TRIB
Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Rg N. 218 / 2025
La Presidente,
visto il ricorso ex art. 696 BIS c.p.c. (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) depositato in data 03/02/2025
da: VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 13 A 12051 Parte_1 P.IVA_1
ALBA ITALIA assistita dall'Avv.TARICCO LUANA C.F._1
ricorrente nei confronti di:
AL SRL corrente in CE (AL) assistita dall'avv. Maurizio Chiesa del Foro P.IVA_2
di Pavia. resistente e con la chiamata in causa di:
assistita dall'avv. Daniel Sergio Giuseppe Fossati del Foro Controparte_1
di Torino
residente all'esito dell'udienza cartolare del 8.4.25; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che parte ricorrente allega la responsabilità di AL s.r.l., quale conduttrice dell'immobile di proprietà della società L'Altro Mondo s.r.l. corrente in Alba, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.
13., sito al piano superiore di una porzione di fabbricato gestita dalla ricorrente ed adibita a sala da ballo, per malfunzionamento dell'impianto audio del locale, che asserisce essere derivato dall'utilizzo degli impianti di cantiere da parte delle imprese incaricate della ristrutturazione dell'immobile condotto in locazione da AL , in quanto collegate al Gruppo di Misura di proprietà
1 della s.r.l. L'Altro Mondo, utilizzato normalmente in via esclusiva dalla per Parte_1
l'alimentazione degli impianti elettrici ed audio della discoteca;
che, sempre secondo la ricorrente, sebbene fosse stata autorizzata la fruizione temporanea del gruppo di misura suddetto, in realtà l'impianto era stato utilizzato durante tutto il periodo dei lavori di ristrutturazione da parte di tutti gli appaltatori, anche in contemporanea e che tali utilizzi avevano comportato continui distacchi di energia elettrica, per superamento della potenza erogabile, fonte dei danni alle apparecchiature della discoteca;
preso atto del fatto che la stessa ricorrente riferisce di avere già provveduto autonomamente alla riparazione dell'impianto danneggiato, perdurata sino al mese di settembre del 2023, e che, a seguito delle sue rimostranze, Alfi s.r.l. avrebbe corrisposto in data 7.12.2023 l'importo di € 14.100
a titolo di rimborso del sovra consumo elettrico;
che allega di avere subito per la riparazione e sostituzione dell'impianto danneggiato Parte_1
nonché per il noleggio di apparecchiature sostitutive, l'esborso di € 74.232,62 per cui intende coltivare causa di risarcimento danni ed afferma che la compagnia assicuratrice di Alfi avrebbe riconosciuto la responsabilità del proprio assicurato ed invoca l'ammissione di una CTU volta
“all'accertamento dei fatti e delle cause generatrici dei danni lamentati dalla ricorrente nonché alla loro natura, all'imputabilità degli stessi, alla loro quantificazione anche in relazione alle riparazioni e sostituzioni resesi necessarie”; rilevato che la resistente AL s.r.l. si oppone all'ammissione dell'accertamento richiesto, eccependone la genericità ed il carattere esplorativo, nonché l'eccessiva ampiezza dell'indagine demandata al consulente, che riguarderebbe anche plurimi profili istruttori e di merito, nonché contestando danno, nesso causale e l'impossibilità di verifica tecnica stante la pregressa sostituzione o riparazione delle apparecchiature indicate come danneggiate;
che la resistente contesta altresì all'avversaria di non avere curato di disattivare il proprio impianto audio durante i lavori e la sussistenza di nesso causale con il noleggio di altro impianto ed eccepisce comunque l'utilizzo delle attrezzature di cantiere da parte di terzi appaltatori e non in proprio;
che eccepisce infine il difetto del requisito dell'urgenza ; dato atto che è stata autorizzata la chiamata in causa dell'assicurazione per la r.c. di Alfi s.r.l.,
ma non anche delle numerose imprese elencate nella comparsa Controparte_1
costitutiva di Alfi ed indicate come ditte esecutrici dei lavori;
rilevato che la compagnia assicuratrice ha opposto limiti di massimale e contenuto alla garanzia assicurativa azionata da Alfi ed ha aderito nel merito alle difese della propria assicurata;
OSSERVA
2 La formula dell'art. 696 bis c.p.c. - secondo cui la consulenza è ammessa “ai fini dell'accertamento
e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” – deve essere intesa nel senso che detta procedura risulta ammissibile ove l'assegnazione dell'incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sull'an e sul quantum, e ciò sia possibile in quanto gli accertamenti abbiano un elevato grado di fattualità, dunque anche nell'ipotesi in cui siano in contestazione profili ulteriori, oltre alla mera quantificazione del dovuto, laddove gli aspetti tecnici appaiano preponderanti ai fini della definizione bonaria della controversia tanto sull'accertamento della sussistenza del credito, quanto sulla sua quantificazione. (Tribunale Novara, 17/09/2020, Tribunale Roma sez. V, 15/09/2020), situazione che nel caso di specie non è ravvisabile, incontrando l'ammissibilità della c.t.u. un limite oggettivo nella possibilità che i danni richiesti di accertamento e di quantificazione siano accertabili e valutabili sulla base degli elementi disponibili e senza necessità di espletamento di attività istruttorie ulteriori rispetto alla c.t.u. (Trib Arezzo 4.7.2011)
Nel caso di specie, infatti, benchè non sia richiesto il rispetto del requisito dell'urgenza, non trattandosi di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., pare difettare il c.d. “fumus boni juris” , stante la genericità della descrizione dei fatti operata nel ricorso, l'ampiezza delle allegazioni dei presupposti fattuali , dati per scontati, ma in realtà necessitanti di accertamento istruttorio prioritario alla valutazione dell'approfondimento tecnico, quali l'ampiezza dell'autorizzazione all'allaccio elettrico effettivamente conferita ad Alfi s.r.l., il periodo temporale dell'esecuzione dei lavori, le modalità e la strumentazione utilizzata per i lavori edili, dipendente dalla prova (inesistente) di quali imprese e in che tempi si siano succedute in cantiere, delle date, durata e tempistiche delle allegate interruzioni dell'alimentazione elettrica, delle specifiche dei guasti denunciati, dell'incidenza concreta di tali guasti sull'attività di impresa di dati Parte_1
tutti in parte non agevolmente accertabili, a seguito della già avvenuta riparazione o sostituzione dell'impianto audio della discoteca, avvenuto in autonomia da parte della ricorrente, prima della fine del 2023, in parte non sufficientemente descritti nella apodittica relazione tecnica di parte in atti, né comprovati dagli altri documenti, comunque necessitanti di istruttoria orale e più ampia istruttoria documentale.
In altri termini, qualsivoglia accertamento tecnico, per essere effettivo, non esplorativo e foriero di concrete possibilità di conciliazione, richiederebbe, in ogni caso, il vaglio preventivo di profili fattuali e giuridici e l'assunzione di prove anche orali, ovvero una strutturazione complessa del procedimento incompatibile con la consulenza preventiva a finalità conciliative.
Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile
3 Le spese seguono la soccombenza e vengono pertanto liquidate a carico della ricorrente ed a favore delle due resistenti, non risultando la chiamata in causa del terzo arbitraria, per ciascuna, secondo i parametri medi previsti per l'istruzione preventiva, in conformità del valore della lite, fasi introduttiva e di studio, non essendosi svolta poi l'istruttoria, in € 2126 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario del 15% delle spese generali e oltre a CPA ed IVA di legge.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione respinta,
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara tenuta e condanna parte ricorrente ala refusione delle spese del Parte_1
procedimento a favore di ambedue le resistenti AL s.r.l. e Controparte_1
spese che liquida, a favore di ciascuna, in € 2126 per compensi professionali, oltre a rimborso
[...]
forfetario del 15% delle spese generali e oltre a CPA ed IVA di legge.
Si comunichi
Asti 9.4.2025 La Presidente
Dott.ssa Ombretta Salvetti
4
SEZIONE CIVILE
Rg N. 218 / 2025
La Presidente,
visto il ricorso ex art. 696 BIS c.p.c. (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) depositato in data 03/02/2025
da: VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 13 A 12051 Parte_1 P.IVA_1
ALBA ITALIA assistita dall'Avv.TARICCO LUANA C.F._1
ricorrente nei confronti di:
AL SRL corrente in CE (AL) assistita dall'avv. Maurizio Chiesa del Foro P.IVA_2
di Pavia. resistente e con la chiamata in causa di:
assistita dall'avv. Daniel Sergio Giuseppe Fossati del Foro Controparte_1
di Torino
residente all'esito dell'udienza cartolare del 8.4.25; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che parte ricorrente allega la responsabilità di AL s.r.l., quale conduttrice dell'immobile di proprietà della società L'Altro Mondo s.r.l. corrente in Alba, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.
13., sito al piano superiore di una porzione di fabbricato gestita dalla ricorrente ed adibita a sala da ballo, per malfunzionamento dell'impianto audio del locale, che asserisce essere derivato dall'utilizzo degli impianti di cantiere da parte delle imprese incaricate della ristrutturazione dell'immobile condotto in locazione da AL , in quanto collegate al Gruppo di Misura di proprietà
1 della s.r.l. L'Altro Mondo, utilizzato normalmente in via esclusiva dalla per Parte_1
l'alimentazione degli impianti elettrici ed audio della discoteca;
che, sempre secondo la ricorrente, sebbene fosse stata autorizzata la fruizione temporanea del gruppo di misura suddetto, in realtà l'impianto era stato utilizzato durante tutto il periodo dei lavori di ristrutturazione da parte di tutti gli appaltatori, anche in contemporanea e che tali utilizzi avevano comportato continui distacchi di energia elettrica, per superamento della potenza erogabile, fonte dei danni alle apparecchiature della discoteca;
preso atto del fatto che la stessa ricorrente riferisce di avere già provveduto autonomamente alla riparazione dell'impianto danneggiato, perdurata sino al mese di settembre del 2023, e che, a seguito delle sue rimostranze, Alfi s.r.l. avrebbe corrisposto in data 7.12.2023 l'importo di € 14.100
a titolo di rimborso del sovra consumo elettrico;
che allega di avere subito per la riparazione e sostituzione dell'impianto danneggiato Parte_1
nonché per il noleggio di apparecchiature sostitutive, l'esborso di € 74.232,62 per cui intende coltivare causa di risarcimento danni ed afferma che la compagnia assicuratrice di Alfi avrebbe riconosciuto la responsabilità del proprio assicurato ed invoca l'ammissione di una CTU volta
“all'accertamento dei fatti e delle cause generatrici dei danni lamentati dalla ricorrente nonché alla loro natura, all'imputabilità degli stessi, alla loro quantificazione anche in relazione alle riparazioni e sostituzioni resesi necessarie”; rilevato che la resistente AL s.r.l. si oppone all'ammissione dell'accertamento richiesto, eccependone la genericità ed il carattere esplorativo, nonché l'eccessiva ampiezza dell'indagine demandata al consulente, che riguarderebbe anche plurimi profili istruttori e di merito, nonché contestando danno, nesso causale e l'impossibilità di verifica tecnica stante la pregressa sostituzione o riparazione delle apparecchiature indicate come danneggiate;
che la resistente contesta altresì all'avversaria di non avere curato di disattivare il proprio impianto audio durante i lavori e la sussistenza di nesso causale con il noleggio di altro impianto ed eccepisce comunque l'utilizzo delle attrezzature di cantiere da parte di terzi appaltatori e non in proprio;
che eccepisce infine il difetto del requisito dell'urgenza ; dato atto che è stata autorizzata la chiamata in causa dell'assicurazione per la r.c. di Alfi s.r.l.,
ma non anche delle numerose imprese elencate nella comparsa Controparte_1
costitutiva di Alfi ed indicate come ditte esecutrici dei lavori;
rilevato che la compagnia assicuratrice ha opposto limiti di massimale e contenuto alla garanzia assicurativa azionata da Alfi ed ha aderito nel merito alle difese della propria assicurata;
OSSERVA
2 La formula dell'art. 696 bis c.p.c. - secondo cui la consulenza è ammessa “ai fini dell'accertamento
e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” – deve essere intesa nel senso che detta procedura risulta ammissibile ove l'assegnazione dell'incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sull'an e sul quantum, e ciò sia possibile in quanto gli accertamenti abbiano un elevato grado di fattualità, dunque anche nell'ipotesi in cui siano in contestazione profili ulteriori, oltre alla mera quantificazione del dovuto, laddove gli aspetti tecnici appaiano preponderanti ai fini della definizione bonaria della controversia tanto sull'accertamento della sussistenza del credito, quanto sulla sua quantificazione. (Tribunale Novara, 17/09/2020, Tribunale Roma sez. V, 15/09/2020), situazione che nel caso di specie non è ravvisabile, incontrando l'ammissibilità della c.t.u. un limite oggettivo nella possibilità che i danni richiesti di accertamento e di quantificazione siano accertabili e valutabili sulla base degli elementi disponibili e senza necessità di espletamento di attività istruttorie ulteriori rispetto alla c.t.u. (Trib Arezzo 4.7.2011)
Nel caso di specie, infatti, benchè non sia richiesto il rispetto del requisito dell'urgenza, non trattandosi di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., pare difettare il c.d. “fumus boni juris” , stante la genericità della descrizione dei fatti operata nel ricorso, l'ampiezza delle allegazioni dei presupposti fattuali , dati per scontati, ma in realtà necessitanti di accertamento istruttorio prioritario alla valutazione dell'approfondimento tecnico, quali l'ampiezza dell'autorizzazione all'allaccio elettrico effettivamente conferita ad Alfi s.r.l., il periodo temporale dell'esecuzione dei lavori, le modalità e la strumentazione utilizzata per i lavori edili, dipendente dalla prova (inesistente) di quali imprese e in che tempi si siano succedute in cantiere, delle date, durata e tempistiche delle allegate interruzioni dell'alimentazione elettrica, delle specifiche dei guasti denunciati, dell'incidenza concreta di tali guasti sull'attività di impresa di dati Parte_1
tutti in parte non agevolmente accertabili, a seguito della già avvenuta riparazione o sostituzione dell'impianto audio della discoteca, avvenuto in autonomia da parte della ricorrente, prima della fine del 2023, in parte non sufficientemente descritti nella apodittica relazione tecnica di parte in atti, né comprovati dagli altri documenti, comunque necessitanti di istruttoria orale e più ampia istruttoria documentale.
In altri termini, qualsivoglia accertamento tecnico, per essere effettivo, non esplorativo e foriero di concrete possibilità di conciliazione, richiederebbe, in ogni caso, il vaglio preventivo di profili fattuali e giuridici e l'assunzione di prove anche orali, ovvero una strutturazione complessa del procedimento incompatibile con la consulenza preventiva a finalità conciliative.
Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile
3 Le spese seguono la soccombenza e vengono pertanto liquidate a carico della ricorrente ed a favore delle due resistenti, non risultando la chiamata in causa del terzo arbitraria, per ciascuna, secondo i parametri medi previsti per l'istruzione preventiva, in conformità del valore della lite, fasi introduttiva e di studio, non essendosi svolta poi l'istruttoria, in € 2126 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario del 15% delle spese generali e oltre a CPA ed IVA di legge.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione respinta,
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara tenuta e condanna parte ricorrente ala refusione delle spese del Parte_1
procedimento a favore di ambedue le resistenti AL s.r.l. e Controparte_1
spese che liquida, a favore di ciascuna, in € 2126 per compensi professionali, oltre a rimborso
[...]
forfetario del 15% delle spese generali e oltre a CPA ed IVA di legge.
Si comunichi
Asti 9.4.2025 La Presidente
Dott.ssa Ombretta Salvetti
4