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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/07/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. sa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 1025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
CELLAMARE Avv. Nicola, difeso dall'Avv. Riccardo Mongelli - attore –
CONTRO
, difeso dall'Avv. Alessandro Bitonto - convenuto – Controparte_1
e
-convenuta contumace Controparte_2
- –
*****
OGGETTO DEL GIUDIZIO: revocatoria
All'udienza odierna, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano chiedendo dichiararsi cessata la materia con statuizione in ordine alla soccombenza virtuale.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Emerge pacifica la circostanza che in diversa sede processuale, “sentenza del Tribunale
di Taranto (n. 1799/2024 pubblicata il 21/06/2024-RG n. 6929/2022 del 21/06/2024) ha quindi accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, che “appare evidente alla luce di numerosi elementi presuntivi evincibili dalla ricostruzione effettuata dalle parti rispetto all'assunto rapporto negoziale - ed in particolare, quanto al prezzo vile (solo € 10.00,00)
a cui l'attore vendeva all'attrice il compendio immobiliare di cui si verte, al legame esistente tra i sigg.ri e , la relazione sentimentale, la convivenza ed il CP_1 CP_2
legame di genitorialità di entrambi rispetto al figlio , nonché all'esposizione Per_1
debitoria dell'attore giustificata all'azione revocatoria promossa nei suoi confronti nell'ambito del procedimento n. 1025/2023 RG, come agli atti documentato - che tra l'attore e la convenuta sia intervenuto un atto negoziale simulato, avente lo scopo di sottrarre i beni del sig. alla garanzia dei suoi creditori. Trattasi di Controparte_1
simulazione assoluta, in quanto non emerge dagli elementi scrutinati ed addotti dalle parti l'esistenza di un negozio dissimulato avente valenza tra le medesime al posto di quello simulato. Ne deriva che la compravendita oggetto dell'atto pubblico per Notar
Dr. del 09.07.2019 Rep. 4634 Racc. 3695 registrato a Taranto il Persona_2
15.07.2019 al n. 11169 va dichiarata inefficace tra le parti, con ogni effetto di legge. La
simulazione assoluta svela l'inesistenza del contratto apparente di compravendita di cui si verte e ne consegue che nessun rapporto giuridico rimane in vita tra le parti tra cui è
causa, con revoca delle intervenute modificazioni patrimoniali.”
Tanto premesso, appare evidente che in ragione delle predette conseguenze derivanti dalla dichiarazione di simulazione assoluta dell'atto di compravendita, se da un lato ne deriva la cessazione della materia del contendere della presente causa , dall'altra non può considerarsi la reale possibilità della soccombenza nella causa de quo per le pedisseque motivazioni addotte nella sentenza richiamata del Tribunale di Taranto.
L'attore ha richiesto la soccombenza delle spese.
La chiesta declaratoria di intervenuta “cessazione della materia del contendere” può
essere accolta da questo Magistrato.
E' noto che l'istituto de quo di elaborazione giurisprudenziale, si fonda esclusivamente sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni.
In buona sostanza la cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d'essere della lite con l'effetto che la sentenza è di mero rito.
I compensi di causa seguono il principio della soccombenza virtuale in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento dell'azione spiegata
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico
G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli definitivamente decidendo la domanda proposta da , così
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle competenze legali nei confronti dell'attore con applicazione del DM 55/2014 in ragione dell'attività espletata e del valore della causa alla somma di €. 2.150,00 comprensive di esborsi ,oltre rsg iva e cap come per legge se dovuti da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Riccardo
Mongelli dichiaratosi antistatario. Così deciso in Taranto oggi 10 Luglio 2025 ,
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli)
TRIBUNALE DI TARANTO
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