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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 628/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 628/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRADELLA ELISA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PRADELLA ELISA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“a) I coniug , vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Controparte_1
rispetto e avranno la facoltà di trasferire la propria residenza ove riterranno più opportuno, previa comunicazione;
b) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Persona_1
madre, NO , con residenza presso la stessa, in OL (MO), alla via D. Alighieri, Parte_1
9, mentre il Signo vivrà con la madre NO , in Poggio Rusco Controparte_1 Per_2
(MN), alla via Quattrocase, 2. Il mobilio che attualmente si trova nella casa familiare di OL,
rimarrà in uso alla NO Pt_1
c) La figlia potrà vedere il padre e stare con lui quando lo vorrà, in ogni caso rimarrà Persona_1
con il padre uno o due pomeriggi (o mattine nei periodi di vacanza scolastica) durante la settimana, e un pomeriggio o mattina a fine settimana alternati, o il sabato o la domenica.
Vacanze pasquali trascorrerà mezza giornata o la domenica di Pasqua, o il lunedì dell'Angelo Per_1
con il padre, avendo cura i genitori di alternarsi i periodi di anno in anno.
Vacanze Natalizie trascorrerà con il padre la vigilia di Natale o il giorno di Natale, avendo cura Per_1
i genitori di alternarsi i periodi di anno in anno. Inoltre trascorrerà con il padre o il 31/12 o il Per_1
giorno 01/01, avendo cura i genitori di alternarsi i periodi di anno in anno.
Vacanze estive: I genitori si comunicheranno entro il 31/05 di ogni anno il periodo ed il luogo di vacanza con la figlia accordandosi di volta in volta.
In ogni caso, previo accordo, i genitori potranno gestire tempi e luoghi di permanenza della minore nell'interesse della stessa, sia durante il periodo infrasettimanale sia nei periodi di vacanza.
I genitori si comunicano, e comunicheranno, reciprocamente, con congruo anticipo, eventuali variazioni nella programmazione infrasettimanale. d) Il NO si obbliga a versare a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento, nell'interesse d , minorenne, studentessa, non autosufficiente, €.150,00 Persona_1
(centocinquanta/00) mensili, entro il giorno dieci (10) di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese di febbraio 2025;
e) Entrambi i genitori concorreranno, inoltre, in misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figli come da protocollo/linee guida del Tribunale di Persona_1
Modena, siglato il 25/09/2019, che si allega al presente atto (doc. 15 – Protocollo Tribunale di Modena).
f) I ricorrenti convengono che l'assegno unico universale venga percepito al 100% d che Parte_1
provvederà ad inoltrare la richiesta autonomamente presso CP_2
g) I coniugi dichiarano reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, di avere qui regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale tra loro intercorrente, e dichiarano di non avere altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione o causa, l'uno dall'altro, rinunciando reciprocamente sin d'ora a ogni e qualsivoglia azione di rivalsa e/o pretesa risarcitoria l'uno nei confronti dell'altro;
h) I ricorrenti dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualunque contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
i) I genitori prestano, sin da ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio sia a proprio favore, sia a favore della figlia , Persona_1
per mero scopo turistico;
j) Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, di dare immediata efficacia all'accordo;
k) Le spese ed i compensi relativi alla presente procedura resteranno compensati tra le parti.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla figlia minore ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
24/10/1988 e nato ad [...] il [...]. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla figlia minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Borgo Mantovano (MN) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2018, atto n.2, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale