Art. 4.
I contributi dovuti dagli armatori a sensi dell' art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 260 , e dell' art. 6 della legge 11 aprile 1941, n. 267 , continuano ad essere determinati in base alle competenze medie approvate con regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 319 .
I contributi dovuti dagli armatori a sensi dell' art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 260 , e dell' art. 6 della legge 11 aprile 1941, n. 267 , continuano ad essere determinati in base alle competenze medie approvate con regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 319 .