Articolo 3 della Legge 30 giugno 1954, n. 493
Articolo 2Articolo 4
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8 agosto 1954
Art. 3.
La misura dei contributi da corrispondere, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle Cantine sperimentali di Arezzo, Barletta, Milazzo, Noto e Velletri, e agli Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio di Imperia e di Spoleto in applicazione dei regi decreti 18 maggio 1924, numeri 820 , 821 , 822 , 823 e 19 giugno 1924 , numeri 1029 , 1034 e 1035 , sara' determinata, di anno in anno, con decreto interministeriale di concerto tra il Ministro per l'agricoltura e le foreste con quello per il tesoro.
Entrata in vigore il 8 agosto 1954