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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 576/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Grazia Federici Presidente dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere Est. Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ALBERICA 14 Parte_1 P.IVA_1
54100 MASSA (MS) presso lo studio dell'avv. MENCHINI SERGIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_2
SOPERGA, 14/A 20127 MILANO presso lo studio dell'avv. RIZZA SALVATORE, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
avente ad oggetto: Leasing sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Ogni contraria istanza ed eccezione rejetta, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, in integrale riforma della sentenza resa inter-partes n. 7222/2023 del
Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Rossella Filippi, all'esito del giudizio R.G. 34602/2020, emessa in data 7 agosto 2023, pubblicata in data 8 agosto 2023, non notificata, accogliere per i motivi tutti pagina 1 di 10 dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7222/2023 del Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Rossella Filippi, all'esito del giudizio R.G. 34602/2020, emessa in data 7 agosto 2023, pubblicata in data 8 agosto 2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - nel merito ed in via principale, rigettare le domande formulate da nei CP_2 confronti di Ocean drive Ltd in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi esposti in atti;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
---
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione:
a) In via preliminare: - dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'appello proposto da Parte_1
( ), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Londra
[...] P.IVA_1
(UK), Enterprise Housen 113-115 George Lane E18 1AB., eventualmente disponendo l'udienza nelle forme dell'art. 350 c.p.c., non avendo l'impugnazione ragionevole probabilità di accoglimento;
- rigettare l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. in quanto carente sia in punto di fumus boni iuris che di periculum in mora;
b) Nel merito: - in via principale, respingere l'appello promosso da , e per l'effetto confermare la sentenza n. 6717/2023 del Parte_1
Tribunale di Milano, Sez. VI, dott.ssa Filippi, pubblicata in data 08/08/2023; c) Nel merito, in via di subordine: - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, della sentenza n. 6717/2023 del Tribunale di Milano, condannare per tutti i motivi richiamati nel presente atto Parte_1
( ) al pagamento in favore di (c.f. ) della somma € 351.026,00 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 per sorte capitale, oltre interessi di mora al tasso convenzionale pari all'Euribor 3 mesi, 365/365, media mese precedente, maggiorato di 8 punti percentuali dalla data del versamento dell'imposta sino al saldo ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
d) In ogni caso. - con vittoria di spese di lite e compensi come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Nella descrizione dei fatti: in data 30.03.2006 veniva sottoscritto tra (di Parte_1 seguito anche solo ) e di seguito anche solo ) Pt_1 Controparte_1 CP_2 un contratto di locazione finanziaria per unità da diporto, contraddistinto con il n. 20096729 e avente ad oggetto l'imbarcazione a motore di nuova produzione modello Ferretti 731/18.
-Il contratto della durata di 36 mesi prevedeva il versamento di un importo complessivo di €
2.949.161,81, oltre IVA, da corrispondersi secondo le seguenti modalità: maxi-canone pari ad €
1.314.458,85, oltre IVA;
b; versamento di 11 canoni periodici quadrimestrali da € 148.609,36 oltre IVA ciascuno;
prezzo di riscatto stabilito in € 2.839,00 oltre IVA.
-In data 8.07.2008 l'Agenzia delle Entrate contestava la qualificazione del contratto di leasing e riqualificava il rapporto intercorso tra le Parti come compravendita, con conseguente obbligo di applicazione dell'IVA ordinaria (pari allora al 20%) in luogo di quella ridotta e risultante dal contratto di leasing. pagina 2 di 10 -La provvedeva ad impugnare l'accertamento in primo e secondo grado, risultando CP_2 soccombente in entrambi i casi, ragion per cui dopo aver pagato all'Agenzia dell'Entrate l'importo con la stessa concordato a seguito di definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016 (c.d. “Rottamazione”) preannunciava alla che avrebbe esercitato l'azione di rivalsa nei suoi confronti. Pt_1
-Con atto di citazione notificato in data 6.11.2020, la si rivolgeva al Tribunale di Milano per CP_2 accertare e condannare la al pagamento della somma di Euro 351.026,00 per sorte capitale, Pt_1 oltre interessi convenzionali pari all'Euribor 3 mesi 365/365, media mese precedente, dalla data di versamento dell'imposta sino al saldo, ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite. A supporto delle proprie domande la CP_2 sosteneva di aver ottenuto un decreto Ingiuntivo Europeo n. 25464/2018 nei confronti di Parte_1
e del sig. in qualità di garante;
di aver provveduto alla notifica del
[...] Persona_1 decreto ingiuntivo europeo ma che in data 15.03.2019, la ed il sig. avevano Pt_1 Persona_1 presentato opposizione al decreto ingiuntivo europeo davanti al Tribunale di Milano.
-Oggetto del giudizio era l'accertamento del diritto di recupero da parte di , in sede di rivalsa CP_2 nei confronti di , delle somme versate all'Erario a seguito di intervenuto accertamento fiscale e Pt_1
a titolo di maggior IVA dovuta in relazione al contratto di leasing di un'unità da diporto stipulato tra e , ove quest'ultima, rilevando che in data 8.07.2008 l'Agenzia delle Entrate aveva Pt_1 CP_2 contestato la qualificazione del contratto intercorso tra le parti (in luogo della locazione finanziaria – quello di un contratto di compravendita, al quale non avrebbe dovuto applicarsi l'IVA in misura ridotta, bensì quella ordinaria al 20%) aveva pertanto accertato la quantificazione di maggior IVA dovuta e non applicata per un importo di € 400.441,87. La sosteneva di aver impugnato l'accertamento in CP_2 questione, a propria cura e spese, ma le impugnazioni proposte, sia in primo che in secondo grado, si erano concluse con esito negativo;
l'Amministrazione Finanziaria aveva, quindi, avviato il recupero dell'importo oggetto di accertamento con l'invio delle cartelle esattoriali n. 068 2012 02051265 70, n.
068 2013 00214854 20 e n. 68 2014 00779352 84. Pertanto, in data 18 aprile 2017, la aveva CP_2 inviato alla la comunicazione con la quale, avuto riguardo all'esito negativo del contenzioso Pt_1 tributario, preannunciava la volontà di aderire alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L.
193/2016 (c.d. “Rottamazione”) nonché il diritto di rivalersi delle somme versate o da versarsi all'Erario nei confronti della medesima;
di aver quindi aderito alla Rottamazione e di aver Pt_1 pagato, in data 31.07.2017, la maggior IVA dovuta, scevra di sanzioni ed interessi;
di aver inviato formale diffida alla per ottenere il rimborso dell'importo di € 351.026,00, oltre interessi, in Pt_1 conformità a quanto riconosciuto dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Contratto, nonché a quanto previsto dall'art. 60, c. 7, d.p.r. 633/1972 sul diritto di rivalsa.
-Con comparsa di costituzione e risposta si era costituita in giudizio la , che aveva chiesto il Pt_1 rigetto delle domande formulate da in quanto infondate, sul presupposto che avrebbe CP_2 CP_2 dovuto intraprendere il giudizio di Cassazione avverso l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate ovvero, almeno, attendere di conoscere le determinazioni di al riguardo;
sul presupposto che Pt_1 la aveva deciso unilateralmente di non ricorrere in Cassazione ed aveva soltanto informato CP_2 che avrebbe aderito alla procedura di “rottamazione”, senza che questa potesse Parte_1 pronunciarsi al riguardo. -A parere di 1) la comunicazione del 18.04.2017 aveva contenuto Pt_1 soltanto informativo della determinazione già unilateralmente assunta da di aderire alla CP_2 pagina 3 di 10 Rottamazione;
2) tale determinazione aveva avuto la conseguenza di dare definitività ad un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che in ultima istanza sarebbe stato posto a carico di;
3) il Pt_1 giudizio di Cassazione, sulla scorta di un orientamento consolidato della Suprema Corte in casi analoghi riguardanti il cd. “maxi-canone”, avrebbe determinato l'illegittimità dell'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria;
4) avrebbe dovuto rimettersi alle decisioni della CP_2 utilizzatrice e, in ragione della determinazione di questa, proseguire nelle impugnazioni, Pt_1 affrontando il giudizio di Cassazione;
5) nel caso di specie, il definitivo accertamento si è avuto soltanto in ragione della decisione assunta da di aderire alla procedura di rottamazione e non CP_2 invece in esito alla definizione di tutti i giudizi;
6) aveva agito nel proprio esclusivo interesse, CP_2 in violazione dei principi di correttezza e di buona fede ed a nocumento e pregiudizio di . Pt_1
-All'esito del giudizio, il Giudice del Tribunale, con sentenza n. 7222/2023, pubblicata in data
08.08.2023 aveva così statuito: “condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 351.026,00 oltre interessi convenzionali pari all'Euribor 3 mesi 365/365 media mese precedente maggiorato di 8 punti percentuali dalla data del versamento dell'imposta sino al saldo condanna la convenuta a rifondere la parte attrice le spese di lite liquidate in euro € 22.000,00 oltre spese generali, oneri e accessori”.
-In particolare Il primo Giudice aveva così motivato: “ritiene in conformità a quanto dedotto dall'attrice che il cessionario è estraneo al rapporto tributario e che non vi è una norma che prevede
l'onere informativo;
d'altro canto la riformulazione legislativa dell'articolo 60 comma 7 di DPR
633/72 è avvenuta solo in data 24 gennaio 2012 riconoscendo il diritto di rivalsa come una facoltà e non come un obbligo;
anteriormente alla modifica legislativa, infatti, il diritto di rivalsa non era riconosciuto in Italia per cui non vi era alcun motivo per cui al momento della CP_1 contestazione dell'accertamento dell'impugnazione davanti alla commissione tributaria dovesse informare l'utilizzatore. In relazione all'inefficacia dedotta da parte convenuta dell'art. 21 delle condizioni generali di contratto ex art. 1341 e 1342 c.c. ai sensi del quale “ tutti gli oneri fiscali diretti indiretti relativi ai connessi al presente contratto e all'uso dell'unità da diporto sono ad esclusivo carico dell'utilizzatore”, si rileva che la norma risulta specificamente approvata per iscritto e che la tecnica redazionale utilizzata da risulta idonea a suscitare l'attenzione Controparte_1 del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate con esatta indicazione di numero e di titolo;
risulta, pertanto, rispettata l'esigenza di cui all'art 1341 c.c. atteso che la sottoscrizione risulta apposta solo per alcune delle clausole contrattuali e non a tutte indistintamente e con il richiamo numerico delle stesse e con una sintetica indicazione del relativo contenuto. Ciò premesso si rileva che l'articolo 60 comma 7 DPR 633/ 72 legittima di per sé il diritto di rivalsa al ricorrere di determinati presupposti nella specie esistenti consistenti: nell'accertamento definitivo della maggiore imposta, nell'effettivo pagamento e nella riferibilità alle specifiche operazioni economiche in capo al cessionario. Tenuto conto che dal documento 13 risulta che ha aderito alla CP_1 procedura di rottamazione della cartella nel luglio 2017 chiudendo la posizione accertata dall'agenzia delle entrate in via definitiva deve ritenersi sussistente il requisito posto dalla legge per l'esercizio di rivalsa del pagamento effettuato a titolo definitivo all'esito di accertamento divenuto irrevocabile della maggiore imposta accertata nel luglio 2017 dunque successivamente all'entrata in vigore dell'articolo
60 nuova formulazione. Ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento di euro pagina 4 di 10 351.026,00 per sorte capitale, oltre interessi convenzionali pari all'Euribor 3 mesi 365/365 media mese precedente maggiorato di 8 punti percentuali dalla data del versamento dell'imposta sino al saldo”.
-Contro questa sentenza è stato proposto appello da , con atto di citazione Parte_1 notificato in data 27.02.2024, che ha chiesto, in sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
-Con comparsa di costituzione del 13.06.2024 è stato chiesto il rigetto dell'appello dall'appellata che ha replicato ai motivi di impugnazione ed ha concluso Controparte_1 come in epigrafe indicato.
-Trattata la causa, all'udienza dell'8.04.2025 i procuratori delle parti hanno precisato con note le rispettive conclusioni;
su di esse, e sulle memorie precedentemente depositate, la causa è stata trattenuta in decisione.
-Con il primo motivo, rubricato “Violazione di legge ed errata applicazione dell'art. 60 dpr 633/72 e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.” l'appellante lamenta che il Giudice del Tribunale avrebbe erroneamente fondato la decisione della controversia sulla insussistenza dell'obbligo in capo al cedente di notiziare il cessionario dell'accertamento tributario, affermando che -sulla scorta della considerazione che anteriormente al 2012 in Italia non esisteva il diritto di rivalsa- “il cessionario è estraneo al rapporto tributario e che non vi è una norma che prevede l'onere informativo”. L'appellante sostiene, invece, che sulla scorta dei principi generali di correttezza e buona fede in materia di attuazione del rapporto obbligatorio (artt. 1175 e 1375 c.c.) l'utilizzatore ha diritto di essere informato della vicenda da cui può conseguire un pregiudizio ed occorre acquisire il suo consenso circa la soluzione da intraprendere in ordine all'impugnazione o meno dell'accertamento tributario. Dunque, posto che gli effetti giuridici della rivalsa si producono in via definitiva in capo all'utilizzatore finale, costui deve essere messo nella condizione di conoscere l'esistenza dell'accertamento tributario, al fine di poter valutare e decidere se aderire all'accertamento ovvero se impugnare lo stesso, anche per il tramite del cedente.
-Con il secondo motivo, rubricato “errata valutazione del materiale documentale acquisito ed errata applicazione di principi di diritto” l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il primo Giudice ha omesso di valutare la mancata ricezione e, comunque, la tardività e la inidoneità della comunicazione in data 18.04.2017, sul presupposto della insussistenza dell'obbligo informativo in capo a L'appellante sostiene, invece, la sussistenza dell'obbligo di di CP_2 CP_2 informare e di raccogliere il suo consenso in ordine alla possibilità di proseguire il Parte_1 giudizio tributario fino in Cassazione, ovvero di aderire all'accertamento dell'Amministrazione
Finanziaria, fruendo della c.d. “rottamazione”. La avrebbe inviato una comunicazione in data CP_2
18.04.2017, con la quale avrebbe informato che, avuto riguardo all'esito negativo del Parte_1 giudizio tributario, aveva aderito alla c.d. Rottamazione. Tuttavia, l'appellante lamenta che il primo
Giudice avrebbe dovuto considerare che: a) non vi è alcuna prova dell'invio della suddetta comunicazione dato che il doc. 12 prodotto da controparte in primo grado non è munito di alcuna ricevuta di invio, né di consegna;
b) non vi è alcuna prova che la comunicazione sia mai stata ricevuta da c) in ogni caso, la comunicazione, quand'anche inviata, sarebbe stata tardiva perché Parte_1 comunicava una scelta già assunta da e già comunicata all'Agenzia delle Entrate. Pertanto, la CP_2 pagina 5 di 10 non ha fornito alcuna dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo informativo, discendente CP_2 dalla corretta applicazione del comma 7 dell'art. 60 dpr 633/1972; in tal modo la scegliendo di CP_2 non proseguire il giudizio fino in cassazione, ha fatto sì che l'accertamento tributario divenisse definitivo, e, in conseguenza della rivalsa esercitata, ha illegittimamente disposto, in maniera negativa, dei diritti di Parte_1
-Con il terzo motivo rubricato: “in relazione al capo della sentenza che ha implicitamente ritenuto che
l'accertamento definitivo della maggiore imposta si fosse verificato con l'adesione di CP_2 alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 d.lgs. 193/2016. Errata valutazione del materiale documentale acquisito ed errata applicazione di principi di diritto. Insussistenza del nesso di causalità per assunzione di decisione unilaterale”, l'appellante lamenta che il primo Giudice non avrebbe esaminato il merito del giudizio e la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria;
di contro la Pt_1 aveva evidenziato le ragioni dell'infondatezza dell'accertamento, dando atto che i ricorsi
[...] depositati dall'Agenzia delle Entrate avverso le decisioni delle Commissioni Tributarie Regionali (che avevano escluso l'applicabilità del regime iva in materia di contratti di locazione di imbarcazioni da diporto con disciplina contrattuale del tutto analoga a quella in esame) erano stati respinti dalla Corte di
Cassazione con le decisioni n. 9590 e n. 9591del 2019 secondo cui le peculiarità presenti in tali contratti di leasing (tra cui l'entità dell'acconto iniziale, la presenza di garanzie idonee ad escludere il rischio di credito, la durata del contratto) non sono idonee a ritenere esistente un intento elusivo, ma che le dette caratteristiche sono giustificate dalla peculiarità del bene oggetto di locazione, trattandosi in generale di un bene in costruzione, non facile da commercializzare sul mercato dell'usato, tanto da giustificare la richiesta di un cospicuo compenso iniziale al fine di ridurre il rischio del concedente.
-Con il quarto motivo, rubricato “Violazione di legge in relazione agli artt. 1341 e 1342 c.c. Errata valutazione del materiale documentale acquisito ed errata applicazione di principi di diritto”,
l'appellante impugna il capo di sentenza nella parte in cui il Giudice ritiene che “in relazione all'inefficacia dedotta da parte convenuta dell'art. 21 delle condizioni generali di contratto ex art. 1341 e 1342 c.c. ai sensi del quale “tutti gli oneri fiscali diretti indiretti relativi ai connessi al presente contratto e all'uso dell'unità da diporto sono ad esclusivo carico dell'utilizzatore”, si rileva che la norma risulta specificamente approvata per iscritto e che la tecnica redazionale utilizzata da MA
EM leasing s.p.a. risulta a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle Pt_2 clausole specificamente approvate con esatta indicazione di numero e di titolo;
risulta, pertanto, rispettata l'esigenza di cui all'art 1341 c.c. atteso che la sottoscrizione risulta apposta solo per alcune delle clausole contrattuali e non a tutte indistintamente e con il richiamo numerico delle stesse e con una sintetica indicazione del relativo contenuto”. L'appellante sostiene, invece, che in realtà, le dette condizioni sono contenute in un modulo privo di data, di identificazione dell'Utilizzatore e di specifica approvazione;
peraltro, con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 21 rileva che – in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c. e di cui all'art. 1342 c.c. – detta clausola, in quanto condizione unilateralmente predisposta, deve essere specificamente sottoscritta dalla parte non predisponente, a pena di inefficacia della medesima, posto che nel caso di specie, la riferita clausola è oggetto di richiamo e sottoscrizione in blocco, ovvero in cumulo con altre condizioni di contratto
(anche non vessatorie) per il tramite di un rimando inserito in calce alle condizioni speciali del pagina 6 di 10 contratto, pertanto, il primo Giudice avrebbe dovuto ritenere inefficace detta clausola, in quanto non specificatamente approvata per iscritto, in ossequio alle prescrizioni di cui all'art.1341, comma 2°, c.c.
-Con il quinto motivo rubricato “sul capo della sentenza che ha condannato al Parte_1 pagamento di euro 351.026,00 per sorte capitale, oltre interessi convenzionali pari all'Euribor 3 mesi
365/365 media mese precedente maggiorato di 8 punti percentuali dalla data del versamento dell'imposta sino al saldo e alle spese processuali. Violazione di legge in relazione agli artt. 2697 cod. civ. e agli att. 115 c.p.c.” l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice del
Tribunale ha pronunciato la condanna della al pagamento della somma di euro 351.026,00 per Pt_1 sorte capitale, oltre interessi convenzionali, mentre rileva che nessuna ragione creditoria ha trovato fondamento e prova nel giudizio di primo grado.
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- In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., l'eccezione è stata implicitamente disattesa con l'ordinanza con cui è stata fissata, l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento
(art. 348 ter cpc) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (cd. ordinanza filtro), non fissando l'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c.
-Nel merito, il primo, secondo, terzo, di appello da trattare unitariamente per ragioni di stretta connessione, meritano accoglimento.
-Si premette che, in materia tributaria, integra gli estremi del comportamento abusivo quell'operazione economica che, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate, che del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento predominante ed assorbente della transazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta. La prova sia del disegno elusivo, sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate;
inoltre non è configurabile l'abuso del diritto se non sia stato provato dall'Ufficio finanziario il vantaggio fiscale che sarebbe derivato alla società accertato dalla manipolazione degli schemi contrattuali classici (Cass. 20029/10). Le pattuizioni contenute in un contratto che siano dirette ad eludere, in tutto o in parte, la normativa fiscale, non implicano di per sé la nullità del contratto stesso, trovando nel sistema tributario le relative sanzioni. (Cass. 4785/07).
-Ciò premesso in materia di leasing finanziario nautico, in alcuni casi, l'Agenzia delle Entrate aveva rilevato che alcuni contratti presentavano anomalie tali da far propendere per una sostanziale simulazione di contratto di prestazione di servizi (locazione finanziaria) in luogo di un contratto di vendita dell'imbarcazione, e conseguente applicazione (indebita) della relativa IVA (forfetizzata) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 ex art. 7, comma 4, lett. f).
-L'Amministrazione finanziaria, quindi, aveva iniziato a contestare ai contribuenti di avere sostanzialmente abusato dello strumento contrattuale del leasing finanziario nautico, caratterizzandolo con "particolarità anomale" anche in forza di un collegamento negoziale con il contratto intercorrente tra l'utilizzatore ed il fornitore, al fine di beneficiare dello speciale regime dell'IVA, in luogo del pagina 7 di 10 diverso ordinario regime dell'IVA sulle cessioni che, invece, si sarebbe dovuto applicare in forza del contratto realmente concluso ed avente ad oggetto la compravendita dell'imbarcazione.
-Tra i principali elementi di anomalia che, a detta dell'Amministrazione finanziaria, si sarebbero posti alla base della “tesi” sopra indicata vi era l'entità del cd. “maxi-canone” iniziale, pari al 50% del valore dell'imbarcazione, rispetto al canone di solito previsto nei contratti di leasing (di importo notevolmente inferiore) pari di media al 25%.
-Detta tesi della Agenzia delle Entrate è stata, tuttavia, respinta dalla Suprema Corte con arresto giurisprudenziale del 2019, secondo cui il versamento di un maxi-canone pari al 50% del prezzo dell'imbarcazione è “funzionale all'opportunità di limitare il rischio finanziario in capo alla società di leasing”, mentre il basso prezzo del riscatto finale è stato ritenuto coerente con il fatto che i canoni pagati dall'utilizzatore sono effettivamente tali da coprire quasi interamente il costo finanziario dell'operazione, che non è, nella specie, interpretabile quale indizio di una carenza della funzione finanziaria del contratto (Cass. n. 9591/2019); quindi, l'applicazione dell'IVA forfettaria anche ai canoni di locazione deriva presumibilmente anche dalla necessità di consentire che l'imbarcazione sia realizzata dal fornitore secondo le specifiche esigenze dell'utilizzatore (cfr. Cass. Civile, n.
9590/2019).
-Peraltro, nella locazione nautica il basso prezzo del riscatto non è generalmente interpretabile quale indizio di una carenza della funzione finanziaria del contratto, né quale indizio di una anomalia dell'intera pattuizione contrattuale, di conseguenza deve qualificarsi il negozio giuridico quale leasing finanziario e non alla stregua di compravendita, valorizzando in capo al contribuente l'interesse economico proprio del leasing finanziario e quindi l'assenza del mero scopo di ottenere un risparmio fiscale (cfr. Cass. 9591/2019).
-Il detto arresto giurisprudenziale neppure risulta superato dalla recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui “in materia di IVA, l'opzione per uno schema contrattuale fiscalmente più conveniente non
è, di per sé, sufficiente ad integrare una condotta elusiva, poiché le parti, nell'alternativa tra una figura e l'altra, sono libere di prediligere quella che, meglio soddisfacendo le loro esigenze, realizza al contempo un maggior risparmio d'imposta, competendo all'amministrazione finanziaria la sola verifica della rispondenza, ai fini fiscali, tra il concreto assetto di interessi perseguito e l'effetto caratteristico dello schema contrattuale prescelto, onde evitare che questo sia distorto allo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale”, in quanto detta pronuncia ribadisce l'esistenza dell'assolvimento dell'onere probatorio in capo all'Ente finanziario (cfr. Cass. n. 33481/2024).
-Pertanto, nel caso in esame, si rileva che -nel rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede nella esecuzione contrattuale, in attesa del pronunciamento di diritto sulla controversa e dibattuta questione da parte dell'organo di nomofilachia e anche secondo una valutazione prognostica della eventuale illegittimità dell'accertamento fiscale compiuto dall'Agenzia delle Entrate per mancato assolvimento dell'onere probatorio- la concedente avrebbe dovuto, per tempo, rendere partecipe l'utilizzatrice della questione in atto con l'Agenzia delle Entrate, onde consentirle di decidere se proseguire o meno il giudizio fino in Cassazione.
-Al contrario, invece, in data 18.04.2017 la ha preannunciato alla di aderire alla CP_2 Pt_1 rottamazione fiscale di cui al D.L.193/2016, in tal modo ha deciso di non proseguire il giudizio contro pagina 8 di 10 l'Agenzia delle Entrate, con ciò determinando che l'accertamento tributario divenisse definitivo, onde rivalersi nei confronti di e senza che quest'ultima potesse disporre diversamente. Pt_1
-Detto comportamento risulta dunque contrario ai generali principi di buona fede e solidarietà tra le parti, come statuito da Cassazione civile sez. II, 10/01/2025, n.656 secondo cui “i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex art. 1175, 1366 e 1375
c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere
l'abuso del diritto”.
-Ed ancora “il principio di correttezza e buona deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge”. (Cass.
9200/2021).
-Il quarto motivo è assorbito dall'accoglimento dei precedenti motivi.
Ad ogni modo si osserva che, trattandosi di contratto di leasing e non di vendita, la non può CP_2 estenderne l'applicazione dell'art. 21 delle condizioni generali del contratto di leasing (secondo cui
“tutti gli oneri fiscali diretti indiretti relativi e connessi al presente contratto e all'uso dell'unità da diporto sono ad esclusivo carico dell'utilizzatore”) a rapporti contrattuali diversi, ragion per cui la pretesa della di imporre a carico dell'utilizzatore gli oneri fiscali della “vendita”, in luogo di CP_2 quelli del leasing, è priva di fondamento. In definitiva, in base alla interpretazione letterale del negozio giuridico, le parti hanno stipulato un contratto di leasing;
di conseguenza gli oneri fiscali previsti dalla clausola in questione, sono quelli relativi e connessi al contratto di leasing (e non di vendita) con la conseguenza che gli oneri richiesti dalla nei confronti della in quanto non CP_2 Parte_1 specificatamente previsti, non possono essere dalla stessa pretesi.
-Il quinto motivo, deve essere accolto, in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.
---
-La sentenza appellata deve essere, pertanto, integralmente riformata, secondo la motivazione sopra svolta.
-Per quanto riguarda le spese di lite, per il principio sancito dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e atteso che dall'esito complessivo e finale del giudizio, emerge la totale soccombenza della che ha costretto la a resistere in Controparte_1 Parte_1 giudizio per contestare la azione di rivalsa ex adverso formulata nei suoi confronti, riconosciuta in toto insussistente, si dispone la condanna alle spese di lite dei due gradi a carico della appellata, come liquidate in dispositivo avuto riguardo ai criteri medi indicati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia, ricompresa nello scaglione che va da € 260.001,00 a € 520.000,00 e, considerata la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le varie fasi e per il presente pagina 9 di 10 grado al valore minimo per quella di sola trattazione (esclusa quella istruttoria di fatto non svoltasi) e quindi quanto al primo grado, in complessivi euro 22.457,00, di cui euro 3.544,00 per la fase di studio, euro 2.338,00 per la fase introduttiva, euro 10.411,00 per la fase di trattazione ed euro 6.164,00 per la fase decisoria e, quanto al presente grado, in complessivi euro 17.179,00 di cui euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva, euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed euro
7.298,00 per la fase decisoria;
il tutto, oltre rimborso forfettario spese al 15%, oltre IVA e CPA secondo legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 7222/2023, pubblicata in data 8.08.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in conseguente totale riforma della sentenza impugnata rigetta tutte le domande formulate dalla ei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
-condanna la a pagare a favore di Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi euro 22.457,00 e, quanto al presente grado, in complessivi euro 17.179,00; il tutto, oltre rimborso forfettario spese al 15%, oltre IVA e CPA secondo legge.
Così deciso in Milano il 15.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Daniela Eugenia Maria Nardozza Maria Grazia Federici
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Grazia Federici Presidente dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere Est. Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ALBERICA 14 Parte_1 P.IVA_1
54100 MASSA (MS) presso lo studio dell'avv. MENCHINI SERGIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_2
SOPERGA, 14/A 20127 MILANO presso lo studio dell'avv. RIZZA SALVATORE, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
avente ad oggetto: Leasing sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Ogni contraria istanza ed eccezione rejetta, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, in integrale riforma della sentenza resa inter-partes n. 7222/2023 del
Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Rossella Filippi, all'esito del giudizio R.G. 34602/2020, emessa in data 7 agosto 2023, pubblicata in data 8 agosto 2023, non notificata, accogliere per i motivi tutti pagina 1 di 10 dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7222/2023 del Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Rossella Filippi, all'esito del giudizio R.G. 34602/2020, emessa in data 7 agosto 2023, pubblicata in data 8 agosto 2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - nel merito ed in via principale, rigettare le domande formulate da nei CP_2 confronti di Ocean drive Ltd in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi esposti in atti;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
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Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione:
a) In via preliminare: - dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'appello proposto da Parte_1
( ), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Londra
[...] P.IVA_1
(UK), Enterprise Housen 113-115 George Lane E18 1AB., eventualmente disponendo l'udienza nelle forme dell'art. 350 c.p.c., non avendo l'impugnazione ragionevole probabilità di accoglimento;
- rigettare l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. in quanto carente sia in punto di fumus boni iuris che di periculum in mora;
b) Nel merito: - in via principale, respingere l'appello promosso da , e per l'effetto confermare la sentenza n. 6717/2023 del Parte_1
Tribunale di Milano, Sez. VI, dott.ssa Filippi, pubblicata in data 08/08/2023; c) Nel merito, in via di subordine: - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, della sentenza n. 6717/2023 del Tribunale di Milano, condannare per tutti i motivi richiamati nel presente atto Parte_1
( ) al pagamento in favore di (c.f. ) della somma € 351.026,00 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 per sorte capitale, oltre interessi di mora al tasso convenzionale pari all'Euribor 3 mesi, 365/365, media mese precedente, maggiorato di 8 punti percentuali dalla data del versamento dell'imposta sino al saldo ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
d) In ogni caso. - con vittoria di spese di lite e compensi come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Nella descrizione dei fatti: in data 30.03.2006 veniva sottoscritto tra (di Parte_1 seguito anche solo ) e di seguito anche solo ) Pt_1 Controparte_1 CP_2 un contratto di locazione finanziaria per unità da diporto, contraddistinto con il n. 20096729 e avente ad oggetto l'imbarcazione a motore di nuova produzione modello Ferretti 731/18.
-Il contratto della durata di 36 mesi prevedeva il versamento di un importo complessivo di €
2.949.161,81, oltre IVA, da corrispondersi secondo le seguenti modalità: maxi-canone pari ad €
1.314.458,85, oltre IVA;
b; versamento di 11 canoni periodici quadrimestrali da € 148.609,36 oltre IVA ciascuno;
prezzo di riscatto stabilito in € 2.839,00 oltre IVA.
-In data 8.07.2008 l'Agenzia delle Entrate contestava la qualificazione del contratto di leasing e riqualificava il rapporto intercorso tra le Parti come compravendita, con conseguente obbligo di applicazione dell'IVA ordinaria (pari allora al 20%) in luogo di quella ridotta e risultante dal contratto di leasing. pagina 2 di 10 -La provvedeva ad impugnare l'accertamento in primo e secondo grado, risultando CP_2 soccombente in entrambi i casi, ragion per cui dopo aver pagato all'Agenzia dell'Entrate l'importo con la stessa concordato a seguito di definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016 (c.d. “Rottamazione”) preannunciava alla che avrebbe esercitato l'azione di rivalsa nei suoi confronti. Pt_1
-Con atto di citazione notificato in data 6.11.2020, la si rivolgeva al Tribunale di Milano per CP_2 accertare e condannare la al pagamento della somma di Euro 351.026,00 per sorte capitale, Pt_1 oltre interessi convenzionali pari all'Euribor 3 mesi 365/365, media mese precedente, dalla data di versamento dell'imposta sino al saldo, ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite. A supporto delle proprie domande la CP_2 sosteneva di aver ottenuto un decreto Ingiuntivo Europeo n. 25464/2018 nei confronti di Parte_1
e del sig. in qualità di garante;
di aver provveduto alla notifica del
[...] Persona_1 decreto ingiuntivo europeo ma che in data 15.03.2019, la ed il sig. avevano Pt_1 Persona_1 presentato opposizione al decreto ingiuntivo europeo davanti al Tribunale di Milano.
-Oggetto del giudizio era l'accertamento del diritto di recupero da parte di , in sede di rivalsa CP_2 nei confronti di , delle somme versate all'Erario a seguito di intervenuto accertamento fiscale e Pt_1
a titolo di maggior IVA dovuta in relazione al contratto di leasing di un'unità da diporto stipulato tra e , ove quest'ultima, rilevando che in data 8.07.2008 l'Agenzia delle Entrate aveva Pt_1 CP_2 contestato la qualificazione del contratto intercorso tra le parti (in luogo della locazione finanziaria – quello di un contratto di compravendita, al quale non avrebbe dovuto applicarsi l'IVA in misura ridotta, bensì quella ordinaria al 20%) aveva pertanto accertato la quantificazione di maggior IVA dovuta e non applicata per un importo di € 400.441,87. La sosteneva di aver impugnato l'accertamento in CP_2 questione, a propria cura e spese, ma le impugnazioni proposte, sia in primo che in secondo grado, si erano concluse con esito negativo;
l'Amministrazione Finanziaria aveva, quindi, avviato il recupero dell'importo oggetto di accertamento con l'invio delle cartelle esattoriali n. 068 2012 02051265 70, n.
068 2013 00214854 20 e n. 68 2014 00779352 84. Pertanto, in data 18 aprile 2017, la aveva CP_2 inviato alla la comunicazione con la quale, avuto riguardo all'esito negativo del contenzioso Pt_1 tributario, preannunciava la volontà di aderire alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L.
193/2016 (c.d. “Rottamazione”) nonché il diritto di rivalersi delle somme versate o da versarsi all'Erario nei confronti della medesima;
di aver quindi aderito alla Rottamazione e di aver Pt_1 pagato, in data 31.07.2017, la maggior IVA dovuta, scevra di sanzioni ed interessi;
di aver inviato formale diffida alla per ottenere il rimborso dell'importo di € 351.026,00, oltre interessi, in Pt_1 conformità a quanto riconosciuto dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Contratto, nonché a quanto previsto dall'art. 60, c. 7, d.p.r. 633/1972 sul diritto di rivalsa.
-Con comparsa di costituzione e risposta si era costituita in giudizio la , che aveva chiesto il Pt_1 rigetto delle domande formulate da in quanto infondate, sul presupposto che avrebbe CP_2 CP_2 dovuto intraprendere il giudizio di Cassazione avverso l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate ovvero, almeno, attendere di conoscere le determinazioni di al riguardo;
sul presupposto che Pt_1 la aveva deciso unilateralmente di non ricorrere in Cassazione ed aveva soltanto informato CP_2 che avrebbe aderito alla procedura di “rottamazione”, senza che questa potesse Parte_1 pronunciarsi al riguardo. -A parere di 1) la comunicazione del 18.04.2017 aveva contenuto Pt_1 soltanto informativo della determinazione già unilateralmente assunta da di aderire alla CP_2 pagina 3 di 10 Rottamazione;
2) tale determinazione aveva avuto la conseguenza di dare definitività ad un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che in ultima istanza sarebbe stato posto a carico di;
3) il Pt_1 giudizio di Cassazione, sulla scorta di un orientamento consolidato della Suprema Corte in casi analoghi riguardanti il cd. “maxi-canone”, avrebbe determinato l'illegittimità dell'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria;
4) avrebbe dovuto rimettersi alle decisioni della CP_2 utilizzatrice e, in ragione della determinazione di questa, proseguire nelle impugnazioni, Pt_1 affrontando il giudizio di Cassazione;
5) nel caso di specie, il definitivo accertamento si è avuto soltanto in ragione della decisione assunta da di aderire alla procedura di rottamazione e non CP_2 invece in esito alla definizione di tutti i giudizi;
6) aveva agito nel proprio esclusivo interesse, CP_2 in violazione dei principi di correttezza e di buona fede ed a nocumento e pregiudizio di . Pt_1
-All'esito del giudizio, il Giudice del Tribunale, con sentenza n. 7222/2023, pubblicata in data
08.08.2023 aveva così statuito: “condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 351.026,00 oltre interessi convenzionali pari all'Euribor 3 mesi 365/365 media mese precedente maggiorato di 8 punti percentuali dalla data del versamento dell'imposta sino al saldo condanna la convenuta a rifondere la parte attrice le spese di lite liquidate in euro € 22.000,00 oltre spese generali, oneri e accessori”.
-In particolare Il primo Giudice aveva così motivato: “ritiene in conformità a quanto dedotto dall'attrice che il cessionario è estraneo al rapporto tributario e che non vi è una norma che prevede
l'onere informativo;
d'altro canto la riformulazione legislativa dell'articolo 60 comma 7 di DPR
633/72 è avvenuta solo in data 24 gennaio 2012 riconoscendo il diritto di rivalsa come una facoltà e non come un obbligo;
anteriormente alla modifica legislativa, infatti, il diritto di rivalsa non era riconosciuto in Italia per cui non vi era alcun motivo per cui al momento della CP_1 contestazione dell'accertamento dell'impugnazione davanti alla commissione tributaria dovesse informare l'utilizzatore. In relazione all'inefficacia dedotta da parte convenuta dell'art. 21 delle condizioni generali di contratto ex art. 1341 e 1342 c.c. ai sensi del quale “ tutti gli oneri fiscali diretti indiretti relativi ai connessi al presente contratto e all'uso dell'unità da diporto sono ad esclusivo carico dell'utilizzatore”, si rileva che la norma risulta specificamente approvata per iscritto e che la tecnica redazionale utilizzata da risulta idonea a suscitare l'attenzione Controparte_1 del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate con esatta indicazione di numero e di titolo;
risulta, pertanto, rispettata l'esigenza di cui all'art 1341 c.c. atteso che la sottoscrizione risulta apposta solo per alcune delle clausole contrattuali e non a tutte indistintamente e con il richiamo numerico delle stesse e con una sintetica indicazione del relativo contenuto. Ciò premesso si rileva che l'articolo 60 comma 7 DPR 633/ 72 legittima di per sé il diritto di rivalsa al ricorrere di determinati presupposti nella specie esistenti consistenti: nell'accertamento definitivo della maggiore imposta, nell'effettivo pagamento e nella riferibilità alle specifiche operazioni economiche in capo al cessionario. Tenuto conto che dal documento 13 risulta che ha aderito alla CP_1 procedura di rottamazione della cartella nel luglio 2017 chiudendo la posizione accertata dall'agenzia delle entrate in via definitiva deve ritenersi sussistente il requisito posto dalla legge per l'esercizio di rivalsa del pagamento effettuato a titolo definitivo all'esito di accertamento divenuto irrevocabile della maggiore imposta accertata nel luglio 2017 dunque successivamente all'entrata in vigore dell'articolo
60 nuova formulazione. Ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento di euro pagina 4 di 10 351.026,00 per sorte capitale, oltre interessi convenzionali pari all'Euribor 3 mesi 365/365 media mese precedente maggiorato di 8 punti percentuali dalla data del versamento dell'imposta sino al saldo”.
-Contro questa sentenza è stato proposto appello da , con atto di citazione Parte_1 notificato in data 27.02.2024, che ha chiesto, in sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
-Con comparsa di costituzione del 13.06.2024 è stato chiesto il rigetto dell'appello dall'appellata che ha replicato ai motivi di impugnazione ed ha concluso Controparte_1 come in epigrafe indicato.
-Trattata la causa, all'udienza dell'8.04.2025 i procuratori delle parti hanno precisato con note le rispettive conclusioni;
su di esse, e sulle memorie precedentemente depositate, la causa è stata trattenuta in decisione.
-Con il primo motivo, rubricato “Violazione di legge ed errata applicazione dell'art. 60 dpr 633/72 e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.” l'appellante lamenta che il Giudice del Tribunale avrebbe erroneamente fondato la decisione della controversia sulla insussistenza dell'obbligo in capo al cedente di notiziare il cessionario dell'accertamento tributario, affermando che -sulla scorta della considerazione che anteriormente al 2012 in Italia non esisteva il diritto di rivalsa- “il cessionario è estraneo al rapporto tributario e che non vi è una norma che prevede l'onere informativo”. L'appellante sostiene, invece, che sulla scorta dei principi generali di correttezza e buona fede in materia di attuazione del rapporto obbligatorio (artt. 1175 e 1375 c.c.) l'utilizzatore ha diritto di essere informato della vicenda da cui può conseguire un pregiudizio ed occorre acquisire il suo consenso circa la soluzione da intraprendere in ordine all'impugnazione o meno dell'accertamento tributario. Dunque, posto che gli effetti giuridici della rivalsa si producono in via definitiva in capo all'utilizzatore finale, costui deve essere messo nella condizione di conoscere l'esistenza dell'accertamento tributario, al fine di poter valutare e decidere se aderire all'accertamento ovvero se impugnare lo stesso, anche per il tramite del cedente.
-Con il secondo motivo, rubricato “errata valutazione del materiale documentale acquisito ed errata applicazione di principi di diritto” l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il primo Giudice ha omesso di valutare la mancata ricezione e, comunque, la tardività e la inidoneità della comunicazione in data 18.04.2017, sul presupposto della insussistenza dell'obbligo informativo in capo a L'appellante sostiene, invece, la sussistenza dell'obbligo di di CP_2 CP_2 informare e di raccogliere il suo consenso in ordine alla possibilità di proseguire il Parte_1 giudizio tributario fino in Cassazione, ovvero di aderire all'accertamento dell'Amministrazione
Finanziaria, fruendo della c.d. “rottamazione”. La avrebbe inviato una comunicazione in data CP_2
18.04.2017, con la quale avrebbe informato che, avuto riguardo all'esito negativo del Parte_1 giudizio tributario, aveva aderito alla c.d. Rottamazione. Tuttavia, l'appellante lamenta che il primo
Giudice avrebbe dovuto considerare che: a) non vi è alcuna prova dell'invio della suddetta comunicazione dato che il doc. 12 prodotto da controparte in primo grado non è munito di alcuna ricevuta di invio, né di consegna;
b) non vi è alcuna prova che la comunicazione sia mai stata ricevuta da c) in ogni caso, la comunicazione, quand'anche inviata, sarebbe stata tardiva perché Parte_1 comunicava una scelta già assunta da e già comunicata all'Agenzia delle Entrate. Pertanto, la CP_2 pagina 5 di 10 non ha fornito alcuna dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo informativo, discendente CP_2 dalla corretta applicazione del comma 7 dell'art. 60 dpr 633/1972; in tal modo la scegliendo di CP_2 non proseguire il giudizio fino in cassazione, ha fatto sì che l'accertamento tributario divenisse definitivo, e, in conseguenza della rivalsa esercitata, ha illegittimamente disposto, in maniera negativa, dei diritti di Parte_1
-Con il terzo motivo rubricato: “in relazione al capo della sentenza che ha implicitamente ritenuto che
l'accertamento definitivo della maggiore imposta si fosse verificato con l'adesione di CP_2 alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 d.lgs. 193/2016. Errata valutazione del materiale documentale acquisito ed errata applicazione di principi di diritto. Insussistenza del nesso di causalità per assunzione di decisione unilaterale”, l'appellante lamenta che il primo Giudice non avrebbe esaminato il merito del giudizio e la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria;
di contro la Pt_1 aveva evidenziato le ragioni dell'infondatezza dell'accertamento, dando atto che i ricorsi
[...] depositati dall'Agenzia delle Entrate avverso le decisioni delle Commissioni Tributarie Regionali (che avevano escluso l'applicabilità del regime iva in materia di contratti di locazione di imbarcazioni da diporto con disciplina contrattuale del tutto analoga a quella in esame) erano stati respinti dalla Corte di
Cassazione con le decisioni n. 9590 e n. 9591del 2019 secondo cui le peculiarità presenti in tali contratti di leasing (tra cui l'entità dell'acconto iniziale, la presenza di garanzie idonee ad escludere il rischio di credito, la durata del contratto) non sono idonee a ritenere esistente un intento elusivo, ma che le dette caratteristiche sono giustificate dalla peculiarità del bene oggetto di locazione, trattandosi in generale di un bene in costruzione, non facile da commercializzare sul mercato dell'usato, tanto da giustificare la richiesta di un cospicuo compenso iniziale al fine di ridurre il rischio del concedente.
-Con il quarto motivo, rubricato “Violazione di legge in relazione agli artt. 1341 e 1342 c.c. Errata valutazione del materiale documentale acquisito ed errata applicazione di principi di diritto”,
l'appellante impugna il capo di sentenza nella parte in cui il Giudice ritiene che “in relazione all'inefficacia dedotta da parte convenuta dell'art. 21 delle condizioni generali di contratto ex art. 1341 e 1342 c.c. ai sensi del quale “tutti gli oneri fiscali diretti indiretti relativi ai connessi al presente contratto e all'uso dell'unità da diporto sono ad esclusivo carico dell'utilizzatore”, si rileva che la norma risulta specificamente approvata per iscritto e che la tecnica redazionale utilizzata da MA
EM leasing s.p.a. risulta a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle Pt_2 clausole specificamente approvate con esatta indicazione di numero e di titolo;
risulta, pertanto, rispettata l'esigenza di cui all'art 1341 c.c. atteso che la sottoscrizione risulta apposta solo per alcune delle clausole contrattuali e non a tutte indistintamente e con il richiamo numerico delle stesse e con una sintetica indicazione del relativo contenuto”. L'appellante sostiene, invece, che in realtà, le dette condizioni sono contenute in un modulo privo di data, di identificazione dell'Utilizzatore e di specifica approvazione;
peraltro, con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 21 rileva che – in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c. e di cui all'art. 1342 c.c. – detta clausola, in quanto condizione unilateralmente predisposta, deve essere specificamente sottoscritta dalla parte non predisponente, a pena di inefficacia della medesima, posto che nel caso di specie, la riferita clausola è oggetto di richiamo e sottoscrizione in blocco, ovvero in cumulo con altre condizioni di contratto
(anche non vessatorie) per il tramite di un rimando inserito in calce alle condizioni speciali del pagina 6 di 10 contratto, pertanto, il primo Giudice avrebbe dovuto ritenere inefficace detta clausola, in quanto non specificatamente approvata per iscritto, in ossequio alle prescrizioni di cui all'art.1341, comma 2°, c.c.
-Con il quinto motivo rubricato “sul capo della sentenza che ha condannato al Parte_1 pagamento di euro 351.026,00 per sorte capitale, oltre interessi convenzionali pari all'Euribor 3 mesi
365/365 media mese precedente maggiorato di 8 punti percentuali dalla data del versamento dell'imposta sino al saldo e alle spese processuali. Violazione di legge in relazione agli artt. 2697 cod. civ. e agli att. 115 c.p.c.” l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice del
Tribunale ha pronunciato la condanna della al pagamento della somma di euro 351.026,00 per Pt_1 sorte capitale, oltre interessi convenzionali, mentre rileva che nessuna ragione creditoria ha trovato fondamento e prova nel giudizio di primo grado.
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- In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., l'eccezione è stata implicitamente disattesa con l'ordinanza con cui è stata fissata, l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento
(art. 348 ter cpc) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (cd. ordinanza filtro), non fissando l'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c.
-Nel merito, il primo, secondo, terzo, di appello da trattare unitariamente per ragioni di stretta connessione, meritano accoglimento.
-Si premette che, in materia tributaria, integra gli estremi del comportamento abusivo quell'operazione economica che, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate, che del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento predominante ed assorbente della transazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta. La prova sia del disegno elusivo, sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate;
inoltre non è configurabile l'abuso del diritto se non sia stato provato dall'Ufficio finanziario il vantaggio fiscale che sarebbe derivato alla società accertato dalla manipolazione degli schemi contrattuali classici (Cass. 20029/10). Le pattuizioni contenute in un contratto che siano dirette ad eludere, in tutto o in parte, la normativa fiscale, non implicano di per sé la nullità del contratto stesso, trovando nel sistema tributario le relative sanzioni. (Cass. 4785/07).
-Ciò premesso in materia di leasing finanziario nautico, in alcuni casi, l'Agenzia delle Entrate aveva rilevato che alcuni contratti presentavano anomalie tali da far propendere per una sostanziale simulazione di contratto di prestazione di servizi (locazione finanziaria) in luogo di un contratto di vendita dell'imbarcazione, e conseguente applicazione (indebita) della relativa IVA (forfetizzata) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 ex art. 7, comma 4, lett. f).
-L'Amministrazione finanziaria, quindi, aveva iniziato a contestare ai contribuenti di avere sostanzialmente abusato dello strumento contrattuale del leasing finanziario nautico, caratterizzandolo con "particolarità anomale" anche in forza di un collegamento negoziale con il contratto intercorrente tra l'utilizzatore ed il fornitore, al fine di beneficiare dello speciale regime dell'IVA, in luogo del pagina 7 di 10 diverso ordinario regime dell'IVA sulle cessioni che, invece, si sarebbe dovuto applicare in forza del contratto realmente concluso ed avente ad oggetto la compravendita dell'imbarcazione.
-Tra i principali elementi di anomalia che, a detta dell'Amministrazione finanziaria, si sarebbero posti alla base della “tesi” sopra indicata vi era l'entità del cd. “maxi-canone” iniziale, pari al 50% del valore dell'imbarcazione, rispetto al canone di solito previsto nei contratti di leasing (di importo notevolmente inferiore) pari di media al 25%.
-Detta tesi della Agenzia delle Entrate è stata, tuttavia, respinta dalla Suprema Corte con arresto giurisprudenziale del 2019, secondo cui il versamento di un maxi-canone pari al 50% del prezzo dell'imbarcazione è “funzionale all'opportunità di limitare il rischio finanziario in capo alla società di leasing”, mentre il basso prezzo del riscatto finale è stato ritenuto coerente con il fatto che i canoni pagati dall'utilizzatore sono effettivamente tali da coprire quasi interamente il costo finanziario dell'operazione, che non è, nella specie, interpretabile quale indizio di una carenza della funzione finanziaria del contratto (Cass. n. 9591/2019); quindi, l'applicazione dell'IVA forfettaria anche ai canoni di locazione deriva presumibilmente anche dalla necessità di consentire che l'imbarcazione sia realizzata dal fornitore secondo le specifiche esigenze dell'utilizzatore (cfr. Cass. Civile, n.
9590/2019).
-Peraltro, nella locazione nautica il basso prezzo del riscatto non è generalmente interpretabile quale indizio di una carenza della funzione finanziaria del contratto, né quale indizio di una anomalia dell'intera pattuizione contrattuale, di conseguenza deve qualificarsi il negozio giuridico quale leasing finanziario e non alla stregua di compravendita, valorizzando in capo al contribuente l'interesse economico proprio del leasing finanziario e quindi l'assenza del mero scopo di ottenere un risparmio fiscale (cfr. Cass. 9591/2019).
-Il detto arresto giurisprudenziale neppure risulta superato dalla recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui “in materia di IVA, l'opzione per uno schema contrattuale fiscalmente più conveniente non
è, di per sé, sufficiente ad integrare una condotta elusiva, poiché le parti, nell'alternativa tra una figura e l'altra, sono libere di prediligere quella che, meglio soddisfacendo le loro esigenze, realizza al contempo un maggior risparmio d'imposta, competendo all'amministrazione finanziaria la sola verifica della rispondenza, ai fini fiscali, tra il concreto assetto di interessi perseguito e l'effetto caratteristico dello schema contrattuale prescelto, onde evitare che questo sia distorto allo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale”, in quanto detta pronuncia ribadisce l'esistenza dell'assolvimento dell'onere probatorio in capo all'Ente finanziario (cfr. Cass. n. 33481/2024).
-Pertanto, nel caso in esame, si rileva che -nel rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede nella esecuzione contrattuale, in attesa del pronunciamento di diritto sulla controversa e dibattuta questione da parte dell'organo di nomofilachia e anche secondo una valutazione prognostica della eventuale illegittimità dell'accertamento fiscale compiuto dall'Agenzia delle Entrate per mancato assolvimento dell'onere probatorio- la concedente avrebbe dovuto, per tempo, rendere partecipe l'utilizzatrice della questione in atto con l'Agenzia delle Entrate, onde consentirle di decidere se proseguire o meno il giudizio fino in Cassazione.
-Al contrario, invece, in data 18.04.2017 la ha preannunciato alla di aderire alla CP_2 Pt_1 rottamazione fiscale di cui al D.L.193/2016, in tal modo ha deciso di non proseguire il giudizio contro pagina 8 di 10 l'Agenzia delle Entrate, con ciò determinando che l'accertamento tributario divenisse definitivo, onde rivalersi nei confronti di e senza che quest'ultima potesse disporre diversamente. Pt_1
-Detto comportamento risulta dunque contrario ai generali principi di buona fede e solidarietà tra le parti, come statuito da Cassazione civile sez. II, 10/01/2025, n.656 secondo cui “i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex art. 1175, 1366 e 1375
c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere
l'abuso del diritto”.
-Ed ancora “il principio di correttezza e buona deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge”. (Cass.
9200/2021).
-Il quarto motivo è assorbito dall'accoglimento dei precedenti motivi.
Ad ogni modo si osserva che, trattandosi di contratto di leasing e non di vendita, la non può CP_2 estenderne l'applicazione dell'art. 21 delle condizioni generali del contratto di leasing (secondo cui
“tutti gli oneri fiscali diretti indiretti relativi e connessi al presente contratto e all'uso dell'unità da diporto sono ad esclusivo carico dell'utilizzatore”) a rapporti contrattuali diversi, ragion per cui la pretesa della di imporre a carico dell'utilizzatore gli oneri fiscali della “vendita”, in luogo di CP_2 quelli del leasing, è priva di fondamento. In definitiva, in base alla interpretazione letterale del negozio giuridico, le parti hanno stipulato un contratto di leasing;
di conseguenza gli oneri fiscali previsti dalla clausola in questione, sono quelli relativi e connessi al contratto di leasing (e non di vendita) con la conseguenza che gli oneri richiesti dalla nei confronti della in quanto non CP_2 Parte_1 specificatamente previsti, non possono essere dalla stessa pretesi.
-Il quinto motivo, deve essere accolto, in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.
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-La sentenza appellata deve essere, pertanto, integralmente riformata, secondo la motivazione sopra svolta.
-Per quanto riguarda le spese di lite, per il principio sancito dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e atteso che dall'esito complessivo e finale del giudizio, emerge la totale soccombenza della che ha costretto la a resistere in Controparte_1 Parte_1 giudizio per contestare la azione di rivalsa ex adverso formulata nei suoi confronti, riconosciuta in toto insussistente, si dispone la condanna alle spese di lite dei due gradi a carico della appellata, come liquidate in dispositivo avuto riguardo ai criteri medi indicati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia, ricompresa nello scaglione che va da € 260.001,00 a € 520.000,00 e, considerata la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le varie fasi e per il presente pagina 9 di 10 grado al valore minimo per quella di sola trattazione (esclusa quella istruttoria di fatto non svoltasi) e quindi quanto al primo grado, in complessivi euro 22.457,00, di cui euro 3.544,00 per la fase di studio, euro 2.338,00 per la fase introduttiva, euro 10.411,00 per la fase di trattazione ed euro 6.164,00 per la fase decisoria e, quanto al presente grado, in complessivi euro 17.179,00 di cui euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva, euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed euro
7.298,00 per la fase decisoria;
il tutto, oltre rimborso forfettario spese al 15%, oltre IVA e CPA secondo legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 7222/2023, pubblicata in data 8.08.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in conseguente totale riforma della sentenza impugnata rigetta tutte le domande formulate dalla ei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
-condanna la a pagare a favore di Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi euro 22.457,00 e, quanto al presente grado, in complessivi euro 17.179,00; il tutto, oltre rimborso forfettario spese al 15%, oltre IVA e CPA secondo legge.
Così deciso in Milano il 15.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Daniela Eugenia Maria Nardozza Maria Grazia Federici
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