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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1855/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1855/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. FICHI MARIA ALLEGRA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CALVANI LORENZO e dell'avv. ANDREA STRAMACCIA , elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
con il patrocinio dell'avv. Anna Sardelli e dell'avv. Sara La Controparte_2
Valle, elettivamente domiciliati come da procura in atti PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 12 ter c.p.c. del 27.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze riformare la sentenza
n. 738 del 2 settembre 2022 del Tribunale di Siena per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione in appello.
In accoglimento del primo motivo di appello, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze rigettare la domanda risarcitoria così come avanzata e proposta dalla SInora CP_1
in quanto non provata, con conseguente condanna della SInora alla
[...] Controparte_1
ripetizione delle somme ad oggi percepite da pari ad € Parte_1
27.955,36, in esecuzione della sentenza di primo grado e risultate non dovute.
In accoglimento del secondo motivo di appello, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla SInora Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Firenze dichiarare l'inoperatività della polizza n. 0207.5101646.72 stipulata dal
con l'odierna Appellante difettando il carattere di accidentalità del fatto per i Controparte_2
motivi di cui in narrativa.
Condannare conseguentemente la SInora alla ripetizione delle somme ad oggi Controparte_1
percepite da pari ad € 27.955,36, in esecuzione della sentenza Parte_1 Parte_1
di primo grado e risultate non dovute.
In accoglimento del terzo motivo di appello, sempre nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti motivi di appello, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare le domande risarcitorie così come avanzate e proposte dalla SInora in Controparte_1
quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate.
Previa eventuale ammissione di CTU medico – legale, rideterminare il danno non patrimoniale subito dall'appellata e rigettare in ogni caso la domanda risarcitoria relativa al danno morale in quanto non allegato nel precedente grado di giudizio e non provato. Sempre con condanna della SInora alla ripetizione delle somme ad oggi Controparte_1
percepite da in esecuzione della sentenza di primo grado e Parte_1
risultate non dovute.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, per quanto occorrer possa, si chiede ammissione di CTU medico – legale sull'appellata Controparte_1
Si insite altresì affinchè venga disposta l'acquisizione agli atti del presente giudizio, ex art. 210
e/o 213 c.p.c., della documentazione I.N.A.I.L. relativa agli importi corrisposti alla SInora in dipendenza dell'evento per cui è causa. Controparte_1
Per appellante incidentale: “IN VIA PRINCIPALE, in Controparte_2
accoglimento della proposta impugnazione incidentale, riformare parzialmente la sentenza n. 738 del 02.09.2022 del Tribunale di Siena, perché errata, ingiusta e gravatoria e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra perché infondata in fatto Controparte_1
ed in diritto, oltreché destituita di ogni e qualsiasi fondamento giuridico ed, altresì, allo stato non provata;
IN SUBORDINE, nella denegatissima ipotesi in cui non venisse riformata la sentenza impugnata come sopra esplicitato, dichiarare l'operatività del contratto assicurativo stipulato dal con la OM (già , quale Controparte_2 Parte_1 Parte_2
assuntrice del rischio in forza della polizza “responsabilità civile verso terzi” N.
0207.511646.72, con la conseguente conferma della sentenza n. 738 del 02.09.2022 del
Tribunale di Siena nella parte in cui viene condannata parte terza a Parte_1
manlevare e a tenere indenne il per il pagamento delle somme che, a qualunque Controparte_2
titolo, venisse condannato a corrispondere alla sig.ra Con vittoria di spese e Controparte_1
competenze di entrambi i gradi del Giudizio". per parte appellata "Voglia la Corte D'Appello, confermata integralmente la CP_1
sentenza n. 738/2022 del Tribunale di Siena, Giudice civile, del 2 settembre 2022, resa inter partes e notificata il 13 settembre 2022, dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile, irricevibile e/o comunque respingere l'appello promosso da così come Parte_1
in epigrafe, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Voglia altresì dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile, irricevibile e/o comunque respingere
l'appello incidentale promosso dal , così come in epigrafe, in quanto infondato in Controparte_2
fatto ed in diritto
Per l'effetto voglia confermare la condanna del , così come in epigrafe, al Controparte_2
pagamento in favore nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Vannucci n. 19, Cod. Fisc. , per i motivi di cui in narrativa, della CodiceFiscale_2
somma di € 17.924,67 a titolo di risarcimento del danno (di cui € 1.388,70 quale inabilità assoluta € 694,35 a titolo di inabilità parziale al 75% € 601,77 a titolo di inabilità parziale al
50% € 289,31 per inabilità parziale al 25% € 9.865,04 a titolo di residuati per postumi permanenti € 4.279,30 per danno morale ed € 806,20 per esborsi). O comunque la diversa somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e onorari anche del giudizio di appello”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 738/2022 del Tribunale di Siena pubblicata in data 2.9.2022 e notificata il 13.9.2022 , in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
interposto appello avverso la sentenza n. 738/2022 del Tribunale di Siena che, in accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 2051 c.c. proposta dalla signora nei confronti del ha condannato quest'ultimo al CP_1 Controparte_2
pagamento in favore dell'attrice della somma di euro € 17.924,67 oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di lite, accogliendo altresì la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della propria compagnia assicurativa terza chiamata, odierna appellante. A fondamento della propria istanza risarcitoria la signora nell'atto CP_1
introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale ha allegato che in data 05.12.2014 alle ore 9.00 circa, mentre si stava recando presso gli Uffici della TiEmme –Toscana
Mobilità S.p.a., in corrispondenza del sottopassaggio pedonale della Lizza, Piazza
Gramsci in scivolava sulle scale dell'accesso al predetto sottopassaggio CP_2
bagnato a causa della forte pioggia in corso e privo di gomma antiscivolo, e cadeva rovinosamente a terra;
accompagnata al Pronto Soccorso del Policlinico Le Scotte, le era diagnosticata la frattura delle vertebre sacrali S2-S3 ed edema con frattura all'altezza della vertebra dorsale D10, con prescrizione di utilizzo di busto ed antidolorifici. (Doc. 1, referto di Pronto soccorso), seguivano visite di controllo fino alla guarigione in data 18.3.2015 (Doc. 2), residuando postumi permanenti pari all'8%(Doc. 3, Perizia Dr. ). Per_1
Costituitosi ritualmente, il ha contestato la fondatezza dell'avversa Controparte_2
domanda, rilevando in particolare in punto di an l'assenza di prova della dinamica della caduta e che la stessa fosse stata provocata da una situazione di pericolosità dell'accesso al sottopassaggio, causata dalla pressoché assenza della gomma antiscivolo ( pag. 7 comparsa di costituzione); in subordine ha eccepito come le anomalie denunciate dalla danneggiata fossero visibili per qualsiasi utente che si trovasse a transitare in quel tratto e dunque soggettivamente prevedibili., dovendosi pertanto escludere la non visibilità e l'imprevedibilità del pericolo. Il convenuto ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per essere da questa manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento della avversa domanda.
Autorizzata la chiamata, si è costituita la aderendo alle Parte_1
difese ed eccezioni del proprio assicurato ed eccependo, in relazione al rapporto assicurativo, l'inoperatività della polizza.
La causa, istruita attraverso produzioni documentali e prove testimoniali, è stata definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con cui Il Tribunale di Siena “ rilevato che parte convenuta non contesta specificamente né il luogo ove è caduta l'attrice, né tantomeno il quantum richiesto, il giudice ritiene ammessi i fatti come esposti in citazione ed il quantum richiesto, ex art.115 cpc .Rilevato inoltre che parte terza ha confermato in comparsa di costituzione l'oggettiva pericolosità della scala ove è avvenuto il sinistro, dato peraltro noto a questo giudice per analoghe cause trattate, va altresì confermata l'insidiosità del luogo , in quanto la scala in esame era in stato fatiscente e con una pendenza errata tale da costituire un pericolo non agevolmente percepibile per gli avventori che, unitamente alla scivolosità dovuta alla pioggia, avrebbe richiesto molto più della normale diligenza. D'altra parte, gli innumerevoli sinistri verificatisi sono la conferma dell'insidiosità del luogo. Il quantum è pari ad euro 17.924,67, come da calcoli in atto introduttivo, limitatamente al solo danno biologico richiesto ed alle spese documentate “ ha accolto la domanda di parte attrice e quella di manleva proposta dal
“stante la piena validità della polizza assicurativa, che non è annullata da CP_2
comunicazioni inerenti la prevedibilità del sinistro” ( pag. 4 sentenza).
Avverso siffatta decisione ha proposto appello la fondato su tre motivi Parte_1
con cui ha censurato in primis l'accoglimento della domanda attorea per erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c e omessa valutazione delle prove testimoniali, assumendo come all'esito dell'istruttoria l'attrice non avesse assolto all'onere della prova in ordine alla effettiva verificazione dell'evento, come descritto in citazione;
ha poi denunciato l'omessa prova anche del danno sia in punto di an che di quantum, in assenza di espletamento di una ctu medico legale, essendosi il
Tribunale basato per la liquidazione del danno biologico sulla perizia di parte;
infine ha lamentato l'omessa motivazione del giudice di prime cure sulla propria eccezione di inoperatività della polizza, reiterandola. Ha dato atto poi di aver corrisposto alla in esecuzione della sentenza impugnata, la somma di euro CP_1
27.955,36 di cui ha chiesto la restituzione.
Si è ritualmente costituito l'appellato opponendosi Controparte_2
all'impugnazione principale con riferimento alla inoperatività della polizza, e a sua volta ha proposto appello incidentale, con cui ha lamentato la violazione dell'art. 115 c.p.c e l'omessa valutazione delle risultanze della prova testimoniale da parte del primo giudice, riproponendo le difese già svolte in primo grado.
Si è costituita altresì l'attrice-appellata concludendo per il rigetto dell'appello principale ed incidentale, con conseguente conferma della decisione del Tribunale di Siena di accoglimento delle proprie istanze risarcitorie.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 27 novembre 2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. concessi in forma ridotta (40+20).
2.Il primo motivo di appello principale e il primo motivo di appello incidentale, meritano una trattazione congiunta in quanto con essi si lamenta in primis l'erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c da parte del primo giudice, ove ha ritenuto che il convenuto non abbia contestato i fatti costitutivi allegati dalla attrice a CP_2
fondamento della domanda, in particolare le modalità della caduta e la sua effettiva verificazione nel luogo descritto in atto di citazione, conseguentemente omettendo la valutazione delle prove testimoniali, le cui risultanze avrebbero invece dovuto indurre il Tribunale ha ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sulla danneggiata.
Entrambe le doglianze sono fondate.
Riguardo alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., emerge chiaramente da una semplice lettura della comparsa di costituzione depositata dall'amministrazione convenuta nel pregresso giudizio, come sia stato ampiamente da quest'ultima contestato che la danneggiata avesse dimostrato il fatto principale, ovvero di essere scivolata sulla rampa di accesso al sottopassaggio pedonale della Lizza,
Piazza Gramsci in rovinando a terra e che la caduta fosse dovuta alle CP_2
condizioni della res, in quanto bagnata e priva di gomma antiscivolo ( cfr pag.
6-7 della comparsa di costituzione), pertanto il Tribunale avrebbe dovuto procedere alla esame delle testimonianze assunte ai fini dell'accertamento della ritenuta responsabilità del invece di fondare le proprie scarne argomentazioni su CP_2
una affermata ma del tutto insussistente non contestazione nei termini dianzi precisati, in tal modo esonerando, di fatto, la danneggiata dal proprio onere probatorio.
E' vero infatti che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente, per la sua configurabilità, che sussista il mero rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito(cfr. Cass. S.U. n. 20943 del 30 giugno 2022), tuttavia incombe pur sempre sul danneggiato l'onere di allegare e provare il nesso di causalità tra res custodita ed evento lesivo, e soltanto qualora siffatta prova sia stata acquisita, andrà verificato se la parte convenuta abbia o meno dimostrato la sussistenza di un fattore qualificabile come caso fortuito, avente idoneità ad interrompere il nesso causale. La Corte di
Cassazione con la recente sentenza n. 12760/2024 ha ribadito il principio in forza del quale “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”. Tanto premesso in diritto, vanno scrutinate le dichiarazioni rese dai testi sentiti dinanzi al Tribunale, il cui esame è stato del tutto omesso nella sentenza impugnata.
, collega della signora ha dichiarato: “ io non l'ho vista scendere;
Tes_1 CP_1
l'ho vista dopo che era caduta e che risaliva la rampa ed era in grosse difficoltà a muoversi, si teneva la schiena e, dalla sua espressione, si percepiva che era dolorante. Confermo che si trattava delle scale di accesso al sottopassaggio pedonale di P.zza Gramsci a in prossimità delle CP_2
vetrine dell'Antico Bar La Lizza.”
altro collega all'epoca della attrice, ha riferito: “1) fisicamente non Testimone_2
l'ho vista scendere;
sapevo che doveva recarsi in biglietteria e la stavo aspettando di fronte alla sede della in Piazza della Lizza 11. Mi aveva detto per telefono che doveva andare alla CP_3
biglietteria della Tiemme. Ho visto la SI.ra che veniva verso di me e le sono andato in CP_1
contro vedendo che si teneva la schiena con un amano e si lamentava. ADR) Non l'ho vista uscire dalla rampa;
quando l'ho vista aveva sorpassato la strada che conduce in Via Montanini e veniva verso La Lizza;
CAP 2) Accompagnai la SI.ra nella sede della . C'era CP_1 CP_3
anche la SI.ra e la facemmo accomodare sulle sedie nell'ingresso. Al nostro bancone Tes_1
di accoglienza, si fece chiamare il 118”.
In definitiva non soltanto i due testimoni non hanno assistito alla caduta, ma essi non hanno nemmeno visto la scendere la rampa di scale del CP_1
sottopassaggio, su cui ha allegato di essere scivolata, sicchè deve ritenersi che la danneggiata non abbia provato la dinamica del sinistro e il nesso eziologico dell'evento lesivo con la res , a nulla rilevando le dichiarazioni ulteriori dei medesimi testi circa le condizioni della rampa d'accesso del sottopassaggio, ovvero che fosse bagnata e scivolosa, attesa la carenza di prova dei fatti principali, ossia che la danneggiata nelle circostanze di tempo e di luogo allegate sia effettivamente scivolata e poi caduta, mentre scendeva le scale del sottopassaggio pedonale de quo .
Alle stregua delle argomentazioni esposte, in riforma della sentenza impugnata, va dunque rigettata la domanda risarcitoria proposta dall'attrice-appellata nei confronti del con caducazione della condanna dell'ente al risarcimento CP_2
del danno e conseguentemente anche di quella in manleva della compagnia assicurativa-appellante, e assorbimento dei motivi di impugnazione afferenti il quantum del danno liquidato dal primo giudice e l'inoperatività della polizza assicurativa.
Infine, poiché non è contestato che la abbia dato esecuzione alla Parte_1
decisione gravata, corrispondendo la somma complessiva di euro 27.955,36 alla signora questa va condannata alla restituzione del medesimo importo CP_1
maggiorato di interessi legali dal pagamento al saldo, in accoglimento della domanda di ripetizione formulata dall'appellante.
3.Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n.
18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, l'attrice-appellata è tenuta a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio sia al verso cui è soccombente che alla originaria terza Controparte_2
chiamata in causa "in forza del principio di causazione - che, Parte_1
unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 6144 del 07/03/2024), nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia determinato in base al decisum ( scaglione ricompreso fra euro
5201 ed euro 26.000), considerato un impegno difensivo medio, e con esclusione per il presente giudizio della fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e dell'appello Parte_1
incidentale proposto dal avverso la sentenza n. 738/2022 del Controparte_2
Tribunale di Siena , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1)accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda ex art. 2051 c.c. di e per l'effetto Controparte_1
condanna quest'ultima alla restituzione in favore di Parte_1 della somma di euro 27.955,36 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
2) condanna a rimborsare al ed alla Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per Parte_1
ciascuna parte per il primo grado in € 5077,00 per compenso professionale e per il presente grado in € 3966,00 per compenso professionale, oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1855/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. FICHI MARIA ALLEGRA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CALVANI LORENZO e dell'avv. ANDREA STRAMACCIA , elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
con il patrocinio dell'avv. Anna Sardelli e dell'avv. Sara La Controparte_2
Valle, elettivamente domiciliati come da procura in atti PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 12 ter c.p.c. del 27.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze riformare la sentenza
n. 738 del 2 settembre 2022 del Tribunale di Siena per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione in appello.
In accoglimento del primo motivo di appello, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze rigettare la domanda risarcitoria così come avanzata e proposta dalla SInora CP_1
in quanto non provata, con conseguente condanna della SInora alla
[...] Controparte_1
ripetizione delle somme ad oggi percepite da pari ad € Parte_1
27.955,36, in esecuzione della sentenza di primo grado e risultate non dovute.
In accoglimento del secondo motivo di appello, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla SInora Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Firenze dichiarare l'inoperatività della polizza n. 0207.5101646.72 stipulata dal
con l'odierna Appellante difettando il carattere di accidentalità del fatto per i Controparte_2
motivi di cui in narrativa.
Condannare conseguentemente la SInora alla ripetizione delle somme ad oggi Controparte_1
percepite da pari ad € 27.955,36, in esecuzione della sentenza Parte_1 Parte_1
di primo grado e risultate non dovute.
In accoglimento del terzo motivo di appello, sempre nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti motivi di appello, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare le domande risarcitorie così come avanzate e proposte dalla SInora in Controparte_1
quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate.
Previa eventuale ammissione di CTU medico – legale, rideterminare il danno non patrimoniale subito dall'appellata e rigettare in ogni caso la domanda risarcitoria relativa al danno morale in quanto non allegato nel precedente grado di giudizio e non provato. Sempre con condanna della SInora alla ripetizione delle somme ad oggi Controparte_1
percepite da in esecuzione della sentenza di primo grado e Parte_1
risultate non dovute.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, per quanto occorrer possa, si chiede ammissione di CTU medico – legale sull'appellata Controparte_1
Si insite altresì affinchè venga disposta l'acquisizione agli atti del presente giudizio, ex art. 210
e/o 213 c.p.c., della documentazione I.N.A.I.L. relativa agli importi corrisposti alla SInora in dipendenza dell'evento per cui è causa. Controparte_1
Per appellante incidentale: “IN VIA PRINCIPALE, in Controparte_2
accoglimento della proposta impugnazione incidentale, riformare parzialmente la sentenza n. 738 del 02.09.2022 del Tribunale di Siena, perché errata, ingiusta e gravatoria e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra perché infondata in fatto Controparte_1
ed in diritto, oltreché destituita di ogni e qualsiasi fondamento giuridico ed, altresì, allo stato non provata;
IN SUBORDINE, nella denegatissima ipotesi in cui non venisse riformata la sentenza impugnata come sopra esplicitato, dichiarare l'operatività del contratto assicurativo stipulato dal con la OM (già , quale Controparte_2 Parte_1 Parte_2
assuntrice del rischio in forza della polizza “responsabilità civile verso terzi” N.
0207.511646.72, con la conseguente conferma della sentenza n. 738 del 02.09.2022 del
Tribunale di Siena nella parte in cui viene condannata parte terza a Parte_1
manlevare e a tenere indenne il per il pagamento delle somme che, a qualunque Controparte_2
titolo, venisse condannato a corrispondere alla sig.ra Con vittoria di spese e Controparte_1
competenze di entrambi i gradi del Giudizio". per parte appellata "Voglia la Corte D'Appello, confermata integralmente la CP_1
sentenza n. 738/2022 del Tribunale di Siena, Giudice civile, del 2 settembre 2022, resa inter partes e notificata il 13 settembre 2022, dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile, irricevibile e/o comunque respingere l'appello promosso da così come Parte_1
in epigrafe, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Voglia altresì dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile, irricevibile e/o comunque respingere
l'appello incidentale promosso dal , così come in epigrafe, in quanto infondato in Controparte_2
fatto ed in diritto
Per l'effetto voglia confermare la condanna del , così come in epigrafe, al Controparte_2
pagamento in favore nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Vannucci n. 19, Cod. Fisc. , per i motivi di cui in narrativa, della CodiceFiscale_2
somma di € 17.924,67 a titolo di risarcimento del danno (di cui € 1.388,70 quale inabilità assoluta € 694,35 a titolo di inabilità parziale al 75% € 601,77 a titolo di inabilità parziale al
50% € 289,31 per inabilità parziale al 25% € 9.865,04 a titolo di residuati per postumi permanenti € 4.279,30 per danno morale ed € 806,20 per esborsi). O comunque la diversa somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e onorari anche del giudizio di appello”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 738/2022 del Tribunale di Siena pubblicata in data 2.9.2022 e notificata il 13.9.2022 , in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
interposto appello avverso la sentenza n. 738/2022 del Tribunale di Siena che, in accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 2051 c.c. proposta dalla signora nei confronti del ha condannato quest'ultimo al CP_1 Controparte_2
pagamento in favore dell'attrice della somma di euro € 17.924,67 oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di lite, accogliendo altresì la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della propria compagnia assicurativa terza chiamata, odierna appellante. A fondamento della propria istanza risarcitoria la signora nell'atto CP_1
introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale ha allegato che in data 05.12.2014 alle ore 9.00 circa, mentre si stava recando presso gli Uffici della TiEmme –Toscana
Mobilità S.p.a., in corrispondenza del sottopassaggio pedonale della Lizza, Piazza
Gramsci in scivolava sulle scale dell'accesso al predetto sottopassaggio CP_2
bagnato a causa della forte pioggia in corso e privo di gomma antiscivolo, e cadeva rovinosamente a terra;
accompagnata al Pronto Soccorso del Policlinico Le Scotte, le era diagnosticata la frattura delle vertebre sacrali S2-S3 ed edema con frattura all'altezza della vertebra dorsale D10, con prescrizione di utilizzo di busto ed antidolorifici. (Doc. 1, referto di Pronto soccorso), seguivano visite di controllo fino alla guarigione in data 18.3.2015 (Doc. 2), residuando postumi permanenti pari all'8%(Doc. 3, Perizia Dr. ). Per_1
Costituitosi ritualmente, il ha contestato la fondatezza dell'avversa Controparte_2
domanda, rilevando in particolare in punto di an l'assenza di prova della dinamica della caduta e che la stessa fosse stata provocata da una situazione di pericolosità dell'accesso al sottopassaggio, causata dalla pressoché assenza della gomma antiscivolo ( pag. 7 comparsa di costituzione); in subordine ha eccepito come le anomalie denunciate dalla danneggiata fossero visibili per qualsiasi utente che si trovasse a transitare in quel tratto e dunque soggettivamente prevedibili., dovendosi pertanto escludere la non visibilità e l'imprevedibilità del pericolo. Il convenuto ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per essere da questa manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento della avversa domanda.
Autorizzata la chiamata, si è costituita la aderendo alle Parte_1
difese ed eccezioni del proprio assicurato ed eccependo, in relazione al rapporto assicurativo, l'inoperatività della polizza.
La causa, istruita attraverso produzioni documentali e prove testimoniali, è stata definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con cui Il Tribunale di Siena “ rilevato che parte convenuta non contesta specificamente né il luogo ove è caduta l'attrice, né tantomeno il quantum richiesto, il giudice ritiene ammessi i fatti come esposti in citazione ed il quantum richiesto, ex art.115 cpc .Rilevato inoltre che parte terza ha confermato in comparsa di costituzione l'oggettiva pericolosità della scala ove è avvenuto il sinistro, dato peraltro noto a questo giudice per analoghe cause trattate, va altresì confermata l'insidiosità del luogo , in quanto la scala in esame era in stato fatiscente e con una pendenza errata tale da costituire un pericolo non agevolmente percepibile per gli avventori che, unitamente alla scivolosità dovuta alla pioggia, avrebbe richiesto molto più della normale diligenza. D'altra parte, gli innumerevoli sinistri verificatisi sono la conferma dell'insidiosità del luogo. Il quantum è pari ad euro 17.924,67, come da calcoli in atto introduttivo, limitatamente al solo danno biologico richiesto ed alle spese documentate “ ha accolto la domanda di parte attrice e quella di manleva proposta dal
“stante la piena validità della polizza assicurativa, che non è annullata da CP_2
comunicazioni inerenti la prevedibilità del sinistro” ( pag. 4 sentenza).
Avverso siffatta decisione ha proposto appello la fondato su tre motivi Parte_1
con cui ha censurato in primis l'accoglimento della domanda attorea per erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c e omessa valutazione delle prove testimoniali, assumendo come all'esito dell'istruttoria l'attrice non avesse assolto all'onere della prova in ordine alla effettiva verificazione dell'evento, come descritto in citazione;
ha poi denunciato l'omessa prova anche del danno sia in punto di an che di quantum, in assenza di espletamento di una ctu medico legale, essendosi il
Tribunale basato per la liquidazione del danno biologico sulla perizia di parte;
infine ha lamentato l'omessa motivazione del giudice di prime cure sulla propria eccezione di inoperatività della polizza, reiterandola. Ha dato atto poi di aver corrisposto alla in esecuzione della sentenza impugnata, la somma di euro CP_1
27.955,36 di cui ha chiesto la restituzione.
Si è ritualmente costituito l'appellato opponendosi Controparte_2
all'impugnazione principale con riferimento alla inoperatività della polizza, e a sua volta ha proposto appello incidentale, con cui ha lamentato la violazione dell'art. 115 c.p.c e l'omessa valutazione delle risultanze della prova testimoniale da parte del primo giudice, riproponendo le difese già svolte in primo grado.
Si è costituita altresì l'attrice-appellata concludendo per il rigetto dell'appello principale ed incidentale, con conseguente conferma della decisione del Tribunale di Siena di accoglimento delle proprie istanze risarcitorie.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 27 novembre 2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. concessi in forma ridotta (40+20).
2.Il primo motivo di appello principale e il primo motivo di appello incidentale, meritano una trattazione congiunta in quanto con essi si lamenta in primis l'erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c da parte del primo giudice, ove ha ritenuto che il convenuto non abbia contestato i fatti costitutivi allegati dalla attrice a CP_2
fondamento della domanda, in particolare le modalità della caduta e la sua effettiva verificazione nel luogo descritto in atto di citazione, conseguentemente omettendo la valutazione delle prove testimoniali, le cui risultanze avrebbero invece dovuto indurre il Tribunale ha ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sulla danneggiata.
Entrambe le doglianze sono fondate.
Riguardo alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., emerge chiaramente da una semplice lettura della comparsa di costituzione depositata dall'amministrazione convenuta nel pregresso giudizio, come sia stato ampiamente da quest'ultima contestato che la danneggiata avesse dimostrato il fatto principale, ovvero di essere scivolata sulla rampa di accesso al sottopassaggio pedonale della Lizza,
Piazza Gramsci in rovinando a terra e che la caduta fosse dovuta alle CP_2
condizioni della res, in quanto bagnata e priva di gomma antiscivolo ( cfr pag.
6-7 della comparsa di costituzione), pertanto il Tribunale avrebbe dovuto procedere alla esame delle testimonianze assunte ai fini dell'accertamento della ritenuta responsabilità del invece di fondare le proprie scarne argomentazioni su CP_2
una affermata ma del tutto insussistente non contestazione nei termini dianzi precisati, in tal modo esonerando, di fatto, la danneggiata dal proprio onere probatorio.
E' vero infatti che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente, per la sua configurabilità, che sussista il mero rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito(cfr. Cass. S.U. n. 20943 del 30 giugno 2022), tuttavia incombe pur sempre sul danneggiato l'onere di allegare e provare il nesso di causalità tra res custodita ed evento lesivo, e soltanto qualora siffatta prova sia stata acquisita, andrà verificato se la parte convenuta abbia o meno dimostrato la sussistenza di un fattore qualificabile come caso fortuito, avente idoneità ad interrompere il nesso causale. La Corte di
Cassazione con la recente sentenza n. 12760/2024 ha ribadito il principio in forza del quale “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”. Tanto premesso in diritto, vanno scrutinate le dichiarazioni rese dai testi sentiti dinanzi al Tribunale, il cui esame è stato del tutto omesso nella sentenza impugnata.
, collega della signora ha dichiarato: “ io non l'ho vista scendere;
Tes_1 CP_1
l'ho vista dopo che era caduta e che risaliva la rampa ed era in grosse difficoltà a muoversi, si teneva la schiena e, dalla sua espressione, si percepiva che era dolorante. Confermo che si trattava delle scale di accesso al sottopassaggio pedonale di P.zza Gramsci a in prossimità delle CP_2
vetrine dell'Antico Bar La Lizza.”
altro collega all'epoca della attrice, ha riferito: “1) fisicamente non Testimone_2
l'ho vista scendere;
sapevo che doveva recarsi in biglietteria e la stavo aspettando di fronte alla sede della in Piazza della Lizza 11. Mi aveva detto per telefono che doveva andare alla CP_3
biglietteria della Tiemme. Ho visto la SI.ra che veniva verso di me e le sono andato in CP_1
contro vedendo che si teneva la schiena con un amano e si lamentava. ADR) Non l'ho vista uscire dalla rampa;
quando l'ho vista aveva sorpassato la strada che conduce in Via Montanini e veniva verso La Lizza;
CAP 2) Accompagnai la SI.ra nella sede della . C'era CP_1 CP_3
anche la SI.ra e la facemmo accomodare sulle sedie nell'ingresso. Al nostro bancone Tes_1
di accoglienza, si fece chiamare il 118”.
In definitiva non soltanto i due testimoni non hanno assistito alla caduta, ma essi non hanno nemmeno visto la scendere la rampa di scale del CP_1
sottopassaggio, su cui ha allegato di essere scivolata, sicchè deve ritenersi che la danneggiata non abbia provato la dinamica del sinistro e il nesso eziologico dell'evento lesivo con la res , a nulla rilevando le dichiarazioni ulteriori dei medesimi testi circa le condizioni della rampa d'accesso del sottopassaggio, ovvero che fosse bagnata e scivolosa, attesa la carenza di prova dei fatti principali, ossia che la danneggiata nelle circostanze di tempo e di luogo allegate sia effettivamente scivolata e poi caduta, mentre scendeva le scale del sottopassaggio pedonale de quo .
Alle stregua delle argomentazioni esposte, in riforma della sentenza impugnata, va dunque rigettata la domanda risarcitoria proposta dall'attrice-appellata nei confronti del con caducazione della condanna dell'ente al risarcimento CP_2
del danno e conseguentemente anche di quella in manleva della compagnia assicurativa-appellante, e assorbimento dei motivi di impugnazione afferenti il quantum del danno liquidato dal primo giudice e l'inoperatività della polizza assicurativa.
Infine, poiché non è contestato che la abbia dato esecuzione alla Parte_1
decisione gravata, corrispondendo la somma complessiva di euro 27.955,36 alla signora questa va condannata alla restituzione del medesimo importo CP_1
maggiorato di interessi legali dal pagamento al saldo, in accoglimento della domanda di ripetizione formulata dall'appellante.
3.Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n.
18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, l'attrice-appellata è tenuta a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio sia al verso cui è soccombente che alla originaria terza Controparte_2
chiamata in causa "in forza del principio di causazione - che, Parte_1
unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 6144 del 07/03/2024), nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia determinato in base al decisum ( scaglione ricompreso fra euro
5201 ed euro 26.000), considerato un impegno difensivo medio, e con esclusione per il presente giudizio della fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e dell'appello Parte_1
incidentale proposto dal avverso la sentenza n. 738/2022 del Controparte_2
Tribunale di Siena , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1)accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda ex art. 2051 c.c. di e per l'effetto Controparte_1
condanna quest'ultima alla restituzione in favore di Parte_1 della somma di euro 27.955,36 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
2) condanna a rimborsare al ed alla Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per Parte_1
ciascuna parte per il primo grado in € 5077,00 per compenso professionale e per il presente grado in € 3966,00 per compenso professionale, oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.