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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 142/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13 febbraio
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 142/2021 R.G., promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] alla C.da Torrevecchia ed ivi elettivamente domiciliata alla C.da
Comuneria, n. 2, presso lo studio dell'Avvocato Rossella Lugarà, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro
(C.F. - P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco in virtù di procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale
), come da procura in atti. CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.02.2021, premesso di aver presentato domanda Parte_1 di congedo parentale in data 18.02.2020, in qualità di bracciante agricola ed essendo madre di un minore di due anni e che la stessa veniva rigettata dall' , agiva affinché il Tribunale disponesse CP_1 la correzione della suddetta domanda con condanna all'ente previdenziale al pagamento dei relativi importi nonché al risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta omissiva posta in essere dall'Ente medesimo.
1 Lamentava, in particolare, che l' aveva rigettato la domanda di congedo Controparte_2 parentale adducendo che la ricorrente “non aveva svolto attività lavorativa compatibile con la domanda di maternità a conguaglio” e specificando che la stessa, in quanto lavoratrice agricola, avrebbe dovuto presentare domanda di congedo parentale “a pagamento diretto” (si vedano rigetto della domanda del 12.05.2020 e delibera n. 208775 del 17.12.2020 di rigetto del ricorso amministrativo).
Sul punto, l'odierna ricorrente ammetteva che, al momento della domanda non era stata selezionata la voce corretta relativa alla domanda di maternità a pagamento diretto, destinata ai lavoratori agricoli, ma imputava tale circostanza ad un mero errore materiale che, in quanto tale, avrebbe potuto essere oggetto di correzione da parte dell' a seguito all'apposita istanza da lei CP_1 presentata e che invece veniva rigettata in via amministrativa con Delibera N. 208775 del 17/12/2020 CP_ del Comitato Provinciale dell'
Adduceva, infine, di non aver mai ricevuto da parte dell' alcuna comunicazione di rigetto CP_1 nel merito della domanda di congedo parentale.
Concludeva, pertanto, chiedendo volersi disporre la correzione della domanda di congedo CP_ CP_ parentale nr. 2201.18022020.0013892 e per l'effetto condannare l' al pagamento diretto degli importi previsti in forza della suddetta domanda nonché al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per effetto della condotta omissiva, da liquidarsi in via equitativa.
2. In data 09.08.2021, si costitutiva l' rilevando, in via preliminare, l'infondatezza delle CP_1 pretese avanzate da parte ricorrente e, in diritto, l'inammissibilità della richiesta per intervenuta decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, per come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 cov. in l.n. 438/92, nonché per intervenuta prescrizione annuale del diritto al pagamento con decorrenza dalla data della domanda.
Specificava, infine, tenuto conto che l' non può procedere con la correzione delle domande CP_1 che pervengono telematicamente, che l'errore contenuto nella domanda presentata dalla ricorrente non poteva considerarsi un mero errore materiale perché non solo la parte non aveva selezionato la voce corretta relativa al “pagamento diretto” ma non aveva neanche indicato le modalità di pagamento diretto che l' avrebbe dovuto seguire (non indicando l' IBAN). CP_1
Anche sulla base della mancata allegazione di prova di un danno da parte della ricorrente, concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate e non provate.
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.02.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Preliminarmente si rileva che appare infondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 47 d.P.R.
n. 639 del 1970 avanzata dall' . CP_1
Ed infatti, per le controversie in materia di gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (di cui all'art. 24 della Legge n. 88/1989) l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro un anno dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento di tutto il
2 procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Nel caso di specie, essendo la domanda di presentazione della domanda datata 18.02.2020, la parte, proponendo l'azione giudiziaria in data 16.02.2021 non è incorsa nel termine di decadenza e pertanto il ricorso deve considerarsi ammissibile (essendo destinato a scadere in data 14.12.2021).
5. Per quanto attiene all'eccepita intervenuta prescrizione annuale del diritto al pagamento della prestazione, se è vero che la Legge n.1204/1971 all'art. 15 nel prevedere l'indennità di maternità in favore delle lavoratrici madri, stabilisce che essa è corrisposta con gli stessi criteri previsti per la erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice è assicurata” e trova, quindi, applicazione al caso di specie l'art. 6, comma 6 ,della Legge n. 138/1943, che prevede che l'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla legge medesima, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute, occorre, nel caso di specie, correttamente individuare il dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione del diritto al pagamento della prestazione e le eventuali cause di sospensione dello stesso.
Sul punto, essendo la domanda di congedo parentale risalente al 18.02.2020 e il ricorso giudiziale introduttivo del presente giudizio depositato in data 16.02.2021, il diritto della ricorrente di pretendere il pagamento non era sicuramente ancora prescritto.
Ciò vale a maggior ragione, se si considera che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
“in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa durante il tempo di attesa incolpevole” dell'interessato, per cui la prescrizione risulta sicuramente interrotta tra la proposizione della domanda amministrativa e la risposta dell'Ente (avvenute, rispettivamente, in data 18.02.2020
e in data 16.05.2020) e anche tra la data di proposizione del ricorso amministrativo e la relativa decisione avvenuta, rispettivamente, in data 14.12.2020 e in data 17.12.2020 (cfr. Cass., SS.UU., n.
5572/2012 in caso analogo di riconoscimento della indennità di maternità che ha stabilito che occorre tener conto della sospensione della prescrizione durante il tempo per la formazione del silenzio-rifiuto ai sensi dell'art. 7 L.533/1973).
6. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare utile una ricostruzione del quadro normativo di riferimento: l'art. 63 del D. Lgs. n. 151/2001 prevede che le lavoratrici ed i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5) del D.L. n. 7/1970, convertito dalla L. n.
83/1970, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate. Nel caso di specie, non risulta in contestazione la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi utili ai fini del riconoscimento del diritto al congedo parentale, ma soltanto l'erronea compilazione della relativa domanda.
Ritenuta pacifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi ai fini del riconoscimento del diritto al congedo parentale in capo alla ricorrente e alla luce delle contestazioni generiche addotte dall' (come la mancata indicazione dell'IBAN come prova della colpevolezza dell'errore nella CP_1 compilazione della domanda tale da non poter configurare l'errore come mero errore materiale), la domanda proposta dalla signora merita accoglimento. Parte_1
3 Ed infatti, è stato condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che qualora un CP_ lavoratore commetta un errore nella compilazione di una domanda, l' deve riconoscergli la possibilità di rettificarlo, senza danneggiarlo nel riconoscimento integrale del diritto.
Ciò in quanto si ritiene che trattasi di mero errore formale che non inficia la validità dell'atto, né lo rende viziato nella sua sostanza, trattandosi appunto di errore non sostanziale e incolpevole.
Non appare, pertanto, legittimo respingere la domanda di una prestazione previdenziale se in essa viene indicato un riferimento sbagliato, se il titolare della richiesta è comunque in possesso dei requisiti di legge per ottenere il beneficio (circostanza pacifica nel caso di specie). CP_
Ne consegue che, posto che la domanda amministrativa all' per ottenere una prestazione previdenziale non ha natura di negozio giuridico, qualora essa contenga tutti gli elementi necessari per valutare la sussistenza dei requisiti di legge, l' ha l'obbligo di procedere “senza opporre CP_1 formalistiche interpretazioni delle norme” (Cass. n.30419/2019 e n. 74/2020).
Conclusivamente si ritiene pertanto che un errore formale, come una mancata o errata casella barrata non può giammai diventare causa di improponibilità o di rigetto di una richiesta.
La domanda della ricorrente con riferimento alla richiesta di congedo parentale deve essere, quindi, accolta.
7 .Deve, invece, essere rigettata la richiesta di risarcimento danni in quanto generica a non supportata da adeguata prova.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha stabilito che il risarcimento è riconosciuto solo nel caso in cui ci sia la probabilità, se non la certezza della sua concreta esistenza, da fornire con prova "rigorosa".
Occorre, pertanto, che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità” (cfr. Corte di Cassazione n. 23304 dell'8.11.2007) .
Nel caso di specie, parte ricorrente ha omesso di fornire tale prova rigorosa di un danno ulteriore rispetto al mancata pagamento del beneficio richiesto.
La domanda risarcitoria deve essere, quindi, rigettata.
8.Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della valore della causa e della non complessità della stessa, nonché della assenza di istruttoria, le stesse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22 e, atteso l'accoglimento parziale della CP_ domanda, vengono compensate tra le parti nella misura della metà, condannando l' al pagamento della restante metà, liquidata in complessivi € 1.863,50 per compensi professionali, oltre spese sostenute e documentate e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente ex art. 93 c.p.c.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: CP_
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento nei confronti CP_ della ricorrente degli importi previsti a titolo di congedo parentale in forza della domanda n.
2201.18022020.0013892, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo.;
- rigetta nel resto;
CP_
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà, condannando l' al pagamento della restante metà, liquidata in complessivi € 1.863,50 per compensi professionali oltre spese sostenute e documentate e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 1.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
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