Articolo 24 della Legge 12 agosto 1982, n. 532
Articolo 23Articolo 25
Versione
29 agosto 1982
Art. 24.
Dopo l' articolo 392 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 392-bis - Termini per l'attivita' del pubblico ministero. - Entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali, il pubblico ministero richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale".
Entrata in vigore il 29 agosto 1982