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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 19/07/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- Pasquale Cristiano Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott. Mariadomenica Marchese Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 335/2019 R.G.A.C.
tra
(C.F.: in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Vigilante (c.f. , C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Forenza (PZ) alla Via Monte Calvario n. 131;
appellante
e
(c.f.: ) e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(c.f. entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._3
Donato Bellasalma (c.f.: ) elettivamente domiciliato C.F._4
presso e nello studio di quest'ultimo sito in Venosa (PZ), al Corso Manfredi n.1;
appellato
1 OGGETTO: risarcimento danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. – appello avverso sentenza n. cronol. 39/2019 emessa del Tribunale di Potenza, nella persona del Dott. Francesco Rossini, pubblicata il 24/04/2019.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e convenivano in giudizio innanzi al Controparte_1 Parte_2
Tribunale Civile di Potenza il al fine di sentire accertare e Parte_1
dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'ente locale in ordine ai danni patiti dal magazzino di proprietà degli attori sito in , Corso Grande n. 198, ed Pt_1
interessato da infiltrazioni d'acqua provenienti da avvallamenti e fughe della pavimentazione in pietra adiacente al corso stradale, conseguenti perciò al cattivo stato di manutenzione della pavimentazione di vico Catacumeno soprastante la parete di proprietà dell'attore e degli avvallamenti della sede stradale di Corso Grande e, per l'effetto, di ottenere la condanna del Pt_1
convenuto al pagamento dell'importo del risarcimento del danno in misura pari ad euro 8.680,84 o di altra maggiore o minore da determinarsi con l'ausilio di CTU oltre spese e competenze di lite.
In particolare, gli attori deducevano a tale scopo: di essere proprietari al
50% di un immobile sito in al Corso Grande n.198 sito al piano terra ed Pt_1
impiegato ad uso deposito;
che codesto immobile prospicente alla strada principale di Corso Grande e sottostante a quella di Vico Catacumeno subiva importanti infiltrazioni di acque meteoriche dovute alle numerose fughe della sconnessa pavimentazione in pietra ivi situata e dei cospicui avvallamenti presenti sulla sede stradale di Corso Grande, costituita principalmente da cubetti di porfido;
le suddette infiltrazioni provocavano umidità, macchie, efflorescenze saline e muffe nonché distacchi di parete dal corpo murario dell'abitazione; che, nei giorni 11 e 26 ottobre 2010, l'imponente quantità di acqua meteorica accumulatasi nell'avvallamento sito in Corso Grande, confluiva tramite le fughe all'interno del locale allagandolo e cagionando
2 numerosi danni visibili alle pareti dei locali adibiti a deposito sottostanti ed impedendovi l'accesso; che con note del 14.5.2001 e 10.06.2010 venivano esperiti dagli attori tentativi di bonario componimento stragiudiziale della controversia rimasti tuttavia senza esito se non con la conferma dello stato dei luoghi lamentato dagli attori ad opera sia della Polizia Municipale (note del
11.10.2010 e del 26.10.2010) che dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pt_1
(nota del 04.01.2011).
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva tardivamente in data
03.10.2011 l'ente locale convenuto impugnando tutto quanto dedotto e sostenuto da parte attrice e deducendo la carenza del nesso eziologico tra la tra la res custodita e l'evento dannoso ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di caso fortuito con correlativa elisione del nesso causale, ovvero, al più dovendosi ravvisare una responsabilità concorrente del danneggiato.
Istruita la causa mediante espletamento di interrogatorio formale, prova testi, acquisizioni documentali e CTU sullo stato dei luoghi, veniva decisa dal
Tribunale di Potenza con la sentenza oggetto del presente gravame che ha accolto la domanda di risarcimento del danno nella misura quantificata dal
CTU.
In sintesi, le ragioni della decisione si incentrano sul carente esercizio del potere di custodia ex art. 2051 c.c. da parte del appellante, per non Pt_1
avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni lamentati.
Il giudice di prime cure ha inoltre escluso, per mancanza di riscontri istruttori, un concorso di colpa da parte dei danneggiati.
Con atto d'appello notificato il 18.03.2011 avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione il chiedendone la riforma. Ha Parte_1
pregiudizialmente eccepito la nullità della consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio di prime cure e, nel merito, ha dedotto l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2051 c.c. circa la ripartizione dell'onere probatorio relativo al nesso di causalità assumendo l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto la concorrente responsabilità della parte
3 appellata nella causazione del danno, chiedendone perciò la condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio ex art. 91
c.p.c. in combinato disposto con l'art. 96 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 20.11.2019 si sono costituiti gli appellati eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, e, nel merito, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione in fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La Corte, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283 co. 2 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisone all'udienza del 04.03.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Invero, contrariamente a quanto opinato dalla parte appellata, l'atto di impugnazione esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che gli appellanti aspirano a veder riformati. Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre
2017, n. 27199) la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba
4 rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
L'ordine logico di trattazione impone la pregiudiziale disamina dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio di primo grado.
L'appellante in merito argomenta tale patologia sulla scorta dell'acquisizione da parte del consulente di documentazione tardivamente prodotta.
La doglianza non è fondata. Come emerge dalla lettura dell'elaborato tecnico, il consulente ha risposto ai quesiti posti anche sulla scorta dei sopralluoghi sui luoghi per cui è causa (cfr. verbali allegati alla perizia di primo grado e p. 4 CTU) come documentato anche dalla planimetria e dalle riproduzioni fotografiche eseguite nel corso degli accertamenti.
D'altra parte risulta altresì garantito il contraddittorio. Non solo, la controparte ha partecipato alle operazioni peritali con l'ausilio del proprio CTP, ha chiesto ed ottenuto di sentire a chiarimenti il CTU nominato. Non si ravvisa perciò il denunciato vizio di nullità della CTU.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Come già statuito dal giudice di prime cure, la domanda proposta va esaminata nel cono applicativo dell'art. 2051 c.c.
Il punctum dolens delle censure articolate dall'appellante attiene alla contestata riconducibilità eziologica delle infiltrazioni verificatesi nell'immobile degli appellati e lo stato delle vie pubbliche Corso Grande e Vico
Catacumeno, limitrofe ad esso, in correlazione al dovere di custodia sulle stesse e tale da attribuire la responsabilità esclusiva della causazione dell'evento in capo all'odierno appellante. L'ente locale, infatti, invoca piuttosto la ricorrenza del fatto esclusivo della parte danneggiata o, al più, del concorso di colpa quale emergerebbe anche dall'interrogatorio formale degli
5 stessi avendo dichiarato di non aver provveduto ad opere di impermealizzazione del manufatto.
Ciò posto, ai fini della disamina della fattispecie concreta e delle ragioni di gravame occorre ripercorrere la cornice normativa di riferimento.
Viene in rilievo, come detto, la previsione di cui all'art. 2051 c.c. che delinea un modello semplificato di responsabilità aquiliana, volto a favorire le ragioni del soggetto danneggiato. Al riguardo, è oggi possibile fare riferimento all'ampia e consolidata elaborazione giurisprudenziale della Corte di cassazione, che ha in gran parte risolto i dubbi interpretativi sorti nella prassi.
Presupposto centrale della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. è la produzione delle conseguenze lesive a causa del contegno del soggetto che sulla res vanta un dovere di custodia ex lege. A tale rapporto, qualificato come rapporto di custodia tra la cosa danneggiata e la res, sussistente a prescindere dal titolo che lo legittima, il legislatore riconnette un regime di responsabilità particolarmente gravoso: l'ordinamento, infatti, presuppone che chi custodisce un bene si trovi rispetto ad esso in una posizione privilegiata, tale da consentirgli di governare i fattori di rischio associati alla res ed evitare, in linea di massima, la produzione di danni nella sfera di soggetti terzi. Trattasi, in sostanza, di una scelta di maggior responsabilizzazione del custode, non lontana dal noto brocardo “cujus commoda ejus et incommoda”.
L'accertamento in concreto della suddetta responsabilità si riduce ad una valutazione del comportamento del danneggiante che prescinde da ogni valutazione psicologica, colposa o meno, tale per cui, a livello strutturale, si delinea una responsabilità di tipo oggettivo nella quale, il danneggiante non andrà esente da colpevolezza provando di aver agito diligentemente, e cioè di aver curato la manutenzione della cosa o di aver dotato la stessa di idonei dispositivi di sicurezza;
né deducendo l'imprevedibilità o l'inevitabilità del fatto, categorie queste di spiccata marca soggettivistica. L'unica difesa spendibile da parte del presunto danneggiante, in altri termini, involge l'interruzione del nesso causale: il custode della res per liberarsi è tenuto a
6 provare l'esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva e idoneo ad interrompere questo nesso di causalità (cfr. Cass. sez. civ
Sentenza n. 3651 del 20/02/2006 e Cass. Civ. Sez. VI, n. 5910 del 2011)
Tale decorso autonomo può identificarsi in un evento del tutto imprevedibile,
c.d. fortuito autonomo o in senso stretto, ovvero nell'allegazione della prova del fatto del terzo o anche della stessa colpa del danneggiato, corrosive del nesso eziologico tra la res danneggiata ed il comportamento lesivo del custode
(c.d. fortuito incidentale); cioè, in un contegno del soggetto leso che non solo affianchi e rafforzi il decorso eziologico attivato dalla cosa in custodia (ipotesi, questa, cui risulterebbe applicabile il meccanismo di riduzione proporzionale del quantum debeatur delineato dall'art. 1227, co. 1 c.c.), ma che addirittura elida integralmente l'apporto causale della cosa, riducendo quest'ultima a mera occasione del danneggiamento.
Su un piano pratico, è stato precisato che “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod.civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto, non rileva in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005).
Ciò premesso in linea teorica, la dinamica delle infiltrazioni e gli allagamenti per cui è causa nonché la rappresentazione dello stato dei luoghi quale emerge dagli accertamenti effettuati dal CTU nominato in primo grado e dalle riproduzioni fotografiche in atti, induce a confermare la decisone del Tribunale di Potenza.
Invero, dalla relazione tecnica del CTU e dall'attenta disamina dei luoghi operata dal perito sono stati messi in luce una serie di lesioni e danni presenti sull'immobile di proprietà degli appellati, nonché una serie di sconnessioni e
7 cedimenti nella pavimentazione delle strade pubbliche tali da concorrere esclusivamente alla causazione del danno de quo in via del tutto autonoma e principale: (cfr. pag. 2 CTU) “sulle pareti che si affacciano su Corso Grande, in verità si notano infiltrazioni di acqua fino ad una quota di circa 1.00 mt.
Analizzando la pavimentazione di Corso grande, questa risulta realizzata in cubetti di porfido. Si nota un lieve avvallamento, le fughe non risultano ben cementate…Su Vico Catacumeno, la pavimentazione in Pietra calcarea risulta irregolare ed in più punti le fughe non risultano ben chiuse. Inoltre, si riscontra la mancanza di caditoie per la captazione delle acque meteoriche e la presenza di pluviali che scaricano direttamente sulla sede stradale. Quindi durante eventi meteorici è facile aspettarsi sul un afflusso di acque meteoriche Pt_3
consistente” e tali da far emergere una correlazione eziologica tra “le acque meteoriche che, defluendo attraverso Vico Catacumeno e Corso Grande, si insinuano attraverso le fughe non perfettamente chiuse… (cfr. pag. 3 CTU)”.
D'altra parte, la presenza di un avvallamento sulla sede stradale con conseguente raccolta dell'acqua trova conferma anche nella nota dell'11.10.2010 a firma del verbalizzante dell'Ufficio di Polizia Municipale e del responsabile dell'Ufficio laddove si riferiva che “(…) il sottoscritto (…) ha constatato che effettivamente esiste un avvallamento che conferma quanto detto dal sig. e si chiede di intervenire in modo urgentissimo onde evitare CP_1
lamentele, disagi e pericoli” (circostanza confermata anche in sede testimoniale).
Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, va confermata la responsabilità del in ordine al verificarsi del danno causato al locale Parte_1
magazzino di proprietà degli appellati, sito in , Corso Grande n. 198, Pt_1
interessato da infiltrazioni d'acqua poiché derivate dal cattivo stato di custodia e manutenzione della pavimentazione di vico Catacumeno soprastante la parete di proprietà degli appellati nonché degli avvallamenti della sede stradale di Corso Grande, restando escluso alcun concorso causale degli stessi per quanto riguarda il danno patito.
8 Quanto al preteso caso fortuito, nessun sufficiente riscontro istruttorio è stato offerto in tal senso dal allo scopo di elidere del tutto la Pt_1
responsabilità di esso custode.
Né sono sufficienti a ritenere integrata la prova di un concorso di responsabilità i riscontri istruttori valorizzati dalla parte appellante. Non vi è prova di un pregresso stato di abbandono del locale né che la collocazione interrata abbia concorso alla causazione dei danni per cui è causa. Circostanza che, piuttosto, avrebbe imposto al custode, di predisporre un adeguato ed efficiente sistema di scolo delle acque. Né sono decisive in tal senso le dichiarazioni rese dalle parti appellate in sede di interrogatorio formale in considerazione proprio della mancanza di prova del preteso stato di cattiva conservazione del locale. Ancora il in sede di interrogatorio formale CP_1
confermava che le acque refluee dei prodotti caseari venivano immesse nella fogna comunale.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato perché infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia quale determinato in forza della domanda proposta dall'appellante a titolo di risarcimento del danno.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
9 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi €5.809,00 oltre spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge da distrarsi in favore del difensore degli appellati dichiaratosi antistatario;
3. dichiara l'obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese IL PRESIDENTE
Pasquale Cristiano
10
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- Pasquale Cristiano Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott. Mariadomenica Marchese Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 335/2019 R.G.A.C.
tra
(C.F.: in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Vigilante (c.f. , C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Forenza (PZ) alla Via Monte Calvario n. 131;
appellante
e
(c.f.: ) e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(c.f. entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._3
Donato Bellasalma (c.f.: ) elettivamente domiciliato C.F._4
presso e nello studio di quest'ultimo sito in Venosa (PZ), al Corso Manfredi n.1;
appellato
1 OGGETTO: risarcimento danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. – appello avverso sentenza n. cronol. 39/2019 emessa del Tribunale di Potenza, nella persona del Dott. Francesco Rossini, pubblicata il 24/04/2019.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e convenivano in giudizio innanzi al Controparte_1 Parte_2
Tribunale Civile di Potenza il al fine di sentire accertare e Parte_1
dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'ente locale in ordine ai danni patiti dal magazzino di proprietà degli attori sito in , Corso Grande n. 198, ed Pt_1
interessato da infiltrazioni d'acqua provenienti da avvallamenti e fughe della pavimentazione in pietra adiacente al corso stradale, conseguenti perciò al cattivo stato di manutenzione della pavimentazione di vico Catacumeno soprastante la parete di proprietà dell'attore e degli avvallamenti della sede stradale di Corso Grande e, per l'effetto, di ottenere la condanna del Pt_1
convenuto al pagamento dell'importo del risarcimento del danno in misura pari ad euro 8.680,84 o di altra maggiore o minore da determinarsi con l'ausilio di CTU oltre spese e competenze di lite.
In particolare, gli attori deducevano a tale scopo: di essere proprietari al
50% di un immobile sito in al Corso Grande n.198 sito al piano terra ed Pt_1
impiegato ad uso deposito;
che codesto immobile prospicente alla strada principale di Corso Grande e sottostante a quella di Vico Catacumeno subiva importanti infiltrazioni di acque meteoriche dovute alle numerose fughe della sconnessa pavimentazione in pietra ivi situata e dei cospicui avvallamenti presenti sulla sede stradale di Corso Grande, costituita principalmente da cubetti di porfido;
le suddette infiltrazioni provocavano umidità, macchie, efflorescenze saline e muffe nonché distacchi di parete dal corpo murario dell'abitazione; che, nei giorni 11 e 26 ottobre 2010, l'imponente quantità di acqua meteorica accumulatasi nell'avvallamento sito in Corso Grande, confluiva tramite le fughe all'interno del locale allagandolo e cagionando
2 numerosi danni visibili alle pareti dei locali adibiti a deposito sottostanti ed impedendovi l'accesso; che con note del 14.5.2001 e 10.06.2010 venivano esperiti dagli attori tentativi di bonario componimento stragiudiziale della controversia rimasti tuttavia senza esito se non con la conferma dello stato dei luoghi lamentato dagli attori ad opera sia della Polizia Municipale (note del
11.10.2010 e del 26.10.2010) che dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pt_1
(nota del 04.01.2011).
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva tardivamente in data
03.10.2011 l'ente locale convenuto impugnando tutto quanto dedotto e sostenuto da parte attrice e deducendo la carenza del nesso eziologico tra la tra la res custodita e l'evento dannoso ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di caso fortuito con correlativa elisione del nesso causale, ovvero, al più dovendosi ravvisare una responsabilità concorrente del danneggiato.
Istruita la causa mediante espletamento di interrogatorio formale, prova testi, acquisizioni documentali e CTU sullo stato dei luoghi, veniva decisa dal
Tribunale di Potenza con la sentenza oggetto del presente gravame che ha accolto la domanda di risarcimento del danno nella misura quantificata dal
CTU.
In sintesi, le ragioni della decisione si incentrano sul carente esercizio del potere di custodia ex art. 2051 c.c. da parte del appellante, per non Pt_1
avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni lamentati.
Il giudice di prime cure ha inoltre escluso, per mancanza di riscontri istruttori, un concorso di colpa da parte dei danneggiati.
Con atto d'appello notificato il 18.03.2011 avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione il chiedendone la riforma. Ha Parte_1
pregiudizialmente eccepito la nullità della consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio di prime cure e, nel merito, ha dedotto l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2051 c.c. circa la ripartizione dell'onere probatorio relativo al nesso di causalità assumendo l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto la concorrente responsabilità della parte
3 appellata nella causazione del danno, chiedendone perciò la condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio ex art. 91
c.p.c. in combinato disposto con l'art. 96 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 20.11.2019 si sono costituiti gli appellati eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, e, nel merito, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione in fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La Corte, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283 co. 2 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisone all'udienza del 04.03.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Invero, contrariamente a quanto opinato dalla parte appellata, l'atto di impugnazione esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che gli appellanti aspirano a veder riformati. Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre
2017, n. 27199) la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba
4 rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
L'ordine logico di trattazione impone la pregiudiziale disamina dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio di primo grado.
L'appellante in merito argomenta tale patologia sulla scorta dell'acquisizione da parte del consulente di documentazione tardivamente prodotta.
La doglianza non è fondata. Come emerge dalla lettura dell'elaborato tecnico, il consulente ha risposto ai quesiti posti anche sulla scorta dei sopralluoghi sui luoghi per cui è causa (cfr. verbali allegati alla perizia di primo grado e p. 4 CTU) come documentato anche dalla planimetria e dalle riproduzioni fotografiche eseguite nel corso degli accertamenti.
D'altra parte risulta altresì garantito il contraddittorio. Non solo, la controparte ha partecipato alle operazioni peritali con l'ausilio del proprio CTP, ha chiesto ed ottenuto di sentire a chiarimenti il CTU nominato. Non si ravvisa perciò il denunciato vizio di nullità della CTU.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Come già statuito dal giudice di prime cure, la domanda proposta va esaminata nel cono applicativo dell'art. 2051 c.c.
Il punctum dolens delle censure articolate dall'appellante attiene alla contestata riconducibilità eziologica delle infiltrazioni verificatesi nell'immobile degli appellati e lo stato delle vie pubbliche Corso Grande e Vico
Catacumeno, limitrofe ad esso, in correlazione al dovere di custodia sulle stesse e tale da attribuire la responsabilità esclusiva della causazione dell'evento in capo all'odierno appellante. L'ente locale, infatti, invoca piuttosto la ricorrenza del fatto esclusivo della parte danneggiata o, al più, del concorso di colpa quale emergerebbe anche dall'interrogatorio formale degli
5 stessi avendo dichiarato di non aver provveduto ad opere di impermealizzazione del manufatto.
Ciò posto, ai fini della disamina della fattispecie concreta e delle ragioni di gravame occorre ripercorrere la cornice normativa di riferimento.
Viene in rilievo, come detto, la previsione di cui all'art. 2051 c.c. che delinea un modello semplificato di responsabilità aquiliana, volto a favorire le ragioni del soggetto danneggiato. Al riguardo, è oggi possibile fare riferimento all'ampia e consolidata elaborazione giurisprudenziale della Corte di cassazione, che ha in gran parte risolto i dubbi interpretativi sorti nella prassi.
Presupposto centrale della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. è la produzione delle conseguenze lesive a causa del contegno del soggetto che sulla res vanta un dovere di custodia ex lege. A tale rapporto, qualificato come rapporto di custodia tra la cosa danneggiata e la res, sussistente a prescindere dal titolo che lo legittima, il legislatore riconnette un regime di responsabilità particolarmente gravoso: l'ordinamento, infatti, presuppone che chi custodisce un bene si trovi rispetto ad esso in una posizione privilegiata, tale da consentirgli di governare i fattori di rischio associati alla res ed evitare, in linea di massima, la produzione di danni nella sfera di soggetti terzi. Trattasi, in sostanza, di una scelta di maggior responsabilizzazione del custode, non lontana dal noto brocardo “cujus commoda ejus et incommoda”.
L'accertamento in concreto della suddetta responsabilità si riduce ad una valutazione del comportamento del danneggiante che prescinde da ogni valutazione psicologica, colposa o meno, tale per cui, a livello strutturale, si delinea una responsabilità di tipo oggettivo nella quale, il danneggiante non andrà esente da colpevolezza provando di aver agito diligentemente, e cioè di aver curato la manutenzione della cosa o di aver dotato la stessa di idonei dispositivi di sicurezza;
né deducendo l'imprevedibilità o l'inevitabilità del fatto, categorie queste di spiccata marca soggettivistica. L'unica difesa spendibile da parte del presunto danneggiante, in altri termini, involge l'interruzione del nesso causale: il custode della res per liberarsi è tenuto a
6 provare l'esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva e idoneo ad interrompere questo nesso di causalità (cfr. Cass. sez. civ
Sentenza n. 3651 del 20/02/2006 e Cass. Civ. Sez. VI, n. 5910 del 2011)
Tale decorso autonomo può identificarsi in un evento del tutto imprevedibile,
c.d. fortuito autonomo o in senso stretto, ovvero nell'allegazione della prova del fatto del terzo o anche della stessa colpa del danneggiato, corrosive del nesso eziologico tra la res danneggiata ed il comportamento lesivo del custode
(c.d. fortuito incidentale); cioè, in un contegno del soggetto leso che non solo affianchi e rafforzi il decorso eziologico attivato dalla cosa in custodia (ipotesi, questa, cui risulterebbe applicabile il meccanismo di riduzione proporzionale del quantum debeatur delineato dall'art. 1227, co. 1 c.c.), ma che addirittura elida integralmente l'apporto causale della cosa, riducendo quest'ultima a mera occasione del danneggiamento.
Su un piano pratico, è stato precisato che “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod.civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto, non rileva in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005).
Ciò premesso in linea teorica, la dinamica delle infiltrazioni e gli allagamenti per cui è causa nonché la rappresentazione dello stato dei luoghi quale emerge dagli accertamenti effettuati dal CTU nominato in primo grado e dalle riproduzioni fotografiche in atti, induce a confermare la decisone del Tribunale di Potenza.
Invero, dalla relazione tecnica del CTU e dall'attenta disamina dei luoghi operata dal perito sono stati messi in luce una serie di lesioni e danni presenti sull'immobile di proprietà degli appellati, nonché una serie di sconnessioni e
7 cedimenti nella pavimentazione delle strade pubbliche tali da concorrere esclusivamente alla causazione del danno de quo in via del tutto autonoma e principale: (cfr. pag. 2 CTU) “sulle pareti che si affacciano su Corso Grande, in verità si notano infiltrazioni di acqua fino ad una quota di circa 1.00 mt.
Analizzando la pavimentazione di Corso grande, questa risulta realizzata in cubetti di porfido. Si nota un lieve avvallamento, le fughe non risultano ben cementate…Su Vico Catacumeno, la pavimentazione in Pietra calcarea risulta irregolare ed in più punti le fughe non risultano ben chiuse. Inoltre, si riscontra la mancanza di caditoie per la captazione delle acque meteoriche e la presenza di pluviali che scaricano direttamente sulla sede stradale. Quindi durante eventi meteorici è facile aspettarsi sul un afflusso di acque meteoriche Pt_3
consistente” e tali da far emergere una correlazione eziologica tra “le acque meteoriche che, defluendo attraverso Vico Catacumeno e Corso Grande, si insinuano attraverso le fughe non perfettamente chiuse… (cfr. pag. 3 CTU)”.
D'altra parte, la presenza di un avvallamento sulla sede stradale con conseguente raccolta dell'acqua trova conferma anche nella nota dell'11.10.2010 a firma del verbalizzante dell'Ufficio di Polizia Municipale e del responsabile dell'Ufficio laddove si riferiva che “(…) il sottoscritto (…) ha constatato che effettivamente esiste un avvallamento che conferma quanto detto dal sig. e si chiede di intervenire in modo urgentissimo onde evitare CP_1
lamentele, disagi e pericoli” (circostanza confermata anche in sede testimoniale).
Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, va confermata la responsabilità del in ordine al verificarsi del danno causato al locale Parte_1
magazzino di proprietà degli appellati, sito in , Corso Grande n. 198, Pt_1
interessato da infiltrazioni d'acqua poiché derivate dal cattivo stato di custodia e manutenzione della pavimentazione di vico Catacumeno soprastante la parete di proprietà degli appellati nonché degli avvallamenti della sede stradale di Corso Grande, restando escluso alcun concorso causale degli stessi per quanto riguarda il danno patito.
8 Quanto al preteso caso fortuito, nessun sufficiente riscontro istruttorio è stato offerto in tal senso dal allo scopo di elidere del tutto la Pt_1
responsabilità di esso custode.
Né sono sufficienti a ritenere integrata la prova di un concorso di responsabilità i riscontri istruttori valorizzati dalla parte appellante. Non vi è prova di un pregresso stato di abbandono del locale né che la collocazione interrata abbia concorso alla causazione dei danni per cui è causa. Circostanza che, piuttosto, avrebbe imposto al custode, di predisporre un adeguato ed efficiente sistema di scolo delle acque. Né sono decisive in tal senso le dichiarazioni rese dalle parti appellate in sede di interrogatorio formale in considerazione proprio della mancanza di prova del preteso stato di cattiva conservazione del locale. Ancora il in sede di interrogatorio formale CP_1
confermava che le acque refluee dei prodotti caseari venivano immesse nella fogna comunale.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato perché infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia quale determinato in forza della domanda proposta dall'appellante a titolo di risarcimento del danno.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
9 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi €5.809,00 oltre spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge da distrarsi in favore del difensore degli appellati dichiaratosi antistatario;
3. dichiara l'obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese IL PRESIDENTE
Pasquale Cristiano
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