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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 6267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6267 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice-
Dott. Claudia Ummarino - Giudice rel -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26670 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno2017 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'Avv. ESPOSITO MARIA LUISA , presso la quale elettivamente domicilia;
-RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura a margine della comparsa di risposta, dall'Avv. URSUMANDO STEFANIA , presso la quale elettivamente domicilia;
-RESISTENTE
E
L'avv. VALERIO CIACCIA, in qualità di curatore speciale della minore
- CURATORE SPECIALE-
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli -INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 in data 10.06.2006 con dalla cui unione nasceva la figlia Controparte_1 [...]
( nata a [...] il [...]), che nel novembre 2008 ella veniva a Per_1 conoscenza che il marito intratteneva una relazione extraconiugale, che a causa dell'atteggiamento violento e minaccioso del marito ella sporgeva denuncia querela nei confronti dello stesso per le continue minacce, che nel 2015 ella sporgeva ulteriore denunzia querela provvedendo inoltre ad intraprendere il giudizio di separazione personale, in sede di udienza presidenziale la procedura di separazione personale veniva trasformata da giudiziale in consensuale, con decreto di omologa del 17.3.2016 il
Tribunale di Napoli omologava la separazione personale dei coniugi, che dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale i coniugi non si erano più riconciliati e che la vita della ricorrente era divenuta un inferno in quanto il la CP_1 seguiva e la pedinava, recandosi fuori all'abitazione della ricorrente di giorno e di notte urlando e minacciandola di continuo, che per tali avvenimenti la sporgeva formale Pt_1 denunzia querela ( 21. 04.2016 e 27.05.2016), che il aveva assunto anche un CP_1 comportamento di controllo della ricorrente utilizzando la figlia al fine di farsi riferire dalla stessa cosa facesse la madre, che per tale ragione la minore viveva in un clima di paura e tensione, che la aveva quindi iniziato a temere per la propria incolumità e Pt_1 per quella della minore, che era stata spesso costretta a chiamare le forze dell'ordine e, in seguito alle numerose denunce sporte, era stato avviato procedimento penale a carico del che inoltre il non versava quanto pattuito per il mantenimento della CP_1 CP_1 minore lasciando la ricorrente in serie difficoltà economiche, che la figlia era Per_1 divenuta nel tempo uno strumento utilizzato al per controllare la ricorrente CP_1 consegnando alla minore lettere minacciose indirizzate alla ricorrente.
Sulla base di tali circostanze, la ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio, disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre con collocazione privilegiata presso la stessa ed assegnazione della casa coniugale, determinare previa nomina di CTU tempi e modalità di permanenza della minore presso il padre, porre a carico del un contributo CP_1 mensile di 300€ per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie. In sede presidenziale, all'udienza del 11.01.2018 compariva la sola ricorrente e, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, il
Presidente, rilevato che il Pm presso il Tribunale di Napoli, sulla base delle querele sporte dalla in data 11.1.2018 aveva chiesto il rinvio a giudizio per il per i reati Pt_1 CP_1 di cui all'art.612 bis c.p. per aver offeso e minacciato più volte di morte la moglie e la suocera, e dell'art. 570 c.p. per essersi sottratto agli obblighi di assistenza derivanti dalla potestà genitoriale, che il era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di CP_1 presentazione alla PG e del divieto di avvicinamento alle persone offese, disponeva l'affido esclusivo della minore alla madre e sospendeva in via provvisoria le visite tra il resistente e la minore, quindi rimetteva la causa dinanzi al Giudice Istruttore.
In data 06.09.2019 si costituiva il resistente, il quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, esponeva che la propria lontananza da casa per motivi di lavoro aveva creato malcontento nella moglie che aveva iniziato a sospettare che egli intrattenesse una relazione extraconiugale, che la nonostante le denunce sporte in data anteriore Pt_1 alla separazione aveva poi acconsentito alla separazione consensuale, che la ricorrente aveva riferito di un comportamento persecutorio in capo al resistente ma che, in riferimento alle due occasioni narrate nel ricorso introduttivo, non veniva specificato che si trattava di giorni in cui il doveva esercitare il proprio diritto di visita nei CP_1 confronti della minore che la ricorrente gli impediva sistematicamente di Per_1 frequentare la figlia, di aver quindi anch'egli sporto formali denunce in quanto non riusciva ad incontrare la figlia come stabilito in sede di separazione personale, che quindi egli, nelle occasioni in cui era stato definito minaccioso e persecutorio, si trovava presso il domicilio della ricorrente al solo fine di incontrare la figlia, che in seguito al provvedimento presidenziale il rapporto padre figlia era stato bruscamente interrotto in quanto il diritto di visita paterno veniva sospeso e la minore non vedeva il padre da circa un anno e mezzo, che il provvedimento cautelare emesso in sede penale a suo carico era stato revocato il 19.3.2019 e che invece la aveva raggiunto il proprio obiettivo di Pt_1 allontanare la figlia dal padre, di essere, allo stato disoccupato e di non riuscire a far fronte in modo preciso al versamento di quanto posto a suo carico per il mantenimento della minore, di essere stato un padre sempre presente ed affettuoso e di soffrire della situazione creatasi non potendo più vedere la figlia, di essere disoccupato e di svolgere lavori saltuari a nero come idraulico, imbianchino, tinteggiatore, di vivere presso la casa di sua madre e di non poter far fronte all'obbligo di versare 300 euro mensili per il mantenimento della figlia, che la ricorrente viveva presso la casa coniugale svolgendo la professione di collaboratrice domestica e godeva dall'aiuto della propria famiglia di origine.
Ciò posto il resistente chiedeva ex art. 709 c.p.c. la modifica o la revoca dell'ordinanza presidenziale, la pronuncia di divorzio, la conferma delle condizioni di cui alla separazione personale nonché la conferma del contributo di 300€ mensili per il mantenimento della minore a carico del padre.
All'udienza del 10.09.2019 veniva ascoltata la minore la quale dichiarava di Per_1 vivere con la madre e manifestava la propria volontà di non voler vedere o frequentare il padre in quanto le risultava troppo forte il ricordo delle sue urla e dei litigi.
Con provvedimento del 11.09.2019 veniva disposta CTU volta “all'accertamento dello stato psicofisico della minore ad evidenziare le modalità con cui la stessa vive Per_1 all'attualità le relazioni con ciascun genitore, la presenza o meno di criticità nell'elaborazione autonoma delle due figure genitoriali, e a verificare, in relazione ad entrambe le parti, la presenza o meno di adeguate capacità genitoriali anche in relazione all'adeguato accesso reciproco che le parti garantiscono alla minore rispetto all'altro genitore, nonché a verificare la possibilità di una ripresa del rapporto tra il padre e la minore indicandone tempistica e modalità più opportune”.
In data 04.11.2020 veniva depositata relazione da parte del CTU nominato il quale rassegnava le seguenti conclusioni : “ Aurora manifesta tutti i sintomi di uno stile genitoriale iper-protettivo, aggravato da fattori culturali che non facilitano la realizzazione personale attraverso una relazionalità adeguata. Lo stile comunicativo che la minore adotta
(supplicare, ingraziarsi l'interlocutore, autopromuoversi) è tipico delle persone con un disturbo dipendente di personalità: lo scopo verso il quale la periziata fa confluire la propria esistenza è quello di mantenere relazioni esclusivamente accuditive e di sostegno, relazioni in cui ha un ruolo sottomesso;
la principale manifestazione emotiva è l'angoscia
(accompagnata da paura per l'abbandono) se si paventa la possibilità di qualsiasi cambiamento nello stile di vita. In Aurora è presente, inoltre, una marcata tendenza all'idealizzazione della madre, tendenza che determina una forte scissione rispetto alla valutazione della realtà: quest'ultima appare compromessa e inadeguata, rispetto all'età anagrafica. Gli affetti che si manifestano sono il piacere nel sentirsi “legata” alla madre e, contemporaneamente, anche tristezza e paure rispetto all'esterno, vissuto come minaccioso. La credenza patogena relativa a sé stessa è quella di essere inadeguata e bisognosa: mentre vive l'altro da sé. come forte e aggressivo. Le difese principali sono: la regressione, il capovolgimento di ruoli e l'evitamento. Il quadro clinico è stato determinato da una tendenza della madre ai rapporti fusionali e simbiotici e da una difficoltà paterna a rompere tale patologico legame;
è necessario, pertanto, che intraprenda un percorso Per_1 terapeutico che l'avvii a un processo arduo e difficile di svincolo: contemporaneamente, bisogna avviare un intervento terapeutico sulla coppia che ne potenzi e indirizzi le capacità genitoriali, allo stato molto carenti. Con il padre la minore non ha da tempo alcun rapporto anche se il genitore mostra di avere competenze affettive che sarebbero di grande aiuto per
l'evoluzione psico-affettiva di . La madre, pur avendo cura materiale della figlia non Per_1 possiede adeguate capacità genitoriali, in quanto non favorisce il legame fra la minore e il padre. E' necessario che la minore incontri il padre, all'inizio presso un Centro per le
Famiglie che si faccia carico anche di effettuare un potenziamento della capacità genitoriali di entrambi i coniugi;
tali incontri dovranno avvenire congiuntamente tra il sig. e CP_1 la sig.ra , inoltre, deve necessariamente effettuare un percorso di psicoterapia Pt_1 Per_1 individuale. Non vi sono, allo stato, motivi per disattendere il preferenziale criterio legislativo dell'affidamento condiviso. La domiciliazione, per il momento, sarà presso la madre. Sarà all'esito dei percorsi indicati a chiarire le misure più opportune nell'interesse esclusivo di , compresa una limitazione della responsabilità genitoriale.” Per_1
Con provvedimento del 02.12.2020 il Giudice Istruttore, previo rigetto delle istanze istruttorie, così provvedeva : “ …Dispone l'affido condiviso della minore, con residenza presso la madre. Revoca il provvedimento di sospensione degli incontri tra la minore ed il padre, e dispone che gli stessi avvengano presso lo Spazio Neutro dei Servizi Sociali territorialmente competenti rispetto al luogo di residenza della minore, e secondo il calendario e le modalità che gli stessi vorranno fissare. Sollecita le parti ad intraprendere presso i medesimi Servizi un percorso di sostegno alla genitorialità, ed a consentire che la minore segua un percorso di psicoterapia. Onera i predetti Servizi di relazionare sull'andamento dei percorsi e degli incontri tra il padre e la minore…”
Venivano quindi depositate relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi sociali attestanti diverse difficoltà nello svolgimento degli incontri.
All'udienza del 19.04.2022 il Giudice Istruttore, dato atto delle gravi carenze genitoriali della rilevato che i percorsi prescritti non avevano sortito alcun effetto, stante Pt_1 l'evidente conflitto d'interessi tra le pregiudizievoli condotte materne e le condizioni di vita della minore, nominava un curatore speciale per la minore.
Con comparsa di costituzione del 17.05.2022 si costituiva in giudizio il curatore della minore avv. Valerio Ciaccia il quale, preso atto delle difficoltà esistenti nel rapporto della minore con entrambe le figure genitoriali, concludeva chiedendo che la Pt_1 intraprendesse un percorso di sostegno alla genitorialità e che venisse attivata la ripresa degli incontri in spazio neutro con il padre.
All'udienza del 26.05.22 le parti si dichiaravano disponibili ad intraprendere un percorso di terapia familiare e psicologica sia per i genitori che per la minore presso un professionista privato e la causa veniva rinviata onde consentire lo svolgimento dello stesso.
Con provvedimento del 09.1.2023 il Collegio disponeva l'ascolto della minore con Per_1
l'ausilio del CTU, rilevato che la difesa del resistente, il curatore speciale nonché il Pm avevano avanzato domanda de potestate a carico della Pt_1
All'udienza del 31.03.2023 veniva ascoltata la minore e, con provvedimento del Per_1
20.02.2023 il Collegio sospendeva dalla responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1 minore ed affidava la stessa ai Servizi Sociali del Comune di Napoli. Per_1
Con provvedimento del 09.07.2023 il Giudice istruttore, acquisito il parere del curatore in relazione alla collocazione della minore in ambiente diverso dal domicilio materno, invariato il provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale della Pt_1 richiamate le risultanze della CTU e gli esiti del secondo ascolto della minore alla presenza della dott.ssa ; dato atto delle circostanze riferite dai Servizi Sociali nella Per_2 nota del 18.5.2023, che attestavano ancora una volta una situazione di estremo disagio sociale della minore eziologicamente connesso – per quanto già ampiamente Per_1 dedotto nell'ordinanza ex art, 333 c.c. – alle gravi disfunzioni materne, come già evidenziate nel corso del giudizio nella consulenza tecnica esperita, e come poi riscontrate nella sua evoluzione dalla immutabilità pervicace degli agiti della donna;
così provvedeva : “rilevato che la minore, per effetto di un estremo condizionamento materno – che ha causato un rapporto simbiotico e fusionale tra la figlia e la madre, caricando la prima di tutte le ansie materne e le insane dinamiche relazionali - vive una condizione in primo luogo di disagio sociale e relazionale;
nonostante la sua età anagrafica (la ragazza ha compiuto 16 anni lo scorso febbraio), la frequenza scolastica di un istituto superiore, la ragazza vive una condizione infantile quanto alla assenza totale di autonomia nelle relazioni amicali e sociali ed alla necessità di esperienze di vita autonome e connaturate alla sua condizione di tardoadolescente, nonché pone in essere le medesime dinamiche materne circa la diffidenza verso tutto ciò che è estraneo al rapporto familiare materno , spingendosi
a dichiarare circostanze inverosimili e fuori da ogni logica, quali quelle per cui ella avrebbe timore ad uscire di casa, perché sarebbe certa di essere “preda” di non meglio qualificati agguati paterni, o di persone a lui riconducibili;
tale insana e morbosa prospettazione - giudicata in termini di estrema gravità perché propostale dalla madre ormai da tempo remoto, e cronicizzata in un soggetto privo di adeguata coscienza e spirito critico rispetto alla sua età (proprio per i limiti delle condizioni di vita ) – trova costante riscontro in circostanze riferite dalla stessa donna e dalla minore sia agli operatori che al curatore….rilevato che la minore, già pregiudicata in queste sue frustranti dinamiche di vita improntate ai sentimenti di diffidenza e di paura verso l'esterno, non gode di alcuna relazione sociale consona per la sua età, essendo limitate le su frequentazioni, non avendo occasioni di svago in autonomia, non sperimentando occasioni di vita diverse dalla convivenza con la madre (cfr. relazioni Servizi Sociali)… dato atto che tutti tali elementi appaiono di segni negativo e pregiudizievole per la minore , avendone ormai cronicizzato una condizione per la quale ella “sembra non avere una dimensione del desiderio rispetto a tutti quegli aspetti che caratterizzano la adolescenza, quali lo stare fuori casa, il passare tempo con amici e amiche, il ribellarsi alle regole familiari, sperimentare nuovi aspetti di sé stessa e della sua identità” (cfr. relazione 13.5.2023), aumentando così quel rischio di sviluppare psicopatologie , già intravisto dalla CTU dott.ssa , e confermato all'esito del Per_2 secondo ascolto…..va valutata con favore la ipotesi sollecitata dai Servizi Sociali, e richiesta dal curatore nel suo interesse.. la minore va collocata temporaneamente presso il domicilio dello zio materno al fine di consentirle di sperimentare una diversa Controparte_2 dimensione familiare, con la sicurezza e la garanzia emotiva di una figura di riferimento a cui ella è legata e con la quale ha un rapporto di qualità, e che può essere un valido punto di riferimento non solo nella proposizione di diverse dinamiche di vita sulle quali egli vigilerà, ma può altresì svolgere un ruolo di ponte tra la minore ed il padre, mantenendo egli un buon rapporto con il ed avendo già in passato talvolta svolto tale ruolo di CP_1 intermediazione nella crisi dei due coniugi e nel rapporto tra padre e figlia”.
Pertanto, veniva disposta la domiciliazione della minore presso lo zio materno Per_1
sotto la supervisione ed il monitoraggio dei Servizi Sociali incaricati e del Controparte_2 curatore speciale per l'esecuzione del presente provvedimento e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 21.02.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore ferme le conclusioni già rassegnate e le memorie ex art.190 c.p.c. già depositate.
All'udienza civile del 09/07/2024 il Giudice procedente disponeva : “ in accoglimento della richiesta del curatore speciale, dispone a cura dei Servizi Sociali, territorialmente competenti (Municipalità IV), l'inserimento della minore in un centro polifunzionale, in subordine in un istituto religioso affinché la stessa svolga attività di studio ed extrascolastica ludico/sportiva, così da coltivare adeguate relazioni con soggetti terzi estranei al nucleo familiare, il tutto con l'intento di ovviare ai gravi problemi di socializzazione della minore ed alle difficoltà per la stessa nella instaurazione di validi rapporti con la realtà esterna, rinvia per la precisazione delle conclusioni”.
All'udienza del 05.12.2024 , mutato il Giudice istruttore, i procuratori delle parti nonché il
Curatore rappresentavano l'imminente raggiungimento della maggiore età della minore e pertanto chiedevano concordemente un rinvio successivo a tale evento per la decisione.
All'udienza del 02.04.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In sede conclusionale la ricorrente, rappresentando che la figlia era divenuta Per_1 maggiorenne nelle more del giudizio, chiedeva la pronuncia di divorzio, la determinazione a carico del resistente di un contributo di 300€ mensili per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Il resistente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio, la determinazione di un contributo a suo carico per il mantenimento della figlia di 300,00€ mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, pronunciarsi condanna della ricorrente ex art. 473 bis n.39
c.p.c. comma 2, in considerazione del comportamento pregiudizievole posto in essere dalla stessa, teso in modo evidente a recidere ogni contatto tra la figlia ed il padre Per_1 in violazione del principio della bigenitorialità nonché in considerazione della inosservanza, perpetrata nel tempo, dei vari provvedimenti emessi dal Tribunale per ricostruire il rapporto padre-figlia.
Il curatore concludeva evidenziando che in data 27.02.2025 la giovane era Per_1 divenuta ormai maggiorenne che la collocazione presso lo zio non era mai avvenuta restando sempre a vivere con la madre;
pertanto, si rimetteva al Tribunale per ogni determinazione.
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con decreto di omologa n.2547/2016 del
17/03/2016 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data
27.01.2016
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore della figlia Persona_1
Preliminarmente si evidenzia che, essendo la figlia divenuta maggiorenne in corso di causa, nulla deve disporsi in merito alle modalità di affido della stessa, residuando da disciplinare unicamente il contributo da porre a carico del genitore non convivente per il mantenimento della stessa
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.(norma applicabile anche in materia di divorzio).
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto all' epoca della separazione. In secondo luogo, convivendo la figlia con la madre, e non essendoci alcuna frequentazione del padre sono nulli i tempi di presenza presso il padre, e, quindi, parimenti nulla è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche del resistente, va evidenziato che lo stesso ha dedotto di svolgere lavori saltuari nulla allegando in riferimento ai propri redditi.
Orbene, il Collegio, considerando come parametro di riferimento, la somma prevista in sede di separazione consensuale, stabilisce quale contributo paterno al mantenimento della figlia l'importo mensile, di € 350,00 (trecentocinquanta/00). Detta somma andrà corrisposta a
, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed Parte_1 automaticamente secondo gli indici Istat da luglio 2026.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura Controparte_1 del 50%, a le spese straordinarie occorrenti per la figlia come da Protocollo del Parte_1
Tribunale di Napoli.
• Sulla domanda di risarcimento danni ex art. 709 ter c.p.c., comma 2, attuale ex art. 473 bis n.39 c.p.c avanzata dal resistente .
La stessa risulta inammissibile in quanto tardivamente proposta, in particolare parte resistente solo in fase di comparsa conclusionale del 22.04.2025 ha avanzato per la prima volta tale domanda risarcitoria, non solo ma già con la prima conclusionale del
30.01.2024, la parte nulla chiedeva in tal senso, e lo stesso provvedimento del Giudice con cui veniva rimessa la causa sul ruolo per una integrazione meramente documentale espressamente prevedeva “ ferme le conclusioni già rassegnate e le memorie ex art.190
c.p.c. già depositate”. Ebbene, pacificamente, la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove che vanno pertanto ritenute inammissibili ( cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-2, ordinanza n. 315 del 12.1.2012) .
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
La non opposizione al divorzio da parte del resistente e l'esito della causa integrano, complessivamente considerati, le "gravi ed eccezionali ragioni" contemplate dalla disposizione di cui all'art. 92, comma secondo, cod.proc.civ. e valevoli a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 10.06.2006 (atto n.73 , parte II s., Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006);
• pone a carico di 'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di 350,00 € quale contributo al
[...] mantenimento della figlia con adeguamento ISTAT come per legge, Persona_1 oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia come da Protocollo del
Tribunale di Napoli;
• dichiara inammissibile la domanda ex art . ex art. 473 bis n.39 c.p.c.;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 16.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice-
Dott. Claudia Ummarino - Giudice rel -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26670 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno2017 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'Avv. ESPOSITO MARIA LUISA , presso la quale elettivamente domicilia;
-RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura a margine della comparsa di risposta, dall'Avv. URSUMANDO STEFANIA , presso la quale elettivamente domicilia;
-RESISTENTE
E
L'avv. VALERIO CIACCIA, in qualità di curatore speciale della minore
- CURATORE SPECIALE-
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli -INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 in data 10.06.2006 con dalla cui unione nasceva la figlia Controparte_1 [...]
( nata a [...] il [...]), che nel novembre 2008 ella veniva a Per_1 conoscenza che il marito intratteneva una relazione extraconiugale, che a causa dell'atteggiamento violento e minaccioso del marito ella sporgeva denuncia querela nei confronti dello stesso per le continue minacce, che nel 2015 ella sporgeva ulteriore denunzia querela provvedendo inoltre ad intraprendere il giudizio di separazione personale, in sede di udienza presidenziale la procedura di separazione personale veniva trasformata da giudiziale in consensuale, con decreto di omologa del 17.3.2016 il
Tribunale di Napoli omologava la separazione personale dei coniugi, che dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale i coniugi non si erano più riconciliati e che la vita della ricorrente era divenuta un inferno in quanto il la CP_1 seguiva e la pedinava, recandosi fuori all'abitazione della ricorrente di giorno e di notte urlando e minacciandola di continuo, che per tali avvenimenti la sporgeva formale Pt_1 denunzia querela ( 21. 04.2016 e 27.05.2016), che il aveva assunto anche un CP_1 comportamento di controllo della ricorrente utilizzando la figlia al fine di farsi riferire dalla stessa cosa facesse la madre, che per tale ragione la minore viveva in un clima di paura e tensione, che la aveva quindi iniziato a temere per la propria incolumità e Pt_1 per quella della minore, che era stata spesso costretta a chiamare le forze dell'ordine e, in seguito alle numerose denunce sporte, era stato avviato procedimento penale a carico del che inoltre il non versava quanto pattuito per il mantenimento della CP_1 CP_1 minore lasciando la ricorrente in serie difficoltà economiche, che la figlia era Per_1 divenuta nel tempo uno strumento utilizzato al per controllare la ricorrente CP_1 consegnando alla minore lettere minacciose indirizzate alla ricorrente.
Sulla base di tali circostanze, la ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio, disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre con collocazione privilegiata presso la stessa ed assegnazione della casa coniugale, determinare previa nomina di CTU tempi e modalità di permanenza della minore presso il padre, porre a carico del un contributo CP_1 mensile di 300€ per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie. In sede presidenziale, all'udienza del 11.01.2018 compariva la sola ricorrente e, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, il
Presidente, rilevato che il Pm presso il Tribunale di Napoli, sulla base delle querele sporte dalla in data 11.1.2018 aveva chiesto il rinvio a giudizio per il per i reati Pt_1 CP_1 di cui all'art.612 bis c.p. per aver offeso e minacciato più volte di morte la moglie e la suocera, e dell'art. 570 c.p. per essersi sottratto agli obblighi di assistenza derivanti dalla potestà genitoriale, che il era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di CP_1 presentazione alla PG e del divieto di avvicinamento alle persone offese, disponeva l'affido esclusivo della minore alla madre e sospendeva in via provvisoria le visite tra il resistente e la minore, quindi rimetteva la causa dinanzi al Giudice Istruttore.
In data 06.09.2019 si costituiva il resistente, il quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, esponeva che la propria lontananza da casa per motivi di lavoro aveva creato malcontento nella moglie che aveva iniziato a sospettare che egli intrattenesse una relazione extraconiugale, che la nonostante le denunce sporte in data anteriore Pt_1 alla separazione aveva poi acconsentito alla separazione consensuale, che la ricorrente aveva riferito di un comportamento persecutorio in capo al resistente ma che, in riferimento alle due occasioni narrate nel ricorso introduttivo, non veniva specificato che si trattava di giorni in cui il doveva esercitare il proprio diritto di visita nei CP_1 confronti della minore che la ricorrente gli impediva sistematicamente di Per_1 frequentare la figlia, di aver quindi anch'egli sporto formali denunce in quanto non riusciva ad incontrare la figlia come stabilito in sede di separazione personale, che quindi egli, nelle occasioni in cui era stato definito minaccioso e persecutorio, si trovava presso il domicilio della ricorrente al solo fine di incontrare la figlia, che in seguito al provvedimento presidenziale il rapporto padre figlia era stato bruscamente interrotto in quanto il diritto di visita paterno veniva sospeso e la minore non vedeva il padre da circa un anno e mezzo, che il provvedimento cautelare emesso in sede penale a suo carico era stato revocato il 19.3.2019 e che invece la aveva raggiunto il proprio obiettivo di Pt_1 allontanare la figlia dal padre, di essere, allo stato disoccupato e di non riuscire a far fronte in modo preciso al versamento di quanto posto a suo carico per il mantenimento della minore, di essere stato un padre sempre presente ed affettuoso e di soffrire della situazione creatasi non potendo più vedere la figlia, di essere disoccupato e di svolgere lavori saltuari a nero come idraulico, imbianchino, tinteggiatore, di vivere presso la casa di sua madre e di non poter far fronte all'obbligo di versare 300 euro mensili per il mantenimento della figlia, che la ricorrente viveva presso la casa coniugale svolgendo la professione di collaboratrice domestica e godeva dall'aiuto della propria famiglia di origine.
Ciò posto il resistente chiedeva ex art. 709 c.p.c. la modifica o la revoca dell'ordinanza presidenziale, la pronuncia di divorzio, la conferma delle condizioni di cui alla separazione personale nonché la conferma del contributo di 300€ mensili per il mantenimento della minore a carico del padre.
All'udienza del 10.09.2019 veniva ascoltata la minore la quale dichiarava di Per_1 vivere con la madre e manifestava la propria volontà di non voler vedere o frequentare il padre in quanto le risultava troppo forte il ricordo delle sue urla e dei litigi.
Con provvedimento del 11.09.2019 veniva disposta CTU volta “all'accertamento dello stato psicofisico della minore ad evidenziare le modalità con cui la stessa vive Per_1 all'attualità le relazioni con ciascun genitore, la presenza o meno di criticità nell'elaborazione autonoma delle due figure genitoriali, e a verificare, in relazione ad entrambe le parti, la presenza o meno di adeguate capacità genitoriali anche in relazione all'adeguato accesso reciproco che le parti garantiscono alla minore rispetto all'altro genitore, nonché a verificare la possibilità di una ripresa del rapporto tra il padre e la minore indicandone tempistica e modalità più opportune”.
In data 04.11.2020 veniva depositata relazione da parte del CTU nominato il quale rassegnava le seguenti conclusioni : “ Aurora manifesta tutti i sintomi di uno stile genitoriale iper-protettivo, aggravato da fattori culturali che non facilitano la realizzazione personale attraverso una relazionalità adeguata. Lo stile comunicativo che la minore adotta
(supplicare, ingraziarsi l'interlocutore, autopromuoversi) è tipico delle persone con un disturbo dipendente di personalità: lo scopo verso il quale la periziata fa confluire la propria esistenza è quello di mantenere relazioni esclusivamente accuditive e di sostegno, relazioni in cui ha un ruolo sottomesso;
la principale manifestazione emotiva è l'angoscia
(accompagnata da paura per l'abbandono) se si paventa la possibilità di qualsiasi cambiamento nello stile di vita. In Aurora è presente, inoltre, una marcata tendenza all'idealizzazione della madre, tendenza che determina una forte scissione rispetto alla valutazione della realtà: quest'ultima appare compromessa e inadeguata, rispetto all'età anagrafica. Gli affetti che si manifestano sono il piacere nel sentirsi “legata” alla madre e, contemporaneamente, anche tristezza e paure rispetto all'esterno, vissuto come minaccioso. La credenza patogena relativa a sé stessa è quella di essere inadeguata e bisognosa: mentre vive l'altro da sé. come forte e aggressivo. Le difese principali sono: la regressione, il capovolgimento di ruoli e l'evitamento. Il quadro clinico è stato determinato da una tendenza della madre ai rapporti fusionali e simbiotici e da una difficoltà paterna a rompere tale patologico legame;
è necessario, pertanto, che intraprenda un percorso Per_1 terapeutico che l'avvii a un processo arduo e difficile di svincolo: contemporaneamente, bisogna avviare un intervento terapeutico sulla coppia che ne potenzi e indirizzi le capacità genitoriali, allo stato molto carenti. Con il padre la minore non ha da tempo alcun rapporto anche se il genitore mostra di avere competenze affettive che sarebbero di grande aiuto per
l'evoluzione psico-affettiva di . La madre, pur avendo cura materiale della figlia non Per_1 possiede adeguate capacità genitoriali, in quanto non favorisce il legame fra la minore e il padre. E' necessario che la minore incontri il padre, all'inizio presso un Centro per le
Famiglie che si faccia carico anche di effettuare un potenziamento della capacità genitoriali di entrambi i coniugi;
tali incontri dovranno avvenire congiuntamente tra il sig. e CP_1 la sig.ra , inoltre, deve necessariamente effettuare un percorso di psicoterapia Pt_1 Per_1 individuale. Non vi sono, allo stato, motivi per disattendere il preferenziale criterio legislativo dell'affidamento condiviso. La domiciliazione, per il momento, sarà presso la madre. Sarà all'esito dei percorsi indicati a chiarire le misure più opportune nell'interesse esclusivo di , compresa una limitazione della responsabilità genitoriale.” Per_1
Con provvedimento del 02.12.2020 il Giudice Istruttore, previo rigetto delle istanze istruttorie, così provvedeva : “ …Dispone l'affido condiviso della minore, con residenza presso la madre. Revoca il provvedimento di sospensione degli incontri tra la minore ed il padre, e dispone che gli stessi avvengano presso lo Spazio Neutro dei Servizi Sociali territorialmente competenti rispetto al luogo di residenza della minore, e secondo il calendario e le modalità che gli stessi vorranno fissare. Sollecita le parti ad intraprendere presso i medesimi Servizi un percorso di sostegno alla genitorialità, ed a consentire che la minore segua un percorso di psicoterapia. Onera i predetti Servizi di relazionare sull'andamento dei percorsi e degli incontri tra il padre e la minore…”
Venivano quindi depositate relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi sociali attestanti diverse difficoltà nello svolgimento degli incontri.
All'udienza del 19.04.2022 il Giudice Istruttore, dato atto delle gravi carenze genitoriali della rilevato che i percorsi prescritti non avevano sortito alcun effetto, stante Pt_1 l'evidente conflitto d'interessi tra le pregiudizievoli condotte materne e le condizioni di vita della minore, nominava un curatore speciale per la minore.
Con comparsa di costituzione del 17.05.2022 si costituiva in giudizio il curatore della minore avv. Valerio Ciaccia il quale, preso atto delle difficoltà esistenti nel rapporto della minore con entrambe le figure genitoriali, concludeva chiedendo che la Pt_1 intraprendesse un percorso di sostegno alla genitorialità e che venisse attivata la ripresa degli incontri in spazio neutro con il padre.
All'udienza del 26.05.22 le parti si dichiaravano disponibili ad intraprendere un percorso di terapia familiare e psicologica sia per i genitori che per la minore presso un professionista privato e la causa veniva rinviata onde consentire lo svolgimento dello stesso.
Con provvedimento del 09.1.2023 il Collegio disponeva l'ascolto della minore con Per_1
l'ausilio del CTU, rilevato che la difesa del resistente, il curatore speciale nonché il Pm avevano avanzato domanda de potestate a carico della Pt_1
All'udienza del 31.03.2023 veniva ascoltata la minore e, con provvedimento del Per_1
20.02.2023 il Collegio sospendeva dalla responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1 minore ed affidava la stessa ai Servizi Sociali del Comune di Napoli. Per_1
Con provvedimento del 09.07.2023 il Giudice istruttore, acquisito il parere del curatore in relazione alla collocazione della minore in ambiente diverso dal domicilio materno, invariato il provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale della Pt_1 richiamate le risultanze della CTU e gli esiti del secondo ascolto della minore alla presenza della dott.ssa ; dato atto delle circostanze riferite dai Servizi Sociali nella Per_2 nota del 18.5.2023, che attestavano ancora una volta una situazione di estremo disagio sociale della minore eziologicamente connesso – per quanto già ampiamente Per_1 dedotto nell'ordinanza ex art, 333 c.c. – alle gravi disfunzioni materne, come già evidenziate nel corso del giudizio nella consulenza tecnica esperita, e come poi riscontrate nella sua evoluzione dalla immutabilità pervicace degli agiti della donna;
così provvedeva : “rilevato che la minore, per effetto di un estremo condizionamento materno – che ha causato un rapporto simbiotico e fusionale tra la figlia e la madre, caricando la prima di tutte le ansie materne e le insane dinamiche relazionali - vive una condizione in primo luogo di disagio sociale e relazionale;
nonostante la sua età anagrafica (la ragazza ha compiuto 16 anni lo scorso febbraio), la frequenza scolastica di un istituto superiore, la ragazza vive una condizione infantile quanto alla assenza totale di autonomia nelle relazioni amicali e sociali ed alla necessità di esperienze di vita autonome e connaturate alla sua condizione di tardoadolescente, nonché pone in essere le medesime dinamiche materne circa la diffidenza verso tutto ciò che è estraneo al rapporto familiare materno , spingendosi
a dichiarare circostanze inverosimili e fuori da ogni logica, quali quelle per cui ella avrebbe timore ad uscire di casa, perché sarebbe certa di essere “preda” di non meglio qualificati agguati paterni, o di persone a lui riconducibili;
tale insana e morbosa prospettazione - giudicata in termini di estrema gravità perché propostale dalla madre ormai da tempo remoto, e cronicizzata in un soggetto privo di adeguata coscienza e spirito critico rispetto alla sua età (proprio per i limiti delle condizioni di vita ) – trova costante riscontro in circostanze riferite dalla stessa donna e dalla minore sia agli operatori che al curatore….rilevato che la minore, già pregiudicata in queste sue frustranti dinamiche di vita improntate ai sentimenti di diffidenza e di paura verso l'esterno, non gode di alcuna relazione sociale consona per la sua età, essendo limitate le su frequentazioni, non avendo occasioni di svago in autonomia, non sperimentando occasioni di vita diverse dalla convivenza con la madre (cfr. relazioni Servizi Sociali)… dato atto che tutti tali elementi appaiono di segni negativo e pregiudizievole per la minore , avendone ormai cronicizzato una condizione per la quale ella “sembra non avere una dimensione del desiderio rispetto a tutti quegli aspetti che caratterizzano la adolescenza, quali lo stare fuori casa, il passare tempo con amici e amiche, il ribellarsi alle regole familiari, sperimentare nuovi aspetti di sé stessa e della sua identità” (cfr. relazione 13.5.2023), aumentando così quel rischio di sviluppare psicopatologie , già intravisto dalla CTU dott.ssa , e confermato all'esito del Per_2 secondo ascolto…..va valutata con favore la ipotesi sollecitata dai Servizi Sociali, e richiesta dal curatore nel suo interesse.. la minore va collocata temporaneamente presso il domicilio dello zio materno al fine di consentirle di sperimentare una diversa Controparte_2 dimensione familiare, con la sicurezza e la garanzia emotiva di una figura di riferimento a cui ella è legata e con la quale ha un rapporto di qualità, e che può essere un valido punto di riferimento non solo nella proposizione di diverse dinamiche di vita sulle quali egli vigilerà, ma può altresì svolgere un ruolo di ponte tra la minore ed il padre, mantenendo egli un buon rapporto con il ed avendo già in passato talvolta svolto tale ruolo di CP_1 intermediazione nella crisi dei due coniugi e nel rapporto tra padre e figlia”.
Pertanto, veniva disposta la domiciliazione della minore presso lo zio materno Per_1
sotto la supervisione ed il monitoraggio dei Servizi Sociali incaricati e del Controparte_2 curatore speciale per l'esecuzione del presente provvedimento e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 21.02.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore ferme le conclusioni già rassegnate e le memorie ex art.190 c.p.c. già depositate.
All'udienza civile del 09/07/2024 il Giudice procedente disponeva : “ in accoglimento della richiesta del curatore speciale, dispone a cura dei Servizi Sociali, territorialmente competenti (Municipalità IV), l'inserimento della minore in un centro polifunzionale, in subordine in un istituto religioso affinché la stessa svolga attività di studio ed extrascolastica ludico/sportiva, così da coltivare adeguate relazioni con soggetti terzi estranei al nucleo familiare, il tutto con l'intento di ovviare ai gravi problemi di socializzazione della minore ed alle difficoltà per la stessa nella instaurazione di validi rapporti con la realtà esterna, rinvia per la precisazione delle conclusioni”.
All'udienza del 05.12.2024 , mutato il Giudice istruttore, i procuratori delle parti nonché il
Curatore rappresentavano l'imminente raggiungimento della maggiore età della minore e pertanto chiedevano concordemente un rinvio successivo a tale evento per la decisione.
All'udienza del 02.04.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In sede conclusionale la ricorrente, rappresentando che la figlia era divenuta Per_1 maggiorenne nelle more del giudizio, chiedeva la pronuncia di divorzio, la determinazione a carico del resistente di un contributo di 300€ mensili per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Il resistente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio, la determinazione di un contributo a suo carico per il mantenimento della figlia di 300,00€ mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, pronunciarsi condanna della ricorrente ex art. 473 bis n.39
c.p.c. comma 2, in considerazione del comportamento pregiudizievole posto in essere dalla stessa, teso in modo evidente a recidere ogni contatto tra la figlia ed il padre Per_1 in violazione del principio della bigenitorialità nonché in considerazione della inosservanza, perpetrata nel tempo, dei vari provvedimenti emessi dal Tribunale per ricostruire il rapporto padre-figlia.
Il curatore concludeva evidenziando che in data 27.02.2025 la giovane era Per_1 divenuta ormai maggiorenne che la collocazione presso lo zio non era mai avvenuta restando sempre a vivere con la madre;
pertanto, si rimetteva al Tribunale per ogni determinazione.
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con decreto di omologa n.2547/2016 del
17/03/2016 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data
27.01.2016
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore della figlia Persona_1
Preliminarmente si evidenzia che, essendo la figlia divenuta maggiorenne in corso di causa, nulla deve disporsi in merito alle modalità di affido della stessa, residuando da disciplinare unicamente il contributo da porre a carico del genitore non convivente per il mantenimento della stessa
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.(norma applicabile anche in materia di divorzio).
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto all' epoca della separazione. In secondo luogo, convivendo la figlia con la madre, e non essendoci alcuna frequentazione del padre sono nulli i tempi di presenza presso il padre, e, quindi, parimenti nulla è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche del resistente, va evidenziato che lo stesso ha dedotto di svolgere lavori saltuari nulla allegando in riferimento ai propri redditi.
Orbene, il Collegio, considerando come parametro di riferimento, la somma prevista in sede di separazione consensuale, stabilisce quale contributo paterno al mantenimento della figlia l'importo mensile, di € 350,00 (trecentocinquanta/00). Detta somma andrà corrisposta a
, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed Parte_1 automaticamente secondo gli indici Istat da luglio 2026.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura Controparte_1 del 50%, a le spese straordinarie occorrenti per la figlia come da Protocollo del Parte_1
Tribunale di Napoli.
• Sulla domanda di risarcimento danni ex art. 709 ter c.p.c., comma 2, attuale ex art. 473 bis n.39 c.p.c avanzata dal resistente .
La stessa risulta inammissibile in quanto tardivamente proposta, in particolare parte resistente solo in fase di comparsa conclusionale del 22.04.2025 ha avanzato per la prima volta tale domanda risarcitoria, non solo ma già con la prima conclusionale del
30.01.2024, la parte nulla chiedeva in tal senso, e lo stesso provvedimento del Giudice con cui veniva rimessa la causa sul ruolo per una integrazione meramente documentale espressamente prevedeva “ ferme le conclusioni già rassegnate e le memorie ex art.190
c.p.c. già depositate”. Ebbene, pacificamente, la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove che vanno pertanto ritenute inammissibili ( cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-2, ordinanza n. 315 del 12.1.2012) .
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
La non opposizione al divorzio da parte del resistente e l'esito della causa integrano, complessivamente considerati, le "gravi ed eccezionali ragioni" contemplate dalla disposizione di cui all'art. 92, comma secondo, cod.proc.civ. e valevoli a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 10.06.2006 (atto n.73 , parte II s., Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006);
• pone a carico di 'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di 350,00 € quale contributo al
[...] mantenimento della figlia con adeguamento ISTAT come per legge, Persona_1 oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia come da Protocollo del
Tribunale di Napoli;
• dichiara inammissibile la domanda ex art . ex art. 473 bis n.39 c.p.c.;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 16.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino