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Sentenza 1 dicembre 2024
Sentenza 1 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/12/2024, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile riunita iscritta al n. 4081 del Ruolo Contenzioso dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 1 ottobre 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 in Serre Parrano, n. 32 A, elettivamente domiciliato in Spello, Via Centrale Umbra 50 B, nonché all'indirizzo pec: , presso l'Avv. Monica Benedetti Email_1
– utenza fax: 0742/651100), che lo rappresenta e difende per procura C.F._2 speciale allegata al ricorso;
Ricorrente
Contro
C.F. , nata a [...], il [...], ivi residente in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Frazione Torre dei Calzolari, Via della Torretta n. 9, int. 2, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata su foglio separato ex art. 83, 3° comma, c.p.c., dall'Avv. Ubaldo Minelli del Foro di
Perugia (C.F.: ), presso lo studio del quale in Perugia, Via Fiume n. 17, è CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata (pec: ; Email_2
Resistente
Conclusioni delle parti: per il ricorrente: conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo di lite;
per la resistente: per l'integrale accoglimento delle proprie conclusioni sia nel merito, sia in via istruttoria. pagina 1 di 7 Conclusioni del P.M.: per l'accoglimento della domanda sullo status di parte attrice con conferma degli eventuali provvedimenti presidenziali con affidamento congiunto degli eventuali figli minori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. nel ricorso depositato il 12.10.23 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Gubbio il 3.9.1994, dal Controparte_1 quale sono nate, nel 1995 e nel 1999, le figlie, ormai maggiorenni, e . Ha esposto che Per_1 Per_2 con decreto del 15.9.22 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, prevedendo a proprio carico un assegno di contributo al mantenimento delle figlie di euro 350,00 ciascuna oltre al
50% delle spese straordinarie. Ha riferito di lavorare presso una ditta con stipendio medio di circa euro 1450 e che la moglie è economicamente autosufficiente perché svolge lavori in economia. Ha poi riferito che le figlie, che hanno ormai un'età matura e rifiutano di avere con lui un rapporto continuativo, sono ancora iscritte all'Università, ma di non sapere nulla del loro percorso universitario, ed in particolare di non sapere se frequentino effettivamente l'Università o sostengano esami. Ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi la cessazione dell'obbligo di contribuire al loro mantenimento;
in subordine, ne ha chiesto la riduzione ad euro 200,00 per ciascuna.
1.1 La sig.ra si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata il Controparte_1
31.1.24, nella quale, nulla opponendo rispetto alla domanda sullo status, ha chiesto la conferma degli assegni di mantenimento per le figlie previsti in separazione, evidenziando che entrambe sono fuoricorso all'Università senza colpa, e a causa di gravi avvenimenti che le hanno costrette a posticipare alcuni esami. In particolare, le figlie avevano sofferto molto della morte del nonno materno, avvenuta nel 2021, e del completo disinteresse ER. Inoltre la figlia , alla quale era Per_2 stato diagnosticato un tumore maligno alla tiroide, aveva dovuto sottoporsi a luglio 2021 a intervento di tiroidectomia totale e tale evenienza aveva rallentato il suo percorso di studi ma anche quello della EL , che le era sempre stata molto vicina, la aveva sempre aiutata ed aveva gestito la casa Per_1 quando la madre era impegnata al lavoro. Le figlie avevano poi avuto ad agosto 2022 un incidente d'auto, cui erano seguite necessità di cure.
La ricorrente ha concluso chiedendo la conferma dell'obbligo in capo al padre di contribuire al loro mantenimento versando la complessiva somma di euro 700,00 mensili.
1.2 All'udienza del 5.3.24 le parti comparivano personalmente e venivano sentite dal giudice. Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. datata 11.3.24 venivano confermate le condizioni della pagina 2 di 7 separazione, salva la riduzione ad euro 200,00 dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiore
, con decorrenza dal mese successivo al deposito del provvedimento. Per_1
Provvedendo contestualmente sulle richieste di prova avanzate dalle parti, venivano rigettate le richieste di prova orale avanzate dalla resistente, perché ritenute relative a circostanze non rilevanti ai fini della decisione. La causa veniva quindi rinviata per la decisione, ex art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 1.10.24, in esito alla quale veniva rimessa alla decisione del collegio.
2. Non è dubbia la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiesta da entrambe le parti. Dalla separazione, omologata dall'intestato Tribunale con decreto del 15.9.22, non è più ripresa la convivenza ed è ormai palesemente venuta meno ogni affectio coniugalis. E' allora integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, secondo cui può domandarsi la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale e la stessa si sia protratta per almeno sei mesi, a far data dal momento della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
2.1 Venendo alle statuizioni accessorie, deve darsi atto che l'unica questione dibattuta tra le parti è quella relativa alla debenza e quantificazione dell'assegno di mantenimento per le figlie maggiorenni dovuto dal padre.
In diritto, è il caso di ricordare che la valutazione delle circostanze giustificative del permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o non, con i genitori o con uno di essi, va effettuata caso per caso. L'accertamento è infatti ispirato a criteri di relatività ed è necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post- universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr. Cass. n. 1830 del 2011). La Suprema Corte ha inoltre puntualizzato che la valutazione deve necessariamente essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (cfr. Cass. n. 12952/16).
E' stato condivisibilmente osservato che vi è una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento ed in particolare che sussiste il diritto del pagina 3 di 7 figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo,
"tenendo conto" a norma degli artt. 147 c.c. e 315-bis c.c. delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. E' stata anche sottolineata la “funzione educativa” del mantenimento, quale nozione idonea a circoscrivere la stessa portata dell'obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nella società (v. Cass. n.
17183/20) ed è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere
“compatibile con le condizioni economiche dei genitori” (v. Cass. n. 10207/19).
Alla funzione educativa del mantenimento si affianca omai pacificamente il “principio di autoresponsabilità”, in applicazione del quale va evidenziato come l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die e - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - trova il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi. Vi sono poi anche le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine.
In altri termini, valorizzando il principio di autoresponsabilità, nel diritto vivente l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età, subentrando successivamente la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies c.c. che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto. Dunque, una volta raggiunta la maggiore età si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Tra le evenienze che comportano il sorgere e la permanenza del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si pagina 4 di 7 desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Sotto il diverso profilo dell'onere probatorio, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. L'onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario, tanto integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro. Di contro, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta. Ciò in quanto, alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l'ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d'età, costui non può ostinarsi e indugiare nell'attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali (v. Cass. 16327/23).
Procedendo all'applicazione dei condivisi riportati principi al caso di specie, deve considerarsi che
, la maggiore delle figlie, ha compiuto 29 anni, è iscritta al corso di laurea magistrale in Per_1 psicologica clinica presso l'Università degli studi di Urbino, ed ha sostenuto tra il 2019 ed il 2024 esami che le hanno fatto conseguire 60 crediti formativi sui 120 necessari al conseguimento della
Laurea. L'evidente, importante, rallentamento del percorso di studi univesritario della giovane non può trovare giustificazione ragionevole né nella morte del nonno ER (avvenuta addirittura prima della separazone dei genitori, quando aveva già 26 anni), né nelle problematiche di Per_1 salute che hanno riguardato la EL , che nessuna incidenza diretta possono avere avuto su Per_2
e che non possono certo legittimare l'accantonamento dei propri impegni di studio a favore Per_1 del totalizzante accudimento della EL o della casa nelle ore di assenza materna. Si è anche già pagina 5 di 7 detto nell'ordinanza con la quale sono stato adottati i provvedimenti provvisori che non risultano documentati esiti invalidanti di sorta per dall'incidente di auto avvenuto ad agosto 2022, Per_1 che nella prospettazione di parte resistente avrebbe “costretto” a sospendere gli studi per Per_1 assistere la EL, operata alla mano destra. Va piuttosto evidenziato come abbia ormai una Per_1 una età adulta in cui è lecito aspettarsi, coerentemente al principio di autoresponsabilità, che la legittima ed apprezzabile aspirazione di portare a termine gli studi sia accompagnata dall'impegno nel reperire un impiego che le consenta di provvedere in prima battuta al proprio mantenimento.
L'età di ed il ritardo di fatto ingiustificato nel portare a termine gli studi universitari non Per_1 legittimano la persistenza dell'obbligo di mantenimento in capo al genitore.
L'assegno di mantenimento previsto per lei in sede di separazione deve essere dunque revocato.
Va invece al momento confermato l'assegno di mantenimento di euro 350,00 previsto per la figlia
, venticinquenne. La giovane ha infatti un'età tutto sommato compatibile con l'iscrizione e la Per_2 frequenza universitaria e, soprattutto, ha avuto nel 2021 (all'età di 21 anni) un serio problema di salute (tumore alla tiroide) che ha reso necessario un intervento di tiroidectomia totale e che, per i suoi risvolti fisici ma anche psicologici, può aver causato, senza colpa, un significativo rallentamento nell'andamento del percorso universitario. E' allora per lei giustificata la permanenza dell'obbligo di mantenimento in capo al padre, che appare anzi giustificata dalla necessità di agevolare il conseguimento del titolo di studio.
3. Le spese di lite, infine, tenuto conto della natura e dell'esito del procedimento, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 3.9.1984 a Gubbio tra nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
16.8.1971, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gubbio al n. 147, parte II, serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
pagina 6 di 7 2) Pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1
, la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro 350,00 Controparte_1
a titolo di assegno di mantenimento ordinario per la figlia maggiorenne , oltre al 50% Per_2
delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse.
3) Revoca l'assegno di mantenimento previsto a carico di per la figlia Parte_1
maggiorenne . Per_1
4) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Mariella Roberti
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