragionando nei riferiti termini la Corte d'Appello, era venuta meno sia dal verificare «l'effettivo adempimento da parte della banca dei suddetti obblighi informativi» nei confronti dell'investitore prima di dar corso alle operazioni in contestazione, sia dal trarre dalla loro violazione «le necessarie conseguenze» a carico dell'inadempiente, non potendo correttamente «ipotizzarsi» che anche in presenza di un'adeguata informativa dell'intermediario,
l'investitore avrebbe comunque dato corso all'operazione predetta.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, invece, il deduce la violazione dell'art. 23 TUF e Parte_1
dell'art. 29 Reg. Intermediari 11522/98, avendo il decidente «completamente omesso di verificare, in concreto, se la banca avesse dato la prova di aver adempiuto ai suddetti specifici obblighi di diligenza», prestando all'investitore tutte le informazioni atte valutare l'adeguatezza ed il grado di rischio sotteso all'operazione realizzata.
2.3. Entrambi i motivi - alla cui disamina non si frappongono le preclusioni opposte in punto di ammissibilità dalla controricorrente, vero, riguardo alla prima, che non consta in materia un insegnamento di questa Corte a cui il decidente d'appello si sarebbe uniformato, che la questione sollevata ha un'immediata pregnanza giuridica e che la sua capitolazione risponde allo statuto di censurabilità per cassazione dell'errore di diritto e vero, riguardo alla seconda, che non può reputarsi nuova la questione della violazione degli obblighi informativi - sono esaminabili congiuntamente, in quanto afferenti al medesimo tema decisionale e sono fondati per l'effetto che il loro accoglimento, determinando la cassazione della decisione impugnata, rende superflua, in guisa di assorbimento in senso proprio, la cognizione degli altri motivi di ricorso.
2.4. La Corte d'Appello, come si è dianzi riferito, ha escluso l'invocata responsabilità risarcitoria della banca enunciando la convinzione che «il danno conseguente al default delle obbligazioni argentine può considerarsi eziologicamente connesso alla omissione di un obbligo informativo solo se può dirsi accertato che la diversa informazione non resa dall'intermediario era in concreto nella disponibilità di quest'ultimo e non risulti, anche in via presuntiva, che anche se avesse avuto
l'informazione il cliente avrebbe comunque effettuato l'operazione». E poiché «nella fattispecie vi è un quadro di elementi univoci, precisi e concordanti idoneo a ritenere presuntivamente che il avrebbe effettuato comunque l'investimento», non è perciò imputabile alla banca e, Parte_1
marcatamente, alla dedotta violazione da parte di questa degli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari, il danno lamentato dal e la domanda del medesimo va per questo Parte_1
respinta.
2.5. L'assunto, così sviluppato, è frutto di un manifesto errore nell'impostazione della questione, giacché la Corte d'Appello ha posposto il giudizio sulla violazione degli obblighi informativi alla sussistenza nella specie del nesso di causalità tra l'assenta violazione di essi ed il danno lamentato dal ricorrente e, seguendo questo filo logico, è pervenuta alla conclusione che il danno allegato dal non sarebbe imputabile alla banca in quanto egli avrebbe comunque effettuato Parte_1
l'investimento.
In linea di principio, e coerentemente con le regole che governano la responsabilità risarcitoria, il ragionamento potrebbe apparire corretto, poiché la ritenuta determinazione del di Parte_1
procedere comunque all'investimento, argomentata dal decidente sulla scorta di plurimi riscontri indiziari secondo il principio di causalità accolto dall'ordinamento civilistico si presterebbe, quale serie causale autonoma, a rescindere il legame altrimenti corrente tra l'inadempimento imputato alla banca ed il danno lamentato dall'investitore. Sennonché nel procedere in questa direzione la Corte
d'Appello non si avveduta delle ricadute che anche nel contesto da essa esaminato discendono dallo speciale regime di favore che in punto di ripartizione dell'onere della prova il legislatore ha voluto dettare a tutela dell'investitore.
L'art. 23, comma 6, TUF, a questo riguardo, prevede che «nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta».
Questo ha portato a codificare il principio, di recente reiterato all'esito di una circostanziata ricognizione della materia (Cass., Sez. I, 24/04/2018, n. 10111), che «in tema d'intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria – impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare
l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con la specifica diligenza richiesta”»(Cass., Sez. I, 19/01/2016, n. 810). Ma anche offerto il pretesto per affermare, sul presupposto che non vi può essere un investimento consapevole se non vi sia stata un'informazione adeguata, ed in dissenso con il Procuratore Generale, che «la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità» (Cass., Sez. I,
28/02/2018, n. 4727). Ed invero si è di nuovo chiarito, quanto alla latitudine degli obblighi informativi, che essi sono «diretti in generale a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, ... sicché, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie, l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circolar e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato, di eventuali situazioni di grey market e, se del caso, finanche del rischio di default dell'emittente sempre che resti apprezzabile da esso intermediario» (Cass., Sez. I,
24/04/2018, n. 10111), e la propensione al rischio dell'investitore non vale a liberare l'intermediario dall'obbligo di offrire, come ora si legge nell'art. 27 del Regolamento Consob 16190/2007, pur non applicabile alla specie, «in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole».
2.6. La conseguenza di questo ragionamento è che si potrà pure escludere la responsabilità dell'intermediario per difetto del nesso di causalità tra violazioni degli obblighi informativi gravanti su costui ed il pregiudizio che ne abbia sofferto il cliente, perché, quantomeno in questo caso «l'esistenza del nesso causale andrà accertata in concreto, non potendosi escludere che l'investitore, una volta correttamente informato, avrebbe deciso di dar corso ugualmente all'investimento» (Cass.,
Sez. I, 28/02/2018, n. 4727); ma ciò sarà possibile se e in quanto all'investitore sia stata fornita un'informazione corretta ai fini di valutare i rischi connessi al proprio investimento, a nulla rilevando in contrario che l'operazione risulti adeguata alla profilazione del cliente o che si possa presumere, come fatto qui, la discreta propensione al rischio. In breve, come si è detto ancora di recente «le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli »
(Cass., Sez. I, 4/04/2018, n. 8333).
2.7. A questi principi non si uniforma la sentenza in esame. Essa ha erroneamente ascritto portata decisiva al preteso difetto di connessione causale tra inadempimento degli obblighi informativi e danno patito dall'investitore sostenendo presuntivamente che il « avrebbe effettuato Parte_1
comunque l'investimento», ma ciò senza previamente chiedersi se gli obblighi informativi, alla cui osservanza l'intermediario è sempre tenuto, fossero stati nella specie correttamente adempiuti e se nell'atto di decidere comunque di effettuare l'investimento il cliente disponesse di tutte le informazioni adeguate a valutare il rischio di perdere, come poi accaduto, buona parte del suo valore.
3. Nei limiti dei motivi accolti la sentenza va dunque cassata e la causa va rinviata al giudice a quo per il doveroso seguito.”
Con atto di citazione notificato in data 1.08.2019, ha riassunto il giudizio e Parte_1 formulato le seguenti conclusioni: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice di rinvio, ogni contraria ragione, eccezione ed istanza disattesa, in accoglimento delle disposizioni e conformandosi al principio di diritto e, comunque, a quanto statuito dall'ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione: a) accertare e dichiarare la violazione, da parte della
[...]
(oggi , nei riguardi del Signor Controparte_5 PA
degli obblighi, anche informativi, stabiliti dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Parte_1
(“T.U.F.”) e dalla Delibera Consob 10 luglio 1998, n. 11522 (“Regolamento Consob”), per le ragioni dedotte in narrativa, in relazione all'acquisto dei titoli obbligazionari dello Stato Argentino con suffisso n. DE0003045357 e n. XS0105694789, entrambi del 19 settembre 2000; e, per l'effetto, stante la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione per inadempimento dei contratti di acquisto di tali titoli e, comunque, stante l'inadempimento della b) condannare la (già CP_1 PA [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 al risarcimento del danno patito dal medesimo Signor quantificato nella misura di Parte_1
€ 72.403,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella misura minore o maggiore che sarà determinata e/o provata in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia, anche in applicazione dell'art.
1226 cc.; con ogni conseguente condanna nei confronti della predetta alla PA restituzione al Signor di quanto da costui versato in esecuzione della Sentenza n. 4611/14 Parte_1
Corte d'appello di Roma c) In via subordinata, dichiarare la nullità del contratto di negoziazione del
22 gennaio 1999 per mancata sottoscrizione dello stesso da parte della Signora e Parte_2 parziale sottoscrizione del Signor e, per l'effetto, condannare la Parte_1 PA
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, al risarcimento del danno patito dal medesimo Signor quantificato nella Parte_1 misura di € 72.403,27 oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella misura minore o maggiore che sarà determinata e/o provata in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia, anche in applicazione dell'art. 1226 c.c.; con ogni conseguente condanna nei confronti della predetta alla PA restituzione al Signor di quanto da costui versato in esecuzione della sentenza n. 4611/14 Parte_1
Corte d'appello di Roma. d) In ogni caso, condannare (già PA [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Controparte_5 di tutti gli ulteriori danni morali ed esistenziali subiti dal Signor da determinarsi Parte_1 ai sensi dell'art. 1226 c.c. e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei gradi di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio”.
La convenuta in riassunzione costituitasi con comparsa Controparte_6 depositata il 6.12.2019, ha formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa in riforma della sentenza del Tribunale
Civile di Roma numero 20460/2008 (cron. 7368/2008 rep. 16746/2008) del 30.09.2008, pubblicata il
20.10.2008, non notificata: in via principale: - rigettare la domanda risarcitoria spiegata dall'Avv. in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, oltre che Parte_1 improvata;
rigettare tutte le altre domande proposte nei confronti della Banca dall'Avv.
[...] perché inammissibili e comunque infondate in fatto come in diritto, oltre che indimostrate;
Parte_1 in via subordinata alla denegata ipotesi di condanna della accertare e dichiarare che CP_1
l'importo massimo dovuto dalla ammonta € 42.000,00; scomputare da detta somma quanto CP_1 percepito dall'Avv. a titolo di cedole in relazione ai titoli argentina oggetto del giudizio per Parte_1 complessivi € 4.152,91 oltre interessi al saggio legale dalla data dell'incasso delle cedole sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione;
- sulla somma così determinata computare gli interessi legali
(ove riconosciuti) dalla data della domanda di riassunzione del giudizio;
in ogni caso: - dichiarare il grave concorso di colpa dell'Avv. nella causazione e/o nell'aggravamento Parte_1 del danno e, per l'effetto, ridurre in ogni caso la condanna della in misura non inferiore al CP_1
50% delle somme complessivamente liquidate in favore dell'appellato ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa;
in caso di declaratoria di nullità del contratto quadro disporre la restituzione alla di tutte le utilità percepite dall'Avv. in pendenza CP_1 Parte_1 del rapporto di negoziazione;
rideterminare la liquidazione di onorari, diritti e spese effettuata nella sentenza di primo grado secondo quanto previsto dalla tariffa professionale forense tenuto conto dell'effettivo valore del giudizio di primo grado”.
La Corte ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dalle parti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
Con l'atto di riassunzione il chiede che, in omaggio a principi di diritto enunciati Parte_1 dall'ordinanza della Corte di Cassazione, la Corte verifichi se la Banca, nella fase anteriore alle operazioni di investimento, abbia fornito al con la dovuta correttezza, diligenza e Parte_1 trasparenza, le specifiche informazioni sull'acquisendo titolo e sui rischi connessi. Lamenta
l'inadempimento da parte della degli obblighi informativi, in violazione degli artt. 21 e 23 del CP_1
T.U.F. e 26, 28 e 29 del Regolamento Consob. Asserisce che, in mancanza di prova, onere che incombe sulla Banca, dovrà darsi atto del relativo inadempimento;
inadempimento di per sé fonte di obblighi risarcitori nei confronti dell'attore in riassunzione, corrispondenti alla perdita del capitale investito, con condanna al ristoro del danno patrimoniale patito dall'investitore, come dallo stesso individuato e quantificato.
Orbene, pare opportuno, in via del tutto preliminare illustrare, sia pure sinteticamente, i principi disciplinanti il giudizio di rinvio. Come è noto, nel giudizio di rinvio che costituisce una nuova fase del processo, autonoma rispetto alle precedenti, finalizzata alla sostituzione della sentenza cassata,
l'oggetto della controversia è chiuso e circoscritto nei limiti segnati dalla pronuncia di annullamento della Corte e sulle questioni da essa decise (Cass. 7 novembre 2003, n. 16694; Cass. 22 maggio 2006,
n. 11939; Cass. 7 marzo 2011, n. 5381; Cass. 5 aprile 2013, n. 8381; Cass., Sez. Lav., 29 maggio
2014, n. 12102; Cass. 5 aprile 2016, n. 6552).
Ne consegue che, per un verso le parti non possono ampliare oltre tali limiti l'oggetto del giudizio di rinvio;
per altro verso, il giudice non può riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle questioni decise e non può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso, ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità, ed è tenuto ad uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia della Corte di Cassazione ed a quanto ivi statuito, stante il disposto dell'art. 384, comma 1, c.p.c., non potendone sindacare la giuridica correttezza né in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, né alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della S.C.
In altri termini, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur essendo dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo e ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.
Si tratta, quindi, di un giudizio chiuso, nel quale il giudice del rinvio deve limitarsi a completare il sillogismo giudiziale e ad applicare il “dictum” della Cassazione a un materiale di cognizione già completo.
Venendo dunque ai primi quattro motivi di appello come proposti dalla e sempre alla luce CP_1 dell'ordinanza di rimessione vanno svolte le seguenti considerazioni, prima in punto di diritto e poi nel merito come afferenti alla presente fattispecie.
In tema di intermediazione finanziaria, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento, con il d.lgs n. 58/1998 (artt. 21 e 23) e la normativa secondaria, il legislatore ha previsto uno speciale regime a tutela dell'investitore, alla cui stregua l'intermediario e responsabile per i danni da costui patiti laddove non gli abbia fornito un'informazione corretta per valutare rischi connessi all' investimento.
La prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta irrilevante in considerazione della propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il pencolo ad esso connesso, in quanto la propensione al rischio dell'investitore non vale a liberare l'intermediano dall' obbligo di offrire, in forma comprensibile, informazioni appropriate.
Gli obblighi informativi sono infatti diretti a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni specifiche e personalizzate che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire. Per cui, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie, l'intermediano deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità: rating, eventuale offering circolar, aspetti del mercato dove il prodotto è collocato, possibili situazioni di grey market e, se del caso, finanche rischio di default dell'emittente.
Le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi a carico dell'intermediario, in quanto la circostanza che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo grazie appunto alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli.
In punto di «partizione dell'onere della prova, ex art. 23, comma 6, TUF prevede che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, per cui: da un lato l'investitore deve allegare l'inadempimento delle obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità; dall'altro,
l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta.
Si potrà pure escludere la responsabilità dell'intermediario per difetto del nesso di causalità tra violazioni degli obblighi informativi gravanti su costui ed il pregiudizio che ne abbia sofferto il cliente, perché, quantomeno in questo caso, «l'esistenza del nesso causale andrà accertata in concreto, non potendosi escludere che l'investitore, una volta correttamente informato, avrebbe deciso di dar corso ugualmente all'investimento» (Cass., Sez. I, 28/02/2018, n. 4727); ma ciò sarà possibile se ed in quanto all'investitore sia stata fornita un'informazione corretta ai fini di valutare i rischi connessi al proprio investimento, a nulla rilevando in contrario che l'operazione risulti adeguata alla profilazione del cliente o che si possa presumere, come fatto qui, la discreta propensione al rischio.
Relativamente alla domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, alla luce di quanto sin qui esposto, deve dunque rilevarsi quanto segue.
L'art. 21 T.U.F. statuisce l'obbligo per le banche di “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati (art. 21 lett. a) e di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”. Il Regolamento Consob n. 11522/1998 ratione temporis applicabile ed in attuazione di quanto disposto dal TUF ha previsto all'art. 28 I co., l'obbligo dei soggetti abilitati di “chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché circa la sua propensione al rischio” e di consegnargli “il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” ed all'art. 28 II co., l'obbligo degli stessi soggetti di fornire all'investitore “informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento”.
La - oltre ad acquisire le più recenti ed affidabili informazioni in ordine all'operazione CP_1
richiestale dal cliente - avrebbe dovuto dimostrare, quale intermediario finanziario abilitato, di avere operato ai sensi dell'art 21 T.U.F. il quale costituisce norma primaria rispetto al regolamento CONSOB nonché ai sensi delle già menzionate disposizioni del medesimo regolamento CONSOB
11522/98 trattandosi di disposizioni che si riferiscono ai servizi indicati all'art. 1 comma 50 T.U.F. senza alcuna distinzione tra le varie tipologie di servizi e quindi anche alle negoziazioni per conto proprio e di terzi.
Sicché la avrebbe dunque dovuto provare di aver “chiesto all'investitore notizie circa la sua CP_1
esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché la sua propensione al rischio” (art. 28 1 ° co. reg. Consob).
E tuttavia manca del tutto la prova di un'attività informativa corretta e piena a seguito dell'ordine di investimento ricevuto in base alle predette norme, vigenti al tempo degli ordini.
L'art. 29 del Regolamento Consob summenzionato impone invero alla di non eseguire le CP_1
operazioni non adeguate al profilo di rischio del cliente, profilo che non risulta sia stato neppure richiesto in occasione degli ordini.
Né può dirsi che l'adempimento degli obblighi di informazione possa desumersi dalla sola firma degli ordini, dalla lettura dei quali non si evince alcunché in merito all'effettiva natura ed alle caratteristiche dell'informazione resa al cliente Parte_1
Infatti, l'intermediario finanziario ha il preciso obbligo contrattuale di informare sempre il cliente sulle caratteristiche e sui rischi specifici e concreti dell'investimento e ciò sia al momento della stipula che durante la vigenza del contratto e tale obbligo va adempiuto con modalità diverse, a seconda della preparazione e della competenza del risparmiatore, ed ai fini della prova dell'adempimento non riveste peraltro rilievo decisivo neppure la circostanza che il cliente abbia sottoscritto il foglio informativo predisposto dalla banca, se questo abbia contenuto del tutto generico come nella fattispecie (cfr. doc.
14 convenuta). Ai sensi degli artt. 28 e 29 Reg. interm. l'obbligo dell'intermediario finanziario di fornire al cliente un' “adeguata” informazione sulle caratteristiche e sui rischi dell'investimento non può infatti ritenersi adempiuto mediante la sottoscrizione di un modulo con indicazioni del tutto generiche e riferibili a qualsiasi investimento finanziario;
è invece necessario che l'informazione sia puntuale e specifica e riferita a quel singolo tipo di investimento del quale si propone la sottoscrizione.
La prova di aver fornito al cliente un'informazione completa e comprensibile sui rischi dell'operazione va inoltre in ogni caso fornita in forma scritta ovvero con registrazioni su nastri magnetici o analoghi supporti e non potrebbe dunque basarsi solo sulle dichiarazioni rese da dipendenti della banca chiamati a testimoniare sul punto.
Quanto alla questione del conflitto di interessi, pure riproposta in questo giudizio di rinvio va rilevato come la abbia operato in conflitto di interessi omettendo di agire in modo da assicurare al CP_1
cliente trasparenza ed equo trattamento.
È pacifico in vero che i titoli venduti si trovassero nel portafoglio dell'Istituto di credito al momento della vendita al Parte_1
Ora, ai sensi dell'art. 21 del T.U.F. “nelle prestazioni dei servizi di investimento e accessori soggetti abilitati devono.... organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitto di interesse e in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento". L'art. 27 II^ comma del Regolamento Consob n.11522/1998 prescrive che gli intermediari non possano effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura ed estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito per iscritto all'operazione.
La legge dunque non esclude la possibilità di un conflitto di interessi tra la ed il cliente ed anzi CP_1
esso è certamente ammissibile poiché ai sensi dell'art. 1 comma 5 del T.U.F. è ammessa la negoziazione per conto proprio. Ciò in quanto le banche, tra gli altri soggetti autorizzati, possono eseguire contrattazioni di strumenti finanziari in nome e per conto proprio consentendo così di investire risorse proprie nell'acquisto e nella successiva vendita di strumenti finanziari e di ricavare un profitto dato dalla differenza fra i prezzi di acquisto e quelli di vendita. L'intermediario autorizzato può rivolgersi direttamente al cliente e, può vendere (o comprare) strumenti finanziari detenuti in portafoglio (o posseduti dal cliente) in seguito all'ordine dello stesso.
Tuttavia, il conflitto di interessi deve in primo luogo venire esplicitato quanto alla natura ed all'estensione tanto da consentire l'equo trattamento del cliente il quale anche in tal caso deve acconsentire per iscritto o con altro strumento equivalente, al fine sostanziale di escludere il trattamento deteriore di questi in favore della Banca.
Sicché non colgono nel segno le difese della Banca circa la mancata sussistenza del conflitto di interessi per aver essa operato “in contropartita diretta” alla luce delle prescrizioni normative che impongono all'intermediario di esplicitare il detto conflitto.
Non vi è quindi prova alcuna che la si sia comportata sul punto con chiarezza e trasparenza ed CP_1 anzi l'assenza di qualsivoglia precisazione nella parte del modulo d'ordine relativa al conflitto di interessi conferma che la abbia omesso qualsivoglia informazione al riguardo. CP_1
Sulla base delle predette considerazioni ritiene dunque la Corte che l'inadempimento della ai CP_1
predetti obblighi di informativa e di agire con trasparenza debba necessariamente assumere rilievo nella misura in cui abbia prodotto un danno.
L'inadempimento della che l'attore lamenta e che è stato effettivamente produttivo di danno CP_1
concerne infatti la mancanza di informazioni sul progressivo indebolimento del valore dei titoli e sulla conseguente probabilità che la loro redditività sarebbe diminuita o azzerata del tutto, in epoca prossima rispettivamente al c.d. default argentino.
Sul punto, è fatto incontroverso che le principali agenzie internazionali (MOs, ST & OOs,
TC) avevano declassato il titolo argentino sin dal marzo 2001. È opportuno infatti ricordare che la deve comunque " operare" in modo che i clienti siano sempre (e costantemente dunque) CP_1
adeguatamente informati" (art. 21 lett. b T.U.F.).
La mancanza di informazioni suddetta va inoltre inquadrata nella totale assenza di informazioni circa il conflitto di interessi in capo alla Banca.
In applicazione di tali principi come affermati dalla Cassazione non è allora condivisibile la erroneità della sentenza di primo grado, come prospettata dalla nella parte in cui essa ha ritenuto CP_1
sussistente la violazione di obblighi di informazione successiva all'esecuzione degli acquisti, erroneità contestata con il terzo motivo di gravame.
Le pronunce invocate dalla appellante risultano al riguardo del tutto recessive rispetto al CP_1 principio più volte ribadito dalla Suprema Corte e che si condivide, per cui l'obbligo di informazione sussiste per l'intera durata del rapporto;
la Cassazione, in particolare, ha affermato che “l'obbligo di informazione di tipo continuativo risulta fondato non solo sulle norme primarie e regolamentari di settore, ma anche sugli articoli 1175 e 1375 cod. civ. che impongono il rispetto delle regole generali della correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto. Da quanto precede trova conferma quanto sia importante per l'investitore entrare tempestivamente in possesso delle informazioni su di un titolo, idonee non solo a far comprendere l'iniziale grado di rischio dell'investimento, ma che consentano anche di assumere provvidenziali scelte di cessione del titolo, atte ad impedire gravose perdite per l'investitore, in caso di svalutazione del titolo acquistato o deterioramento del patrimonio degli emittenti il titolo (cfr Cass. 18.6.2018, n.15936, in parte motiva).
L'intermediario aveva, dunque, l'obbligo, in ogni caso ed indipendentemente dal rating del titolo al momento dell'acquisto da parte della cliente, di fornire informazioni precise concernenti la tipologia del titolo offerto ed il rischio concreto collegato alla natura del soggetto emittente, durante l'intera durata del rapporto e dunque anche dopo la vendita dei titoli, trattandosi di informazioni delle quali non poteva non essere in possesso quale operatore professionale tenuto ad una diligenza altamente qualificata ai sensi dell'art. 1176 comma 2 cod. civ. (Cass. 12.6.2007, n.13777).
In tale senso, si è espressa la Cassazione la quale, dopo aver ribadito che “In materia di servizi di investimento mobiliare, l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente” ha precisato che il medesimo intermediario ricorre in “un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento” nella sua fase iniziale (Cass. 18.6.2018, n.15936).
L'inadempimento della in tali frangenti, ha determinato la perdita del capitale investito da CP_1
parte del non adeguatamente informato;
a causa del notorio tracollo finanziario dello Stato Parte_1
argentino nel dicembre 2001, non solo non sono stati più e pacificamente corrisposti all'attore gli interessi maturati ma neppure è stato restituito il capitale investito al suo valore nominale.
In assenza di prova della corretta informazione neppure può dirsi qui sussistente la prova contraria della interruzione del nesso di causalità che avrebbe dovuto fornire la banca, come spiegato dall'ordinanza di rimessione. Come affermato dalla Corte di Cassazione, all'inadempimento degli
“obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (Cass. 18 maggio
2017, n. 12544; Cass. 15.3.2016, n. 5089).
La Corte di legittimità ha sul punto precisato che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati” (Cass. 17.4.2020, n.7905).
Rilevato che tale prova contraria non è stata fornita dalla si osserva che il nesso di causalità CP_1 deve essere scrutinato secondo la regola del “più probabile che non” (Cass. 3.6.2016, n. 11466) e che nel caso di specie è ragionevole ritenere che se la banca avesse adempiuto ai propri obblighi informativi sia al momento del perfezionamento dell'operazione di intermediazione mobiliare che successivamente nel corso del rapporto, dando dovuta informazione all'investitrice dell'elevata rischiosità dei titoli obbligazionari acquistati quest'ultima non avrebbe acquistato e soprattutto avrebbe verosimilmente alienato detti titoli ai primissimi segnali di allarme sul mercato.
Va poi rigettata la doglianza mossa dall'appellante con il sesto motivo.
Ѐ del tutto evidente che l'adesione alle offerte pubbliche di scambio che solo successivamente e dunque ex post si sono rivelate maggiormente proficue rispetto alla vendita dei bond rappresentava all'epoca dell'offerta uno scenario del tutto imprevedibile, e per ciò solo inidoneo a fondare un concorso colposo nell'investitore. Appare poi infondato il quinto motivo proposto in punto di mancato scomputo della cedola riscossa dal e come asseritamente documentato nel doc. 4 allegato dalla Parte_1 CP_1
Contrariamente a quanto dedotto dalla banca tale documento evidenzia alla prima pagina le cedole
2001 “titoli argentina” individuate con le operazioni nn. 1 e 19 del 2001 ma nella pagina n. 3 discontinua rispetto alla pagina n.2 precedente che appare bianca, risulta soltanto una colonna di valori, alcuni di segno positivo altri con segno negativo, al di sotto della semplice dicitura “ Addebito
Accredito” senza che sia stata riportata altra indicazione che possa far ricondurre tali operazioni a quelle di cui alla pagina 1; ma, soprattutto, manca alcun criterio di computo da cui poter ricavare che le somme evidenziate nella detta pagina 3 siano effettivamente afferenti al controvalore delle cedole asseritamente riscosse dal Va dunque condivisa la decisione del tribunale che ha ritenuto Parte_1
di rigettare sul punto la domanda proposta dalla CP_1
Infine, non merita accoglimento il settimo motivo spiegato. Applicando il d.m. 127/2004 il giudice ha liquidato diritti ed onorari rientranti nei parametri previsti atteso oltretutto l'assenza di notula e posto che i valori massimi per gli onorari si attesta sul valore di € 9.855,00 laddove il Tribunale ha liquidato per questi ultimi € 8000.
Conclusivamente, l'appello spiegato dalla deve essere rigettato con l'assorbimento delle CP_1
ulteriori questioni proposte dalle parti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del d.m. 147/2022 in relazione al valore della causa (compreso tra 26.001 e €52.000,00) compensi medi per le fasi introduttiva, studio e decisionale e minimi per quella istruttoria, riguardo al solo giudizio di appello attesa la ridotta attività espletata, come segue: per il giudizio di appello e per quello di Cassazione, rispettivamente € 8.469,00 ed € 5.513,00, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di rinvio, applicando parametri medi per le fasi introduttiva studio e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione esplicatasi in ridotta attività, € 8.469,00, oltre spese generali del 15% iva e cap come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto da a seguito Parte_1 dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.12051/2019, emessa il 21 febbraio 2019 e depositata l'8 maggio 2019 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello n. 4611/2014, pubblicata l'8/07/2014 così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Roma n.20460/2008 e, confermando la detta sentenza, accoglie la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento e condanna la banca convenuta al pagamento in favore di Parte_1 della somma di 35.509,41 pari al capitale investito dedotto il ricavo ottenuto dalla vendita dei titoli, oltre interessi come statuito nella motivazione della detta sentenza;
- rigetta la domanda di restituzione del valore delle cedole;
- condanna la convenuta al rimborso delle spese del primo grado liquidate in 348,00 per spese imponibili € 1.500,00 per diritti di procuratore ed 8.000,00 per onorari di avvocato, oltre Iva e c.p.a come per legge;
- condanna l'appellante a rifondere in Controparte_2
favore di le ulteriori spese di lite, così enucleate: Parte_1 del grado di appello liquidate in complessivi € 8.469,00 oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
del giudizio di rinvio liquidate per € 8.469,00 oltre ad € 1165,5 per spese vive ed alle spese generali
(15%), iva e cpa come per legge;
del giudizio di Cassazione per € 5.513,00 oltre ad € 1545,00 per spese vive ed alle spese generali
(15%), iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 18.3.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
Sezione VI civile
R.G. 5270/2019
All'udienza collegiale del giorno 18/03/2025 ore 10:50
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. RINALDI STEFANIA Presente
Appellato/i
CP_1
Avv. RISTUCCIA RENZO Avv. Cataldo in sostituzione
Avv. PETRONE ANGELO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5270/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Fabio Capri (c.f. ) e Stefania Rinaldi (C.F. C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, Viale C.F._3
Bruno Buozzi n. 99, giusta delega in atti
- ATTORE IN RIASSUNZIONE –
E
Cod. Fiscale P. IVA ) iscritta Controparte_2 P.IVA_1
dell'Albo delle Banche al n. 5678, capogruppo del Gruppo Bancario iscritto Controparte_2
all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia, in persona del procuratore speciale dott. Controparte_3
(C.F. ), difeso e rappresentato, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Renzo CodiceFiscale_4
C.F._ Ristuccia ) ed Angelo Petrone (C.F. ) presso il CodiceFiscale_6 CodiceFiscale_7
cui studio in Roma, Piazza Cavour n. 17 è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono stati esposti nella ordinanza del Supremo Collegio n.12051/2019, depositata l'8 maggio 2019, come di seguito viene riportato: “
1. Con sentenza n. 4611 dell'8.7.2014 la Corte
d'Appello di Roma, in riforma dell'impugnata sentenza di primo, grado, ha respinto la domanda proposta da nei confronti della intesa Parte_1 Controparte_4
a conseguire il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina, operazione avvenuta senza che la banca fornisse le doverose informazioni di legge. Nella specie era provato, a giudizio del decidente, in base ad elementi univoci, precisi e concordanti - tratti in particolare dalla composizione del portafoglio intestato allo stesso, dalla sottoscrizione nello stesso giorno di obbligazioni provviste di un rating inferiore, dall'elevato rendimento promesso, nonché dalla media preparazione finanziaria e dalla discreta propensione al rischio dichiarata dall'interessato - che il quand'anche fosse stato debitamente informato, Parte_1 avrebbe effettuato comunque l'investimento...”.
La sentenza d'Appello impugnata, in particolare, così motiva: “..3. Il punto centrale della controversia è costituito dall'esame del motivo d'appello concernente la violazione da parte del tribunale delle regole in materia di onere della prova con riferimento al nesso eziologico (pag. 27 dell'atto di appello).
Come precisato dalla Corte di Cassazione “In tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario
l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d. lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di aver agito con la specifica diligenza richiesta.” (Cass. 22147/2010)
Tuttavia il danno conseguente il default delle Obbligazioni Argentina può considerarsi eziologicamente connesso alla omissione di un obbligo informativo solo se può dirsi accertato che la diversa informazione non resa dall'intermediario era in concreto nella disponibilità di quest'ultimo
e non risulti, anche in via presuntiva, che anche se avesse avuto l'informazione il cliente avrebbe comunque effettuato l'operazione.
Nella fattispecie in esame vi è un quadro di elementi univoci, precisi e concordanti idoneo a ritenere presuntivamente che il avrebbe effettuato comunque l'investimento. Parte_1 Non è contestato che il portafoglio del fosse così composto (cfr nota. 4 pagina 18 dell'atto Parte_1 di appello): € 50.000,00 titoli di Stato argentini;
e 20.000,00 titoli di Stato brasiliani;
e 26.000,00 titoli di Stato italiani, € 5.700,00 azioni;
€86.093,44, quota del fondo: multicomparto Arca Cinque
Stelle; €255.000,00 titoli obbligazionari corporate anche stranieri.
Tale portafoglio era caratterizzato da una composizione diversificata, con un rischio di investimento diversificato, cui corrispondevano rendimenti proporzionalmente elevati parametrati al differente grado di rischio. In tale contesto gli investimenti in titoli Argentina costituivano una alquanto ridotta percentuale del portafoglio e rientravano proprio in una logica di diversificazione quantitativa e qualitativa del rischio.
Significativo è il fatto che lo stesso giorno degli investimenti in titoli di Stato argentini il Parte_1 investì in titoli di Stato brasiliani che avevano un rating inferiore (B+) a quelli argentini.
In tale contesto è evidente che tassi di rendimento non inferiori al 9%, anche per uno sprovveduto investitore non potevano che essere indizio di una elevata rischiosità dell'investimento, consapevolmente accettata.
Ad abundantiam si osserva che il si era tra l'altro dichiarato soggetto in possesso di una Parte_1 media preparazione finanziaria e di una discreta propensione al rischio: elementi ulteriori che considerando gli investimenti compiuti rafforzano l'esclusione del nesso di causalità tra una corretta informazione e l'investimento in questione.
Sotto altro autonomo profilo si osserva che l'investimento in questione venne effettuato nel settembre
2000, quando il rischio insolvenza per l'Argentina non si era ancora manifestato, né risulta che la fosse in quel momento in possesso di informazioni che lasciassero presagire il default. CP_1
In particolare è da escludersi che sussistesse un rischio-Paese dell'Argentina, dì natura tale da disincentivare, nel settembre 2000, anche alla stregua delle valutazioni del FMI, l'investimento da parte di soggetti - come l'appellato- aduso ad una diversificazione, anche in senso speculativo, degli investimenti, come emerge dalla documentazione in atti.
4. L'appello incidentale condizionato è infondato.
Con riferimento all'asserito deficit informativo, come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18039/2012 “In tema d'intermediazione finanziaria, le informazioni che devono essere preventivamente fornite dall'intermediario, a norma dell'art. 6 della previgente legge 2 gennaio 1991,
n. 1, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonee ad integrare l'ipotesi di mancanza di consenso;
deve, pertanto, essere esclusa non solo, la nullità del contratto per mancanza di uno dei requisiti fondamentali previsti dall'art. 1325 cod. civ., qual è il consenso-accordo, ma anche la sua annullabilità per errore, come nel caso in cui l'investitore si dolga di aver acquistato non un titolo diverso, o con caratteristiche diverse, da un altro, ma un titolo privo del positivo andamento sperato, così prospettando una valutazione che rimane confinata nei campo dei motivi”.
Con riferimento alla mancata sottoscrizione del “contratto quadro” si osserva che le obbligazioni
Argentina de quibus furono acquistate nell'ambito del rapporto di negoziazione collegato al deposito titoli a custodia 39/84904, di cui il solo intestatario era il che sottoscrisse il contratto (cfr Parte_1 docc 6 e 8 dell'appellante).
5. Per effetto dell'accoglimento dell'appello principale va condannato a Parte_1 restituire quanto percepito in virtù dell'impugnata sentenza, vale a dire € 65.388,44, oltre interessi legali dal 28.5. 2009 (data del bonifico).
6. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti”.
La Cassazione ha così statuito: “Accoglie il primo ed il secondo motivo dì ricorso, dichiara assorbiti
i restanti;
cassa l'impugnata sentenza ne limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte
d'Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio”.
La sentenza del Supremo Collegio è motivata come segue: “Con il primo motivo di ricorso il deduce la contrarietà dell'impugnata decisione all'art. 21 TUF e agli artt. 26, 28 e 29 Reg. Parte_1
Intermediari 11522/98 sul presupposto che, ragionando nei riferiti termini la Corte d'Appello, era venuta meno sia dal verificare «l'effettivo adempimento da parte della banca dei suddetti obblighi informativi» nei confronti dell'investitore prima di dar corso alle operazioni in contestazione, sia dal trarre dalla loro violazione «le necessarie conseguenze» a carico dell'inadempiente, non potendo correttamente «ipotizzarsi» che anche in presenza di un'adeguata informativa dell'intermediario,
l'investitore avrebbe comunque dato corso all'operazione predetta.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, invece, il deduce la violazione dell'art. 23 TUF e Parte_1
dell'art. 29 Reg. Intermediari 11522/98, avendo il decidente «completamente omesso di verificare, in concreto, se la banca avesse dato la prova di aver adempiuto ai suddetti specifici obblighi di diligenza», prestando all'investitore tutte le informazioni atte valutare l'adeguatezza ed il grado di rischio sotteso all'operazione realizzata.
2.3. Entrambi i motivi - alla cui disamina non si frappongono le preclusioni opposte in punto di ammissibilità dalla controricorrente, vero, riguardo alla prima, che non consta in materia un insegnamento di questa Corte a cui il decidente d'appello si sarebbe uniformato, che la questione sollevata ha un'immediata pregnanza giuridica e che la sua capitolazione risponde allo statuto di censurabilità per cassazione dell'errore di diritto e vero, riguardo alla seconda, che non può reputarsi nuova la questione della violazione degli obblighi informativi - sono esaminabili congiuntamente, in quanto afferenti al medesimo tema decisionale e sono fondati per l'effetto che il loro accoglimento, determinando la cassazione della decisione impugnata, rende superflua, in guisa di assorbimento in senso proprio, la cognizione degli altri motivi di ricorso.
2.4. La Corte d'Appello, come si è dianzi riferito, ha escluso l'invocata responsabilità risarcitoria della banca enunciando la convinzione che «il danno conseguente al default delle obbligazioni argentine può considerarsi eziologicamente connesso alla omissione di un obbligo informativo solo se può dirsi accertato che la diversa informazione non resa dall'intermediario era in concreto nella disponibilità di quest'ultimo e non risulti, anche in via presuntiva, che anche se avesse avuto
l'informazione il cliente avrebbe comunque effettuato l'operazione». E poiché «nella fattispecie vi è un quadro di elementi univoci, precisi e concordanti idoneo a ritenere presuntivamente che il avrebbe effettuato comunque l'investimento», non è perciò imputabile alla banca e, Parte_1
marcatamente, alla dedotta violazione da parte di questa degli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari, il danno lamentato dal e la domanda del medesimo va per questo Parte_1
respinta.
2.5. L'assunto, così sviluppato, è frutto di un manifesto errore nell'impostazione della questione, giacché la Corte d'Appello ha posposto il giudizio sulla violazione degli obblighi informativi alla sussistenza nella specie del nesso di causalità tra l'assenta violazione di essi ed il danno lamentato dal ricorrente e, seguendo questo filo logico, è pervenuta alla conclusione che il danno allegato dal non sarebbe imputabile alla banca in quanto egli avrebbe comunque effettuato Parte_1
l'investimento.
In linea di principio, e coerentemente con le regole che governano la responsabilità risarcitoria, il ragionamento potrebbe apparire corretto, poiché la ritenuta determinazione del di Parte_1
procedere comunque all'investimento, argomentata dal decidente sulla scorta di plurimi riscontri indiziari secondo il principio di causalità accolto dall'ordinamento civilistico si presterebbe, quale serie causale autonoma, a rescindere il legame altrimenti corrente tra l'inadempimento imputato alla banca ed il danno lamentato dall'investitore. Sennonché nel procedere in questa direzione la Corte
d'Appello non si avveduta delle ricadute che anche nel contesto da essa esaminato discendono dallo speciale regime di favore che in punto di ripartizione dell'onere della prova il legislatore ha voluto dettare a tutela dell'investitore.
L'art. 23, comma 6, TUF, a questo riguardo, prevede che «nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta».
Questo ha portato a codificare il principio, di recente reiterato all'esito di una circostanziata ricognizione della materia (Cass., Sez. I, 24/04/2018, n. 10111), che «in tema d'intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria – impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare
l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con la specifica diligenza richiesta”»(Cass., Sez. I, 19/01/2016, n. 810). Ma anche offerto il pretesto per affermare, sul presupposto che non vi può essere un investimento consapevole se non vi sia stata un'informazione adeguata, ed in dissenso con il Procuratore Generale, che «la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità» (Cass., Sez. I,
28/02/2018, n. 4727). Ed invero si è di nuovo chiarito, quanto alla latitudine degli obblighi informativi, che essi sono «diretti in generale a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, ... sicché, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie, l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circolar e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato, di eventuali situazioni di grey market e, se del caso, finanche del rischio di default dell'emittente sempre che resti apprezzabile da esso intermediario» (Cass., Sez. I,
24/04/2018, n. 10111), e la propensione al rischio dell'investitore non vale a liberare l'intermediario dall'obbligo di offrire, come ora si legge nell'art. 27 del Regolamento Consob 16190/2007, pur non applicabile alla specie, «in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole».
2.6. La conseguenza di questo ragionamento è che si potrà pure escludere la responsabilità dell'intermediario per difetto del nesso di causalità tra violazioni degli obblighi informativi gravanti su costui ed il pregiudizio che ne abbia sofferto il cliente, perché, quantomeno in questo caso «l'esistenza del nesso causale andrà accertata in concreto, non potendosi escludere che l'investitore, una volta correttamente informato, avrebbe deciso di dar corso ugualmente all'investimento» (Cass.,
Sez. I, 28/02/2018, n. 4727); ma ciò sarà possibile se e in quanto all'investitore sia stata fornita un'informazione corretta ai fini di valutare i rischi connessi al proprio investimento, a nulla rilevando in contrario che l'operazione risulti adeguata alla profilazione del cliente o che si possa presumere, come fatto qui, la discreta propensione al rischio. In breve, come si è detto ancora di recente «le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli »
(Cass., Sez. I, 4/04/2018, n. 8333).
2.7. A questi principi non si uniforma la sentenza in esame. Essa ha erroneamente ascritto portata decisiva al preteso difetto di connessione causale tra inadempimento degli obblighi informativi e danno patito dall'investitore sostenendo presuntivamente che il « avrebbe effettuato Parte_1
comunque l'investimento», ma ciò senza previamente chiedersi se gli obblighi informativi, alla cui osservanza l'intermediario è sempre tenuto, fossero stati nella specie correttamente adempiuti e se nell'atto di decidere comunque di effettuare l'investimento il cliente disponesse di tutte le informazioni adeguate a valutare il rischio di perdere, come poi accaduto, buona parte del suo valore.
3. Nei limiti dei motivi accolti la sentenza va dunque cassata e la causa va rinviata al giudice a quo per il doveroso seguito.”
Con atto di citazione notificato in data 1.08.2019, ha riassunto il giudizio e Parte_1 formulato le seguenti conclusioni: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice di rinvio, ogni contraria ragione, eccezione ed istanza disattesa, in accoglimento delle disposizioni e conformandosi al principio di diritto e, comunque, a quanto statuito dall'ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione: a) accertare e dichiarare la violazione, da parte della
[...]
(oggi , nei riguardi del Signor Controparte_5 PA
degli obblighi, anche informativi, stabiliti dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Parte_1
(“T.U.F.”) e dalla Delibera Consob 10 luglio 1998, n. 11522 (“Regolamento Consob”), per le ragioni dedotte in narrativa, in relazione all'acquisto dei titoli obbligazionari dello Stato Argentino con suffisso n. DE0003045357 e n. XS0105694789, entrambi del 19 settembre 2000; e, per l'effetto, stante la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione per inadempimento dei contratti di acquisto di tali titoli e, comunque, stante l'inadempimento della b) condannare la (già CP_1 PA [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 al risarcimento del danno patito dal medesimo Signor quantificato nella misura di Parte_1
€ 72.403,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella misura minore o maggiore che sarà determinata e/o provata in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia, anche in applicazione dell'art.
1226 cc.; con ogni conseguente condanna nei confronti della predetta alla PA restituzione al Signor di quanto da costui versato in esecuzione della Sentenza n. 4611/14 Parte_1
Corte d'appello di Roma c) In via subordinata, dichiarare la nullità del contratto di negoziazione del
22 gennaio 1999 per mancata sottoscrizione dello stesso da parte della Signora e Parte_2 parziale sottoscrizione del Signor e, per l'effetto, condannare la Parte_1 PA
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, al risarcimento del danno patito dal medesimo Signor quantificato nella Parte_1 misura di € 72.403,27 oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella misura minore o maggiore che sarà determinata e/o provata in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia, anche in applicazione dell'art. 1226 c.c.; con ogni conseguente condanna nei confronti della predetta alla PA restituzione al Signor di quanto da costui versato in esecuzione della sentenza n. 4611/14 Parte_1
Corte d'appello di Roma. d) In ogni caso, condannare (già PA [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Controparte_5 di tutti gli ulteriori danni morali ed esistenziali subiti dal Signor da determinarsi Parte_1 ai sensi dell'art. 1226 c.c. e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei gradi di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio”.
La convenuta in riassunzione costituitasi con comparsa Controparte_6 depositata il 6.12.2019, ha formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa in riforma della sentenza del Tribunale
Civile di Roma numero 20460/2008 (cron. 7368/2008 rep. 16746/2008) del 30.09.2008, pubblicata il
20.10.2008, non notificata: in via principale: - rigettare la domanda risarcitoria spiegata dall'Avv. in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, oltre che Parte_1 improvata;
rigettare tutte le altre domande proposte nei confronti della Banca dall'Avv.
[...] perché inammissibili e comunque infondate in fatto come in diritto, oltre che indimostrate;
Parte_1 in via subordinata alla denegata ipotesi di condanna della accertare e dichiarare che CP_1
l'importo massimo dovuto dalla ammonta € 42.000,00; scomputare da detta somma quanto CP_1 percepito dall'Avv. a titolo di cedole in relazione ai titoli argentina oggetto del giudizio per Parte_1 complessivi € 4.152,91 oltre interessi al saggio legale dalla data dell'incasso delle cedole sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione;
- sulla somma così determinata computare gli interessi legali
(ove riconosciuti) dalla data della domanda di riassunzione del giudizio;
in ogni caso: - dichiarare il grave concorso di colpa dell'Avv. nella causazione e/o nell'aggravamento Parte_1 del danno e, per l'effetto, ridurre in ogni caso la condanna della in misura non inferiore al CP_1
50% delle somme complessivamente liquidate in favore dell'appellato ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa;
in caso di declaratoria di nullità del contratto quadro disporre la restituzione alla di tutte le utilità percepite dall'Avv. in pendenza CP_1 Parte_1 del rapporto di negoziazione;
rideterminare la liquidazione di onorari, diritti e spese effettuata nella sentenza di primo grado secondo quanto previsto dalla tariffa professionale forense tenuto conto dell'effettivo valore del giudizio di primo grado”.
La Corte ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dalle parti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
Con l'atto di riassunzione il chiede che, in omaggio a principi di diritto enunciati Parte_1 dall'ordinanza della Corte di Cassazione, la Corte verifichi se la Banca, nella fase anteriore alle operazioni di investimento, abbia fornito al con la dovuta correttezza, diligenza e Parte_1 trasparenza, le specifiche informazioni sull'acquisendo titolo e sui rischi connessi. Lamenta
l'inadempimento da parte della degli obblighi informativi, in violazione degli artt. 21 e 23 del CP_1
T.U.F. e 26, 28 e 29 del Regolamento Consob. Asserisce che, in mancanza di prova, onere che incombe sulla Banca, dovrà darsi atto del relativo inadempimento;
inadempimento di per sé fonte di obblighi risarcitori nei confronti dell'attore in riassunzione, corrispondenti alla perdita del capitale investito, con condanna al ristoro del danno patrimoniale patito dall'investitore, come dallo stesso individuato e quantificato.
Orbene, pare opportuno, in via del tutto preliminare illustrare, sia pure sinteticamente, i principi disciplinanti il giudizio di rinvio. Come è noto, nel giudizio di rinvio che costituisce una nuova fase del processo, autonoma rispetto alle precedenti, finalizzata alla sostituzione della sentenza cassata,
l'oggetto della controversia è chiuso e circoscritto nei limiti segnati dalla pronuncia di annullamento della Corte e sulle questioni da essa decise (Cass. 7 novembre 2003, n. 16694; Cass. 22 maggio 2006,
n. 11939; Cass. 7 marzo 2011, n. 5381; Cass. 5 aprile 2013, n. 8381; Cass., Sez. Lav., 29 maggio
2014, n. 12102; Cass. 5 aprile 2016, n. 6552).
Ne consegue che, per un verso le parti non possono ampliare oltre tali limiti l'oggetto del giudizio di rinvio;
per altro verso, il giudice non può riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle questioni decise e non può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso, ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità, ed è tenuto ad uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia della Corte di Cassazione ed a quanto ivi statuito, stante il disposto dell'art. 384, comma 1, c.p.c., non potendone sindacare la giuridica correttezza né in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, né alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della S.C.
In altri termini, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur essendo dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo e ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.
Si tratta, quindi, di un giudizio chiuso, nel quale il giudice del rinvio deve limitarsi a completare il sillogismo giudiziale e ad applicare il “dictum” della Cassazione a un materiale di cognizione già completo.
Venendo dunque ai primi quattro motivi di appello come proposti dalla e sempre alla luce CP_1 dell'ordinanza di rimessione vanno svolte le seguenti considerazioni, prima in punto di diritto e poi nel merito come afferenti alla presente fattispecie.
In tema di intermediazione finanziaria, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento, con il d.lgs n. 58/1998 (artt. 21 e 23) e la normativa secondaria, il legislatore ha previsto uno speciale regime a tutela dell'investitore, alla cui stregua l'intermediario e responsabile per i danni da costui patiti laddove non gli abbia fornito un'informazione corretta per valutare rischi connessi all' investimento.
La prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta irrilevante in considerazione della propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il pencolo ad esso connesso, in quanto la propensione al rischio dell'investitore non vale a liberare l'intermediano dall' obbligo di offrire, in forma comprensibile, informazioni appropriate.
Gli obblighi informativi sono infatti diretti a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni specifiche e personalizzate che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire. Per cui, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie, l'intermediano deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità: rating, eventuale offering circolar, aspetti del mercato dove il prodotto è collocato, possibili situazioni di grey market e, se del caso, finanche rischio di default dell'emittente.
Le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi a carico dell'intermediario, in quanto la circostanza che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo grazie appunto alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli.
In punto di «partizione dell'onere della prova, ex art. 23, comma 6, TUF prevede che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, per cui: da un lato l'investitore deve allegare l'inadempimento delle obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità; dall'altro,
l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta.
Si potrà pure escludere la responsabilità dell'intermediario per difetto del nesso di causalità tra violazioni degli obblighi informativi gravanti su costui ed il pregiudizio che ne abbia sofferto il cliente, perché, quantomeno in questo caso, «l'esistenza del nesso causale andrà accertata in concreto, non potendosi escludere che l'investitore, una volta correttamente informato, avrebbe deciso di dar corso ugualmente all'investimento» (Cass., Sez. I, 28/02/2018, n. 4727); ma ciò sarà possibile se ed in quanto all'investitore sia stata fornita un'informazione corretta ai fini di valutare i rischi connessi al proprio investimento, a nulla rilevando in contrario che l'operazione risulti adeguata alla profilazione del cliente o che si possa presumere, come fatto qui, la discreta propensione al rischio.
Relativamente alla domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, alla luce di quanto sin qui esposto, deve dunque rilevarsi quanto segue.
L'art. 21 T.U.F. statuisce l'obbligo per le banche di “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati (art. 21 lett. a) e di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”. Il Regolamento Consob n. 11522/1998 ratione temporis applicabile ed in attuazione di quanto disposto dal TUF ha previsto all'art. 28 I co., l'obbligo dei soggetti abilitati di “chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché circa la sua propensione al rischio” e di consegnargli “il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” ed all'art. 28 II co., l'obbligo degli stessi soggetti di fornire all'investitore “informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento”.
La - oltre ad acquisire le più recenti ed affidabili informazioni in ordine all'operazione CP_1
richiestale dal cliente - avrebbe dovuto dimostrare, quale intermediario finanziario abilitato, di avere operato ai sensi dell'art 21 T.U.F. il quale costituisce norma primaria rispetto al regolamento CONSOB nonché ai sensi delle già menzionate disposizioni del medesimo regolamento CONSOB
11522/98 trattandosi di disposizioni che si riferiscono ai servizi indicati all'art. 1 comma 50 T.U.F. senza alcuna distinzione tra le varie tipologie di servizi e quindi anche alle negoziazioni per conto proprio e di terzi.
Sicché la avrebbe dunque dovuto provare di aver “chiesto all'investitore notizie circa la sua CP_1
esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché la sua propensione al rischio” (art. 28 1 ° co. reg. Consob).
E tuttavia manca del tutto la prova di un'attività informativa corretta e piena a seguito dell'ordine di investimento ricevuto in base alle predette norme, vigenti al tempo degli ordini.
L'art. 29 del Regolamento Consob summenzionato impone invero alla di non eseguire le CP_1
operazioni non adeguate al profilo di rischio del cliente, profilo che non risulta sia stato neppure richiesto in occasione degli ordini.
Né può dirsi che l'adempimento degli obblighi di informazione possa desumersi dalla sola firma degli ordini, dalla lettura dei quali non si evince alcunché in merito all'effettiva natura ed alle caratteristiche dell'informazione resa al cliente Parte_1
Infatti, l'intermediario finanziario ha il preciso obbligo contrattuale di informare sempre il cliente sulle caratteristiche e sui rischi specifici e concreti dell'investimento e ciò sia al momento della stipula che durante la vigenza del contratto e tale obbligo va adempiuto con modalità diverse, a seconda della preparazione e della competenza del risparmiatore, ed ai fini della prova dell'adempimento non riveste peraltro rilievo decisivo neppure la circostanza che il cliente abbia sottoscritto il foglio informativo predisposto dalla banca, se questo abbia contenuto del tutto generico come nella fattispecie (cfr. doc.
14 convenuta). Ai sensi degli artt. 28 e 29 Reg. interm. l'obbligo dell'intermediario finanziario di fornire al cliente un' “adeguata” informazione sulle caratteristiche e sui rischi dell'investimento non può infatti ritenersi adempiuto mediante la sottoscrizione di un modulo con indicazioni del tutto generiche e riferibili a qualsiasi investimento finanziario;
è invece necessario che l'informazione sia puntuale e specifica e riferita a quel singolo tipo di investimento del quale si propone la sottoscrizione.
La prova di aver fornito al cliente un'informazione completa e comprensibile sui rischi dell'operazione va inoltre in ogni caso fornita in forma scritta ovvero con registrazioni su nastri magnetici o analoghi supporti e non potrebbe dunque basarsi solo sulle dichiarazioni rese da dipendenti della banca chiamati a testimoniare sul punto.
Quanto alla questione del conflitto di interessi, pure riproposta in questo giudizio di rinvio va rilevato come la abbia operato in conflitto di interessi omettendo di agire in modo da assicurare al CP_1
cliente trasparenza ed equo trattamento.
È pacifico in vero che i titoli venduti si trovassero nel portafoglio dell'Istituto di credito al momento della vendita al Parte_1
Ora, ai sensi dell'art. 21 del T.U.F. “nelle prestazioni dei servizi di investimento e accessori soggetti abilitati devono.... organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitto di interesse e in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento". L'art. 27 II^ comma del Regolamento Consob n.11522/1998 prescrive che gli intermediari non possano effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura ed estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito per iscritto all'operazione.
La legge dunque non esclude la possibilità di un conflitto di interessi tra la ed il cliente ed anzi CP_1
esso è certamente ammissibile poiché ai sensi dell'art. 1 comma 5 del T.U.F. è ammessa la negoziazione per conto proprio. Ciò in quanto le banche, tra gli altri soggetti autorizzati, possono eseguire contrattazioni di strumenti finanziari in nome e per conto proprio consentendo così di investire risorse proprie nell'acquisto e nella successiva vendita di strumenti finanziari e di ricavare un profitto dato dalla differenza fra i prezzi di acquisto e quelli di vendita. L'intermediario autorizzato può rivolgersi direttamente al cliente e, può vendere (o comprare) strumenti finanziari detenuti in portafoglio (o posseduti dal cliente) in seguito all'ordine dello stesso.
Tuttavia, il conflitto di interessi deve in primo luogo venire esplicitato quanto alla natura ed all'estensione tanto da consentire l'equo trattamento del cliente il quale anche in tal caso deve acconsentire per iscritto o con altro strumento equivalente, al fine sostanziale di escludere il trattamento deteriore di questi in favore della Banca.
Sicché non colgono nel segno le difese della Banca circa la mancata sussistenza del conflitto di interessi per aver essa operato “in contropartita diretta” alla luce delle prescrizioni normative che impongono all'intermediario di esplicitare il detto conflitto.
Non vi è quindi prova alcuna che la si sia comportata sul punto con chiarezza e trasparenza ed CP_1 anzi l'assenza di qualsivoglia precisazione nella parte del modulo d'ordine relativa al conflitto di interessi conferma che la abbia omesso qualsivoglia informazione al riguardo. CP_1
Sulla base delle predette considerazioni ritiene dunque la Corte che l'inadempimento della ai CP_1
predetti obblighi di informativa e di agire con trasparenza debba necessariamente assumere rilievo nella misura in cui abbia prodotto un danno.
L'inadempimento della che l'attore lamenta e che è stato effettivamente produttivo di danno CP_1
concerne infatti la mancanza di informazioni sul progressivo indebolimento del valore dei titoli e sulla conseguente probabilità che la loro redditività sarebbe diminuita o azzerata del tutto, in epoca prossima rispettivamente al c.d. default argentino.
Sul punto, è fatto incontroverso che le principali agenzie internazionali (MOs, ST & OOs,
TC) avevano declassato il titolo argentino sin dal marzo 2001. È opportuno infatti ricordare che la deve comunque " operare" in modo che i clienti siano sempre (e costantemente dunque) CP_1
adeguatamente informati" (art. 21 lett. b T.U.F.).
La mancanza di informazioni suddetta va inoltre inquadrata nella totale assenza di informazioni circa il conflitto di interessi in capo alla Banca.
In applicazione di tali principi come affermati dalla Cassazione non è allora condivisibile la erroneità della sentenza di primo grado, come prospettata dalla nella parte in cui essa ha ritenuto CP_1
sussistente la violazione di obblighi di informazione successiva all'esecuzione degli acquisti, erroneità contestata con il terzo motivo di gravame.
Le pronunce invocate dalla appellante risultano al riguardo del tutto recessive rispetto al CP_1 principio più volte ribadito dalla Suprema Corte e che si condivide, per cui l'obbligo di informazione sussiste per l'intera durata del rapporto;
la Cassazione, in particolare, ha affermato che “l'obbligo di informazione di tipo continuativo risulta fondato non solo sulle norme primarie e regolamentari di settore, ma anche sugli articoli 1175 e 1375 cod. civ. che impongono il rispetto delle regole generali della correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto. Da quanto precede trova conferma quanto sia importante per l'investitore entrare tempestivamente in possesso delle informazioni su di un titolo, idonee non solo a far comprendere l'iniziale grado di rischio dell'investimento, ma che consentano anche di assumere provvidenziali scelte di cessione del titolo, atte ad impedire gravose perdite per l'investitore, in caso di svalutazione del titolo acquistato o deterioramento del patrimonio degli emittenti il titolo (cfr Cass. 18.6.2018, n.15936, in parte motiva).
L'intermediario aveva, dunque, l'obbligo, in ogni caso ed indipendentemente dal rating del titolo al momento dell'acquisto da parte della cliente, di fornire informazioni precise concernenti la tipologia del titolo offerto ed il rischio concreto collegato alla natura del soggetto emittente, durante l'intera durata del rapporto e dunque anche dopo la vendita dei titoli, trattandosi di informazioni delle quali non poteva non essere in possesso quale operatore professionale tenuto ad una diligenza altamente qualificata ai sensi dell'art. 1176 comma 2 cod. civ. (Cass. 12.6.2007, n.13777).
In tale senso, si è espressa la Cassazione la quale, dopo aver ribadito che “In materia di servizi di investimento mobiliare, l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente” ha precisato che il medesimo intermediario ricorre in “un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento” nella sua fase iniziale (Cass. 18.6.2018, n.15936).
L'inadempimento della in tali frangenti, ha determinato la perdita del capitale investito da CP_1
parte del non adeguatamente informato;
a causa del notorio tracollo finanziario dello Stato Parte_1
argentino nel dicembre 2001, non solo non sono stati più e pacificamente corrisposti all'attore gli interessi maturati ma neppure è stato restituito il capitale investito al suo valore nominale.
In assenza di prova della corretta informazione neppure può dirsi qui sussistente la prova contraria della interruzione del nesso di causalità che avrebbe dovuto fornire la banca, come spiegato dall'ordinanza di rimessione. Come affermato dalla Corte di Cassazione, all'inadempimento degli
“obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (Cass. 18 maggio
2017, n. 12544; Cass. 15.3.2016, n. 5089).
La Corte di legittimità ha sul punto precisato che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati” (Cass. 17.4.2020, n.7905).
Rilevato che tale prova contraria non è stata fornita dalla si osserva che il nesso di causalità CP_1 deve essere scrutinato secondo la regola del “più probabile che non” (Cass. 3.6.2016, n. 11466) e che nel caso di specie è ragionevole ritenere che se la banca avesse adempiuto ai propri obblighi informativi sia al momento del perfezionamento dell'operazione di intermediazione mobiliare che successivamente nel corso del rapporto, dando dovuta informazione all'investitrice dell'elevata rischiosità dei titoli obbligazionari acquistati quest'ultima non avrebbe acquistato e soprattutto avrebbe verosimilmente alienato detti titoli ai primissimi segnali di allarme sul mercato.
Va poi rigettata la doglianza mossa dall'appellante con il sesto motivo.
Ѐ del tutto evidente che l'adesione alle offerte pubbliche di scambio che solo successivamente e dunque ex post si sono rivelate maggiormente proficue rispetto alla vendita dei bond rappresentava all'epoca dell'offerta uno scenario del tutto imprevedibile, e per ciò solo inidoneo a fondare un concorso colposo nell'investitore. Appare poi infondato il quinto motivo proposto in punto di mancato scomputo della cedola riscossa dal e come asseritamente documentato nel doc. 4 allegato dalla Parte_1 CP_1
Contrariamente a quanto dedotto dalla banca tale documento evidenzia alla prima pagina le cedole
2001 “titoli argentina” individuate con le operazioni nn. 1 e 19 del 2001 ma nella pagina n. 3 discontinua rispetto alla pagina n.2 precedente che appare bianca, risulta soltanto una colonna di valori, alcuni di segno positivo altri con segno negativo, al di sotto della semplice dicitura “ Addebito
Accredito” senza che sia stata riportata altra indicazione che possa far ricondurre tali operazioni a quelle di cui alla pagina 1; ma, soprattutto, manca alcun criterio di computo da cui poter ricavare che le somme evidenziate nella detta pagina 3 siano effettivamente afferenti al controvalore delle cedole asseritamente riscosse dal Va dunque condivisa la decisione del tribunale che ha ritenuto Parte_1
di rigettare sul punto la domanda proposta dalla CP_1
Infine, non merita accoglimento il settimo motivo spiegato. Applicando il d.m. 127/2004 il giudice ha liquidato diritti ed onorari rientranti nei parametri previsti atteso oltretutto l'assenza di notula e posto che i valori massimi per gli onorari si attesta sul valore di € 9.855,00 laddove il Tribunale ha liquidato per questi ultimi € 8000.
Conclusivamente, l'appello spiegato dalla deve essere rigettato con l'assorbimento delle CP_1
ulteriori questioni proposte dalle parti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del d.m. 147/2022 in relazione al valore della causa (compreso tra 26.001 e €52.000,00) compensi medi per le fasi introduttiva, studio e decisionale e minimi per quella istruttoria, riguardo al solo giudizio di appello attesa la ridotta attività espletata, come segue: per il giudizio di appello e per quello di Cassazione, rispettivamente € 8.469,00 ed € 5.513,00, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di rinvio, applicando parametri medi per le fasi introduttiva studio e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione esplicatasi in ridotta attività, € 8.469,00, oltre spese generali del 15% iva e cap come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto da a seguito Parte_1 dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.12051/2019, emessa il 21 febbraio 2019 e depositata l'8 maggio 2019 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello n. 4611/2014, pubblicata l'8/07/2014 così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Roma n.20460/2008 e, confermando la detta sentenza, accoglie la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento e condanna la banca convenuta al pagamento in favore di Parte_1 della somma di 35.509,41 pari al capitale investito dedotto il ricavo ottenuto dalla vendita dei titoli, oltre interessi come statuito nella motivazione della detta sentenza;
- rigetta la domanda di restituzione del valore delle cedole;
- condanna la convenuta al rimborso delle spese del primo grado liquidate in 348,00 per spese imponibili € 1.500,00 per diritti di procuratore ed 8.000,00 per onorari di avvocato, oltre Iva e c.p.a come per legge;
- condanna l'appellante a rifondere in Controparte_2
favore di le ulteriori spese di lite, così enucleate: Parte_1 del grado di appello liquidate in complessivi € 8.469,00 oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
del giudizio di rinvio liquidate per € 8.469,00 oltre ad € 1165,5 per spese vive ed alle spese generali
(15%), iva e cpa come per legge;
del giudizio di Cassazione per € 5.513,00 oltre ad € 1545,00 per spese vive ed alle spese generali
(15%), iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 18.3.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-