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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/10/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile
Il giorno 21/10/2025, dinanzi al Giudice, dott.ssa RI SA LE, nel procedimento iscritto al n. 466/2025, è presente l'avv. Giuseppe GALLUCCIO per delega dell'avv.
NC RI CIZZA, il quale si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste in tutte le domande eccezioni e deduzioni ivi proposte
Il giudice
Preliminarmente, rilevata la regolare notifica dell'appello, dichiara la contumacia delle parti appellate, ad eccezione della , regolarmente costituita in giudizio;
quindi, Controparte_1 letto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in Camera d Consiglio e, all'esito, decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono allegati al presente verbale per farne parte integrante.
Il giudice
RI SA LE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
RI SA LE, nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 466 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. NC Cizza del foro di Crotone;
- appellante- contro
; Controparte_2
-appellata contumace -
e nei confronti di
, in persona del Prefetto legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
-appellata -
nonchè di
, in persona del Prefetto legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3 , in persona del Sindaco legale rappresentate pro Controparte_4 tempore;
-appellati contumaci -
*******
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palmi,
n. 367/2024, depositata in cancelleria in data 4.10.2024, con la quale è stata accolta la domanda proposta in primo grado dall'appellata , e per l'effetto è stata Controparte_2 dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420239006892327000, attesa la prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale presupposta n.
09420140005622745000 e l'omessa notifica della cartella di pagamento n. Contr 09420200016505554000, con condanna della resistente alla refusione delle spese.
Con l'atto introduttivo del gravame, notificato alle controparte via PEC consegnata il
4.4.2025, censura la sentenza di primo grado, nella parte in Parte_1 cui si è ritenuta non raggiunta la prova della regolare notifica della cartella di pagamento
09420200016505554000 e dei successivi atti della riscossione (intimazioni di pagamento), perché effettuate a mezzo pec da un indirizzo non certificato, nonché nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto prescritto il credito, senza considerare gli atti interruttivi del termine prescrizionale, illustrando i seguenti motivi d'appello: 1) violazione delle norme di notifica
e disapplicazione di principi giurisprudenziali - regolarità del procedimento di notifica - legittimità della notifica degli atti della riscossione effettuata con PEC non presente nei pubblici elenchi, considerato che, nel caso che occupa, la notifica è stata regolarmente eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'appellata
, come richiesto dall'art. 26 del DPR n. 602/73, il quale, alla Email_1 luce dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, contempla l'obbligo che l'indirizzo del destinatario, e non anche quello del mittente, risulti da pubblichi elenchi;
in ogni caso, l'iter notificatorio si è correttamente perfezionato sia per la cartella di pagamento n.09420200016505554000 (notificata in data 01.06.2022) sia per le successive intimazioni di pagamento, notificate sempre a mezzo pec, atteso che la consegna telematica ha comunque comportato la conoscenza dell'atto e determinato il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c.; 2) violazione e non corretta applicazione della regola sulla prescrizione perché, diversamente da quanto statuito dal primo Giudice, nessuna prescrizione è intervenuta, in quanto, dopo la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento n. 09420140005622745000 (del 06.09.2014) e prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione, sono stati notificati dal concessionario diversi atti interruttivi
(intimazione di pagamento n. 09420199008545068000 in data 25.09.2019 e l'intimazione di pagamento n. 09420229002847248000 il 18.05.2022), mentre per la cartella di pagamento n.
09420200016505554000, notificata in data 01.06.2022, il termine di prescrizione non era scaduto all'atto della notifica dell'intimazione opposta, fermo restando che l'eccezione di prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo (nella specie intimazione di pagamento) ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato, e che ai crediti in esame si applica la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa per l'emergenza pandemica COVID, “di guisa che le scadenze del
2020 e del 2021 sono state spostate al 31.12.2023”; 3) deduce che “anche gli altri motivi di opposizione che la sentenza di primo grado appellata ha omesso di esaminare – ritenendoli, evidentemente, assorbiti – appaiono palesemente infondati e, quindi, non meritevoli di accoglimento”.
Chiede dunque che, in totale riforma dell'impugnata sentenza, il Tribunale - accertata la rituale notifica delle cartelle presupposte (n. 09420140005622745000 e n. 09420200016505554000) nonché dei successivi atti interruttivi della prescrizione - dichiari valida e legittima l'intimazione di pagamento n.09420239006892327000 notificata in data 26.07.2023, condannando l'appellata alle spese del doppio grado.
L'appellata , come anche la e il , pur CP_2 Controparte_3 Controparte_4 regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio, mentre la , con la Controparte_1 comparsa di costituzione depositata, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
2. L'appello è solo parzialmente fondato.
Deve premettersi che, dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado, in atti, emerge che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva chiesto Controparte_2 accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento sopra meglio indicata, nonché delle cartelle di pagamento, entrambe inerenti sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, lamentando: 1) l'inesistenza della notifica dell'intimazione opposta, effettuata a mezzo pec da un indirizzo non certificato e non presente nei pubblici registri;
2) la nullità derivata dell'atto di intimazione per omessa notifica delle cartelle presupposte;
3) la prescrizione della pretesa, per decorso del termine quinquennale, successiva alla notifica delle cartelle. Contr Nel costituirsi in primo grado, il concessionario aveva depositato, in allegato alla memoria di costituzione, la ricevuta di ritorno della raccomandata postale, attestante la notifica della cartella n. 09420140005622745000, nonché la copia dei messaggi, in formato Cont
. di ricevuta di avvenuta consegna, all'indirizzo PEC, della notifica della cartella di pagamento n. 09420200016505554000, e delle ulteriori intimazioni, sopra meglio indicate, invocando l'effetto interruttivo dei termini prescrizionali.
La sentenza di primo grado, accogliendo le tesi esposte dalla ricorrente, ha ritenuto: a)
“l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento n. 09420200016505554000 e delle intimazioni di pagamento che si dicono essere state notificate all'attore in data 25.09.2019,
18.05.2022 nonché della notifica dell'intimazione qui impugnata”, perchè eseguita via PEC da un indirizzo del mittente non inserito nei pubblici registri t), citando la massima di un precedente Email_2 giurisprudenziale (Cass. n. 3093/2020), ove si faceva riferimento alla necessaria applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994; b) l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale n. 09420140005622745000, perché tra la data della sua notifica “del settembre 2014 e la data di notifica della presente domanda (2023) non risultano atti validamente notificati al ricorrente…”.
Tuttavia, con riferimento al profilo sub a), deve osservarsi che la notifica della cartella esattoriale è disciplinata dall'art. 26 del Dpr. n. 602/1973, il quale stabilisce che “La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Il testo della norma di riferimento è significativamente diverso da quello che, disciplinando la
“Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, prevede che “La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” (art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, cui si riferisce l'ordinanza della S.C., citata dal ricorrente, n. 17346 del 27 giugno 2019). In altri termini, per le notificazioni delle cartelle esattoriali, non si applica l'art. 3 bis sopra citato, destinato alle notificazioni curate dagli avvocati e dai procuratori legali, ma le regole dettate dall'art. 26 del Dpr. n. 602/1973 (secondo cui solo l'indirizzo del destinatario deve risultare dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata INI-PEC) e dal d.P.R. n. 68/2005 (tra le quali quella di cui all'art. 16, secondo cui “
1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attivita' di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento”).
Ciò posto, ai fini della validità della notifica della cartella, deve ritenersi necessaria l'iscrizione nei Registri dell'indirizzo Pec del destinatario della notificazione, e non anche del mittente della stessa.
Le considerazioni che precedono sono confortate dall'orientamento della S.C., che qui si condivide, secondo il quale “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-
Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (in tal senso, v. Cass. Sez. V, Sentenza n. 18684 del
03/07/2023).
Nel caso che occupa, non risultando contestato alcuno specifico pregiudizio sostanziale, la notifica telematica della cartella presupposta, intervenuta l'1.6.2022 all'indirizzo PEC del destinatario, deve ritenersi provata, come quella delle successive intimazioni, tra cui quella impugnata (notificata il 26.7.2023).
Il primo motivo d'appello va dunque accolto, dovendosi affermare la validità delle notifiche effettuate via PEC, attinenti la cartella di pagamento n. 09420200016505554000, (notificata in data 01.06.2022), l'intimazione di pagamento n. 09420199008545068000 (in data
25.09.2019) e l'intimazione di pagamento n. 09420229002847248000 (il 18.05.2022), oltre ovviamente a quella dell'intimazione opposta.
3. Passando all'esame del secondo motivo, deve dirsi che dalla data di notifica della cartella n. 09420200016505554000, effettuata in data 01.06.2022, all'epoca di notifica dell'intimazione opposta (26.7.2023) non era decorso il termine di prescrizione quinquennale, applicabile ex art. 28 della legge 689/1981 in ragione della natura del credito azionato
(sanzione amministrativa per violazione del codice della strada). Per contro, dalla notifica della cartella esattoriale n. 09420140005622745000, eseguita via posta (con consegna al marito convivente e successivo invio di CAN) il 5 settembre 2014 a quella del primo atto interruttivo – che, secondo le stesse allegazioni di parte appellante, è costituito dall'intimazione di pagamento n.09420199008545068000 (in data 25.09.2019) – è maturato il predetto termine prescrizionale, sicchè per questa parte l'appello non può essere accolto, avendo correttamente il giudice a quo dichiarato la prescrizione del credito.
In accoglimento parziale dell'appello, la sentenza di primo grado va dunque riformata, con il rigetto della domanda introdotta in primo grado dall'appellata , limitatamente al CP_2 credito, azionato con l'intimazione opposta e portato dalla cartella di pagamento n.
09420200016505554000 (notificata in data 01.06.2022).
4. Attesa la soccombenza reciproca, la sentenza appellata va riformata anche nel capo che riguarda le spese di lite, che vanno interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice d.ssa RI SA LE, definitivamente pronunciando nella causa d'appello proposta da contro e nei confronti di Parte_1 Controparte_2 CP_1
e in persona dei legali
[...] Controparte_3 Controparte_4 rappresentanti pro-tempore, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
367/2024 del Giudice di pace di Palmi, rigetta la domanda proposta in primo grado da parte appellata , limitatamente al credito, azionato con l'intimazione opposta e portato dalla CP_2 cartella di pagamento n. 09420200016505554000 (notificata in data 01.06.2022), confermando nel resto la pronuncia gravata;
2. compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
Palmi, 21 ottobre 2025.
Il Giudice
RI SA LE
Sezione civile
Il giorno 21/10/2025, dinanzi al Giudice, dott.ssa RI SA LE, nel procedimento iscritto al n. 466/2025, è presente l'avv. Giuseppe GALLUCCIO per delega dell'avv.
NC RI CIZZA, il quale si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste in tutte le domande eccezioni e deduzioni ivi proposte
Il giudice
Preliminarmente, rilevata la regolare notifica dell'appello, dichiara la contumacia delle parti appellate, ad eccezione della , regolarmente costituita in giudizio;
quindi, Controparte_1 letto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in Camera d Consiglio e, all'esito, decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono allegati al presente verbale per farne parte integrante.
Il giudice
RI SA LE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
RI SA LE, nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 466 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. NC Cizza del foro di Crotone;
- appellante- contro
; Controparte_2
-appellata contumace -
e nei confronti di
, in persona del Prefetto legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
-appellata -
nonchè di
, in persona del Prefetto legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3 , in persona del Sindaco legale rappresentate pro Controparte_4 tempore;
-appellati contumaci -
*******
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palmi,
n. 367/2024, depositata in cancelleria in data 4.10.2024, con la quale è stata accolta la domanda proposta in primo grado dall'appellata , e per l'effetto è stata Controparte_2 dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420239006892327000, attesa la prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale presupposta n.
09420140005622745000 e l'omessa notifica della cartella di pagamento n. Contr 09420200016505554000, con condanna della resistente alla refusione delle spese.
Con l'atto introduttivo del gravame, notificato alle controparte via PEC consegnata il
4.4.2025, censura la sentenza di primo grado, nella parte in Parte_1 cui si è ritenuta non raggiunta la prova della regolare notifica della cartella di pagamento
09420200016505554000 e dei successivi atti della riscossione (intimazioni di pagamento), perché effettuate a mezzo pec da un indirizzo non certificato, nonché nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto prescritto il credito, senza considerare gli atti interruttivi del termine prescrizionale, illustrando i seguenti motivi d'appello: 1) violazione delle norme di notifica
e disapplicazione di principi giurisprudenziali - regolarità del procedimento di notifica - legittimità della notifica degli atti della riscossione effettuata con PEC non presente nei pubblici elenchi, considerato che, nel caso che occupa, la notifica è stata regolarmente eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'appellata
, come richiesto dall'art. 26 del DPR n. 602/73, il quale, alla Email_1 luce dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, contempla l'obbligo che l'indirizzo del destinatario, e non anche quello del mittente, risulti da pubblichi elenchi;
in ogni caso, l'iter notificatorio si è correttamente perfezionato sia per la cartella di pagamento n.09420200016505554000 (notificata in data 01.06.2022) sia per le successive intimazioni di pagamento, notificate sempre a mezzo pec, atteso che la consegna telematica ha comunque comportato la conoscenza dell'atto e determinato il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c.; 2) violazione e non corretta applicazione della regola sulla prescrizione perché, diversamente da quanto statuito dal primo Giudice, nessuna prescrizione è intervenuta, in quanto, dopo la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento n. 09420140005622745000 (del 06.09.2014) e prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione, sono stati notificati dal concessionario diversi atti interruttivi
(intimazione di pagamento n. 09420199008545068000 in data 25.09.2019 e l'intimazione di pagamento n. 09420229002847248000 il 18.05.2022), mentre per la cartella di pagamento n.
09420200016505554000, notificata in data 01.06.2022, il termine di prescrizione non era scaduto all'atto della notifica dell'intimazione opposta, fermo restando che l'eccezione di prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo (nella specie intimazione di pagamento) ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato, e che ai crediti in esame si applica la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa per l'emergenza pandemica COVID, “di guisa che le scadenze del
2020 e del 2021 sono state spostate al 31.12.2023”; 3) deduce che “anche gli altri motivi di opposizione che la sentenza di primo grado appellata ha omesso di esaminare – ritenendoli, evidentemente, assorbiti – appaiono palesemente infondati e, quindi, non meritevoli di accoglimento”.
Chiede dunque che, in totale riforma dell'impugnata sentenza, il Tribunale - accertata la rituale notifica delle cartelle presupposte (n. 09420140005622745000 e n. 09420200016505554000) nonché dei successivi atti interruttivi della prescrizione - dichiari valida e legittima l'intimazione di pagamento n.09420239006892327000 notificata in data 26.07.2023, condannando l'appellata alle spese del doppio grado.
L'appellata , come anche la e il , pur CP_2 Controparte_3 Controparte_4 regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio, mentre la , con la Controparte_1 comparsa di costituzione depositata, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
2. L'appello è solo parzialmente fondato.
Deve premettersi che, dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado, in atti, emerge che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva chiesto Controparte_2 accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento sopra meglio indicata, nonché delle cartelle di pagamento, entrambe inerenti sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, lamentando: 1) l'inesistenza della notifica dell'intimazione opposta, effettuata a mezzo pec da un indirizzo non certificato e non presente nei pubblici registri;
2) la nullità derivata dell'atto di intimazione per omessa notifica delle cartelle presupposte;
3) la prescrizione della pretesa, per decorso del termine quinquennale, successiva alla notifica delle cartelle. Contr Nel costituirsi in primo grado, il concessionario aveva depositato, in allegato alla memoria di costituzione, la ricevuta di ritorno della raccomandata postale, attestante la notifica della cartella n. 09420140005622745000, nonché la copia dei messaggi, in formato Cont
. di ricevuta di avvenuta consegna, all'indirizzo PEC, della notifica della cartella di pagamento n. 09420200016505554000, e delle ulteriori intimazioni, sopra meglio indicate, invocando l'effetto interruttivo dei termini prescrizionali.
La sentenza di primo grado, accogliendo le tesi esposte dalla ricorrente, ha ritenuto: a)
“l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento n. 09420200016505554000 e delle intimazioni di pagamento che si dicono essere state notificate all'attore in data 25.09.2019,
18.05.2022 nonché della notifica dell'intimazione qui impugnata”, perchè eseguita via PEC da un indirizzo del mittente non inserito nei pubblici registri t), citando la massima di un precedente Email_2 giurisprudenziale (Cass. n. 3093/2020), ove si faceva riferimento alla necessaria applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994; b) l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale n. 09420140005622745000, perché tra la data della sua notifica “del settembre 2014 e la data di notifica della presente domanda (2023) non risultano atti validamente notificati al ricorrente…”.
Tuttavia, con riferimento al profilo sub a), deve osservarsi che la notifica della cartella esattoriale è disciplinata dall'art. 26 del Dpr. n. 602/1973, il quale stabilisce che “La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Il testo della norma di riferimento è significativamente diverso da quello che, disciplinando la
“Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, prevede che “La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” (art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, cui si riferisce l'ordinanza della S.C., citata dal ricorrente, n. 17346 del 27 giugno 2019). In altri termini, per le notificazioni delle cartelle esattoriali, non si applica l'art. 3 bis sopra citato, destinato alle notificazioni curate dagli avvocati e dai procuratori legali, ma le regole dettate dall'art. 26 del Dpr. n. 602/1973 (secondo cui solo l'indirizzo del destinatario deve risultare dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata INI-PEC) e dal d.P.R. n. 68/2005 (tra le quali quella di cui all'art. 16, secondo cui “
1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attivita' di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento”).
Ciò posto, ai fini della validità della notifica della cartella, deve ritenersi necessaria l'iscrizione nei Registri dell'indirizzo Pec del destinatario della notificazione, e non anche del mittente della stessa.
Le considerazioni che precedono sono confortate dall'orientamento della S.C., che qui si condivide, secondo il quale “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-
Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (in tal senso, v. Cass. Sez. V, Sentenza n. 18684 del
03/07/2023).
Nel caso che occupa, non risultando contestato alcuno specifico pregiudizio sostanziale, la notifica telematica della cartella presupposta, intervenuta l'1.6.2022 all'indirizzo PEC del destinatario, deve ritenersi provata, come quella delle successive intimazioni, tra cui quella impugnata (notificata il 26.7.2023).
Il primo motivo d'appello va dunque accolto, dovendosi affermare la validità delle notifiche effettuate via PEC, attinenti la cartella di pagamento n. 09420200016505554000, (notificata in data 01.06.2022), l'intimazione di pagamento n. 09420199008545068000 (in data
25.09.2019) e l'intimazione di pagamento n. 09420229002847248000 (il 18.05.2022), oltre ovviamente a quella dell'intimazione opposta.
3. Passando all'esame del secondo motivo, deve dirsi che dalla data di notifica della cartella n. 09420200016505554000, effettuata in data 01.06.2022, all'epoca di notifica dell'intimazione opposta (26.7.2023) non era decorso il termine di prescrizione quinquennale, applicabile ex art. 28 della legge 689/1981 in ragione della natura del credito azionato
(sanzione amministrativa per violazione del codice della strada). Per contro, dalla notifica della cartella esattoriale n. 09420140005622745000, eseguita via posta (con consegna al marito convivente e successivo invio di CAN) il 5 settembre 2014 a quella del primo atto interruttivo – che, secondo le stesse allegazioni di parte appellante, è costituito dall'intimazione di pagamento n.09420199008545068000 (in data 25.09.2019) – è maturato il predetto termine prescrizionale, sicchè per questa parte l'appello non può essere accolto, avendo correttamente il giudice a quo dichiarato la prescrizione del credito.
In accoglimento parziale dell'appello, la sentenza di primo grado va dunque riformata, con il rigetto della domanda introdotta in primo grado dall'appellata , limitatamente al CP_2 credito, azionato con l'intimazione opposta e portato dalla cartella di pagamento n.
09420200016505554000 (notificata in data 01.06.2022).
4. Attesa la soccombenza reciproca, la sentenza appellata va riformata anche nel capo che riguarda le spese di lite, che vanno interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice d.ssa RI SA LE, definitivamente pronunciando nella causa d'appello proposta da contro e nei confronti di Parte_1 Controparte_2 CP_1
e in persona dei legali
[...] Controparte_3 Controparte_4 rappresentanti pro-tempore, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
367/2024 del Giudice di pace di Palmi, rigetta la domanda proposta in primo grado da parte appellata , limitatamente al credito, azionato con l'intimazione opposta e portato dalla CP_2 cartella di pagamento n. 09420200016505554000 (notificata in data 01.06.2022), confermando nel resto la pronuncia gravata;
2. compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
Palmi, 21 ottobre 2025.
Il Giudice
RI SA LE