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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1194/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 1 - FAMIGLIA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Moselli Sandra Presidente dott. ssa Gallo Emanuela Giudice Relatore dott. ssa Race Concetta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1194/2023 tra
(CF. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], Terlizzi (BA), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vendola
E
PUBBLICO MINISTERO INCARICATO DEGLI AFFARI CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE
DI TRANI
CONCLUSIONI: come in atti
OGGETTO: Mutamento di sesso
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato all' in sede, , d'ora in Parte_2 Parte_1 avanti identificata al femminile , ha chiesto autorizzarsi l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, con contestuale rettificazione anagrafica e per l'effetto ordinarsi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Terlizzi, la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome anagrafico da a . Parte_1 Per_1
A sostegno della domanda ha dedotto:
- di aver sempre evidenziato una psicosessualità nettamente femminile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili e manifestando di volersi riconoscere nel nome di Per_1
- che è emersa in maniera chiara l'insofferenza e la difficoltà di riconoscersi nel proprio sesso biologico ed il desiderio di cambiare la propria identità, ravvisandosi i tratti di una Disforia di
Identità di Genere;
pagina 1 di 4 - che per tale motivo, nel giugno del 2017 decideva di rivolgersi al Centro
[...]
c/o Unità Operativa Complessa di Controparte_1 CP_2
Universitaria del Dipartimento Bas ed Organi di Senso, Controparte_3 CP_4
U.O.C. presso il Policlinico di Bari;
Controparte_5
- che nella relazione psicologica conclusiva rilasciata dal Dirigente Medico Responsabile, dott.ssa , emerge la diagnosi di Disforia di Genere, ovvero la condizione di Persona_2 transessualismo da maschio a femmina;
- che come evidenziato nella relazione psicologica di cui innanzi, al termine delle opportune valutazioni (colloqui psicologici, psichiatrici e psicodiagnostici), in data 14/05/2021 parte attrice è stata avviata a Terapia;
Controparte_6
- che nel periodo di assunzione della terapia ormonale parte attrice ha presentato un'armonica e consistente modificazione dei tratti fenotipici (da maschili a prettamente femminilizzanti) e ha proseguito la “prova di vita reale” (real life experience);
- che tale periodo non ha prodotto ripensamenti e paure ma, anzi, ha confermato il desiderio di rendere “reale” l'identità del sesso psicologico;
- che in considerazione dell'irreversibilità della transizione, del fatto che i riferimenti maschili sono ormai diventati fonte di malessere e disagio e ribadendo la diagnosi certa di Disforia di Genere, la suindicata relazione della dottoressa si conclude con parere Persona_2 favorevole a che la persona possa da subito rettificare gli atti anagrafici e di stato Parte_1 civile oltre che accedere agli interventi chirurgici di rettificazione di attribuzione di genere.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con il P.M., ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, questa è stata trattenuta in decisione dal precedente giudice istruttore e successivamente rimessa sul ruolo ed assegnata al sottoscritto magistrato che all'udienza del
24.3.2025 l'ha nuovamente trattenuta in decisione.
***
La domanda di rettificazione dei dati anagrafici della parte, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “maschile” a “femminile” nonché di sostituire il nome ” al nome “ ”. è Per_1 Parte_1 meritevole di accoglimento.
Il percorso individuale svolto dalla parte consente di ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale e tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali (cfr. art. 1 legge n. 164 del 14 aprile 1982 laddove stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” e Cass. civ. 15138/2015 che ha chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”, fermo restando che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario
pagina 2 di 4 integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”
Dalla documentazione allegata al ricorso e segnatamente dalla relazione del Centro Regionale di Riferimento per la Disforia di Genere presso il Policlinico di Bari, del 9.11.2022, rilasciata dal
Dirigente Medico Responsabile, dott.ssa , risulta la diagnosi di Disforia di Genere, Persona_2 ovvero la condizione di transessualismo da maschio a femmina, inoltre, il medico attesta che l'attrice non presenta elementi psicopatologici né condizioni di intersessualità che potrebbero inficiare la predetta diagnosi e si è sottoposta a terapia ormonale sostitutiva.
Il contenuto della relazione prodotta ha trovato conferma nell'audizione della parte la quale ha mostrato piena consapevolezza della irreversibilità del percorso intrapreso e ha dichiarato di aver consolidato nel tempo un pieno supporto familiare.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, provenienti da un servizio qualificato, si impone l'accoglimento della domanda attorea di rettificazione dei dati anagrafici della parte.
***
Quanto alla ulteriore richiesta di autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, va rilevato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”
La Consulta ha rilevato che: il regime autorizzatorio è divenuto irrazionale e non si coordina più con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015 che hanno “escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”.
Infatti, il percorso di transizione da un genere all'altro può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, laddove sia sufficientemente dimostrato il completamento di un percorso individuale irreversibile di transizione.
Alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è ritenuto dal Tribunale necessario e sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, senza che si renda previamente necessario l'intervento chirurgico, non ricorre nemmeno che il Tribunale autorizzi il predetto intervento, rappresentando lo stesso un passaggio ulteriore ed eventuale che la persona interessata è libera di affrontare, nell'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione.
Va pertanto disposto, il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
In considerazione della natura del giudizio, le spese di lite sono dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie la domanda di per la rettificazione di attribuzione di sesso, da Parte_1 pagina 3 di 4 maschile a femminile;
b) attribuisce a il nuovo nome di;
Parte_1 Parte_3
c) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...] il Parte_1
18/07/1995 (atto n. 538, parte I, serie A, Comune di Terlizzi anno 1995), ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune competente che l'atto di nascita venga così corretto: dove è scritto " Parte_1
" si legga " " e che dove è scritto “sesso maschile" si legga "sesso
[...] Parte_3 femminile";
d) dispone il non luogo a provvedere sulla richiesta di adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico, potendo l'interessato sottoporvisi liberamente e senza la previa autorizzazione del Tribunale;
c) spese di lite irripetibili.
Trani, 16 aprile 2025
Il Presidente rel.
Sandra Moselli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 1 - FAMIGLIA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Moselli Sandra Presidente dott. ssa Gallo Emanuela Giudice Relatore dott. ssa Race Concetta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1194/2023 tra
(CF. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], Terlizzi (BA), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vendola
E
PUBBLICO MINISTERO INCARICATO DEGLI AFFARI CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE
DI TRANI
CONCLUSIONI: come in atti
OGGETTO: Mutamento di sesso
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato all' in sede, , d'ora in Parte_2 Parte_1 avanti identificata al femminile , ha chiesto autorizzarsi l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, con contestuale rettificazione anagrafica e per l'effetto ordinarsi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Terlizzi, la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome anagrafico da a . Parte_1 Per_1
A sostegno della domanda ha dedotto:
- di aver sempre evidenziato una psicosessualità nettamente femminile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili e manifestando di volersi riconoscere nel nome di Per_1
- che è emersa in maniera chiara l'insofferenza e la difficoltà di riconoscersi nel proprio sesso biologico ed il desiderio di cambiare la propria identità, ravvisandosi i tratti di una Disforia di
Identità di Genere;
pagina 1 di 4 - che per tale motivo, nel giugno del 2017 decideva di rivolgersi al Centro
[...]
c/o Unità Operativa Complessa di Controparte_1 CP_2
Universitaria del Dipartimento Bas ed Organi di Senso, Controparte_3 CP_4
U.O.C. presso il Policlinico di Bari;
Controparte_5
- che nella relazione psicologica conclusiva rilasciata dal Dirigente Medico Responsabile, dott.ssa , emerge la diagnosi di Disforia di Genere, ovvero la condizione di Persona_2 transessualismo da maschio a femmina;
- che come evidenziato nella relazione psicologica di cui innanzi, al termine delle opportune valutazioni (colloqui psicologici, psichiatrici e psicodiagnostici), in data 14/05/2021 parte attrice è stata avviata a Terapia;
Controparte_6
- che nel periodo di assunzione della terapia ormonale parte attrice ha presentato un'armonica e consistente modificazione dei tratti fenotipici (da maschili a prettamente femminilizzanti) e ha proseguito la “prova di vita reale” (real life experience);
- che tale periodo non ha prodotto ripensamenti e paure ma, anzi, ha confermato il desiderio di rendere “reale” l'identità del sesso psicologico;
- che in considerazione dell'irreversibilità della transizione, del fatto che i riferimenti maschili sono ormai diventati fonte di malessere e disagio e ribadendo la diagnosi certa di Disforia di Genere, la suindicata relazione della dottoressa si conclude con parere Persona_2 favorevole a che la persona possa da subito rettificare gli atti anagrafici e di stato Parte_1 civile oltre che accedere agli interventi chirurgici di rettificazione di attribuzione di genere.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con il P.M., ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, questa è stata trattenuta in decisione dal precedente giudice istruttore e successivamente rimessa sul ruolo ed assegnata al sottoscritto magistrato che all'udienza del
24.3.2025 l'ha nuovamente trattenuta in decisione.
***
La domanda di rettificazione dei dati anagrafici della parte, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “maschile” a “femminile” nonché di sostituire il nome ” al nome “ ”. è Per_1 Parte_1 meritevole di accoglimento.
Il percorso individuale svolto dalla parte consente di ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale e tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali (cfr. art. 1 legge n. 164 del 14 aprile 1982 laddove stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” e Cass. civ. 15138/2015 che ha chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”, fermo restando che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario
pagina 2 di 4 integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”
Dalla documentazione allegata al ricorso e segnatamente dalla relazione del Centro Regionale di Riferimento per la Disforia di Genere presso il Policlinico di Bari, del 9.11.2022, rilasciata dal
Dirigente Medico Responsabile, dott.ssa , risulta la diagnosi di Disforia di Genere, Persona_2 ovvero la condizione di transessualismo da maschio a femmina, inoltre, il medico attesta che l'attrice non presenta elementi psicopatologici né condizioni di intersessualità che potrebbero inficiare la predetta diagnosi e si è sottoposta a terapia ormonale sostitutiva.
Il contenuto della relazione prodotta ha trovato conferma nell'audizione della parte la quale ha mostrato piena consapevolezza della irreversibilità del percorso intrapreso e ha dichiarato di aver consolidato nel tempo un pieno supporto familiare.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, provenienti da un servizio qualificato, si impone l'accoglimento della domanda attorea di rettificazione dei dati anagrafici della parte.
***
Quanto alla ulteriore richiesta di autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, va rilevato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”
La Consulta ha rilevato che: il regime autorizzatorio è divenuto irrazionale e non si coordina più con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015 che hanno “escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”.
Infatti, il percorso di transizione da un genere all'altro può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, laddove sia sufficientemente dimostrato il completamento di un percorso individuale irreversibile di transizione.
Alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è ritenuto dal Tribunale necessario e sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, senza che si renda previamente necessario l'intervento chirurgico, non ricorre nemmeno che il Tribunale autorizzi il predetto intervento, rappresentando lo stesso un passaggio ulteriore ed eventuale che la persona interessata è libera di affrontare, nell'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione.
Va pertanto disposto, il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
In considerazione della natura del giudizio, le spese di lite sono dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie la domanda di per la rettificazione di attribuzione di sesso, da Parte_1 pagina 3 di 4 maschile a femminile;
b) attribuisce a il nuovo nome di;
Parte_1 Parte_3
c) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...] il Parte_1
18/07/1995 (atto n. 538, parte I, serie A, Comune di Terlizzi anno 1995), ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune competente che l'atto di nascita venga così corretto: dove è scritto " Parte_1
" si legga " " e che dove è scritto “sesso maschile" si legga "sesso
[...] Parte_3 femminile";
d) dispone il non luogo a provvedere sulla richiesta di adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico, potendo l'interessato sottoporvisi liberamente e senza la previa autorizzazione del Tribunale;
c) spese di lite irripetibili.
Trani, 16 aprile 2025
Il Presidente rel.
Sandra Moselli
pagina 4 di 4