Articolo 132 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
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Versione
14 aprile 1979
Art. 132.
Alle spese di cui ai capitoli n. 531, n. 532, n. 539 e n. 542 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Entrata in vigore il 14 aprile 1979