Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 21/05/2025, n. 3907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3907 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 03907/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03265/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3265 del 2023, proposto da
Luigi Adinolfi, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
NE di ER (non costituito in giudizio).
per l'ottemperanza
- della sentenza del TAR Campania - Napoli n. 7350/2022 depositata in segreteria in data 28/11/2022, della Sezione VIII resa nel giudizio n. R.G. 4286/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’avvocato Luigi Adinolfi ha premesso che:
- con sentenza n. 4286/2022 questo TAR, tra l’altro, condannava “il NE di ER al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 1.000,00, oltre accessori di legge”;
- il NE non ha adempiuto al dictum giudiziale;
- La sentenza con formula esecutiva rilasciata il 08/02/2022 è stata notificata in data 27/02/2023 ed è passata in giudicato come risulta da attestato di Segreteria dell’11 gennaio 2023.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto che questo Tribunale “ dichiari l’obbligo del NE di ER di rimborsare il contributo unificato versato pari a euro 300,00 ai sensi dell’art. 13, c. 5, lett. e) del DPR n. 115/2002, oltre le spese di giudizio liquidate di euro 1.000,00 oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) al deducente, con interessi e rivalutazioni monetaria. In caso di ulteriore persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta che provveda nel termine perentorio che l’Ecc.mo Collegio vorrà assegnare al pagamento delle somme suindicate in luogo dell’amministrazione inadempiente. Si chiede in ragione dei ritardi addebitabili al NE di ER, l’applicazione dell’art. 114 comma 4 e che il TAR fissi una somma di denaro per ogni ulteriore giorno di ritardo ”.
L’Amministrazione intimata non si è costituita.
Alla camera di consiglio del 6 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ricorrono infatti tutti i presupposti della dispiegata azione di ottemperanza, atteso che è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni (di cui all'art. 14, co. 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 30/1997) dalla notifica della sentenza che è passata in giudicato.
Il ricorso per l’ottemperanza va, quindi, accolto, con conseguente ordine al NE di ER di dare esecuzione sentenza ottemperanda per le somme ivi indicate in favore della ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla notificazione se anteriore.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di ER, con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio, il quale entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Si ritiene, inoltre, di accogliere la richiesta di condanna del NE al pagamento di una penalità di mora; la penalità – in conformità all’orientamento di questo Tribunale – è fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute; essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’Amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del NE intimato di dare esecuzione, secondo quanto indicato in motivazione, alla sentenza di questo TAR Campania n. 7350/2022.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto di ER, con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari al pagamento di quanto dovuto al ricorrente sulla base delle ordinanze azionate.
Condanna il NE intimato a corrispondere a parte ricorrente una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il NE intimato al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO