Articolo 4 della Legge 25 luglio 1952, n. 915
Articolo 3Articolo 5
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1 agosto 1952
Art. 4.
I contributi dovuti dagli armatori a sensi dell' art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 260 , e dell' art. 6 della legge 11 aprile 1941, n. 267 , continuano ad essere determinati in base alle competenze medie approvate con regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 319 .
Entrata in vigore il 1 agosto 1952